Gazzetta n. 101 del 21 dicembre 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
CONCORSO (scad. 20 gennaio 2022)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di diciannove orchestrali presso la banda musicale dell'Arma dei carabinieri.


IL DIRETTORE GENERALE
per il personale militare

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante modifiche alla legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali e relative disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato il regolamento recante norme relative all'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giungo 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e successive modifiche, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 -registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n. 1832- concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare;
Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390- recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35 e convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il regolamento interno della Scuola marescialli e brigadieri dei carabinieri, approvato con decreto dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in data 22 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante «Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art. 635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante «Modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita' delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso codice;
Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», con particolare riferimento agli articoli 259 e 260;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»;
Vista la lettera n. 43/1-3 IS del 1° giugno 2021 con cui il Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha trasmesso gli elementi di programmazione del bando di concorso per 19 orchestrali del ruolo musicisti dell'Arma dei carabinieri;
Vista la nota M_D SSMD reg. 2021 0176777 del 30 settembre 2021 con cui lo Stato maggiore della difesa ha rilasciato il prescritto «nulla osta» all'emanazione del suddetto bando di concorso;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso

1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 19 orchestrali presso la banda musicale dell'Arma dei carabinieri, cosi' suddivisi:
a) un posto di maresciallo maggiore per 1° clarinetto soprano in sib n. 1 (1ª parte A);
b) cinque posti di maresciallo capo, uno per ciascuno dei seguenti strumenti (1ª parte B):
1) 1° Flicorno contrabasso in sib;
2) 1° Saxofono contralto in mib;
3) 1° Trombone tenore;
4) 1ª Tromba in fa;
5) 1ª Tromba in sib/basso (con obbligo del trombone e del Flicorno tenore);
c) tre posti di maresciallo capo, uno per ciascuno dei seguenti strumenti (2ª parte A):
1) 2° Clarinetto piccolo in mib;
2) 1° Saxofono baritono in mib;
3) Gran cassa (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione)
d) sei posti di maresciallo capo, uno per ciascuno dei seguenti strumenti (2ª parte B):
1) 1° Contrabasso ad ancia;
2) 2° Corno fa-sib;
3) 4° Corno fa-sib;
4) 2° Clarinetto soprano in sib n. 2;
5) 2° Clarinetto soprano in sib n. 4;
6) 2° Flicorno basso in sib;
e) tre posti di maresciallo ordinario, uno per ciascuno dei seguenti strumenti (3ª parte A):
1) 1° Clarinetto soprano in sib n. 10;
2) 2° Clarinetto soprano in sib n. 7;
3) 1° Clarinetto contralto in mib (raddoppio);
f) un posto di maresciallo ordinario per 2° Flicorno soprano in sib (raddoppio) (3ª parte B).
2. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa, la facolta' di revocare o annullare il presente bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della difesa ne dara' immediata comunicazione nel sito ww.difesa.it e www.carabinieri.it che avra' valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti. In ogni caso, la stessa Amministrazione provvedera' a darne comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
4. La Direzione generale si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nei siti internet www.difesa.it e www.carabinieri.it definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
 
