Gazzetta n. 46 del 13 giugno 2025 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO |
CONCORSO (scad. 13 luglio 2025) |
Indizione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario e perito agrario laureato per la sessione 2025. (Ordinanza n. 111 del 4 giugno 2025). |
|
|
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Visto l'art. 33, comma 5, della Costituzione; Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea; Vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea; Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante norme sugli «Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»; Vista la legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l'ordinamento della professione di perito agrario, cosi' come modificata ed integrata dalla legge del 21 febbraio 1991, n. 54; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» ed in particolare il titolo III; Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario» e, in particolare, l'art. 17; Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'» e, in particolare, l'art. 9, comma 6; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» ed in particolare l'art. 1, comma 52; Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», ed in particolare l'art. 45; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Vista la legge 15 luglio 2022, n. 99, concernente l'istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore; Visto il decreto legislativo del 3 maggio 2024 n. 62, recante concernente «Definizione della condizione di disabilita', della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato» e, in particolare, l'art. 4, concernente la nuova terminologia in materia di disabilita'; Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito in legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'art. 6, comma 1, laddove e' disposto che il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito; Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, «Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425» ed in particolare l'art. 15, comma 8, il quale dispone che «Il diploma rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti professionali, e' equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti», e particolare l'art. 55, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 52, della legge n. 107/2015; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2017, n. 134, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133» ed in particolare l'Allegato D contenente la Tabella di confluenza dei percorsi degli Istituti tecnici previsti dall'ordinamento previgente; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, «Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148» e, in particolare, l'art. 6; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori - I.T.S., emanato ai sensi dell'art. 1, comma 631, della legge n. 296/2006; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 16 marzo 1993, n. 168, recante «Regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Agrario», il quale, all'art. 1, comma 1, dispone che gli esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, d'ora in avanti denominato «Regolamento»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 4 agosto 2000, cosi' come modificato dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Disciplina delle classi di laurea»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n 270, «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 settembre 2011, n. 8327, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e finanze, 7 febbraio 2013, n. 93, con il quale sono state adottate le linee guida in attuazione dell'art. 52, comma 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015, recante definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed in particolare l'art. 4, comma 5 e l'art. 5, comma 9; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministri della giustizia del 19 dicembre 2023, n. 247, recante «Disposizioni in merito ai criteri e agli standard di organizzazione per la condivisione tra le fondazioni ITS Academy, le istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica interessate e gli enti di ricerca, delle risorse logistiche, umane, strumentali e finanziarie, ai criteri e alle modalita' per i passaggi tra i percorsi formativi degli ITS Academy e i percorsi di laurea a orientamento professionalizzante e viceversa; ai criteri generali per il riconoscimento della validita' dei crediti formativi certificati all'esito dei percorsi di quinto e sesto livello del Quadro europeo per le qualificazioni (EQF) ai fini del tirocinio per l'accesso all'esame di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, nonche' ai fini del tirocinio da valutare in sede di esame finale per il conseguimento delle lauree abilitanti; alle modalita' per rendere trasparente e sostenere, attraverso l'adozione di tabelle nazionali di corrispondenza, il riconoscimento dei crediti certificati acquisiti dai diplomati ITS Academy a conclusione dei percorsi formativi di differente livello, di cui all'art. 5, comma 1, ai fini dell'eventuale prosecuzione degli studi in corsi di laurea e accademici nelle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica - ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettere a) b), c) e d) della legge 15 luglio 2022, n. 99.» ed, in particolare, l'art. 6, comma 3; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 30 dicembre 2023, n. 259, recante «Disposizioni in merito alla fase transitoria della durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge 15 luglio 2022, n. 99»; Visto il regolamento per lo svolgimento della pratica professionale e dell'attivita' tecnico-agricola subordinata approvato dal Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati il 14 gennaio 2011, aggiornato ed integrato il 18 aprile 2023 (delibera n. 19/2023); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito», come modificato dal decreto de Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 17 gennaio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 82 del giorno 8 aprile 2025, discendente dal sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 208/2023 e recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione e del merito» e, in particolare, l'art. 9, quart'ultimo cpv, laddove e' disposto che all'Ufficio IV della Direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore sono affidati gli adempimenti ministeriali relativi alle abilitazioni alle professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale; Visto il decreto del direttore generale degli ordinamenti scolastici del 27 luglio 2011, prot. n. 5213, di delega ai direttori generali degli Uffici scolastici regionali ed ai Sovrintendenti delle Province di Trento e Bolzano; Vista la nota prot. n. 6246 del 5 settembre 2024, a firma del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e del Capo Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale, ove si prevede che, fino al completamento del nuovo assetto organizzativo, i dirigenti titolari degli uffici dirigenziali non generali, attualmente in servizio e in base alle competenze loro assegnate e delineate dal sopracitato vigente decreto ministeriale n. 6/2021, continuano a svolgere le proprie funzioni sotto la direzione dei direttori generali di nuova nomina in base alla rimodulazione delle competenze (ratione materiae) derivante dalla riorganizzazione delineata dal sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 208/2023 e secondo quanto specificato nella tabella allegata; Visto il parere reso in data 16 giugno 2015 dall'Ufficio Legislativo del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca sull'accesso agli esami abilitanti alle professioni di perito agrario, perito industriale, geometra ed agrotecnico e condiviso dall'Ufficio di Gabinetto con nota prot. n. 27133 del 28 settembre 2015; Visto il parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale, reso in data 15 marzo 2017 ed acquisito dalla DGOSV il 7 aprile 2017, prot. 3786, in merito alla richiesta presentata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per la Formazione superiore e per la ricerca - Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore - con nota n. 7432 del 13 marzo 2017, al fine di integrare, con l'indicazione delle lauree specialistiche e magistrali, i titoli di accesso agli esami di Stato; Vista la nota n. 0000170 del 15 febbraio 2024, inviata anche alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, con la quale il Collegio nazionale dei Periti agrari e Periti agrari laureati ha chiesto al Consiglio Universitario Nazionale di esprimere il proprio parere in merito alla proposta di integrare l'elenco delle lauree di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 per l'accesso agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito agrario laureato; Vista la successiva nota n. 0000244 del giorno 1° marzo 2024, inviata anche alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, con la quale il Collegio nazionale dei Periti agrari e Periti agrari laureati ha inviato al Consiglio Universitario Nazionale l'integrazione dell'elenco delle lauree indicato nella precedente nota n. 0000170 del 15 febbraio 2024 sopracitata; Visto il parere reso dal Consiglio Universitario Nazionale nell'adunanza del 9 luglio 2024, inviato dall'Ufficio VI del Segretariato generale del Ministero dell'universita' e della ricerca, concernente «parere favorevole per la Classe di Laurea «L/GASTR - Scienze, colture e politiche enogastronomiche per il benessere» ritenendo presente un adeguato numero di CFU riconducibili alle conoscenze peculiari del professionista; parere favorevole per la Classe di Laurea «LM-60 (68/S ex decreto ministeriale n. 509/99) - Scienze della natura e dell'uomo» gia' valutato nel parere reso dallo stesso Consiglio in data 15 marzo 2017 ed acquisito dalla DGOSV il 7 aprile 2017 con nota prot. n. 3786 al fine di integrare, con l'indicazione delle lauree specialistiche e magistrali, i titoli di accesso agli esami di Stato; parere non favorevole per la Classe di Laurea «L-15 (39 ex decreto ministeriale n. 509/99) - Scienze del turismo e LM-49 (55/S ex decreto ministeriale n. 509/99) - Scienze del turismo» riscontrando completa assenza dei CFU riconducibili alle conoscenze peculiari del professionista»; Vista la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2209/2020, pubblicata il 2 aprile 2020;
Ordina: Art. 1
Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito agrario e di Perito agrario laureato per la sessione 2025 1. E' indetta, per l'anno 2025, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario e di perito agrario laureato. 2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso e dei conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si applicano le seguenti definizioni: a) candidato perito agrario: il candidato in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di perito agrario conseguito presso un Istituto tecnico agrario statale, paritario o legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del diploma afferente al settore «Tecnologico», indirizzo «Agraria, agroalimentare e agroindustria» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, unitamente al possesso di uno dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lettere A, B, C, D, E, F, G ed H della presente Ordinanza; b) candidato perito agrario laureato: il candidato in possesso di: diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella Tabella C allegata alla presente ordinanza; laurea di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella Tabella D allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; ai sensi del parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale in data 15 marzo 2017, lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, cosi' come riportate nella Tabella E allegata alla presente ordinanza, nonche' i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009: ai sensi del parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale in data 9 luglio 2024, laurea della classe «L/GASTR - Scienze, colture e politiche enogastronomiche per il benessere» e laurea della classe «LM-60 (68/S ex decreto ministeriale n. 509/99) - Scienze della natura e dell'uomo». 3. La sessione d'esame, da svolgersi secondo il programma riportato nella Tabella B allegata alla presente ordinanza, e' unica per tutti i candidati di cui al precedente comma 2.
