Gazzetta n. 104 del 7 maggio 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 marzo 2009, n. 43
Regolamento recante istituzione e funzionamento del nuovo Osservatorio nazionale sulla famiglia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 29, 30, 31 e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 1, commi 1250 e 1253, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto il regolamento recante «Istituzione e funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia», adottato con decreto ministeriale 30 ottobre 2007, n. 242;
Visto il decreto del Ministro delle politiche per la famiglia del 15 aprile 2008, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2008, registro n. 8, foglio n. 101, con il quale sono state ripartite le risorse afferenti al Fondo per le politiche della famiglia per l'anno 2008;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed in particolare l'articolo 1, commi 13 e 14, lettera b);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008, con il quale il sen. Carlo Amedeo Giovanardi e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, con il quale il Sottosegretario Carlo Amedeo Giovanardi e' stato delegato ad esercitare le funzioni in materia di politiche per la famiglia;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 18 dicembre 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 febbraio 2009;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 20 febbraio 2009;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Osservatorio nazionale sulla famiglia
1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, l'Osservatorio nazionale sulla famiglia, d'ora in poi denominato «Osservatorio», quale organismo di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali per la famiglia.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 29, 30, 31 e 117
della Costituzione:
«Art. 29. - La Repubblica riconosce i diritti della
famiglia come societa' naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio e' ordinato sull'eguaglianza morale e
giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a
garanzia dell'unita' familiare.
Art. 30. - E' dovere e diritto dei genitori mantenere
istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del
matrimonio.
Nei casi di incapacita' dei genitori, la legge provvede
a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio
ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti
dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della
paternita'.
Art. 31. - La Repubblica agevola con misure economiche e
altre provvidenze la formazione della famiglia e
l'adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo
alle famiglie numerose.
Protegge la maternita' e l'infanzia e la gioventu',
favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo
Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione,
nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di comuni, province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali .
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative
a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle
regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in
ogni altra materia. I comuni, le province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce
la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita
sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di
accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione con
altre regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n.
205, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1250 e 1253
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)»:
«1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui
all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, e' incrementato di 210 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009. Il Ministro delle politiche per la
famiglia utilizza il Fondo: per istituire e finanziare
l'Osservatorio nazionale sulla famiglia prevedendo la
rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da
un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento
e di Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonche' la
partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore;
per finanziare le iniziative di conciliazione del tempo di
vita e di lavoro di cui all'art. 9 della legge 8 marzo
2000, n. 53; per sperimentare iniziative di abbattimento
dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli
pari o superiore a quattro; per sostenere l'attivita'
dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della
pornografia minorile di cui all'art. 17 della legge 3
agosto 1998, n. 269, e successive modificazioni,
dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro
nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di
cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451; per sviluppare
iniziative che diffondano e valorizzino le migliori
iniziative in materia di politiche familiari adottate da
enti pubblici e privati, enti locali, imprese e
associazioni; per sostenere le adozioni internazionali e
garantire il pieno funzionamento della Commissione per le
adozioni internazionali.
1253. Il Ministro delle politiche per la famiglia, entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina
l'organizzazione amministrativa e scientifica
dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui al comma
1250.».
- Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante
«Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale», convertito, con
modificazioni dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto
2006, n. 186, supplemento ordinario.
- Il decreto ministeriale 30 ottobre 2007, n. 242
recante «Regolamento concernente l'istituzione e
funzionamento dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2007, n.
298.
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 13 e 14,
lettera b) del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244», convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1 della legge 14 luglio 2008, n.
121, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n.
114:
«13. La denominazione: «Presidente del Consiglio dei
Ministri» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente,
la denominazione: «Ministro delle politiche per la
famiglia».
14. Sono, in ogni caso, attribuite al Presidente del
Consiglio dei Ministri:
a) (omissis);
b) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia
di politiche per la famiglia nelle sue componenti e
problematiche generazionali, nonche' le funzioni di
competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia
di coordinamento delle politiche a favore della famiglia,
di interventi per il sostegno della maternita' e della
paternita', di conciliazione dei tempi di lavoro e dei
tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla
famiglia, alla genitorialita' e alla natalita', nonche'
quelle concernenti l'Osservatorio nazionale sulla famiglia
di cui all'art. 1, comma 1250, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri esercita altresi' le funzioni di
competenza del Governo per l'Osservatorio nazionale per
l'infanzia e l'adolescenza di cui agli articoli 1 e 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
103, unitamente al Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali. La Presidenza del Consiglio dei
Ministri esercita altresi' la gestione delle risorse
finanziarie relative alle politiche per la famiglia ed, in
particolare, la gestione dei finanziamenti di cui all'art.
1, commi 1250 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio
2008, recante «Nomina dei Sottosegretari di Stato» e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 2008, n. 111.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
13 giugno 2008 recante «Delega di funzioni del Presidente
del Consiglio dei Ministri al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri sen. Carlo
Giovanardi» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
giugno 2008, n. 150.
- Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto
2008, n. 195, supplemento ordinario.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali»:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».



