Gazzetta n. 73 del 14 settembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
CONCORSO (scad. 14 ottobre 2021)
Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi cinquattotto Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle armi e dei Corpi dell'Aeronautica militare. Anno 2021.



IL VICE DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante «Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, modificato con i decreti ministeriali 25 gennaio 2007 e 26 maggio 2008, concernente, fra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame per la nomina a ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Aeronautica militare;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni di dirigenti di Uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato Maggiore della difesa, degli Stati Maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la «Direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art. 635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2015, concernente la definizione delle corrispondenze tra Arma/Corpo, ruolo, categoria e specialita' ai fini della partecipazione degli ufficiali di complemento e del personale appartenente al ruolo dei marescialli ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Aeronautica militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco», a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2;
Vista la direttiva tecnica, datata 9 febbraio 2016, dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante «modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'Ordinamento militare», introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate, i termini di validita' delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dal codice stesso;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, recante il regolamento generale sulla protezione dei dati;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate», che ha modificato l'art. 635, comma 2 del Codice dell'ordinamento militare, disponendo che i parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa 18 ottobre 2018, recante «Disciplina dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare» emanato ai sensi dell'art. 647 del sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132»;
Visto il decreto del Ministro della difesa 15 maggio 2020, recante «Regime transitorio dei reclutamenti degli ufficiali dei ruoli speciali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare» emanato ai sensi del decreto legislativo 27 dicembre 2019;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Vista la lettera dello Stato Maggiore della difesa n. M_D SSMD REG2021 0020463 del 3 febbraio 2021, concernente i reclutamenti autorizzati per l'anno 2021;
Visto Il decreto ministeriale 6 luglio 2020 concernente le «Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Viste la lettera dello Stato Maggiore dell'Aeronautica n. M_D ARM001 REG2021 0067872 dell'8 luglio 2021 contenente gli elementi di programmazione del presente bando e la comunicazione, del 14 luglio 2021, di integrazione di tali elementi;
Ravvisata la necessita' di reclutare per l'anno 2021 complessivi cinquantotto sottotenenti in servizio permanente nei ruoli speciali dell'Aeronautica militare;
Visto il decreto del Ministro della difesa in data 20 gennaio 2021 - registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2021, al n. 332 - relativo alla sua nomina a vice direttore generale della Direzione generale per il personale militare;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare e, in particolare, l'art. 20, comma 3 che prevede le modalita' di sostituzione in caso, tra gli altri, di temporanea assenza del direttore generale per il personale militare;

Decreta:
Art. 1
Posti a concorso
1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami:
a) concorso per il reclutamento di trenta sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica, con riserva di due posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di quindici posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli, di due posti a favore degli appartenenti al ruolo dei sergenti e di due posti a favore degli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente;
b) concorso per il reclutamento di ventitre' sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo del Genio aeronautico, con riserva di due posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di undici posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli, di un posto a favore degli appartenenti al ruolo dei sergenti e di un posto a favore degli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente, cosi' ripartiti tra le seguenti categorie:
costruzioni aeronautiche: dodici posti, con riserva di sei posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli, di un posto a favore degli appartenenti al ruolo dei sergenti;
elettronica: cinque posti, con riserva di tre posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli e di un posto a favore degli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente;
infrastrutture ed impianti: quattro posti, con riserva di due posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli;
motorizzazione: un posto, con riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;
fisica: un posto, con riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio;
c) concorso per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato aeronautico, con riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di due posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli, di un posto a favore degli appartenenti al ruolo dei sergenti e di un posto a favore degli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente.
2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei potranno essere devoluti alle altre categorie di concorrenti di cui al successivo art. 2, secondo l'ordine della graduatoria di merito.
3. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i vincitori saranno nominati sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale.
4. Resta impregiudicata per l'amministrazione la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dai concorsi o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della difesa ne dara' immediata comunicazione nel sito http://www.persomil.difesa.it/ - che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per gli interessati, nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni caso la stessa amministrazione provvedera' a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
5. Nel caso in cui l'amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La direzione generale si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente ad un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' data notizia mediante avviso pubblicato nel portale dei concorsi on-line di cui al successivo art. 3 e nei siti internet http://www.persomil.difesa.it/ - www.aeronautica.difesa.it - definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.
 