|
| Art. 2 Requisiti di ammissione 1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati periti agrari in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di perito agrario conseguito presso un Istituto tecnico agrario statale, paritario o legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del diploma afferente al settore «Tecnologico», indirizzo «Agraria, agroalimentare e agroindustria» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 citato in premessa, che, alla data di presentazione della domanda: A - abbiano completato il tirocinio professionale della durata massima di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, secondo le modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, dello stesso decreto, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015. La durata e le modalita' di svolgimento del tirocinio di cui alla presente lettera A si osserva, per l'eventuale periodo residuo necessario al raggiungimento dei diciotto mesi, anche per coloro i quali hanno iniziato ma non terminato entro il 15 agosto 2012 il tirocinio secondo le tipologie di cui alle successive lettere B, C, e D, di cui al presente comma. Lo svolgimento del tirocinio si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il loro tirocinio nella misura prevista dal previgente ordinamento, abbiano maturato il nuovo termine (diciotto mesi) introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'art. 6 del 7 agosto 2012, n. 137; B - abbiano completato il periodo di tirocinio, ove previsto, svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo modalita' stabilite con le convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi, le universita', con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attivita' di formazione professionale o tecnica superiore ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, ovvero secondo le modalita' disposte dall'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; C - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo di pratica biennale, presso un perito agrario o un dott. in scienze agrarie o forestali iscritti ai rispettivi Albi professionali da almeno un quinquennio oppure lo svolgimento per almeno tre anni di attivita' tecnico agricola subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale, ai sensi dell'art. 31, comma 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434 cosi' come modificato dall'art. 10, comma 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 54; il periodo di pratica si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il loro tirocinio nella misura biennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano comunque maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; D - abbiano svolto, a far data dal 15 agosto 2012, ai sensi dell'art. 1 del regolamento sul tirocinio, approvato dal Collegio nazionale il 14 novembre 2018, integrato e modificato il 18 aprile 2023, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012, un tirocinio presso lo studio di un libero professionista iscritto negli Albi delle categorie tecnico scientifiche; E - abbiano svolto, a far data dal 15 agosto 2012, ai sensi dell'art. 1 del regolamento sul tirocinio approvato dal Collegio Nazionale il 14 novembre 2018, integrato e modificato il 18 aprile 2023, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, mansioni inerenti alle competenze previste dall'art. 2 della legge n. 434/68 cosi' come modificata dalla legge n. 54/1991 e dalle leggi speciali presso istituzioni pubbliche, Enti pubblici e privati, societa' e imprese della filiera agricola, agroalimentare, del verde privato e pubblico e dell'ambiente, societa' di cooperative di servizi che operano nei settori della manipolazione degli alimenti, aziende agrarie, imprese e cooperative commerciali di prodotti agricoli, del verde; F - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, della certificazione di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui agli Allegati C e D del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore - I.F.T.S. - di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, ai sensi dell'art. 1 del regolamento sul tirocinio approvato dal Consiglio Nazionale il 14 novembre 2018, integrato e modificato il 18 aprile 2023, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attivita' libero professionali previste dall'Albo. I Collegi provinciali dei periti agrari e dei periti agrari laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati; G - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, di uno dei due seguenti titoli: del diploma rilasciato dagli Istituti tecnici superiori - I.T.S. - di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 - ai sensi dell'art. 1 del regolamento sul tirocinio approvato dal Collegio nazionale il 14 novembre 2018, integrato e modificato il 18 aprile 2023, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137- purche' il percorso formativo frequentato, inerente all'Area tecnologica nuove tecnologie per il made in Italy/ambito Sistema Agroalimentare, sia comprensivo del tirocinio di sei mesi coerente con le attivita' libero professionali previste dall'Albo; oppure del diploma rilasciato dagli Istituti tecnologici superiori - ITS Academy - di cui all'art. 5, comma 2, della legge n. 99 del 15 luglio 2022, purche' il percorso formativo frequentato sia coerente con le tabelle nazionali di corrispondenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dell'art. 8, comma 2, lettera d) della legge n. 99 del 2022, nonche' comprensivo del tirocinio di sei mesi coerente con le attivita' libero professionali previste dall'Albo cui si ha titolo ad accedere. I Collegi provinciali dei periti agrari e dei periti agrari laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati. H - siano in possesso, oltre ad uno dei diplomi di istruzione secondaria di cui al comma 1 del presente articolo, della specializzazione di enotecnico attivata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze il 24 aprile 2012. 2. Alla sessione d'esame sono ammessi, altresi', i candidati periti agrari laureati in possesso di uno dei seguenti titoli: A - diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella Tabella C allegata alla presente ordinanza; B - laurea, di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella Tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015; C - lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, cosi' come riportate nella Tabella E, allegata alla presente ordinanza, nonche' i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009. D - lauree della classe L Gastr - Scienze, colture e politiche enogastronomiche per il benessere, riportate nella Tabella D allegata alla presente ordinanza, e della classe LM 60 (68/S ex decreto ministeriale 509/99) - Scienze della natura e dell'uomo, riportata nella Tabella E allegata alla presente ordinanza. 3. Sono ammessi alla sessione d'esami, inoltre, i candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro e non oltre il giorno antecedente la prima prova d'esame. Il Collegio, effettuate le verifiche di competenza, provvedera' ad inviare in tempo utile alle commissioni d'esame il certificato di compiuta pratica.
