Gazzetta n. 84 del 22 ottobre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CONCORSO (scad. 22 novembre 2021)
Concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per la copertura di venti posti di funzionario amministrativo contabile, terza area funzionale, per il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, uffici di Roma.


LA CAPO DIPARTIMENTO
dell'amministrazione generale, del personale
e dei servizi - Direzione del personale

Visto l'art. 97, comma 4, della Costituzione ai sensi del quale agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e successive modificazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'art. 4, comma 3-sexies, ai sensi del quale, con le modalita' di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalita';
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni;
Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»;
Visto l'art. 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», come modificato dall'art. 1-bis, comma 7, lettera c), del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, con il quale, al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2021, e' stato autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale di alta professionalita' pari a trenta unita', da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3;
Considerato che ai sensi del suddetto art. 1, comma 886, della legge 178 del 2020, il reclutamento del suddetto contingente di personale e' effettuato, senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilita', mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso l'avvio di procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esame orale, per l'accesso alle quali e' richiesto, oltre al titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e alla conoscenza della lingua inglese, anche il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti pertinenti ai profili professionali richiesti: a) dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche, in diritto europeo e internazionale, in materia di contabilita' e bilancio, o in materia statistica, in metodi quantitativi per l'economia, in analisi dei dati e in analisi delle politiche pubbliche; b) master universitario di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale, in materie inerenti alla contabilita' e al bilancio, anche ai fini dello sviluppo e della sperimentazione dei relativi sistemi informativi, o in materia statistica, in metodi quantitativi per l'economia, in analisi dei dati e in analisi delle politiche pubbliche;
Visto l'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, che prevede modalita' semplificate di svolgimento delle prove per i concorsi pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, recante «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, recante «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 29 aprile 2016, n. 288, e, in particolare, la tabella 1 relativa ai «Raggruppamenti dei corsi di studio per Area disciplinare»;
Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021, n. 113;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 ottobre 2012, con il quale, in attuazione dell'art. 23-quinquies, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, sono state, fra l'altro, rideterminate le dotazioni organiche del personale delle Aree del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2019, n. 103, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 221 del 20 settembre 2019, recante il nuovo regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 luglio 2014, recante «Individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2014;
Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante «Linee guida sulle procedure concorsuali»;
Visto il «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici» del Dipartimento della funzione pubblica, pubblicato il 15 aprile 2021 sul sito del Ministero per la pubblica amministrazione, che disciplina le modalita' di organizzazione e gestione delle prove selettive, per consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di massima sicurezza rispetto al contagio da COVID-19;
Visto l'art. 9-bis, comma 1, lettera i), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla 16 settembre 2021, n. 126, il quale prevede che «A far data dal 6 agosto 2021, e' consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'art. 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attivita': i) concorsi pubblici. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attivita' di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per eta' dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalita' digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le finalita' di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo. 4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita' di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attivita' avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 9, comma 10. (Omissis)»;
Vista la nota n. 0067048 dell'8 ottobre 2021 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze e' stato autorizzato a svolgere direttamente le procedure concorsuali per il reclutamento di 20 unita' di alta professionalita' da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili;
Considerato che delle 30 unita' di personale non dirigenziale di cui all'art. 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il reclutamento di 10 unita' e' stato effettuato mediante scorrimento della graduatoria relativa alla procedura concorsuale di cui al bando del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 61 del 7 agosto 2020;
Ritenuto necessario procedere all'indizione di un concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per il reclutamento di complessive residue 20 unita' di personale di alta professionalita', da inquadrare nella Terza area funzionale, Fascia retributiva F3, al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esame orale per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive venti unita' di personale di alta professionalita', da inquadrare nella Terza area funzionale - Fascia retributiva F3 - con profilo di funzionario amministrativo contabile da destinare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze per gli uffici ubicati nella sede di Roma.
2. Il dieci per cento dei posti messi a concorso e' riservato ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, al personale appartenente al ruolo unico del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. La procedura concorsuale viene espletata nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nei limiti delle rispettive complessive quote d'obbligo.
4. Al fine di consentire ai candidati diversamente abili di concorrere in effettive condizioni di parita' con gli altri candidati ammessi al concorso, l'amministrazione predisporra' adeguate modalita' di svolgimento della prova di esame.
5. I posti riservati che non dovessero essere coperti per mancanza di aventi titolo saranno conferiti ai candidati secondo l'ordine di graduatoria.
6. Coloro che intendono avvalersi di una delle suindicate riserve devono farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso; in mancanza di tale dichiarazione al/alla candidato/a non viene concesso il beneficio della riserva.
7. Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso sono subordinate alle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
 
