Gazzetta n. 63 del 17 marzo 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 30 gennaio 2009, n. 19 |
Regolamento recante norme per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, in attuazione dell'articolo 115 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private; Visti in particolare gli articoli 115 e 343, comma 5, del predetto Codice concernenti, fra l'altro: la costituzione del Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione come patrimonio separato presso la CONSAP; lo scopo di tale Fondo; la composizione del Comitato di gestione cui spetta l'amministrazione del Fondo; la procedura di determinazione del relativo contributo e la sua misura massima; la successione di tale Fondo nei rapporti attivi e passivi al Fondo di garanzia gia' previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792; nonche' la previsione di norme relative all'amministrazione, alla contribuzione ed ai limiti di intervento stabilite con regolamento del Ministro delle attivita' produttive, sentito 1'ISVAP; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha fra l'altro istituito il Ministero dello sviluppo economico, subentrato nella predetta competenza del Ministero delle attivita' produttive; Sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private ed acquisito per ragioni di opportunita' anche il parere del Ministero dell'economia e delle finanze; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 novembre 2008; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 27397 del 18 dicembre 2008 e il nulla osta della Presidenza del Consiglio di Ministri rilasciato in data 8 gennaio 2009, prot. n. DAGL/12.3.4./19/51;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «codice»: il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; b) «CONSAP»: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.; c) «contributo»: la contribuzione annuale dei mediatori a favore del Fondo determinata a sensi dell'articolo 115, comma 3, del codice; d) «Fondo»: il Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, di cui all'articolo 115 del codice; e) «ISVAP»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; f) «mediatori»: gli intermediari di assicurazione e di riassicurazione iscritti nella sezione di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), del codice; g) «polizza»: la polizza di assicurazione della responsabilita' civile, di cui agli articoli 110, comma 3, e 112, comma 3, del codice; h) «registro»: il registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109, comma 1, del codice; i) «Comitato»: il Comitato di gestione di cui all'articolo 115 del codice.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sott'ordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». Il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13-10-2005 - supplemento ordinario n. 163). - Si riporta il testo dell'art. 115 del Codice delle assicurazioni private: «Art. 115. Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione. 1. L'intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all'art. 109, comma 2, lettera b), deve aderire al Fondo di garanzia costituito presso la CONSAP per risarcire il danno patrimoniale causato agli assicurati e alle imprese di assicurazione o di riassicurazione derivante dall'esercizio dell'attivita' di mediatore assicurativo o riassicurativo che non sia stato risarcito dall'intermediario o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui, rispettivamente, all'art. 110, comma 3, e all'art. 112, comma 3. 2. L'amministrazione del Fondo spetta ad un comitato nominato con decreto del Ministro delle attivita' produttive, che e' composto da un dirigente del Ministero delle attivita' produttive, con funzioni di presidente, da un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, da un funzionario dell ' ISVAP, da un funzionario della CONSAP, da due rappresentanti degli intermediari iscritti nella corrispondente sezione del registro, da un rappresentante delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. 3. Le norme relative all'amministrazione, alla contribuzione ed ai limiti di intervento sono stabilite con regolamento del Ministro delle attivita' produttive, sentito l'ISVAP. Il contributo e' determinato annualmente con decreto del Ministro delle attivita' produttive, sentito l'ISVAP ed il comitato di gestione, in misura non superiore allo zero virgola cinquanta per cento delle provvigioni annualmente acquisite, anche al fine di garantire comunque la copertura degli oneri di funzionamento del comitato di cui al comma 2. 4. Il Fondo costituisce patrimonio separato da quello del soggetto presso il quale e' costituito e da eventuali altri fondi. Sul Fondo non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti dei creditori del soggetto che li amministra ne' dei creditori dei singoli intermediari, o nell'interesse degli stessi, diversi dagli assicurati o dalle imprese. Il Fondo non puo' essere compreso nelle procedure concorsuali che riguardano il soggetto che li amministra o i singoli intermediari partecipanti. 5. Il Fondo e' surrogato nei diritti degli assicurati e delle imprese di assicurazione e di riassicurazione fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a loro favore.». - Si riporta il testo del 5° comma dell'art. 343 del Codice delle assicurazioni private: «5. Il Fondo di cui all'art. 115 succede nei rapporti attivi e passivi al Fondo di garanzia per l'attivita' dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, di cui all'art. 4, comma 1, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792, e continua ad operare nei casi previsti dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 30 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 dell'11 maggio 1985. 