Art. 2
Requisiti di partecipazione
1. Ai concorsi, di cui al precedente art. 1, possono partecipare - fermo restando quanto indicato nel successivo comma 2, lettera c) per i titoli di studio - concorrenti di entrambi i sessi appartenenti alle sottonotate categorie:
a) per l'Arma/Corpo e la categoria di appartenenza, gli ufficiali di complemento dell'Aeronautica militare in congedo di cui all'art. 1005 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tali ufficiali devono:
aver svolto almeno 18 mesi di servizio in ferma biennale senza demerito;
non aver riportato un giudizio di inidoneita' all'avanzamento al grado superiore;
non aver superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, il giorno di compimento del 52° anno di eta';
b) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, gli ufficiali in ferma prefissata che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel successivo art. 4, non abbiano superato il giorno di compimento del 52° anno di eta' e abbiano completato un anno di servizio in tale posizione, compreso il periodo di formazione;
c) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, gli ufficiali inferiori di Complemento dell'Aeronautica militare facenti parte delle Forze di completamento, per essere stati richiamati per esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero impegnati in attivita' addestrative operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero. Ai concorrenti appartenenti a questa categoria non si applica alcun limite di eta'. Non rientrano, pertanto, in tale categoria gli ufficiali di complemento che siano stati richiamati, a mente dell'art. 1255 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per addestramento finalizzato all'avanzamento nel congedo;
d) per le Armi/Corpi riportate nell'Allegato A (che costituisce parte integrante del presente decreto) i sottufficiali del ruolo dei marescialli dell'Aeronautica militare appartenenti alla categoria e alla specialita' ivi indicate. Detto personale, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande:
deve avere maturato almeno quattro anni e sei mesi di anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'art. 679, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ovvero aver maturato due anni e sei mesi di anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'art. 679, comma 1, lettera b) del predetto decreto legislativo;
deve aver svolto per almeno un anno incarichi di comando a livello di plotone o corrispondente ovvero incarichi previsti per la specializzazione o categoria di appartenenza, riportando qualifiche non inferiori a «nella media» e non aver riportato un giudizio di inidoneita' all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno di servizio;
non deve aver superato il giorno di compimento del 52° anno di eta';
e) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, i sottufficiali appartenenti al ruolo dei sergenti dell'Aeronautica militare che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, non abbiano superato il giorno di compimento del 52° anno di eta', abbiano almeno tre anni di anzianita' in detto ruolo riportando qualifiche non inferiori a «nella media» e non abbiano riportato un giudizio di non idoneita' all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno di servizio;
f) per l'Arma/Corpo di appartenenza, i frequentatori dei corsi normali dell'Accademia aeronautica che non abbiano completato il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo, purche' idonei in attitudine militare, in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea e non abbiano superato il giorno di compimento del 30° anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
g) per l'Arma/Corpo di appartenenza, i frequentatori dei corsi normali dell'Accademia aeronautica iscritti ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico che abbiano superato gli esami del terzo anno, siano idonei in attitudine militare e non abbiano superato il giorno di compimento del 30° anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
h) gli idonei non vincitori di precedenti concorsi per la nomina a Tenente in servizio permanente dei ruoli normali corrispondenti a quelli speciali per i quali sono indetti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, che, se in servizio, non abbiano riportato un giudizio di inidoneita' all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno e non abbiano superato il giorno di compimento del 35° anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
i) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, i volontari in servizio permanente dell'Aeronautica militare che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, abbiano svolto almeno cinque anni di permanenza in detto ruolo, riportando qualifiche non inferiori a «nella media», non abbiano riportato un giudizio di non idoneita' all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno di servizio e non abbiano superato il giorno di compimento del 52° anno di eta'.
2. Fermo restando quanto gia' indicato nel precedente comma 1, i concorrenti, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel successivo art. 4, dovranno:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
b) non aver superato i limiti di eta' indicati al precedente comma 1.
Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con i limiti di eta' sopraindicati;
c) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
1) se partecipanti al concorso per la nomina a ufficiale in servizio permanente nel ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica, ovvero a quello per la nomina a ufficiale in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato aeronautico: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, ovvero di un titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni e integrazioni, per l'ammissione ai corsi universitari nonche' diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea;
2) se partecipanti al concorso per la nomina a ufficiale in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo del Genio aeronautico, appartenenti alle categorie di concorrenti di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c), e), f), g), h) ed i) del presente articolo, che partecipano per i posti previsti per le categorie del Corpo del Genio aeronautico di cui di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), devono essere in possesso di almeno uno dei titoli di studio indicati nello schema riportato nell'Allegato B (che costituisce parte integrante del presente decreto), il quale definisce le tipologie di diploma di scuola di secondo grado richieste per ogni specifica categoria e le corrispettive classi di Lauree triennale/magistrale, ritenute assorbenti il titolo di studio inferiore, in relazione al percorso di studio considerato necessario per il previsto impiego nella Forza armata;
3) se appartenenti alla categoria di concorrenti di cui al precedente comma 1, lettere d), del presente articolo: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, ovvero un titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, per l'ammissione ai corsi universitari nonche' diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea.
Per i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta idonea certificazione di equipollenza o di equivalenza rilasciata dalle competenti autorita' ai sensi della normativa vigente. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica;
f) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. Ogni variazione della posizione giudiziaria che intervenga fino al conseguimento della nomina a Ufficiale in servizio permanente deve essere segnalata con immediatezza con le modalita' indicate nel successivo art. 5, comma 3;
g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
h) avere tenuto condotta incensurabile;
i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
j) non aver riportato sanzioni disciplinari di stato nel quinquennio antecedente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
3. Coloro che risultano in possesso dei requisiti per partecipare a piu' di uno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 dovranno necessariamente indicare il concorso (uno solo) al quale intendono partecipare.
4. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso applicativo sono subordinati:
a) al possesso della idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Aeronautica militare, da accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 11 e 12. Il riconoscimento del possesso di tale idoneita' dovra' comunque avvenire entro la data di approvazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14;
b) per il personale appartenente alla categoria dei marescialli, all'aver maturato almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'art. 679, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ovvero avere almeno tre anni di anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'art. 679, comma 1, lettera b) del predetto decreto legislativo.
5. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi. Gli stessi, ad eccezione di quello di cui al precedente comma 2, lettera b), dovranno essere mantenuti all'atto del conferimento della nomina ad ufficiale in servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo.
 
Art. 3
Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa
1. Le procedure relative al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi «portale»), raggiungibile attraverso il sito internet http://www.difesa.it/ - area «siti di interesse e approfondimenti», pagina «Concorsi e Scuole Militari», link «concorsi on-line» ovvero collegandosi direttamente al sito «https://concorsi.difesa.it».
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare domanda di partecipazione al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, e ricevere con le modalita' di cui al successivo art. 5 le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale per il personale militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, ai sensi dell'art. 24 del decreto-legge n. 76/2020, i concorrenti dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identita' digitale nell'ambito del Sistema pubblico di identita' digitale (SPID), carta d'identita' elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), ovvero di apposite chiavi di accesso gia' rilasciate dal portale dei concorsi al termine della procedura guidata di accesso.
4. La progressiva conclusione degli adeguamenti sistemistici necessari garantira' la disponibilita' di tutte le modalita' di accesso sopraindicate.
5. Per i soli profili utenti per i quali sono state rilasciate dal portale le credenziali di accesso (nome utente e password), saranno disponibili, in caso di smarrimento delle stesse, procedure automatiche di recupero delle stesse, attivabili tramite la pagina iniziale del portale.
 