Art. 2

Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero appartenenza a una delle tipologie previste dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
i. «laurea magistrale» (LM), appartenente ad una delle seguenti classi: LM-16 - Finanza LM-18 - Informatica; LM-31 - Ingegneria gestionale; LM-32 - Ingegneria informatica; LM-40 - Matematica; LM-52 - Relazioni internazionali; LM-56 - Scienze dell'economia; LM-62 - Scienze della politica; LM-63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-66 - Sicurezza informatica; LM-77 - Scienze economico-aziendali; LM-82 - Scienze statistiche; LM-83 - Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LM-88 - Sociologia e ricerca sociale; LMG-01 - Giurisprudenza; o altra laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) secondo l'equiparazione stabilita dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009;
ii. «diplomi di laurea» (DL), di cui all'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, equiparati alle suindicate classi di lauree magistrali (LM).
d) possesso di uno dei seguenti titoli accademici post-laurea:
i. dottorato di ricerca: in materie giuridiche o economiche, in diritto europeo e internazionale, in materia di contabilita' e bilancio, o in materia statistica, in metodi quantitativi per l'economia, in analisi dei dati e in analisi delle politiche pubbliche;
ii. master universitario di secondo livello: in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale, in materie inerenti alla contabilita' e al bilancio, anche ai fini dello sviluppo e della sperimentazione dei relativi sistemi informativi, o in materia statistica, in metodi quantitativi per l'economia, in analisi dei dati e in analisi delle politiche pubbliche.
Si ritengono equipollenti a quelli suindicati i titoli di studio e i titoli accademici post-laurea conseguiti, nelle medesime materie, all'estero riconosciuti secondo le vigenti disposizioni. Sara' cura del/della candidato/a dimostrare la suddetta equipollenza mediante l'indicazione degli estremi del provvedimento che la riconosca.
Nel caso in cui il titolo conseguito all'estero sia stato riconosciuto equivalente, il/la candidato/a dovra' dimostrare l'equivalenza stessa mediante l'indicazione degli estremi del provvedimento che la riconosce. Qualora l'equivalenza del titolo straniero non sia stata ancora dichiarata, il/la candidato/a sara' ammesso/a con riserva alle prove di concorso, purche' sia stata attivata la procedura per l'emanazione della determina di cui all'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001. In questo caso il/la candidato/a dovra' dimostrare l'avvio della procedura indicando gli estremi relativi all'avvenuta presentazione della richiesta di riconoscimento.
La procedura di equivalenza dovra' essere attivata nuovamente anche nel caso in cui il provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altro concorso.
I titoli di studio e/o i titoli accademici post-laurea conseguiti all'estero sono ritenuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso, solo se siano stati dichiarati equipollenti entro il termine di scadenza di presentazione della domanda o se entro il predetto termine sia stata presentata istanza di riconoscimento di equivalenza che ne consenta l'ammissione condizionata.
La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it
e) conoscenza della lingua inglese, pari almeno al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento;
f) idoneita' fisica all'impiego.
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che:
sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
sono stati interdetti dai pubblici uffici;
sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento;
sono stati licenziati da altro impiego statale ai sensi della vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego a seguito della presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
hanno a proprio carico precedenti penali incompatibili con l'esercizio delle funzioni da svolgere nell'ambito dei compiti istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
4. Resta ferma la facolta' di questa Amministrazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti ovvero per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista.
 
