Gazzetta n. 101 del 21 dicembre 2021 (vai al sommario)
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
CONCORSO
Bando per l'ammissione al corso propedeutico all'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.


IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed in particolare il suo art. 22;
Visto il regolamento n. 1 del 20 novembre 2015 (1) del CNF sui corsi per l'iscrizione all'albo speciale ed in particolare l'articolo 2 che istituisce la Scuola superiore dell'avvocatura per cassazionisti che opera mediante un consiglio di sezione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e l'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, contenente adempimenti in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;
indice una procedura selettiva per l'ammissione al corso propedeutico all'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge n. 247, del 31 dicembre 2012.

Art. 1

Requisiti di ammissione

Sono ammessi a partecipare al corso gli iscritti all'albo che abbiano maturato i requisiti previsti dalla legge e precisati dal successivo comma 2.
Costituiscono requisito per l'ammissione ai corsi:
a) l'iscrizione all'albo ordinario o all'elenco speciale degli avvocati di enti pubblici da almeno otto anni;
b) non aver riportato, negli ultimi tre anni, sanzioni disciplinari definitive interdittive;
c) non essere soggetto, al momento di presentazione della domanda, a sospensione cautelare e non essere sospeso dall'albo ai sensi dell'art. 20 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012;
d) aver svolto effettivamente la professione forense, secondo i criteri di cui al comma successivo.
e) di godere dei diritti civili e politici.
Ai fini dell'accesso al corso, sono criteri di effettivita' nell'esercizio della professione ai sensi della lettera d) del comma precedente:
1) avere patrocinato con mandato nominativo, negli ultimi quattro anni, almeno dieci giudizi dinanzi a una Corte di appello civile; oppure
2) avere patrocinato con mandato nominativo, negli ultimi quattro anni, almeno venti giudizi dinanzi a una Corte di appello penale; oppure
3) avere patrocinato con mandato nominativo, negli ultimi quattro anni, almeno venti giudizi dinanzi alle giurisdizioni amministrative, tributarie regionali e contabili.
Ai fini del raggiungimento del numero minimo di giudizi patrocinati di cui ai numeri precedenti sono considerati anche i giudizi presso la Corte di giustizia dell'Unione europea o presso la Corte europea dei diritti dell'uomo.
In ogni caso, qualora non sia raggiunto il numero minimo di giudizi patrocinati in uno dei numeri precedenti saranno computati cumulativamente giudizi patrocinati nelle giurisdizioni ivi contemplate, a condizione che sia raggiunta la soglia di almeno cinque giudizi sub 1), 10 giudizi sub 2), 10 giudizi sub 3). In tal caso i giudizi patrocinati sub 1) dei quali il candidato intenda avvalersi per il raggiungimento del requisito minimo avranno valore doppio rispetto a quelli sub 2) e 3).
I requisiti di cui al comma 3 sono tra loro alternativi.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.
La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) deve essere prodotta, al momento della presentazione della domanda, attraverso autocertificazioni; il CNF si riserva la facolta' di procedere a idonei controlli circa la veridicita' del contenuto delle stesse; in caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e dagli articoli 483, 485, e 486 del codice penale.
I candidati sono ammessi con riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti.
Il CNF puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal corso per difetto dei requisiti prescritti dal bando.

(1) Cosi' come modificato con delibere del CNF del 14 giugno 2019, 13
dicembre 2019, 22 gennaio 2021 e 17 settembre 2021.
 