Art. 4
Domande di partecipazione
1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio profilo on-line una bozza della candidatura all'atto del passaggio ad una successiva pagina della domanda, ferma la necessita' di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora previsti, il modulo riportera' le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi.
4. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro la scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa. Terminata la compilazione i candidati procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione. Con l'inoltro della candidatura il sistema generera' una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta, che verra' automaticamente salvata ed eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifiche da parte dell'utente, nell'area personale del profilo utente nella sezione «i miei concorsi», sara' sempre disponibile per le esigenze del concorrente e dovra' essere esibita e, ove richiesto, consegnata in occasione della prima prova concorsuale. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa gia' inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalita' indicate nel successivo art. 5.
5. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione, l'universita' presso cui hanno conseguito il titolo di studio costituente requisito di partecipazione compreso l'indirizzo e-mail istituzionale e i titoli che danno luogo a riserva o preferenza a parita' di punteggio.
6. L'invio della domanda secondo le modalita' descritte conclude la procedura di presentazione della stessa e l'acquisizione dei dati sui quali l'amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonche' dei titoli di merito e/o preferenziali.
7. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso da quello sopraindicato e/o senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non sara' ammesso alla procedura concorsuale.
8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, l'amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo art. 5.
In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicati al precedente art. 2 e relativa a tutti i titoli richiesti dal presente bando resta comunque fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle domande stabilito al precedente comma 1.
9. Qualora l'avaria del sistema informatico sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale per il personale militare provvedera' a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo.
10. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
11. Per i concorrenti in servizio il sistema provvedera' a informare i Comandi degli enti/reparti d'appartenenza, tramite messaggio all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal candidato in sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze e a trasmettere ai suddetti Comandi copia della domanda di partecipazione. Detti candidati dovranno verificare l'avvenuta ricezione del citato messaggio e l'avvenuta acquisizione della copia della domanda di partecipazione da parte dei Comandi degli enti/reparti d'appartenenza.
 
Art. 5
Comunicazioni con i concorrenti
1. Tramite il proprio profilo nel portale, il candidato accede alla sezione relativa alle comunicazioni suddivisa in un'area pubblica, relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, di eventuale pubblicazione delle banche dati contenenti i quesiti oggetto delle prove scritte, calendari di svolgimento delle prove previste dall'iter concorsuale e variazioni delle date, ecc.), e in un'area privata, relativa alle comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del portale hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Tali comunicazioni saranno anche pubblicate nel sito www.difesa.it
Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.
2. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, variazioni e/o integrazioni della domanda di partecipazione al concorso (variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa e mobile, variazioni relative alla propria posizione giudiziaria, ecc.) possono essere trasmesse a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica istituzionale persomil@persomil.difesa.it ovvero all'indirizzo di posta certificata persomil@postacert.difesa.it - e per conoscenza in aggiunta all'indirizzo r1d1s2@persomil.difesa.it . Non saranno prese in considerazione le comunicazioni pervenute al solo indirizzo r1d1s2@persomil.difesa.it - A tutti i messaggi di cui al presente comma dovra' comunque essere allegata copia per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima 3 Mb) di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.
3. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso alla Direzione generale per il personale militare, l'oggetto di tutte le comunicazioni che i concorrenti intenderanno inviare dovra' essere preceduto dal codice "RS_AM_2021_2S», seguito dalla categoria del concorso per il quale il concorrente partecipa:
«AARAS» per le Armi dell'Arma aeronautica;
«GARS» per il Corpo del Genio aeronautico;
«CCRS» per le Corpo di Commissariato aeronautico,
ovvero, a titolo di esempio, se partecipante per le Armi dell'Arma aeronautica: «RS_AM_2021_2S_AARAS».
4. Resta a carico del candidato la responsabilita' circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso o mobile.
 
Art. 6
Incombenze dei reparti
1. Il sistema provvedera' ad informare i comandi/reparti/enti di appartenenza, tramite messaggio al rispettivo indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente in sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle loro dipendenze.
2. Tali comandi/reparti/enti, ricevuta la domanda di partecipazione, dovranno provvedere:
a) per il personale in servizio a:
redigere, per ciascun concorrente in servizio, apposito documento caratteristico, chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con la seguente motivazione: «partecipazione al concorso per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali dell'Aeronautica militare»;
entro il decimo giorno dal termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso verranno inviate le credenziali di accesso per la compilazione delle schede di sintesi e pertanto occorrera' nominare, con Ordine del giorno del comandante dell'ente, un'apposita commissione interna (composta da presidente, 1° membro e 2° membro) che rediga, per ogni candidato, la scheda di sintesi di cui all'allegato D che fa parte integrante del bando, avendo cura di riportare, tra l'altro, gli estremi della documentazione caratteristica in ordine cronologico comprensiva del previsto giudizio valutativo, redatto dalle competenti autorita' gerarchiche, chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
entro il ventesimo giorno dal termine di scadenza della presentazione delle domande, la scheda di sintesi dovra' essere compilata e firmata dalla commissione interna, controfirmata dal comandante dell'ente o suo delegato e posta in visione per tre giorni al candidato per le opportune verifiche, il quale, qualora la riterra' corretta, la sottoscrivera' per presa visione ed accettazione del contenuto. Detta scheda verra' quindi trasmessa, entro il citato termine, tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, esclusivamente secondo le modalita' indicate nell'allegato D;
b) per il personale in congedo dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, a predisporre la scheda di sintesi della documentazione di cui al secondo alinea della precedente lettera a) da trasmettere on-line tramite il portale dei concorsi del Ministero della difesa, secondo le modalita' indicate nell'allegato D, non oltre il ventesimo giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
3. Eventuali problematiche di carattere tecnico-informatico relative all'accesso all'area dedicata alla compilazione delle schede di sintesi, dovranno essere rappresentate all'indirizzo di posta elettronica r1.concorsi@persomil.difesa.it
Non saranno prese in considerazione schede di sintesi inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati.
 
Art. 7
Svolgimento dei concorsi
1. Lo svolgimento dei concorsi prevede:
a) due prove scritte (una di cultura generale ed una di cultura tecnico-professionale);
b) valutazione dei titoli di merito;
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamenti attitudinali (comprensivi di prove di efficienza fisica);
e) prova orale;
f) accertamento della conoscenza lingua inglese;
g) prova orale facoltativa per l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle previste dal bando.
Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validita', rilasciato da un'amministrazione dello Stato.
2. L'amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Durante lo svolgimento delle prove concorsuali indicate ai successivi articoli 9, 11, 12 e 13, i concorrenti in servizio dovranno indossare l'uniforme di servizio, mentre i concorrenti in congedo dovranno indossare un abbigliamento consono (giacca e cravatta per i partecipanti di sesso maschile).
 