Art. 3

Presentazione della domanda. Termini e modalita'

1. Il/la candidato/a deve produrre domanda di ammissione al concorso esclusivamente in via telematica all'indirizzo https://www.concorsionline.mef.gov.it E' possibile accedere alla procedura per la compilazione della domanda di partecipazione esclusivamente tramite identificazione attraverso il sistema Spid (Sistema pubblico di identita' digitale) livello 2. Chi ne fosse sprovvisto puo' richiederlo secondo le procedure indicate nel sito www.spid.gov.it
2. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda dovra' essere perentoriamente completata entro le ore 16,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine e' prorogato alle ore 16,00 (ora italiana) del primo giorno seguente non festivo. Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione di cui al comma 1, in prossimita' della scadenza del termine di cui al comma 2 e tenuto anche conto del tempo necessario per completare l'iter di compilazione e di invio della domanda di partecipazione, si raccomanda di inviare per tempo la propria candidatura mediante l'apposito applicativo di cui al comma 1.
3. Per la partecipazione al concorso il/la candidato/a deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui/ lei intestato.
4. Qualora il/la candidato/a compili piu' volte il format on-line, si tiene conto unicamente dell'ultima domanda inviata nei termini.
5. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso oltre a quella di compilazione ed invio on-line.
6. In fase di inoltro della domanda, viene automaticamente attribuito un numero identificativo necessario per le operazioni d'ufficio. Tale numero deve essere indicato per qualsiasi comunicazione successiva.
7. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permettera' piu' l'invio della domanda, ma soltanto l'accesso per la visione e la stampa della domanda precedentemente inviata.
8. Nella domanda il/la candidato/a deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni:
a) cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale;
b) di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero di appartenere a una delle tipologie previste dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
c) adeguata conoscenza della lingua italiana per i candidati non italiani;
d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia e codice di avviamento postale);
e) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonche' l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestato al/alla candidato/a, presso cui saranno inviate le comunicazioni relative allo svolgimento della procedura concorsuale, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni ed anche al fine dello svolgimento eventuale della prova orale in sedi decentrate;
f) il titolo di studio posseduto (LM, LS, DL) tra quelli previsti per l'ammissione al concorso dal presente bando, l'esatta indicazione dell'Universita' che lo ha rilasciato, la data di conseguimento dello stesso, la votazione conseguita, nonche' gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza o dichiarazione di equivalenza con uno dei titoli di studio richiesti, qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, in conformita' a quanto previsto dall'art. 2 del presente bando;
g) il titolo di studio post-universitario posseduto tra dottorato di ricerca ovvero master universitario di secondo livello richiesto per l'ammissione al concorso, l'esatta indicazione dell'Universita' che lo ha rilasciato, la data di conseguimento dello stesso, nonche' gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza o dichiarazione di equivalenza con uno dei titoli di studio richiesti, qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, in conformita' a quanto previsto dall'art. 2 del presente bando;
h) di avere una conoscenza della lingua inglese, pari almeno al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento;
i) gli ulteriori titoli di studio e accademici, tra quelli indicati dal successivo art. 8, che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione esaminatrice, con indicazione della materia o disciplina;
l) i titoli professionali, le abilitazioni e/o i tirocini, tra quelli indicati dal successivo art. 9, che saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione esaminatrice, con indicazione degli elementi oggetto di valutazione, ed in particolare: il datore di lavoro, l'ufficio, l'inquadramento giuridico, la data di inizio e fine del rapporto di lavoro; il soggetto a favore del quale si e' prestata attivita' di consulenza o collaborazione, il tipo di attivita', il settore disciplinare, la data di inizio e fine del rapporto; l'abilitazione professionale; l'amministrazione o l'organismo presso cui si e' svolto il tirocinio extracurriculare e la materia;
