Gazzetta n. 62 del 6 agosto 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CONCORSO (scad. 23 settembre 2021)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unita' di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia.


LA COMMISSIONE RIPAM

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico di cui sopra e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 4 maggio 2021 che nomina la Commissione RIPAM;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 25 marzo 2010, n. 6, recante «Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69», come novellato dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, in corso di conversione;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» ed in particolare gli articoli 3 e 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle categorie protette;
Tenuto conto, altresi', che, in caso di scopertura delle quote di riserva di cui agli articoli 3 e 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, all'atto dell'assunzione il Ministero della giustizia applichera' la riserva dei posti in favore delle categorie protette;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'art. 50, comma 1, che introduce l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione di dati personali»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e 216, recanti, rispettivamente «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica», e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009 concernente l'equiparazione tra classi delle lauree di cui al decreto n. 509 del 1999 e classi delle lauree di cui al decreto n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509 del 1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazioni dei titoli di studio accademici per l'ammissione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'art. 8 concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni o concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, in corso di conversione, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», e in particolare l'art. 14, che, allocando le necessarie risorse finanziarie, disciplina le modalita' di reclutamento a tempo determinato del nuovo profilo professionale di addetto all'ufficio per il processo, tra il personale dell'amministrazione giudiziaria, mediante concorso straordinario su base distrettuale per titoli e prova scritta, indetto dalla Commissione interministeriale RIPAM, che puo' avvalersi di Formez PA;
Visto in particolare l'art. 1, comma 14, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, in corso di conversione;
Visto il decreto del Ministro della giustizia del 26 luglio 2021, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia del 31 luglio 2021, che ha determinato i contingenti distrettuali del personale amministrativo a tempo determinato addetto all'ufficio per il processo ai sensi degli articoli 11 e 12 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Visto il decreto del Ministro della giustizia del 26 luglio 2021, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia del 31 luglio 2021, adottato, ai sensi dell'art. 14, comma 12, del richiamato decreto-legge n. 80 del 2021, in corso di conversione, che ha determinato le materie oggetto della prova scritta, le modalita' di nomina della commissione esaminatrice e dei comitati di vigilanza e le ulteriori misure organizzative non disciplinate direttamente dalla norma primaria;
Considerata l'esigenza di reclutare personale non dirigenziale in possesso delle professionalita' individuate nel richiamato decreto-legge n. 80 del 2021, in corso di conversione e in particolare nell'art. 11, comma 1, e nell'allegato II, n. 1;
Ritenuto che, in ragione di esigenze di indispensabile tempestivita' dell'attivita' di reclutamento straordinario a tempo determinato prevista nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si rende assolutamente necessario procedere secondo le modalita' semplificate previste dal richiamato decreto-legge n. 80 del 2021, in corso di conversione, e in particolare dal citato art. 14;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, in corso di conversione, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»;
Tenuto conto della necessita' di garantire la tutela della salute pubblica nell'attuale situazione epidemiologica da Covid-19;
Tenuto conto che il presente bando disciplina, in via esclusiva, il concorso di cui al richiamato art. 14 del decreto-legge n. 80 del 2021, in corso di conversione, relativamente al primo contingente di ottomilacentosettantuno unita' con la qualifica di addetto all'ufficio per il processo, anche in deroga alla disciplina ordinaria, legislativa e regolamentare;
Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del personale oggetto del presente bando di concorso, nei termini di cui all'allegato II, n. 1, al richiamato decreto-legge n. 80 del 2021, in corso di conversione;
Considerato che, ai sensi della fase della valutazione dei titoli di cui al richiamato art. 14 del decreto-legge n. 80 del 2021, in corso di conversione, i titoli valutabili, con attribuzione dei punteggi fissi indicati nel bando di concorso, sono soltanto i seguenti: a) votazione relativa al solo titolo di studio richiesto per l'accesso; b) ulteriori titoli universitari in ambiti disciplinari attinenti al profilo messo a concorso; c) eventuali abilitazioni professionali; d) il positivo espletamento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69; e) il servizio prestato presso le Sezioni specializzate e/o gli uffici giudiziari in materia di protezione internazionale nell'ambito del Piano operativo EASO;
Considerato che ai sensi del comma 4 del richiamato art. 11 del decreto-legge n. 80 del 2021 il servizio prestato con merito e debitamente attestato al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1 del medesimo articolo, qualora la prestazione lavorativa sia stata svolta per l'intero periodo sempre presso la sede di prima assegnazione: a) costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'art. 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160; b) equivale ad un anno di tirocinio professionale per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio; c) equivale ad un anno di frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398; d) costituisce titolo di preferenza per l'accesso alla magistratura onoraria ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;
Considerato che, ai sensi del comma 5 del richiamato art. 11 del decreto-legge n. 80 del 2021, in corso di conversione, l'amministrazione giudiziaria, nelle successive procedure di selezione per il personale a tempo indeterminato, puo' prevedere l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo in favore dei candidati in possesso dell'attestazione di servizio prestato con merito al termine del rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1 del medesimo articolo ovvero, alternativamente, nei soli concorsi pubblici per le qualifiche della terza area professionale, prevedere una riserva in favore del personale assunto ai sensi del medesimo articolo, in misura non superiore al cinquanta per cento;
Ritenuto che occorre altresi' valorizzare, per espresso dettato normativo, quali specifici titoli di preferenza nelle procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia, i tirocini svolti ai sensi art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonche' ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dal-la legge 9 agosto 2013, n. 98;
Vista la nota del Ministero della giustizia prot. n. 0165152.U del 3 agosto 2021, contenente la richiesta di attivazione, tramite la Commissione interministeriale RIPAM, di una procedura concorsuale per ottomilacentosettantuno unita' di personale non dirigenziale da inquadrare nel nuovo profilo di addetto all'ufficio per il processo dell'amministrazione giudiziaria;

