IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale, delle infrastrutture e dei servizi
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto 7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli uffici di livello non dirigenziale del Mipaaf e la definizione dei relativi compiti; Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nel relativo registro, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varieta' indicate nel dispositivo, per le quali e' stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza; Viste le richieste degli interessati volte a ottenere le variazioni di dette responsabilita'; Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 31 marzo 2009, ha preso atto delle richieste di variazione di responsabilita' della conservazione in purezza delle varieta' di seguito elencate, cosi' come risulta dal verbale della riunione; Attesa la necessita' di modificare i citati decreti; Decreta: Art. 1.
La responsabilita' della conservazione in purezza delle sotto elencate varieta', gia' assegnata ad altra ditta con precedente decreto, e' attribuita al conservatore in purezza a fianco di ognuna indicato:
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Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 aprile 2009 Il direttore generale: Blasi
Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
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