m) l'idoneita' fisica all'impiego e di essere a conoscenza che l'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;
n) le eventuali condanne penali riportate o sentenze di applicazione della pena su richiesta, in Italia o all'estero ovvero i procedimenti penali pendenti; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
o) di non essere stato/a escluso/a dall'elettorato politico attivo, di non essere stato/a interdetto/a dai pubblici uffici, di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nonche' di non essere stato/a licenziato/a da altro impiego statale, ai sensi della vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego mediante la presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
p) il possesso di eventuali titoli di preferenza, tra quelli previsti dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda; i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori;
q) l'eventuale appartenenza alle categorie riservatarie indicate nell'art. 1, comma 3, del presente bando, con indicazione della legge che prevede tale diritto;
r) di essere dipendente di ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini della riserva di cui all'art. 1, comma 2 del presente bando;
s) di essere a conoscenza di dover permanere nella sede di prima destinazione di cui all'art. 1 per un periodo inderogabilmente non inferiore a cinque anni ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
t) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci;
u) di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali e di essere a conoscenza che il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso.
12. Il/la candidato/a contestualmente all'invio della domanda di partecipazione telematica provvede ad allegare, alla domanda medesima in formato pdf ed esclusivamente per il tramite della piattaforma https://www.concorsionline.mef.gov.it una lettera contenente la propria motivazione all'assunzione ed il proprio curriculum vitae, in formato europeo, entrambi datati e sottoscritti. I titoli dichiarati nel curriculum vitae non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione dei titoli. Saranno oggetto di valutazione esclusivamente i titoli espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.
13. Il/la candidato/a diversamente abile deve fare esplicita richiesta, nella domanda, di ausili e/o tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento della prova orale in relazione al proprio handicap; il/la medesimo/a deve trasmettere idonea certificazione medica rilasciata da apposita struttura del sistema sanitario nazionale o regionale, che specifichi gli elementi essenziali dell'handicap. Detta certificazione deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione della procedura concorsuale di cui all'art. 6. Al fine di consentire all'amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti necessari, la certificazione medica, deve essere presentata ovvero pervenire, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione del personale, ufficio III, via XX Settembre n. 97, 00187 Roma, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dcp.dag@pec.mef.gov.it entro un congruo termine e comunque non oltre trenta giorni successivi al termine di scadenza previsto dal comma 2 dell'art. 3 del presente bando.
14. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai candidati che ne hanno fatto richiesta e' determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso.
15. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentira' all'Amministrazione di organizzarsi per tempo e di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta.
16. Le situazioni di disabilita' sopravvenute e accertate successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno comunque essere adeguatamente documentate con le stesse modalita' sopraindicate e tempestivamente comunicate entro un congruo termine antecedente allo svolgimento della prova orale, e sono comunque sottoposte alla valutazione della Commissione esaminatrice.
17. E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica di cui all'art. 2, lettera f).
18. Non sono valide le domande di partecipazione al concorso incomplete, irregolari ovvero presentate con modalita' e/o tempistiche diverse da quelle previste dal presente bando e, in particolare, quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio on-line.
19. L'Amministrazione non e' responsabile del mancato ricevimento da parte del/della candidato/a delle comunicazioni relative alla procedura concorsuale in caso di inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del/della candidato/a circa il proprio recapito (indirizzo, numero telefonico) e proprio indirizzo di posta elettronica certificata ovvero di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito e di indirizzo Pec rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
 
