Gazzetta n. 94 del 26 novembre 2021 (vai al sommario)
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
CONCORSO (scad. 26 dicembre 2021)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di trentatre' allievi finanzieri del contingente ordinario - specializzazione Tecnico di soccorso alpino (S.A.G.F.) - anno 2021.


IL COMANDANTE GENERALE

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza»;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, il quale dispone che il personale militare e delle Forze di polizia rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza»;
Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e, in particolare, l'art. 29;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» e, in particolare, l'art. 26;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche e integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica»;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti» e, in particolare, l'art. 19 che ha modificato l'art. 3, nota 2, dell'allegato A, parte I, della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo»;
Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile» e, in particolare l'art. 32 concernente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art. 635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» e, in particolare, l'art. 66, comma 9-bis;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», e in particolare, l'art. 73, comma 14;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, gli articoli 259 e 260;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» e, in particolare, l'art. 9-bis;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige», e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
Visto il decreto del Ministro della salute del 6 luglio 2020, recante «Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»;
Vista la determinazione n. 152279, del Comandante generale della Guardia di finanza datata 1° giugno 2021, registrata all'Ufficio centrale del bilancio, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in data 8 giugno 2021, al n. 2649, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorita' gerarchiche del Corpo;
Vista la determinazione n. 188523, datata 25 giugno 2013, del Comandante generale della Guardia di finanza e successive modificazioni, concernente le modalita' per lo svolgimento dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo della Guardia di finanza nei confronti degli aspiranti all'arruolamento;
Visto il decreto n. 45755, datato 17 febbraio 2015, del Comandante generale della Guardia di finanza, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni;
Tenuto conto che:
ai sensi dell'art. 7, comma 2, del citato decreto legislativo n. 199/1995, le riserve di all'art. 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 non operano per i posti messi a concorso per i reclutamenti di personale del servizio di soccorso alpino e della componente specialistica «Anti Terrorismo e Pronto Impiego» nel limite massimo di centottanta unita' annuali;
nel corso del corrente anno, centoquarantasette unita' sono state gia' destinate - nell'ambito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di millequattrocentonove allievi finanzieri, indetto con determinazione n. 245928, in data 3 settembre 2021, del Comandante generale della Guardia di finanza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 72 del 10 settembre 2021 - alla selezione di personale della citata componente specialistica «Anti Terrorismo e Pronto Impiego»;
Considerata la necessita' di accrescere l'efficienza del servizio di soccorso alpino del Corpo della guardia di finanza selezionando le migliori risorse nell'ambito di una rinnovata platea di candidati anche alla luce della rimodulata fisionomia delle prove concorsuali;
Ritenuto di dover riservare dei posti in favore dei candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
Valutata l'opportunita' di prevedere che alle prove concorsuali successive a quella preliminare venga ammesso un numero di concorrenti sufficiente a garantire un'adeguata e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso;

Determina:

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto, nel 2021, un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di trentatre' allievi finanzieri del contingente ordinario - specializzazione Tecnico di soccorso alpino (S.A.G.F.).
2. Dei suddetti posti, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dall'art. 2, sei sono riservati ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo grado o superiore.
3. Lo svolgimento del concorso comprende:
a) prova scritta di preselezione, consistente in un questionario a risposta multipla di cultura generale;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica;
d) accertamento dell'idoneita' attitudinale;
e) accertamento dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino;
f) valutazione dei titoli.
4. L'inizio e la durata del corso di formazione sono stabiliti dal Comando generale della Guardia di finanza.
5. Il Corpo della Guardia di finanza si riserva, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili anche connesse all'eventuale proroga del periodo di emergenza epidemiologica da «COVID-19», la facolta' di revocare il presente bando, di sospendere, rinviare e modificare le prove concorsuali, di rimodulare, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori anche sulla base del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'Autorita' di Governo.
 
Art. 2

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:
a) abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, compiuto il 18° anno e non abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno di eta'. Il limite anagrafico massimo cosi' fissato e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato e, comunque, non superiore a tre anni per coloro che alla data del 6 luglio 2017, svolgevano o avevano svolto servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato;
b) godano dei diritti civili e politici;
c) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea;
d) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
e) alla data dell'effettivo incorporamento, non siano imputati, non siano stati condannati ne' abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
f) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;
g) siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
h) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo;
i) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di polizia.
2. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui al comma 1, i candidati che concorrono per la riserva di posti di cui all'art. 1, comma 2, devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (livello «B2») o superiore.
3. I requisiti di cui al comma 1 e 2, se non diversamente indicato, devono essere posseduti - a pena di esclusione dal concorso - alla data di scadenza del termine per la presentazione della relativa domanda di partecipazione e alla data di effettivo incorporamento.
4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi.
 
Art. 3

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it - seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti, oltre a essere in possesso di un account di posta elettronica certificata (PEC), devono munirsi di uno dei seguenti strumenti di autenticazione:
a) Sistema pubblico di identita' digitale (SPID). Le istruzioni per il rilascio delle credenziali SPID sono disponibili sul sito ufficiale dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) all'indirizzo www.spid.gov.it
b) Sistema di identificazione digitale «Entra con CIE» con l'impiego della carta di identita' elettronica (CIE) rilasciata dal comune di residenza. Le modalita' con le quali i candidati in possesso di una CIE possono autenticarsi ai servizi on-line abilitati sono disponibili sul sito www.cartaidentita.interno.gov.it
Ultimata la registrazione al portale, i candidati possono compilare il form della domanda di partecipazione, raggiungibile tramite la propria area riservata, e concluderne la presentazione seguendo la relativa procedura automatizzata.
3. I candidati, ove richiesto in sede di svolgimento di ciascuna prova concorsuale, dovranno fornire il numero identificativo dell'istanza («ID istanza»), rinvenibile attraverso la funzione «visualizza istanza» presente nella propria area riservata del portale nonche' comunicato sulla propria casella di posta elettronica certificata o esibire - in formato digitale o cartaceo - il relativo QR-code disponibile sull'APP Mobile «GdF Concorsi» e sull'istanza.
4. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema informatico, verificatasi nell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di partecipazione e accertate dall'amministrazione, sara' considerata comunque valida l'istanza presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato 1, corredato per esteso dalla propria firma autografa e inviato, unitamente alla scansione fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validita', all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoSAGF2021@pec.gdf.it entro le ore 14,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
5. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it - o secondo le modalita' di cui al comma 4, potranno essere modificate esclusivamente entro il termine di cui ai commi 1 e 4.
6. Eventuali variazioni di residenza intervenute successivamente al termine di cui ai commi 1 e 4, dovranno essere tempestivamente apportate dal candidato accedendo alla propria area riservata - sezione Profilo Utente del portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it
 