|
| Art. 3 Sedi di esame 1. Le sedi di svolgimento degli esami saranno individuate dalla Direzione generale per l'Istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore del Ministero dell'istruzione e del merito tra gli Istituti tecnici del settore «Tecnologico», Indirizzo «agraria, agroalimentare e agroindustria» elencati nella Tabella A allegata alla presente ordinanza, i quali hanno comunicato la disponibilita' ad accogliere i candidati per l'espletamento delle prove d'esame. Con successivo, apposito provvedimento verra' reso noto in quali, tra gli Istituti di cui alla predetta Tabella A, si insedieranno le Commissioni esaminatrici. Gli esami si svolgono in sede regionale o interregionale. 2. Nel caso in cui in qualche Istituto scolastico i candidati iscritti risultino, rispettivamente, in numero inferiore oppure superiore ai limiti indicati nell'art. 9 del Regolamento, possono essere costituite Commissioni per candidati provenienti da diverse sedi o piu' Commissioni operanti nella medesima sede. 3. Qualora gli Istituti scolastici dovessero risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per ridefinizione della rete scolastica ovvero qualora il numero delle domande pervenute ecceda le possibilita' recettive dell'Istituto, possono essere costituite Commissioni ubicate, ove necessario, anche presso Istituti, della stessa o di altra provincia, non menzionati nella detta Tabella A. 4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3 viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il tramite dei Collegi territoriali presso i quali, secondo quanto disposto dal successivo art. 5, sono presentate le domande.
|
| Art. 4 Calendario degli esami 1. Gli esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e si svolgono secondo il calendario di seguito indicato: 18 novembre 2025 ore 8,30: insediamento delle Commissioni esaminatrici - riunione preliminare; 19 novembre 2025 ore 8,30: prosecuzione della riunione preliminare; 20 novembre 2025 ore 8,30: svolgimento prima prova scritta o scrittografica; 21 novembre 2025 ore 8,30: svolgimento seconda prova scritta o scrittografica. 2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere la prova orale ed il calendario relativo alla prova stessa vengono notificati entro il giorno successivo al termine della correzione degli elaborati, mediante affissione all'Albo dell'Istituto sede degli esami ed inoltrato, per conoscenza, ai competenti collegi/ordini territoriali, ai quali spetta, in ogni caso, di effettuare al riguardo eventuali comunicazioni individuali (art. 11, comma 5, Regolamento).
|
| Art. 5
Domanda di ammissione - Modalita' di presentazione - Termine - Esclusioni 1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», la domanda di ammissione agli esami ed i documenti di rito, di cui ai successivi articoli 6 e 7, all'Istituto, indicato nella Tabella A, ubicato nella Regione sede del Collegio territoriale competente ad attestare il possesso dei requisiti di ammissione. 2. Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico dell'Istituto tecnico indicato nella Tabella A, devono essere inviate al Collegio territoriale di appartenenza, che provvedera' agli adempimenti previsti dall'art. 8 della presente ordinanza. Le domande devono pervenire al Collegio di appartenenza di cui al presente comma 2, secondo una delle seguenti modalita': a) tramite posta elettronica certificata-PEC fa fede la stampa che documenta l'inoltro della PEC; b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa fede il timbro dell'Ufficio postale accettante, cui compete la spedizione; 3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito, quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo; 4. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami. 5. A norma dell'art. 12 del regolamento le commissioni esaminatrici verificano il possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami e vigilano sul regolare svolgimento delle prove. Qualora venga accertata la mancanza o la irregolare documentazione relativa ad uno dei requisiti indicati nell'art. 2 della presente ordinanza o nei casi in cui si verifichino frodi o gravi infrazioni disciplinari da parte dei candidati, le Commissioni esaminatrici dispongono con provvedimento motivato l'annullamento delle prove eventualmente gia' sostenute e l'esclusione degli interessati dal proseguimento degli esami.