Art. 8
Commissioni
1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
a) le commissioni esaminatrici per le prove scritte e per le prove orali, per la valutazione dei titoli di merito e per la formazione della graduatoria di merito, una per ciascun concorso;
b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per tutti i concorsi;
c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, unica per tutti i concorsi;
d) la commissione per gli accertamenti attitudinali, unica per tutti i concorsi.
2. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente comma 1, lettera a) saranno composte da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a colonello dell'Aeronautica militare, in servizio, presidente;
b) due o piu' ufficiali di grado non inferiore a maggiore dell'Aeronautica militare in servizio, di cui almeno uno dell'Arma o Corpo per il quale e' indetto il concorso, membri;
c) un ufficiale inferiore o un sottufficiale di grado non inferiore a 1° maresciallo ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto.
La commissione esaminatrice puo' essere integrata da uno o piu' esperti civili o militari, per le singole materie oggetto di esame, in qualita' di membri aggiunti. I membri aggiunti hanno diritto di voto nelle sole materie per le quali sono stati chiamati ad integrare la commissione.
Per i concorsi per l'accesso al Corpo del Genio aeronautico uno dei membri deve appartenere a ciascuna delle categorie poste a concorso.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:
a) un ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico, di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
b) due o piu' ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico di grado non inferiore a capitano, membri;
c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti dell'Aeronautica militare o di medici specialisti esterni.
4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da:
a) un ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico, di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
b) due o piu' ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico di grado non inferiore a capitano, membri;
c) un ufficiale inferiore ovvero un Sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti dell'Aeronautica militare o di medici specialisti esterni.
Gli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 3.
5. La commissione per gli accertamenti attitudinali e per le prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera d) sara' composta da:
a) un ufficiale in servizio di grado non inferiore a tenente colonnello dell'Aeronautica militare, presidente;
b) due ufficiali dell'Aeronautica militare, specialisti in selezione attitudinale o con qualifica di «perito in materia di selezione attitudinale», di grado inferiore a quello del presidente, ovvero funzionari sanitari psicologi appartenenti alla terza area funzionale del Ministero della difesa, membri;
c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto.
Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed esperti periti selettori, nonche' di personale in servizio presso il Centro di selezione dell'Aeronautica militare di Guidonia per l'effettuazione delle prove di efficienza fisica.
 
Art. 9
Prove scritte
1. I concorrenti partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1 dovranno sostenere:
a) una prova scritta di cultura generale, della durata massima di sei ore, consistente in un tema su argomenti di carattere generale e/o attinente alle discipline storiche, sociali e politico-geografiche, secondo i programmi previsti per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale, della durata massima di sei ore, consistente in un tema su argomenti previsti dai programmi d'esame riportati nell'allegato C che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Dette prove scritte avranno luogo presso il Centro di selezione dell'Aeronautica militare di Guidonia - Aeroporto «Alfredo Barbieri», ingresso da via Tenente Colonnello M. Di Trani, presumibilmente secondo il seguente calendario:
il 15 e 16 novembre 2021, prima e seconda prova scritta AAras;
il 17 e 18 novembre 2021, prima e seconda prova scritta GArs;
il 25 e 26 novembre 2021, prima e seconda prova scritta CCrs.
Eventuali variazioni della sede e delle date di svolgimento delle prove scritte saranno rese note, a partire dal termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, mediante avviso inserito nell'area pubblica del portale dei concorsi del Ministero della difesa e nei siti www.aeronautica.difesa.it e www.persomil.difesa.it
I concorrenti, ai quali non sia stata comunicata la mancata ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi, presso la sede d'esame, entro le 7,30 dei giorni che saranno indicati nel predetto avviso, muniti di carta di identita' o di altro valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, e potendo esibire, all'occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda ovvero copia della stessa con gli estremi di acquisizione, rilasciati al concorrente medesimo con le modalita' di cui all'art. 4, comma 4 del presente decreto.
Essi dovranno portare una penna a sfera ad inchiostro indelebile nero o blu. L'occorrente per l'espletamento della prova sara' loro fornito sul posto.
I concorrenti assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle predette prove saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14 e 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
3. Saranno giudicati idonei i concorrenti che, in ciascuna delle prove scritte, avranno riportato una votazione non inferiore a 18/30.
4. L'esito delle prove scritte e il calendario con le modalita' di convocazione degli ammessi alle prove e accertamenti di cui ai successivi articoli 11 e 12 del presente bando saranno resi noti a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2021, con avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale. Tale avviso sara', inoltre, consultabile nei siti www.aeronautica.difesa.it e http://www.persomil.difesa.it/ - e avra' valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. Sara' anche possibile chiedere informazioni al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico numero 06/517051012 (indirizzo mail: urp@persomil.difesa.it).
 