Art. 4

Elementi della domanda di partecipazione al concorso

1. All'atto della presentazione della domanda, il candidato:
a) ha l'obbligo di verificare la correttezza dei dati relativi alla residenza, al recapito telefonico e all'account di posta elettronica certificata (PEC). In caso difformita', deve provvedere alla relativa rettifica dalla propria area riservata - sezione Profilo Utente;
b) deve dichiarare:
(1) se intende concorrere per i posti riservati ai possessori dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, precisando - in tal caso - gli estremi e il livello del titolo posseduto nonche' la lingua (italiana o tedesca) nella quale sostenere la prevista prova scritta di preselezione;
(2) lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a carico;
(3) il titolo di studio posseduto;
(4) il possesso dei requisiti previsti all'art. 2 del presente bando;
(5) se volontario in ferma prefissata, la posizione militare con l'indicazione delle date di arruolamento e, se del caso, quella di congedo, nonche' della denominazione dell'ultimo Comando/Ente militare di servizio;
(6) l'eventuale possesso di titoli preferenziali di cui all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e/o maggiorativi di punteggio di cui all'art. 19 del presente bando. Al riguardo, si precisa che e' onere del candidato consegnare, o far pervenire, secondo le modalita' e la tempistica indicate all'art. 6, comma 2, la documentazione o le certificazioni ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli;
(7) di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 11, 16, 20 e 24, concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova scritta di preselezione, le modalita' di notifica dei relativi esiti e di convocazione per le prove successive, le modalita' di convocazione/svolgimento dell'accertamento dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino e di notifica delle graduatorie finali di merito nonche' i criteri di assegnazioni alle sedi di servizio;
c) puo' richiedere di sostenere la prova facoltativa:
(1) di efficienza fisica, consistente nella «corsa piana 100 metri»;
(2) prevista nell'ambito dell'accertamento dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino, consistente nella «discesa in corda doppia».
2. Una volta presentata la domanda di partecipazione, e' sempre possibile modificarne - entro i termini di cui all'art. 3, comma 1 - i relativi dati accedendo alla propria area riservata e seguendo la prevista procedura automatizzata. Ove la rettifica attenga ai dati di cui al precedente comma 1, lettera a), prima di iniziare la procedura di modifica dell'istanza, e' necessario provvedere alla relativa variazione nella sezione Profilo Utente della propria area riservata.
3. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di:
a) aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 26 del bando di concorso;
b) essere consapevole che in caso di false dichiarazioni, accertate dall'Amministrazione a seguito di controlli, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e decadra' da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.
 
Art. 5

Cause di archiviazione della domanda

1. Decorsi i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui all'art. 3, commi 1 e 4, le istanze sono archiviate con provvedimento del Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, nel caso in cui:
a) pur se compilate telematicamente o su modello in allegato 1 e debitamente sottoscritte, pervengano:
(1) oltre i termini previsti per la presentazione della domanda;
(2) con modalita' differenti da quelle previste;
(3) all'indirizzo di posta elettronica concorsoSAGF2021@pec.gdf.it - in assenza dei relativi presupposti. A tale fine, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna»;
b) se previsto, non siano sottoscritte dal candidato.
2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1, sono notificati agli interessati che possono impugnarli producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale ispettore per gli Istituti di istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate valide sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
Tale riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di formazione.
 
Art. 6

Documentazione

1. Per i candidati risultati idonei alla prova scritta di preselezione di cui all'art. 11, il Centro di reclutamento della Guardia di finanza provvede, tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere il certificato generale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti nonche':
a) il rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;
b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare.
2. E' altresi' onere degli aspiranti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica di cui all'art. 12, consegnare in tale sede i documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di uno o piu' titoli maggiorativi di punteggio di cui all'art. 19 del bando e/o di quelli preferenziali di cui al vigente art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, anche se non indicati nella domanda di partecipazione purche' posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della stessa. In alternativa, la predetta documentazione puo' essere inviata, entro la data di effettivo sostenimento delle prove di efficienza fisica, all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoSAGF2021@pec.gdf.it. In tal caso, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza della «ricevuta di avvenuta consegna».
I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione ai quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra indicati, la documentazione attestante il relativo possesso, saranno comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di partecipazione o comunicato - in forma scritta - entro la data di effettivo sostenimento delle prove di efficienza fisica l'Amministrazione pubblica che la detiene.
Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la corretta attribuzione del punteggio maggiorativo e/o di preferenza ovvero presentati oltre la data di effettivo svolgimento della prova di efficienza fisica.
3. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati entro i successivi trenta giorni.
4. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
 
Art. 7

Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante in seconda della Guardia di finanza, e' presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale superiore del Corpo:
a) sottocommissione per la valutazione della prova scritta di preselezione, delle prove di efficienza fisica e dei titoli e per la formazione delle graduatorie finali di merito, composta da quattro ufficiali della Guardia di finanza, membri;
b) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali medici, membri;
c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui almeno uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parita' di grado, comunque, con anzianita' superiore), membri;
d) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, composta da un ufficiale (segretario) e almeno sei ufficiali periti selettori della Guardia di finanza, membri;
e) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino, composta da due ufficiali della Guardia di finanza, membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio.
3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza possono avvalersi:
a) di personale di sorveglianza, all'uopo individuato dal Centro di reclutamento;
b) dell'ausilio di esperti;
c) di personale specializzato e tecnico.
4. La sottocommissione di cui al comma 1:
a) lettera a), e' integrata, ai fini della valutazione dei titoli, da un ufficiale in servizio presso la Scuola Alpina della Guardia di finanza;
b) lettera d), puo' avvalersi, altresi', durante gli accertamenti attitudinali, dell'ausilio di psicologi.
 