Delibera:

Art. 1

Posti messi a concorso

1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unita' di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, di cui:
Codice CASS - Corte di cassazione - duecento unita' (di cui dieci riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);
Codice AN - Distretto della Corte di Appello di Ancona - centoquaranta unita' (di cui cinque riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);
Codice BA - Distretto della Corte di Appello di Bari - trecentosei unita' (di cui dodici riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);
Codice BO - Distretto della Corte di Appello di Bologna - quattrocentoventidue unita' (di cui diciassette riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);
Codice BS - Distretto della Corte di Appello di Brescia - duecentoquarantotto unita' (di cui undici riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);
Codice CA - Distretto della Corte di Appello di Cagliari - duecentoquarantotto unita' (di cui tredici riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);
Codice CL - Distretto della Corte di Appello di Caltanissetta - centosei unita' (di cui sette riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);
Codice CB - Distretto della Corte di Appello di Campobasso - cinquantuno unita' (di cui tre riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);
Codice CT - Distretto della Corte di Appello di Catania - trecentotrentuno unita' (di cui quindici riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);
Codice CZ - Distretto della Corte di Appello di Catanzaro - trecentoquattro unita' (di cui quattordici riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);
Codice FI - Distretto della Corte di Appello di Firenze - quattrocentoquarantasei unita' (di cui sedici riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);
Codice GE - Distretto della Corte di Appello di Genova - duecentocinquantuno unita' (di cui dieci riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);
Codice AQ - Distretto della Corte di Appello dell'Aquila - centonovanta unita' (di cui nove riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);
Codice LE - Distretto della Corte di Appello di Lecce - trecentotre unita' (di cui quindici riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);
Codice ME - Distretto della Corte di Appello di Messina - centoquarantotto unita' (di cui sette riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);
Codice MI - Distretto della Corte di Appello di Milano - seicentottanta unita' (di cui ventiquattro riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);
Codice NA - Distretto della Corte di Appello di Napoli - novecentocinquantasei unita' (di cui trentatre' riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);
Codice PA - Distretto della Corte di Appello di Palermo - quattrocentodieci unita' (di cui sedici riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);
Codice PG - Distretto della Corte di Appello di Perugia - centosette unita' (di cui sette riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);
Codice PZ - Distretto della Corte di Appello di Potenza - centoventicinque unita' (di cui otto riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);
Codice RC - Distretto della Corte di Appello di Reggio Calabria - duecentotto unita' (di cui dieci riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);
Codice RM - Distretto della Corte di Appello di Roma - ottocentoquarantatre unita' (di cui ventisette riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);
Codice SA - Distretto della Corte di Appello di Salerno - duecentodiciotto unita' (di cui dieci riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);
Codice TO - Distretto della Corte di Appello di Torino - quattrocentouno unita' (di cui dodici riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);
Codice TS - Distretto della Corte di Appello di Trieste - centoquarantuno unita' (di cui otto riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati);
Codice VE - Distretto della Corte di Appello di Venezia - trecentottantotto unita' (di cui sedici riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati).
2. Il candidato puo' presentare domanda per uno solo dei codici di concorso indicati al comma 1.
3. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti e' riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonche' agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. La suddetta percentuale del trenta per cento e' computata sui posti previsti per ogni singolo Distretto.
4. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, sono valutate esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 8.
5. Ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2021, n. 80, e' inoltre riservata una specifica quota di posti secondo quanto indicato al comma 1.
 
