Gazzetta n. 2 del 10 gennaio 2023 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
CONCORSO (scad. 9 febbraio 2023)
Concorso ordinario, per titoli ed esami, per la copertura di ottantanove posti del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado con lingua d'insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia.


IL DIRETTORE GENERALE
dell'Ufficio scolastico regionale
per il Friuli-Venezia Giulia

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, ed in particolare gli articoli 399 e seguenti, concernenti il reclutamento di personale docente ed educativo nelle scuole di ogni ordine e grado;
Visti, in particolare, gli articoli 425 e 426 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenenti norme per il reclutamento del personale docente delle scuole con lingua di insegnamento slovena;
Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, concernente norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 8 ottobre 2015, n. 809 e, in particolare, l'art. 6, il quale prevede che le scuole con lingua slovena e le scuole bilingue sloveno-italiano si avvalgono esclusivamente di docenti aventi conoscenza della lingua slovena, da accertarsi ai sensi dell'art. 15;
Visto inoltre l'art. 11 del decreto del Ministro dell'istruzione 8 ottobre 2015, n. 809, il quale attribuisce la responsabilita' gestionale dei concorsi al dirigente dell'Ufficio speciale presso l'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia e prescrive che i concorsi, indetti dal direttore dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, si svolgano sulla base del numero di posti vacanti a livello regionale, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 18 dicembre 2014, n. 913;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107», nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 (d'ora in poi decreto legislativo n. 59/2017);
Considerato, in particolare, che l'art. 5, comma 4-ter, del predetto decreto legislativo n. 59/2017 prevede che il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui al successivo art. 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso;
Visto, in particolare, l'art. 20 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il quale prevede che «contestualmente ai concorsi di cui al Capo II e all'art. 17, comma 2, lettera b), sono banditi i concorsi per i posti di docente nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano» e che detti concorsi, «banditi dall'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, prevedono lo svolgimento degli scritti e dell'orale in lingua slovena e sono integrati con contenuti specifici afferenti alle istituzioni scolastiche in lingua slovena e bilingue. Nella relativa commissione giudicatrice e' presente almeno un membro con piena conoscenza della lingua slovena»;
Considerato che, in attuazione dell'art. 3, comma 6, del predetto decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e' stato emanato il decreto del Ministro dell'istruzione del 20 aprile 2020, n. 201 con i relativi allegati, recante «Disposizioni concernenti i concorsi ordinari, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno» il quale, all'art. 1, comma 4, ha confermato che il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso;
Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 21 aprile 2020, n. 499, che ha indetto il «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado» e che, all'art. 17, ha previsto che l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia «provvede ad indire concorsi ordinari per la scuola secondaria di primo e secondo grado con lingua di insegnamento slovena per posto comune e di sostegno»;
Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 marzo 2020, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2020, i posti banditi dal predetto decreto n. 499/2020 erano stati autorizzati entro il limite di 25.000 unita' di personale docente ma, successivamente, per effetto dell'art. 230, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il contingente dei posti destinati alla procedura concorsuale ordinaria di cui all'art. 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 59/2017 e' stato aumentato di ulteriori 8.000 posti ed e' passato da 25.000 a 33.000 posti;
Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 9 giugno 2020, n. 649 che, al fine di ripartire il nuovo contingente autorizzato di 33.000 posti tra le regioni relativamente ad ogni classe di concorso, ha sostituito l'allegato 1 del decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, ed ha attribuito alle classi di concorso specifiche da A70 a A75 il contingente di ventitre posti;
Visto l'art. 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e in particolare il comma 10, che ha previsto modalita' semplificate per lo svolgimento delle prove dei concorsi ordinari in deroga alle disposizioni vigenti, e il comma 11 che ha rinviato ad un successivo decreto del Ministro dell'istruzione le occorrenti modificazioni ai bandi di concorso ordinari;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione del 9 novembre 2021, n. 326, e i relativi allegati, recante disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'art. 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
Visto, in particolare, l'art. 18, comma 1, del suddetto decreto, a norma del quale «il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, anche mediante delega al dirigente preposto all'ufficio di cui all'art. 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, provvede ad adattare l'Allegato A alle specificita' delle scuole secondarie di primo e secondo grado con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno italiano e ad esplicitare le corrispondenze tra le abilitazioni riferite alle classi di concorso specifiche da A70 a A75»;
Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 5 gennaio 2022, n. 23, recante «Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499 - Concorso ordinario personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado»;
Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 che, all'art. 19-ter, ha introdotto all'art. 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 il comma 11-bis, a norma del quale «i concorsi per il personale docente nelle scuole con lingua di insegnamento slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia sono indetti, ai sensi dell'art. 426 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia, il quale, fermo restando lo svolgimento di un'unica prova scritta, adatta le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo, concernenti la struttura e le modalita' di predisposizione delle prove scritte, alle specificita' delle scuole con lingua di insegnamento slovena»;
Visto il decreto AOODRFVG n. 8662 del 7 luglio 2022 il quale, nell'ambito del contingente autorizzato al Friuli-Venezia Giulia per tutte le scuole, ha accertato il numero dei posti residuati dall'espletamento delle procedure concorsuali ordinarie di competenza dell'Ufficio scolastico regionale ed ha assegnato per compensazione interna al concorso ordinario per le scuole secondarie di primo e secondo grado con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano il numero massimo di settantuno posti;
