Gazzetta n. 63 del 17 marzo 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 30 gennaio 2009, n. 19
Regolamento recante norme per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in attuazione dell'articolo 115 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;
Visti in particolare gli articoli 115 e 343, comma 5, del predetto Codice concernenti, fra l'altro: la costituzione del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione come patrimonio separato presso la CONSAP; lo scopo di tale Fondo; la composizione del Comitato di gestione cui spetta l'amministrazione del Fondo; la procedura di determinazione del relativo contributo e la sua misura massima; la successione di tale Fondo nei rapporti attivi e passivi al Fondo di garanzia gia' previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792; nonche' la previsione di norme relative all'amministrazione, alla contribuzione ed ai limiti di intervento stabilite con regolamento del Ministro delle attivita' produttive, sentito 1'ISVAP;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, subentrato nella predetta competenza del Ministero delle attivita' produttive;
Sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private ed acquisito per ragioni di opportunita' anche il parere del Ministero dell'economia e delle finanze;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 novembre 2008;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 27397 del 18 dicembre 2008 e il nulla osta della Presidenza del Consiglio di Ministri rilasciato in data 8 gennaio 2009, prot. n. DAGL/12.3.4./19/51;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «codice»: il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
b) «CONSAP»: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.;
c) «contributo»: la contribuzione annuale dei mediatori a favore del Fondo determinata a sensi dell'articolo 115, comma 3, del codice;
d) «Fondo»: il Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, di cui all'articolo 115 del codice;
e) «ISVAP»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
f) «mediatori»: gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione iscritti nella sezione di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), del codice;
g) «polizza»: la polizza di assicurazione della responsabilita' civile, di cui agli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3, del codice;
h) «registro»: il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109, comma 1, del codice;
i) «Comitato»: il Comitato di gestione di cui all'articolo 115 del codice.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge
23 agosto 1988, n. 400:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sott'ordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante
il Codice delle assicurazioni private e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13-10-2005 - supplemento
ordinario n. 163).
- Si riporta il testo dell'art. 115 del Codice delle
assicurazioni private:
«Art. 115. Fondo di garanzia per i mediatori di
assicurazione e di riassicurazione.
1. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di
cui all'art. 109, comma 2, lettera b), deve aderire al
Fondo di garanzia costituito presso la CONSAP per risarcire
il danno patrimoniale causato agli assicurati e alle
imprese di assicurazione o di riassicurazione derivante
dall'esercizio dell'attivita' di mediatore assicurativo o
riassicurativo che non sia stato risarcito
dall'intermediario o non sia stato indennizzato attraverso
la polizza di cui, rispettivamente, all'art. 110, comma 3,
e all'art. 112, comma 3.
2. L'amministrazione del Fondo spetta ad un comitato
nominato con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, che e' composto da un dirigente del Ministero
delle attivita' produttive, con funzioni di presidente, da
un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze,
da un funzionario dell ' ISVAP, da un funzionario della
CONSAP, da due rappresentanti degli intermediari iscritti
nella corrispondente sezione del registro, da un
rappresentante delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione.
3. Le norme relative all'amministrazione, alla
contribuzione ed ai limiti di intervento sono stabilite con
regolamento del Ministro delle attivita' produttive,
sentito l'ISVAP. Il contributo e' determinato annualmente
con decreto del Ministro delle attivita' produttive,
sentito l'ISVAP ed il comitato di gestione, in misura non
superiore allo zero virgola cinquanta per cento delle
provvigioni annualmente acquisite, anche al fine di
garantire comunque la copertura degli oneri di
funzionamento del comitato di cui al comma 2.
4. Il Fondo costituisce patrimonio separato da quello
del soggetto presso il quale e' costituito e da eventuali
altri fondi. Sul Fondo non sono ammesse azioni, sequestri o
pignoramenti dei creditori del soggetto che li amministra
ne' dei creditori dei singoli intermediari, o
nell'interesse degli stessi, diversi dagli assicurati o
dalle imprese. Il Fondo non puo' essere compreso nelle
procedure concorsuali che riguardano il soggetto che li
amministra o i singoli intermediari partecipanti.
5. Il Fondo e' surrogato nei diritti degli assicurati e
delle imprese di assicurazione e di riassicurazione fino
alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore.».
- Si riporta il testo del 5° comma dell'art. 343 del
Codice delle assicurazioni private:
«5. Il Fondo di cui all'art. 115 succede nei rapporti
attivi e passivi al Fondo di garanzia per l'attivita' dei
