IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l'art. 77-bis, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dalla legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), in cui e' previsto che, per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Con lo stesso decreto e' definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 77-bis del citato decreto-legge n. 112/2008; Visto l'art. 77-bis, comma 14, terzo periodo, del decreto-legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, in cui e' previsto che la mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno; Ravvisata l'opportunita' di procedere - al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 77-bis, comma 14, secondo periodo, del decreto-legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008 - all'emanazione del decreto ministeriale concernente il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7 del suddetto art. 77-bis e, successivamente, all'emanazione del decreto relativo al prospetto e alle modalita' per il monitoraggio degli adempimenti del patto di stabilita' interno e alla verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno; Visto il comma 5 dell'art. 77-bis del decreto-legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, che fa riferimento al saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali, calcolato in termini di competenza mista e pari alla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto, rispettivamente, delle entrate derivanti dalle riscossioni di crediti e delle spese derivanti dalle concessioni di crediti, considerando come valori di riferimento quelli risultanti dai conti consuntivi; Visto il comma 3 dell'art. 77-bis del decreto-legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, che introduce, ai fini della individuazione del concorso alla manovra di ogni ente, le percentuali di variazione dei saldi finanziari di competenza mista registrati nell'anno 2007, determinate in funzione del segno del saldo stesso ed in funzione del rispetto o meno delle regole del patto di stabilita' 2007; Visto il comma 7-bis dell'art. 77-bis, introdotto dall'art. 2, comma 41, lettera b) della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), che esclude dal saldo finanziario di cui sopra gli accertamenti, per la parte corrente, e le riscossioni, per la parte in conto capitale, delle risorse provenienti dallo Stato per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza, nonche' gli impegni delle relative spese correnti e i pagamenti in conto capitale connessi con le citate risorse provenienti dallo Stato; Visto altresi' il comma 8 dell'art. 77-bis, come sostituito dall'art. 2, comma 41, lettera c), della legge finanziaria per l'anno 2009, che prevede l'esclusione dal saldo finanziario del 2007 assunto a base di riferimento per l'individuazione degli obiettivi e dai saldi utili per il rispetto del patto di stabilita' interno delle riscossioni in conto capitale derivanti dalla cessione di azioni o quote di societa' operanti nel settore dei servizi pubblici locali, delle riscossioni inerenti le risorse derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e degli accertamenti derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette societa' qualora quotate sui mercati regolamentati, se tali risorse sono destinate alla realizzazione degli investimenti o alla riduzione del debito; Visto il comma 6 dell'art. 77-bis che stabilisce che, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, per gli enti con un saldo finanziario di competenza mista 2007 negativo, lo stesso saldo di competenza mista 2007 deve essere migliorato nella misura risultante dall'applicazione delle percentuali di cui al comma 3, lettere a) e d), a seconda che gli enti abbiano rispettato o meno il patto di stabilita' per l'anno 2007; Visto il comma 7 dell'art. 77-bis che stabilisce che, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, per gli enti con un saldo finanziario di competenza mista 2007 positivo, lo stesso saldo di competenza mista 2007 puo' essere peggiorato nella misura risultante dall'applicazione delle percentuali di cui al comma 3, lettere b) e c), a seconda che gli enti abbiano rispettato o meno il patto di stabilita' per l'anno 2007; Visto il comma 9, lettera a), dell'art. 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che prevede l'abrogazione del comma 8 dell'art. 77-bis del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008; Visto il comma 10 dell'art. 7-quater del decreto-legge n. 5/2009, che dispone che restano invariate le previsioni di saldo e di entrata e di spesa per gli enti locali che hanno approvato il bilancio entro il 10 marzo 2009, escludendo le entrate straordinarie di cui al richiamato comma 8 sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilita' interno per il 2009; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali che ha espresso parere favorevole nella seduta del 3 giugno 2009; Decreta:
Articolo unico
1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilita' interno per il triennio 2009/2011, di cui al comma 14 dell'art. 77-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con le modalita' ed i prospetti definiti dall'allegato A al presente decreto. 2. I prospetti devono essere trasmessi - utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 3. Le province e i comuni di cui al comma 1 che non provvedono ad inviare il prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici nei modi e nei tempi precedentemente indicati sono considerati, ai sensi del citato comma 14 dell'art. 77-bis, inadempienti al patto di stabilita'. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 giugno 2009 Il ragioniere generale dello Stato: Canzio |