Considerato che cinque posti di cui al paragrafo precedente sono stati accantonati per la procedura concorsuale A71 indetta ai sensi dell'art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
Considerata l'inapplicabilita' del decreto del Ministro dell'istruzione 23 febbraio 2016, n. 93, recante «Costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento delle procedure concorsuali e di abilitazione all'insegnamento», stante la mutata natura delle procedure concorsuali ai sensi della normativa applicabile;
Considerata l'inapplicabilita' al presente bando di concorso delle modifiche apportate dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 al decreto legislativo n. 59/2017, in quanto l'art. 17 del decreto dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 499 attribuisce al dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia la competenza attuativa del medesimo bando per il segmento specifico delle scuole con lingua di insegnamento slovena, senza alcuna autorizzazione a discostarsi dai requisiti generali previsti all'art. 3, ne' da quanto previsto dall'art. 14 relativamente alla natura abilitante del concorso;
Considerata inoltre l'impossibilita' di recepire la sopravvenuta riforma in quanto non sono stati ancora adottati i regolamenti attuativi della stessa, con particolare riferimento all'art. 2-bis, introdotto dall'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
Considerata la necessita' di avvalersi della facolta', espressamente prevista dall'art. 59, comma 11-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di adattare le modalita' procedurali del concorso ordinario per le scuole secondarie con lingua di insegnamento slovena, ferma restando la procedura vigente finalizzata alla preventiva autorizzazione dei posti di docenza da coprire;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, che concerne «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174 «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», e il relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e, in particolare, l'art. 38, commi 2, 3 e 3-bis;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, gli articoli 35, 37 e 38;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE»;
Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva n. 2000/43 CE per la parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e l'attuazione della direttiva n. 2000/78 CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, «Attuazione della direttiva n. 2013/55/UE e dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394» e in particolare l'art. 7, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali debbano possedere le conoscenze linguistiche necessarie;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 «Attuazione della direttiva n. 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta»;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile», e in particolare l'art. 32;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e le relative Linee guida;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e le relative Linee guida;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» e le relative indicazioni nazionali;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», ed in particolare gli articoli 678, comma 9, e 1014;
Visto il decreto-legge 9 febbraio dicembre 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e, in particolare, l'art. 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
Visto il regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, cd. «GDPR»;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 30 settembre 2011, recante «Criteri e modalita' per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita' di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249»;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013» e, in particolare, l'art. 7;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 7 marzo 2012, n. 3889, concernente i requisiti per il riconoscimento della validita' delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico;
Visto il decreto del direttore generale degli ordinamenti scolastici e della valutazione del sistema nazionale di istruzione 7 febbraio 2017, n. 53, con il quale all'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena presso l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia sono state attribuite le funzioni per il riconoscimento dei titoli professionali, limitatamente ai titoli rilasciati dalla Repubblica di Slovenia e per l'accesso all'insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e ricerca - sezione Scuola - del 19 aprile 2018 per il triennio 2016/2018, nonche' il CCNL 2019-2021 del 6 dicembre 2022 relativo al trattamento economico;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76;
Visto il decreto interministeriale del 9 novembre 2021, recante «Modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento»;
Visto il decreto interministeriale n. 353 del 16 dicembre 2021;
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modifiche dalla legge 19 marzo 2022, n. 52, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, che ha eliminato gradualmente, a partire dal 1° aprile 2022, le restrizioni precedentemente in vigore;
Considerato che, qualora fossero reintrodotte norme contenenti misure restrittive relativamente alle modalita' di svolgimento delle prove scritte e orali dei concorsi per il personale docente da espletare nelle sedi di esame, l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia ne dara' tempestiva informazione ai candidati tramite pubblicazione sul proprio sito;
Visto il decreto-legge n. 173 dell'11 novembre 2022 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;
Informate le organizzazioni sindacali regionali rappresentative del comparto «Istruzione e ricerca» in data 21 novembre 2022;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto bandisce, su base regionale, un concorso, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di complessivi ottantanove posti autorizzati nella scuola secondaria di primo e secondo grado con lingua d'insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiana, che si prevede si renderanno vacanti e disponibili per il biennio 2022/2023, 2023/2024.
2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) Ministro: Ministro dell'istruzione e del merito;
b) Ministero: Ministero dell'istruzione e del merito;
c) decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dal decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 e dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1;
d) USR: Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia;
e) TIC: Tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
f) CFU/CFA: crediti formativi universitari o accademici;
g) Pago In Rete: sistema per i pagamenti telematici a favore del Ministero e delle istituzioni scolastiche, connesso al nodo dei pagamenti della pubblica amministrazione PAgoPA.
 