mediatori di assicurazione e di riassicurazione, di cui
all'art. 4, comma 1, lettera f), della legge 28 novembre
1984, n. 792, e continua ad operare nei casi previsti dal
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato in data 30 aprile 1985, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 110 dell'11 maggio 1985.
6. Le persone fisiche di cui al presente articolo e
quelle iscritte nel registro degli intermediari di
assicurazione e di riassicurazione non sono soggette agli
obblighi previsti a carico degli agenti di commercio in
materia di previdenza integrativa.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettera
f)della legge 28 novembre 1984, n. 792 recante «Istituzione
e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione»:
«f) aver aderito al Fondo di garanzia costituito
nell'ambito del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per risarcire gli assicurati e le imprese
di assicurazione dei danni derivanti dalla propria
attivita' e non garantiti dalla polizza di cui alla
successiva lettera g). Il Fondo e' amministrato da un
comitato, composto da tre rappresentanti del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da tre
rappresentanti del Ministero del tesoro e da tre mediatori
eletti dagli iscritti all'albo, nominato con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
presieduto da un componente eletto dal Comitato stesso, che
lo sceglie tra i rappresentanti del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il fondo
e' alimentato dai contributi degli aderenti; la misura dei
contributi, comunque non inferiore allo 0,50 per cento
delle provvigioni annualmente acquisite rispettivamente dai
mediatori di assicurazione e dai mediatori di
riassicurazione, e' fissata annualmente con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
tenendo conto dell'anzianita' di esercizio dell'attivita' e
del volume di affari. Con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno
stabilite le disposizioni necessarie alla costituzione e al
funzionamento del fondo.».
Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, reca
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
114 del 18 maggio 2006.
«3. Ai fini dell'iscrizione, la societa' deve altresi'
avere stipulato la polizza di assicurazione della
responsabilita' civile professionale di cui all'art. 110,
comma 3, per l'attivita' di intermediazione svolta dalla
societa', dalle persone fisiche di cui al comma 2, nonche'
per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed
infedelta' dei dipendenti, dei collaboratori o delle
persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 109, comma 1, del
«Codice»:
«1. L'ISVAP disciplina, con regolamento, la formazione e
l'aggiornamento del registro unico elettronico nel quale
sono iscritti gli intermediari assicurativi e
riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel
territorio della Repubblica.».
Per l'art. 115 del «Codice», si veda nelle note alle
premesse.
Nota all'art. 1:
Per l'art. 115 e 343 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209 («Codice» delle assicurazioni private)si veda
nelle note alle premesse.
L'art. 109, comma 2, lettera b), del «Codice» cosi'
recita:
«b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione,
altresi' denominati broker, in qualita' di intermediari che
agiscono su incarico del cliente e senza poteri di
rappresentanza di imprese di assicurazione o di
riassicurazione».
- Si riporta il testo degli articoli 110, comma 3 e 112,
comma 3 del «Codice».
«3. Salvo quanto previsto all'art. 109, comma 3, ed
all'art. 112, comma 3, la persona fisica, ai fini
dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'art.
109, comma 2, lettere a) o b), deve altresi' stipulare una
polizza di assicurazione della responsabilita' civile per
l'attivita' svolta in forza dell'iscrizione al registro con
massimale di almeno un milione di euro per ciascun sinistro
e di un milione e mezzo di euro all'anno globalmente per
tutti i sinistri, valida in tutto il territorio dell'Unione
europea, per danni arrecati da negligenze ed errori
professionali propri ovvero da negligenze, errori
professionali ed infedelta' dei dipendenti, dei
collaboratori o delle persone del cui operato deve
rispondere a norma di legge. I limiti di copertura possono
essere elevati dall'ISVAP, con regolamento, tenendo conto
delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al
consumo.».
«3. Ai fini dell'iscrizione, la societa' deve altresi'
avere stipulato la polizza di assicurazione della
responsabilita' civile professionale di cui all'art. 110,
comma 3, per l'attivita' di intermediazione svolta dalla
societa', dalle persone fisiche di cui al comma 2, nonche'
per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed
infedelta' dei dipendenti, dei collaboratori o delle
persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 109, comma 1, del
«Codice»:
«1. L'ISVAP disciplina, con regolamento, la formazione e
l'aggiornamento del registro unico elettronico nel quale
sono iscritti gli intermediari assicurativi e
riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel
territorio della Repubblica.».
Per l'art. 115 del «Codice», si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 2.
Limiti di intervento del Fondo
1. Il risarcimento del danno patrimoniale garantito dal Fondo e' limitato in ogni caso alle somme corrispondenti all'ammontare di copertura della polizza. La garanzia del Fondo ha ruolo sussidiario e interviene per il mancato indennizzo previsto dalla polizza.
 