Art. 2

Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare al concorso:
a) i cittadini italiani che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione:
1) abbiano compiuto il 18° anno di eta' e non superato il giorno di compimento del 40° anno di eta'. Tale limite e' elevato di cinque anni per i militari dell'Arma dei carabinieri, delle Forze armate e dei Corpi di polizia in attivita' di servizio;
Si prescinde dal limite massimo di eta' per gli allievi del Centro addestramento musicale, di cui all'art. 1509 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e per gli orchestrali della banda musicale dell'Arma dei carabinieri che concorrono per una parte superiore a quella di appartenenza;
2) godano dei diritti civili e politici;
3) abbiano conseguito, al termine dell'anno scolastico 2021/2022, il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovra' documentarne l'equipollenza ovvero l'equivalenza secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica (http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/ modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri) consegnando idonea documentazione all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici di cui all'art. 8. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare di aver presentato la relativa richiesta;
4) abbiano conseguito in un conservatorio statale o in altro analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento o negli strumenti per il/i quale/i concorrono o in uno strumento affine di cui all'allegato A (art. 1517 del decreto legislativo n. 66/2010), che costituisce parte integrante del presente bando. L'ammissione dei candidati che abbiano conseguito titoli di studio all'estero e' subordinata all'equipollenza del titolo a quello previsto;
5) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psicofisica;
6) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
7) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna o con il beneficio della non menzione;
8) non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi ne' si trovino in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di Maresciallo dell'Arma dei carabinieri;
9) siano in possesso di condotta incensurabile e non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; l'accertamento di tale requisito sara' effettuato d'ufficio dall'Arma dei carabinieri con le modalita' previste dalla normativa vigente;
10) se candidati di sesso maschile, non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi dell'art. 15, comma 7 della legge 8 luglio 1998, n. 230, fatto salvo il caso di soggetti che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo n. 66/2010. In tal caso, la dichiarazione dovra' essere esibita all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici di cui all'art. 8;
11) se militare (non appartenente all'Arma dei carabinieri), non siano sottoposti a procedimento disciplinare conseguente a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con sentenza irrevocabile pronunciata ai sensi dell'art. 530 del codice di procedura penale, ossia di assoluzione perche' il fatto non sussiste ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso;
b) i militari dell'Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli degli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri nonche' gli allievi carabinieri, oltre ai requisiti indicati al comma 1, lettera a), dovranno:
1) essere idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al concorso con riserva fino all'effettuazione degli accertamenti psico-fisici di cui all'art. 8;
2) non aver riportato, nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari piu' gravi della «consegna»;
3) non aver riportato, nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore a «nella media» ovvero, in rapporti informativi, giudizi equipollenti;
4) non essere stati giudicati inidonei, nell'ultimo biennio, all'avanzamento al grado superiore o risultati non in possesso dei prescritti requisiti per il conferimento della qualifica speciale;
5) non essere sottoposti a procedimento disciplinare di stato o sospesi dall'impiego o in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni;
6) non siano sottoposti a procedimento disciplinare conseguente a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con sentenza irrevocabile pronunciata ai sensi dell'art. 530 del codice di procedura penale, ossia di assoluzione perche' il fatto non sussiste ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso.
2. I requisiti di cui al comma 1, fatta eccezione per l'eta', devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato all'art. 3 e mantenuti fino alla nomina ad orchestrale della banda musicale dell'Arma dei carabinieri, pena l'esclusione dal concorso e ferme restando le ipotesi di espulsione in qualsiasi momento dal corso, previste dall'art. 599 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010.
 
Art. 3

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere presentata esclusivamente on-line avvalendosi della procedura disponibile nell'area concorsi del sito ufficiale dell'Arma dei carabinieri (www.carabinieri.it), entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale. Se il termine coincide con un giorno festivo, questo e' prorogato al giorno successivo. Per la data di presentazione fara' fede quella riportata sul modulo di domanda rilasciato dal sistema automatizzato.
2. Per poter presentare la domanda di partecipazione e' necessario munirsi per tempo di uno tra i seguenti strumenti di identificazione:
a) credenziali Spid con livello di sicurezza 2 che consentono l'accesso ai servizi on-line della pubblica amministrazione attraverso l'utilizzo di nome utente, password e la generazione di un codice temporaneo (one time password). Le istruzioni per il rilascio di Spid (Sistema pubblico di identita' digitale) sono disponibili sul sito ufficiale dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) all'indirizzo www.spid.gov.it
b) idoneo lettore di smart-card installato nel computer per l'utilizzo con Carta nazionale dei servizi (CNS) precedentemente attivata presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a rilasciare un PIN.
3. Lo strumento di identificazione prescelto dovra' essere intestato esclusivamente al candidato che presenta la domanda.
4. Non sono ammesse domande di partecipazione presentate con modalita' diverse da quanto previsto dal presente articolo (compreso quelle cartacee) o presentate con sistemi di identificazione intestati a persone diverse da quelle indicate al comma 3 del presente articolo.
5. Una volta autenticato nel sito, il candidato dovra' compilare tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla procedura.
6. La procedura chiedera' al candidato di:
a) indicare due indirizzi e-mail validi:
posta elettronica standard, su cui ricevera' una copia della domanda di presentazione;
posta elettronica certificata (PEC) su cui inviare e ricevere le comunicazioni attinenti la procedura concorsuale;
b) caricare una fototessera in formato digitale.
7. Il candidato dovra' dichiarare:
a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale;
b) il proprio stato civile;
c) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso completo di codice di avviamento postale e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se cittadino italiano residente all'estero, dovra' indicare anche l'ultima residenza della famiglia in Italia e la data di espatrio. Per il candidato che e' stato identificato mediante la propria casella di posta elettronica certificata standard, tutte le comunicazioni saranno inviate esclusivamente alla predetta casella. Il candidato che e' stato identificato mediante carta d'identita' elettronica/carta nazionale dei servizi o firma digitale/elettronica qualificata deve indicare un indirizzo di posta elettronica (e' preferibile che sia indicata una casella di PEC-posta elettronica certificata) ove desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso. Dovra' essere segnalata, altresi', all'indirizzo e-mail «cnsrconcmar@pec.carabinieri.it», ogni variazione del recapito indicato. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
d) il titolo di studio posseduto;
e) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, il candidato dovra' indicare, in apposita dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione alla prima prova del concorso, la seconda cittadinanza e in quale Stato e' soggetto o ha assolto agli obblighi militari;
f) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) di aver tenuto condotta incensurabile e di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, di non essere attualmente imputato in procedimenti penali, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione. In caso contrario dovra' indicare le condanne, le applicazioni di pena, i procedimenti a carico e ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un procedimento penale.
Il candidato dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, all'indirizzo e-mail «cnsrconcmar@pec.carabinieri.it», qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra, fino all'effettivo incorporamento presso la Scuola marescialli e brigadieri;
h) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia con esclusione del proscioglimento per inidoneita' psicofisica;
i) il servizio militare eventualmente prestato, con indicazione della durata e del grado rivestito;
j) l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di merito indicati nell'allegato D ovvero l'eventuale possesso di uno o piu' dei titoli di preferenza previsti dall'art. 688, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 o dall'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. Il candidato dovra' fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
k) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito;
l) di prestare l'esplicito consenso obbligatorio, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, del regolamento (UE) n. 2016/679 alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano, necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
8. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema automatizzato generera' una ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda on-line e la inviera' automaticamente all'indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato. Detta ricevuta dovra' essere esibita all'atto della presentazione alla prima prova del concorso.
9. Fermo restando che la domanda presentata on-line non potra' essere modificata una volta scaduto il termine ultimo fissato per la presentazione delle domande di partecipazione, il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che, benche' inviate nei termini e con le modalita' indicate ai commi precedenti, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
10. I militari in servizio nell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) dovranno, altresi', consegnare copia della suddetta domanda al reparto/ente presso cui sono in forza, per consentire al medesimo di curare le incombenze di cui al successivo art. 4.
11. Con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il candidato, ai sensi:
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, del regolamento (UE) n. 2016/679 del garante per la protezione dei dati personali, manifesta esplicitamente il consenso obbligatorio alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano, necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione;
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si assume le responsabilita' penali circa eventuali dichiarazioni mendaci.
In caso di dichiarazioni mendaci rese dal candidato e finalizzate a trarre un indebito beneficio seguira':
la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza;
l'esclusione dal concorso o, se vincitore, dal corso e la revoca della nomina a Maresciallo.
 