Art. 2

Posti da destinare al concorso

1. La responsabilita' gestionale della presente procedura concorsuale e' affidata al dirigente dell'Ufficio II presso l'USR.
2. La procedura, di cui all'articolo precedente, e' finalizzata alla copertura di complessivi ottantanove posti nelle scuole secondarie di primo e secondo grado con lingua d'insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano cosi' ripartiti:

=================================================================
| Classe di concorso | Numero posti |
+=====================================+=========================+
| A001 | 2 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| A017 | 1 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| A018 | 2 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| A019 | 2 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| A020 | 2 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| A021 | 1 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| AB24 | 2 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| AB25 | 6 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| AD25 | 2 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| A027 | 4 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| A028 | 3 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| A030 | 3 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| A034 | 1 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| A040 | 1 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| A041 | 1 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| A042 | 1 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| A045 | 2 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| A046 | 2 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| A050 | 2 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| A054 | 1 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| A060 | 3 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| A070 | 8 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| A071 | 12 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| A072 | 7 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| A073 | 6 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| A074 | 5 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| A075 | 3 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| ADMM | 2 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| B014 | 1 |
+-------------------------------------+-------------------------+
| B015 | 1 |
+-------------------------------------+-------------------------+

 
Art. 3

Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali per il reclutamento di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado per i posti comuni i candidati anche di ruolo, in possesso, alla data prevista dal bando per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:
a) abilitazione specifica sulla classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
b) il possesso congiunto di:
I. laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
II. 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
2. I soggetti in possesso di abilitazione per altra classe di concorso o per altro grado di istruzione sono esentati dal conseguimento dei CFU/CFA, fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.
3. Inoltre sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per i posti di sostegno, con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo congiuntamente al titolo di specializzazione sul sostegno per lo specifico grado, conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.
4. Sono ammessi con riserva, coloro che, avendo conseguito all'estero i titoli di cui ai commi 1, 2 e 3 abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento, ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.
5. Sono, altresi', ammessi con riserva, i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione sul sostegno. La riserva e' sciolta positivamente solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2023.
6. Ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto legislativo, sino ai concorsi banditi nell'anno scolastico 2024/2025, per la partecipazione alle procedure concorsuali a posti di insegnante tecnico pratico, e' richiesto il titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente in materia di classi di concorso.
7. I candidati devono, altresi', possedere i requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni, richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
8. I candidati che hanno ottenuto il riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi della direttiva comunitaria 2005/36 e dell'art. 7 del decreto legislativo n. 206/2007 e successive modificazioni dichiarano il possesso di uno dei titoli o le esenzioni richiamate dalla Circolare del Ministero dell'istruzione prot. n. 5274 /R.U./U del 7 ottobre 2013.
9. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR dispone l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.
 