Art. 2

Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione nonche' al momento dell'assunzione in servizio:
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono ammessi altresi' i familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'Unione europea, che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonche' i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
b) eta' non inferiore a diciotto anni;
c) possesso di laurea (L) in: L-14 Scienze dei servizi giuridici;
ovvero
diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) in Giurisprudenza;
ovvero
laurea specialistica (LS) in: 22/S Giurisprudenza; 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica:
ovvero
laurea magistrale (LM) in: LMG/01 Giurisprudenza;
nonche', nei soli limiti di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 1, in possesso di:
laurea (L) in: L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; e titoli equiparati ed equipollenti;
ovvero
diploma di laurea di vecchio ordinamento (DL) in: Economia e commercio; Scienze politiche; e titoli equiparati ed equipollenti;
ovvero
laurea specialistica (LS) in: 64/S Scienze dell'economia; 84/S Scienze economico-aziendali; 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; 60/S Relazioni internazionali; 70/S Scienze della politica; 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni; 88/S Scienze per la cooperazione allo sviluppo; 89/S Sociologia; 99/S Studi europei; e titoli equiparati ed equipollenti;
ovvero
laurea magistrale (LM) in: LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; LM-52 Relazioni internazionali; LM-56 Scienze dell'economia; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi europei; e titoli equiparati ed equipollenti;
I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso universita' o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da uno Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di concorso, in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it
d) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce. Tale requisito sara' accertato prima dell'assunzione all'impiego;
e) qualita' morali e di condotta di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
f) godimento dei diritti civili e politici;
g) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
i) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
j) per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana.
2. Per i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea i precedenti punti f), g) e j) si applicano solo in quanto compatibili.
3. I candidati vengono ammessi alla prova scritta con riserva. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il possesso del requisito delle qualita' morali e di condotta, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 10, dall'art. 6, commi 3 e 9, dall'art. 7, comma 5, dall'art. 9, comma 6, e dall'art. 14, commi 4 e 5.
 