Art. 4

Esclusione dal concorso

1. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione puo' disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale, ove venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti.
2. L'eventuale esclusione dal concorso viene comunicata agli interessati con provvedimento motivato.
 
Art. 5

Commissione esaminatrice

1. Con successivo provvedimento, secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 3, lettera e), 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, e' nominata la Commissione esaminatrice, composta da esperti di comprovata competenza nelle materie oggetto del concorso.
2. Il Presidente ed i membri della Commissione possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza ai sensi del comma 4 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.
3. La Commissione e' composta nel rispetto delle norme sulla parita' di genere. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Terza area del ruolo unico del personale del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. La Commissione esaminatrice, per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese puo' essere assistita da soggetti specializzati che possano somministrare una prova di lingua commisurata al livello B1.
5. La Commissione puo' svolgere i propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni secondo la normativa vigente.
 
Art. 6

Procedura concorsuale

1. La procedura concorsuale consiste nella valutazione dei titoli posseduti e dichiarati dal/dalla candidato/a, ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 7, 8 e 9, e in una prova orale nelle materie indicate nel successivo art. 10.
2. La votazione complessiva e' determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nella prova orale. Il concorso si intende superato se la votazione complessiva non e' inferiore a quarantadue punti.
3. La valutazione dei titoli precedera' la prova orale.
4. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 101 del 21 dicembre 2021, sara' dato avviso della data di pubblicazione, sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze all'indirizzo: www.mef.gov.it e sulla piattaforma https://www.concorsionline.mef.gov.it degli elenchi dei candidati con il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e l'ammissione alla prova orale. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
5. L'Amministrazione si riserva la possibilita' di svolgere la prova orale in sedi decentrate e/o in videoconferenza, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
 
Art. 7

Valutazione dei titoli

1. La votazione dei titoli e' espressa in trentesimi. Sono ammessi alla prova orale tutti i candidati che avranno riportato una votazione minima pari a 21/30. Ove il numero di candidati con votazione minima di 21/30 sia inferiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso, per ciascun profilo, saranno ammessi alla prova orale, nel rispetto dell'ordine della votazione attribuita, un numero di candidati fino al raggiungimento del numero pari a quattro volte i posti messi a concorso per ciascun profilo. Sono comunque ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile ai fini dell'ammissione secondo il suddetto criterio.
2. Per i titoli non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 30 punti ripartiti tra titoli accademici e di studio (massimo 15 punti) e titoli professionali e abilitazioni (massimo 15 punti) sulla base dei punteggi massimi attribuibili a ciascun titolo previsti dagli articoli 8 e 9.
3. La valutazione dei titoli sara' effettuata, previa individuazione dei criteri stabiliti dalla Commissione esaminatrice, nel limite dei punteggi massimi previsti dagli articoli 8 e 9 del presente bando.
4. I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e devono essere dichiarati nella domanda di ammissione. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in considerazione.
5. La Commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione, sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda di ammissione al concorso, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
6. La Commissione esaminatrice puo' richiedere integrazioni documentali e/o chiarimenti scritti ai candidati in ordine ai titoli dichiarati.
 
Art. 8

Titoli accademici e di studio

1. I seguenti titoli di studio universitari, per i quali possono essere attribuiti complessivamente fino a 15 punti, sono valutabili con i seguenti punteggi per ciascun titolo:
a) voto di laurea relativo al titolo utile per l'ammissione al concorso, punti 1 per ogni punto superiore alla votazione di 105 e ulteriori punti 2 in caso di votazione di 110 con lode;
b) diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) non indicato come requisito di ammissione al concorso, punti 2 per ciascun titolo;
c) dottorato di ricerca (DR) indicato come requisito di ammissione al concorso fino a punti 5; dottorato di ricerca non indicato come requisito di ammissione al concorso, fino a punti 2;
d) diploma di specializzazione (DS) fino a punti 5;
e) master universitario di secondo livello indicato come requisito di ammissione al concorso fino a punti 5; master universitario di secondo livello non indicato come requisito di ammissione al concorso, fino a punti 1 per ciascuno, fino a un massimo di punti 2;
f) master universitario di primo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, fino a 1,5 punti per ciascuno, fino a un massimo di punti 3.
2. I titoli di cui al presente articolo sono valutabili esclusivamente se conseguiti presso istituzioni universitarie pubbliche, universita' non statali legalmente riconosciute, nonche' istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate e/o accreditate dal Ministero dell'istruzione fermo restando quanto previsto dall'art. 38 del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001.
 