Art. 4

Istanza di partecipazione: termine e modalita' di presentazione

1. I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione, ivi inclusi quelli richiesti in via transitoria per la partecipazione a posti di insegnante tecnico pratico, indicano nella domanda di partecipazione per quali contingenti di posti, avendone i titoli specifici, intendono concorrere. Ciascun candidato puo' concorrere per una sola classe di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonche' per le distinte e relative procedure sul sostegno. Il candidato concorre per piu' procedure concorsuali mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare. L'istanza deve essere sottoscritta dal candidato con firma digitale grafica oppure con firma autografa, allegando la fotocopia di un documento di identita' in corso di validita'.
2. La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta compilando il modello pubblicato sull'apposito spazio informativo presente nella sezione del sito internet dell'USR dedicata alle procedure concorsuali. L'istanza deve essere sottoscritta dal candidato con firma digitale grafica oppure con firma autografa (in quest'ultimo caso il documento cartaceo firmato deve essere trasformato in formato pdf scanner e ad esso deve essere allegata la fotocopia di un valido documento di identita'). La domanda deve essere inviata dall'utenza personale di posta elettronica certificata del richiedente, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: drfr@postacert.istruzione.it L'e-mail deve riportare il seguente oggetto: «Concorso ordinario secondaria scuole slovene». Le istanze presentate con modalita' diverse non saranno prese in considerazione.
3. La domanda di ammissione deve essere trasmessa entro le ore 23,59 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
4. La validita' della trasmissione e ricezione della domanda suddetta e' attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, come previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68. Il candidato avra' cura di conservare diligentemente entrambe le ricevute fino al termine della procedura concorsuale. Non sono considerate valide le domande inviate con modalita' diverse da quelle prescritte, o trasmesse oltre il termine suddetto, e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto al modello succitato. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso in cui i file trasmessi in via telematica non siano leggibili.
5. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e' dovuto, ai sensi dell'art. 1, comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonche' dell'art. 11, comma 5 del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326, il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro 10,00 per ciascuna delle procedure per cui si concorre attraverso il sistema «Pago In Rete», accessibile dal portale istituzionale del Ministero, previa registrazione, all'indirizzo www.istruzione.it/pagoinrete/ con la causale, «Concorso ordinario secondaria scuole slovene. Procedura concorsuale classe di concorso _____tipologia di posto - nome e cognome -» e dichiarato al momento della presentazione della domanda.
6. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:
a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita);
b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione europea ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;
d) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente;
f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, pena l'esclusione dal concorso;
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario, il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego;
h) il possesso dei titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno luogo a preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
i) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria e certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati contattando l'Ufficio II presso l'USR;
j) se, nel caso in cui sia persona con disabilita', abbia l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistito/a durante la prova, indicando in caso affermativo l'ausilio necessario in relazione alla propria diversa abilita' e la necessita' di eventuali tempi aggiuntivi. Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria da inviare, almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova, o in formato elettronico mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del competente USR o a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata al medesimo USR. Le modalita' di svolgimento della prova possono essere concordate telefonicamente. Dell'accordo raggiunto il competente USR redige un sintetico verbale che invia all'interessato;
k) la procedura concorsuale per la quale o per le quali, avendone i titoli, intende partecipare;
l) il titolo di accesso ovvero di specializzazione per il sostegno, posseduti, anche congiuntamente, ai sensi dell'art. 3 del presente bando, con l'esatta indicazione dell'Istituzione che li ha rilasciati, dell'anno scolastico ovvero accademico in cui sono stati conseguiti, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi della normativa vigente, devono essere altresi' indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda di riconoscimento entro la data termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Analogamente, gli aspiranti a posti di sostegno, che non siano ancora in possesso del titolo di specializzazione, dovranno altresi' dichiarare, per partecipare con riserva alla procedura, di essere iscritti ai relativi percorsi;
m) i titoli valutabili di cui all'Allegato B del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326;
n) l'eventuale diritto alle riserve previste dalla vigente normativa. Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n. 68/1999 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego poiche' occupati alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta;
o) il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, cd. Regolamento generale per la protezione dei dati e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
p) il possesso dei titoli previsti dall'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
q) l'adeguata conoscenza della lingua italiana. I candidati che hanno ottenuto il riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi della direttiva comunitaria 2005/36 e dell'art. 7 del decreto legislativo n. 206/2007 e successive modificazioni dichiarano il possesso di uno dei titoli o le esenzioni richiamate dalla Circolare del Ministero dell'istruzione prot. n. 5274 /R.U./U del 7 ottobre 2013;
r) l'adeguata conoscenza della lingua slovena come previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale 8 ottobre 2015, n. 809;
s) di avere effettuato il versamento del contributo previsto per la partecipazione al concorso e reso tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto.
7. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto. Costituiscono inoltre cause di esclusione la mancata sottoscrizione con firma digitale grafica oppure con firma autografa, corredata dalla fotocopia di un documento di identita' in corso di validita'.
8. L'Amministrazione scolastica non e' responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
 