Art. 8

Adempimenti delle sottocommissioni

1. Ciascuna sottocommissione di cui all'art. 7, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissa in un apposito verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni normative.
2. Le sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1, lettere b) e c), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti.
3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal Presidente della commissione giudicatrice.
 
Art. 9

Esclusione dal concorso

1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni momento, su proposta del Centro di reclutamento, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui al presente bando.
2. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando generale della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
 
Art. 10

Documento di identificazione

1. A ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la carta di identita' o un documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validita'.
 
Art. 11

Data e modalita' di svolgimento della prova scritta di preselezione

1. I candidati che abbiano validamente presentato domanda di partecipazione al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione sosterranno, a partire dal 19 gennaio 2022 la prova scritta di preselezione consistente nella somministrazione di un questionario composto da n. 90 domande a risposta multipla di cui:
a) n. 35 volte ad accertare le abilita' logico-matematiche;
b) n. 25 volte ad accertare la conoscenza orto-grammaticale e sintattica della lingua italiana;
c) n. 30 vertenti su argomenti di storia, educazione civica e geografia (n. 10 per ogni materia).
2. La sede, l'elenco dei candidati di cui al comma 1, il calendario e le modalita' di svolgimento della suddetta prova e, in caso di proroga dello stato di emergenza epidemiologica, le prescrizioni da osservare ai fini della prevenzione e protezione dal rischio di contagio da «COVID-19», nonche' eventuali variazioni, saranno resi noti, a partire dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e festivi) al termine di cui all'art. 3, comma 1, mediante avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it - e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666).
3. I candidati che non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta di preselezione sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, fatto salvo quanto previsto all'art. 18, comma 1.
4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti gli effetti, e per tutti i candidati.
5. I concorrenti per i posti riservati ai possessori dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso, di sostenere la prova scritta di preselezione in lingua tedesca, possono richiedere, sul posto, l'assistenza di personale qualificato conoscitore della lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle modalita' di esecuzione della predetta prova.
6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova scritta di preselezione munito di una penna biro a inchiostro nero.
7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, appunti o altre pubblicazioni nonche' elaboratori di calcolo. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a).
8. La banca dati contenente i quesiti che saranno somministrati ai candidati in sede di prova non sara' pubblicata. Le domande relative alle materie di cui al comma 1, lettera c), verteranno sugli argomenti elencati in allegato 2.
Sul portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it - nella sezione relativa ai concorsi, saranno resi disponibili due questionari-tipo contenenti domande tratte dalla banca dati in argomento e che non saranno somministrate nel corso della prova.
9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova scritta di preselezione, da parte dei candidati, saranno rese disponibili informazioni utili sul citato portale.
10. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), provvede a:
a) somministrare i test;
b) revisionare e attribuire a ciascun candidato un punto di merito da zero a trenta, pari alla conversione aritmetica del punteggio risultante dalla correzione del test, arrotondato alla seconda cifra decimale.
11. Superano la prova scritta di preselezione e, pertanto, sono ammessi alle prove di efficienza fisica di cui all'art. 12 i candidati che si collocano nelle prime:
a) n. 230 posizioni della graduatoria per i posti di cui all'art. 1, comma 1;
b) n. 50 posizioni della graduatoria per i posti di cui all'art. 1, comma 2.
Il numero di candidati di cui alla lettera a) e' incrementato in misura corrispondente a quello eventualmente non coperto a mente di quanto previsto alla lettera b).
Sono inoltre ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultima posizione utile delle graduatorie di cui alle predette lettere a) e b), tenendo conto anche degli eventuali incrementi di cui al precedente capoverso.
I restanti aspiranti sono esclusi dal concorso.
12. L'esito della prova scritta di preselezione sara' reso noto, a partire dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e festivi) a quello di svolgimento dell'ultima sessione della predetta prova, mediante avviso disponibile sul portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it - e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 14.
13. I candidati risultati idonei alla prova scritta di preselezione, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per essere sottoposti - nell'ordine e in sequenza - alle prove di efficienza fisica, all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, secondo il calendario e le modalita' comunicati con ulteriore avviso che sara' reso noto sul portale e presso l'ufficio di cui al precedente comma a partire dal giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e festivi) a quello di pubblicazione dell'avviso relativo all'esito della prova scritta di preselezione di cui al medesimo comma. Per esigenze organizzative, le convocazioni possono avvenire anche per sesso.
14. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:
a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.
 