Art. 10
Valutazione dei titoli di merito
1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione amministrativa, le commissioni esaminatrici di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a) valuteranno, previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alle prove scritte. A tal fine le commissioni, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procederanno a identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. Le commissioni esaminatrici valuteranno i titoli, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che siano stati dichiarati con le modalita' indicate nel precedente art. 4, ovvero risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica.
2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito posseduti dai partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b), e c), e' pari a 10/30 cosi' ripartiti:
a) qualita' del servizio prestato (risultante dalla documentazione matricolare e caratteristica che verra' acquisita d'ufficio): massimo punti 3,5/30.
La commissione terra' conto delle qualifiche finali riportate nelle schede valutative (ovvero dei giudizi finali desumibili da eventuali rapporti informativi) relative all'ultimo triennio di servizio comunque prestato.
I documenti di valutazione relativi a corsi propedeutici all'inserimento nella categoria/ruolo che consente la partecipazione al concorso non devono essere oggetto di valutazione. Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna qualifica finale (o al corrispondente giudizio finale) sara':
1) 0,00320 (fino a un massimo 3,5 punti ripartiti in millenovantacinque giorni) per ogni giorno valutato con qualifica finale di «eccellente» o giudizio equivalente;
2) 0,00183 (fino a un massimo 2 punti ripartiti in millenovantacinque giorni) per ogni giorno valutato con qualifica finale di «superiore alla media» o giudizio equivalente;
3) 0,00000 (0 punti ripartiti in millenovantacinque giorni) per ogni giorno valutato con qualifica finale di «nella media» o giudizio equivalente.
Il punteggio complessivo sara' calcolato sommando i punteggi parziali -ottenuti moltiplicando il valore di ciascun documento valutativo come sopra indicato - per il rapporto tra il periodo cui si riferisce il singolo documento valutativo e quello totale da considerare (massimo tre anni).
Alle dichiarazioni di mancata redazione di documentazione caratteristica dovra' essere attribuito un punteggio in base alla media dei punteggi attribuiti al documento antecedente ed a quello successivo. Se la dichiarazione di mancata redazione costituisce il primo o l'ultimo documento della documentazione caratteristica dovra' essere assimilata rispettivamente al documento successivo o antecedente;
b) servizio prestato in qualita' di ufficiale in ferma prefissata: massimo punti 1/30;
c) partecipazione a operazioni fuori area e, esclusivamente per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), operazioni di ordine pubblico (strade sicure, strade pulite): massimo punti 0,5/30, calcolando un punteggio di 0,125/30 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni per le operazioni fuori area e un punteggio di 0,0625/30 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni per le operazioni di ordine pubblico;
d) titolo di studio posseduto in aggiunta a quello minimo prescritto per la partecipazione al concorso: massimo 3/30, cosi' ripartiti:
1) diploma di laurea di durata triennale: punti 1/30 (1,5/30 per il concorso Genio aeronautico);
2) diploma di laurea magistrale/laurea specialistica, con assorbimento del punteggio previsto per la laurea triennale propedeutica al suo conseguimento (saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea, di durata almeno quadriennale, conseguiti secondo il precedente ordinamento, sostituiti dalle lauree specialistiche/magistrali ai sensi del d.i. del M.I.U.R. 9 luglio 2009): punti 2/30 (3/30 per il concorso Genio aeronautico);
3) master universitario di I livello: punti 0,5/30;
4) master universitario di II livello: punti 1/30;
5) (solo per il concorso Genio aeronautico) ciascun corso concluso di aggiornamento o perfezionamento post-laurea in settore attinente, organizzato dall'universita' ai sensi dell'art. 6, comma 2, punto c), della legge n. 341/1990 o dagli enti paritetici ai sensi dell'art. 51 della legge n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni: punti 0,25/30;
6) diploma di perito industriale in costruzioni aeronautiche: punti 0,75/30;
7) diploma in trasporti e logistica opzione costruzioni aeronautiche: punti 0,75/30;
e) altri titoli: massimo punti 2/30, cosi' ripartiti:
1) 0,5/30 punti per il brevetto di pilota di aeroplano o di aliante;
2) 0,25/30 punti per il corso di cultura aeronautica e meterologia aeronautica, rilasciato dall'Associazione arma aeronautica di Brindisi in collaborazione con l'Istituto tecnico statale nautico «Carnaro», se conseguito prima del dicembre 2009, o rilasciato dal Centro di volo a vela, se conseguito dal gennaio 2010;
3) 0,5/30 punti per il diploma conseguito presso l'Opera nazionale per i figli degli aviatori o scuole militari;
6) 0,5/30 punti per il brevetto di paracadutista militare, esclusivamente per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a);
7) 0,25/30 punti per il brevetto di paracadutista rilasciato da strutture riconosciute dall'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia, esclusivamente per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a);
8) 0,5/30 punti per il brevetto di incursore militare, esclusivamente per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a);
9) 0,15/30 punti per ciascun corso/certificazione in AUTOCAD concluso con l'esame finale, esclusivamente per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) - categoria «costruzioni aeronautiche», «elettronica» e «infrastrutture e impianti»;
10) 0,15/30 punti per ciascun corso/certificazione in informatica, topografia GIS concluso con l'esame finale, esclusivamente per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) - categoria «infrastrutture e impianti»;
11) attivita' lavorativa nello specifico settore delle costruzioni presso enti pubblici e/o privati per un periodo maggiore o uguale a dodici mesi (frazione fino ad un massimo di 3 periodi della durata di quattro mesi ciascuno) esclusivamente per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) - categoria «infrastrutture e impianti»:
punti 0,5/30 per periodi maggiori o uguali a dodici mesi e inferiori a diciotto mesi;
punti 1/30 per periodi maggiori o uguali a diciotto mesi e inferiori a ventiquattro mesi;
punti 2/30 per periodi maggiori o uguali a ventiquattro mesi;
12) 0,5/30 punti per l'attestato di meteorologo rilasciato dalle universita' italiane o dagli enti militari italiani di formazione e addestramento i cui percorsi formativi siano stati valutati dal rappresentante permanente per l'Italia presso l'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM) corrispondenti a quelli definiti dall'OMM negli specifici regolamenti tecnici, esclusivamente per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) - «categoria fisica»;
13) 1/30 punti per la «licenza di manutentore aeronautico» per la categoria A/B1/B2 o C;
14) 0,75/30 punti per la qualifica di «skilled worker» per il conseguimento della «licenza di manutentore aeronautico», per la categoria A/B1/B2.
 