|
| Art. 6 Domanda di ammissione alla sessione d'esame 1. La domanda di ammissione alla sessione d'esame, sulla quale va apposta marca da bollo da euro 16,00 va presentata utilizzando il modello riportato nell'Allegato A alla presente ordinanza. A corredo della domanda occorre allegare la documentazione indicata nel successivo art. 7. La presentazione di piu' di una domanda, per la sessione in corso, comporta l'esclusione in qualsiasi momento dagli esami. 2. I candidati con disabilita' devono, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 104/1992 e successive modificazioni, indicare nella domanda quanto loro necessario per lo svolgimento della prova (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, come certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la sussistenza delle «condizioni personali richieste». 3. I candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) devono presentare nella domanda esplicita richiesta, in funzione delle proprie necessita', opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'A.S.L. di riferimento o da equivalente struttura pubblica, di strumenti compensativi e/o di eventuali tempi aggiuntivi necessari per l'espletamento delle prove d'esame. L'adozione delle suddette misure e' stabilita dalla commissione d'esame sulla scorta della documentazione presentata. 4. Ai sensi della normativa vigente i dati personali forniti dai candidati sono trattati ai soli fini dell'espletamento delle procedure connesse allo svolgimento degli esami. I candidati possono esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso e, in particolare, il diritto di accedere ai dati che li riguardano e di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in difformita' alle disposizioni di legge. Il candidato puo', altresi', esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorita' garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del regolamento UE 2016/679.
|
| Art. 7 Domanda di ammissione - Documentazione 1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati i seguenti documenti: curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo all'attivita' professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti; eventuali pubblicazioni di carattere professionale; ricevuta dalla quale risulti l'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami dovuta all'erario nella misura di 49,58 euro (art. 2, capoverso 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, deve essere effettuato presso una Banca utilizzando il modello F23, presso un ufficio postale sul c/c postale n. 1016 Agenzia delle entrate - Centro Operativo di Pescara (con causale «Esame di Stato abilitante alla professione di perito agrario e Perito agrario laureato - Cognome e Nome), (codice tributo: 729T; codice Ufficio: quello dell'Agenzia delle entrate «locale» in relazione alla residenza anagrafica del candidato); fotocopia non autenticata di un documento di identita' (art. 38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000); elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda. 2. Alla domanda di ammissione va altresi' allegata - o comunque prodotta entro il termine di cui all'art. 8, comma 4 della presente ordinanza - la ricevuta di versamento del contributo di 1,55 euro dovuto all'Istituto scolastico a norma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni. Il contributo va versato sul c/c - postale o bancario - dell'Istituto scolastico al quale e' indirizzata la domanda; qualora l'Istituto che ha ricevuto il contributo non venga successivamente indicato quale sede d'esame, il dirigente scolastico provvedera' a versare il contributo stesso all'Istituto ove il candidato effettuera' gli esami. 3. Non deve essere richiesto ai candidati l'esborso, a qualsiasi titolo, di ulteriori somme di denaro in relazione all'espletamento degli esami di cui alla presente ordinanza.