Art. 3.
Patrimonio del Fondo
1. Il patrimonio del Fondo e' costituito dai contributi degli aderenti, da versamenti volontari, dai redditi patrimoniali e da ogni altro provento consentito dalla legge.
2. Il Fondo succede nei rapporti attivi e passivi al Fondo di garanzia gia' previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792.



Nota all'art. 3:
Per l'art. 4, comma 1, lettera f), della legge 28
novembre 1984,n. 792, si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 4.
Funzionamento del Comitato
1. Il Comitato nomina il vicepresidente scegliendolo tra i suoi componenti.
2. Il presidente e i componenti del Comitato durano in carica tre anni.
3. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un dipendente della CONSAP nominato dal Comitato su designazione della CONSAP medesima.
4. Il Comitato e' convocato dal presidente in via ordinaria almeno una volta ogni tre mesi e in via straordinaria quando necessario o su richiesta di almeno tre suoi componenti.
5. Il Comitato delibera con la presenza di almeno quattro membri a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.
6. I verbali sono riportati integralmente nel registro delle sedute del Comitato e sono predisposti dal segretario e sottoscritti dal presidente.
7. Con il decreto di nomina del Comitato si stabilisce la misura del compenso annuale nonche' del gettone di presenza alle adunanze, spettanti al Presidente ed ai componenti; per i membri residenti fuori Roma vengono rimborsate le spese documentate di viaggio e soggiorno.
 
Art. 5.
Funzioni del Comitato
1. Il Comitato:
a) adotta gli atti di amministrazione e gli altri atti di organizzazione relativi all'attivita' e alla gestione del Fondo, compresa l'individuazione dei fabbisogni di personale e di servizi da destinare da parte della CONSAP alle esigenze di funzionamento del Fondo stesso;
b) delibera sulle domande di risarcimento presentate ai sensi dell'articolo 9;
c) delibera il rendiconto finanziario e approva la relativa relazione di accompagnamento;
d) fornisce annualmente al Ministero dello sviluppo economico ogni elemento utile per la determinazione del contributo annuale dei mediatori.
 
Art. 6.
Presidente del Comitato
1. Il presidente del Comitato adotta i provvedimenti di urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Comitato nella prima seduta.
2. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in caso di assenza o impedimento di questo.
 
Art. 7.
Segretario del Comitato
1. Il segretario del Comitato di cui all'articolo 4, comma 3:
a) coordina l'istruttoria degli affari da sottoporre al Comitato e predispone gli elementi necessari per le deliberazioni;
b) redige i verbali delle riunioni del Comitato e ne cura la trascrizione sull'apposito registro;
c) coordina l'esecuzione delle delibere del Comitato su delega del Comitato stesso;
d) coordina la tenuta della contabilita', dei libri e della corrispondenza e la conservazione degli atti e dei documenti relativi alla gestione;
e) presenta al Comitato il progetto di rendiconto finanziario e la relativa relazione.
 
Art. 8.

