Gazzetta n. 46 del 13 giugno 2025 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
CONCORSO (scad. 13 luglio 2025)
Indizione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico e di agrotecnico laureato per la sessione 2025. (Ordinanza n. 109 del 4 giugno 2025).



IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO

Visto l'art. 33, comma 5, della Costituzione;
Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea;
Vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea;
Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante norme sugli «Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»;
Vista la legge 6 giugno 1986, n. 251, recante «Istituzione dell'Albo professionale degli agrotecnici» cosi' come modificata ed integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 378, dall'art. 26 della legge 28 febbraio 2008, n. 31, dall'art. 51 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e dall'art. 1, commi 151 e 152, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» ed in particolare il Titolo III;
Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario» e, in particolare, l'art. 17;
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'» e, in particolare, l'art. 9, comma 6;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» ed in particolare l'art. 1, comma 52;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. l, comma 7, della legge l0 dicembre 2014, n. 183, ed in particolare l'art. 45;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99, concernente l'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore;
Visto il decreto legislativo del 3 maggio 2024 n. 62, recante concernente «Definizione della condizione di disabilita', della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato» e, in particolare, l'art. 4, concernente la nuova terminologia in materia di disabilita';
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito in legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'art. 6;
Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, «Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425» ed in particolare l'art. 15, comma 8, il quale dispone che «Il diploma rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti professionali, e' equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti», e particolare l'art. 55, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 52, della legge n. 107/2015;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2017, n. 133, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», ed in particolare l'Allegato D contenente la Tabella di confluenza dei percorsi degli istituti professionali previsti dall'ordinamento previgente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, «Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148» e, in particolare, l'art. 6;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori - I.T.S., emanato ai sensi dell'art. 1, comma 631, della legge n. 296/2006;
Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 6 marzo 1997, n. 176, «regolamento recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico», d'ora in avanti denominato «regolamento», il quale, all'art. 1, comma 1, dispone che gli esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 4 agosto 2000, cosi' come modificato dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Disciplina delle classi di laurea»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n 270, «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 settembre 2011, n. 8327, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e finanze, 7 febbraio 2013, n. 93, con il quale sono state adottate le linee guida in attuazione dell'art. 52, comma 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015, recante definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed in particolare l'art. 4, comma 5 e l'art. 5, comma 9;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 30 dicembre 2023, n. 259, recante «Disposizioni in merito alla fase transitoria della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge 15 luglio 2022, n. 99»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministri della giustizia del 19 dicembre 2023, n. 247, recante «Disposizioni in merito ai criteri e agli standard di organizzazione per la condivisione tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie, ai criteri e alle modalita' per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS Academy e i percorsi di laurea a orientamento professionalizzante e viceversa; ai criteri generali per il riconoscimento della validita' dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi di quinto e sesto livello del Quadro europeo per le qualificazioni (EQF) ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonche' ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti; alle modalita' per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati ITS Academy a conclusione dei percorsi formativi di differente livello, di cui all'art. 5, comma 1, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in corsi di laurea e accademici nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica - ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettere a), b), c) e d) della legge 15 luglio 2022, n. 99.» ed, in particolare, l'art. 6, comma 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito» come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 17 gennaio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 82 del giorno 8 aprile 2025, discendente dal sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 208/2023 e recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione e del merito» e, in particolare, l'art. 9, quart'ultimo cpv, laddove e' disposto che all'ufficio IV della Direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore sono affidati gli adempimenti ministeriali relativi alle abilitazioni alle professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale;
Visto il decreto del direttore generale degli Ordinamenti scolastici del 27 luglio 2011, prot. n. 5213, di delega ai direttori generali degli uffici scolastici regionali ed ai sovrintendenti delle Province di Trento e Bolzano;
Vista la nota prot. n. 6246 del 5 settembre 2024, a firma del capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del capo dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale, ove si prevede che, fino al completamento del nuovo assetto organizzativo, i dirigenti titolari degli uffici dirigenziali non generali, attualmente in servizio e in base alle competenze loro assegnate e delineate dal sopracitato vigente decreto ministeriale n. 6/2021, continuano a svolgere le proprie funzioni sotto la direzione dei direttori generali di nuova nomina in base alla rimodulazione delle competenze (ratione materiae) derivante dalla riorganizzazione delineata dal sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 208/2023 e secondo quanto specificato nella tabella allegata;
Visto il parere reso in data 16 giugno 2015 dall'ufficio legislativo del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca sull'accesso agli esami abilitanti alle professioni di perito agrario, perito industriale, geometra ed agrotecnico e condiviso dall'ufficio di Gabinetto con nota prot. n. 27133 del 28 settembre 2015;
Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale, reso in data 15 marzo 2017 ed acquisito dalla DGOSV il 7 aprile 2017, prot. 3786, in merito alla richiesta presentata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca - Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore - con nota n. 7432 del 13 marzo 2017, al fine di integrare, con l'indicazione delle lauree specialistiche e magistrali, i titoli di accesso agli esami di Stato;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2209/2020, pubblicata il 2 aprile 2020;

