Gazzetta n. 82 del 15 ottobre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
CONCORSO (scad. 30 ottobre 2021)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centoventicinque posti di personale non dirigenziale, di qualificata professionalita' nelle discipline scientifiche, economiche e giuridiche, da inquadrarsi nell'area funzionale III, con talune riserve.


IL DIRETTORE GENERALE
del personale, del bilancio e dei servizi strumentali

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, contenente le norme di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 24 e l'art. 62, che sostituisce l'art. 52 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'art. 3;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e in particolare l'art. 74, comma 7-ter, secondo cui, tra l'altro, le procedure concorsuali sono volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche e attitudinali, ivi incluse quelle manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. Le predette procedure sono svolte, ove possibile, con l'ausilio di strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di societa' e professionalita' specializzate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013» e, in particolare, l'art. 7;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna»;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, concernenti rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, concernente l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente «Norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante la legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;
Vista la circolare 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione pubblica, concernente l'applicazione dell'art. 20 della citata legge n. 104 del 1992;
Atteso che dal prospetto informativo del Ministero dell'universita' e della ricerca, riferito al 31 dicembre 2020 - riepilogativo della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilita' ed appartenente alle altre categorie protette - con riferimento alla quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, risulta una scopertura di personale, per la quale l'Amministrazione intende prevedere un'apposita riserva di posti nell'ambito della procedura selettiva di cui al presente bando, determinata in una unita' di personale, ferma restando la verifica dell'effettiva entita' della scopertura, in riferimento al personale di area III, ad esito della procedura di ricognizione e trasferimento del personale dal Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali al Ministero dell'universita' e della ricerca, di cui al decreto-legge n. 1/2020, tuttora in corso;
Atteso che dal prospetto informativo del Ministero dell'universita' e della ricerca, riferito al 31 dicembre 2020 - riepilogativo della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilita' ed appartenente alle altre categorie protette - la quota di riserva di cui all'art. 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, risulta coperta, ferma restando la verifica della copertura della predetta quota d'obbligo all'atto dell'assunzione a valere sui vincitori;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare»;
Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante «Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale»;
Visto il decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante «Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'art. 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106» e, in particolare, l'art. 18;
Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;
Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»;
Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», ed in particolare l'art. 42;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali ed i relativi decreti legislativi di attuazione 18 maggio 2018, n. 51 e 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il d.d.g. n. 662 del 17 aprile 2019, con il quale e' stato emanato il «Regolamento in materia di rimborso dei costi di riproduzione, per il rilascio di copie e diritti di ricerca di atti e documenti, richiesti a seguito dell'esercizio del diritto di accesso nell'ambito dei procedimenti di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241»;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, concernente il «Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ed in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la circolare n. 12/2010 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - riguardante le modalita' di presentazione delle domande di ammissione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, ed in particolare l'art. 2;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, concernente il «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»:
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', nonche' in materia di processo civile» ed in particolare l'art. 32;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», ed in particolare l'art. 39;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, contenente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, riguardante il «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 28 novembre 2000, recante «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche»;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale;
Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009, recante l'equiparazione tra diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2018, n. 78, che disciplina, ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, i titoli valutabili nonche' il valore massimo assegnabile ad ognuno di essi, nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'accesso alla qualifica di dirigente, di cui all'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 aprile 2018, n. 80, che individua, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, le scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione al concorso per titoli ed esami di cui all'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'accesso alla qualifica di dirigente;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, l'art. 1, commi 102 e seguenti;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 aprile 2019, n. 331, adottato in attuazione del comma 107 della citata legge n. 228/2012;
Vista la legge 20 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle Universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento funzione pubblica 27 dicembre 2000, n. 6350, avente ad oggetto «Valenza ai fini dell'accesso al pubblico impiego dei titoli universitari previsti dall'art. 3 del regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 3 novembre 1999»;
Vista la vigente disciplina di legge in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art. 8, comma 1;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento funzione pubblica 26 febbraio 2002;
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento funzione pubblica 3 novembre 2005, n. 3;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento funzione pubblica 8 novembre 2005, n. 4;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro della funzione pubblica, recante le «Linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia, in attuazione dell'art. 35, comma 5.2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativa alla «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, numeri 11) e 12) che, a seguito della modifica apportata dall' art. 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, istituisce il Ministero dell'istruzione ed il Ministero dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca», convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 ed in particolare l'art. 3 del decreto, come da ultimo modificato dall'art. 6, comma 4, lettera d) del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, ai sensi del quale «Il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, e' trasferito, in via transitoria, al Ministero dell'istruzione. Fino alla data di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero dell'universita' e della ricerca e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2021, il Ministero dell'universita' e della ricerca continua ad avvalersi del medesimo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, che gestisce anche il personale dirigenziale e non dirigenziale di cui all'art. 4, comma 4. Le direzioni generali del predetto Dipartimento continuano altresi' a svolgere, anche per il Ministero dell'universita' e della ricerca, i compiti concernenti le spese gia' ad esse affidate per gli anni 2020 e 2021, quali strutture di servizio, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'universita' e della ricerca»;
Visto l'art. 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, ai sensi del quale «Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca sono autorizzati a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere entro il 31 dicembre 2021, a valere sulle facolta' assunzionali pregresse, relative al comparto funzioni centrali e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo e' stato gia' autorizzato in favore del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. A tal fine, le predette facolta' assunzionali si intendono riferite rispettivamente al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'universita' e della ricerca, in proporzione alle relative dotazioni organiche di cui al comma 3-bis, ferma restando l'attribuzione al solo Ministero dell'istruzione delle facolta' assunzionali relative al personale dirigenziale tecnico con compiti ispettivi»;
Visto l'art. 1, comma 937, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui «Il Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato, per il biennio 2021/2022, nel rispetto del piano triennale del fabbisogno del personale, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' della vigente dotazione organica, a bandire una o piu' procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente massimo di personale pari a cinquantasei unita' da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate ai sensi dell'art. 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001»;
Visto l'art. 1, commi 938 e seguenti, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui «le procedure concorsuali di cui al comma 937 sono rivolte a soggetti in possesso di qualificata professionalita' nelle discipline scientifiche, economiche e giuridiche», individuati sulla base dei requisiti di partecipazione e secondo le modalita' di cui alla medesima norma;
Visto l'art. 64, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, secondo cui «Il Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad assumere, nei limiti della dotazione organica e in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022, attraverso le procedure concorsuali pubbliche e con le modalita' di cui all' art. 1, comma 938, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sessantanove unita' di personale da inquadrare nell'area III, posizione F1, del comparto funzioni centrali, con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in esito alla prova scritta di cui al quarto periodo dell' art. 1, comma 939, della legge n. 178 del 2020»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 in materia di determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM);
Visto il piano del fabbisogno del personale del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca per il triennio 2020-2022, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 100 del 14 agosto 2020;
Visti i vigenti C.C.N.L. del personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche comprese nel «comparto funzioni centrali»;
Visto, in particolare, il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigente del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Quadriennio 2006/2009, sottoscritto il 22 luglio 2010 - contratto n. 1, concernente il sistema professionale del personale delle aree funzionali;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, l'art. 249, rubricato «Semplificazione e svolgimento in modalita' decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni», come successivamente modificato dall'art. 25 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
Visto il protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica e validato dal Comitato tecnico-scientifico il 29 marzo 2021;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
Considerata la disciplina normativa in materia di equiparazione dei titoli di studio esteri ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;
Ritenuto di dover precisare che ai fini del presente bando si intende: per diploma di laurea (DL), il titolo accademico, di durata non inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; per laurea triennale (L) il titolo accademico, di durata triennale, conseguito ai sensi del decreto ministeriale 22 dicembre 2004, n. 270; per laurea specialistica (LS), il titolo accademico, di durata normale di due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata triennale, ora denominato laurea magistrale (LM), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale n. 270/2004; per laurea magistrale (LM), il titolo accademico a ciclo unico della durata di cinque anni o di sei anni, ai sensi del decreto ministeriale 2 luglio 2010, n. 244 e del decreto interministeriale 2 marzo 2011;
Ritenuto necessario procedere all'indizione di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive centoventicinque unita' di personale non dirigenziale, di qualificata professionalita' nelle discipline scientifiche, economiche e giuridiche, da inquadrare nella III area funzionale, posizione economica F1, in osservanza a quanto disposto dal citato art. 1, commi 937 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dall'art. 64, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel rispetto della normativa sul reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive centoventicinque unita' di personale non dirigenziale, di qualificata professionalita' nelle discipline scientifiche, economiche e giuridiche, da inquadrarsi nell'area funzionale III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali, presso il Ministero dell'universita' e della ricerca.
2. I complessivi centoventicinque posti sono cosi' ripartiti:
ottantacinque unita', da inquadrare nell'area funzionale III, posizione economica F1, profilo di funzionario amministrativo - giuridico - contabile (codice concorso 01), di cui un'unita' riservata, ai sensi dell'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
dieci unita', da inquadrare nell'area funzionale III, posizione economica F1, profilo di funzionario per la comunicazione e per l'informazione (codice concorso 02);
trenta unita', da inquadrare nell'area funzionale III, posizione economica F1, profilo di funzionario informatico - statistico (codice concorso 03).
 