Art. 3

Procedura concorsuale

1. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al presente bando la Commissione interministeriale RIPAM, da ora in avanti Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le competenze della commissione esaminatrice.
2. Per l'espletamento della procedura concorsuale, la Commissione RIPAM si avvarra' anche di Formez PA.
3. Il concorso sara' espletato in base alle procedure di seguito indicate, che si articolano attraverso le seguenti fasi:
a) valutazione dei titoli, secondo la disciplina dell'art. 6, distinta per i codici di concorso di cui all'art. 1, comma 1, che avverra' mediante il ricorso a piattaforme digitali. La valutazione e' finalizzata all'ammissione alla prova scritta di un numero di candidati per ciascuno distretto di cui al precedente art. 1, comma 1, pari a venti volte il numero dei relativi posti messi a concorso. Ai fini della votazione complessiva, il voto conseguito nella valutazione dei titoli e' sommato al voto riportato nella prova scritta di cui all'art. 7;
b) prova scritta, secondo la disciplina dell'art. 7, riservata a un numero massimo di candidati pari a venti volte il numero dei posti a concorso in ciascun distretto oltre eventuali ex aequo, come risultante all'esito della fase a). La prova scritta si svolgera' esclusivamente mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali, anche presso sedi decentrate che verranno comunicate con le modalita' di cui all'art. 4 e anche con piu' sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti.
4. La commissione esaminatrice, per ciascuno dei codici di concorso di cui all'art. 1, comma 1, redige la graduatoria definitiva di merito, sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nella prova scritta, nei termini di cui agli articoli 8 e 10. I primi classificati in ciascuna graduatoria di merito, in numero pari ai posti disponibili e tenuto conto delle riserve dei posti di cui all'art. 1, saranno nominati vincitori e assegnati al Ministero della giustizia per l'assunzione a tempo determinato, secondo quanto previsto dall'art. 13.
 
Art. 4

Pubblicazione del bando e presentazione della domanda.
Termini e modalita'.
Comunicazioni ai candidati

1. Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Sara' altresi' consultabile all'indirizzo internet http://riqualificazione.formez.it , sul sistema «Step-One 2019» e sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it
2. La domanda puo' essere presentata per uno solo dei codici di concorso di cui all'art. 1, comma 1. Il candidato dovra' inviare la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identita' digitale (SPID), compilando il modulo elettronico sul sistema «Step-One 2019», raggiungibile dalla rete internet all'indirizzo «https://ripam.cloud», previa registrazione del candidato sullo stesso sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la compilazione e l'invio on-line della domanda devono essere completati entro le ore 14,00 del 23 settembre 2021. Tale termine e' perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso.
3. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso e' certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata, al termine della procedura di invio, dal sistema informatico che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, non permette piu', improrogabilmente, l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di piu' invii della domanda di partecipazione, si terra' conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto.
4. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci/00 euro) sulla base delle indicazioni riportate nel suddetto sistema «Step-One 19». Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro le ore 23,00 del termine di scadenza di cui al comma 2. Il contributo di ammissione non e' rimborsabile.
5. Nell'apposito modulo di presentazione della domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il candidato deve dichiarare:
a) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadinanza e, se cittadini italiani nati all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto l'atto di nascita;
b) il codice fiscale;
c) la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni, nonche' il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni;
d) il godimento dei diritti civili e politici;
e) di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
f) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
g) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di non avere procedimenti penali in corso di cui si e' a conoscenza, fermo restando l'obbligo di indicarli in caso contrario;
h) di essere in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego;
i) di essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi degli obblighi di leva;
j) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli altri status indicati all'art. 2, comma 1, lettera a) del presente bando;
k) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del presente bando, indicando esplicitamente l'Universita' presso la quale e' stato conseguito, la data di conseguimento e il voto riportato;
l) di procedere, ove necessario, all'attivazione della procedura di equivalenza secondo le modalita' e i tempi indicati nell'art. 2 del bando;
m) di possedere le qualita' morali e di condotta di cui all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
n) il possesso di titoli da sottoporre a valutazione, di cui al successivo art. 6;
o) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 9 del presente bando;
p) l'indicazione dell'eventuale titolarita' delle riserve di cui all'art. 1 del presente bando e, fermo restando quanto previsto nelle premesse del presente bando, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
q) il codice di concorso di cui all'art. 1, comma 1 per cui si intende partecipare.
6. I candidati, salvo quanto indicato per chi non sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all'art. 2 del presente bando. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in considerazione.
7. I soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dovranno dichiarare altresi' di essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
8. I candidati con disabilita' dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria necessita' che andra' opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sara' determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovra' essere inoltrata a mezzo posta elettronica all'indirizzo protocollo@pec.formez.it entro e non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso, unitamente all'apposito modulo compilato e sottoscritto che si rendera' automaticamente disponibile on-line e con il quale si autorizza Formez PA al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentira' a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.
9. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica, che sara' valutata dalla commissione esaminatrice, la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile.
10. La Commissione RIPAM, per il tramite di Formez PA, puo' effettuare controlli a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni rese dal candidato. Il Ministero della giustizia effettua poi controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in graduatoria. Qualora il controllo accerti la falsita' del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sara' escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.
11. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura di reclutamento non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarita', ne' sana l'irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso.
12. La Commissione RIPAM e Formez PA non sono responsabili in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando cio' sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore.
13. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate o inviate con modalita' diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente bando di concorso.
14. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione on-line i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito modulo di assistenza presente nella home page del sistema «Step-One 2019». Per altri tipi di richieste legate alla procedura selettiva i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, gli appositi moduli di assistenza presenti nelle diverse sezioni della procedura di registrazione o di candidatura del sistema «Step-One 2019». Non e' garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalita' differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.
15. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario della prova scritta e il relativo esito, e' effettuata attraverso il sistema «Step-One 2019». Data e luogo di svolgimento della prova scritta sono resi disponibili sul sistema «Step-One 2019», con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.
 