Art. 12

Prove di efficienza fisica

1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) sottopone i candidati idonei alla prova scritta di preselezione, alle prove di efficienza fisica consistenti nei seguenti esercizi ginnici:
a) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1.000 m e piegamenti sulle braccia;
b) prova facoltativa di corsa piana 100 m.
2. Sono ammessi a sostenere la prova facoltativa, unicamente i candidati che l'abbiano specificamente richiesto all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
3. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi previsti nelle tabelle in allegato 3:
a) anche in una sola delle discipline obbligatorie, determina la non idoneita' e, quindi, l'esclusione dal concorso;
b) nella prova facoltativa, non incide sulla gia' conseguita idoneita' al termine degli esercizi obbligatori.
4. Ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito, al candidato risultato idoneo e' attribuito, sulla base della somma dei punti conseguiti nelle prove di efficienza fisica riportate in allegato 3, il seguente punteggio:

===============================================
| Totale punti |Punteggi utili ai fini |
| conseguiti nelle | delle graduatorie |
| prove | finali di merito |
+=====================+=======================+
| da 1 a 2 | 1 |
+---------------------+-----------------------+
| da 2,5 a 3 | 2,5 |
+---------------------+-----------------------+
| da 3,5 a 4 | 4 |
+---------------------+-----------------------+
| da 4,5 a 5 | 5,5 |
+---------------------+-----------------------+
| da 5,5 a 6 | 7 |
+---------------------+-----------------------+
| da 6,5 a 7 | 8,5 |
+---------------------+-----------------------+
| da 7,5 a 8 | 10 |
+---------------------+-----------------------+
| da 8,5 a 9 | 11,5 |
+---------------------+-----------------------+
| da 9,5 a 10 | 13 |
+---------------------+-----------------------+
| da 10,5 a 11 | 14,5 |
+---------------------+-----------------------+
| da 11,5 a 12 | 16 |
+---------------------+-----------------------+

5. Tutti i candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica devono essere in possesso di un certificato in corso di validita' di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera o per altro sport di cui alla tabella B allegata al decreto ministeriale 18 febbraio 1982 e successive modificazioni, rilasciato da medici specializzati in medicina dello sport appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana o da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale previa visita da parte di tali medici specializzati.
6. Le aspiranti devono altresi' produrre un test di gravidanza effettuato in data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato.
Le concorrenti che, alla data di svolgimento delle prove di efficienza fisica, risultino in stato di gravidanza sono ammesse d'ufficio, con provvedimento del Comandante del Centro di reclutamento, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere le prove di cui al comma 1 e i successivi accertamenti di idoneita' psico-fisica, attitudinale e all'accertamento dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino, nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento.
Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessi in data compatibile con i tempi necessari per la definizione delle graduatorie del presente concorso.
7. Il certificato di cui al comma 5 e il referto relativo al test di gravidanza di cui al comma 6 dovranno essere presentati, in originale o copia conforme, il giorno di sostenimento delle prove di efficienza fisica, ovvero alternativamente:
a) consegnati o fatti pervenire in originale o in copia conforme al Centro di reclutamento, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia entro il giorno antecedente la data di convocazione alle suddette prove;
b) inviati, qualora redatti in originale come documento informatico ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, ovvero attestati, a norma dell'art. 22 del medesimo decreto, con firma digitale del medico specializzato o del responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciato in caso di copia informatica di documento analogico, entro il termine di cui alla lettera a), all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoSAGF2021@pec.gdf.it - In tal caso, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza della «ricevuta di avvenuta consegna».
8. Fermo restando quanto previsto all'art. 18, comma 1, il Presidente della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), con giudizio motivato e insindacabile, puo' rinviare a data non successiva al termine ultimo indicato nell'avviso di convocazione il candidato:
a) per il quale, nel giorno di effettivo sostenimento delle prove e prima dell'inizio delle stesse, non dispone dell'originale o di copia conforme del certificato/referto di cui ai commi 5 e 6;
b) che, impossibilitato a sostenere le prove, consegni o faccia pervenire prima dell'inizio delle stesse idonea certificazione medica attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea indisposizione. Detta documentazione puo' essere, in alternativa, inviata prima dell'inizio delle prove all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoSAGF2021@pec.gdf.it. A tale fine, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna»;
c) che si infortuni prima o durante l'espletamento di una delle prove e lo faccia presente a uno dei membri del preposto Organo collegiale, ferma restando la validita' degli esiti degli eventuali esercizi ginnici svolti fino al momento della comunicazione dell'infortunio subito.
9. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, mentre coloro che risultino non idonei, assenti, rinunciatari o che, impossibilitati a sostenere le prove, non presentino la documentazione di cui al comma 8, lettera b), sono esclusi dal concorso. Sono parimenti esclusi i candidati che, rinviati, non esibiscano la documentazione prevista nel giorno di riconvocazione e prima dell'inizio delle prove.
10. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
 