Art. 2

Riserve di posti e preferenze

1. In materia di titoli di preferenza si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In materia di titoli di preferenza si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e di cui all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
2. Si applica la riserva di posti a favore delle categorie protette ai sensi dell'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, determinata in una unita' di personale, da inquadrare con il profilo di funzionario amministrativo - giuridico - contabile, ferma restando la verifica dell'effettiva entita' della scopertura della quota d'obbligo all'atto di formulazione delle graduatorie di cui all'art. 13.
3. Si applicano, inoltre, le riserve di cui agli articoli 1014, comma 1, lettera a) e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il Codice dell'ordinamento militare, nei limiti delle rispettive complessive quote d'obbligo.
4. Le riserve di posti, in applicazione della normativa vigente, nonche' i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione delle graduatorie di cui all'art. 13 nel limite massimo del 50 per cento dei posti. La predetta percentuale e' prioritariamente destinata alle quote di riserva obbligatoria e in subordine alla quota di riserva facoltativa.
5. Ai fini della compilazione delle graduatorie di cui all'art. 13, a parita' di merito, vengono valutati i titoli di preferenza ai sensi dell'art. 5, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
6. Costituiscono, altresi', titoli di preferenza a parita' di merito:
a) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art. 16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
b) l'avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art. 16-octies, comma 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
7. Costituisce, altresi', titolo di preferenza, a parita' di merito e di titoli, l'avere svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
8. Costituisce titolo di preferenza lo svolgimento del servizio civile universale completato senza demerito, ai sensi dell'art. 18, comma 5, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.
9. A parita' di merito e di titoli, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza e' determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche.
10. Se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
11. Gli eventuali titoli di riserva, nonche' i titoli di preferenza, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione.
12. I posti riservati, qualora non coperti, sono attribuiti agli altri concorrenti in ordine di graduatoria.
 