Art. 5

Commissione esaminatrice

1. La Commissione RIPAM nomina una commissione esaminatrice competente per tutti i codici di concorso di cui all'art. 1, comma 1, sulla base dei criteri indicati dall'art. 14, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021, in corso di conversione, e dal decreto del Ministro della giustizia del 26 luglio 2021, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia del 31 luglio 2021. La commissione esaminatrice e' competente per l'espletamento di tutte le fasi del concorso, compresa la formazione delle graduatorie definitive di merito. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della lingua inglese.
2. Secondo quanto disposto dall'art. 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, la commissione esaminatrice, allorquando non sia richiesta la presenza fisica dell'organo collegiale, puo' svolgere i propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni.
3. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'art. 7, la Commissione RIPAM puo' nominare appositi comitati di vigilanza.
 
Art. 6

Valutazione dei titoli e ammissione alla prova scritta

1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici di concorso di cui all'art. 1, comma 1, e' effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati al momento della domanda di ammissione al concorso. I titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.
2. Per la valutazione dei titoli possono essere attribuiti complessivamente 15 punti, cosi' ripartiti:
a) sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso):
i. 110 e lode, punti 3,00;
ii. 110, punti 2,75;
iii. 109, punti 2,50;
iv. 108, punti 2,25;
v. 107, punti 2,00;
vi. 106, punti 1,90;
vii. 105, punti 1,80;
viii. 104, punti 1,70;
ix. 103, punti 1,60;
x. 102, punti 1,50;
xi. 101, punti 1,40;
xii. 100, punti 1,30;
xiii. 99, punti 1,20;
xiv. da 96 a 98, punti 1,10;
xv. da 92 a 95, punti 1,00;
xvi. da 87 a 91, punti 0,90;
xvii. da 81 a 86, punti 0,80;
xviii. da 74 a 80, punti 0,70;
xix. da 68 a 73, punti 0,60;
xx. da 66 a 67, punti 0,50.
Qualora la laurea sia stata conseguita non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda, individuato ai sensi dell'art. 4, comma 2, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati;
b) sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo:
i. diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: punti 2,00;
ii. master universitari di primo livello: punti 0,50 per ciascuno, fino a un massimo di punti 1,00;
iii. master universitari di secondo livello: punti 0,75 per ciascuno, fino a un massimo di punti 1,50;
iv. diplomi di specializzazione (DS), ivi compresi quelli rilasciati dalle scuole di specializzazione per le professioni legali (SSPL): punti 1,50;
v. dottorato di ricerca (PhD): punti 3,00;
c) punti 3,00 per l'abilitazione alla professione di avvocato;
d) punti 3,00 per l'abilitazione alla professione di dottore commercialista ed alla professione di esperto contabile;
e) punti 4,00 per lo svolgimento, con esito positivo, il tirocinio presso uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
f) punti 2,00 per il servizio prestato quale research officer presso le sezioni specializzate e/o gli uffici giudiziari in materia di immigrazione, protezione internazionale e liberale circolazione nell'Unione europea, nell'ambito del Piano operativo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo - EASO;
3. Salvo quanto specificato al successivo art. 8, il possesso dei titoli di cui al comma 2 deve essere documentato esclusivamente mediante autocertificazione tramite il sistema «Step-One 2019». Ogni incompletezza dei dati e delle autocertificazioni ivi richiesti cagioneranno il mancato riconoscimento del titolo. L'indicazione di dati non corretti comporta la esclusione dal concorso.