Art. 4

Istruttoria delle domande dei candidati militari

1. I comandi, ricevuta copia della domanda di partecipazione al concorso, dovranno segnalare al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, i nominativi di coloro che non sono in possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera b).
2. La documentazione relativa al servizio prestato in altra Forza armata o di Polizia sara' eventualmente acquisita d'ufficio.
 
Art. 5

Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali del direttore generale per il Personale Militare o di autorita' da lui delegata saranno nominate:
a) la commissione esaminatrice per la valutazione delle prove pratiche di esecuzione, della prova teorica, dei titoli nonche' per la formazione delle graduatorie finali di merito;
b) la commissione per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici;
c) la commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali.
2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sara' composta da:
a) un ufficiale di grado non inferiore a Generale di brigata dell'Arma dei carabinieri, presidente;
b) il maestro direttore della banda musicale dell'Arma dei carabinieri, membro;
c) un professore di strumentazione per banda di un conservatorio statale o un maestro diplomato in strumentazione per banda, membro;
d) un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario.
3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri:
a) un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
b) un ufficiale superiore medico, membro;
c) un ufficiale inferiore medico, membro e segretario.
Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti anche esterni.
4. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera c), sara' composta dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri:
a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente;
b) un ufficiale con qualifica di «perito selettore attitudinale», membro;
c) un ufficiale psicologo, membro.
Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario. Tale commissione si avvarra' del supporto tecnico-specialistico di ulteriori ufficiali psicologi e periti selettori attitudinali dell'Arma dei carabinieri. Se il numero dei candidati ammessi agli accertamenti attitudinali fosse particolarmente elevato potranno essere nominate piu' commissioni.
 
