Gazzetta n. 104 del 7 maggio 2009 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2009, n. 43 |
Regolamento recante istituzione e funzionamento del nuovo Osservatorio nazionale sulla famiglia. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visti gli articoli 29, 30, 31 e 117 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni; Visto l'articolo 1, commi 1250 e 1253, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; Visto il regolamento recante «Istituzione e funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia», adottato con decreto ministeriale 30 ottobre 2007, n. 242; Visto il decreto del Ministro delle politiche per la famiglia del 15 aprile 2008, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2008, registro n. 8, foglio n. 101, con il quale sono state ripartite le risorse afferenti al Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2008; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed in particolare l'articolo 1, commi 13 e 14, lettera b); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008, con il quale il sen. Carlo Amedeo Giovanardi e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, con il quale il Sottosegretario Carlo Amedeo Giovanardi e' stato delegato ad esercitare le funzioni in materia di politiche per la famiglia; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 18 dicembre 2008; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 febbraio 2009; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 20 febbraio 2009;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1. Osservatorio nazionale sulla famiglia 1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, d'ora in poi denominato «Osservatorio», quale organismo di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali per la famiglia.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo degli articoli 29, 30, 31 e 117 della Costituzione: «Art. 29. - La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come societa' naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio e' ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unita' familiare. Art. 30. - E' dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacita' dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternita'. Art. 31. - La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternita' e l'infanzia e la gioventu', favorendo gli istituti necessari a tale scopo. Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; b) immigrazione; c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi; e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo; g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; n) norme generali sull'istruzione; o) previdenza sociale; p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e Citta' metropolitane; q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno; s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali . Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua competenza la regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.». - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n. 205, supplemento ordinario. - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1250 e 1253 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»: «1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Ministro delle politiche per la famiglia utilizza il Fondo: per istituire e finanziare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonche' la partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore; per finanziare le iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui all'art. 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53; per sperimentare iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro; per sostenere l'attivita' dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'art. 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, e successive modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451; per sviluppare iniziative che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e associazioni; per sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali. 1253. Il Ministro delle politiche per la famiglia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'organizzazione amministrativa e scientifica dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui al comma 1250.». - Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», convertito, con modificazioni dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186, supplemento ordinario. - Il decreto ministeriale 30 ottobre 2007, n. 242 recante «Regolamento concernente l'istituzione e funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2007, n. 298. - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 13 e 14, lettera b) del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114: «13. La denominazione: «Presidente del Consiglio dei Ministri» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: «Ministro delle politiche per la famiglia». 14. Sono, in ogni caso, attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri: a) (omissis); b) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali, nonche' le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche a favore della famiglia, di interventi per il sostegno della maternita' e della paternita', di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialita' e alla natalita', nonche' quelle concernenti l'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui all'art. 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita altresi' le funzioni di competenza del Governo per l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, unitamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita altresi' la gestione delle risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia ed, in particolare, la gestione dei finanziamenti di cui all'art. 1, commi 1250 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; ». - Il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008, recante «Nomina dei Sottosegretari di Stato» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 2008, n. 111. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008 recante «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sen. Carlo Giovanardi» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2008, n. 150. - Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195, supplemento ordinario. - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»: «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.».
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| Art. 2. Funzioni 1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, l'Osservatorio svolge funzioni di studio, ricerca, documentazione, promozione e consulenza sulle politiche in favore della famiglia. 2. L'Osservatorio svolge altresi' funzioni di supporto al Dipartimento per le politiche della famiglia ai fini della predisposizione del Piano nazionale per la famiglia di cui all'articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 3. Nello svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 l'Osservatorio: a) assicura lo sviluppo delle funzioni di analisi e studio della condizione e delle problematiche familiari, anche attraverso la realizzazione di un rapporto biennale sulla condizione familiare in Italia finalizzato ad aggiornare le conoscenze sulle principali dinamiche demografiche, sociologiche, economiche e di politica familiare; b) promuove iniziative ed incontri seminariali per favorire la conoscenza dei risultati delle ricerche e indagini e la diffusione delle buone pratiche attraverso lo scambio di esperienze; c) coordina le proprie attivita' di ricerca e documentazione con quelle dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per quanto concerne il Piano di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva; d) coordina le proprie attivita' di ricerca e documentazione con quelle degli Osservatori regionali e locali; a tal fine, alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 5 partecipano due esperti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1251 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296: «1251. Il Ministro delle politiche per la famiglia si avvale altresi' del Fondo per le politiche della famiglia al fine di: a) finanziare l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia, nonche' acquisire proposte e indicazioni utili per il Piano e verificarne successivamente l'efficacia, attraverso la promozione e l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza nazionale sulla famiglia; b) realizzare, unitamente al Ministro della salute, una intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto criteri e modalita' per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie; c) promuovere e attuare in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della pubblica istruzione, un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari; c-bis) favorire la permanenza od il ritorno nella comunita' familiare di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie. A tal fine il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della solidarieta' sociale e della salute, promuove, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalita' sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono ed attuano un programma sperimentale di interventi al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona; c-ter) finanziare iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti di minori, promosse dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'art. 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269.».