4. Formez PA trasmette alla commissione esaminatrice gli elenchi dei candidati in ordine decrescente di punteggio, distinti per ciascun codice concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, con il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e con l'indicazione del titolo di studio dichiarato dai candidati ai fini della partecipazione al concorso. Per ciascuno dei codici di concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, la commissione esaminatrice redige una graduatoria preliminare relativa ai punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e formata tenendo conto delle quote per i candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche. Tale graduatoria e' pubblicata sul sistema «Step-One 2019», con indicazione dell'ammissione o meno alla prova scritta. Tale pubblicazione avra' valore di notifica ad ogni effetto di legge e i candidati non riceveranno ulteriori comunicazioni.
5. Sul sistema «Step-One 2019» e sul sito del Ministero della giustizia, almeno dieci giorni prima del suo svolgimento, e' pubblicato il diario delle prove scritte, con l'indicazione della sede e dell'ora in cui si svolgera' la prova, le modalita' del suo svolgimento, il numero di quesiti, la durata della prova, i criteri di attribuzione dei punteggi, le misure a tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
6. Eventuali ulteriori prescrizioni specifiche in ordine alla prova potranno essere disposte dalla commissione esaminatrice e comunicate tramite pubblicazione sul sistema «Step-One 2019» e sul sito del Ministero della giustizia. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
7. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova scritta.
8. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta devono presentarsi puntualmente nella sede, nel giorno e nell'ora stabilita, nel pieno rispetto di ogni misura socio-sanitaria di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da Covid-19 disposta dalle competenti autorita', con un valido documento di riferimento, il codice fiscale e la ricevuta, anche in formato digitale, rilasciata dal sistema «Step-One 2019» al momento della compilazione on-line della domanda.
9. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova scritta nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza maggiore, nonche' la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica di cui ai commi 5 e 8, comporta l'esclusione dal concorso.
 
Art. 7

Prova scritta

1. La prova scritta, unica per tutti i codici di concorso di cui all'art. 1, comma 1, consiste in un test di quaranta quesiti a risposta multipla da risolvere nell'arco di sessanta minuti, con un punteggio massimo attribuibile di trenta punti.
2. La prova si intende superata se e' raggiunto il punteggio minimo di 21/30 ed e' volta a verificare la conoscenza delle seguenti materie:
diritto pubblico;
ordinamento giudiziario;
lingua inglese.
3. A ciascuna risposta e' attribuito il seguente punteggio:
risposta esatta: +0,75 punto;
mancata risposta: 0 punti;
risposta sbagliata: - 0,375 punti.
4. La prova scritta potra' svolgersi presso sedi decentrate che saranno indicate con le modalita' di cui all'art. 4.
5. Durante la prova, i candidati non possono in alcun modo comunicare tra loro e non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi e appunti di qualsiasi natura, telefoni cellulari e qualsiasi dispositivo idoneo alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta la immediata esclusione dal concorso da parte della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.
6. La prova scritta e' svolta esclusivamente mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali. I candidati ammessi a sostenere la prova hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato sino a quel momento, ferma restando la possibilita' per il candidato di correggere le risposte gia' date, sino alla acquisizione definitiva.
7. La correzione degli elaborati da parte della commissione esaminatrice avviene utilizzando strumenti informatici e con modalita' idonee ad assicurare l'anonimato del candidato. Una volta terminata la correzione di tutti gli elaborati ed attribuiti i relativi punteggi, la commissione esaminatrice procede con modalita' digitali alle operazioni di scioglimento dell'anonimato.
 