|
| Art. 8 Adempimenti dei Collegi 1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, i collegi/ordini territoriali, verificata la regolarita' delle istanze ricevute ed utilmente prodotte e compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, comunicano, entro e non oltre i successivi quaranta giorni, alla Direzione generale per l'Istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore del Ministero dell'istruzione e del merito tramite posta elettronica all'indirizzo: dgtvet.segreteria@istruzione.it - nonche' al Consiglio Nazionale: il numero dei candidati in possesso dei requisiti, al fine della determinazione del numero delle Commissioni da nominare. La comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi in cui non sia pervenuta alcuna domanda; un unico elenco nominativo in stretto ordine alfabetico e numerico dei candidati ammessi a sostenere gli esami, con espressa indicazione del titolo di studio posseduto, per consentire alla competente Direzione generale di provvedere alla loro assegnazione alle Commissioni. I Collegi/Ordini territoriali predispongono i detti elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare, sia all'iscrizione nel Registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei requisiti di cui al precedente art. 2. 2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato: il cognome e il nome; il luogo e la data di nascita; il titolo di studio; il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art. 2, da indicare con la lettera corrispondente. Accanto al nominativo dei candidati con requisito di ammissione (da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la data prevista di acquisizione che non puo' essere successiva al giorno antecedente la prima prova d'esame (art. 2, comma 3 della presente ordinanza). 3. L'elenco deve essere datato e sottoscritto in calce dal Presidente del Collegio, il quale deve altresi' apporre l'attestazione di avvenuta verifica della regolarita' delle domande ricevute e di aver compiuto ogni accertamento di competenza. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere tempestivamente comunicata all'indirizzo: dgtvet.segreteria@istruzione.it per gli adempimenti di competenza. 4. Entro e non oltre il 5 novembre 2025 i collegi territoriali provvedono alla consegna delle domande ai dirigenti scolastici degli Istituti ai quali sono indirizzate. Qualora la sede d'esame sia diversa da quella ove il candidato ha presentato la domanda di partecipazione, i Collegi medesimi provvedono alla consegna delle domande ai Dirigenti scolastici degli Istituti nei quali, con apposito provvedimento della Direzione generale per l'Istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore del Ministero dell'istruzione e del merito, sono state assegnate le Commissioni, trattenendo ai propri atti una copia della domanda di partecipazione agli esami di ciascun candidato. Le domande, corredate dalla relativa documentazione, devono essere accompagnate da un altro originale dell'elenco di cui sopra, gia' trasmesso alla suddetta Direzione generale, integrato con un'apposita nota recante l'indicazione di eventuali variazioni gia' comunicate all'indirizzo di cui al precedente comma 3.
|
| Art. 9 Prove di esame 1. I candidati devono presentarsi, senza altro avviso ministeriale e tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute dal Collegio territoriale (art. 3, comma 4, della presente Ordinanza), alle rispettive sedi di esame nei giorni e nell'ora indicati per lo svolgimento delle prove scritte e/o scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento. 2. Gli esami hanno carattere specificatamente professionale e consistono in due prove scritte e/o scritto- grafiche ed in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto delle prove di esame sono indicati nell'allegata Tabella B. 3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritte e/o scritto-grafiche viene indicato in calce alla traccia della prova (art. 11, comma 1, Regolamento). 4. Durante le prove sono consentite soltanto la consultazione di manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti (art. 18, comma 5 Regolamento). 5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle prove scritte e/o scritto-grafiche sono esclusi dalla sessione di esami. 6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi, sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della Commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova orale nel giorno stabilito, possono dalla Commissione stessa essere riconvocati in altra data solo a condizione che non si determini un prolungamento del previsto calendario di esami (art. 11, comma 8, regolamento).
|
| Art. 10
Attivita' tecnico-agricola subordinata. Esperienze formative. Requisiti e riconoscimento 1. Coloro che, in possesso dei titoli di cui all'art. 2 della presente Ordinanza intendano far valere lo svolgimento di attivita' tecnico-agricola alle dipendenze di datori di lavoro pubblici e privati per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione, devono rivolgere al Collegio provinciale nella cui circoscrizione essi risiedono domanda per il riconoscimento dell'idoneita' dell'attivita' svolta. 2. L'attivita' di titolare di impresa agricola e' equiparata a quella di lavoro subordinato, condividendone le direttive generali e specifiche, a patto che la stessa sia dimostrata tramite valida documentazione fiscale, amministrativa e previdenziale.
|
| Art. 11 Rinvio 1. Per quanto non previsto dalla presente ordinanza si osservano le disposizioni contenute nel regolamento.
|
| Art. 12 Delega 1. Per l'emanazione di tutti i successivi provvedimenti, attuativi delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, e' conferita delega al direttore generale per l'Istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore del Ministero dell'istruzione e del merito. 2. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Roma, 4 giugno 2025
Il Ministro: Valditara
|
| Allegato A DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SESSIONE, PER L'ANNO 2025, DEGLI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI PERITO AGRARIO E PERITO AGRARIO LAUREATO Parte di provvedimento in formato grafico
|
|
|
|