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| Art. 3. Organi dell'Osservatorio 1. L'Osservatorio e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia. 2. Sono organi dell'Osservatorio: a) il Presidente; b) l'Assemblea; c) il Comitato tecnico-scientifico. 2. L'Assemblea e il Comitato tecnico-scientifico sono costituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e durano in carica tre anni. |
| Art. 4. Composizione e funzioni dell'Assemblea 1. L'Assemblea e' composta: a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia che la presiede e ne nomina i componenti; b) da dodici componenti, dei quali due designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia, e uno rispettivamente dai Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti, delle pari opportunita', della gioventu', dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare; c) da dodici componenti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei quali sette indicati dalle regioni e cinque dalle autonomie locali; d) da tre componenti designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative; e) da tre componenti designati dalle associazioni dei datori di lavoro dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura maggiormente rappresentative; f) da tre componenti designati dalle associazioni familiari a carattere nazionale; g) da tre componenti designati dalle associazioni del terzo settore aventi carattere nazionale. 2. L'Assemblea stabilisce gli orientamenti generali del Piano delle attivita' dell'Osservatorio, la cui attuazione e' demandata al Comitato tecnico scientifico. 3. L'Assemblea, per esigenze di semplificazione, organizza la propria attivita' affidando la fase istruttoria ad un Gruppo di lavoro interno rappresentativo delle diverse sue componenti.
Nota all'art. 4: - Per il testo dell'art. 8 del citato decreto-legislativo 28 agosto 1997, n. 281 si veda quanto riportato alle note in premessa.
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| Art. 5. Comitato tecnico scientifico 1. Il Comitato tecnico-scientifico e' presieduto dal Direttore tecnico-scientifico dell'Osservatorio, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia, ed e' composto dal capo del Dipartimento per le politiche della famiglia o da un suo delegato e da cinque esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia tra soggetti di elevata e comprovata professionalita' nel campo delle politiche sociali e familiari. 2. Il Comitato tecnico-scientifico ha funzioni di organizzazione ed attuazione del programma di attivita' dell'Osservatorio, sulla base degli indirizzi formulati dall'Assemblea. |
| Art. 6. Convenzioni 1. Il Dipartimento per le politiche della famiglia puo' stipulare convenzioni con enti pubblici di comprovata esperienza e qualificazione nel campo delle politiche per la famiglia, per lo svolgimento in collaborazione delle attivita' di comune interesse intese al perseguimento delle finalita' e degli scopi dell'Osservatorio. |
| Art. 7. Organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio 1. Ai componenti dell'Assemblea spetta esclusivamente il rimborso delle eventuali spese di viaggio e di soggiorno. 2. Con determinazione del capo del Dipartimento per le politiche della famiglia sono definiti, nel limite delle risorse disponibili, i compensi spettanti ai componenti del Comitato tecnico-scientifico. 3. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio sono assicurate dal Dipartimento per le politiche della famiglia. |
| Art. 8. Finanziamento 1. Agli oneri derivanti dal presente regolamento si provvede mediante assegnazione dal Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai sensi dell'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Nota all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 19, comma 1 del citato decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223: «Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita'). - 1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la tutela della famiglia, in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali, nonche' per supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato «Fondo per le politiche della famiglia», al quale e' assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.». - Per il testo dell'art. 1, comma 1251 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296 si veda quanto riportato alle note all'art. 2.
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| Art. 9. Disposizione finale 1. Dalla data di entrata in vigore dei presente regolamento e' abrogato il decreto ministeriale 30 ottobre 2007, n. 242. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 10 marzo 2009
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri il Sottosegretario di Stato Giovanardi
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 207
Nota all'art. 9: - Per il testo del citato decreto ministeriale 30 ottobre 2007, n. 242, si veda quanto riportato alle note in premessa.
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