Art. 3

Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione al presente concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, oppure cittadinanza di uno Stato diverso da quelli appartenenti all'Unione europea, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) eta' non inferiore a diciotto anni;
c) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
d) idoneita' allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire;
e) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;
f) diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL), laurea magistrale (LM) oppure laurea specialistica (LS) rilasciati da Universita' statali e non statali accreditate dal Ministero dell'universita' e della ricerca, nelle classi appresso indicate, in ordine a ciascun profilo professionale:
codice 01 - funzionario amministrativo - giuridico - contabile:
laurea magistrale (LM): LMG-01 Giurisprudenza; LM-16 Finanza; LM-31 Ingegneria gestionale; LM-52 Relazioni internazionali; LM-56 Scienze dell'economia; LM-62 Scienza della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-76 Scienze economiche per l'ambiente e la cultura; LM-77 Scienze economiche-aziendali; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi europei o laurea specialistica (LS) o diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL) equiparati ai sensi del decreto interministeriale del 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233, ovvero titoli equipollenti tra le lauree del V.O. secondo la normativa vigente;
codice 02 - funzionario per la comunicazione e per l'informazione:
laurea magistrale (LM): LM-14 Filologia moderna; LM-19 Informazione e sistemi editoriali; LM-37 Lingue e letterature moderne europee e americane; LM-38 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione; LM-39 Linguistica; LM- 43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche; LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi; LM- 51 Psicologia; LM-52 Relazioni internazionali; LM-56 Scienze dell'economia; LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua; LM-59 Scienze della comunicazione pubblica, d'impresa e pubblicita'; LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-65 Scienze dello spettacolo e produzione multimediale; LM-77 Scienze economico-aziendali; LM-78 Scienze filosofiche; LM-81 Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM- 85 Scienze pedagogiche; LM- 85-bis Scienze della formazione primaria; LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi europei; LM-91 Tecniche e metodi per la societa' dell'informazione; LM-92 Teorie della comunicazione; LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education; LM-94 Traduzione specialistica e interpretariato; LMG/01 Giurisprudenza o laurea specialistica (LS) o diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL) equiparati ai sensi del decreto interministeriale del 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233, ovvero titoli equipollenti tra le lauree del V.O. secondo la normativa vigente;
codice 03 - funzionario informatico - statistico:
laurea magistrale (LM) : LM- 16 Finanza; LM- 17 Fisica; LM- 18 Informatica; LM- 19 Informazione e sistemi editoriali; LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica; LM-23 Ingegneria civile; LM- 26 Ingegneria della sicurezza; LM- 27 Ingegneria delle telecomunicazioni; LM-28 Ingegneria elettrica; LM- 29 Ingegneria elettronica; LM- 31 Ingegneria gestionale; LM- 32 Ingegneria informatica; LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio; LM- 40 Matematica; LM- 43 Metodologie informatiche per le discipline umanistiche; LM- 44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria; LM- 66 Sicurezza informatica; LM- 82 Scienze statistiche; LM - 83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LM-88 Sociologia e Ricerca sociale; LM- 91 Tecniche e metodi per la societa' dell'informazione; LM/DS01 Scienze della difesa e della sicurezza o laurea specialistica (LS) o diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL) equiparati ai sensi del decreto interministeriale del 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233, ovvero titoli equipollenti tra le lauree del V.O. secondo la normativa vigente.
g) Uno dei seguenti titoli post-universitari:
dottorato di ricerca oppure master universitario di secondo livello oppure diploma di scuola di specializzazione post-universitaria.
I candidati in possesso del titolo di studio sopra citato o anche di eventuali titoli accademici rilasciati da un Paese dell'Unione europea o da un Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo sia stato riconosciuto da un Ateneo italiano con proprio provvedimento o dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. La procedura di equivalenza puo' essere attivata anche dopo lo svolgimento della prova orale e l'effettiva attivazione deve comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento della prova scritta. Fino a quel momento, il candidato in possesso del titolo estero e' ammesso con riserva alle prove del concorso in attesa dell'emanazione del provvedimento di equivalenza. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile, ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, nonche' coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione.
3. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai fini dell'accesso ai posti nella pubblica amministrazione, e' richiesto, oltre ad un'adeguata conoscenza della lingua italiana, il possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana, fatta eccezione per la titolarita' della cittadinanza.
4. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.
 
Art. 4

Esclusione dal concorso

1. In caso di difetto dei requisiti di ammissione, nonche' per l'eventuale mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, l'Amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento, anche successivamente all'eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, l'esclusione dal concorso. Tale esclusione e' disposta con provvedimento del direttore generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali.
2. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i concorrenti partecipano con riserva a ciascuna fase concorsuale.
 
Art. 5
Pubblicazione del bando. Termine e modalita' di presentazione della
domanda

1. Il presente bando viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sulla piattaforma digitale disponibile all'indirizzo: https://concorsi.mur.gov.it raggiungibile anche dal sito istituzionale del Ministero dell'universita' e della ricerca.
2. La presentazione della domanda avviene esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identita' digitale (SPID), compilando l'apposito modulo elettronico disponibile sulla piattaforma digitale di cui al comma 1, previa registrazione del candidato sulla medesima piattaforma. Per la partecipazione al concorso, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.
3. I candidati possono presentare istanza on-line di partecipazione al concorso, mediante il sistema di cui al comma 2, entro le ore 18,00 del 30 ottobre 2021. Sono accettate esclusivamente ed indifferibilmente le domande inviate entro detto termine.
4. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine ultimo per la presentazione, non permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di piu' invii, si terra' conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima.
5. La presentazione della domanda per via telematica costituisce modalita' esclusiva di partecipazione alla procedura, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
6. Ciascun candidato puo' presentare domanda di partecipazione in ordine ad uno soltanto tra i profili elencati dall'art. 1.
 
Art. 6

Contenuto della domanda di partecipazione

1. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita':
a) il cognome ed il nome, la data, il comune, la provincia e l'eventuale Stato estero di nascita, nonche' il codice fiscale, l'indirizzo di residenza (via, numero civico, comune, codice di avviamento postale);
b) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dei requisiti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
c) il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero le ragioni del mancato godimento dei diritti civili e politici;
d) l'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;
f) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale;
g) le eventuali condanne penali riportate o sentenze di applicazione della pena su richiesta, in Italia o all'estero ovvero i procedimenti penali pendenti; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
h) il titolo di studio posseduto tra quelli previsti, in ordine a ciascun profilo professionale, alla lettera f), comma 1 del precedente art. 3, con l'indicazione dell'Universita' che lo ha rilasciato, della votazione riportata e della data in cui e' stato conseguito, nonche' gli estremi dell'eventuale provvedimento di equiparazione ovvero che la procedura di equiparazione e' in corso;
i) il titolo posseduto, tra quelli indicati alla lettera g), comma 1, del precedente art. 3, con l'indicazione dell'Universita' che lo ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito, nonche' gli estremi dell'eventuale provvedimento di equiparazione ovvero che la procedura di equiparazione e' in corso;
j) il profilo professionale per il quale concorre, tra quelli indicati all'art. 1 del presente bando;
k) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua inglese;
l) di possedere eventuali titoli da sottoporre a valutazione, ai sensi del successivo art. 11;
m) di possedere adeguate conoscenze informatiche e digitali;
n) l'eventuale diritto alle riserve e/o di essere in possesso dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 2 del presente bando;
o) l'eventuale necessita', in relazione alla propria disabilita', di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame;
p) di aver preso visione di tutti gli articoli del bando e delle condizioni di ammissione al concorso nonche' di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy presente sulla piattaforma di presentazione della domanda, di cui all'art. 5, comma 1 e richiamata all'art. 18 del bando;
q) di autorizzare il titolare ed i responsabili al trattamento dei dati personali, secondo le modalita' e nei limiti della sopracitata informativa sulla privacy, del regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio cd. «GDPR» e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche' all'utilizzo, da parte del Ministero dell'istruzione e dell'affidatario del servizio, del proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato in domanda, presso il quale saranno eseguite tutte le comunicazioni urgenti e le notifiche personali inerenti alla procedura selettiva.
2. L'Amministrazione si riserva di provvedere alla verifica della veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere. La mancata esclusione dalle fasi concorsuali non costituisce, in ogni caso, requisito della regolarita', ne' sana l'irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso.
3. Ai fini delle comunicazioni relative al concorso, nella domanda di ammissione occorre, altresi', inserire il domicilio (se diverso dalla residenza), un recapito telefonico, un indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) ed un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestato al candidato.
4. Il candidato dovra' tempestivamente comunicare all'Amministrazione, utilizzando le apposite funzionalita' della piattaforma di cui all'art. 5, comma 1, ogni eventuale variazione dell'indirizzo di posta elettronica (PEC e PEO) nonche' dell'indirizzo di residenza e/o di domicilio che sia intervenuta successivamente all'inoltro della domanda.
Con le stesse modalita', il candidato dovra' tempestivamente comunicare eventuali, ulteriori, variazioni relative ai dati dichiarati nella domanda di partecipazione. Non saranno in alcun modo modificabili, successivamente allo scadere del termine utile per la presentazione della domanda, i dati concernenti i requisiti di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, nonche' i dati relativi ai titoli di preferenza e di riserva, di cui all'art. 2 del presente bando.
5. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso di dispersione e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di comunicazioni e/o di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od incomplete indicazioni o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telematici o altre cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o cause di forza maggiore.
6. Non sono considerate valide le domande inviate con modalita' diverse da quelle prescritte, o trasmesse oltre il termine suddetto, e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente bando di concorso.
7. Per ogni richiesta di assistenza il candidato dovra' utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito modulo presente nella home page della piattaforma di cui all'art. 5, comma 1.
8. Le richieste pervenute in modalita' differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione.
 