 
Art. 2.
Funzioni
1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, l'Osservatorio svolge funzioni di studio, ricerca, documentazione, promozione e consulenza sulle politiche in favore della famiglia.
2. L'Osservatorio svolge altresi' funzioni di supporto al Dipartimento per le politiche della famiglia ai fini della predisposizione del Piano nazionale per la famiglia di cui all'articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Nello svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 l'Osservatorio:
a) assicura lo sviluppo delle funzioni di analisi e studio della condizione e delle problematiche familiari, anche attraverso la realizzazione di un rapporto biennale sulla condizione familiare in Italia finalizzato ad aggiornare le conoscenze sulle principali dinamiche demografiche, sociologiche, economiche e di politica familiare;
b) promuove iniziative ed incontri seminariali per favorire la conoscenza dei risultati delle ricerche e indagini e la diffusione delle buone pratiche attraverso lo scambio di esperienze;
c) coordina le proprie attivita' di ricerca e documentazione con quelle dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per quanto concerne il Piano di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva;
d) coordina le proprie attivita' di ricerca e documentazione con quelle degli Osservatori regionali e locali; a tal fine, alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 5 partecipano due esperti designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1251 della
citata legge 27 dicembre 2006, n. 296:
«1251. Il Ministro delle politiche per la famiglia si
avvale altresi' del Fondo per le politiche della famiglia
al fine di:
a) finanziare l'elaborazione, realizzata d'intesa con
le altre amministrazioni statali competenti e con la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un piano nazionale
per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo,
promozionale e orientativo degli interventi relativi
all'attuazione dei diritti della famiglia, nonche'
acquisire proposte e indicazioni utili per il Piano e
verificarne successivamente l'efficacia, attraverso la
promozione e l'organizzazione con cadenza biennale di una
Conferenza nazionale sulla famiglia;
b) realizzare, unitamente al Ministro della salute, una
intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art.
8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad
oggetto criteri e modalita' per la riorganizzazione dei
consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli
interventi sociali in favore delle famiglie;
c) promuovere e attuare in sede di Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, d'intesa con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e con il Ministro della pubblica
istruzione, un accordo tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano per la
qualificazione del lavoro delle assistenti familiari;
c-bis) favorire la permanenza od il ritorno nella
comunita' familiare di persone parzialmente o totalmente
non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture
residenziali socio-sanitarie. A tal fine il Ministro delle
politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della
solidarieta' sociale e della salute, promuove, ai sensi
dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad
oggetto la definizione dei criteri e delle modalita' sulla
base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali,
definiscono ed attuano un programma sperimentale di
interventi al quale concorrono i sistemi regionali
integrati dei servizi alla persona;
c-ter) finanziare iniziative di carattere informativo
ed educativo volte alla prevenzione di ogni forma di abuso
sessuale nei confronti di minori, promosse
dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della
pornografia minorile di cui all'art. 17, comma 1-bis, della
legge 3 agosto 1998, n. 269.».