Norme per la nomina dei componenti del Comitato in rappresentanza degli intermediari e delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione

1. I componenti del Comitato in rappresentanza dei mediatori e delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono prescelti nell'ambito di apposite terne di nominativi proposte dalle relative associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
 
Art. 9.
Modalita' di intervento del Fondo
1. L'assicurato o l'impresa di assicurazione che abbiano subito un danno dal mediatore e non siano stati risarciti dal mediatore stesso, possono chiedere, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il risarcimento al Fondo, allegando la documentazione relativa ai fatti e alle circostanze che hanno determinato il danno, nonche' la documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di risarcimento al mediatore.
2. Il Fondo contatta, ove necessario, il mediatore e in ogni caso, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di risarcimento di cui al comma 1, trasmette agli assicuratori che hanno stipulato la polizza la domanda di risarcimento stessa, comprensiva della documentazione allegata.
3. Gli assicuratori sono tenuti a comunicare al Fondo entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione se il danno sia risarcibile per effetto della polizza entro il limite del massimale ovvero le ragioni per le quali eventualmente il danno e' in tutto o in parte non risarcibile.
4. Nel caso in cui l'assicuratore comunichi che il danno e' in tutto o in parte non risarcibile, ovvero anche quando non fornisca alcuna comunicazione nel termine di cui al comma 3, il Fondo provvede a risarcire il danneggiato entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'assicuratore o dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 3.
5. Qualora l'assicuratore comunichi che il danno e' risarcibile per effetto della polizza, il Fondo, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'assicuratore, informa il danneggiato di tale circostanza, allegando copia della risposta dell'assicuratore.
6. Il danneggiato che, anche a causa dell'inattivita' del mediatore, non sia stato indennizzato dagli assicuratori che hanno stipulato la polizza entro sei mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 5, rende nota tale circostanza al Fondo che provvede al risarcimento entro novanta giorni dalla ricezione di detta comunicazione.
7. Il Fondo trasmette copia della domanda di risarcimento di cui al comma 1, comprensiva della documentazione allegata, all'ISVAP per gli eventuali provvedimenti di competenza ai sensi dell'articolo 329 e seguenti del codice.
8. Il Fondo puo' agire in giudizio contro gli assicuratori per far accertare il loro obbligo a risarcire il danno nei limiti del massimale e puo' chiamarli in causa a norma dell'articolo 1917, comma quarto, del codice civile.



Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo degli articoli 329 e seguenti del
«Codice» - «Destinatari delle sanzioni disciplinari e
procedimento» e recitano come segue:
«Art. 329 (Intermediari e periti assicurativi). - 1. Gli
intermediari di assicurazione o riassicurazione, compresi i
produttori diretti, i collaboratori e gli altri soggetti
ausiliari dell'intermediario di assicurazione o di
riassicurazione, ed i periti assicurativi che
nell'esercizio della loro attivita', anche nei casi puniti
ai sensi dell'art. 324, violino le norme del presente
codice o le relative norme di attuazione, sono puniti, in
base alla gravita' dell'infrazione e tenuto conto
dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni:
a) richiamo;
b) censura;
c) radiazione.
2. Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta
di biasimo motivato, e' disposto per fatti di lieve
manchevolezza. La censura e' disposta per fatti di
particolare gravita'. La radiazione e' disposta per fatti
di eccezionale gravita' e determina l'immediata risoluzione
dei rapporti di intermediazione.
3. I provvedimenti disciplinari sono notificati
all'interessato mediante lettera raccomandata e sono
comunicati alle imprese con le quali il medesimo ha
incarichi in corso di esecuzione.
Art. 330 (Destinatari delle sanzioni disciplinari). - 1.
Le sanzioni disciplinari sono applicate nei confronti delle
persone fisiche iscritte nel registro degli intermediari,
compresi i collaboratori e gli altri soggetti ausiliari
dell'intermediario di assicurazione o di riassicurazione, o
nel ruolo dei periti di assicurazione responsabili della
violazione.
2. Nel caso di esercizio dell'attivita' in forma
societaria la radiazione comporta altresi' la cancellazione
della societa' nei casi di particolare gravita' o di
sistematica reiterazione dell'illecito disciplinare.
Art. 331 (Procedura di applicazione delle sanzioni
disciplinari). - 1. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni
disciplinari l'ISVAP, nel termine di centoventi giorni
dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di
centottanta per i soggetti residenti all'estero, provvede
alla contestazione degli addebiti nei confronti dei
possibili responsabili della violazione e trasmette i
relativi atti al Collegio di garanzia sui procedimenti
disciplinari.
2. I destinatari possono proporre, nel termine di
sessanta giorni, reclamo avverso la contestazione degli
addebiti e chiedere l'audizione dinnanzi al Collegio di
garanzia sui procedimenti disciplinari.
3. Il Collegio di garanzia e' istituito presso l'ISVAP
ed e' composto da un magistrato con qualifica non inferiore
a consigliere della corte di cassazione o equiparato, anche
a riposo, con funzioni di presidente ovvero da un docente
universitario di ruolo, e da due componenti esperti in
materia assicurativa, questi ultimi designati sentite le
associazioni maggiormente rappresentative. Il mandato ha
durata quadriennale ed e' rinnovabile una sola volta. Il
Collegio di garanzia puo' essere costituito in piu'
sezioni, con corrispondente incremento del numero dei suoi
componenti, qualora l'ISVAP lo ritenga necessario per
garantire condizioni di efficienza e tempestivita' nella
definizione dei procedimenti disciplinari. L'ISVAP nomina
il Collegio di garanzia, stabilisce le norme sulla
procedura dinnanzi al Collegio nel rispetto dei principi
del giusto procedimento e determina il regime delle
incompatibilita' ed il compenso dei componenti, che e'
posto a carico dell'Istituto.
4. A seguito dell'esercizio della facolta' di reclamo di
cui al comma, 2 ovvero decorso inutilmente il relativo
termine, il Collegio di garanzia acquisisce le risultanze
istruttorie, esamina gli scritti difensivi e dispone
l'audizione, alla quale le parti possono partecipare anche
con l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia.
Se non ritiene provata la violazione, il Collegio di
garanzia puo' disporre l'archiviazione della contestazione
o chiedere l'integrazione delle risultanze istruttorie. Se,
invece, ritiene provata la violazione, trasmette al
Presidente dell'ISVAP la proposta motivata di
determinazione della sanzione disciplinare.
5. Il Presidente dell'ISVAP, ricevuta la proposta
formulata dal Collegio di garanzia, decide la sanzione
disciplinare con decreto, che viene successivamente
comunicato alle parti del procedimento.
6. Le controversie relative ai ricorsi avverso i
provvedimenti che applicano la sanzione disciplinare sono
devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. L'ISVAP provvede alla difesa in giudizio
con propri legali.
7. I provvedimenti che infliggono la sanzione
disciplinare della radiazione, le sentenze dei giudici
amministrativi che decidono i ricorsi e i decreti che
decidono i ricorsi straordinari al Presidente della
Repubblica sono pubblicati nel Bollettino dell'ISVAP.».
- Si riporta il testo dell'art. 1917, comma quarto, del
codice civile:
«4. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, puo'
chiamare in causa l'assicuratore [c.p.c. 32, 106, 269].».



 
Art. 10.
Surrogazione del Fondo
1. Il Fondo che ha risarcito il danneggiato ai sensi dell'articolo 9, e' surrogato secondo quanto stabilito dall'articolo 115, comma 5, del codice, nei diritti del danneggiato verso il mediatore, fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a favore del danneggiato stesso.



Nota all'art. 10:
- Per l'art. 115, comma 5 del «codice», si veda nelle
note alle premesse.



 
Art. 11.
Contributi annuali
1. Il contributo a carico dei singoli aderenti al Fondo, e' determinato entro il 31 maggio di ciascun anno con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 115, comma 3, del Codice.
2. Il contributo e' versato al Fondo entro la data fissata nel decreto di cui al comma 1. Entro lo stesso termine annuale i mediatori trasmettono al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le provvigioni acquisite nell'esercizio chiuso nell'anno solare precedente quello del versamento. Il Fondo puo' chiedere ulteriori documentazioni comprovanti le dichiarazioni acquisite e, ove occorre, segnalare al Ministero dello sviluppo economico l'opportunita' di chiedere all'ISVAP eventuali ulteriori verifiche.