Art. 6

Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) accertamenti psico-fisici per il riconoscimento dell'idoneita' psico-fisica;
b) accertamenti attitudinali;
c) prove pratiche di esecuzione;
d) prova teorica;
e) valutazione dei titoli di merito.
2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i candidati dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento rilasciato da una Amministrazione dello Stato in corso di validita'.
3. I candidati che sono militari in servizio, nei giorni di svolgimento degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, dovranno indossare l'uniforme. Tutti i candidati, compresi i militari, dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. Gli stessi, qualora le attivita' concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il pranzo) a carico dell'Amministrazione.
4. Il calendario e le modalita' di convocazione dei candidati ammessi alle prove concorsuali di cui al citato comma 1, lettere a), b), c) e d), saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, nei siti internet www.carabinieri.it. Inoltre potranno essere chieste informazioni al riguardo al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, tel. 0680982935.
Resta pertanto a carico di ciascun candidato l'onere di verificare la pubblicazione dei calendari, di eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni per lo svolgimento dei suddetti accertamenti e delle prove.
5. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presentera' nel giorno e nell'ora stabiliti sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 4 e all'art. 259, comma 4, del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e di quelli che non siano in possesso, alla data prevista per gli accertamenti psico-fisici, della documentazione sanitaria di cui all'art. 7 e, per le sole candidate, del referto di ecografia pelvica, in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale.
Al fine di ottenere il suddetto differimento gli interessati dovranno far pervenire a mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconcmar@pec.carabinieri.it) al Centro nazionale di selezione e reclutamento, un'istanza di nuova convocazione entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento del concorso, avverra' a mezzo e-mail, inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nella domanda di partecipazione al concorso. L'Amministrazione della difesa non rispondera' di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali lasciati incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo; per contro, provvedera' ad assicurare i candidati per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.
 
Art. 7

Documenti da produrre

1. All'atto della presentazione presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri i candidati dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia conforme, rilasciati in data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione, salvo diverse indicazioni:
a) qualora il candidato ne sia gia' in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto;
b) referto attestante l'effettuazione dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV;
c) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV;
d) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze (anche per celiachia) ed idiosincrasie a farmaci o alimenti;
e) I candidati di sesso femminile dovranno produrre altresi' referto:
di ecografia pelvica (finalizzata alla verifica della morfologia, di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni di utero e ovaie) eseguita entro i tre mesi precedenti la data degli accertamenti psico-fisici;
del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la quale non e' da calcolare nel computo dei cinque giorni) per le finalita' indicate nel successivo art. 8, comma 11; la mancata presentazione di detto referto, l'attestazione di esecuzione del test oltre il termine suindicato ovvero l'esibizione di certificato privo di elementi essenziali di validita' (firma, timbro etc.) determinera' l'esclusione dal concorso, non essendo ammesse nuove convocazioni;
f) per i militari in servizio nell'Arma dei carabinieri, specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto rilasciato dalle infermerie competenti;
g) elettrocardiogramma refertato;
h) esame audiometrico tonale (la prova deve essere effettuata testando le frequenze 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000 Hz);
i) esami ematochimici:
emocromo completo;
VES;
glicemia;
creatinemia;
trigliceridemia;
colesterolemia totale;
transaminasemia (GOT e GPT);
bilirubinemia totale e frazionata;
gamma GT;
esame delle urine standard e del sedimento.
I certificati predetti dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private, accreditate con il Servizio sanitario nazionale o regionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
 