Art. 11
Accertamenti psico-fisici
1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte saranno sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso l'Istituto di medicina aerospaziale, gia' Istituto medico legale dell'Aeronautica militare di Roma, ubicato in via Piero Gobetti n. 2, mentre quelli attitudinali si svolgeranno presso il Centro di selezione dell'Aeronautica militare, ubicato nell'Aeroporto militare di Guidonia (Roma), ingresso da via Tenente Colonnello M. Di Trani, indicativamente nella prima decade del mese di gennaio 2022 (durata presunta giorni quattro). La convocazione nei confronti dei concorrenti idonei sara' effettuata con le modalita' previste dal precedente art. 5, comma 1.
Essi dovranno presentarsi alle 7,00 del giorno indicato nella predetta convocazione, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia, rilasciato da una Amministrazione dello Stato. Coloro che non si presenteranno nel giorno previsto saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che saranno le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
2. I concorrenti, all'atto della presentazione presso l'Istituto di medicina aerospaziale, dovranno consegnare i seguenti documenti, in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione agli accertamenti sanitari, salvo diverse indicazioni:
a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i sei mesi precedenti la data fissata per gli accertamenti psico-fisici;
b) referto originale dell'analisi del sangue concernente:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatininemia;
trigliceridemia;
colesterolemia;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
c) un certificato, conforme al modello riportato nell'allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione;
d) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV;
e) per i concorrenti di sesso femminile:
ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita, con modalita' sovrapubica, entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti psico-fisici;
referto originale di test di gravidanza - mediante analisi su sangue o urine - effettuato, in data non anteriore a cinque giorni precedenti la visita;
f) originale o copia conforme del certificato medico, di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica in corso di validita' annuale, per l'atletica leggera, in data non anteriore a un anno rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN e che esercita in tali ambiti in qualita' di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata o difforme presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione dal concorso;
g) i soli concorrenti risultati vincitori dei concorsi, entro trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi, dovranno produrre il certificato delle vaccinazioni effettuate, rilasciato da strutture sanitarie pubbliche.
Gli interessati, inoltre, dovranno rilasciare un'apposita dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico, nonche' un'ulteriore dichiarazione di consenso informato all'esecuzione del protocollo vaccinale, che costituisce parte integrante al presente decreto.
3. I concorrenti gia' giudicati idonei all'accertamento sanitario nell'ambito di un concorso per l'arruolamento in Aeronautica militare nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la data di presentazione presso l'IMAS, devono esibire il relativo verbale contenente il giudizio espresso dalla preposta commissione. La Commissione medica disporra' a quali accertamenti sottoporre, eventualmente, i candidati al fine di confermare o meno il giudizio gia' espresso nel precedente concorso.
4. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale.
La mancata presentazione anche di uno solo dei suddetti documenti sanitari comportera' l'esclusione del concorrente dagli accertamenti sanitari e quindi dal concorso, con l'eccezione dell'esame radiografico e del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD. Quest'ultima dovra' essere comunque prodotta dai concorrenti all'atto dell'incorporamento, qualora vincitori.
5. La commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera b):
a) acquisira' i documenti indicati nel precedente comma 2 del presente articolo, necessari all'effettuazione degli accertamenti psico-fisici, verificandone la validita';
b) in caso di accertato stato di gravidanza la commissione preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti di cui alla successiva lettera c), e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, le candidate il cui stato di gravidanza e' stato accertato anche con le modalita' previste dal presente articolo, non possono essere sottoposte agli accertamenti psicofisici e, ai sensi del regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate;
c) disporra' quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui ricorra il caso di cui alla precedente lettera b), i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
1) visita cardiologica con ECG;
2) visita oculistica;
3) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
4) visita psichiatrica;
5) valutazione dell'apparato locomotore;
6) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali amfetamine, cannabinoidi, barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso di positivita', disporra' l'effettuazione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
7) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
8) dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD);
9) controllo dell'abuso sistematico di alcool in base all'anamnesi, all'esame obiettivo generale ed alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT ed MCV). In caso di sospetta positivita' a tali verifiche il concorrente sara' sottoposto ad ulteriore indagine per la determinazione del livello di CDT ematica, presso la stessa sede se compatibile con i tempi di esecuzione o sara' rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante l'esito della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato carente) che l'interessato avra' cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale;
10) visita medica generale. In tale sede la commissione giudichera' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, che per la loro sede o natura, siano deturpanti o lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione militare di cui al regolamento o siano possibile indice di personalita' abnorme (che verra' valutata nel corso della prevista visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
11) ogni ulteriore indagine clinico specialistica, di laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per conseguire adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente.
Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente ad indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato F.
6. Sulla scorta del vigente «Elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare» di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e della vigente direttiva applicativa emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014, la commissione di cui al precedente art. 8 comma 1, lettera b) dovra' accertare il possesso dei seguenti ulteriori specifici requisiti:
a) parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limiti previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, cosi' come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, rilevati secondo le prescrizioni fissate con la direttiva tecnica, datata 9 febbraio 2016, dell'Ispettorato generale della sanita' militare; ai sensi dell'art. 635, comma 2 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 9, lettera c) del decreto legislativo n. 94 del 29 maggio 2017, i suddetti parametri fisici non saranno oggetto di un nuovo accertamento nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare;
b) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 16/10 complessivi con minimo 7/10 per l'occhio che vede meno, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di refrazione, che non dovra' superare le 4 diottrie per la miopia, 5 diottrie nell'astigmatismo miopico composto calcolato sul meridiano piu' ametrope con un massimo di 2 diottrie per la componente astigmatica, 3 diottrie per l'ipermetropia, 4 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto calcolato sul meridiano piu' ametrope con un massimo di 2 diottrie per la componente astigmatica, 3 diottrie per l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice, le 3 diottrie per l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica e astigmatica, purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale valutato con matassine colorate, analogamente al profilo VS 2 della direttiva tecnica del 4 giugno 2014. L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, potra' essere eseguito con l'autorefrattometro o in cicloplegia o con il metodo dell'annebbiamento;
c) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra' essere tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35 dB calcolata sulla media delle frequenze 500-1000-2000 e 3000 Hz, analogamente a quanto previsto dalla direttiva tecnica del 4 giugno 2014 e una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. entro il 25% (corrispondente al profilo AU 2 della direttiva tecnica del 4 giugno 2014). I deficit neurosensoriali riscontrati sulle frequenze 4000, 6000 ed 8000 Hz saranno valutati compatibili qualora la media dei tre valori risulti inferiore a 30 dB.
La patologia che ha determinato la permanente non idoneita' in modo parziale al servizio militare incondizionato, a seguito di ferite o lesioni dipendenti da causa di servizio, non costituisce causa di esclusione.
7. La commissione, al termine degli accertamenti psico-fisici, provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali nonche' degli specifici requisiti fisici suindicati. In caso di mancata effettuazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, limitatamente alla carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sara' aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito».
Saranno giudicati:
a) idonei, i concorrenti in possesso dei requisiti sopracitati cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche PS 2; costituzione CO 2; apparato cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati vari AV 2; apparato locomotore superiore LS 2; apparato locomotore inferiore LI 2; apparato visivo VS 2 e apparato uditivo AU 2.
Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al bando. Altresi', i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, rinvenibile nell'allegato H del bando.
b) inidonei, i concorrenti risultati affetti da:
1) imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in materia di inabilita' al servizio militare;
2) imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista l'attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3, nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare (ad eccezione della caratteristica somato-funzionale AV qualora l'attribuzione del coefficiente 3 o 4 sia determinata da carenza, totale o parziale, dell'enzima G6PD), ai sensi all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e della direttiva tecnica emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014 (fermi restando gli specifici requisiti prescritti dal presente decreto);
3) abuso sistematico di alcool, stato di tossicodipendenza, tossicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze psicoattive;
4) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso;
5) tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale dell'Aeronautica militare.
La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli per presa visione, il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Aeronautica militare», con indicazione del profilo sanitario;
b) «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Aeronautica militare», con indicazione della causa di inidoneita'.
8. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni. Essi potranno tuttavia presentare, seduta stante a pena di inammissibilita', all'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare, specifica istanza di riesame di tale giudizio di inidoneita', che dovra' poi essere supportata da specifica documentazione rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica o da una struttura accreditata presso il SSN, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneita'. Tale documentazione dovra' improrogabilmente giungere, con le modalita' indicate al precedente art. 5, comma 3, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare, entro il decimo giorno successivo a quello di effettuazione degli accertamenti psico-fisici.
Per ragioni di carattere organizzativo, al fine di contrarre i tempi delle procedure concorsuali, i concorrenti che presentano istanza di ulteriori accertamenti sanitari sono ammessi con riserva a sostenere gli accertamenti attitudinali di cui al successivo art. 12.
9. Il mancato inoltro della documentazione sanitaria di supporto dell'istanza di ulteriori accertamenti sanitari, con le modalita' e nella tempistica sopraindicata, determinera' il mancato accoglimento dell'istanza medesima e il giudizio di inidoneita' riportato al termine degli accertamenti psico-fisici si intendera' confermato. In tal caso gli interessati riceveranno apposita comunicazione da parte della Direzione generale per il personale militare. Sara' considerato nullo l'eventuale giudizio di idoneita' conseguito negli accertamenti attitudinali sostenuti con riserva.
Qualora invece la documentazione sanitaria giunga correttamente alla sopracitata direzione generale, la stessa sara' valutata dalla commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera c) la quale, solo se lo riterra' necessario, potra' sottoporre gli interessati ad ulteriori accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio definitivo.
10. I concorrenti giudicati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria di cui al precedente comma 8 o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonche' quelli che rinunceranno ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.
 