Art. 5

Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati

1. I candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia, che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'espletamento delle prove scritte, da personale individuato dall'USR.
2. Il candidato che richieda ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova, dovra' documentare la propria disabilita' con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova, unitamente alla specifica autorizzazione all'USR al trattamento dei dati sensibili. Tale dichiarazione dovra' esplicitare le limitazioni che la disabilita' determina in funzione delle prove di concorso. L'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sara' determinata ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentira' all'Amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta.
3. Eventuali gravi limitazioni fisiche, intervenute successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere adeguatamente documentate, con certificazione medica, rilasciata da struttura pubblica, e comunicate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
 
Art. 6

Prova scritta per i posti comuni e di sostegno
e ammissione alla prova orale

1. La prova scritta distinta per ciascuna classe di concorso e per ciascuna tipologia di posto, si svolge nelle sedi individuate dall'USR e consiste in sei quesiti volti all'accertamento delle conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento, cosi' ripartiti:
a) per i posti comuni, quattro quesiti distinti per ciascuna classe di concorso a risposta aperta, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato relative all'insegnamento delle discipline afferenti alla classe di concorso stessa, nonche' sulle metodologie e sulle tecniche della didattica generale e disciplinare. I quesiti vertono sui programmi previsti dall'allegato A al decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 e dall'allegato A del decreto AOODRFVG, n. 13869 del 20 ottobre 2022 (programmi per le classi di concorso specifiche per le scuole con lingua d'insegnamento slovena A070, A071, A072, A073, A074, A075) e sulle modalita' di mediazione didattica dei contenuti di cui sopra;
b) per i posti di sostegno, quattro quesiti a risposta aperta inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilita', finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilita'. I quesiti vertono sui programmi previsti dall'allegato A al decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326;
c) per i posti comuni e di sostegno, un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da cinque domande di comprensione a risposta aperta breve volte a verificare la capacita' di comprensione del testo a livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue;
d) per i posti comuni e di sostegno, un quesito sulle competenze digitali composto da cinque domande a risposta a scelta multipla inerenti all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali piu' efficaci per potenziare la qualita' dell'apprendimento;
2. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova e' svolta nella lingua oggetto di insegnamento ad eccezione del quesito di cui al comma 1, lettera c), relativo alla conoscenza della lingua inglese e del quesito di cui al comma 1, lettera d), relativo alle competenze digitali.
3. La prova scritta per le classi di concorso A-24 e A-25 relativamente alla lingua inglese e' composta da sei quesiti cosi' ripartiti:
a) cinque quesiti in lingua inglese a risposta aperta distinti per ciascuna classe di concorso, volti all'accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato relative all'insegnamento delle discipline afferenti alla classe di concorso stessa, nonche' sulle metodologie e le tecniche della didattica generale e disciplinare;
b) un quesito sulle competenze digitali composto da cinque domande a risposta multipla inerenti all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali piu' efficaci per potenziare la qualita' dell'apprendimento;
4. La durata della prova e' pari a cento minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
5. La prova scritta e' valutata su un massimo di 100 punti ed e' superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.
6. La commissione giudicatrice attribuisce un punteggio alla prova scritta come segue:
a) a ciascuno dei quesiti di cui al comma 1, lettera a), lettera b) assegna un punteggio massimo pari a 20 punti per un totale massimo di 80 punti;
b) per il quesito di cui al comma 1, lettera c) assegna un punteggio massimo di 10 punti;
c) per il quesito di cui al comma 1, lettera d) assegna un punteggio di 2 punti per ogni risposta esatta per un totale massimo di 10 punti.
Per la valutazione della prova scritta per le classi di concorso A-24, A-25 di cui al comma 3, la commissione giudicatrice attribuisce un punteggio alla prova scritta come segue:
a) a ciascuno dei quesiti di cui al comma 3, lettera a) assegna un punteggio massimo pari a 18 punti per un totale massimo di 90 punti.
b) per il quesito di cui al comma 1, lettera d), assegna un punteggio di 2 punti per ogni risposta esatta per un totale massimo di 10 punti.
7. Per la valutazione dei singoli quesiti delle prove scritte, le commissioni giudicatrici si avvalgono delle griglie di valutazione predisposte dall'Ufficio scolastico regionale che sono rese pubbliche almeno dieci giorni prima della relativa prova. Non si da' luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.
8. L'amministrazione si riserva la possibilita', in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualita' delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneita' in modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti.
9. Durante le prove scritte non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, salvo quanto autorizzato dalla commissione in ragione della specificita' delle prove. Il concorrente che contravviene alle suddette disposizioni e' escluso dalla procedura.
10. I candidati che, ai sensi del comma 6 hanno superato la prova scritta, sono ammessi a sostenere la prova orale di cui al successivo art. 7.
11. Per i candidati che hanno ottenuto il riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi della direttiva comunitaria 2005/36 e dell'art. 7 del decreto legislativo n. 206/2007 e successive modificazioni e che non sono in possesso di uno dei titoli o delle esenzioni richiamate dalla Circolare ministeriale n. 5274 del 7 ottobre 2013, e' richiesto di dimostrare l'adeguata conoscenza della lingua italiana. L'accertamento e' a cura della commissione giudicatrice, integrata eventualmente da un esperto linguistico nominato dall'USR. L'accertamento si svolge prima della prova orale e verifica le conoscenze linguistiche necessarie allo svolgimento della professione docente. Le griglie di valutazione per la prova linguistica di cui ai periodi precedenti sono predisposte dalla commissione di esperti nominata dall'USR ai sensi dell'art. 9 del presente bando.
12. I candidati di cui al comma 11 sono ammessi alla prova orale solo se superano positivamente l'accertamento linguistico di cui al comma precedente.
 