6. Le persone fisiche di cui al presente articolo e quelle iscritte nel registro degli intermediari di assicurazione e di riassicurazione non sono soggette agli obblighi previsti a carico degli agenti di commercio in materia di previdenza integrativa.». - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettera f)della legge 28 novembre 1984, n. 792 recante «Istituzione e funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione»: «f) aver aderito al Fondo di garanzia costituito nell'ambito del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per risarcire gli assicurati e le imprese di assicurazione dei danni derivanti dalla propria attivita' e non garantiti dalla polizza di cui alla successiva lettera g). Il Fondo e' amministrato da un comitato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da tre rappresentanti del Ministero del tesoro e da tre mediatori eletti dagli iscritti all'albo, nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e presieduto da un componente eletto dal Comitato stesso, che lo sceglie tra i rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il fondo e' alimentato dai contributi degli aderenti; la misura dei contributi, comunque non inferiore allo 0,50 per cento delle provvigioni annualmente acquisite rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione, e' fissata annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo conto dell'anzianita' di esercizio dell'attivita' e del volume di affari. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato saranno stabilite le disposizioni necessarie alla costituzione e al funzionamento del fondo.». Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, reca «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2006. «3. Ai fini dell'iscrizione, la societa' deve altresi' avere stipulato la polizza di assicurazione della responsabilita' civile professionale di cui all'art. 110, comma 3, per l'attivita' di intermediazione svolta dalla societa', dalle persone fisiche di cui al comma 2, nonche' per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed infedelta' dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.». - Si riporta il testo dell'art. 109, comma 1, del «Codice»: «1. L'ISVAP disciplina, con regolamento, la formazione e l'aggiornamento del registro unico elettronico nel quale sono iscritti gli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica.». Per l'art. 115 del «Codice», si veda nelle note alle premesse. Nota all'art. 1: Per l'art. 115 e 343 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 («Codice» delle assicurazioni private)si veda nelle note alle premesse. L'art. 109, comma 2, lettera b), del «Codice» cosi' recita: «b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione, altresi' denominati broker, in qualita' di intermediari che agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione». - Si riporta il testo degli articoli 110, comma 3 e 112, comma 3 del «Codice». «3. Salvo quanto previsto all'art. 109, comma 3, ed all'art. 112, comma 3, la persona fisica, ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'art. 109, comma 2, lettere a) o b), deve altresi' stipulare una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per l'attivita' svolta in forza dell'iscrizione al registro con massimale di almeno un milione di euro per ciascun sinistro e di un milione e mezzo di euro all'anno globalmente per tutti i sinistri, valida in tutto il territorio dell'Unione europea, per danni arrecati da negligenze ed errori professionali propri ovvero da negligenze, errori professionali ed infedelta' dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge. I limiti di copertura possono essere elevati dall'ISVAP, con regolamento, tenendo conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo.». «3. Ai fini dell'iscrizione, la societa' deve altresi' avere stipulato la polizza di assicurazione della responsabilita' civile professionale di cui all'art. 110, comma 3, per l'attivita' di intermediazione svolta dalla societa', dalle persone fisiche di cui al comma 2, nonche' per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed infedelta' dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.». - Si riporta il testo dell'art. 109, comma 1, del «Codice»: «1. L'ISVAP disciplina, con regolamento, la formazione e l'aggiornamento del registro unico elettronico nel quale sono iscritti gli intermediari assicurativi e riassicurativi che hanno residenza o sede legale nel territorio della Repubblica.». Per l'art. 115 del «Codice», si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 2. Limiti di intervento del Fondo 1. Il risarcimento del danno patrimoniale garantito dal Fondo e' limitato in ogni caso alle somme corrispondenti all'ammontare di copertura della polizza. La garanzia del Fondo ha ruolo sussidiario e interviene per il mancato indennizzo previsto dalla polizza. |
| Art. 3. Patrimonio del Fondo 1. Il patrimonio del Fondo e' costituito dai contributi degli aderenti, da versamenti volontari, dai redditi patrimoniali e da ogni altro provento consentito dalla legge. 2. Il Fondo succede nei rapporti attivi e passivi al Fondo di garanzia gia' previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792.