Art. 8

Accertamenti psico-fisici

1. I candidati saranno sottoposti ad accertamenti per la verifica dell'idoneita' psicofisica al servizio militare quale Maresciallo del ruolo orchestrale dell'Arma dei carabinieri presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153, Roma, a cura della commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b).
L'idoneita' psico-fisica dei candidati sara' accertata con le modalita' previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalita' previste dal decreto ministeriale 4 giugno 2014, citate nelle premesse, nonche' secondo quelle definite in apposite norme tecniche approvate con provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri. Le citate norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
2. La mancata esibizione della documentazione sanitaria di cui all'art. 7, anche successivamente alla richiesta di riconvocazione, determinera' l'impossibilita' per la commissione di esprimersi in relazione al possesso dei requisiti psico-fisici con la conseguente esclusione dal concorso.
3. Il calendario e le modalita' di convocazione dei candidati ammessi a sostenere gli accertamenti psico-fisici saranno resi noti con le modalita' di cui all'art. 6, comma 4.
4. La commissione disporra' per tutti i candidati una visita medica generale e i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) cardiologico;
b) oculistico;
c) odontoiatrico;
d) otorinolaringoiatrico;
e) psichiatrico (avvalendosi anche dei test e delle prove somministrate in aula);
f) analisi delle urine, finalizzata alla ricerca di eventuali cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. I candidati dovranno rilasciare la dichiarazione di consenso ad essere sottoposti ai predetti esami;
g) controllo dell'abuso sistematico di alcool;
h) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni. Se si rende necessario sottoporre il candidato ad indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato C che costituisce parte integrante del presente bando. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di sottoporre il candidato agli esami radiologici e la conseguente esclusione dello stesso dalle procedure concorsuali. Potra' essere richiesta documentazione sanitaria relativa a precedenti traumatici o patologici del candidato degni di nota ai fini della valutazione dell'idoneita' psico-fisica.
I candidati di sesso femminile saranno sottoposti a visita ginecologica.
5. Gli accertamenti psico-fisici verificheranno:
a) per i candidati in servizio nell'Arma dei carabinieri, ad eccezione degli allievi carabinieri, l'assenza di infermita' invalidanti in atto, ai sensi dell'art. 686, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero quanto previsto dal punto 2 delle Avvertenze della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare di cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014;
b) per i restanti candidati, il possesso del seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1, costituzione (CO) 2, apparato cardiocircolatorio (AC) 2, apparato respiratorio (AR) 2, apparati vari (AV) 2 (indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge 109, n. 2010 richiamata nelle premesse del bando), apparato locomotore superiore (LS) 2, apparato locomotore inferiore (LI) 2, apparato uditivo (AU) 2, apparato visivo (VS) 2 (acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione); campo visivo e motilita' oculare normali, senso cromatico normale (sono ammessi tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente la PRK ed il LASIK).
6. I candidati devono, altresi', rientrare nei valori limite dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nell'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 cosi' come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, accertati con le modalita' riportate nella direttiva tecnica emanata dall'Ispettorato generale della sanita' militare citata in premessa. Il suddetto requisito non sara' nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare che partecipa ai concorsi delle Forze armate.
7. La commissione comunichera' per iscritto al candidato l'esito della visita medica sottoponendo il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo» con l'indicazione del profilo sanitario per coloro i quali e' previsto;
b) «inidoneo» con l'indicazione del motivo.
8. Saranno giudicati «inidonei» i candidati:
a) che non rientrino nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva di cui al precedente comma 6;
b) risultati affetti da:
1) imperfezioni ed infermita' che siano contemplate nel decreto ministeriale 4 giugno 2014 - direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al comma 5, lettera b);
2) disturbi della parola anche se in forma lieve (balbuzie e disartria);
3) positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, confermata presso una struttura ospedaliera militare o civile;
4) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la nomina a Ispettore del ruolo orchestrale;
5) tutte quelle imperfezioni ed infermita' non contemplate dai precedenti numeri, comunque incompatibili con il successivo impiego quale Maresciallo del ruolo orchestrali dell'Arma dei carabinieri.
9. Saranno, altresi', giudicati inidonei i candidati che presentino tatuaggi sulla testa, sul collo (fino alla circonferenza delimitata, anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente, dall'apofisi spinosa della 7ª vertebra cervicale cd «prominente»), sui due terzi distali delle braccia (al di sotto della circonferenza all'altezza dell'inserzione del deltoide sull'omero), sugli avambracci, sulle mani e sulle gambe (al di sotto della rotula, anteriormente, e della cavita' poplitea, posteriormente; al di sopra dei malleoli) ovvero, anche se localizzati nelle aree del corpo consentite, quando per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o di discredito alle istituzioni.
Disposizioni di dettaglio saranno contenute nelle Norme tecniche per gli accertamenti psico-fisici.
10. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici e' definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i candidati giudicati «inidonei» non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
11. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti fisio-psico-attitudinali ai sensi dell'art. 640, comma 1-bis e ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 14. Dette candidate saranno comunque ammesse, con riserva, a sostenere le successive prove concorsuali. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del presente comma sono immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda. Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.
12. I candidati che all'atto degli accertamenti psico-fisici verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria, a cura della stessa commissione medica, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica, in una data compatibile con la definizione delle graduatorie finali di merito di cui all'art. 14. I medesimi, per esigenze organizzative, potranno essere ammessi con riserva a sostenere le ulteriori prove concorsuali. I candidati che, al momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati «inidonei» ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato agli interessati.
 