Ordina:
Art. 1

Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera
professione
di agrotecnico e di agrotecnico laureato per la sessione 2025
1. E' indetta, per l'anno 2025, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di agrotecnico e di agrotecnico laureato.
2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso e dei conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si applicano le seguenti definizioni:
a) candidato agrotecnico: il candidato in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di agrotecnico, ovvero di perito agrario, ai sensi dell'art. 15, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, conseguito presso Istituti professionali di Stato per l'agricoltura e l'ambiente, nonche' presso Istituti tecnici agrari statali paritari e legalmente riconosciuti oppure in possesso del diploma afferente al settore «Servizi», indirizzo «Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 o diploma equipollente ai sensi dell'art. 15, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, unitamente al possesso di uno dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lettere A, B, C, D, E, F, G ed H della presente ordinanza;
b) candidato agrotecnico laureato: il candidato in possesso di:
diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella Tabella C allegata alla presente ordinanza;
laurea di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella Tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
ai sensi del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 15 marzo 2017, lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, cosi' come riportate nella Tabella E, allegata alla presente ordinanza, nonche' i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche e alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009.
3. La sessione d'esame - da svolgersi secondo il programma riportato nella Tabella B della presente Ordinanza e' unica per tutti i candidati di cui al precedente comma.
 
Art. 2
Requisiti di ammissione
1. Alla sessione d'esame sono ammessi i candidati agrotecnici in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di agrotecnico, ovvero di perito agrario, ai sensi dell'art. 15, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, conseguito presso istituti professionali di Stato per l'agricoltura e l'ambiente, nonche' presso Istituti tecnici agrari statali paritari e legalmente riconosciuti oppure in possesso del diploma afferente al settore «Servizi», indirizzo «Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 o diploma equipollente ai sensi dell'art. 15, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, che, alla data di presentazione della domanda:
A - abbiano completato il tirocinio professionale della durata massima di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, secondo le modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, dello stesso decreto, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015. La durata e le modalita' di svolgimento del tirocinio di cui alla presente lettera A si osservano, per l'eventuale periodo residuo necessario al raggiungimento dei diciotto mesi, anche nei confronti di coloro i quali hanno iniziato ma non terminato entro il 15 agosto 2012 il tirocinio secondo le tipologie di cui alle successive lettere B, C, D ed E di cui al presente comma. Lo svolgimento del tirocinio si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il loro tirocinio nella misura prevista dal previgente ordinamento, abbiano maturato il nuovo termine (diciotto mesi) introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
B - abbiano completato il periodo di tirocinio, ove previsto, svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo modalita' stabilite con le convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi, le universita', con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attivita' di formazione professionale o tecnica superiore ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, ovvero secondo le modalita' disposte dall'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
C - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo di pratica biennale, presso un agrotecnico o un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o forestali iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno un triennio ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della legge 6 giugno 1986, n. 251 cosi' come modificata ed integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 378, dall'art. 26 della legge 28 febbraio 2008 n. 31 e dall'art. 51 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; il periodo di pratica si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il loro tirocinio nella misura biennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano comunque maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
D - abbiano compiuto, entro il 15 agosto 2012, un periodo biennale di formazione e lavoro, con mansioni proprie dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 1986, n. 251 cosi' come modificata ed integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 378, dall'art. 26 della legge 28 febbraio 2008 n. 31 e dall'art. 51 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; il periodo di formazione e lavoro si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il periodo nella misura biennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano comunque maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
E - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo almeno triennale di attivita' tecnico subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale, con mansioni proprie dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 1986, n. 251 cosi' come modificata ed integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 378, dall'art. 26 della legge 28 febbraio 2008, n. 31 e dall'art. 51 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; il periodo di attivita' tecnico subordinata si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il periodo nella misura triennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano comunque maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
F - abbiano completato, entro la data prevista per la loro soppressione ai sensi dell'art. 7 della legge 19 novembre 1990, n. 340, un periodo biennale di frequenza di apposita scuola superiore diretta a fini speciali, istituita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, finalizzata al settore della specializzazione relativa al diploma ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 2 febbraio 1990, n. 17, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera d) della legge 6 giugno 1986, n. 251 cosi' come modificata ed integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 378, dall'art. 26 della legge 28 febbraio 2008, n. 31 e dall'art. 51 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
G - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, della certificazione di istruzione e formazione tecnica superiore di cui agli Allegati C e D del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore - I.F.T.S. - di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attivita' libero professionali previste dalla sezione dell'albo cui si ha titolo ad accedere. Il Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati accerta la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati;
H - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, di uno dei due seguenti titoli:
del diploma rilasciato dagli Istituti tecnici superiori - I.T.S. -, di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, purche' il percorso formativo frequentato sia comprensivo del tirocinio di sei mesi coerente con le attivita' libero professionali previste dalla sezione dell'albo cui si ha titolo ad accedere;
oppure del diploma rilasciato dagli Istituti tecnologici superiori - ITS Academy - di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 99 del 15 luglio 2022, purche' il percorso formativo frequentato sia coerente con le tabelle nazionali di corrispondenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'art. 8, comma 2, lettera d) della legge n. 99 del 2022, nonche' comprensivo del tirocinio di sei mesi coerente con le attivita' libero professionali previste dall'Albo cui si ha titolo ad accedere.
Il Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati accerta la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati.
2. Alla sessione d'esame sono ammessi, altresi', i candidati Agrotecnici Laureati in possesso di uno dei seguenti titoli:
A - diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella Tabella C allegata alla presente Ordinanza;
B - laurea, di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella Tabella C, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015;
C - lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, cosi' come riportate nella Tabella E allegata alla presente ordinanza, nonche' i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009.
3. Sono ammessi alla sessione d'esame, inoltre, i candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro e non oltre il giorno antecedente la prima prova d'esame. Il collegio, effettuate le verifiche di competenza, provvedera' ad inviare in tempo utile alle commissioni d'esame il certificato di compiuta pratica.
 
