Gazzetta n. 78 del 1 ottobre 2021 (vai al sommario)
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
CONCORSO (scad. 1 novembre 2021)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centottantanove posti di professionista medico di prima fascia.



Art. 1
Posti a concorso
1. E' indetto, su base nazionale, un concorso pubblico, per titoli ed esami, a centottantanove posti di professionista medico di prima fascia funzionale nei ruoli del personale dell'INPS.
2. La procedura di reclutamento si svolgera' secondo le previsioni di cui al vigente «Regolamento delle procedure di reclutamento per l'assunzione all'INPS del personale non dirigente a tempo indeterminato» - adottato con determinazione presidenziale n. 162 del 7 novembre 2017, in coerenza, ai sensi dell'art. 70, comma 13, del decreto legislativo n. 165/2001, con i principi fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 - e di cui al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
3. E' garantita pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro cosi' come previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e dall'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 2
Requisiti per l'ammissione
1. Alla procedura selettiva di reclutamento di cui al presente bando possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, sono in possesso dei requisiti sotto-indicati:
a) diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso universita' o istituti di istruzione universitaria equiparati. I diplomi di laurea conseguiti all'estero saranno considerati utili purche' riconosciuti equivalenti al diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito in Italia; a tal fine, nella domanda di partecipazione al concorso devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equivalenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla vigente normativa. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equivalenza sara' ammesso alla procedura concorsuale con riserva, purche' sia stata attivata la procedura di cui alla normativa vigente, fermo restando che l'equivalenza del titolo di studio dovra' essere presentata prima della stipula del contratto di lavoro;
b) diploma di specializzazione in medicina legale o in disciplina equipollente o affine ai sensi dei decreti ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni. I diplomi conseguiti all'estero saranno considerati utili purche' riconosciuti equivalenti al diploma di specializzazione in medicina legale o disciplina equipollente o affine conseguito in Italia; a tal fine, nella domanda di partecipazione al concorso devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equivalenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla vigente normativa. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equivalenza sara' ammesso alla procedura concorsuale con riserva, purche' sia stata attivata la procedura di cui alla normativa vigente, fermo restando che l'equivalenza del titolo di studio dovra' essere presentata prima della stipula del contratto di lavoro;
c) iscrizione all'albo dell'Ordine professionale dei medici chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell'Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
d) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero appartenenza a una delle tipologie previste dall'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico, ne' di essere stato interdetto dai pubblici uffici ai sensi della vigente normativa in materia;
f) non aver riportato condanne penali, ancorche' non passate in giudicato, che impediscano la costituzione o la prosecuzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione;
g) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari laddove previsti per legge;
h) godimento dei diritti politici e civili;
i) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce.
2. In ogni momento della procedura l'Istituto si riserva la facolta' di procedere, con atto motivato - da comunicarsi mediante PEC all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione - all'esclusione dei candidati che non siano in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal presente bando o che siano destinatari di sentenze penali di condanna ancorche' non passate in giudicato.
 