Art. 13

Accertamento dell'idoneita' psico-fisica

1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), provvede all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica al servizio incondizionato nel Corpo della guardia di finanza nei confronti dei candidati idonei alle prove di efficienza fisica di cui al precedente art. 12 in ragione delle condizioni in cui si trovano al momento della visita medica di primo accertamento effettuata presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia.
2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica gli aspiranti devono risultare in possesso del profilo sanitario compatibile con l'idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni, e dalle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante generale della Guardia di finanza disponibili sul sito internet del Corpo www.gdf.gov.it
In tema di:
a) difetti totali o parziali dell'enzima G6PDH, si applica esclusivamente il punto 2, lettera d), dell'elenco allegato al citato decreto ministeriale n. 155/2000 e successive modificazioni, che ne prevede la compatibilita' con l'arruolamento nel Corpo;
b) tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, la relativa presenza e' causa di esclusione dal concorso se gli stessi risultano lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui all'art. 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. In particolare, saranno esclusi i concorrenti che presentano tali tatuaggi/alterazioni permanenti:
(1) sulla testa, sul collo (fino alla circonferenza delimitata, anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente, dall'apofisi spinosa della 7ª vertebra cervicale cd. «prominente»), sui due terzi distali delle braccia (al di sotto della circonferenza all'altezza dell'inserzione del deltoide sull'omero), sugli avambracci, sulle mani e sulle gambe (al di sotto della rotula, anteriormente, e della cavita' poplitea, posteriormente; al di sopra dei malleoli);
(2) nelle aree del corpo consentite se per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o di discredito delle Istituzioni o indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e appropriati test psicodiagnostici).
3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e visite:
a) visita medica generale;
b) esami delle urine ed ematochimici;
c) visita neurologica;
d) visita cardiologica con elettrocardiogramma;
e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici.
I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal Centro di reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative.
4. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), puo' disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, anche prevedendo ulteriori giornate di attivita' rispetto al calendario reso noto con avviso di cui all'art. 11, comma 13.
In particolare, nel caso in cui per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie non diversamente osservabili ne' valutabili si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso.
5. I candidati che, nei trecentosessantacinque giorni antecedenti alla data di convocazione per lo svolgimento degli esami e delle visite di cui al comma 3, hanno gia' conseguito l'idoneita' psico-fisica al servizio incondizionato nel Corpo nell'ambito di altri concorsi indetti dalla Guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti:
a) visita medica generale;
b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui al comma 4.
In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti.
6. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo accertamento da parte della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) e' immediatamente comunicato all'interessato, il quale, qualora non idoneo, puo', contestualmente, presentare al Centro di reclutamento la richiesta di ammissione alla visita medica di revisione, a eccezione dei casi di:
a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve;
b) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate;
c) positivita' alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante test tossicologici di I e II livello.
7. La sottocommissione per la visita medica di primo accertamento:
a) nei casi di cui al comma 6, lettere a) e b), dichiara immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non e' sottoposto a ulteriori visite o esami;
b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle more dell'esito del test di II livello, all'esito del quale, se confermata la positivita', dichiara la non idoneita'; diversamente, l'aspirante sara' riconvocato per essere sottoposto agli ulteriori accertamenti sanitari.
8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione:
a) deve essere integrata da documentazione relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 4) rilasciata - inderogabilmente entro il decimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneita' alla visita medica di primo accertamento - da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso, il Centro di reclutamento potra' eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento.
L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto pervenire al Centro di reclutamento - Reparto concorsi - ufficio procedure reclutative - Sezione allievi finanzieri, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia perentoriamente entro il termine comunicato dal predetto Centro di reclutamento.
Entro tale ultimo termine, la predetta documentazione puo' essere inviata, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it purche':
(1) redatta in originale come documento informatico ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, ovvero attestata, a norma dell'art. 22 del medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di copia informatica di documento analogico;
(2) non contenente immagini diagnostiche strumentali.
In caso di invio telematico, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna».
In ogni caso l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell'originale della documentazione entro i termini sopra indicati;
b) non e' accolta:
(1) qualora sia avanzata oltre il termine di cui al comma 6;
(2) in caso di omessa presentazione ovvero di presentazione di documentazione sanitaria:
(a) rilasciata oltre il decimo giorno successivo a quello della comunicazione di non idoneita' alla visita medica di primo accertamento o da una struttura privata non accreditata con il Servizio sanitario nazionale;
(b) in mera scansione o copia, anche se effettuata entro il termine stabilito dal Centro di reclutamento;
(c) oltre il termine stabilito dal citato reparto, anche se spedita o inviata prima dello stesso.
I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le modalita' di cui all'art. 5, comma 2.
9. l candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' attitudinale. A eccezione dei casi di non idoneita' alla visita di cui al comma 3, lettera e), sono parimenti ammessi, con riserva, gli aspiranti giudicati non idonei e che hanno presentato la richiesta di cui al comma 6.
10. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la visita medica di primo accertamento.
11. Anche ai fini dello scioglimento della riserva di cui all'ultimo periodo del comma 9, la sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 6 e valutata la certificazione prodotta a mente di quanto previsto al comma 8, puo':
a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il Centro di reclutamento;
b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali formulera' l'apposito giudizio.
Ai candidati giudicati idonei in base a quanto indicato alle lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di convocazione all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, ove non gia' sostenuta.
12. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato, ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso.
13. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo.
14. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
 
Art. 14

Documentazione da produrre in sede
di accertamento dell'idoneita' psico-fisica

1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento per sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare, in originale:
a) un certificato attestante l'effettuazione e il risultato dell'accertamento per i markers dell'epatite B (riportanti almeno HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV);
b) un certificato attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV;
c) un test audiometrico in cabina silente, da cui emergano almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1.000, 2.000, 3.000 e 4.000 Hz;
d) se di sesso femminile, ecografia pelvica comprensiva di immagini e relativo referto.
La richiamata documentazione sanitaria, avente data non anteriore a sessanta giorni dal giorno di convocazione, deve essere rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso, il Centro di reclutamento potra' eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento;
e) certificato medico (format in allegato 5), rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
f) idonea certificazione/prescrizione di eventuale terapia farmacologica assunta, o somministrata, nei trenta giorni precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede di test tossicologici e' causa di non idoneita';
g) se di sesso femminile, un ulteriore test di gravidanza effettuato in data non anteriore a cinque giorni qualora non piu' valido quello presentato ai fini del sostenimento delle prove di efficienza fisica di cui all'art. 12.
Alle concorrenti eventualmente positive al test di gravidanza sulla base dei certificati prodotti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 6.
2. Sono causa di esclusione dal concorso:
a) la positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a) e b);
b) l'attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti.
3. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1:
a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle successive fasi concorsuali ed escluso qualora non proceda alla consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di reclutamento;
b) lettere c), d) e g), potra' avanzare istanza per essere convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti dell'idoneita' psico-fisica. Il Presidente della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera b), potra' concedere - per una sola volta - il differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite mediche di primo accertamento. La data di convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non avanzi la menzionata istanza, ovvero non si presenti nel giorno in cui e' stato riconvocato o non esibisca in tale data i certificati in argomento, e' escluso dal concorso.
4. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
 