Art. 7

Prova orale per posti comuni e di sostegno

1. La prova orale per i posti comuni e' finalizzata all'accertamento della preparazione del candidato secondo quanto previsto dall'Allegato A del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 e dall'Allegato A del decreto AOODRFVG, n. 13869 del 20 ottobre 2022 e valuta la padronanza delle discipline anche con riferimento all'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, nonche' le capacita' e l'attitudine all'insegnamento anche attraverso un test specifico.
2. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma di cui al medesimo Allegato A e valuta la competenza del candidato nelle attivita' di sostegno all'alunno con disabilita' volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialita' e alle differenti tipologie di disabilita', anche mediante l'impiego didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali.
3. La prova orale ha una durata massima complessiva di quarantacinque minuti, salvo quanto previsto all'art. 6, comma 4 del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi e gli ausili di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e consiste nella progettazione di una attivita' didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle tecnologie digitali. La commissione interloquisce con il candidato anche con riferimento a quanto previsto al successivo comma 4. L'Allegato A del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 individua le classi di concorso per le quali e' svolta, nell'ambito della prova orale, la prova pratica e ne definisce i criteri di predisposizione da parte delle commissioni giudicatrici e le tempistiche di svolgimento. Per le classi di concorso A-24 e A-25 la prova orale e' condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento.
4. La prova orale per i posti comuni e di sostegno valuta altresi' la capacita' di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue ad eccezione dei candidati per le classi di concorso A-24, A-25 per la lingua inglese, nonche' della specifica capacita' didattica, che nel caso dei posti di sostegno contempla la didattica speciale.
5. Per la valutazione della prova orale la commissione ha a disposizione un massimo di 100 punti. Per la valutazione della prova orale, la commissione giudicatrice si avvale dei quadri di riferimento adottati dall'USR. La prova orale e' superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 70 punti su 100.
6. Nei casi di cui all'art. 6, comma 4, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326, la commissione ha a disposizione 100 punti per la prova pratica e 100 punti per il colloquio da condursi ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 4, del decreto ministeriale citato. Il voto della prova orale e' dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni. Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 70 punti su 100.
 