Art. 2

Domanda e termini di presentazione

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente via internet, utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul sito del CNF e della Scuola superiore dell'avvocatura all'indirizzo web www.corsicassazionisti.cnf.it seguendo le istruzioni ivi specificate.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda e' di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso del presente bando sul sito del CNF e della Scuola superiore dell'avvocatura.
Si considera prodotta nei termini la domanda di partecipazione elaborata attraverso il form on-line e pervenuta alla casella di posta elettronica certificata (PEC) corsicassazionisti@pec.cnf.it entro le ore 00,00, ora italiana dell'ultimo giorno utile.
Le domande devono contenere la specificazione della materia sulla quale il candidato intende frequentare il corso. Tale scelta e' vincolante sia per la frequenza al corso di cui al successivo art. 6, sia per la verifica finale di cui al successivo art. 9.
La corretta compilazione della domanda richiede necessariamente l'inserimento nel form on-line:
1) di un file PDF contenente un documento di identita' in corso di validita';
2) della copia in PDF della ricevuta del versamento di euro 750,00 (settecentocinquanta/00) sul conto corrente bancario n. 2072, intestato a Fondazione Scuola superiore dell'avvocatura, IBAN IT63I0100503206000000002072, indicando nella causale «Contributo partecipazione corso albo speciale - anno 2021», quale contributo non rimborsabile, per la partecipazione al corso, ai sensi del successivo art. 4.
Nella domanda il candidato specifichera' altresi' se intende o meno beneficiare dell'eventuale erogazione della borsa di studio di cui al successivo art. 5.
L'eventuale incompletezza della domanda di ammissione o la sua non leggibilita' comporta l'automatica esclusione al corso.
 
Art. 3

Ammessi ai corsi

L'elenco degli ammessi verra' pubblicato sul sito web del CNF e sul sito della Scuola superiore dell'avvocatura.
Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del suddetto elenco, gli ammessi devono far pervenire via PEC copia scansionata dell'originale della certificazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente bando.
 
Art. 4

Quota di partecipazione

La quota di partecipazione al corso e' fissata in euro 750,00 (settecentocinquanta/00) quale contributo non rimborsabile.
 
Art. 5

Borse di studio

E' prevista l'attribuzione di borse di studio sino al numero massimo di 11, di cui n. 1 in favore di un candidato iscritto in uno degli ordini della Regione Sicilia, di euro 1.000,00 (mille/00) cadauna, a titolo di concorso nella copertura delle spese di partecipazione al corso.
Il conferimento delle borse di studio e' disposto in favore degli ammessi, tenuto conto del reddito, con particolare riferimento agli iscritti non aventi domicilio professionale a Roma.
 
Art. 6

Organizzazione del corso

Il corso ha ad oggetto le seguenti materie:
a) diritto processuale civile;
b) diritto processuale penale;
c) giustizia amministrativa;
d) giustizia costituzionale;
e) orientamenti recenti delle Giurisdizioni superiori.
La sede del corso e' in Roma.
Il corso ha durata di cento ore, in ragione, di regola, di dieci ore a settimana. Le lezioni si svolgono ordinariamente il venerdi' pomeriggio e il sabato mattina.
Il corso si articola in un modulo comune e in un modulo specialistico, scelto dall'iscritto.
Il modulo comune, di venti ore, ha prevalente carattere teorico e ha ad oggetto il diritto processuale civile, il diritto processuale penale e la giustizia amministrativa.
I tre moduli specialistici di ottanta ore ciascuno, hanno ad oggetto, rispettivamente, il diritto processuale civile, la giustizia amministrativa, il diritto processuale penale; in ciascuno dei tre moduli vengono trattati altresi' orientamenti recenti delle giurisdizioni superiori e profili di giustizia costituzionale.
Nell'ambito dei moduli specialistici di cui al comma precedente sono previste prevalentemente esercitazioni pratiche, consistenti nella redazione di atti giudiziari destinati alla correzione e discussione in aula.
Le lezioni possono essere organizzate anche con modalita' a distanza, secondo le indicazioni individuate dal Consiglio nazionale forense che le comunichera' attraverso la Fondazione Scuola superiore dell'avvocatura.
 
Art. 7

Lezioni decentrate

Per agevolare la partecipazione al corso, le lezioni, preferibilmente nell'ambito del modulo specialistico di cui all'art. 6, comma 6, possono tenersi presso gli ordini distrettuali, anche con modalita' a distanza.
A tal fine, sulla base del numero e della provenienza geografica degli iscritti, il CNF individua le sedi di svolgimento delle lezioni decentrate.
Le sedi di svolgimento delle lezioni decentrate saranno scelte tenendo conto dell'esigenza di garantire uniformita' didattica, efficienza organizzativa e agevolazione della partecipazione dei candidati anche secondo la loro provenienza geografica.
Le sedi individuate e le date delle lezioni decentrate saranno tempestivamente comunicate agli iscritti.
Successivamente, gli iscritti comunicano il luogo in cui intendono frequentare le lezioni decentrate. Sulla base delle adesioni, sono attivate le singole sedi.
 