Art. 9

Titoli professionali e abilitazioni

1. I titoli professionali e le abilitazioni, per i quali possono essere attribuiti complessivamente fino a 15 punti, sono valutabili con i seguenti punteggi per ciascun titolo:
a) rapporto di lavoro, a tempo determinato o indeterminato, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, e presso gli enti di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' presso istituzioni europee o internazionali in ambito di analisi economica, relazioni finanziarie europee e internazionali, finanza pubblica nazionale e internazionale, contabilita' e bilanci, negoziati europei e internazionali, politiche dell'Unione europea, governance economica europea, cooperazione allo sviluppo, fino a punti 8, attribuiti sulla base del livello di inquadramento ovvero del profilo ricoperto e ripartiti secondo il seguente criterio: fino a punti 2 per ogni anno; le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile;
b) rapporto di lavoro, a tempo determinato o indeterminato, nei medesimi ambiti disciplinari di cui alla lettera a), presso soggetti privati, italiani o stranieri, fino a punti 6, attribuiti sulla base del livello di inquadramento ovvero del profilo ricoperto, ripartiti secondo il seguente criterio: fino a punti 2 per ogni anno; le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile;
c) rapporto di consulenza o collaborazione professionale a favore di soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri, ivi compresi gli studi professionali, nei medesimi ambiti disciplinari di cui alla lettera a), fino a punti 4 ripartiti secondo il seguente criterio: fino a punti 1 per ogni anno; le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile;
d) abilitazione professionale conseguita previo superamento di esame di Stato, per sostenere il quale e' stato richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti dal bando per l'ammissione al concorso, punti 3;
e) tirocinio extracurriculare presso pubbliche amministrazioni e organismi internazionali della durata minima di sei mesi, negli ambiti disciplinari di cui alla lettera a), fino a punti 0,5 per ciascun tirocinio della durata minima di sei mesi.
2. Le esperienze lavorative e professionali di cui al comma 1 devono essere maturate alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
3. In caso di rapporti di lavoro o prestazioni professionali contemporanei, e' valutato quello piu' favorevole al candidato.
4. Le abilitazioni professionali di cui alla lettera d) sono valutabili solo se attinenti al profilo di concorso e alle materie della prova orale.
 
Art. 10

Prova orale

1. La prova orale e' valutata in trentesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a ventuno/trentesimi.
2. La prova orale, nella quale potranno essere discussi con il/la candidato/a anche casi pratici, vertera' sulle seguenti materie:
Ragioneria generale ed applicata; Scienza delle finanze; Contabilita' di Stato e degli enti pubblici; analisi delle politiche pubbliche; Politica economica; Diritto amministrativo ed elementi di diritto dell'Unione europea, con particolare riferimento alla governance economica europea; Statistica e analisi dati.
3. La prova orale vertera' anche sulle seguenti materie:
ordinamento e attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze; codice di comportamento del Ministero dell'economia e delle finanze; normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.
4. In sede di prova orale si procede, inoltre, anche ai sensi dell'art. 5, comma 4, alla verifica:
della conoscenza della lingua inglese finalizzata ad accertare il livello di competenza linguistica del/della candidato/a pari almeno al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento;
della conoscenza delle tecnologie informatiche nonche' delle competenze digitali volte a favorire processi di innovazione amministrativa e di trasformazione digitale della pubblica amministrazione;
5. I candidati ammessi alla prova orale devono presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
6. Al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, e' affisso nella sede di esame, ovvero reso conoscibile in modalita' telematica.
7. La sede, il giorno e l'ora di svolgimento della prova orale sono pubblicati sul sito internet dell'Amministrazione e comunicati con posta elettronica certificata indicata nella domanda di partecipazione al concorso, almeno dieci giorni prima della data della prova stessa. Nella medesima comunicazione verra' indicato il punteggio riportato nella valutazione dei titoli.
8. Nel caso di mancata presentazione del/della candidato/a nel giorno, ora e sede stabiliti per la prova orale per gravi e certificati motivi di salute, la Commissione fissa una nuova data, non oltre l'ultimo giorno previsto per l'effettuazione della prova orale da parte di tutti i candidati, dandone comunicazione all'interessato/a. La ulteriore mancata presentazione del/della candidato/a comporta l'esclusione automatica dal concorso.
 
Art. 11

Titoli di precedenza e/o preferenza, formazione, approvazione
e pubblicazione della graduatoria di merito