Art. 7

Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati

1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia, che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'espletamento della prova scritta, da personale individuato dall'Amministrazione.
2. Il candidato diversamente abile deve specificare, nella domanda di partecipazione al concorso, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento della prova scritta. Lo stato di disabilita' dovra' essere attestato da apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'A.S.L. di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa, con le modalita' indicate nella piattaforma di cui all'art. 5, comma 1, contestualmente alla domanda di partecipazione al concorso ovvero entro un congruo termine e comunque non oltre i venti giorni successivi alla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie di cui all'art. 13.
3. Il candidato, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, prende visione dell'informativa sulla privacy di cui all'art. 6, comma 1, lettera p) ed autorizza il titolare ed i responsabili al trattamento dei dati concernenti l'eventuale presenza di disabilita', anche temporanee (categorie particolari di dati di cui all'art. 9 GDPR).
4. La dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo dovra' esplicitare le limitazioni che la disabilita' determina in funzione delle prove di concorso. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sara' determinata ad insindacabile giudizio delle commissioni esaminatrici sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentira' all'Amministrazione di organizzarsi per tempo e di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.
5. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza di cui al comma 2, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, potranno essere segnalate secondo le modalita' indicate nella piattaforma di cui all'art. 5, comma 1.
 
Art. 8

Comunicazioni ai candidati e diario delle prove

1. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle prove ed il loro esito, e' effettuata attraverso la piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1.
2. La data ed il luogo di svolgimento delle prove, nelle modalita' sopra indicate, sono resi disponibili almeno dieci giorni prima dello svolgimento delle prove medesime. I candidati sono tenuti a presentarsi, senza altro preavviso, nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
3. Le informazioni personali relative allo svolgimento ed ai risultati delle prove di ciascun candidato saranno accessibili sulla piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1, all'interno dell'area riservata predisposta, utilizzando le credenziali fornite al momento dell'autenticazione.
 
Art. 9

Commissioni esaminatrici e sottocommissioni

1. Con successivo provvedimento del direttore generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali, secondo quanto stabilito dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ed in conformita' ai principi dettati dall'art. 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sara' nominata una commissione esaminatrice competente per ciascun codice di concorso di cui all'art. 1 del presente bando, ai sensi della normativa vigente in tema di procedure concorsuali.
2. Per supplire ad eventuali temporanee assenze od impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario di ciascuna commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente supplente, di due componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione delle commissioni esaminatrici o con successivo provvedimento.
3. Ciascuna commissione esaminatrice puo' essere integrata in ogni momento da uno o piu' componenti esperti in lingua straniera e da uno o piu' componenti esperti di informatica.
4. Ciascuna commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. Le commissioni possono svolgere i propri lavori in modalita' telematica, e/o mediante strumenti di videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.
 
Art. 10

Fasi della procedura concorsuale

1. La procedura concorsuale, in ordine a ciascun codice di concorso di cui all'art. 1, si articola nelle seguenti fasi:
a) valutazione dei titoli - punteggio massimo attribuibile 30/30;
b) prova orale - punteggio massimo attribuibile 30/30;
c) attivita' di lavoro e formazione - punteggio massimo attribuibile 30/30;
d) prova scritta - punteggio massimo attribuibile 30/30.
2. Ciascuna commissione esaminatrice stabilisce preventivamente i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i relativi punteggi.
3. L'assenza alle prove concorsuali, qualunque ne sia la causa, anche se dovuta a forza maggiore, e la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, comportano l'esclusione dal concorso.
4. Le sedi di svolgimento delle prove concorsuali verranno rese note mediante apposito avviso, da pubblicarsi sulla piattaforma di cui all'art. 5, comma 1, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.
5. Ulteriori comunicazioni concernenti le modalita' di espletamento delle prove verranno definite dalle commissioni e fornite ai candidati mediante appositi avvisi, da pubblicarsi sulla piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1.
6. L'ammissione alle prove avviene con la piu' ampia riserva in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando.
 