Art. 9

Accertamenti attitudinali

1. I candidati che risulteranno idonei agli accertamenti psico-fisici di cui all'art. 8 saranno sottoposti, ai sensi dell'art. 641 del decreto legislativo n. 66/2010, agli accertamenti attitudinali.
2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali sara' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 4 e all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione della difesa ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare, da segnalare con le modalita' di cui al precedente art. 6, comma 5.
3. Gli accertamenti attitudinali, che saranno effettuati a cura della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera c), saranno articolati in due distinte fasi:
a) una istruttoria, volta alla preliminare ricognizione degli elementi rilevati ai fini della formazione della decisione finale, condotta separatamente da:
ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o piu' test e/o questionari ed eventuali prove di performance, finalizzati ad acquisire gli elementi riferibili alle capacita' di ragionamento, al carattere, alla struttura personologica e motivazionale, nonche' all'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso formativo e professionale. La valutazione degli elementi emersi sara' espressa in una «relazione psicologica». Alcuni test e prove citate avranno valenza anche ai fini degli accertamenti psico-fisici (psichiatria);
ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione di un'intervista attitudinale con il candidato, finalizzata all'esplorazione delle aree del profilo attitudinale di riferimento anche alla luce delle indicazioni fornite nella «relazione psicologica». Gli esiti dell'intervista saranno riportati in una «scheda di valutazione attitudinale»;
b) una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c) del bando e composta da membri diversi da quelli intervenuti nella fase precedente, valutata la documentazione istruttoria e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, assumera' le deliberazioni conclusive in merito al possesso dei requisiti attitudinali e alle potenzialita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di Maresciallo dell'Arma dei carabinieri e all'assunzione delle discendenti responsabilita', nonche' una favorevole predisposizione allo specifico contesto militare e, in una prospettiva piu' immediata, alla capacita' di esprimere un armonico inserimento e un'opportuna adattabilita' al particolare contesto addestrativo della scuola marescialli, risultando potenzialmente in grado di manifestare un adattamento consapevole e partecipativo alle regole di tale ambiente.
Tali accertamenti saranno svolti con le modalita' definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, che saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati.
4. Al termine dei predetti accertamenti la commissione esprimera' un giudizio di «idoneita'» o «inidoneita'» nei riguardi di ciascun candidato. Tale giudizio, che sara' comunicato per iscritto, e' definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
 
Art. 10

Prove pratiche di esecuzione

1. I candidati risultati idonei agli accertamenti di cui agli articoli 8 e 9 sosterranno le prove pratiche di seguito indicate:
a) per i candidati di tutte le parti:
1) esecuzione, con lo strumento per il quale si concorre, di un brano da concerto, scelto dal candidato, e di uno studio di adeguate difficolta' tecniche, scelto dalla commissione esaminatrice fra cinque proposti dal candidato. I soli candidati che partecipano per il posto di 1° clarinetto soprano in sib n. 1 dovranno eseguire anche il concerto in sib di Henri Tomasi, edizioni musicali Alphonse Leduc di Parigi. Qualora concorra per piu' posti, il candidato, per ogni posto, dovra' proporre alla commissione esaminatrice un programma d'esame diverso (concerto e studi). Nell'esecuzione del brano da concerto, qualora lo ritenga opportuno e a proprie spese, il candidato potra' essere accompagnato al pianoforte da persona di sua fiducia. I candidati dovranno fornire alla commissione esaminatrice una copia dei brani indicati nel programma d'esame;
2) lettura ed esecuzione a prima vista di uno o piu' brani scelti dalla commissione esaminatrice;
b) per i candidati delle prime e seconde parti:
1) esecuzione nell'insieme della banda dell'Arma dei carabinieri di uno o piu' brani scelti dalla commissione, tratti dal repertorio lirico o sinfonico riguardante lo strumento messo a concorso;
c) per i soli candidati delle prime parti, lettura ed esecuzione di passi solistici, tratti dal repertorio bandistico/orchestrale (originale/trascritto), con eventuale accompagnamento della banda.
I candidati orchestrali della banda musicale dell'Arma dei carabinieri eseguiranno le suddette prove b) e c) con la banda musicale di altra Forza armata.
I candidati dovranno eseguire le prove del concorso al quale hanno chiesto di partecipare utilizzando esclusivamente gli strumenti indicati all'art. 1 del presente bando dei quali dovranno essere personalmente forniti. Ai soli candidati che partecipano per il posto di 1° contrabbasso ad ancia e' data la possibilita' di effettuare le prove pratiche con il fagotto in sostituzione del contrabbasso ad ancia.
2. Le prove pratiche potranno essere interrotte dalla commissione esaminatrice prima del termine dell'esecuzione del brano chiesto, una volta acquisiti gli elementi utili alla valutazione del candidato. La commissione attribuira' a ciascun candidato un punteggio di merito - in ciascuna prova - fino ad un massimo di 50. Il candidato che riporti in una delle predette prove un punteggio inferiore a punti 35 sara' giudicato «inidoneo» e non verra' ammesso alle ulteriori prove concorsuali previste per la parte per la quale ha concorso. Le prove pratiche si intendono superate se il candidato riportera' una votazione complessiva, ottenuta dalla media aritmetica dei punteggi nelle diverse prove, non inferiore a punti 40.
3. Al termine di ogni seduta della prova sara' affisso nella sede d'esame l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti riportati.
4. Il calendario e le modalita' di convocazione dei candidati ammessi a sostenere le prove pratiche di esecuzione, saranno resi noti con le modalita' di cui all'art. 6, comma 4.
 