Nota all'art. 3: Per l'art. 4, comma 1, lettera f), della legge 28 novembre 1984,n. 792, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 4. Funzionamento del Comitato 1. Il Comitato nomina il vicepresidente scegliendolo tra i suoi componenti. 2. Il presidente e i componenti del Comitato durano in carica tre anni. 3. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un dipendente della CONSAP nominato dal Comitato su designazione della CONSAP medesima. 4. Il Comitato e' convocato dal presidente in via ordinaria almeno una volta ogni tre mesi e in via straordinaria quando necessario o su richiesta di almeno tre suoi componenti. 5. Il Comitato delibera con la presenza di almeno quattro membri a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 6. I verbali sono riportati integralmente nel registro delle sedute del Comitato e sono predisposti dal segretario e sottoscritti dal presidente. 7. Con il decreto di nomina del Comitato si stabilisce la misura del compenso annuale nonche' del gettone di presenza alle adunanze, spettanti al Presidente ed ai componenti; per i membri residenti fuori Roma vengono rimborsate le spese documentate di viaggio e soggiorno. |
| Art. 5. Funzioni del Comitato 1. Il Comitato: a) adotta gli atti di amministrazione e gli altri atti di organizzazione relativi all'attivita' e alla gestione del Fondo, compresa l'individuazione dei fabbisogni di personale e di servizi da destinare da parte della CONSAP alle esigenze di funzionamento del Fondo stesso; b) delibera sulle domande di risarcimento presentate ai sensi dell'articolo 9; c) delibera il rendiconto finanziario e approva la relativa relazione di accompagnamento; d) fornisce annualmente al Ministero dello sviluppo economico ogni elemento utile per la determinazione del contributo annuale dei mediatori. |
| Art. 6. Presidente del Comitato 1. Il presidente del Comitato adotta i provvedimenti di urgenza, sottoponendoli alla ratifica del Comitato nella prima seduta. 2. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in caso di assenza o impedimento di questo. |
| Art. 7. Segretario del Comitato 1. Il segretario del Comitato di cui all'articolo 4, comma 3: a) coordina l'istruttoria degli affari da sottoporre al Comitato e predispone gli elementi necessari per le deliberazioni; b) redige i verbali delle riunioni del Comitato e ne cura la trascrizione sull'apposito registro; c) coordina l'esecuzione delle delibere del Comitato su delega del Comitato stesso; d) coordina la tenuta della contabilita', dei libri e della corrispondenza e la conservazione degli atti e dei documenti relativi alla gestione; e) presenta al Comitato il progetto di rendiconto finanziario e la relativa relazione. |
| Art. 8.