Art. 11

Valutazione dei titoli

1. La valutazione dei titoli precede la prova orale. Il punteggio da attribuire ai titoli e' espresso in trentesimi.
2. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando e devono essere dichiarati nella domanda di ammissione. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non saranno presi in considerazione.
3. Le commissioni valutano solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione, sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda di ammissione al concorso, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Ciascuna commissione esaminatrice puo' richiedere integrazioni documentali e/o chiarimenti scritti ai candidati in ordine ai titoli dichiarati.
5. Gli elenchi dei candidati, stilati per ciascun codice di concorso di cui all'art. 1, con l'indicazione del punteggio conseguito e dell'ammissione alla prova orale, vengono resi disponibili sulla piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
6. I titoli valutabili non possono superare il valore massimo complessivo di punti 30, ripartiti tra titoli accademici e di studio (massimo 10 punti) e titoli professionali e abilitazioni (massimo 20 punti complessivi), sulla base dei punteggi attribuibili a ciascun titolo, secondo la ripartizione di cui all'allegata tabella A.
7. I titoli di studio universitari, ai quali possono essere attribuiti complessivamente 10 punti, sono valutabili esclusivamente se conseguiti presso istituzioni universitarie pubbliche, Universita' non statali legalmente riconosciute, nonche' istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e/o accreditate dal Ministero dell'universita' e della ricerca, costituite anche in consorzio, ovvero, ove si tratti di titoli di studio stranieri, se riconosciuti equivalenti secondo la normativa vigente.
8. Le abilitazioni professionali, per le quali puo' essere attribuito un punteggio complessivo di 10 punti, sono valutate solo se conseguite previo superamento di esame di Stato, per sostenere il quale e' stato richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti dal bando per l'ammissione al concorso. Le abilitazioni professionali conseguite all'estero saranno valutate ove riconosciute equivalenti secondo la normativa vigente.
9. Per la valutazione dei titoli di carriera e di servizio, ai quali possono essere attribuiti complessivamente 10 punti, in aggiunta ai criteri individuati nell'allegata tabella A, si applicano i seguenti principi:
a) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
b) in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, e' valutato quello piu' favorevole al candidato;
c) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro subordinato, di consulenza o di collaborazione professionale, saranno valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno del mese; in carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno dell'anno.
 
Art. 12

Prova orale

1. Sono ammessi alla prova orale tutti i candidati che avranno riportato, nella valutazione dei titoli di cui all'art. 11, una votazione minima pari a 21/30 (ventuno/trentesimi). Ove il numero di candidati con votazione minima di 21/30 sia inferiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso, per ciascun profilo, saranno ammessi alla prova orale, nel rispetto dell'ordine della votazione attribuita, un numero di candidati fino al raggiungimento del numero pari a quattro volte i posti messi a concorso per ciascun profilo. Sono comunque ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile ai fini dell'ammissione secondo il suddetto criterio.
2. L'avviso di convocazione per la prova orale, contenente gli elenchi degli ammessi alla medesima prova, ed il diario recante l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora di svolgimento, sara' pubblicato, per ciascuno dei codici di concorso di cui all'art. 1, sulla piattaforma di cui all'art. 5 comma 1, almeno dieci giorni prima del suo svolgimento. Tale avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
3. La prova orale, distinta per codice di concorso, consiste in un colloquio interdisciplinare, nell'ambito del quale e' valorizzato il possesso di adeguate conoscenze informatiche e digitali nonche' di un'adeguata conoscenza della lingua inglese, ed e' volta ad accertare la preparazione e la capacita' professionale dei candidati sulle seguenti materie:
codice 01- funzionario amministrativo - giuridico - contabile:
a) diritto costituzionale; b) diritto amministrativo; c) diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni e ai contratti; d) diritto dell'Unione europea; e) elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione; f) diritto del lavoro pubblico, con particolare riferimento alla responsabilita' dei pubblici dipendenti; g) contabilita' pubblica; h) organizzazione e management delle pubbliche amministrazioni; i) elementi di organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca;
codice 02 - funzionario per la comunicazione e per l'informazione:
a) elementi di diritto costituzionale; b) elementi di diritto amministrativo; c) elementi di contabilita' pubblica; d) elementi di diritto dell'Unione europea; e) elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione; f) elementi di diritto del lavoro pubblico, con particolare riferimento alla responsabilita' dei pubblici dipendenti; g) teoria e tecniche della comunicazione pubblica; h) comunicazione e marketing; i) normativa in materia di protezione dei dati personali; l) normativa in materia di trasparenza, prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione; m) pubbliche relazioni e comunicazione: contenuti della professione e strumenti operativi; n) legislazione relativa all'attivita' di informazione e comunicazione pubblica; o) organizzazione e management delle pubbliche amministrazioni; p) elementi di organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca;
codice 03 - funzionario informatico - statistico:
a) elementi di diritto costituzionale; b) elementi di diritto amministrativo; c) elementi di contabilita' pubblica; d) elementi di diritto dell'Unione europea; e) elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione; f) elementi di diritto del lavoro pubblico, con particolare riferimento alla responsabilita' dei pubblici dipendenti; g) organizzazione e management delle pubbliche amministrazioni; h) elementi di organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca; i) norme in materia di amministrazione digitale, e-government e dematerializzazione; l) metodi di analisi, presentazione e previsione delle tendenze fondamentali individuabili in grandi flussi di dati (Big Data), con particolare riferimento agli strumenti software necessari all'elaborazione; m) metodologie e strumenti di Project Management, con particolare riferimento alla data science; n) sicurezza dei dati, con particolare riferimento alla Data Privacy; o) semantica ed ontologie per la gestione delle informazioni; p) Machine Learning e servizi cognitivi; q) Text Mining, Natural Language Processing; r) cenni di architetture di reti e dei sistemi di comunicazione con particolar riferimento al cloud computing e alle connesse tematiche di sicurezza; s) analisi e progettazione di sistemi informatici con particolare riferimento a sistemi di Data Mining e Business Intelligence, sistemi web; t) tecniche e metodi di dematerializzazione e digitalizzazione dei processi di business; u) tecniche statistiche a supporto del Data Science.
4. La prova orale si svolgera' in presenza, salvo che la situazione epidemiologica e le disposizioni di contenimento del contagio non lo consentano. In tal caso, la prova potra' svolgersi in videoconferenza, garantendo, comunque, l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'.
5. I candidati devono presentarsi nella sede, nel giorno e all'ora stabiliti, con un valido documento di riconoscimento in corso di validita'. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilite, per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza maggiore, e la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica comporteranno l'esclusione dal concorso.
6. La prova orale e' valutata in trentesimi e si intende superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
7. Ciascuna commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame; tali quesiti sono proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte.
8. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, ciascuna commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che, sottoscritto dal presidente e dal segretario di ciascuna commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame e pubblicato sulla piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1.
9. Ulteriori comunicazioni concernenti le modalita' di espletamento della prova verranno definite da ciascuna commissione e fornite ai candidati mediante l'avviso di cui al comma 2.
 