Art. 12
Accertamenti attitudinali
1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente art. 11, i concorrenti giudicati idonei e, con riserva, quelli di cui al precedente art. 11, comma 7, saranno sottoposti - presso il Centro di selezione dell'Aeronautica militare di Guidonia (Roma) - a cura della commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera d) agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove (esercizi fisici, test, questionari, prove di performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per un positivo inserimento nella Forza armata e nello specifico ruolo. Tale valutazione - svolta con le modalita' che sono indicate nelle apposite «Norme per la selezione psicoattitudinale dei candidati partecipanti ai concorsi dell'Aeronautica militare», emanate dal Comando scuole dell'Aeronautica militare/3ª Regione aerea, vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti - si articola nelle seguenti aree d'indagine, a loro volta suddivise nelle specifiche caratteristiche attitudinali:
a) efficienza fisica: verra' valutata l'efficienza fisica e l'attitudine, in ambito sportivo, necessaria allo svolgimento delle future attivita' addestrative previste nella carriera di ufficiale tramite lo svolgimento dei seguenti esercizi:
1) addominali;
2) corsa piana di 1000 metri;
3) piegamenti sulle braccia;
modalita' di dettaglio circa la presentazione al suddetto centro, lo svolgimento degli esercizi, la loro valutazione ed i comportamenti da tenere in caso di infortunio sono riportati nell'allegato G che costituisce parte integrante del presente decreto.
I concorrenti con patologia che ha determinato la permanente non idoneita', in modo parziale, al servizio militare incondizionato a seguito di ferite o lesioni dipendenti da causa di servizio, sono giudicati d'ufficio idonei alle prove di efficienza fisica;
b) efficienza intellettiva: verra' valutata tramite la somministrazione individuale (o collettiva) di uno o piu' test intellettivi e/o attitudinali a risposta multipla di tipologia individuata, a cura della commissione, tra le seguenti: abilita' matematica; ragionamento astratto; efficienza mentale; ragionamento numerico/matematico; abilita' visuo/spaziale; trattamento informazioni.
modalita' di dettaglio circa lo svolgimento dei test e la loro valutazione sono riportate nell'allegato G che costituisce parte integrante del presente decreto;
c) giudizio psicoattitudinale: verra' effettuato tramite un colloquio individuale ed una o piu' prove di gruppo (intervista/conferenza) integrati dalle risultanze di eventuali questionari di personalita'.
modalita' di dettaglio circa lo svolgimento dei test e la loro valutazione sono riportate nell'allegato G che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. La commissione, sulla scorta dei criteri di valutazione indicati nell'allegato G del presente bando, comunichera', seduta stante, a ciascun concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Aeronautica militare»;
b) «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Aeronautica militare» con indicazione del motivo.
Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
3. I verbali degli accertamenti psico-fisici e degli accertamenti attitudinali dovranno essere inviati dalle rispettive commissioni, a mezzo corriere, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 2ª Sezione, viale dell'Esercito nn. 180/186 - 00143 Roma Laurentino, entro il terzo giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti i concorrenti.
 
Art. 13
Prova orale
1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti attitudinali saranno ammessi a sostenere la prova orale vertente, per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, sugli argomenti previsti dai programmi riportati nell'allegato C al presente decreto. La prova orale avra' luogo nelle sedi e nei giorni che saranno comunicati agli interessati con le modalita' indicate nel precedente art. 5.
2. I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
3. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra' ottenuto una votazione non inferiore a 18/30, utile per la formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 14.
La prova obbligatoria di lingua inglese si considera superata se il candidato consegue il punteggio minimo di 18/30.
4. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano chiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno una prova orale facoltativa di lingua straniera (tra il francese, lo spagnolo e il tedesco), della durata di quindici minuti, che sara' svolta con le seguenti modalita':
a) breve colloquio di carattere generale;
b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione personale;
c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
5. Ai concorrenti che sosterranno detta prova sara' assegnato un punteggio aggiuntivo in relazione al voto conseguito in ciascuna delle lingue prescelte, cosi' determinato:
a) da 21/30 a 23,999/30: 1 punto;
b) da 24/30 a 26,999/30: 1,5 punti;
c) da 27/30 a 30/30: 2 punti.
 