Art. 8

Graduatorie definitive di merito

1. Dopo lo svolgimento della prova scritta, la commissione esaminatrice, per ciascuno dei codici di concorso di cui all'art. 1, comma 1, redige la relativa graduatoria definitiva di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli e riportato nella prova scritta, tenuto conto altresi' dei titoli di riserva di cui all'art. 1, anche relativi alle quote per i candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti e equiparate, e dei titoli di preferenza di cui all'art. 9. La commissione esaminatrice provvedera' ad acquisire, anche a campione, ogni utile riscontro documentale di quanto allegato dai candidati, con le modalita' che saranno indicate sul sistema «Step-One 2019», sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sito del Ministero della giustizia. Ogni difformita' rispetto ai modelli dichiarativi prescritti dalla commissione esaminatrice e ogni incompletezza dei dati richiesti cagioneranno il mancato riconoscimento del titolo e del relativo punteggio.
2. Qualora, nelle graduatorie dei singoli codici di concorso di cui all'art. 1, comma 1, non risultino idonei in numero sufficiente a coprire la quota riservata ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati, i posti residui sono attribuiti mediante scorrimento degli idonei utilmente collocati nella graduatoria dei candidati in possesso della laurea in scienze dei servizi giuridici o diploma di laurea o laurea specialistica in giurisprudenza o laurea specialistica in teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica. Analogamente, qualora, nelle medesime graduatorie, non risultino idonei in numero sufficiente a coprire i posti destinati ai candidati in possesso della laurea in scienze dei servizi giuridici o diploma di laurea o laurea specialistica in giurisprudenza o laurea specialistica in teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica, i posti residui sono attribuiti aumentando in proporzione la quota riservata ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati. Nel caso le graduatorie risultassero ancora incapienti, l'amministrazione giudiziaria potra' coprire i posti non ancora assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori del distretto piu' vicino, individuato ai sensi dell'art. 14, comma 11, del decreto-legge n. 80 del 2021, in corso di conversione.
3. La Commissione RIPAM, su proposta della commissione esaminatrice valida le graduatorie definitive di merito.
 
Art. 9
Titoli di preferenza a parita' di merito ed a parita' di merito e
titoli

1. Ai fini della formulazione della graduatoria definitiva di merito, a parita' di merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti:
i. gli insigniti di medaglia al valor militare;
ii. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
iii. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
iv. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
v. gli orfani di guerra;
vi. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
vii. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
viii. i feriti in combattimento;
ix. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
x. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
xi. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
xii. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
xiii. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
xiv. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
xv. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
xvi. coloro che abbiano prestato il servizio militare come combattenti;
xvii. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nel Ministero della giustizia;
xviii. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
xix. gli invalidi e i mutilati civili;
xx. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
2. Costituiscono, altresi', titoli di preferenza a parita' di merito:
i. l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per il processo, ai sensi dell'art. 16-octies, commi 1-bis e 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
ii. l'avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
iii. l'avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art. 16-octies, commi 1-bis e 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
3. A parita' di merito e di titoli, ai sensi del citato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 2020, la preferenza e' determinata:
i. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
ii. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.
4. Se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e' preferito il candidato piu' giovane di eta'.
5. Gli eventuali titoli di riserva nonche' i titoli di preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli, per poter essere oggetto di valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del temine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa.
6. Salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, il possesso dei titoli di cui al presente articolo deve essere documentato esclusivamente mediante la autocertificazione sul sistema «Step-One 2019». Ogni difformita' rispetto alle suddette modalita' di documentazione e ogni incompletezza dei dati richiesti cagioneranno il mancato riconoscimento del titolo. L'indicazione di dati non corretti comporta la esclusione dal concorso.
 