Art. 8

Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame

1. Il presente bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». L'avviso con la data di pubblicazione del calendario della prova scritta, distinta per classe di concorso, e delle relative modalita' di svolgimento e' pubblicato sull'apposita sezione del sito istituzionale dell'USR. L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione e con l'indicazione della destinazione dei candidati e' comunicato dall'USR almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nel rispettivo albo e sito internet. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. L'Amministrazione si riserva di disporre il rinvio delle date di svolgimento della procedura per motivi organizzativi mediante apposito avviso sul sito dell'USR. Con avviso da pubblicare sul medesimo sito saranno indicate le eventuali misure di prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 previste da future disposizioni, alle quali tutti i candidati dovranno attenersi a pena di esclusione.
2. I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita', del codice fiscale, e della ricevuta di versamento del contributo previsto per la partecipazione alla procedura concorsuale, devono presentarsi nelle rispettive sedi di esame. La data e l'orario della prova scritta verranno indicati nel calendario di cui al comma 1 del presente articolo. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorche' dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale.
3. La vigilanza durante la prova e' affidata dall'USR agli stessi membri della commissione esaminatrice, che possono essere supportati, ove necessario, da commissari di vigilanza scelti dall'USR. Per la scelta dei commissari di vigilanza valgono le cause di incompatibilita' previste per i componenti della commissione giudicatrice di cui al decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. Qualora le prove abbiano luogo in piu' edifici, l'USR istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
4. In caso di assenza di uno o piu' componenti della commissione giudicatrice, la prova scritta si svolge alla presenza del comitato di vigilanza.
5. I candidati ammessi alla prova orale ricevono, da parte del USR, comunicazione esclusivamente a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nella prova scritta, della sede, della data e dell'ora di svolgimento della loro prova orale almeno venti giorni prima dello svolgimento della medesima.
6. Le commissioni provvedono a determinare il calendario delle prove orali e, ove previste, delle prove pratiche, predisponendo per queste ultime il numero di sessioni anche in relazione alle possibilita' logistiche di svolgimento delle stesse.
7. Le prove scritte, orali e pratiche del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' religiose ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.
 
Art. 9

Predisposizione delle prove

1. Il direttore generale dell'USR, su proposta di una commissione di esperti appositamente nominata, approva:
a. i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta e relative indicazioni per la costruzione dei quesiti e le griglie di valutazione per la correzione della medesima prova;
b. i quadri di riferimento per la valutazione della prova orale;
c. i quesiti delle prove scritte di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) e comma 3, lettera b) del presente bando;
d. le griglie di valutazione per la prova linguistica di cui all'art. 6, comma 11 del presente bando;
2. I quesiti delle prove scritte di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) e dell'art. 6, comma 3, lettera a) sono predisposti dalle singole commissioni giudicatrici in coerenza con i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta di cui al comma 1 e con il programma di cui all'Allegato A del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326, integrato per le classi di concorso A070, A071, A072, A073, A074 e A075 dall'Allegato A del decreto AOODRFVG, n. 13869 del 20 ottobre 2022.
3. Le tracce delle prove orali sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice in coerenza con i quadri di riferimento per la valutazione della prova orale di cui al comma 1 e con il programma di cui all'Allegato A del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 integrato per le classi di concorso A070, A071, A072, A073, A074 e A075 dall'Allegato A del decreto AOODRFVG n. 13869 del 20 ottobre 2022. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.
4. I quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta e della prova orale sono pubblicati sul sito dell'USR almeno dieci giorni prima dello svolgimento della rispettiva prova.
5. Analogamente, le tracce delle prove pratiche sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice secondo il programma di cui all'Allegato A del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. Le commissioni predispongono le tracce in numero pari a tre volte quello delle sessioni di prova pratica previste. La traccia per ciascun turno di prova pratica e' estratta all'atto dello svolgimento della stessa.
 