Art. 15

Accertamento dell'idoneita' attitudinale

1. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), secondo le modalita' tecniche definite con provvedimento del Comandante generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet del Corpo www.gdf.gov.it
2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le capacita' di ragionamento;
b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;
c) uno o piu' questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonche' l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
4. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui al presente articolo:
a) non possono essere introdotti nella sede concorsuale scritti di qualsiasi natura, carta da scrivere o altri supporti anche informatici;
b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.
I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d).
5. I candidati giudicati non idonei sono esclusi dal concorso.
6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e' notificato agli interessati, e' definitivo.
7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
 
Art. 16

Accertamento dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino

1. I candidati che conseguono l'idoneita' all'accertamento di cui all'art. 15 sono convocati presso la Scuola Alpina della Guardia di finanza di Predazzo (TN) per essere sottoposti, a cura della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera e), alla verifica dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino, mediante avviso disponibile sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
2. La fase selettiva consiste nel sostenimento di:
a) tre prove obbligatorie: «marcia in montagna», «arrampicata in palestra di roccia» e «sci alpino in pista».
L'ordine cronologico dello svolgimento delle stesse sara' stabilito, tenendo conto delle esigenze organizzative e/o delle condizioni meteo, dalla preposta sottocommissione;
b) una prova facoltativa: «discesa in corda doppia», da svolgersi al termine dell'iter selettivo sub a).
Per ciascuna prova e' consentito un solo tentativo.
3. Sono ammessi a sostenere la prova facoltativa unicamente i candidati che l'abbiano specificatamente richiesto all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
4. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati nelle tabelle in allegato 6:
a) anche in una sola delle discipline obbligatorie, determina la non idoneita' e, quindi, l'esclusione dal concorso;
b) nella prova facoltativa, non incide sulla gia' conseguita idoneita' al termine degli esercizi obbligatori.
5. Ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito, ai candidati risultati idonei alle prove di attitudine al servizio di soccorso alpino sono attribuiti, sulla base della somma dei punti conseguiti secondo quanto riportato in allegato 6, i seguenti punteggi:

===============================================
| Totale punti |Punteggi utili ai fini |
| conseguiti nelle | delle graduatorie |
| prove | finali di merito |
+=====================+=======================+
| 1 | 1,6 |
+---------------------+-----------------------+
| 2 | 3,2 |
+---------------------+-----------------------+
| 3 | 4,8 |
+---------------------+-----------------------+
| 4 | 6,4 |
+---------------------+-----------------------+
| 5 | 8 |
+---------------------+-----------------------+
| 6 | 9,6 |
+---------------------+-----------------------+
| 7 | 11,2 |
+---------------------+-----------------------+
| 8 | 12,8 |
+---------------------+-----------------------+
| 9 | 14,4 |
+---------------------+-----------------------+
| 10 | 16 |
+---------------------+-----------------------+
| 11 | 17,6 |
+---------------------+-----------------------+
| 12 | 19,2 |
+---------------------+-----------------------+
| 13 | 20,8 |
+---------------------+-----------------------+
| 14 | 22,4 |
+---------------------+-----------------------+
| 15 | 24 |
+---------------------+-----------------------+

6. Ai fini dello svolgimento della presente fase concorsuale, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 12, commi da 5 a 8. Il certificato di cui al comma 5 dovra' essere nuovamente prodotto solo se non piu' valido quello presentato ai fini del sostenimento delle prove di efficienza fisica.
7. Durante il periodo delle prove, tutti i candidati dovranno munirsi, per esigenze legate allo svolgimento delle attivita' previste, di vestiario e di attrezzatura tecnica adeguata, riportata in allegato 7.
8. I candidati giudicati non idonei o rinunciatari sono esclusi dal concorso.
9. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
 
Art. 17

Mancata presentazione e differimento
del candidato alle prove concorsuali

1. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 18, comma 1, il candidato a cui e' inibito l'accesso alla sede concorsuale per inosservanza delle prescrizioni impartite in tema di prevenzione del contagio da «COVID-19» o che, per cause non riconducibili all'amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta di preselezione, le prove di efficienza fisica, l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, attitudinale e di quella al servizio di soccorso alpino, previste, rispettivamente, dagli articoli 11, 12, 13, 15 e 16, e' escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, hanno facolta' - su istanza dell'interessato, e, nei casi di mancata presentazione, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza, deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoSAGF2021@pec.gdf.it
Le decisioni assunte in relazione alle suddette istanze sono comunicate agli interessati a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza.
2. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento delle prove ai sensi del comma 1, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti e' escluso dal concorso, fatto salvo quanto previsto all'art. 18, comma 1.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
 
Art. 18
Rinvio dei candidati in conseguenza di misure di contenimento del
«COVID-19»

1. In caso di proroga dello stato di emergenza epidemiologica, i candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento del «COVID-19», a una o piu' prove o accertamenti concorsuali di cui all'art. 1, comma 3, sono rinviati su istanza dell'interessato a sostenere le prove o gli accertamenti nell'ambito del primo analogo concorso successivo alla cessazione di tali misure.
L'istanza, debitamente sottoscritta e documentata, deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoSAGF2021@pec.gdf.it e corredata da scansione fronte-retro del documento di riconoscimento.
2. Le eventuali risultanze di prove valutative gia' sostenute nell'ambito del presente concorso saranno valutate secondo le disposizioni e i criteri del bando relativo al concorso cui sono rinviati e i candidati, se utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza del relativo corso di formazione e iscritti in ruolo con la medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del concorso cui sono stati rinviati.
3. Ai fini del presente concorso:
a) le risultanze delle prove e degli accertamenti gia' sostenuti nell'ambito della precedente edizione della procedura reclutativa dai candidati rinviati per effetto delle analoghe disposizioni impartite, sono considerate secondo i seguenti criteri:
1) il punto di merito conseguito nelle varie prove e' confermato;
2) il giudizio di idoneita' conseguito all'accertamento attitudinale e' validato;
b) i candidati rinviati devono comunque sostenere gli accertamenti psico-fisici secondo quanto previsto dall'art. 13.
4. L'eventuale presentazione di nuova istanza di partecipazione da parte di un candidato rinviato ai sensi del comma 1, costituisce formale revoca della richiamata istanza di rinvio.
 