Art. 3
Presentazione della domanda
Termine e modalita'
1. Il candidato deve produrre domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via telematica, mediante l'utilizzo di SPID (Sistema Pubblico di Identita' Digitale) oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oppure CIE (carta identita' elettronica), compilando l'apposito modulo ed utilizzando la specifica applicazione disponibile all'indirizzo internet www.inps.it
2. L'invio on line della domanda debitamente compilata deve essere effettuato entro il termine perentorio delle ore 16,00 del trentunesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». In caso di coincidenza con un giorno festivo, il termine di scadenza si intende espressamente prorogato al giorno successivo non festivo.
3. Al termine della compilazione della domanda il sistema restituira' una prima ricevuta - sottoscrizione dichiarazioni - attestante il recepimento da parte dell'Istituto dei dati inseriti. Tale ricevuta dovra' essere stampata e firmata - quale sottoscrizione di tutte le informazioni riportate sulla domanda stessa - nonche' scansita unitamente alla copia fotostatica del documento di identita' indicato nella domanda e il tutto ricaricato per l'inoltro telematico.
4. La data di presentazione on line della domanda di partecipazione al concorso e la compilazione, a pena di inammissibilita', dei campi obbligatori della predetta domanda, sono certificate e comprovate da apposita ricevuta elettronica rilasciata al termine della procedura di invio che il candidato dovra' salvare, stampare, conservare ed esibire quale titolo per la partecipazione alle prove, unitamente al documento di identita' in corso di validita'. Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, il sistema informatico non consentira' piu' l'accesso al modulo telematico della domanda, ne' l'invio della stessa.
5. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di partecipazione al concorso.
6. Il candidato, ove riconosciuto portatore di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, nella domanda on line dovra' comunicare quanto previsto dagli articoli 20 e 21 della predetta legge n. 104/1992. L'interessato dovra' inviare - a mezzo PEC all'indirizzo dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it - entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso, copia di documentazione attestante il riconoscimento dello stato di handicap a norma dell'art. 3 della legge n. 104/1992 corredata, ove non desumibile dalla predetta documentazione, da idonea certificazione che specifichi la natura dell'handicap ai fini della valutazione della richiesta di ausili o di eventuali tempi aggiuntivi. La mancata dichiarazione nella domanda, ovvero il mancato invio, entro il predetto termine, della documentazione attestante lo stato di handicap, escludono il candidato dal beneficio, fatte salve le posizioni per le quali lo stato di handicap risulti dichiarato amministrativamente o giudizialmente nel periodo compreso tra la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e la data di svolgimento delle prove di esame. Il candidato ha, comunque, l'obbligo di comunicare - a mezzo PEC all'indirizzo dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it - successive eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda. Ai fini dell'attribuzione della sede di destinazione, il candidato che rientri nei requisiti previsti dall'art. 21 della legge n. 104/1992 dovra' presentare improrogabilmente entro gli stessi termini e con le medesime modalita' di cui al presente comma, il verbale attestante il prescritto riconoscimento di invalidita'.
7. Il candidato ha l'obbligo di comunicare - a mezzo PEC all'indirizzo dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it - successive eventuali variazioni di indirizzo di posta elettronica certificata.
8. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni dell'indirizzo di posta elettronica certificata da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo PEC indicato nella domanda.
9. Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, quanto segue:
a) il cognome, il nome e il codice fiscale;
b) la data e il luogo di nascita;
c) lo stato civile;
d) l'indirizzo di residenza;
e) l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale intende ricevere ogni comunicazione inerente al concorso (obbligatorio);
f) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero di appartenere a una delle tipologie previste dall'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
g) di godere dei diritti civili e politici specificando il comune nelle cui liste elettorali si e' iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
h) di essere in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 2, comma 1, lettera a), del presente bando, indicando presso quale universita' o istituto e' stato conseguito, la data di conseguimento e la votazione finale riportata. In caso di titolo conseguito all'estero, devono essere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equivalenza al corrispondente titolo di studio italiano, in base alla vigente normativa, ovvero l'attivazione della procedura tesa ad ottenere l'equivalenza;
i) di essere in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b), del presente bando, indicando presso quale Universita' o Istituto e' stato conseguito, la data di conseguimento e la votazione finale riportata. In caso di titolo conseguito all'estero, devono essere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equivalenza al corrispondente titolo di studio italiano, in base alla vigente normativa, ovvero l'attivazione della procedura tesa ad ottenere l'equivalenza;
j) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico, ne' di essere stato interdetto dai pubblici uffici ai sensi della vigente normativa in materia;
k) di non aver riportato condanne penali, ovvero di aver riportato condanne penali, ancorche' non passate in giudicato, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, specificandone la tipologia, o avere procedimenti penali pendenti, specificandone la tipologia;
l) l'albo dell'Ordine professionale dei medici chirurghi cui si e' iscritti e la data di iscrizione;
m) la posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari laddove previsti per legge;
n) il possesso di eventuale diritto a riserva di posti con indicazione della legge che prevede tale diritto, nonche' il possesso di eventuali titoli che, come previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, danno diritto alla riserva ovvero, a parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno diritto alla preferenza all'assunzione;
o) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di cui al regolamento europeo (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo n. 196/2003;
p) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per l'ammissione alla procedura concorsuale, di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel bando di concorso e di accettarle senza riserva alcuna.
10. Non possono essere prodotte, oltre i termini stabiliti per la presentazione della domanda, eventuali regolarizzazioni.
11. Nella domanda di partecipazione al concorso deve inoltre essere dichiarato, compilando il modulo di cui al primo comma del presente articolo, l'eventuale possesso dei seguenti titoli, ai fini della valutazione di cui al successivo art. 7:
a) i titoli accademici e di studio posseduti tra ulteriore specializzazione, dottorato di ricerca, master di primo e secondo livello, corsi di perfezionamento, tutti in medicina legale o in disciplina equipollente o affine ai sensi dei decreti ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni (indicando presso quale universita', scuola o istituto e' stato conseguito il titolo e la data di conseguimento);
b) titoli di servizio in attivita' medico-legali, svolte per effetto di contratti di lavoro dipendente o anche autonomo in convenzione stipulati con strutture pubbliche, compreso l'INPS (indicando la struttura e i singoli periodi di servizio).
12. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' civile e penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, qualora, dal controllo di cui al decreto stesso, emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
 
Art. 4
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice e' nominata secondo le previsioni di cui al vigente «Regolamento delle procedure di reclutamento per l'assunzione all'INPS del personale non dirigente a tempo indeterminato», adottato con determinazione presidenziale n. 162 del 7 novembre 2017.
2. La Commissione e' integrata da membri aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche. Per ciascun componente nominato e' previsto un componente supplente.
3. Un terzo dei posti di componente della Commissione e' riservato alle donne. Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario dell'istituto appartenente all'area C.
4. La Commissione esaminatrice potra' essere suddivisa in sottocommissioni ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
5. La Commissione esaminatrice, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali.
 
Art. 5
Prova scritta
1. La prova scritta consistera' nella soluzione di una serie di quesiti a risposta multipla su argomenti di clinica e patologia medica o chirurgica, di legislazione sanitaria e sociale, di deontologia professionale, di medicina legale generale e delle assicurazioni sociali, con particolare riferimento agli ambiti previdenziali e assistenziali. Lo svolgimento della prova scritta avverra' mediante l'utilizzo di apposita strumentazione informatica che l'istituto mettera' a disposizione dei candidati, secondo la previsione di cui agli articoli 247, 248 e 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020 n. 77; la correzione dei quesiti relativi alla suddetta prova verra' effettuata con modalita' automatica.
2. La prova e' valutata in trentesimi. Superano la prova scritta i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30.
3. Il punteggio e' tempestivamente pubblicato sul sito internet dell'INPS, all'indirizzo www.inps.it nella sezione «Avvisi, bandi e fatturazione» sottosezione «Concorsi».
4. La sede, il giorno e l'ora di svolgimento della prova scritta sono pubblicati, con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito internet dell'INPS, all'indirizzo www.inps.it nella sezione «Avvisi, bandi e fatturazione» sottosezione «Concorsi» e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 94 del 26 novembre 2021, almeno quindici giorni prima della data di inizio. L'Istituto si riserva la possibilita' di svolgere la prova scritta presso sedi decentrate e, ove necessario, prevedendone la non contestualita', assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti. Il candidato che non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti o si ritiri dalla prova scritta, qualunque ne sia la causa, e' escluso dal concorso.
5. Nel caso in cui, per circostanze straordinarie e imprevedibili, si renda necessario, dopo la pubblicazione del calendario della prova scritta, rinviarne lo svolgimento, la notizia del rinvio e il nuovo calendario saranno egualmente diffusi mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», e sul sito internet dell'INPS, all'indirizzo www.inps.it nella sezione «Avvisi, bandi e fatturazione» sottosezione «Concorsi».
6. Durante la prova scritta non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazioni con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice.
7. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere. I candidati non possono usare telefoni cellulari, lettori MP3, palmari, tablet, computer portatili o qualsiasi altro strumento elettronico idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
8. Il candidato che contravviene alle predette disposizioni e' escluso dal concorso.
 
Art. 6
Prova orale
1. Sono ammessi a partecipare alla prova orale i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30 nella prova scritta.
2. La prova orale vertera' sulle materie oggetto della prova scritta, nonche' inglese e informatica, e consistera' anche nell'effettuazione dell'esame di un caso clinico e nella discussione dello stesso.
3. La sede, il giorno e l'ora di svolgimento della prova orale sono pubblicati sul sito internet dell'INPS e comunicati tramite Pec, almeno venti giorni prima della data della prova stessa. L'Inps si riserva la possibilita' di svolgere la prova orale in modalita' di videoconferenza, in relazione al numero dei partecipanti e alla situazione pandemica del Paese. Il candidato che non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti senza giustificato motivo e' escluso dal concorso.
4. La valutazione finale e' espressa in trentesimi. Superano la prova i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30.
5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice pubblichera' nel locale della sede d'esame - o sul sito istituzionale nel caso di modalita' in videoconferenza - l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova stessa, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, con l'indicazione della votazione riportata da ciascun candidato esaminato.
 
Art. 7
Valutazione dei titoli
1. La Commissione esaminatrice, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione dei titoli.
2. Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice ha a disposizione un massimo di venti punti, come di seguito indicato:
a) titoli accademici e di studio, come di seguito indicato:
3 punti per specializzazione in medicina legale o in disciplina equipollente o affine ai sensi dei decreti ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, ulteriore rispetto a quella indicata quale requisito di ammissione;
3 punti per dottorato di ricerca in medicina legale o in disciplina equipollente o affine ai sensi dei decreti ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
2 punti per master di secondo livello in medicina legale o in disciplina equipollente o affine ai sensi dei decreti ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
1 punto per master di primo livello in medicina legale o in disciplina equipollente o affine ai sensi dei decreti ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
0,50 punti per corso di perfezionamento di durata almeno annuale in medicina legale o in disciplina equipollente o affine ai sensi dei decreti ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) votazione riportata per la laurea in medicina e chirurgia di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), come di seguito indicato:
3,5 punti per laurea con votazione finale pari a 110 e lode;
3 punti per laurea con votazione finale pari a 110;
2,5 punti per laurea con votazione finale pari da 105 109;
2 punto per laurea con votazione finale pari da 100 a 104;
1,5 punti per laurea con votazione finale pari a 99 o inferiore;
c) 0,50 punti per la votazione con lode riportata nella specializzazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b);
d) titoli di servizio in attivita' medico-legali, svolte per effetto di contratti di lavoro dipendente o anche autonomo in convenzione stipulati con strutture pubbliche, compreso l'INPS - max 8 punti - come di seguito indicato:
0,50 punti per ogni anno solare o frazione di anno, intendendosi, per frazione di anno, almeno sei mesi.
 