Art. 10

Validazione e pubblicita' delle graduatorie definitive di merito.
Comunicazione dell'esito del concorso

1. La Commissione RIPAM dichiara vincitori del concorso, sino ad esaurimento dei posti disponibili e compatibilmente con i requisiti di ammissione previsti, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie definitive di merito per ciascuno dei codici di concorso di cui all'art. 1, comma 1, tenuto conto delle riserve dei posti e, a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni.
2. Le graduatorie definitive di merito sono pubblicate sul sistema «Step-One 2019», sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sito del Ministero della giustizia. L'avviso relativo alla avvenuta pubblicazione delle predette graduatorie e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Ogni comunicazione ai candidati e' in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi sul sistema «Step-One 2019» e sul sito del Ministero della giustizia. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
4. Mediante avviso sul sistema «Step-One 2019» e sul sito del Ministero della giustizia sono rese note le modalita' di scelta per i diversi posti messi a concorso nei singoli distretti di Corte di appello.
 
Art. 11

Accesso agli atti

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del «Regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione», disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it
2. Ai candidati che sosterranno la prova scritta sara' consentito, mediante l'apposita procedura telematica «atti on-line» disponibile sul sistema «Step-One 2019», accedere per via telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati.
3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato previamente ed espressamente autorizza, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso da parte di altri partecipanti in relazione agli atti della presente procedura di reclutamento, anche facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato medesimo, la visione e l'estrazione di copie degli atti suddetti e in ogni caso l'evasione da parte di Formez PA delle suddette eventuali rituali richieste ostensive.
4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili on-line con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare la quota prevista dal suddetto del «Regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione», disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it_secondo le modalita' ivi previste.
5. Il responsabile unico del procedimento e' il dirigente di Formez PA preposto all'area obiettivo RIPAM.
 
Art. 12

Trattamento dei dati personali

1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione sono trattati esclusivamente per le finalita' connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attivita' inerenti l'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica.
2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati e possono essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono alla Commissione RIPAM, alla commissione esaminatrice e al Ministero della giustizia, in ordine alle procedure selettive e assunzionali, nonche' per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
3. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comportera' l'impossibilita' di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonche' agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
4. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
5. Il titolare del trattamento dei dati e' il Ministero della giustizia - Direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, in persona del direttore generale pro tempore. Il responsabile del trattamento e' Formez PA, con sede legale e amministrativa in viale Marx n. 15 - 00137 Roma e, per esso, il dirigente dell'Area obiettivo RIPAM. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate da Formez PA nell'ambito della procedura medesima.
6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando cio' e' previsto da disposizioni di legge o di regolamento ovvero dal presente bando.
7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.
8. L'interessato puo' esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilita' dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato puo' altresi', esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.
 
Art. 13

Assunzione in servizio

1. L'assunzione dei vincitori avverra' compatibilmente ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni.
2. I candidati dichiarati vincitori del concorso oggetto del presente bando saranno assunti a tempo determinato, con riserva di controllare il possesso dei requisiti dichiarati in domanda, secondo la disciplina vigente al momento dell'immissione in servizio, nel profilo di addetto all'ufficio per il processo nel personale dell'Amministrazione giudiziaria, Area funzionale Terza, fascia economica F1.
3. Il rapporto di lavoro a tempo determinato e' instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro in regime di tempo pieno della durata di due anni e sette mesi, sulla base della preferenza di sede espressa dai vincitori secondo l'ordine delle singole graduatorie finali di merito di cui all'art. 10.
4. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i successivi candidati utilmente collocati in ordine di graduatoria.
 
Art. 14

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.
2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando non si applica - tenuto conto della specialita' della procedura alla luce della delega ex art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - la disciplina regolamentare in materia di concorsi del Ministero della giustizia.
3. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
4. Resta ferma la facolta' della Commissione RIPAM di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale.
5. L'amministrazione della giustizia si riserva analoga facolta', disponendo di non procedere all'assunzione o di revocare la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso.
Roma, 4 agosto 2021

Per il Dipartimento della funzione pubblica
Fiori

Per il Ministero dell'economia e delle finanze
Castaldi

Per il Ministero dell'interno
Nicolo'