Art. 3
Sedi di esame
1. Le sedi di svolgimento degli esami saranno individuate dalla Direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore del Ministero dell'istruzione e del merito tra gli istituti professionali ad indirizzo: «Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane» (decreto legislativo n. 61/2017), indicati nella Tabella A allegata alla presente ordinanza, i quali hanno comunicato la disponibilita' ad accogliere i candidati per l'espletamento delle prove d'esame.
Con successivo, apposito provvedimento verra' reso noto in quali degli Istituti di cui alla predetta Tabella A si insedieranno le commissioni esaminatrici. Gli esami si svolgono in sede regionale o interregionale.
2. Nel caso in cui in qualche istituto scolastico i candidati iscritti risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti indicati nell'art. 9 del regolamento, possono essere costituite commissioni per candidati provenienti da diverse sedi o piu' commissioni operanti nella medesima sede.
3. Qualora gli istituti scolastici dovessero risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per ridefinizione della rete scolastica ovvero qualora il numero delle domande pervenute ecceda le possibilita' recettive dell'istituto, possono essere costituite commissioni anche presso istituti della stessa o di altra provincia/regione, non menzionati nella detta Tabella A.
4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3 viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il tramite del Collegio nazionale presso il quale, secondo quanto disposto dal successivo art. 5, sono presentate le domande.
 
Art. 4
Calendario degli esami
1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e si svolgono secondo il calendario di seguito indicato:
18 novembre 2025, ore 8,30: insediamento delle Commissioni esaminatrici - riunione preliminare;
19 novembre 2025, ore 8,30: prosecuzione della riunione preliminare;
20 novembre 2025, ore 8,30: svolgimento prima prova scritta o scrittografica;
21 novembre 2025, ore 8,30: svolgimento seconda prova scritta o scrittografica.
2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere la prova orale ed il calendario relativo alla prova stessa vengono notificati entro il giorno successivo al termine della correzione degli elaborati, mediante affissione all'albo dell'istituto sede degli esami ed inoltrato, per conoscenza, ai competenti collegi/ordini territoriali, ai quali spetta, in ogni caso, di effettuare al riguardo eventuali comunicazioni individuali art. 11, comma 5, regolamento).
 