 
Art. 3.
Organi dell'Osservatorio
1. L'Osservatorio e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia.
2. Sono organi dell'Osservatorio:
a) il Presidente;
b) l'Assemblea;
c) il Comitato tecnico-scientifico.
2. L'Assemblea e il Comitato tecnico-scientifico sono costituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e durano in carica tre anni.
 
Art. 4.
Composizione e funzioni dell'Assemblea
1. L'Assemblea e' composta:
a) dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia che la presiede e ne nomina i componenti;
b) da dodici componenti, dei quali due designati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia, e uno rispettivamente dai Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti, delle pari opportunita', della gioventu', dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare;
c) da dodici componenti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei quali sette indicati dalle regioni e cinque dalle autonomie locali;
d) da tre componenti designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative;
e) da tre componenti designati dalle associazioni dei datori di lavoro dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura maggiormente rappresentative;
f) da tre componenti designati dalle associazioni familiari a carattere nazionale;
g) da tre componenti designati dalle associazioni del terzo settore aventi carattere nazionale.
2. L'Assemblea stabilisce gli orientamenti generali del Piano delle attivita' dell'Osservatorio, la cui attuazione e' demandata al Comitato tecnico scientifico.
3. L'Assemblea, per esigenze di semplificazione, organizza la propria attivita' affidando la fase istruttoria ad un Gruppo di lavoro interno rappresentativo delle diverse sue componenti.



Nota all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 8 del citato
decreto-legislativo 28 agosto 1997, n. 281 si veda quanto
riportato alle note in premessa.



 
Art. 5.
Comitato tecnico scientifico
1. Il Comitato tecnico-scientifico e' presieduto dal Direttore tecnico-scientifico dell'Osservatorio, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia, ed e' composto dal capo del Dipartimento per le politiche della famiglia o da un suo delegato e da cinque esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro o Sottosegretario delegato alle politiche per la famiglia tra soggetti di elevata e comprovata professionalita' nel campo delle politiche sociali e familiari.
2. Il Comitato tecnico-scientifico ha funzioni di organizzazione ed attuazione del programma di attivita' dell'Osservatorio, sulla base degli indirizzi formulati dall'Assemblea.
 
Art. 6.
Convenzioni
1. Il Dipartimento per le politiche della famiglia puo' stipulare convenzioni con enti pubblici di comprovata esperienza e qualificazione nel campo delle politiche per la famiglia, per lo svolgimento in collaborazione delle attivita' di comune interesse intese al perseguimento delle finalita' e degli scopi dell'Osservatorio.
 
Art. 7.
Organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio
1. Ai componenti dell'Assemblea spetta esclusivamente il rimborso delle eventuali spese di viaggio e di soggiorno.
2. Con determinazione del capo del Dipartimento per le politiche della famiglia sono definiti, nel limite delle risorse disponibili, i compensi spettanti ai componenti del Comitato tecnico-scientifico.
3. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio sono assicurate dal Dipartimento per le politiche della famiglia.
 
Art. 8.
Finanziamento
1. Agli oneri derivanti dal presente regolamento si provvede mediante assegnazione dal Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai sensi dell'articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.



Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 19, comma 1 del citato
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223:
«Art. 19 (Fondi per le politiche della famiglia, per le
politiche giovanili e per le politiche relative ai diritti
e alle pari opportunita'). - 1. Al fine di promuovere e
realizzare interventi per la tutela della famiglia, in
tutte le sue componenti e le sue problematiche
generazionali, nonche' per supportare l'Osservatorio
nazionale sulla famiglia, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo denominato
«Fondo per le politiche della famiglia», al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.».
- Per il testo dell'art. 1, comma 1251 della citata
legge 27 dicembre 2006, n. 296 si veda quanto riportato
alle note all'art. 2.



 
Art. 9.
Disposizione finale
1. Dalla data di entrata in vigore dei presente regolamento e' abrogato il decreto ministeriale 30 ottobre 2007, n. 242.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 marzo 2009

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
il Sottosegretario di Stato
Giovanardi

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2009 Ministeri istituzionali, registro n. 4, foglio n. 207



Nota all'art. 9:
- Per il testo del citato decreto ministeriale 30
ottobre 2007, n. 242, si veda quanto riportato alle note in
premessa.



 
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