Art. 11

Prova teorica

1. I candidati di tutte le parti, risultati idonei alle prove pratiche di cui al precedente art. 10, dovranno sostenere la seguente prova teorica:
un colloquio vertente su nozioni relative alla struttura fisico-acustica, alla storia ed al repertorio specifico dello strumento per il quale concorrono. Inoltre, per i candidati delle prime parti, il colloquio si estendera' anche alla conoscenza degli altri strumenti che compongono la banda e del loro impiego, sia in banda sia in altri organici strumentali.
2. Il calendario e le modalita' di convocazione dei candidati ammessi a sostenere la prova teorica saranno resi noti con le modalita' di cui all'art. 6, comma 4.
3. La commissione attribuira' a ciascun candidato un punteggio di merito fino ad un massimo di 20 punti sulla valutazione finale. Non e' comunque giudicato idoneo il candidato che non raggiunga il punteggio di 14.
4. Al termine di ogni seduta della prova, nella sede d'esame sara' affisso l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti riportati.
 
Art. 12

Titoli di merito

1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a), ai fini della formazione delle graduatorie finali per i singoli strumenti a concorso, valutera', per i candidati giudicati idonei alla prova teorica di cui al precedente art. 11, i soli titoli di merito indicati nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente bando.
La sopracitata commissione provvedera' ad individuare, prima dell'inizio delle prove d'esame, i criteri per la valutazione e l'assegnazione del relativo punteggio ai titoli di merito.
2. Saranno valutati solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Gli stessi dovranno essere dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.
3. I soli candidati risultati idonei alle prove di cui agli articoli 10 e 11, in occasione dell'ultima prova sostenuta, dovranno consegnare i titoli di merito in formato cartaceo o su supporto informatico alla commissione esaminatrice. I titoli di merito consegnati successivamente rispetto al giorno dell'ultima prova sostenuta dall'interessato non saranno valutati.
4. I titoli di merito, accompagnati da un elenco cartaceo in duplice copia (suddiviso in titoli accademici, didattici e professionali), dovranno essere presentati in una delle seguenti modalita':
in originale o copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge;
con dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorieta' ex articoli 46 e 47 decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tal caso il candidato dovra' fornire dettagliatamente tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre, conformemente all'allegato E del bando.
L'omissione anche di uno solo dei suddetti elementi comportera' la non valutazione del titolo autocertificato. Resta inteso che per le pubblicazioni, incisioni e composizioni il candidato dovra' fornire una copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge. La conformita' agli originali dei titoli consegnati su supporto informatico potra' essere attestata dal candidato con dichiarazione in calce al citato elenco cartaceo.
5. Sara' cura dell'Amministrazione effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive a norma dell'art. 71, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, riservandosi la facolta' di chiedere al candidato, per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta', l'esibizione dei titoli di merito in originale o copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge.
 
Art. 13

Spese di viaggio. Licenza

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste dall'art. 6, comma 1, sono a carico dei candidati.
2. I candidati militari in servizio potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove/accertamenti di cui all'art. 6, comma 1, nonche' al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno le prove e per il rientro nelle sedi di servizio. Qualora il candidato non sostenga le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza straordinaria sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
 
Art. 14

Graduatorie di merito

1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le prove di cui ai precedenti articoli 10 e 11, saranno iscritti dalla commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a) in distinte graduatorie finali di merito per ciascuno degli strumenti di cui al precedente art. 1, sommando:
a) la media aritmetica dei voti riportati nelle diverse prove pratiche di esecuzione di cui all'art. 10;
b) il punteggio ottenuto nella prova teorica di cui all'art. 11;
c) il punteggio finale attribuito nella valutazione dei titoli di cui all'art. 12.
2. Costituisce titolo di preferenza assoluta, a parita' di punteggio complessivo, l'appartenenza all'Arma dei carabinieri. A parita' di punteggio complessivo, fra gli appartenenti all'Arma dei carabinieri sono preferiti, nell'ordine, il candidato appartenente al Centro addestramento musicale, il candidato piu' elevato in grado e, in caso di parita' di grado, il candidato con maggiore anzianita' di servizio. In caso di parita' di punteggio complessivo tra i candidati non appartenenti all'Arma dei carabinieri, si osservano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In caso di ulteriore parita', e' preferito l'aspirante piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191.
3. Le graduatorie dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto dirigenziale del direttore generale per il personale militare e, successivamente, pubblicate nel Giornale ufficiale della difesa e nei siti internet www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Qualora risulti che un candidato sia vincitore per piu' strumenti, allo stesso verra' attribuito il posto relativo alla parte o qualifica di valenza superiore con riferimento all'organizzazione strumentale della banda musicale dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
 
Art. 15

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 e del possesso dei titoli di cui all'art. 12, comma 1 del presente decreto, l'Amministrazione della difesa potra' chiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle eventuali dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai candidati risultati vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emergera' la falsita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. Verranno acquisiti d'ufficio:
a) il certificato generale del casellario giudiziale;
b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri per coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato.
4. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove ed agli accertamenti.
 