Norme per la nomina dei componenti del Comitato in rappresentanza degli intermediari e delle imprese di assicurazione e di riassicurazione
1. I componenti del Comitato in rappresentanza dei mediatori e delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono prescelti nell'ambito di apposite terne di nominativi proposte dalle relative associazioni di categoria maggiormente rappresentative. |
| Art. 9. Modalita' di intervento del Fondo 1. L'assicurato o l'impresa di assicurazione che abbiano subito un danno dal mediatore e non siano stati risarciti dal mediatore stesso, possono chiedere, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il risarcimento al Fondo, allegando la documentazione relativa ai fatti e alle circostanze che hanno determinato il danno, nonche' la documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di risarcimento al mediatore. 2. Il Fondo contatta, ove necessario, il mediatore e in ogni caso, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di risarcimento di cui al comma 1, trasmette agli assicuratori che hanno stipulato la polizza la domanda di risarcimento stessa, comprensiva della documentazione allegata. 3. Gli assicuratori sono tenuti a comunicare al Fondo entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione se il danno sia risarcibile per effetto della polizza entro il limite del massimale ovvero le ragioni per le quali eventualmente il danno e' in tutto o in parte non risarcibile. 4. Nel caso in cui l'assicuratore comunichi che il danno e' in tutto o in parte non risarcibile, ovvero anche quando non fornisca alcuna comunicazione nel termine di cui al comma 3, il Fondo provvede a risarcire il danneggiato entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'assicuratore o dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 3. 5. Qualora l'assicuratore comunichi che il danno e' risarcibile per effetto della polizza, il Fondo, entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'assicuratore, informa il danneggiato di tale circostanza, allegando copia della risposta dell'assicuratore. 6. Il danneggiato che, anche a causa dell'inattivita' del mediatore, non sia stato indennizzato dagli assicuratori che hanno stipulato la polizza entro sei mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 5, rende nota tale circostanza al Fondo che provvede al risarcimento entro novanta giorni dalla ricezione di detta comunicazione. 7. Il Fondo trasmette copia della domanda di risarcimento di cui al comma 1, comprensiva della documentazione allegata, all'ISVAP per gli eventuali provvedimenti di competenza ai sensi dell'articolo 329 e seguenti del codice. 8. Il Fondo puo' agire in giudizio contro gli assicuratori per far accertare il loro obbligo a risarcire il danno nei limiti del massimale e puo' chiamarli in causa a norma dell'articolo 1917, comma quarto, del codice civile.
Nota all'art. 9: - Si riporta il testo degli articoli 329 e seguenti del «Codice» - «Destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento» e recitano come segue: «Art. 329 (Intermediari e periti assicurativi). - 1. Gli intermediari di assicurazione o riassicurazione, compresi i produttori diretti, i collaboratori e gli altri soggetti ausiliari dell'intermediario di assicurazione o di riassicurazione, ed i periti assicurativi che nell'esercizio della loro attivita', anche nei casi puniti ai sensi dell'art. 324, violino le norme del presente codice o le relative norme di attuazione, sono puniti, in base alla gravita' dell'infrazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni: a) richiamo; b) censura; c) radiazione. 2. Il richiamo, consistente in una dichiarazione scritta di biasimo motivato, e' disposto per fatti di lieve manchevolezza. La censura e' disposta per fatti di particolare gravita'. La radiazione e' disposta per fatti di eccezionale gravita' e determina l'immediata risoluzione dei rapporti di intermediazione. 3. I provvedimenti disciplinari sono notificati all'interessato mediante lettera raccomandata e sono comunicati alle imprese con le quali il medesimo ha incarichi in corso di esecuzione. Art. 330 (Destinatari delle sanzioni disciplinari). - 1. Le sanzioni disciplinari sono applicate nei confronti delle persone fisiche iscritte nel registro degli intermediari, compresi i collaboratori e gli altri soggetti ausiliari dell'intermediario di assicurazione o di riassicurazione, o nel ruolo dei periti di assicurazione responsabili della violazione. 2. Nel caso di esercizio dell'attivita' in forma societaria la radiazione comporta altresi' la cancellazione della societa' nei casi di particolare gravita' o di sistematica reiterazione dell'illecito disciplinare. Art. 331 (Procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari). - 1. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni disciplinari l'ISVAP, nel termine di centoventi giorni dall'accertamento dell'infrazione, ovvero nel termine di centottanta per i soggetti residenti all'estero, provvede alla contestazione degli addebiti nei confronti dei possibili responsabili della violazione e trasmette i relativi atti al Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari. 2. I destinatari possono proporre, nel termine di sessanta giorni, reclamo avverso la contestazione degli addebiti e chiedere l'audizione dinnanzi al Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari. 3. Il Collegio di garanzia e' istituito presso l'ISVAP ed e' composto da un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere della corte di cassazione o equiparato, anche a riposo, con funzioni di presidente ovvero da un docente universitario di ruolo, e da due componenti esperti in materia assicurativa, questi ultimi designati sentite le associazioni maggiormente rappresentative. Il mandato ha durata quadriennale ed e' rinnovabile una sola volta. Il Collegio di garanzia puo' essere costituito in piu' sezioni, con corrispondente incremento del numero dei suoi componenti, qualora l'ISVAP lo ritenga necessario per garantire condizioni di efficienza e tempestivita' nella definizione dei procedimenti disciplinari. L'ISVAP nomina il Collegio di garanzia, stabilisce le norme sulla procedura dinnanzi al Collegio nel rispetto dei principi del giusto procedimento e determina il regime delle incompatibilita' ed il compenso dei componenti, che e' posto a carico dell'Istituto. 4. A seguito dell'esercizio della facolta' di reclamo di cui al comma, 2 ovvero decorso inutilmente il relativo termine, il Collegio di garanzia acquisisce le risultanze istruttorie, esamina gli scritti difensivi e dispone l'audizione, alla quale le parti possono partecipare anche con l'assistenza di avvocati ed esperti di fiducia. Se non ritiene provata la violazione, il Collegio di garanzia puo' disporre l'archiviazione della contestazione o chiedere l'integrazione delle risultanze istruttorie. Se, invece, ritiene provata la violazione, trasmette al Presidente dell'ISVAP la proposta motivata di determinazione della sanzione disciplinare. 5. Il Presidente dell'ISVAP, ricevuta la proposta formulata dal Collegio di garanzia, decide la sanzione disciplinare con decreto, che viene successivamente comunicato alle parti del procedimento. 6. Le controversie relative ai ricorsi avverso i provvedimenti che applicano la sanzione disciplinare sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L'ISVAP provvede alla difesa in giudizio con propri legali. 7. I provvedimenti che infliggono la sanzione disciplinare della radiazione, le sentenze dei giudici amministrativi che decidono i ricorsi e i decreti che decidono i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono pubblicati nel Bollettino dell'ISVAP.». - Si riporta il testo dell'art. 1917, comma quarto, del codice civile: «4. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, puo' chiamare in causa l'assicuratore [c.p.c. 32, 106, 269].».
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| Art. 10. Surrogazione del Fondo 1. Il Fondo che ha risarcito il danneggiato ai sensi dell'articolo 9, e' surrogato secondo quanto stabilito dall'articolo 115, comma 5, del codice, nei diritti del danneggiato verso il mediatore, fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a favore del danneggiato stesso.
Nota all'art. 10: - Per l'art. 115, comma 5 del «codice», si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 11. Contributi annuali 1. Il contributo a carico dei singoli aderenti al Fondo, e' determinato entro il 31 maggio di ciascun anno con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 115, comma 3, del Codice. 2. Il contributo e' versato al Fondo entro la data fissata nel decreto di cui al comma 1. Entro lo stesso termine annuale i mediatori trasmettono al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le provvigioni acquisite nell'esercizio chiuso nell'anno solare precedente quello del versamento. Il Fondo puo' chiedere ulteriori documentazioni comprovanti le dichiarazioni acquisite e, ove occorre, segnalare al Ministero dello sviluppo economico l'opportunita' di chiedere all'ISVAP eventuali ulteriori verifiche.
Nota all'art. 11: - Per l'art. 115, comma 3 del «Codice» si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»: «Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 38. (R). 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R). 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R). 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R).».