Art. 5

Domanda di ammissione - Modalita' di presentazione - Termine -
Esclusioni
1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - la domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito di cui ai successivi articoli 6 e 7, all'istituto, indicato nella Tabella A, ubicato nella regione sede del collegio/ordine territoriale competente ad attestare il possesso del requisito di ammissione.
2. Le domande, indirizzate al dirigente scolastico dell'istituto indicato nella Tabella A, devono, pero', essere inviate al Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, il quale provvedera' agli adempimenti previsti dall'art. 8 della presente ordinanza. Le domande devono pervenire al collegio di cui al presente comma 2 secondo una delle seguenti modalita':
a. tramite la procedura informatica (domanda on-line), resa disponibile nel sito del Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati https://www.agrotecnici.it a partire dal giorno di pubblicazione della presente ordinanza (fa fede la data e l'orario di chiusura della creazione della domanda);
b. tramite posta elettronica certificata - PEC - all'indirizzo abilitazioneagrotecnici@pecagrotecnici.it (fa fede la stampa che documenta l'inoltro della PEC);
c. a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati - ufficio di presidenza - poste succursale n. 7 - via Thomas Alva Edison 12 - 47122 Forli' (fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante, cui compete la spedizione).
3. Non sono ammessi alla prova d'esame i candidati che abbiano spedito la domanda di ammissione corredata dai documenti di cui all'art. 7 oltre il termine di scadenza stabilito quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dall'art. 2, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.
4. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.
5. A norma dell'art. 12 del regolamento le Commissioni esaminatrici verificano il possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami e vigilano sul regolare svolgimento delle prove. Qualora venga accertata la mancanza o la irregolare documentazione di uno dei requisiti indicati nell'art. 2 della presente ordinanza o nei casi in cui si verifichino frodi o comportamenti contrari alle norme relative ai doveri dei candidati durante lo svolgimento della prova, le Commissioni esaminatrici dispongono, con provvedimento motivato, l'annullamento della prova e l'esclusione degli interessati dagli esami.
 
Art. 6
Domanda di ammissione alla sessione d'esami
1. La domanda di ammissione agli esami, sulla quale va apposta marca da bollo da euro 16,00, va presentata utilizzando il modulo editabile relativo al titolo di studio del candidato, disponibile sulla home page del sito istituzionale del collegio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati (www.agrotecnici.it). A corredo della anzidetta domanda occorre allegare la documentazione indicata nel successivo art. 7. La presentazione di altra domanda, per la sessione in corso, comporta l'esclusione in qualsiasi momento dagli esami.
2. I candidati con disabilita' devono, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per lo svolgimento delle prove (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, come certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione ai sensi dell'art. 39 della legge n. 448/1998, «l'esistenza delle condizioni personali richieste».
3. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) devono presentare nella domanda esplicita richiesta, in funzione delle proprie necessita', opportunamente documentate ed esplicitate con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'A.S.L. di riferimento o da equivalente struttura pubblica, di strumenti compensativi e/o di eventuali tempi aggiuntivi necessari per l'espletamento delle prove d'esame. L'adozione delle suddette misure e' stabilita dalla commissione d'esame sulla scorta della documentazione presentata.
4. Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati ai soli fini dell'espletamento delle procedure connesse allo svolgimento degli esami. I candidati possono esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso e, in particolare, il diritto di accedere ai dati che li riguardano e di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in difformita' alle disposizioni di legge. Il candidato puo', altresi', esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorita' garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del regolamento UE 2016/679.
 
Art. 7
Domanda di ammissione - Documentazione
1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati i seguenti documenti:
curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo all'attivita' professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti;
eventuali pubblicazioni di carattere professionale;
ricevuta dalla quale risulti l'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami dovuta all'erario nella misura di 49,58 euro (art. 2, capoverso 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, con l'indicazione del codice tributo 729T, del codice ufficio dell'agenzia (in relazione alla residenza anagrafica del candidato), puo' avvenire tramite il Modello F23 oppure con versamento sul c/c postale n. 1016 Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara (con causale «Esame di Stato abilitante alla professione di agrotecnico ed agrotecnico laureato - Cognome e nome) ovvero tramite pagamento PAGO PA, accedendo al servizio offerto dal Collegio nazionale nella domanda on-line;
fotocopia non autenticata di un documento di identita' (art. 38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);
elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.
2. Alla domanda di ammissione va altresi' allegata - o comunque prodotta entro il termine di cui all'art. 8, comma 5 della presente ordinanza - la ricevuta di versamento del contributo di 1,55 euro dovuto all'istituto scolastico a norma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni. Il contributo va versato sul c/c - postale o bancario - dell'istituto scolastico al quale e' indirizzata la domanda; qualora l'istituto che ha ricevuto il contributo non venga successivamente indicato quale sede d'esame, il dirigente scolastico provvedera' a versare il contributo stesso all'Istituto ove il candidato effettuera' gli esami.
3. Non deve essere richiesto ai candidati l'esborso, a qualsiasi titolo, di ulteriori somme di denaro in relazione all'espletamento degli esami di cui alla presente ordinanza ministeriale.
 