Art. 13

Graduatorie provvisorie. Attivita' di lavoro e formazione

1. Al termine dei lavori di ciascuna commissione esaminatrice relativi alle fasi di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 10 e sulla base dei punteggi conseguiti, e' formata, per ciascun codice di concorso di cui all'art. 1, una graduatoria provvisoria, alla quale si applica il primo periodo del comma 5-ter dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il direttore generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali, riconosciuta la regolarita' delle predette fasi procedimentali, approva, con proprio decreto, le graduatorie provvisorie di cui al comma 1, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti.
3. Le graduatorie provvisorie sono pubblicate, per ciascun codice di concorso di cui all'art. 1, sulla piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1, disponibile all'indirizzo: https://concorsi.mur.gov.it raggiungibile anche dal sito istituzionale del Ministero dell'universita' e della ricerca. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
4. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di riserva e/o di preferenza di cui all'art. 2 del presente bando, gia' espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire, utilizzando le apposite funzionalita' della piattaforma di cui all'art. 5, comma 1, i relativi documenti in carta semplice ovvero le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 4, n. 18) ed al comma 5, lettera a) dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione.
5. Da tali documenti o dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di riserva e di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
6. Non sono valutati titoli di riserva e preferenza la cui documentazione non e' conforme a quanto prescritto dal bando.
7. I candidati che risultano utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 1 sono assunti, nel limite massimo di centoventicinque unita', nell'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di centoventi giorni, ai fini dello svolgimento dell'attivita' di lavoro e formazione, ai sensi della normativa legislativa e contrattuale vigente.
8. La formazione pratica accompagnera' quella teorica nell'arco dell'intero percorso e fornira' agli interessati gli strumenti per poter affrontare le problematiche operative inerenti alla posizione lavorativa ricoperta e alle attivita' specialistiche specifiche nell'ambito della struttura di assegnazione.
9. Il periodo di attivita' di lavoro e formazione e' sottoposto ad una valutazione finale, espressa in trentesimi. Ai fini dell'ammissione alla successiva prova scritta, i candidati dovranno riportare una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). La votazione e' attribuita a ciascun candidato dalle commissioni esaminatrici, sulla base di una valutazione effettuata, ad esito del periodo di lavoro e formazione, dal direttore generale della struttura cui fa capo l'ufficio cui il candidato e' assegnato, sentito il dirigente dell'ufficio medesimo.
10. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai fini dello svolgimento dell'attivita' di lavoro e formazione, si applica la disciplina normativa prevista per i lavoratori a tempo determinato. Ai sensi dell'art. 55 del CCNL funzioni centrali triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018, i vincitori sono sottoposti ad un periodo di prova fissato nella durata di due settimane.
 
Art. 14

Prova scritta

1. Entro la data di conclusione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai fini dello svolgimento dell'attivita' di lavoro e formazione, si svolgera' la prova scritta di cui all'art. 10, comma 1, lettera d).
2. La prova si espletera' mediante il supporto di strumentazione informatica, anche con l'avvalimento delle Universita' e del Consorzio interuniversitario CINECA.
3. La prova, distinta per i codici di concorso di cui al precedente art. 1, la cui durata sara' stabilita da ciascuna commissione, consiste nella soluzione di quesiti a risposta multipla, con predeterminazione dei relativi punteggi, ed e' diretta ad accertare la preparazione e la capacita' professionale dei candidati sulle seguenti materie:
codice 01- funzionario amministrativo - giuridico - contabile:
a) diritto costituzionale; b) diritto amministrativo; c) diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni e ai contratti; d) diritto dell'Unione europea; e) elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione; f) diritto del lavoro pubblico, con particolare riferimento alla responsabilita' dei pubblici dipendenti; g) contabilita' pubblica; h) organizzazione e management delle pubbliche amministrazioni; i) elementi di organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca;
codice 02 - funzionario per la comunicazione e per l'informazione:
a) elementi di diritto costituzionale; b) elementi di diritto amministrativo; c) elementi di contabilita' pubblica; d) elementi di diritto dell'Unione europea; e) elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione; f) elementi di diritto del lavoro pubblico, con particolare riferimento alla responsabilita' dei pubblici dipendenti; g) teoria e tecniche della comunicazione pubblica; h) comunicazione e marketing; i) normativa in materia di protezione dei dati personali; l) normativa in materia di trasparenza, prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione; m) pubbliche relazioni e comunicazione: contenuti della professione e strumenti operativi; n) legislazione relativa all'attivita' di informazione e comunicazione pubblica; o) organizzazione e management delle pubbliche amministrazioni; p) elementi di organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca;
codice 03 - funzionario informatico - statistico:
a) elementi di diritto costituzionale; b) elementi di diritto amministrativo; c) elementi di contabilita' pubblica; d) elementi di diritto dell'Unione europea; e) elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione; f) elementi di diritto del lavoro pubblico, con particolare riferimento alla responsabilita' dei pubblici dipendenti; g) organizzazione e management delle pubbliche amministrazioni; h) elementi di organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca; i) norme in materia di amministrazione digitale, e-government e dematerializzazione; l) metodi di analisi, presentazione e previsione delle tendenze fondamentali individuabili in grandi flussi di dati (Big Data), con particolare riferimento agli strumenti software necessari all'elaborazione; m) metodologie e strumenti di Project Management, con particolare riferimento alla data science; n) sicurezza dei dati, con particolare riferimento alla Data Privacy; o) semantica ed ontologie per la gestione delle informazioni; p) Machine Learning e servizi cognitivi; q) Text Mining, Natural Language Processing; r) cenni di architetture di reti e dei sistemi di comunicazione con particolar riferimento al cloud computing e alle connesse tematiche di sicurezza; s) analisi e progettazione di sistemi informatici con particolare riferimento a sistemi di Data Mining e Business Intelligence, sistemi web; t) tecniche e metodi di dematerializzazione e digitalizzazione dei processi di business; u) tecniche statistiche a supporto del Data Science.
a) La prova scritta e' valutata in trentesimi e si intendera' superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi).
b) Nel corso della prova scritta, ai candidati e' fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, nonche' di comunicare tra loro. In caso di violazione, le commissioni esaminatrici deliberano l'immediata esclusione dal concorso. L'utilizzo di materiale e/o testi non consentiti comporta l'immediata esclusione dal concorso.
c) In considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, potranno essere adottate specifiche misure di sicurezza anti-contagio, le quali saranno rese note sulla piattaforma di cui all'art. 5, comma 1 del presente bando.
d) La correzione degli elaborati da parte delle commissioni avviene con modalita' che assicurino l'anonimato del candidato, eventualmente utilizzando strumenti digitali. Una volta terminate tutte le correzioni degli elaborati ed attribuite le relative valutazioni, si procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato, che possono essere svolte con modalita' digitali.
e) Le informazioni personali relative allo svolgimento ed ai risultati delle prove di ciascun candidato saranno accessibili sulla piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1, all'interno dell'area riservata predisposta, utilizzando le credenziali fornite al momento dell'autenticazione.
 