Art. 10

Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni di concorso sono costituite con decreto del direttore generale dell'USR, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e seguenti del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. In applicazione dell'art. 404, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1994, n. 297, i docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto per posto comune e di sostegno, devono essere docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso con la piena conoscenza della lingua slovena.
2. Qualora ricorrano le condizioni di cui al primo periodo dell'art. 12, comma 6, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326, le commissioni sono suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto, e secondo le modalita' previste dall'art. 404, comma 12, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Per ciascuna sottocommissione e' nominato un presidente. La commissione, in una seduta plenaria preparatoria, condivide le modalita' applicative dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dall'USR.
3. In caso di mancanza di aspiranti, il direttore generale dell'USR nomina i presidenti e i componenti con proprio atto motivato, ferme restando le cause di incompatibilita' previste dalla normativa vigente.
 
Art. 11

Valutazione dei titoli

1. Le commissioni giudicatrici procedono alla valutazione dei titoli nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove orali, avendo conseguito il punteggio di cui all'art. 7, commi 5 e 6 del presente bando. Ai titoli accademici, scientifici e professionali di cui all'Allegato B al decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326, viene attribuito il punteggio massimo complessivo di 50 punti.
 
Art. 12

Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli

1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'Allegato B al decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326 e devono essere conseguiti o, laddove previsto, riconosciuti entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.
2. Il candidato che ha ricevuto dall'USR la comunicazione del superamento della prova orale presenta all'USR esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre cinque giorni dalla predetta comunicazione.
3. L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni di cui al comma 2, ai sensi dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dall'USR. Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
 
Art. 13

Natura abilitante del presente concorso

1. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'art. 7 commi 5 e 6 del presente bando costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso.
2. L'USR e' competente all'attestazione della relativa abilitazione.
3. La tabella di corrispondenza ai fini del conseguimento del titolo di abilitazione su piu' classi di concorso afferenti al medesimo grado e delle attestazioni di cui al comma 2, e' indicata all'Allegato C del decreto ministeriale del 9 novembre 2021, n. 326 nonche' dal decreto AOODRFVG, n. 13870 del 20 ottobre 2022 per le classi di concorso A74-A75.
 
Art. 14

Graduatorie di merito regionali

1. La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classi di concorso e tipologia di posto. Il punteggio finale e' espresso in duecentocinquantesimi.
2. Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore al contingente assegnato a ciascuna procedura concorsuale.
3. Le graduatorie sono approvate con decreto del direttore generale dell'USR, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR. Le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione, classe di concorso o tipologia di posto, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi sino all'esaurimento della graduatoria, nel limite delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente.
4. I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili, l'istituzione scolastica tra quelle che presentano posti vacanti e disponibili, cui essere assegnati per svolgere le attivita' scolastiche relative al percorso annuale di formazione iniziale e prova.
5. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
6. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma, al percorso di formazione e di prova di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ad eccezione dei docenti che abbiano gia' superato positivamente il periodo di formazione e di prova, a pieno titolo o con riserva, per il posto specifico, che sono direttamente confermati in ruolo.
7. La conferma in ruolo comporta, ai sensi dell'art. 399, comma 3-bis, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo, nelle quali il candidato permane.
8. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.
 
Art. 15

Informativa sul trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che i dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure informatizzate, esclusivamente per le finalita' connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attivita' inerenti all'eventuale procedimento di immissione in ruolo, nel rispetto della normativa specifica, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati personali sono raccolti e trattati presso l'USR Friuli-Venezia Giulia, via Santi Martiri n. 3 - 34123 Trieste e comunicati al Ministero dell'istruzione e del merito, viale Trastevere n. 76/A - 00153 Roma per l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro.
2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio in ordine alla valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso e al possesso dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dal concorso ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle altre strutture dell'Amministrazione e ai soggetti direttamente interessati allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei candidati.
4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e successive del citato regolamento (UE) n. 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonche' di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'USR competente per la procedura cui l'interessato ha partecipato. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del regolamento). Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) e' raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero dell'istruzione e del merito, viale Trastevere n. 76/a - 00153 Roma - email: rpd@istruzione.it
 
Art. 16

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonche' quelle previste dal vigente C.C.N.L. del personale docente ed educativo del comparto Istruzione e ricerca - sezione Scuola.
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente).
Roma, 20 dicembre 2022

Il direttore generale: Beltrame