Art. 16

Esclusioni

L'Amministrazione della difesa, con provvedimento motivato, potra' escludere in ogni momento qualsiasi candidato dal concorso o dalla frequenza del corso, anche a seguito di verifiche successive, per difetto dei requisiti prescritti nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, o dichiararlo decaduto dalla nomina.
 
Art. 17

Nomina ad orchestrale

1. I candidati dichiarati vincitori del concorso, cosi' come previsto dall'art. 953 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, saranno nominati Maresciallo maggiore, Maresciallo capo o Maresciallo ordinario in servizio permanente del ruolo dei musicisti dell'Arma dei carabinieri, a seconda che debbano essere inseriti rispettivamente nella organizzazione strumentale delle prime, delle seconde o delle terze parti della banda come previsto dall'art. 1515 del decreto legislativo n. 66/2010.
2. La nomina ad orchestrale decorre dal giorno di incorporamento, fissato con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
3. I vincitori del concorso che, alla data di scadenza del termine della presentazione della domanda, non rivestano il grado di Maresciallo dell'Arma dei carabinieri, verranno ammessi ad un corso di formazione. Luogo, durata e modalita' di svolgimento di tale corso, nonche' i programmi di insegnamento saranno stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
4. I frequentatori del corso, qualora non gia' in servizio nell'Arma dei carabinieri, all'atto di presentazione presso il Reparto d'istruzione designato dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di certificazione secondo lo schema in allegato F.
5. L'Amministrazione ha facolta' di convocare i vincitori del concorso prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di incorporamento, ivi compresa la visita medica di controllo per accertare se, in relazione al disposto del precedente art. 8, siano ancora in possesso della prescritta idoneita' psico-fisica. Qualora riscontrati affetti da malattie o malformazioni sopravvenute, i candidati saranno rinviati al Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per la verifica dell'idoneita' psicofisica al servizio militare nell'Arma dei carabinieri, a cura della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera b). I provvedimenti di inidoneita' o temporanea inidoneita' che non si risolveranno entro dieci giorni dalla data fissata per la presentazione comporteranno l'esclusione dal concorso. Il giudizio di inidoneita' e' definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno sostituiti nell'ordine della graduatoria di cui all'art. 14, con altri candidati idonei.
I candidati dovranno, altresi', portare al seguito la sottonotata documentazione:
il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse;
in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite;
un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica (anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento) attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh;
ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto, rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la visita, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attivita' enzimatica. I candidati riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione di cui all'allegato G. In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV, limitatamente alla carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sara' aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito». Il suddetto referto dovra' comunque essere prodotto dai candidati all'atto dell'incorporamento, qualora vincitori;
I militari in servizio nell'Arma compileranno una dichiarazione attestante il possesso del titolo di studio richiesto qualora non risultante dalla documentazione personale.
6. I vincitori del concorso provenienti dal ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, se di grado:
a) uguale a quello iniziale della categoria per la quale hanno concorso, conservano l'anzianita' posseduta nel ruolo di provenienza;
b) superiore, sono nominati col grado corrispondente a quello rivestito nel ruolo di provenienza, ma comunque non superiore a quello massimo previsto per la categoria stessa, e conservano l'anzianita' posseduta, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale anzianita' assoluta.
7. Nei confronti degli orchestrali si applicano le disposizioni sullo stato del personale del ruolo ispettori.
8. In caso di dichiarazioni mendaci, rilascio ed uso di atti falsi, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 3, comma 11.
 
Art. 18

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposita banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita' per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio' anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:
a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito n. 186. Il titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it
b) il responsabile per la protezione dei dati personali puo' essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it
c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075;
d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato nonche' agli enti previdenziali;
e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo 1, lettere d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall'art. 1055, commi 5 e 7;
f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell'Amministrazione della difesa presso le competenti sedi giudiziarie;
g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di Autorita' di controllo, con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it protocollo@pec.gpdp.it
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale per il personale militare, titolare del trattamento.
 
Art. 19

Accesso atti amministrativi

Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, potranno essere trasmesse a mezzo PEC al seguente indirizzo «cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it», secondo il modello in allegato H.
Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 dicembre 2021

Il direttore generale: Ricca
 
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