Art. 15

Formazione, approvazione e pubblicazione
delle graduatorie definitive

1. Le graduatorie definitive, per ciascun codice di concorso di cui all'art. 1, sono formate, al termine delle operazioni di correzione della prova scritta, sulla base della somma dei punteggi conseguiti nelle diverse fasi concorsuali di cui all'art. 10, comma 1.
2. Il direttore generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali, al termine dei lavori delle commissioni esaminatrici, riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, le graduatorie definitive dei vincitori, tenuto conto delle riserve di posti e, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui all'art. 2.
3. Le graduatorie definitive dei vincitori del concorso sono pubblicate, per ciascun codice di concorso di cui all'art. 1, sulla piattaforma digitale di cui all'art. 5, comma 1, disponibile all'indirizzo: https://concorsi.mur.gov.it raggiungibile anche dal sito istituzionale del Ministero dell'universita' e della ricerca. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
 
Art. 16

Costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato

1. Il candidato dichiarato vincitore del concorso sulla base delle graduatorie definitive e' invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro, finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato nel ruolo del Ministero dell'universita' e della ricerca, nei differenti profili professionali di cui all'art. 1, area III, posizione economica F1, ai sensi della normativa legislativa e contrattuale vigente.
2. I vincitori vengono assegnati al Ministero dell'universita' e della ricerca, con riferimento ai posti disponibili di cui all'art. 1 del presente bando. Ai sensi dell'art. 14 del CCNL funzioni centrali triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018, i vincitori sono sottoposti ad un periodo di prova di quattro mesi.
3. La vincita del concorso non costituisce garanzia dell'assunzione.
4. Se un vincitore, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione. In tal caso, subentra il primo idoneo in ordine di graduatoria.
 
Art. 17

Accesso agli atti del concorso

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, nel rispetto della normativa vigente. Le richieste vanno inoltrate, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo: dgpbss@postacert.istruzione.it
2. Con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dall'Amministrazione previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura concorsuale.
3. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e' consentito in relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini gli atti stessi sono preordinati.
4. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa, l'accesso e' limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.
5. L'Amministrazione puo' disporre il differimento al fine di assicurare la riservatezza dei lavori delle commissioni, la tutela dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.
 
Art. 18

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio cd. «GDPR» e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni i dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati dal Ministero dell'istruzione - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali e dal CINECA, in qualita' di soggetti responsabili del trattamento, presso la banca dati automatizzata a cui sono state indirizzate le domande di partecipazione al concorso e sono utilizzati ai soli fini della gestione della procedura concorsuale. I dati personali forniti dai vincitori del concorso sono successivamente raccolti e trattati presso una banca dati automatizzata del Ministero dell'istruzione - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali - direzione generale per le risorse umane e finanziarie - viale Trastevere n. 76/A - 00153 Roma, per l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro.
2. Il titolare del trattamento dei dati e' il Ministero dell'universita' e della ricerca, con sede in viale Trastevere n. 76/A - 00153 Roma, al quale ci si potra' rivolgere per esercitare i diritti degli interessati al seguente recapito: dgpbss@postacert.istruzione.it
3. Il Ministero dell'istruzione - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali - direzione generale per le risorse umane e finanziarie - viale Trastevere n. 76/A - 00153 Roma, e' responsabile del trattamento dei dati, in virtu' del rapporto di avvalimento di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 1/2020 e sino al perdurare del rapporto medesimo.
4. Il CINECA - Consorzio interuniversitario, con sede in via Magnanelli n. 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO), e' responsabile del trattamento dei dati, per nomina del titolare.
5. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) del Ministero dell'universita' e della ricerca e' contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd@miur.it
6. I dati verranno trattati con modalita', prevalentemente, informatiche e telematiche, esclusivamente dal personale e da collaboratori del titolare o dei responsabili del trattamento e non saranno diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea, ivi inclusi gli obblighi legali vigenti in tema di pubblicita' e trasparenza dei dati.
7. I dati personali trattati sono quelli contenuti nella domanda di partecipazione e nei documenti ad essa allegati e, in particolare: dati comuni, ossia dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, cittadinanza), relativi alla residenza, di contatto (e-mail, telefono, PEC), documento di identita', titoli, etc.; categorie particolari di dati (art. 9 GDPR), ossia dati relativi all'idoneita' fisica all'impiego e all'eventuale presenza di disabilita', anche temporanee; dati personali relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (art. 10 GDPR) contenuti nelle dichiarazioni rese dal candidato ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
8. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente a coloro che sono direttamente preposti a funzioni inerenti allo svolgimento del concorso, ivi compresi soggetti terzi, nonche' alle strutture del Ministero dell'universita' e della ricerca e del Ministero dell'istruzione ed alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico-economica dei candidati.
9. I dati personali raccolti e trattati verranno conservati per il tempo necessario alle attivita' suindicate, ed in ogni caso per il tempo occorrente all'esecuzione dei compiti istituzionali del Ministero dell'istruzione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o regolamento.
10. Il Ministero dell'istruzione puo' acquisire informazioni, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, da banche dati internazionali e nazionali. Le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati sono conformi alle disposizioni contenute nel regolamento UE 679/2016.
11. Il conferimento dei dati di cui al comma 7 e' obbligatorio per il candidato ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato adempimento determina l'esclusione dal concorso.
12. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al regolamento UE 2016/679 (GDPR), in particolare, ai sensi degli articoli 15 e seguenti del citato regolamento, il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, il diritto di limitare il trattamento per motivi illegittimi, il diritto alla portabilita' dei dati e di opposizione al trattamento degli stessi, nonche' il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del regolamento stesso.
13. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'universita' e della ricerca - viale Trastevere n. 76/A - 00153 Roma.
 