Art. 19

Valutazione dei titoli

1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), come integrata a mente del comma 4, lettera a), del medesimo art. 7, procede, nei confronti dei candidati risultati idonei alle fasi selettive, alla valutazione dei titoli secondo quanto riportato in allegato 8.
2. I titoli in argomento sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, siano stati prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 2.
 
Art. 20

Graduatorie finali di merito

1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), predispone le graduatorie finali di merito, di cui una relativa ai posti riservati ai possessori dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.
2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali.
3. Le graduatorie finali di merito degli idonei al concorso sono formate secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito dai concorrenti calcolato sommando i seguenti valori numerici:
a) punto di merito ottenuto nella prova scritta di preselezione;
b) eventuale punteggio incrementale ottenuto nelle prove di efficienza fisica;
c) eventuale punteggio incrementale ottenuto alla fase di accertamento dell'idoneita' al servizio di soccorso alpino;
d) eventuali maggiorazioni di punteggio per il possesso di uno o piu' titoli.
4. Qualora i posti riservati ai possessori dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 non possano essere ricoperti per mancanza di candidati idonei, gli stessi sono devoluti in aumento agli altri candidati iscritti nell'altra graduatoria finale di merito.
5. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, si terra' conto - per quanto compatibili - dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e dal disposto di cui all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98. A parita' o in assenza di titoli di preferenza, sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta' in applicazione dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997 n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 2.
6. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza vengono approvate le graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso, tenuto conto della riserva di posti di cui all'art. 1, comma 2.
7. A mente dell'art. 2139 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le candidate risultate positive al test di gravidanza e ammesse, d'ufficio, a sostenere, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', una o piu' prove e accertamenti di cui agli articoli 12, 13, 15 e 16, nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento saranno:
a) qualora idonee, inserite secondo l'ordine di punteggio conseguito nella graduatoria finale di merito della presente procedura reclutativa e, se nominate vincitrici, avviate alla frequenza del primo corso utile in aggiunta ai vincitori del concorso cui sono state rinviate;
b) immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso e l'iscrizione in ruolo avverra' secondo quanto previsto all'art. 14-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni. Gli effetti economici della nomina saranno riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti al corso di formazione effettivamente frequentato.
8. Le graduatorie sono rese note con avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).
Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
 
Art. 21

Ammissione al corso di formazione

1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere di cui all'art. 1, comma 5, i concorrenti dichiarati vincitori sono ammessi al corso di formazione in qualita' di allievi finanzieri, previo superamento della visita medica di incorporamento, alla quale sono sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento da parte del dirigente il Servizio sanitario del Reparto di istruzione, avvalendosi, se necessario, del supporto tecnico nonche' delle strutture del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, al fine di accertare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica.
2. I provvedimenti con i quali il dirigente del Servizio sanitario del Reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la non idoneita' psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
a) gerarchico, al Generale ispettore per gli Istituti di istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
3. Possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio del corso di formazione, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori. Decorso il termine per le ulteriori ammissioni al corso a seguito di rinunce o decadenze, le graduatorie cessano di avere validita'.
4. I candidati risultati in posizione utile per l'avvio al corso di formazione, gia' in servizio nelle Forze armate o di polizia, devono essere collocati in congedo/dimessi dalle rispettive amministrazioni consegnando all'Istituto di istruzione presso il quale sono stati convocati per la frequenza dell'attivita' addestrativa, copia:
a) della domanda di proscioglimento dalla ferma, se volontari in ferma prefissata;
b) della dichiarazione di accettazione della frequenza del corso, di cancellazione dal ruolo e di perdita del grado/qualifica diretta al competente Ministero per il tramite del Comando/Ente di provenienza, se sottufficiali/graduati o personale di qualifiche corrispondenti.
Le suddette domande/dichiarazioni devono recare gli estremi della presa in carico da parte del Comando/Ente di appartenenza.
Il personale sottoposto - secondo i rispettivi ordinamenti - a obblighi di servizio dovra', all'atto dell'effettivo incorporamento, presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento da detti obblighi rilasciato dall'amministrazione di appartenenza.
5. Agli allievi finanzieri ammessi a frequentare il corso di formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.
 
Art. 22

Mancata presentazione al corso di formazione

1. Il vincitore del concorso che, per cause non riconducibili all'Amministrazione, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per l'espletamento delle procedure propedeutiche all'avvio al corso di formazione e' considerato rinunciatario.
2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza maggiore, debitamente documentati, comunicati dal candidato, entro il terzo giorno solare successivo alla data di convocazione, al Comandante della Legione Allievi della Guardia di finanza, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo ba0220000p@pec.gdf.it - sono valutati a giudizio discrezionale e insindacabile del citato Comandante che puo' differire la presentazione del candidato in altra data.
I giorni di assenza maturati, a eccezione di quelli effettuati per motivi connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso, secondo le disposizioni vigenti.
Le decisioni sono comunicate al candidato dalla Legione Allievi della Guardia di finanza.
3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre novanta giorni dall'inizio del corso, l'interessato e' rinviato dal Comandante della Legione Allievi alla frequenza del corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.
 
Art. 23

Spese per la partecipazione al concorso

1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la partecipazione alle prove del concorso, sono a carico degli aspiranti.
2. Ai candidati dichiarati vincitori della procedura spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del Reparto di istruzione per la frequenza del corso di formazione, secondo le disposizioni vigenti.
 