Nota all'art. 11:
- Per l'art. 115, comma 3 del «Codice» si veda nelle
note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»:
«Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38. (R).
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R).
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R).
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva. (R).».



 
Art. 12.
Mancato pagamento dei contributi
1. Decorsi inutilmente trenta giorni dal termine per il pagamento dei contributi stabilito ai sensi dell'articolo 11, comma 2, il Fondo da' notizia dell'inadempienza riscontrata all'ISVAP, che provvede per quanto di sua competenza.
2. L'ISVAP comunica al Fondo i provvedimenti di cancellazione dal registro adottati nei confronti dei mediatori inadempienti.
 
Art. 13.
Esercizio finanziario
1. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
 
Art. 14.
Rendiconto finanziario
1. Il rendiconto finanziario del Fondo, deliberato dal Comitato ai sensi dell'articolo 5 entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, comprende le seguenti voci:
a) in entrata:
1) contributi degli aderenti al Fondo di competenza dell'esercizio;
2) interessi su titoli;
3) interessi attivi diversi;
4) somme recuperate in dipendenza di azioni di surroga;
5) altre entrate, da indicare analiticamente;
b) in uscita:
1) somme corrisposte per i risarcimenti ai sensi dell'articolo 115 del codice e relative spese di liquidazione;
2) spese di funzionamento;
3) oneri patrimoniali e finanziari;
4) altre uscite, da indicare analiticamente.
2. Al rendiconto e' allegata una relazione, approvata dal Comitato, che illustra le singole voci del rendiconto.
3. Entro dieci giorni dalla delibera di approvazione di cui al comma 1, il Comitato trasmette il rendiconto alla CONSAP che lo approva nei successivi trenta giorni. Il rendiconto approvato dalla CONSAP e' trasmesso entro dieci giorni al Ministero dello sviluppo economico.



Nota all'art. 14:
- Per l'art. 115 del «Codice» si veda nelle note alle
premesse.



 
Art. 15.
Situazione patrimoniale
1. Il rendiconto di cui all'articolo 14 e' accompagnato da un documento che illustra la situazione patrimoniale del Fondo dalla quale risultino alla fine dell'esercizio:
a) nell'attivo:
1) le immobilizzazioni finanziarie;
2) i crediti verso i contribuenti;
3) le disponibilita' liquide;
4) i ratei e risconti attivi;
5) le altre partite dell'attivo, da indicare analiticamente;
b) nel passivo:
1) il capitale netto;
2) la riserva premi;
3) la riserva sinistri,
4) i ratei e risconti passivi;
5) le altre partite del passivo, da indicare analiticamente.
2. La riserva premi costituita alla fine di ogni esercizio per far fronte agli oneri derivanti dagli obblighi di risarcimento di cui all'articolo 2, e' pari all'intero ammontare dei contributi versati dagli aderenti al Fondo in ciascun esercizio, compresi i rendimenti finanziari relativi agli investimenti dei contributi stessi, al netto dei sinistri dell'esercizio pagati o riservati e degli oneri di qualsiasi natura sopportati per la gestione e il funzionamento del Fondo stesso. L'obbligo di accantonamento a riserva cessa quando l'ammontare della riserva premi e' pari a quaranta volte l'ammontare del massimale annuo globale per tutti i sinistri previsto dall'articolo 110, comma 3, del Codice.
3. La riserva sinistri e' costituita alla fine di ciascun esercizio accantonando l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio o in quelli precedenti e non ancora liquidati, nonche' alle relative spese di liquidazione.
4. L'importo dei sinistri di un esercizio che eccede l'ammontare dei contributi dell'esercizio stesso e' imputato sull'accantonamento della riserva premi costituito alla fine dell'esercizio precedente.



Nota all'art. 15:
- Per l'art. 110, comma 3 del «Codice», si veda nelle
note dell'art. 1.



 
Art. 16.
Vigilanza
1. Il Fondo e' posto sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.
2. Il Ministero dello sviluppo economico puo' chiedere in qualunque momento al Fondo notizie e dati sulla gestione del Fondo stesso e disporre accertamenti ove lo ritenga necessario.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 30 gennaio 2009

Il Ministro : Scajola

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 154
 
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