Art. 8

Docenti

L'insegnamento di ciascuna materia e' affidato a professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo, avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori o magistrati, anche a riposo.
 
Art. 9

Verifica finale di idoneita'

La verifica finale di idoneita' ha luogo in Roma, a cadenza annuale, con data individuata dal consiglio di sezione.
Requisito obbligatorio per l'ammissione alla verifica finale e' la compiuta frequenza di almeno 2/3 delle lezioni.
Con proprio provvedimento il CNF nomina, su proposta del consiglio di sezione della Scuola superiore dell'avvocatura, la commissione per la verifica finale di idoneita', che deve essere composta da quindici componenti effettivi e quindici supplenti, scelti tra membri del CNF, avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, professori universitari di ruolo in materie giuridiche e magistrati addetti alla Corte di cassazione, anche in quiescenza, o magistrati del Consiglio di Stato, anche in quiescenza. Designa, altresi', il presidente e due vicepresidenti. La commissione opera attraverso tre sottocommissioni composte da cinque membri ciascuna liberamente scelti tra i membri effettivi e supplenti, senza vincolo di compresenza all'interno della sottocommissione di membri rappresentativi delle singole categorie professionali contemplate dall'art. 22, comma 2, della legge n. 247/2012.
La verifica si articola in una prova scritta, consistente nella scelta tra la redazione di un ricorso per cassazione in materia penale o civile o un atto di appello al Consiglio di Stato.
La commissione potra' specificare e dettagliare, con deliberazione da adottare prima della prova scritta, i criteri di valutazione indicati nell'art. 9 del regolamento e nel comma successivo del presente articolo.
Nella valutazione degli esiti della prova, la commissione tiene conto della maturita' del candidato, dell'apprendimento delle materie oggetto del corso, oltre che dell'effettiva padronanza delle tecniche di redazione degli atti di patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
Il giudizio formulato dalla commissione, previa motivazione sulla base dei criteri individuati dal regolamento e dal bando e specificati dalla medesima commissione, sara' di idoneita'/non idoneita'.
La durata della prova scritta, comunque non inferiore a cinque ore e non superiore a sette, sara' determinata dalla commissione.
 
Art. 10

Elenco ammessi

Con provvedimento del presidente del CNF e' approvato l'elenco degli aventi diritto alla presentazione della domanda per l'iscrizione nell'albo speciale davanti alle giurisdizioni superiori.
 
Art. 11

Trattamento dei dati personali

Il CNF, in attuazione del regolamento generale sulla protezione dei dati personali dell'Unione europea (n. 2016/679) e disciplina collegata, si impegna a utilizzare i dati personali forniti dal candidato per l'espletamento della procedura selettiva e per fini istituzionali.
 
Art. 12

Responsabile del procedimento.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il responsabile del procedimento e' l'avv. Cesare Bugiani, indirizzo e-mail corsicassazionisti@consiglionazionaleforense.it .
 
Art. 13

Pubblicita'

Del presente bando sara' data pubblicita' mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sul sito istituzionale del CNF e sul sito della Scuola superiore dell'avvocatura.
 
Art. 14

Norme finali e di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si rinvia alle norme stabilite dal regolamento CNF n. 1 del 20 novembre 2015 (2) , sui corsi per l'iscrizione all'albo speciale e alle leggi vigenti in materia di ordinamento forense.
Resta impregiudicata per il CNF la facolta' di revocare o annullare il presente bando, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di sospendere l'ammissione dei candidati alla frequenza del corso in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili. In tal caso, il CNF provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso sui siti istituzionali.
Nel caso in cui il CNF eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese degli stessi sostenute per la partecipazione al corso.
Il CNF si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso sul sito del CNF e su quello della Scuola Superiore dell'Avvocatura definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.

(2) Cosi' come modificato con delibere del CNF del 14 giugno 2019, 13
dicembre 2019, 22 gennaio 2021 e 17 settembre 2021.