Art. 8
Graduatorie finali
1. Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato, costituito dalla somma del punteggio della prova scritta, dei titoli, previa verifica della inerenza degli stessi, e del voto riportato nella prova orale fino ad un totale massimo di 80.
2. A seguito della verifica formale, da parte della Direzione centrale risorse umane, della veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di certificazione della documentazione presentata da parte dei candidati nonche' dei titoli di studio dichiarati sara' redatta la graduatoria finale e quella specifica dei vincitori.
3. In caso di parita' di punteggio si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei citati titoli preferenziali, due o piu' candidati si classifichino nella stessa posizione, e' preferito il candidato piu' giovane di eta'.
5. La graduatoria finale e quella specifica dei vincitori sono sottoposte al consiglio di amministrazione dell'istituto per la relativa approvazione e sono pubblicate sul sito istituzionale dell'INPS al seguente indirizzo: www.inps.it Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative.
6. La graduatoria finale, ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, rimane efficace per un termine di due anni dalla data di approvazione.
7. I posti messi a concorso che si renderanno disponibili, a qualsiasi titolo, potranno essere conferiti ai candidati utilmente collocati in graduatoria, entro i termini di validita' della stessa.
 
Art. 9
Assunzione in servizio
1. L'immissione in servizio dei vincitori e' disposta con riserva di accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione prescritti all'art. 2 del presente bando.
2. I vincitori, salva la possibilita' di trasferimenti d'ufficio nei casi previsti dalla legge, sono soggetti all'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni di cui all'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 10
Stipula del contratto individuale di lavoro
1. I candidati vincitori del concorso stipulano il contratto individuale di lavoro a tempo pieno e indeterminato in qualita' di professionista medico di prima fascia funzionale secondo quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente in materia.
2. Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale decorrono tutti gli effetti giuridici ed economici connessi all'instaurazione del rapporto di lavoro.
3. Il vincitore di concorso che non si presenti, senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e per la conseguente assunzione in servizio, sara' considerato rinunciatario e dichiarato decaduto dalla nomina stessa.
 
Art. 11
Periodo di prova
1. Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro decorre l'inizio del periodo di prova della durata di sei mesi di effettivo servizio, ai sensi del vigente contratto collettivo di lavoro.
2. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il professionista medico si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
 
Art. 12
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del regolamento UE n. 2016/679 e successivi provvedimenti attuativi, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'INPS Direzione centrale risorse umane per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati, manualmente e con modalita' informatica, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro.
2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio.
3. Il trattamento dei dati personali, anche mediante l'ausilio di strumenti elettronici, avviene ad opera di dipendenti dell'istituto, che assumono la veste di incaricati del trattamento nei modi e nei limiti necessari per perseguire le menzionate finalita', anche nel caso di eventuale comunicazione a terzi.
4. Possono conoscere i dati dei candidati altri soggetti, che forniscono all'INPS servizi connessi alla selezione ed operano in qualita' di responsabili designati. Il loro elenco completo ed aggiornato e' disponibile sul portale dell'Istituto www.inps.it
5. E' facolta' dei candidati esercitare i diritti previsti dall'art. 15 del regolamento U.E. n. 2016/679 e successivi provvedimenti attuativi.
6. Responsabile del trattamento dei dati e' il direttore centrale della Direzione centrale risorse umane, via Ciro il Grande n. 21 - 00144 Roma.
 
Art. 13
Precisazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241
e successive modificazioni ed integrazioni
1. La struttura dell'Istituto incaricata dell'istruttoria delle domande e dell'esecuzione degli adempimenti connessi ai diversi procedimenti previsti dal presente bando e' la Direzione centrale risorse umane, via Ciro il Grande n. 21 - 00144 Roma. Con apposito provvedimento sara' nominato il responsabile del procedimento che sara' reso noto mediante pubblicazione sul sito internet dell'INPS, all'indirizzo www.inps.it nella sezione «Avvisi, bandi e fatturazione» sottosezione «Concorsi», entro la data di pubblicazione del bando.
 
Art. 14
Norme di salvaguardia
1. avverso il presente bando di concorso e' proponibile ricorso straordinario al Capo dello Stato in via amministrativa entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione dello stesso o ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.
2. Il presente bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e, inoltre, sul sito istituzionale dell'INPS all'indirizzo www.inps.it