Gazzetta n. 69 del 31 agosto 2021 (vai al sommario) |
ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA DI FIRENZE |
GRADUATORIA |
Graduatoria di merito di taluni concorsi pubblici |
|
|
Il direttore generale dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa rende noto che si sono concluse le seguenti procedure concorsuali: concorso pubblico nazionale, per esami, finalizzato alla formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato o indeterminato di personale nelle categorie di operatore tecnico (VIII livello professionale), riservato alle categorie protette di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999 pubblicato con decreto prot. n. 43685 del 23 dicembre 2020 il cui estratto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 100 del 29 dicembre 2020; concorso pubblico nazionale, per esame, finalizzato alla formazione di una graduatoria per assunzione a tempo pieno e determinato di personale nel profilo professionale di tecnologo III livello professionale, il cui estratto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del 18 giugno 2021; concorso pubblico nazionale, per esame, finalizzato alla formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo pieno e determinato di personale nella categoria di funzionario di amministrazione (V livello professionale) - servizio risorse umane, affari generali e servizi giuridico-amministrativi, il cui estratto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 48 del 18 giugno 2021. I provvedimenti di approvazione delle rispettive graduatorie di merito sono pubblicati integralmente sul sito dell'Istituto www.indire.it - sezione Bandi di Concorso. Avverso ciascun provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo regionale (T.A.R. Toscana) o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine, rispettivamente, di sessanta giorni dalla pubblicazione secondo quanto previsto dagli articoli 29 e 41 del codice del processo amministrativo o di centoventi giorni secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971.
|
|
|
|