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| Art. 12. Mancato pagamento dei contributi 1. Decorsi inutilmente trenta giorni dal termine per il pagamento dei contributi stabilito ai sensi dell'articolo 11, comma 2, il Fondo da' notizia dell'inadempienza riscontrata all'ISVAP, che provvede per quanto di sua competenza. 2. L'ISVAP comunica al Fondo i provvedimenti di cancellazione dal registro adottati nei confronti dei mediatori inadempienti. |
| Art. 13. Esercizio finanziario 1. L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. |
| Art. 14. Rendiconto finanziario 1. Il rendiconto finanziario del Fondo, deliberato dal Comitato ai sensi dell'articolo 5 entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio, comprende le seguenti voci: a) in entrata: 1) contributi degli aderenti al Fondo di competenza dell'esercizio; 2) interessi su titoli; 3) interessi attivi diversi; 4) somme recuperate in dipendenza di azioni di surroga; 5) altre entrate, da indicare analiticamente; b) in uscita: 1) somme corrisposte per i risarcimenti ai sensi dell'articolo 115 del codice e relative spese di liquidazione; 2) spese di funzionamento; 3) oneri patrimoniali e finanziari; 4) altre uscite, da indicare analiticamente. 2. Al rendiconto e' allegata una relazione, approvata dal Comitato, che illustra le singole voci del rendiconto. 3. Entro dieci giorni dalla delibera di approvazione di cui al comma 1, il Comitato trasmette il rendiconto alla CONSAP che lo approva nei successivi trenta giorni. Il rendiconto approvato dalla CONSAP e' trasmesso entro dieci giorni al Ministero dello sviluppo economico.
Nota all'art. 14: - Per l'art. 115 del «Codice» si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 15. Situazione patrimoniale 1. Il rendiconto di cui all'articolo 14 e' accompagnato da un documento che illustra la situazione patrimoniale del Fondo dalla quale risultino alla fine dell'esercizio: a) nell'attivo: 1) le immobilizzazioni finanziarie; 2) i crediti verso i contribuenti; 3) le disponibilita' liquide; 4) i ratei e risconti attivi; 5) le altre partite dell'attivo, da indicare analiticamente; b) nel passivo: 1) il capitale netto; 2) la riserva premi; 3) la riserva sinistri, 4) i ratei e risconti passivi; 5) le altre partite del passivo, da indicare analiticamente. 2. La riserva premi costituita alla fine di ogni esercizio per far fronte agli oneri derivanti dagli obblighi di risarcimento di cui all'articolo 2, e' pari all'intero ammontare dei contributi versati dagli aderenti al Fondo in ciascun esercizio, compresi i rendimenti finanziari relativi agli investimenti dei contributi stessi, al netto dei sinistri dell'esercizio pagati o riservati e degli oneri di qualsiasi natura sopportati per la gestione e il funzionamento del Fondo stesso. L'obbligo di accantonamento a riserva cessa quando l'ammontare della riserva premi e' pari a quaranta volte l'ammontare del massimale annuo globale per tutti i sinistri previsto dall'articolo 110, comma 3, del Codice. 3. La riserva sinistri e' costituita alla fine di ciascun esercizio accantonando l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio o in quelli precedenti e non ancora liquidati, nonche' alle relative spese di liquidazione. 4. L'importo dei sinistri di un esercizio che eccede l'ammontare dei contributi dell'esercizio stesso e' imputato sull'accantonamento della riserva premi costituito alla fine dell'esercizio precedente.
Nota all'art. 15: - Per l'art. 110, comma 3 del «Codice», si veda nelle note dell'art. 1.
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| Art. 16. Vigilanza 1. Il Fondo e' posto sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. 2. Il Ministero dello sviluppo economico puo' chiedere in qualunque momento al Fondo notizie e dati sulla gestione del Fondo stesso e disporre accertamenti ove lo ritenga necessario. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 30 gennaio 2009
Il Ministro : Scajola
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 154 |
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