Art. 24
Trattamento economico degli allievi finanzieri, nomina a finanziere e
assegnazione alle sedi di servizio

1. Durante la frequenza del corso di formazione di cui all'art. 21, i frequentatori percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in vigore.
2. Gli ammessi al predetto corso, dopo sei mesi dalla data di arruolamento, se giudicati idonei da apposita commissione esaminatrice, sono promossi finanzieri con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza o dell'Autorita' da esso delegata.
3. Ultimata la formazione di base e conseguita la specializzazione di Tecnico di soccorso alpino (S.A.G.F.), i finanzieri saranno destinati presso le Stazioni del Soccorso Alpino in relazione alle complessive e contingenti esigenze organiche e di servizio del comparto. In merito, attesa la peculiarita' che caratterizza i compiti del personale dello specifico comparto, ai fini dell'impiego, l'Amministrazione potra' tenere conto dell'eventuale pregressa conoscenza del territorio di provenienza. A tal fine, posta la prioritaria necessita' di garantire un omogeneo e funzionale ripianamento dei presidi specialistici su tutto il territorio nazionale, i militari interessati potranno anche essere assegnati presso la regione geografica d'origine propria o del coniuge, ovvero quella limitrofa.
 
Art. 25
Sito internet e app mobile «GdF Concorsi», informazioni utili e
modalita' di notifica

1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite sul portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it e tramite l'APP Mobile «GdF Concorsi», disponibile sui servizi di distribuzione digitale Google Play e App Store oppure scansionando con il proprio dispositivo mobile il QR code presente sul citato portale.
2. Laddove non diversamente disciplinato dal presente bando, tutte le notifiche nei confronti dei concorrenti al concorso saranno effettuate a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza esclusivamente mediante l'invio di apposite comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato da ogni candidato per la registrazione al portale di cui all'art. 3 del presente bando di concorso.
E' onere dei candidati verificare che tale casella di posta elettronica certificata resti sempre attiva sino alla pubblicazione delle graduatorie finali di merito sul richiamato portale. L'Amministrazione che ha indetto il presente concorso non si assume alcuna responsabilita' per la mancata notifica di provvedimenti connessa all'inattivita' di detta casella postale.
3. Ove non diversamente disposto, eventuali comunicazioni o istanze riguardanti la procedura concorsuale devono essere inoltrate all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoSAGF2021@pec.gdf.it
 
Art. 26

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento europeo (UE) n. 2016/679 (di seguito RGPD) si rendono agli interessati le informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tale scopo.
2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento dei dati personali e' il Corpo della guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile, n. 51, che puo' essere contattato agli indirizzi e-mail urp@gdf.it o di posta elettronica certificata urp.reclutamento@pec.gdf.it
Il «Punto di contatto» del titolare e' il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, con sede in Roma/Lido di Ostia, via delle Fiamme Gialle, n. 18/22 - e-mail: rm0300001@gdf.it; posta elettronica certificata: rm0300000p@pec.gdf.it
b) il responsabile della protezione dei dati designato per il Corpo della guardia di finanza puo' essere contatto al numero 06/442236053 o agli indirizzi e-mail rpd@gdf.it o di posta elettronica certificata rpd@pec.gdf.it
c) la comunicazione dei dati personali e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dalla presente determinazione, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento;
d) il trattamento dei dati personali:
(1) e' finalizzato:
(a) allo svolgimento delle procedure di selezione e all'instaurazione del rapporto di lavoro che trovano base giuridica nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e, in particolare, nell'art. 7, comma 2, del medesimo decreto;
(b) alla tutela degli interessi dell'Amministrazione presso le giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
(2) e' limitato a quanto «necessario per l'esecuzione di un compito d'interesse pubblico» (art. 6, paragrafo 1, lettera e, del RGPD) e, relativamente alle «categorie particolari di dati personali» di cui all'art. 9 del RGPD (c.d. dati sensibili), per l'assolvimento degli obblighi «in materia di diritto del lavoro» (art. 9, paragrafo 2, lettera b, del RGPD), i quali trovano base giuridica nelle leggi e, nei casi previsti dalla legge, nei regolamenti che disciplinano le procedure per l'accesso mediante concorso ai ruoli e alle carriere del Corpo della guardia di finanza. Il trattamento riguardera' anche i dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del RGPD;
(3) avverra' a cura dei soggetti appositamente autorizzati e istruiti, ivi compresi quelli facenti parte delle sottocommissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposita banca dati automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita' per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati e, comunque, in conformita' a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del RGPD e dall'art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
Cio', anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche all'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso;
(4) sara' effettuato, ai fini della tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati, mettendo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto dei principi di liceita', correttezza e trasparenza, di limitazione della finalita', di minimizzazione dei dati, di esattezza, di limitazione della conservazione e d'integrita' e riservatezza, nonche' delle regole in materia di protezione dei dati personali, previste dal RGPD e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
(5) potra' prevedere la diffusione dei dati personali nei casi in cui sia previsto nell'ambito del presente bando ovvero da norme di legge o regolamento e comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti competenti in materia previdenziale;
(6) potra' prevedere il trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a una organizzazione internazionale ai sensi delle disposizioni previste all'art. 49, paragrafi 1, lettera d) e 4, del RGPD;
e) la conservazione dei dati personali avverra' nel rispetto della disciplina in tema di scarto dei documenti d'archivio delle pubbliche amministrazioni e relative disposizioni attuative e, comunque, sino al conseguimento delle finalita' pubbliche per le quali i dati sono trattati;
f) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di Autorita' di controllo.
3. Ai sensi del RGPD, il candidato - in qualita' di interessato al trattamento dei dati personali che lo riguardano - ha diritto di:
a) accedere ai dati che lo riguardano, chiedere la rettifica, l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione dei dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
L'esercizio dei predetti diritti potra' avvenire presentando istanza, anche telematica, al «punto di contatto» del titolare (Centro di reclutamento della Guardia di finanza);
b) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
Roma, 17 novembre 2021

Il Comandante generale: Zafarana
 
Allegato 1
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