Art. 14
Graduatorie di merito
1. La graduatoria di merito degli idonei per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1 sara' formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti, calcolati sommando:
a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte;
b) il punteggio riportato nella prova orale;
c) un terzo del punteggio espresso in trentesimi, attribuito nell'accertamento della lingua inglese;
d) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
e) l'eventuale punteggio aggiuntivo riportato nella prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. Nel decreto di approvazione della graduatoria di ciascun concorso si terra' conto della riserva dei posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado, se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio di cui all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della riserva dei posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente. Nel caso in cui un concorrente inserito in graduatoria rientri in entrambe le suddette categorie di riservatari, la riserva di cui all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 prevale su quella prevista a favore della categoria dei marescialli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente.
3. Qualora i posti riservati non dovessero essere ricoperti, in tutto o in parte, per insufficienza di riservatari idonei, l'amministrazione si riserva la facolta' di procedere secondo quanto previsto al precedente art. 1, comma 2.
4. Ferme restando le riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), se i posti messi a concorso per una o piu' delle suddette categorie non sono, in tutto o in parte, ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, gli stessi potranno essere devoluti ai concorrenti idonei in altre categorie, secondo l'ordine della graduatoria generale di merito, all'uopo formata dalla commissione.
4. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a parita' di merito, dell'ordine dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. A parita' od in assenza di titoli di preferenza, sempre a parita' di merito, sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione del secondo periodo dell'art. 3, comma 7 della legge n. 127/1997, come aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge n. 191/1998.
5. Saranno dichiarati vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 5 - i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito.
6. Le graduatorie dei concorrenti idonei saranno approvate con distinti decreti dirigenziali, che saranno pubblicati nel Giornale Ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre, essi saranno pubblicati, a puro titolo informativo, nel portale dei concorsi on-line.
 
Art. 15
Nomina
1. I vincitori dei concorsi, saranno nominati sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale per il quale hanno concorso, con anzianita' assoluta nel grado stabilita nei decreti di nomina che saranno immediatamente esecutivi.
2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento, anche successivo alla nomina, del possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2 del presente decreto.
3. I vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 4 - saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma.
4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della durata e con le modalita' stabilite dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica.
All'atto della presentazione al corso gli ufficiali dovranno:
contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio del corso e subordinata al superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma comportera' la decadenza della nomina;
il personale gia' in servizio, sottoposto - secondo i rispettivi ordinamenti - a obblighi di servizio dovra', all'atto di effettivo incorporamento, presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento da detti obblighi rilasciato dall'amministrazione di competenza;
ove non provveduto in sede di accertamenti sanitari, presentare il referto rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la visita, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PDH, eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attivita' enzimatica, rilasciando altresi' la dichiarazione di cui all'allegato H del presente bando.
Gli ufficiali medesimi saranno altresi' sottoposti, ove necessario, al completamento del profilo vaccinale, secondo le modalita' definite nella direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare, prima dell'incorporamento:
il certificato attestante il ciclo completo delle vaccinazioni previste per la propria fascia di eta' ai sensi del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle eventualmente effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovra' essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia, parotite e varicella.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale sara' resa ai vincitori incorporati dal personale sanitario di cui alla Sezione 7, Paragrafo 5), lettera a) della direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione generale della sanita' militare, recante «Procedure applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi».
La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Nel caso in cui alcuni dei posti a concorso risultassero non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al corso con i criteri indicati al precedente art. 14, entro 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.
5. Il concorrente di sesso femminile nominato ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale per il quale e' stato dichiarato vincitore che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non possa frequentare o completare il corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo.
6. Per gli ufficiali che supereranno il corso applicativo l'anzianita' relativa nel grado rivestito verra' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. Allo stesso modo, al superamento del corso applicativo frequentato, sara' rideterminata l'anzianita' relativa degli ufficiali di cui al precedente comma 5, ferma restando l'anzianita' assoluta di nomina.
7. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo:
a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella categoria/Corpo/ruolo di provenienza. Il periodo di durata del corso sara' in tal caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo.
8. Agli ufficiali, una volta incorporati, potra' essere chiesto di prestare il consenso ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
 
Art. 16
Accertamento dei requisiti
1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 del presente bando, la Direzione generale per il personale militare provvedera' a chiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai vincitori nelle domande di partecipazione ai concorsi e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Inoltre verra' acquisito d'ufficio il certificato del casellario giudiziale.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emergesse, anche successivamente, la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti col provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
 
Art. 17
Esclusioni
1. La Direzione generale per il personale militare puo' escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti non in possesso dei prescritti requisiti, nonche' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a ufficiale in servizio permanente se il difetto dei requisiti venisse accertato dopo la nomina.
 
Art. 18
Spese di viaggio. Licenza
1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti previsti al precedente art. 7 del presente bando (comprese quelle eventualmente necessarie per completare le varie fasi concorsuali) nonche' quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti, anche se militari in servizio.
2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove previste dal precedente art. 7 del presente bando, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per il rientro in sede. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista per la prova orale oppure frazionata in piu' periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Se il concorrente non sostiene le prove d'esame per motivi a lui imputabili, la licenza straordinaria sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
 
Art. 19
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte della commissione prevista dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita' per cui i dati personali e particolari sono raccolti e/o successivamente trattati; cio' anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal concorso.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito n. 186. Il titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it - posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali puo' essere contattato ai seguenti recapiti e mail: rpd@difesa.it - indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it - come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it
c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche' agli enti previdenziali;
e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo 1, lettere d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall'art. 1055, commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i concorrenti idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli enti competenti; per i concorrenti non idonei/non vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell'Amministrazione della difesa presso le competenti sedi giudiziarie;
g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di Autorita' di controllo, con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e mail: garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale per il personale militare, titolare del trattamento.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 agosto 2021

Il vice direttore generale: Santella
 
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Allegato G
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato H
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