1. Ai fini della formazione della graduatoria finale, per i candidati che abbiano superato la prova orale con esito positivo, l'Amministrazione provvedera' d'ufficio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, a verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione.
2. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il /la candidato/a che intende far valere i titoli di riserva, nonche' i titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, deve presentare, o far pervenire, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione del personale, ufficio III, via XX Settembre n. 97, 00187 Roma, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dcp.dag@pec.mef.gov.it i relativi documenti in carta semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Da tali documenti o dichiarazioni sostitutive deve risultare che i titoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso erano gia' in possesso del/della candidato/a alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda stessa.
3. La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva conseguita da ciascun candidato/a, sara' successivamente riformulata tenendo conto degli eventuali titoli di precedenza e/o preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, tenendo presente che, qualora a conclusione delle operazioni di valutazione dei citati titoli preferenziali due o piu' candidati si classificheranno nella stessa posizione, sara' preferito il/la candidato/a piu' giovane di eta', ai sensi del comma 9 dell'art. 2 della legge n. 191 del 1998.
4. Sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati utilmente collocati nella graduatoria, nel limite dei posti messi a concorso, ferme restando le riserve di legge specificate all'art. 1 del presente bando di concorso.
5. La graduatoria finale di merito e' pubblicata sul sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze all'indirizzo www.mef.gov.it e sulla piattaforma https://www.concorsionline.mef.gov.it e ne sara' data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
6. Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorrono i termini per le eventuali impugnative.
 
Art. 12

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

1. I candidati dichiarati vincitori della procedura concorsuale, salvo quelli che siano dipendenti di ruolo di amministrazioni pubbliche devono, a pena di decadenza, presentare, o far pervenire, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione del personale, ufficio III, via XX Settembre 97, 00187 Roma, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dcp.dag@pec.mef.gov.it entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, la seguente documentazione:
a. dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita' ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti e qualita' personali, suscettibili di modifica, dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni;
b. dichiarazione ai sensi del suindicato decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 da cui risulti di non essere/essere stato/a condannato/a anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
c. dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. L'Amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.
3. La capacita' lavorativa del/della candidato/a diversamente abile e' accertata dalla Commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. L'Amministrazione ha la facolta' di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione al concorso.
5. A norma degli articoli 71, 75 e 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, l'Amministrazione ha facolta' di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione al concorso con le conseguenze previste in caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci.
 
Art. 13

Assunzione in servizio

1. I candidati dichiarati vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti ed in regola con la documentazione di cui al precedente art. 12, sono invitati a stipulare apposito contratto individuale di lavoro, secondo le modalita' previste dalla normativa vigente.
2. I vincitori, per i quali verra' disposta l'assunzione in relazione a quanto previsto dal presente bando, saranno assunti a tempo indeterminato ed inquadrati, in prova, nella Terza area funzionale - Fascia retributiva F3, nel ruolo unico del personale del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. I vincitori, assunti in servizio a tempo indeterminato, saranno soggetti ad un periodo di prova della durata prevista dalle vigenti norme contrattuali nonche' ad un ciclo formativo che verra' definito successivamente all'assunzione.
4. Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, i vincitori del concorso devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. Pertanto, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, in materia di mobilita' compensativa ne' eventuali comandi, ad eccezione di quelli obbligatori, previsti da disposizioni normative.
 
Art. 14

Accesso agli atti del concorso e responsabile del procedimento

1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e' differito fino alla conclusione dell'iter procedurale curato dalla relativa Commissione esaminatrice.
2. Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, il responsabile del procedimento derivante dal presente bando e' il Dirigente dell'Ufficio III della Direzione del Personale del Ministero dell'economia e delle finanze.
 
Art. 15

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e successive modificazioni, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione del personale per le finalita' di gestione del concorso. Saranno trattati, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il titolare del trattamento dei dati personali e' il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione del personale.
3. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso, pena l'esclusione dallo stesso. All'atto della domanda di partecipazione, il/la candidato/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali di cui al comma 1. Il trattamento riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR.
4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per le finalita' di gestione della procedura di concorso, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari per perseguire le predette finalita'. Gli stessi dati possono essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale, nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).
5. Ogni candidato/a gode dei diritti di cui al capo III del GDPR, tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano, nonche' il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge ed il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi o per motivi connessi alla sua situazione particolare.
6. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione del personale, ufficio III, all'indirizzo di posta elettronica: dcp.dag@pec.mef.gov.it
 
Art. 16

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche, nelle disposizioni citate in premessa e nel vigente C.C.N.L.
2. Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze www.mef.gov.it - sezione «Concorsi» e sulla piattaforma https://www.concorsionline.mef.gov.it
3. Avverso il presente bando di concorso e' proponibile ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
Roma, 19 ottobre 2021

La Capo Dipartimento: Vaccaro