Art. 19

Norma finale

1. In virtu' del rapporto di avvalimento di cui all'art. 3 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, fino alla data di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali della direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero dell'universita' e della ricerca e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2021, la gestione del presente concorso viene effettuata dal Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali - direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'istruzione.
 
Art. 20

Norme di salvaguardia

1. Il Ministero dell'universita' e della ricerca si riserva la facolta' di annullare o revocare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche' le connesse attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti in aumento o in decremento, sospendere l'assunzione dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o ritardare assunzioni di personale.
2. Per quanto, inoltre, non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di reclutamento di personale.
Roma, 8 ottobre 2021

Il direttore generale: Lo Surdo
 
Allegato

Allegato A
Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nel
concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di
complessive centoventicinque unita' di personale non dirigenziale,
di qualificata professionalita' nelle discipline scientifiche,
economiche e giuridiche, da inquadrarsi nell'area funzionale III,
posizione economica F1, del comparto funzioni centrali, presso il
Ministero dell'universita' e della ricerca.
===================================================================== |   | TIPOLOGIA | PUNTEGGIO | +=======+=================================+=========================+ | |Titoli accademici e di studio | | |A |(massimo punti 10) * |  | +-------+---------------------------------+-------------------------+ | | |Punti 0,5 per ogni | | | |punteggio superiore alla | | | |votazione di 105 e | | | |ulteriore punto 1 in caso| | | |di votazione di 110 con | | | |lode. I diplomi di laurea| | | |diversamente classificati| | | |devono essere riportati a| | | |110. Le eventuali | | | |frazioni di voto sono | | |Voto di laurea relativo al titolo|arrotondate per eccesso | | |utile per l'ammissione al |al voto superiore solo se| |A.1 |concorso. |superiore a 0,50. | +-------+---------------------------------+-------------------------+ | |Diploma di laurea (DL), laurea | | | |specialistica (LS) o laurea | | | |magistrale (LM) ulteriore e non |Punti 2 per ciascun | | |utile alla partecipazione al |titolo, fino a un massimo| |A.2 |concorso. |di punti 4. | +-------+---------------------------------+-------------------------+ | |Dottorato di ricerca ulteriore e |Punti 3 per ciascun | | |non utile per l'ammissione al |titolo, fino a un massimo| |A.3 |concorso. |di punti 6. | +-------+---------------------------------+-------------------------+ | |Diploma di specializzazione (DS) |Punti 2 per ciascun | | |ulteriore e non utile per |titolo, fino a un massimo| |A.4 |l'ammissione al concorso. |di punti 4. | +-------+---------------------------------+-------------------------+ | | |Punti 1,5 per ciascun | | |Master universitario di primo |titolo, fino a un massimo| |A.5 |livello. |di punti 3. | +-------+---------------------------------+-------------------------+ | |Master universitario di secondo |Punti 2,5 per ciascun | | |livello ulteriore e non utile per|titolo, fino a un massimo| |A.6 |l'ammissione al concorso. |di punti 5. | +-------+---------------------------------+-------------------------+ | |Abilitazioni professionali | | | |Conseguite previo superamento di | | | |esame di Stato, per sostenere il | | | |quale e' stato richiesto uno dei | | | |titoli di studio universitari | | | |previsti dal bando per |Punti 2,5 per ciascun | | |l'ammissione al concorso (massimo|titolo, fino a un massimo| |B |punti 10) ** |di punti 10. | +-------+---------------------------------+-------------------------+ | |Titoli di carriera e di servizio | | |C |(massimo punti 10) *** |  | +-------+---------------------------------+-------------------------+ | |Rapporto di lavoro, a tempo | | | |determinato o indeterminato, | | | |presso le amministrazioni | | | |pubbliche di cui all'art. 2, | | | |comma 1, e presso gli enti di cui| | | |all'art. 3, comma 1, del decreto | | | |legislativo n. 165 del 2001, | | | |nonche' presso organismi pubblici| | | |internazionali, con inquadramento| | | |in una qualifica, area o | | | |categoria per il cui accesso | | | |dall'esterno era o e' richiesto | | | |il possesso di uno dei titoli di | | | |studio universitari richiesti dal| | | |presente bando per l'ammissione | | | |al concorso. Il rapporto di | | | |lavoro e' valutabile se svolto in| | | |settori attinenti al profilo per |Punti 3 per anno, fino a | |C.1 |cui si concorre. |un massimo di punti 9. | +-------+---------------------------------+-------------------------+ | |Rapporto di lavoro, a tempo | | | |determinato o indeterminato, | | | |presso soggetti privati, italiani| | | |o stranieri, svolto in settori | | | |attinenti al profilo per cui si |Punti 2 per anno, fino a | |C.2 |concorre. |un massimo di punti 6. | +-------+---------------------------------+-------------------------+ | |Rapporto di consulenza o | | | |collaborazione professionale a | | | |favore di soggetti pubblici o | | | |privati, italiani e stranieri, | | | |ivi compresi gli studi | | | |professionali, svolto in settori |Punti 1,5 per anno, fino | | |attinenti al profilo per cui si |a un massimo di punti | |C.3 |concorre. |4,5. | +-------+---------------------------------+-------------------------+

*Ai sensi dell'art. 11, comma 7 del bando di concorso, i titoli accademici e di studio sono valutabili esclusivamente se conseguiti presso istituzioni universitarie pubbliche, Universita' non statali legalmente riconosciute, nonche' istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e/o accreditate dal Ministero dell'universita' e della ricerca, costituite anche in consorzio, ovvero, ove si tratti di titoli di studio stranieri, se riconosciuti equivalenti secondo la normativa vigente.
**Ai sensi dell'art. 11, comma 8 del bando di concorso, le abilitazioni professionali conseguite all'estero saranno valutate ove riconosciute equivalenti secondo la normativa vigente.
***Per la valutazione dei titoli di carriera e di servizio, in aggiunta ai criteri individuati nella presente tabella, si applicano i principi di cui all'art. 11, comma 9 del bando di concorso.