Gazzetta n. 139 del 18 giugno 2009 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PALERMO
DECRETO 9 giugno 2009
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto il proprio decreto n. 601 del 12 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 2000, con il quale e' stato emanato lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreto n. 83 del 13 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2001, con il quale sono state emanate modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreto n. 1796 del 4 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del 21 dicembre 2001, con il quale sono state emanate modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreto n. 1038 del 23 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 2002, con il quale sono state emanate modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreto n. 74 del 22 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 febbraio 2003, con il quale sono state emanate modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreto n. 709 del 27 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 giugno 2003, con il quale sono state emanate modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreto n. 2096 del 15 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 27 aprile 2005, con il quale sono state emanate modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreto n. 9481 del 29 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 292 del 16 dicembre 2005, con il quale sono state emanate modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreto n. 815 del 16 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo 2007, con il quale sono state emanate modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreto n. 1534 dell'8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 24 aprile 2008, con il quale sono state emanate modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreto n. 5491 dell'11 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 281 del 1° dicembre 2008, con il quale sono state emanate modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;
Vista la delibera del Senato accademico del 14 aprile 2009;
Vista la propria nota del 27 aprile 2009 prot. n. 30205, ricevuta in data 4 maggio, con la quale e' stata trasmessa al Ministero dell'universita' e della ricerca a documentazione relativa alla modifica statutaria per l'acquisizione del parere prescritto dall'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989;
Considerato che con la nota n. 1937 del 18 maggio 2009 il Ministero ha comunicato di non formulare osservazioni;

Decreta:

Sono emanate le seguenti modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo:
(Omissis).

Art. 12.
Senato accademico

(Omissis).
5. Il Senato accademico, esclusivamente nella sua componente elettiva, dura in carica tre anni solari; i rappresentanti degli studenti durano in carica tre anni dalla data del loro insediamento e decadono in ogni caso quando perdono lo status di studente dell'Ateneo.
(Omissis).

Art. 13.
Il Consiglio di amministrazione

(Omissis).
4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni solari; i rappresentanti degli studenti durano in carica tre anni dalla data del loro insediamento e decadono in ogni caso quando perdono lo status di studente dell'Ateneo.
(Omissis).

Art. 17.
Consigli di facolta'

(Omissis).
9. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica tre anni; i rappresentanti degli studenti durano in carica tre anni e decadono comunque dopo aver conseguito il titolo di studio.
(Omissis).

Art. 19.
Consigli di corso di studio della facolta'

(Omissis).
9. Gli studenti durano in carica tre anni e decadono al momento del conseguimento del titolo di studio.
(Omissis).

Art. 25-ter.
Consiglio degli studenti

(Omissis).
2. Il Consiglio degli studenti e' costituito con decreto del rettore e dura in carica tre anni.
(Omissis).

Art. 58.
Norme transitorie

(Omissis).
5. In assenza dell'avvio del procedimento per il rinnovo delle rappresentanze studentesche dovra' procedersi con l'integrazione delle rappresentanze per il restante periodo del mandato.
6. I rappresentanti degli studenti, in carica alla data di entrata in vigore delle disposizioni relative alla durata triennale delle rappresentanze studentesche, proseguono il proprio mandato sino al completamento del triennio.
Palermo, 9 giugno 2009
Il rettore: Lagalla
 
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