Art. 8
Adempimenti del collegio nazionale
1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Collegio nazionale verifica la regolarita' delle domande ricevute ed utilmente prodotte e, compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, anche per il tramite dei collegi locali, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del regolamento, comunica, entro e non oltre i successivi quaranta giorni, alla Direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore del Ministero dell'istruzione e del merito tramite posta elettronica all'indirizzo dgtvet.segreteria@istruzione.it
il numero dei candidati in possesso dei requisiti, al fine della determinazione del numero delle commissioni da nominare. La comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi in cui non sia pervenuta alcuna domanda;
un unico elenco nominativo, in stretto ordine alfabetico e numerico, dei candidati ammessi a sostenere gli esami, con espressa indicazione del titolo di studio posseduto, per consentire al Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle commissioni. Il Collegio nazionale provvede a formare detto elenco previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), effettuato anche sulla base delle attestazioni dei collegi locali di cui all'art. 12, comma 4, del regolamento, delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare, al possesso di uno dei requisiti di cui al precedente art. 2.
2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato:
il cognome e il nome;
il luogo e la data di nascita;
il titolo di studio;
il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art. 2, da indicare con la lettera corrispondente.
3. Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione (da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la data prevista di acquisizione che non puo' essere successiva al giorno antecedente la prima prova d'esame.
4. L'elenco deve essere datato e sottoscritto in calce dal Presidente del collegio, il quale deve altresi' apporre l'attestazione di avvenuta verifica della regolarita' delle domande ricevute e di aver compiuto ogni accertamento di competenza. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere tempestivamente comunicata all'indirizzo dgtvet.segreteria@istruzione.it per gli adempimenti di competenza.
5. Entro e non oltre il 5 novembre 2025 il collegio nazionale provvede alla consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli istituti ai quali sono indirizzate. Qualora la sede d'esame sia diversa da quella ove il candidato ha presentato la domanda di partecipazione, il collegio medesimo provvede alla consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli istituti nei quali, con apposito provvedimento della Direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore del Ministero dell'istruzione e del merito, siano state assegnate le commissioni, trattenendo ai propri atti una copia della domanda di partecipazione agli esami di ciascun candidato. Le domande, corredate dalla relativa documentazione, devono essere accompagnate da altro originale dell'elenco di cui sopra, gia' trasmesso al Ministero medesimo, integrato con un'apposita nota recante l'indicazione di eventuali altre variazioni gia' comunicate al ministero.
 
Art. 9
Prove di esame
1. I candidati devono presentarsi, senza altro avviso ministeriale e tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute dal Collegio nazionale (art. 3, comma 4, della presente ordinanza), alle rispettive sedi di esame nei giorni e nell'ora indicati per lo svolgimento delle prove scritte e/o scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento.
2. Gli esami hanno carattere specificatamente professionale e consistono in due prove scritto-grafiche ed in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto delle prove di esame sono indicati nell'allegata Tabella B.
3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritto-grafiche viene indicato in calce alla traccia della prova (art. 11, comma 1, regolamento).
4. Durante le prove sono consentite soltanto la consultazione di manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti (art. 18, comma 4, regolamento).
5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle prove scritte o scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami.
6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della Commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova orale nel giorno stabilito, possono dalla Commissione stessa essere riconvocati in altra data solo a condizione che non si determini un prolungamento del previsto calendario di esami (art. 11, comma 8 e 9 regolamento).
 
Art. 10
Attivita' tecnico-agricola subordinata. Esperienze formative.
Requisiti e riconoscimento
1. Coloro che, in possesso dei titoli di cui all'art. 2 della presente Ordinanza, intendano far valere lo svolgimento di attivita' tecnico-agricola alle dipendenze di datori di lavoro pubblici e privati, per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione, devono rivolgere al Collegio locale nella cui circoscrizione essi risiedono domanda per il riconoscimento dell'idoneita' dell'attivita' svolta.
2. L'attivita' di titolare di impresa agricola e' equiparata a quella di lavoro subordinato, condividendone le direttive generali e specifiche, a condizione che la stessa sia dimostrata tramite valida documentazione fiscale, amministrativa e previdenziale.
 
Art. 11
Rinvio
1. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano le disposizioni contenute nel regolamento.
 
Art. 12
Delega
1. Per l'emanazione di tutti i successivi provvedimenti, attuativi delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, e' conferita delega al direttore generale per l'Istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore del Ministero dell'istruzione e del merito.
2. La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 4 giugno 2025

Il Ministro: Valditara
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico