Gazzetta n. 161 del 14 luglio 2009 (vai al sommario)
LEGGE 7 luglio 2009, n. 88
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione
di direttive comunitarie)

1. Il Governo e` delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia gia` scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo e` delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo e` delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche´, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche´ su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e` richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo` adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o piu` deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che da` conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalita` di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto
1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri».
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo dell'art. 11-ter, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, recante:
«2. I disegni di legge, gli schemi di decreto
legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati
da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica sulla
quantificazione delle entrate e degli oneri recati da
ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture,
con la specificazione, per la spesa corrente e per le
minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa
attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale,
della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli
obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
parlamentari.».
- Si riporta il testo dell'art. 81, quarto comma, della
Costituzione:
«4. Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese
deve indicare i mezzi per farvi fronte.».
- Si riporta il testo dell'art. 117, quinto comma, della
Costituzione:
«5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 8, della legge
4 febbraio 2005, n. 11, recante: «Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia al processo normativo
dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli
obblighi comunitari».
«8. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, gli atti normativi di cui al
presente articolo possono essere adottati nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In
tale caso, gli atti normativi statali adottati si
applicano, per le regioni e le province autonome nelle
quali non sia ancora in vigore la propria normativa di
attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine
stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa
comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di
entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna
regione e provincia autonoma e recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato
e del carattere cedevole delle disposizioni in essi
contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al
preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.».



 
Art. 2.
(Principi e criteri direttivi generali
della delega legislativa)

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e IV, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalita` di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravita`. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro e` prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entita`, tenendo conto della diversa potenzialita` lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita` personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche´ del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo` recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente gia` comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensivita` rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita` ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonche´ alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia` assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia` attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di piu` amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le piu` opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta`, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarieta` dei processi decisionali, la trasparenza, la celerita`, l'efficacia e l'economicita` nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;
h) quando non siano d'ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 53 del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, recante: «Disposizioni
sulla competenza penale del giudice di pace, a norma
dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468.»:
«Art. 53 (Obbligo di permanenza domiciliare). - 1. La
pena della permanenza domiciliare comporta l'obbligo di
rimanere presso la propria abitazione o in altro luogo di
privata dimora ovvero in un luogo di cura, assistenza o
accoglienza nei giorni di sabato e domenica; il giudice,
avuto riguardo alle esigenze familiari, di lavoro, di
studio o di salute del condannato, puo' disporre che la
pena venga eseguita in giorni diversi della settimana
ovvero, a richiesta del condannato, continuativamente.
2. La durata della permanenza domiciliare non puo'
essere inferiore a sei giorni ne' superiore a
quarantacinque; il condannato non e' considerato in stato
di detenzione.
3. Il giudice puo' altresi' imporre al condannato,
valutati i criteri di cui all'art. 133, comma secondo, del
codice penale, il divieto di accedere a specifici luoghi
nei giorni in cui non e' obbligato alla permanenza
domiciliare, tenuto conto delle esigenze familiari, di
lavoro, di studio o di salute del condannato.
4. Il divieto non puo' avere durata superiore al doppio
della durata massima della pena della permanenza
domiciliare e cessa in ogni caso quando e' stata
interamente scontata la pena della permanenza
domiciliare.».
- Per l'art. 117, quarto comma, della Costituzione, si
veda nelle note all'art. 11.
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183, recante: «Coordinamento delle politiche
riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti
normativi comunitari.»:
«Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la
tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie», nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai
sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle
autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge
aventi le stesse finalita' di quelle previste dalle norme
comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
di cui all'art. 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748.».



 
Art. 3.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria
di violazioni di disposizioni comunitarie)

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e` delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in provvedimenti attuativi di direttive comunitarie, di natura regolamentare o amministrativa, emanati ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per iquali non sono gia` previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e` esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalita` e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1.



Note all'art. 3:
- Per l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si
veda nelle note all'art. 1.



 
Art. 4.
(Modifica all'articolo 9 della legge
4 febbraio 2005, n. 11, in materia di oneri
relativi a prestazioni e controlli)

1. All'articolo 9 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e` aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 2 sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469".



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 9, della legge 4
febbraio 2005, n. 11, citata nelle note all'art. 1, cosi'
come modificata della presente legge:
«Art. 9 (Contenuti della legge comunitaria). - 1. Il
periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale
all'ordinamento comunitario e' assicurato dalla legge
comunitaria annuale, che reca:
a) disposizioni modificative o abrogative di
disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi
indicati all'art. 1;
b) disposizioni modificative o abrogative di
disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di
infrazione avviate dalla Commissione delle Comunita'
europee nei confronti della Repubblica italiana;
c) disposizioni occorrenti per dare attuazione o
assicurare l'applicazione degli atti del Consiglio o della
Commissione delle Comunita' europee di cui alle lettere a)
e c) del comma 2 dell'art. 1, anche mediante il
conferimento al Governo di delega legislativa;
d) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare
in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto
previsto dall'art. 11;
e) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai
trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni
esterne dell'Unione europea;
f) disposizioni che individuano i principi fondamentali
nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome
esercitano la propria competenza normativa per dare
attuazione o assicurare l'applicazione di atti comunitari
nelle materie di cui all'art. 117, terzo comma, della
Costituzione;
g) disposizioni che, nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome,
conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti
legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle
disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle
province autonome;
h) disposizioni emanate nell'esercizio del potere
sostitutivo di cui all'art. 117, quinto comma, della
Costituzione, in conformita' ai principi e nel rispetto dei
limiti di cui all'art. 16, comma 3.
2. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da
eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla
legge comunitaria per l'anno di riferimento, sono posti a
carico dei soggetti interessati, secondo tariffe
determinate sulla base del costo effettivo del servizio,
ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina
comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono
predeterminate e pubbliche.
“2-bis. Le entrate derivanti dalle tariffe
determinate ai sensi del comma 2 sono attribuite, nei
limiti previsti dalla legislazione vigente, alle
amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli
mediante rassegnazione ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999,
n. 469”».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1999, n. 469, reca: «Regolamento recante norme di
semplificazione del procedimento per il versamento di somme
all'entrata e la riassegnazione alle unita' previsionali di
base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare
riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi
dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.».



 
Art. 5. (Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie
interessate dalle direttive comunitarie)

1. Il Governo e` delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalita` e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie.
2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.



Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa.»:
«Art. 20 - Il Governo, sulla base di un programma di
priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte
formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta
al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno
di legge per la semplificazione e il riassetto normativo,
volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i
criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche ai
fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle
pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto
delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti
locali. In allegato al disegno di legge e' presentata una
relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e
del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede
l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle
norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le
norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
le singole materie, stabiliti con la legge annuale di
semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle
deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e codificazione
della normativa primaria regolante la materia, previa
acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel
termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta,
con determinazione dei principi fondamentali nelle materie
di legislazione concorrente;
a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo
delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche
necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare
per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita' che
regolano i procedimenti amministrativi ai quali si
attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente
articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi
autorizzatori e delle misure di condizionamento della
liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla
regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza,
alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
all'ordinato assetto del territorio, alla tutela
dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza,
concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque
denominati che non implichino esercizio di discrezionalita'
amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento
dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di
inizio di attivita' da presentare da parte dell'interessato
all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni
e dalle certificazioni eventualmente richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di
rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che
non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
corredate dalla documentazione e dalle certificazioni
relative alle caratteristiche tecniche o produttive
dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si
considerano accolte qualora non venga comunicato apposito
provvedimento di diniego entro il termine fissato per
categorie di atti in relazione alla complessita' del
procedimento, con esclusione, in ogni caso,
dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative
non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della
concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e
all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari,
costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della
solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita' della
produzione tipica e tradizionale e della professionalita';
h) promozione degli interventi di autoregolazione per
standard qualitativi e delle certificazioni di conformita'
da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza
pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che
accertino e garantiscano la qualita' delle fasi delle
attivita' economiche e professionali, nonche' dei processi
produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri
amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni
pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita'
private, previsione dell'autoconformazione degli
interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati
strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di
regolazione vengono definiti dalle amministrazioni
competenti in relazione all'incentivazione della
concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il
rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla
flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle
esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai
comuni, salvo il conferimento di funzioni a province,
citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di
assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza;
determinazione dei principi fondamentali di attribuzione
delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle
regioni nelle materie di competenza legislativa
concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento
dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di
esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a
ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva
dello Stato, completa il processo di codificazione di
ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto
legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme
regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso
adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e
semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi
commi.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma
2, emanati sulla base della legge di semplificazione e
riassetto normativo annuale, per quanto concerne le
funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
ricollocare il personale degli organi soppressi e
raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica
procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai
sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi
e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla
medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante l'adozione di
disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili
per una sola volta, per le fasi di integrazione
dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
provvedimenti si intendono adottati;
f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu'
estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
con i destinatari dell'azione amministrativa;
f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da parte
delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati,
strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o
nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
f-ter) conformazione ai principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle
attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti
istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di
concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali
ed i soggetti interessati, secondo i criteri
dell'autonomia, della leale collaborazione, della
responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e
degli atti equiparabili comunque denominati, nonche' delle
conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti,
aventi il carattere della ripetitivita', ad uno o piu'
schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi
degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le
responsabilita', le modalita' di attuazione e le
conseguenze degli eventuali inadempimenti;
f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche
e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi
dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e,
successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti che sono resi entro il termine di sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente,
previa acquisizione del parere della Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e
delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato
nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono
resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle
Commissioni parlamentari e' reso, successivamente ai
precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la
predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le
amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla
richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente
previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla data della loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla
stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e
principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non piu'
rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali
definiti dalla legislazione di settore o che risultino in
contrasto con i principi generali dell'ordinamento
giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati,
prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla
normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme
disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti
organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi
di semplificazione e di qualita' della regolazione con la
definizione della posizione italiana da sostenere in sede
di Unione europea nella fase di predisposizione della
normativa comunitaria, ai sensi dell'art. 3 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la
partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e
di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
a livello europeo.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
della semplificazione e del riassetto normativo nelle
materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di
indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, che garantisce anche l'uniformita' e
l'omogeneita' degli interventi di riassetto e
semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni
competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di
semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di
amministrazione attiva individuano forme stabili di
consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di
rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei
regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.



 
Art. 6.
(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)

1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 6 e` inserito il seguente:
"Art. 6-bis. - (Nomina dei rappresentanti italiani presso il Comitato delle regioni) - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri propone al Consiglio dell'Unione europea i ventiquattro membri titolari e i ventiquattro membri supplenti del Comitato delle regioni, spettanti all'Italia in base all'articolo 263 del Trattato istitutivo della Comunita` europea.
2. Ai fini della proposta di cui al comma 1, i membri del Comitato delle regioni sono cosi' ripartiti tra le autonomie regionali e locali:
a) regioni e province autonome di Trento e di Bolzano: 14 titolari e 8 supplenti.
Tale rappresentanza tiene conto anche delle assemblee legislative regionali;
b) province: 3 titolari e 7 supplenti;
c) comuni: 7 titolari e 9 supplenti.
3. La proposta di cui al presente articolo e` formulata previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
4. In caso di modifica del numero dei membri titolari e supplenti spettanti all'Italia, la ripartizione di cui al comma 2 e` effettuata mantenendo ferme le proporzioni di cui al medesimo comma";
b) all'articolo 8, comma 5, l'alinea e` sostituito dal seguente: "Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 4 il Governo:";
c) all'articolo 11-bis, comma 1, le parole: "per le quali la Commissione europea si e` riservata di adottare disposizioni di attuazione" sono sostituite dalle seguenti: "che conferiscono alla Commissione europea il potere di adottare disposizioni di attuazione";
d) dopo l'articolo 14 e` inserito il seguente:
"Art. 14-bis. - (Parita` di trattamento) - 1. Le norme italiane di recepimento e di attuazione di norme e principi della Comunita` europea e dell'Unione europea assicurano la parita` di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti o stabiliti nel territorio nazionale e non possono in ogni caso comportare un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.
2. Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini comunitari residenti o stabiliti nel territorio nazionale".



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 8, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno».
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 5, della legge
4 febbraio 2005, n. 11, citata nelle note all'art. 1, cosi'
come modificata dal presente legge:
«Art. 8 (Legge comunitaria). - 1. Lo Stato, le regioni e
le province autonome, nelle materie di propria competenza
legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive
comunitarie.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per le politiche comunitarie informa con
tempestivita' le Camere e, per il tramite della Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti
dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province
autonome, le regioni e le province autonome, degli atti
normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione
europea e delle Comunita' europee.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per le politiche comunitarie verifica, con la
collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato
di conformita' dell'ordinamento interno e degli indirizzi
di politica del Governo in relazione agli atti di cui al
comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e
comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure
da intraprendere per assicurare tale conformita', agli
organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei
presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle
province autonome, per la formulazione di ogni opportuna
osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e
le province autonome verificano lo stato di conformita' dei
propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e ne
trasmettono le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie con
riguardo alle misure da intraprendere.
4. All'esito della verifica e tenuto conto delle
osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio
dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, di
concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli
altri Ministri interessati, entro il 31 gennaio di ogni
anno presenta al Parlamento un disegno di legge recante:
«Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee»; tale
titolo e' completato dall'indicazione: «Legge comunitaria»
seguita dall'anno di riferimento».
5. “Nell'ambito della relazione al disegno di
legge di cui al comma 4 il Governo:”
a) riferisce sullo stato di conformita'
dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo
stato delle eventuali procedure di infrazione dando conto,
in particolare, della giurisprudenza della Corte di
giustizia delle Comunita' europee relativa alle eventuali
inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da
parte della Repubblica italiana;
b) fornisce l'elenco delle direttive attuate o da
attuare in via amministrativa;
c) da' partitamente conto delle ragioni dell'eventuale
omesso inserimento delle direttive il cui termine di
recepimento e' gia' scaduto e di quelle il cui termine di
recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione
ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;
d) fornisce l'elenco delle direttive attuate con
regolamento ai sensi dell'art. 11, nonche' l'indicazione
degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione
gia' adottati;
e) fornisce l'elenco degli atti normativi con i quali
nelle singole regioni e province autonome si e' provveduto
a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro
competenza, anche con riferimento a leggi annuali di
recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle
province autonome. L'elenco e' predisposto dalla Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano e trasmesso alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche
comunitarie in tempo utile e, comunque, non oltre il 25
gennaio di ogni anno.».
- Si riporta il testo dell'art. 11-bis, della legge 4
febbraio 2005, n. 11, citata nelle note all'art. 1, cosi'
come modificata dalla presente legge:
«Art.11-bis (Attuazione in via regolamentare di
disposizioni adottate dalla Commissione europea in
attuazione di direttive recepite mediante decreto
legislativo). - 1. Contestualmente o dopo l'entrata in
vigore di decreti legislativi, adottati per il recepimento
di direttive “che conferiscono alla Commissione
europea il potere di adottare disposizioni di
attuazione”, il Governo e' autorizzato, qualora tali
disposizioni siano state effettivamente adottate, a
recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della citata legge
n. 400 del 1988, e successive modificazioni, secondo quanto
disposto dagli articoli 9 e 11 della presente legge, con le
procedure ivi previste



 
Art. 7. (Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni attuative della direttiva 2004/41/CE con la normativa vigente in materia di alimenti e mangimi e con i regolamenti (CE) nn. 178/2002, 852/2004,
853/2004, 854/2004, 882/2004 e 183/2005)

1. Il Governo e` delegato ad adottare, con le modalita` e secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu` decreti legislativi al fine di coordinare le disposizioni attuative della direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con la vigente normativa in materia di alimenti e mangimi, nonche´ con i regolamenti (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, nn. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e n. 183/ 2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, e successive modificazioni.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dellagiustizia, nel rispetto anche dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia di armonizzazione della disciplina della produzione e della commercializzazione dei prodotti alimentari e dei mangimi, anche mediante l'abrogazione totale o parziale delle vigenti disposizioni in materia;
b) rispetto della tutela degli interessi relativi alla salute dell'uomo, degli animali e dei vegetali, dell'ambiente, della protezione ed informazione del consumatore e della qualita` dei prodotti, garantendo la libera circolazione, allo scopo di assicurare competitivita` alle imprese;
c) abrogazione o modificazione delle norme rese inapplicabili o superate dallo sviluppo tecnologico e non piu` adeguate all'evoluzione produttiva e commerciale delle imprese;
d) riformulazione, razionalizzazione e graduazione dell'apparato sanzionatorio, in conformita` ai criteri indicati all'articolo 2, comma 1, lettera c), con previsione di una sanzione amministrativa il cui importo, non inferiore a 500 euro e non superiore a 500.000 euro, deve tenere conto anche della dimensione dell'impresa e del relativo fatturato, al fine di rendere piu` incisive le sanzioni amministrative come deterrente effettivo;
e) conferma del principio della prescrizione "a priori" preventiva rispetto all'accertamento ed alla contestazione o notificazione delle violazioni nel relativo procedimento sanzionatorio;
f) reintroduzione e definizione delle modalita` di semplificazione delle procedure di autocontrollo applicate nelle micro e piccole imprese, in conformita` ai criteri di flessibilita` riconosciuti dal regolamento (CE) n. 852/ 2004;
g) semplificazione delle procedure esistenti in materia di registrazione e riconoscimento delle imprese del settore alimentare e mangimistico, in conformita` alle disposizioni comunitarie;
h) circolazione delle informazioni tra le Amministrazioni;
i) razionalizzazione e coordinamento delle attivita` degli organi di vigilanza e controllo nell'attuazione del Piano integrato di controllo nazionale pluriennale di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004, individuando, per detto Piano, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali quale punto di contatto con gli organi comunitari;
l) individuazione, da demandare a decreti di natura non regolamentare, di requisiti e prescrizioni igienico-sanitarie degli alimenti, delle sostanze e dei materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, delle sostanze non alimentari impiegate negli e sugli stessi alimenti, compresi i prodotti fitosanitari, nonche´ determinazione delle modalita` tecniche per l'effettuazione dei relativi controlli sanitari ufficiali;
m) individuazione di adeguate modalita` e procedure di collaborazione tra gli uffici doganali e gli uffici periferici delle altre amministrazioni coinvolte nel controllo degli alimenti e dei mangimi;
n) definizione delle modalita` di coordinamento e delle procedure di collaborazione ed interscambio delle informazioni tra le amministrazioni coinvolte nel controllo degli alimenti e dei mangimi e le autorita` di controllo in materia di condizionalita` della Politica agricola comune (PAC);
o) programmazione di una capillare e puntuale azione formativa e informativa rivolta a tutti i soggetti coinvolti e interessati dalle norme in questione.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2 e con la procedura di cui ai medesimi commi, il Governo puo` emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. Le Amministrazioni statali interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.



Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O.:
«Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma di
priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte
formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta
al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno
di legge per la semplificazione e il riassetto normativo,
volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i
criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche ai
fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle
pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto
delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti
locali. In allegato al disegno di legge e' presentata una
relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e
del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede
l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle
norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le
norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
le singole materie, stabiliti con la legge annuale di
semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle
deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e codificazione
della normativa primaria regolante la materia, previa
acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel
termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta,
con determinazione dei principi fondamentali nelle materie
di legislazione concorrente;
a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo
delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche
necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare
per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita' che
regolano i procedimenti amministrativi ai quali si
attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente
articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi
autorizzatori e delle misure di condizionamento della
liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla
regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza,
alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
all'ordinato assetto del territorio, alla tutela
dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza,
concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque
denominati che non implichino esercizio di discrezionalita'
amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento
dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di
inizio di attivita' da presentare da parte dell'interessato
all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni
e dalle certificazioni eventualmente richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di
rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che
non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
corredate dalla documentazione e dalle certificazioni
relative alle caratteristiche tecniche o produttive
dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si
considerano accolte qualora non venga comunicato apposito
provvedimento di diniego entro il termine fissato per
categorie di atti in relazione alla complessita' del
procedimento, con esclusione, in ogni caso,
dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative
non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della
concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e
all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari,
costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della
solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita' della
produzione tipica e tradizionale e della professionalita';
h) promozione degli interventi di autoregolazione per
standard qualitativi e delle certificazioni di conformita'
da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza
pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che
accertino e garantiscano la qualita' delle fasi delle
attivita' economiche e professionali, nonche' dei processi
produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri
amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni
pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita'
private, previsione dell'autoconformazione degli
interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati
strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di
regolazione vengono definiti dalle amministrazioni
competenti in relazione all'incentivazione della
concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il
rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla
flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle
esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai
comuni, salvo il conferimento di funzioni a province,
citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di
assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza;
determinazione dei principi fondamentali di attribuzione
delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle
regioni nelle materie di competenza legislativa
concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento
dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di
esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a
ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva
dello Stato, completa il processo di codificazione di
ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto
legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme
regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso
adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e
semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi
commi.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma
2, emanati sulla base della legge di semplificazione e
riassetto normativo annuale, per quanto concerne le
funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
ricollocare il personale degli organi soppressi e
raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica
procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai
sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi
e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla
medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante l'adozione di
disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili
per una sola volta, per le fasi di integrazione
dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
provvedimenti si intendono adottati;
f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu'
estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
con i destinatari dell'azione amministrativa;
f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da parte
delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati,
strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o
nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
f-ter) conformazione ai principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle
attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti
istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di
concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali
ed i soggetti interessati, secondo i criteri
dell'autonomia, della leale collaborazione, della
responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e
degli atti equiparabili comunque denominati, nonche' delle
conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti,
aventi il carattere della ripetitivita', ad uno o piu'
schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi
degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le
responsabilita', le modalita' di attuazione e le
conseguenze degli eventuali inadempimenti;
f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche
e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi
dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e,
successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti che sono resi entro il termine di sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente,
previa acquisizione del parere della Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e
delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato
nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono
resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle
Commissioni parlamentari e' reso, successivamente ai
precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la
predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le
amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla
richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente
previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla data della loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla
stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e
principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non piu'
rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali
definiti dalla legislazione di settore o che risultino in
contrasto con i principi generali dell'ordinamento
giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati,
prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla
normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme
disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti
organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi
di semplificazione e di qualita' della regolazione con la
definizione della posizione italiana da sostenere in sede
di Unione europea nella fase di predisposizione della
normativa comunitaria, ai sensi dell'art. 3 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la
partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e
di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
a livello europeo.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
della semplificazione e del riassetto normativo nelle
materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di
indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, che garantisce anche l'uniformita' e
l'omogeneita' degli interventi di riassetto e
semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni
competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di
semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di
amministrazione attiva individuano forme stabili di
consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di
rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei
regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.
- La direttiva 2004/41/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
30 aprile 2004, n. L 157.
- Il regolamento (CE) n. 178/2002 e' pubblicato nella
G.U.C.E. 1 febbraio 2002, n. L 31.
- I regolamenti (CE) nn. 852/2004, 853/2004, 854/2004 e
882/2004, sono pubblicati nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n.
L 139, 30 aprile 2004, n. L 165 e 8 febbraio 2005, n. L 35.



 
Art. 8. (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/47/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che
modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
dispositivi medici, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio
concernente i dispositivi medici e la direttiva 98/8/CE relativa
all'immissione sul mercato dei biocidi)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/ 47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, il Governo e` tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i principi e criteri direttivi di cui al comma 2.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede, altresi', alla riformulazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi 14 dicembre 1992, n. 507, e 24 febbraio 1997, n. 46, al fine di assicurare, nel rispetto della disciplina comunitaria, una maggiore coerenza fra le due diverse discipline e di eliminare incongruenze e contraddizioni presenti nelle norme in vigore, assicurando:
a) una piu` adeguata disciplina della vigilanza sugli incidenti, mediante la ridefinizione della sfera dei soggetti destinatari delle comunicazioni degli incidenti e degli eventi da comunicare e una piu` organizzata gestione dei dati, da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
b) la revisione delle norme sulle indagini cliniche, differenziando le ipotesi relative alle indagini riguardanti tipi di dispositivi mai utilizzati sull'uomo da quelle concernenti tipi di dispositivi gia` utilizzati, specificando le condizioni in presenza delle quali le indagini possono essere effettuate presso istituti privati e affidando ai comitati etici previsti per le sperimentazioni cliniche dei medicinali anche le valutazioni in tema di sperimentazioni con dispositivi medici;
c) la revisione delle norme sull'uso compassionevole dei dispositivi medici al fine di precisarne i limiti e le modalita` per l'applicabilita`, prevedendo, altresi', una specifica modalita` per il trattamento di singoli pazienti in casi eccezionali di necessita` e di emergenza, nei limiti posti dalle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 507 del 1992 e n. 46 del 1997;
d) la revisione delle norme sulla pubblicita` dei dispositivi medici, individuando, nell'ambito dei dispositivi per i quali e` consentita la pubblicita` sanitaria, le fattispecie che non necessitano di autorizzazione ministeriale;
e) la previsione delle misure necessarie a garantire, con continuita` nel tempo, efficaci collegamenti tra le banche dati nazionali e la banca dati europea Eudamed;
f) la riformulazione delle norme a contenuto sanzionatorio, prevedendo anche la necessaria armonizzazione con le sanzioni previste dal decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332.
3. Il Governo e` autorizzato a riformulare le previsioni riguardanti i dispositivi mediciper risonanza magnetica nucleare contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, assicurando:
a) la coerenza con le disposizioni di carattere generale riguardanti tutti i dispositivi medici, previsti dalla direttiva 2007/47/CE;
b) l'adeguamento allo sviluppo tecnologico ed alla evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso ed alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensita` del campo magnetico statico espresso in tesla, modificando in tal senso il sistema autorizzativo per renderlo piu` coerente con le competenze regionali e delle province autonome in materia di programmazione sanitaria previste dalle leggi vigenti, affidando conseguentemente alle regioni e province autonome l'autorizzazione all'installazione delle apparecchiature per risonanza, con esclusione delle sole apparecchiature a risonanza magnetica ritenute di carattere sperimentale.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.



Note all'art. 8:
- La direttiva 2007/47/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
21 settembre 2007 n. L 247.
- La direttiva 90/385/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
20 luglio 2007 n. L 189.
- La direttiva 93/42/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 12
luglio 1993 n. L 169.
- La direttiva 98/8/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 24
aprile 1998, n. L 123.
- Il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, reca:
«Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai dispositivi medici impiantabili attivi.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n.
305.».
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, reca:
«Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i
dispositivi medici. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
marzo 1997, n. 54, S.O.».
- Il decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, reca:
«Attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai
dispositivi medico-diagnostici in vitro. Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 17 novembre 2000, n. 269, S.O.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto
1994, n. 542, reca: «Regolamento recante norme per la
semplificazione del procedimento di autorizzazione all'uso
diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica
nucleare sul territorio nazionale.».



 
Art. 9. (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/54/CE
riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunita` e
della parita` di trattamento fra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2006/ 54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunita` e della parita` di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione), il Governo e` tenuto ad acquisire anche il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.



Note all'art. 9:
- La direttiva 2006/54/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
26 luglio 2006, n. L 204.



 
Art. 10. (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita` dell'aria ambiente e per un'aria piu` pulita
in Europa)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/ 50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualita` dell'aria ambiente e per un'aria piu` pulita in Europa, il Governo e` tenuto ad acquisire il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere adeguati poteri di coordinamento, di approvazione e di risoluzione dei casi di inadempimento, diretti a garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualita` dell'aria ambiente nel quadro del riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali per l'attuazione dei compiti definiti dalla legislazione comunitaria;
b) coordinare la disciplina relativa alla pianificazione ed alla programmazione della qualita` dell'aria ambiente con le norme vigenti in materia di autorizzazioni alle emissioni, agli impianti termici civili, ai combustibili e alla circolazione veicolare, allo scopo di permettere l'attuazione dei piani e programmi mediante gli strumenti e gli interventi previsti da tali norme di settore;
c) introdurre una specifica disciplina e una ripartizione delle competenze, in materia di qualita` dell'aria, relativamente all'approvazione degli strumenti di campionamento e misura, delle reti di misurazione e dei metodi di valutazione, all'accreditamento dei laboratori, alla definizione delle procedure di approvazione e di accreditamento, alla garanzia della qualita` delle misurazioni ed ai connessi controlli, prevedendo, al fine di garantire criteri omogenei su tutto il territorio nazionale, che le relative linee guida siano definite dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
d) in considerazione della particolare situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana, promuovere l'adozione di specifiche strategie di intervento nell'area interessata, anche attraverso un maggiore coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino;
e) al fine di unificare la normativa nazionale in materia di qualita` dell'aria ambiente, abrogare espressamente le disposizioni con cui sono state attuate le direttive 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, 1999/30/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, 2000/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2000, 2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2002, e 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, nonche´ le relative norme di esecuzione, e prevedere le opportune modifiche che assicurino la coerenza della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inerente la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera, con il nuovo quadro normativo in materia di qualita` dell'aria.
2. Ai fini dell'adozione del decreto legislativo di cui al presente articolo, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 4.



Note all'art. 10:
- La direttiva 2008/50/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
11 giugno 2008, n. L 152.
- La direttiva 96/62/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 21
novembre 1996, n. L 296.
- La direttiva 1999/30/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
29 giugno 1999, n. L 163.
- La direttiva 2000/69/CE e' Pubblicata nella G.U.C.E.
13 dicembre 2000, n. L 313.
- La direttiva 2002/3/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 9
marzo 2002, n. L 67.
- La direttiva 2004/107/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
26 gennaio 2005, n. L 23.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, reca:
«Norme in materia ambientale».



 
Art. 11.
(Delega al Governo per il riordino
della disciplina in materia di inquinamento acustico)

1. Al fine di garantire la piena integrazione nell'ordinamento nazionale delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/49/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e di assicurare la coerenza e l'omogeneita' della normativa di settore, il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale, in conformita' all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche´ alle relative norme di attuazione.
2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordino, coordinamento e revisione delle disposizioni vigenti, con particolare riferimento all'armonizzazione delle previsioni contenute nella legge 26 ottobre 1995, n. 447, con quelle recate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nel rispetto della normativa comunitaria in materia;
b) definizione dei criteri per la progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti nonche´ determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici nel rispetto dell'impianto normativo comunitario in materiadi inquinamento acustico, con particolare riferimento alla direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002.
3. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonche´ con gli altri Ministri competenti per materia, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche´ su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti per l'esercizio della delega, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Contestualmente all'attuazione della delega di cui al comma 1 ed entro lo stesso termine il Governo provvede all'adozione di tutti gli atti di sua competenza previsti dalla legislazione vigente e al loro coordinamento e aggiornamento, anche alla luce di quanto disposto dagli emanandi decreti legislativi di cui al comma 1.
5. In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
6. L'articolo 10 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, e' abrogato.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Note all'art. 11:
- La direttiva 2002/49/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
18 luglio 2002, n. L 189.
- Si riporta il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo
1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
la semplificazione amministrativa»:
«Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di un programma di
priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte
formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta
al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno
di legge per la semplificazione e il riassetto normativo,
volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i
criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche ai
fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle
pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto
delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti
locali. In allegato al disegno di legge e' presentata una
relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e
del riassetto.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede
l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle
norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le
norme regolamentari di competenza dello Stato.
3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
le singole materie, stabiliti con la legge annuale di
semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle
deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) definizione del riassetto normativo e codificazione
della normativa primaria regolante la materia, previa
acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel
termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta,
con determinazione dei principi fondamentali nelle materie
di legislazione concorrente;
a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo
delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche
necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e
semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta
salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile;
c) indicazione dei principi generali, in particolare
per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicita' che
regolano i procedimenti amministrativi ai quali si
attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente
articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
d) eliminazione degli interventi amministrativi
autorizzatori e delle misure di condizionamento della
liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla
regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza,
alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
all'ordinato assetto del territorio, alla tutela
dell'igiene e della salute pubblica;
e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza,
concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque
denominati che non implichino esercizio di discrezionalita'
amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento
dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di
inizio di attivita' da presentare da parte dell'interessato
all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni
e dalle certificazioni eventualmente richieste;
f) determinazione dei casi in cui le domande di
rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che
non implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
corredate dalla documentazione e dalle certificazioni
relative alle caratteristiche tecniche o produttive
dell'attivita' da svolgere, eventualmente richieste, si
considerano accolte qualora non venga comunicato apposito
provvedimento di diniego entro il termine fissato per
categorie di atti in relazione alla complessita' del
procedimento, con esclusione, in ogni caso,
dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative
non direttamente rivolte:
1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della
concorrenza;
2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e
all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
4) alla protezione di interessi primari,
costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della
solidarieta' sociale;
5) alla tutela dell'identita' e della qualita' della
produzione tipica e tradizionale e della professionalita';
h) promozione degli interventi di autoregolazione per
standard qualitativi e delle certificazioni di conformita'
da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza
pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che
accertino e garantiscano la qualita' delle fasi delle
attivita' economiche e professionali, nonche' dei processi
produttivi e dei prodotti o dei servizi;
i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri
amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni
pubbliche condizionanti l'esercizio delle attivita'
private, previsione dell'autoconformazione degli
interessati a modelli di regolazione, nonche' di adeguati
strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di
regolazione vengono definiti dalle amministrazioni
competenti in relazione all'incentivazione della
concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per il
rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla
flessibilita' dell'adeguamento dei parametri stessi alle
esigenze manifestatesi nel settore regolato;
l) attribuzione delle funzioni amministrative ai
comuni, salvo il conferimento di funzioni a province,
citta' metropolitane, regioni e Stato al fine di
assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza;
determinazione dei principi fondamentali di attribuzione
delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle
regioni nelle materie di competenza legislativa
concorrente;
m) definizione dei criteri di adeguamento
dell'organizzazione amministrativa alle modalita' di
esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
n) indicazione esplicita dell'autorita' competente a
ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva
dello Stato, completa il processo di codificazione di
ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto
legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme
regolamentari regolanti la medesima materia, se del caso
adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e
semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi
commi.
4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma
2, emanati sulla base della legge di semplificazione e
riassetto normativo annuale, per quanto concerne le
funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
ricollocare il personale degli organi soppressi e
raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica
procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai
sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
alle regioni;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi
e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla
medesima attivita';
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante l'adozione di
disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili
per una sola volta, per le fasi di integrazione
dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
provvedimenti si intendono adottati;
f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu'
estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
con i destinatari dell'azione amministrativa;
f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da parte
delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati,
strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o
nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
f-ter) conformazione ai principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle
attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti
istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di
concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali
ed i soggetti interessati, secondo i criteri
dell'autonomia, della leale collaborazione, della
responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e
degli atti equiparabili comunque denominati, nonche' delle
conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti,
aventi il carattere della ripetitivita', ad uno o piu'
schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi
degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le
responsabilita', le modalita' di attuazione e le
conseguenze degli eventuali inadempimenti;
f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche
e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi
dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
su proposta del Ministro competente, di concerto con il
Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e,
successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti che sono resi entro il termine di sessanta
giorni dal ricevimento della richiesta.
6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con
decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente,
previa acquisizione del parere della Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e
delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato
nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono
resi entro novanta giorni dalla richiesta; quello delle
Commissioni parlamentari e' reso, successivamente ai
precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la
predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le
amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla
richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente
previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla data della loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla
stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e
principi:
a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
b) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
c) soppressione dei procedimenti che risultino non piu'
rispondenti alle finalita' e agli obiettivi fondamentali
definiti dalla legislazione di settore o che risultino in
contrasto con i principi generali dell'ordinamento
giuridico nazionale o comunitario;
d) soppressione dei procedimenti che comportino, per
l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati,
prevedendone comunque forme di controllo;
e) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
f) soppressione dei procedimenti che derogano alla
normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
sussistano piu' le ragioni che giustifichino una difforme
disciplina settoriale;
g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti
organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi
di semplificazione e di qualita' della regolazione con la
definizione della posizione italiana da sostenere in sede
di Unione europea nella fase di predisposizione della
normativa comunitaria, ai sensi dell'art. 3 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la
partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e
di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
a livello europeo.
9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
della semplificazione e del riassetto normativo nelle
materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di
indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, che garantisce anche l'uniformita' e
l'omogeneita' degli interventi di riassetto e
semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri
garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni
competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di
semplificazione e di riassetto normativo.
10. Gli organi responsabili di direzione politica e di
amministrazione attiva individuano forme stabili di
consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di
rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
di semplificazione.
11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei
regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.».
- Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione:
«Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,
nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti
materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello
Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative
a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle
Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del
lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei
bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
ambientali e promozione e organizzazione di attivita'
culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di
credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e
agrario a carattere regionale. Nelle materie di
legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta'
legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce
la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita
sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di
accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato.
- La legge 26 ottobre 1995, n. 447, reca: «Legge quadro
sull'inquinamento acustico. Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 ottobre 1995, n. 254, S.O».
- Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, reca:
«Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla
determinazione e alla gestione del rumore ambientale».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: «Definizione
ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali». Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera e),
della legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante: «Legge quadro
sull'inquinamento acustico». Pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 ottobre 1995, n. 254, S.O.:
«Art. 3 (Competenze dello Stato). - 1. Sono di
competenza dello Stato:
omissis;
e) la determinazione, fermo restando il rispetto dei
valori determinati ai sensi della lettera a), con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
sanita' e, secondo le rispettive competenze, con il
Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il
Ministro dei trasporti e della navigazione, dei requisiti
acustici delle sorgenti sonore e dei requisiti acustici
passivi degli edifici e dei loro componenti, allo scopo di
ridurre l'esposizione umana al rumore. Per quanto attiene
ai rumori originati dai veicoli a motore definiti dal
titolo III del decreto legislativo30 aprile 1992, n. 285 ,
e successive modificazioni, restano salve la competenza e
la procedura di cui agli articoli 71, 72, 75 e 80 dello
stesso decreto legislativo.
(Omissis).».



 
Art. 12. (Modifica all'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
recante nuova disciplina delle denominazioni di origine)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tale zona non si possono impiantare e iscrivere vigneti all'albo dei vigneti del Chianti DOCG, ne` produrre vini Chianti DOCG".



Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della legge
10 febbraio 1992, n. 164, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 26 febbraio 1992, n. 47, S.O., cosi' come
modificato dalla presente legge:
«1. La specificazione «classico» e' riservata ai vini
non spumanti della zona di origine piu' antica ai quali
puo' essere attribuita una regolamentazione autonoma anche
nell'ambito della stessa DOCG o DOC. Per il Chianti
classico questa zona storica e' quella delimitata con
decreto interministeriale del 31 luglio 1932. ''In tale
zona non si possono impiantare e iscrivere vigneti all'albo
dei vigneti del Chianti DOCG, ne' produrre vini Chianti
DOCG.”
2. La menzione «riserva» e' attribuita ai vini non
spumanti che siano stati sottoposti ad un periodo di
invecchiamento appositamente previsto dal disciplinare di
produzione e, di norma, non inferiore a due anni. Il
disciplinare, oltre ad altre eventuali modalita', deve
stabilire l'obbligo dell'indicazione dell'annata in
etichetta e le regole del suo mantenimento in caso di tagli
fra vini di annate diverse.
3. La menzione «novello» e' riservata ai vini
rispondenti alle condizioni, alle caratteristiche ed ai
requisiti previsti in materia dalla legislazione italiana e
della CEE.
4. Con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, sentiti le regioni interessate ed il Comitato
nazionale di cui all'art. 17, possono essere modificati i
requisiti e le condizioni attualmente previsti per
l'utilizzazione delle menzioni aggiuntive, fatta eccezione
per la specificazione «classico», ai fini dell'applicazione
delle norme di recepimento della normativa della CEE o di
particolari esigenze connesse all'evoluzione del settore.».



 
Art. 13.
(Delega al Governo per il riordino
e la revisione della disciplina in materia
di fertilizzanti)

1. Il Governo e` delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalita` di cui all'articolo 1, un decreto legislativo di riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento e ammodernamento delle definizioni di "concime" e delle sue molteplici specificazioni, di "fabbricante" e di "immissione sul mercato", ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;
b) utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie come stabilita dall'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 2003/2003 per i concimi immessi sul mercato con l'indicazione "concimi CE";
c) individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare la conformita` deiconcimi, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2003/2003;
d) revisione delle sanzioni da irrogare in base ai principi di effettivita`, proporzionalita` e dissuasivita`, ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 2003/2003.
2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 e` abrogato il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne` minori entrate a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate svolgono le attivita` previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



Note all'art. 13:
- Il regolamento (CE) 2003/2003 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. L 346.



 
Art. 14. (Disposizioni sanzionatorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 e del regolamento (CE) n. 555/2008, relativi
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo)

1. Ai sensi dell'articolo 86 del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, i produttori regolarizzano le superfici vitate, impiantate prima del 1° settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, mediante versamento di una somma di 6.000 euro per ettaro; il versamento non e` dovuto per le superfici regolarizzate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/ 1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999.
2. Se il versamento previsto dal comma 1 non e` effettuato entro il 31 dicembre 2009 o la relativa superficie non e` estirpata entro il 30 giugno 2010, si applica, a decorrere dal 1° luglio 2010, la sanzione di cui al comma 3.
3. Chiunque, alla data del 31 dicembre 2008, non ha estirpato le superfici vitate impiantate dopo il 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, e` punito con la sanzione amministrativa di 12.000 euro per ettaro.
4. Chiunque ha impiantato dopo il 3 luglio 2008 superfici vitate senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto e` punito con la sanzione di cui al comma 3.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano ogni dodici mesi, secondo le modalita` previste all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008.
6. Il termine entro il quale i produttori comunicano, ai sensi dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 555/2008, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, l'intenzione di ricorrere alla vendemmia verde o alla distillazione, e` il 31 maggio di ciascuna campagna.
7. Le facolta` previste dall'articolo 57 del regolamento (CE) n. 555/2008 sono attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle loro competenze.
8. Il produttore che detiene una superficie vitata superiore a 0,1 ettari e non ottempera o ottempera in modo incompleto o inesatto agli obblighi previsti dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2008 e` punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie.
9. La sanzione di cui al comma 8 si applica a decorrere dai seguenti termini:
a) in caso di mancata presentazione del contratto di distillazione, un mese dopo la data di cui al comma 6 o dalla diversa data fissata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle loro competenze;
b) in caso di mancata osservanza delle disposizioni in materia di vendemmia verde, il 1° settembre dell'anno civile considerato.
10. Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, ad eccezione di quelle previste dal comma 8, non e` ammesso il pagamento in misura ridotta dicui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
11. Ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione ed in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente articolo si applicano, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/ 2008, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nei limiti delle loro competenze.
12. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nel presente articolo sono applicate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti delle loro competenze.
13. Se i produttori non eseguono l'estirpazione delle viti, come prescritto ai commi 2, 3 e 4, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere, nei limiti delle loro competenze, alla rimozione degli impianti, ponendo a carico degli stessi produttori le relative spese.



Note all'art. 14:
- Il regolamento (CE) n. 479/2008 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 6 giugno 2008, n. L 148.
- Il regolamento (CE) n. 1493/1999 e' pubblicato nella
G.U.C.E. 14 luglio 1999, n. L 179.
- Il regolamento (CE) 555/2008 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 30 giugno 2008, n. L 170.
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689, recante: «Modifiche al sistema
penale». Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre
1981, n. 329, S.O.:
«Art. 16 (Pagamento in misura ridotta). - E' ammesso il
pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione
commessa, o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo
importo, oltre alle spese del procedimento, entro il
termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o,
se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli
estremi della violazione.
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze
comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale,
all'interno del limite edittale minimo e massimo della
sanzione prevista, puo' stabilire un diverso importo del
pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni
del primo comma.
Il pagamento in misura ridotta e' ammesso anche nei casi
in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della
presente legge non consentivano l'oblazione.».
- Per l'art. 117, quinto comma, della Costituzione, vedi
note all'art. 11.
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 8, della legge
4 febbraio 2005, n. 11, recante: «Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia al processo normativo
dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli
obblighi comunitari». Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
15 febbraio 2005, n. 37:
«Art. 11 (Attuazione in via regolamentare e
amministrativa). - (Omissis).
8. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, gli atti normativi di cui al
presente articolo possono essere adottati nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province
autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei
suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In
tale caso, gli atti normativi statali adottati si
applicano, per le regioni e le province autonome nelle
quali non sia ancora in vigore la propria normativa di
attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine
stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa
comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di
entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna
regione e provincia autonoma e recano l'esplicita
indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato
e del carattere cedevole delle disposizioni in essi
contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al
preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.».



 
Art. 15.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 479/2008, relativo all'organizzazione comune del
mercato vitivinicolo)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della giustizia, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, al fine di assicurare la piena integrazione tra l'organizzazione comune del mercato del vino e la normativa nazionale, apportando specifiche integrazioni e modificazioni alla normativa vigente, secondo le procedure previste dall'articolo 1, commi 2, 3 e 4, e nel rispetto dei principi e criteri generali di cui all'articolo 2, nonche´ dei seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) preservare e promuovere l'elevato livello qualitativo e di riconoscibilita' dei vini a denominazione di origine e indicazione geografica;
b) ridefinire il ruolo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;
c) assicurare strumenti per la trasparenza del settore vitivinicolo e la tutela dei consumatori e delle imprese rispetto ai fenomeni di contraffazione, usurpazione e imitazione;
d) perseguire il massimo coordinamento amministrativo tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le regioni, in particolare per quanto concerne la gestione del settore dei vini a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta;
e) individuare le sedi amministrative e gli strumenti di semplificazione amministrativa in ordine agli adempimenti procedurali a carico dei produttori vitivinicoli;
f) rivedere il sistema dei controlli e il sistema sanzionatorio secondo i criteri di efficacia e applicabilita', individuando gli organismi e le azioni per garantire l'elevato livello qualitativo delle produzioni vitivinicole nell'interesse dei produttori e dei consumatori.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.



Note all'art. 15:
- Il regolamento (CE) n. 479/2008 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 6 giugno 2008, n. L 148.



 
Art. 16.
(Modifiche alla legge 8 luglio 1997, n. 213,
e al decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58)

1. Alla legge 8 luglio 1997, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il comma 1, e` inserito il seguente:
"1-bis. Tutte le carcasse o mezzene di bovini di eta` non superiore a dodici mesi alla macellazione sono classificate dai responsabili delle strutture di macellazione ai sensi dell'allegato XI-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008";
b) il comma 1 dell'articolo 3 e` sostituito dal seguente:
"1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento, che viola l'obbligo di identificazione e di classificazione di cui all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, e` soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000";
c) il comma 2 dell'articolo 3 e` sostituito dal seguente:
"2. Il titolare dello stabilimento che utilizza una marchiatura o etichettatura difforme da quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298, e dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008, e` soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000".
2. All'articolo 5 del decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, dopo il comma 1, e` inserito il seguente:
"1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o l'organizzazione, come definiti dall'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1760/2000, che in ogni fase della produzione e della commercializzazione non apponga, o apponga in maniera errata, sulle carni ottenute da bovini di eta` non superiore a dodici mesi un'etichetta recante le indicazioni obbligatorie, previste dagli articoli 13, paragrafi 2 e 5, e 14 del medesimo regolamento, e dal punto IV dell'allegato XI-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007, secondo le modalita` indicate dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1825/2000 e dall'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008, e` soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro".



Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge
8 luglio 1997, n. 213, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
14 luglio 1997, n. 162, cosi' come modificata dalla
presente legge:
«Art. 1 (Classificazione e marchiatura delle carcasse).
- 1. Le carcasse o mezzene di bovini adulti macellati negli
stabilimenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo
18 aprile 1994, n. 286, e successive modificazioni, e
classificate ai sensi del regolamento (CEE) n. 1186/90 del
Consiglio del 7 maggio 1990, sono identificate mediante
marchiatura o etichettatura ad opera dei tecnici
classificatori di cui all'art. 2 del decreto 6 maggio 1996,
n. 482, del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali secondo le modalita' previste dal regolamento
(CEE) n. 344/91 della Commissione del 13 febbraio 1991, e
successive modificazioni ed integrazioni, e dalla presente
legge.
“1.bis. Tutte le carcasse o mezzane di bovini di
eta' non superiore a dodici mesi alla macellazione sono
classificate dai responsabili delle strutture di
macellazione ai sensi dell'allegato XI-bis del regolamento
(CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e
dell'art. 2 del decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008”.
2. La rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse o
mezzene classificate e' effettuata dai titolari degli
stabilimenti di cui al comma 1 e dagli altri soggetti
indicati dalla specifica normativa comunitaria, che
provvedono altresi' alla trasmissione dei dati al Ministero
per le politiche agricole.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1 e 2, della
legge 8 luglio 1997, n. 213, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 luglio 1997 n. 162, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 3 (Sanzioni per violazione delle disposizioni in
materia di tecniche di classificazione non automatizzata).
- “1. Salvo che il fatto costituisca reato, il
titolare dello stabilimento, che viola l'obbligo di
identificazione e di classificazione di cui all'art. 1,
commi 1 e 1-bis, e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da 3.000 a euro 18.000.”
“2. l titolare dello stabilimento che utilizza una
marchiatura o etichettatura difforme da quanto previsto
dall'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali 8 agosto
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13
ottobre 2008, e' soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.”
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare
dello stabilimento che viola le disposizioni di cui
all'art. 1, comma 2, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a
euro 12.000.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico
classificatore, quale definito all'art. 1, comma 1, che
effettua le operazioni di identificazione e classificazione
delle carcasse bovine con modalita' difformi da quelle
stabilite da atti normativi nazionali o comunitari, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 500 a euro 3.000, se la difformita', rilevata
al controllo su un numero di almeno 40 carcasse, ai sensi
dell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 344/91 della
Commissione, del 13 febbraio 1991, e successive
modificazioni, supera la percentuale del 10 per cento.
5. Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 29, e'
abrogato.».
- Il testo vigente dell'art. 5, del decreto legislativo
29 gennaio 2004, n. 58, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
2 marzo 2004, n. 51, cosi' come modificato dalla presente
legge, cosi' recita:
«Art. 5 (Sanzioni in materia di etichettatura). - 1.
Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o
l'organizzazione, quali definiti all'art. 12 del
regolamento (CE) n. 1760/2000, che commercializza carni
bovine prive in tutto o in parte delle indicazioni
obbligatorie, previste dagli articoli 13, paragrafi 2 e 5,
e 14 del medesimo regolamento, secondo le modalita'
indicate dagli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n.
1825/2000, e' soggetto al pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 12.000,00
euro.
“1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato,
l'operatore o l'organizzazione, come definiti dall'art. 12
del regolamento (CE) n. 1760/2000, che in ogni fase della
produzione e della commercializzazione non apponga, o
apponga in maniera errata, sulle carni ottenute da bovini
di eta' non superiore a dodici mesi un'etichetta recante le
indicazioni obbligatorie, prevista dagli articoli 13,
paragrafi 2 e 5, e 14 del medesimo regolamento, e dal punto
IV dell'allegato XI-bis del regolamento (CE) n. 1825/2000 e
dall'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali 8 agosto 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008, e'
soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro”.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima
sanzione di cui al comma 1, si applica all'operatore e alla
organizzazione che commercializza carni bovine con
indicazioni obbligatorie, previste dagli articoli 13,
paragrafi 2 e 5, e 14 del medesimo regolamento (CE) n.
1760/2000, non corrispondenti al vero.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o
l'organizzazione, di cui al comma 1, che commercializza
carni bovine utilizzando, oltre alle indicazioni riportate
al comma 1, indicazioni non previste da un disciplinare
approvato dalle autorita' competenti, ai sensi dell'art.
16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000, e'
soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.
4. In caso di recidiva della violazione prevista dal
comma 3, qualora la condotta sia tale da compromettere
l'affidabilita' dell'operatore o dell'organizzazione nella
prosecuzione della gestione del disciplinare, e' disposta
la revoca dell'approvazione del disciplinare stesso, ai
sensi dell'art. 18 del regolamento (CE) n. 1760/2000.».



 
Art. 17. (Disposizioni per l'applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, e del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002)

1. Al fine di dare attuazione al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, in materia di bevande spiritose, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297, e' abrogata.
2. Le imprese di condizionamento sono tenute a indicare nell'etichetta l'origine degli oli extravergini di oliva e degli oli di oliva vergini, ai sensi del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, e successive modificazioni.
3. I frantoi oleari e tutti i soggetti che commercializzano gli oli extravergini di oliva e gli oli di oliva vergini sono tenuti al rispetto delle prescrizioni e alla tenuta della documentazione, stabilita secondo le modalita' di cui al comma 5, per l'identificazione dell'origine del prodotto e per la verifica della conformita' alle indicazioni facoltative, qualora utilizzate, di cui al citato regolamento (CE) n. 1019/2002, e successive modificazioni.
4. Ai controlli previsti dal presente articolo provvede l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le modalita' di attuazione del presente articolo e dell'articolo 23 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni.
6. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni sanzionatorie amministrative per le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e al citato regolamento (CE) n. 1019/2002, e successive modificazioni.
7. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



Note all'art. 17:
- Il regolamento (CE) n. 110/2008 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 13 febbraio 2008, n. L 39.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio
1997, n. 297, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
settembre 1997, n. 213.
- Il regolamento (CE) n. 1019/2002 e' pubblicato nella
G.U.C.E. 14 giugno 2002, n. L 155.
- Si riporta il testo dell'art. 23 del regio
decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla
legge 18 marzo 1926, n. 562, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 maggio 1926, n. 102:
«Art. 23 (E' vietato di preparare e smerciare miscele di
olio di oliva con altri oli vegetali commestibili). - Gli
oli vegetali commestibili diversi da quello di oliva
debbono essere venduti con la denominazione di «olio di
seme» e tale denominazione deve essere sempre indicata
nelle fatture commerciali, nelle polizze di carico, nelle
lettere di porto ed in ogni altro documento destinato a
comprovare la vendita e la somministrazione, come pure su
tutti i recipienti che contengono detti oli, dovunque essi
si trovino. [Analoghe scritte devono essere applicate, a
caratteri ben leggibili, all'esterno dei locali di vendita
all'ingrosso ed al minuto]».



 
Art. 18. (Modifiche all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in tema di sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti
comunitari nel settore agricolo)

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia" sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale" e le parole: "a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila" sono sostituite dalle seguenti: "ad euro 3.999,96";
b) al comma 2, le parole: "del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia" sono sostituite dalle seguenti: "del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale" e le parole: "detto Fondo" sono sostituite dalle seguenti: "detti Fondi".



Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1 e 2, della
legge 23 dicembre 1986, n. 898 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 1986, n. 299, di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre
1986, n. 701, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
ottobre 1969, n. 27, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«1. Ove il fatto non configuri il piu' grave reato
previsto dall'art. 640-bis del codice penale, chiunque,
mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue
indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi,
indennita', restituzioni, contributi o altre erogazioni a
carico totale o parziale agricolo “del Fondo europeo
agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale” e' punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita e'
pari od inferiore “ad euro 3.999.96” si applica
soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli
seguenti.
2. Agli effetti della disposizione del precedente comma
1 e di quella del comma 1 dell'art. 3, alle erogazioni a
carico “del Fondo europeo agricolo di garanzia e del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale” sono
assimilate le quote nazionali previste dalla normativa
comunitaria a complemento delle somme a carico di
“detti Fondi”, nonche' le erogazioni poste a
totale carico della finanza nazionale sulla base della
normativa comunitaria.».



 
Art. 19. (Disposizioni per il parziale recepimento della direttiva 2007/61/CE che modifica la direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato
all'alimentazione umana)

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 49, di attuazione della direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana, e` abrogato.



Note all'art. 19:
- Il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 49, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2004, n.
49, S.O.
- La direttiva 2001/114/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
17 gennaio 2002, n. L 15.



 
Art. 20.
(Disposizioni per l'attuazione della direttiva
2008/13/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 marzo 2008)

1. All'elenco A allegato alla legge 16 aprile 1987, n. 183, le parole: "84/539 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina umana e veterinaria" sono soppresse.
2. Il decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 597, recante attuazione della direttiva n. 84/539/CEE, relativa agli apparecchi elettrici utilizzati in medicina umana e veterinaria, e` abrogato.



Note all'art. 20:
- Si riporta il testo dell' allegato alla legge 16
aprile 1987, n. 183, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13
maggio 1987, n. 109, S.O., elenco A, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«ELENCO A
79/113 Direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1978 per
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alla determinazione delle emissioni sonore delle
macchine e dei materiali per cantieri.
81/1051 Direttiva del Consiglio del 7 dicembre 1981 che
modifica la direttiva 79/113/CEE per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alla
determinazione delle emissioni sonore delle macchine e dei
materiali per cantieri.
82/603 Direttiva del Consiglio del 28 luglio 1982 che
modifica la direttiva 75/130/CEE relativa alla fissazione
di norme comuni per taluni trasporti di merci combinati
strada-ferrovia tra Stati membri.
82/714 Direttiva del Consiglio del 4 ottobre 1982 che
fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione
interna.
82/885 Direttiva del Consiglio del 10 dicembre 1982 che
modifica la direttiva 78/170/CEE concernente la resa dei
generatori di calore impiegati per il riscaldamento di
locali e la produzione di acqua calda negli edifici non
industriali nuovi o gia' esistenti, nonche' l'isolamento
della distribuzione del calore e di acqua calda per usi
igienici nei nuovi edifici non industriali.
83/190 Direttiva della Commissione del 28 marzo 1983 che
adegua al progresso tecnico la direttiva 78/764/CEE del
Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al sedile del conducente dei trattori
agricoli o forestali a ruote.
83/575 Direttiva del Consiglio del 26 ottobre 1983 che
modifica la direttiva 71/316/CEE per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alle
disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi
di controllo metrologico.
83/635 Direttiva del Consiglio del 13 dicembre 1983
recante seconda modifica della direttiva 76/118/CEE
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri concernenti taluni tipi di latte conservato,
parzialmente o totalmente disidratato, destinato
all'alimentazione umana.
84/528 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative alle disposizioni comuni agli
apparecchi di sollevamento e di movimentazione.
84/529 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative agli ascensori elettrici.
84/530 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alle disposizioni comuni agli apparecchi
funzionanti con combustibili gassosi, ai dispositivi di
sicurezza e di regolazione del gas destinati a detti
apparecchi ed ai metodi di controllo di questi ultimi.
84/531 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative agli apparecchi funzionanti con combustibili
gassosi e destinati alla produzione istantanea di acqua
calda ad uso sanitario.
84/532 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alle disposizioni comuni in materia di
attrezzature e macchine per cantieri edili.
84/533 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al livello di potenza acustica ammesso dei
motocompressori.
84/534 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al livello di potenza acustica ammesso delle gru a
torre.
84/535 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi
elettrogeni di saldatura.
84/536 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al livello di potenza acustica ammesso dei gruppi
elettrogeni.
84/537 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al livello di potenza acustica ammesso dei
martelli demolitori azionati a mano.
84/538 Direttiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al livello di potenza acustica ammesso dei
tosaerba.
84/539 Soppressa.
84/647 Direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1984
relativa all'utilizzazione dei veicoli noleggiati senza
conducente per il trasporto di merci su strada.
85/3 Direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1984
relativa ai pesi, alle dimensioni ed a certe altre
caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali.
85/397 Direttiva del Consiglio del 5 agosto 1985
concernente i problemi sanitari e di polizia sanitaria
negli scambi intracomunitari di latte trattato
termicamente.
85/405 Direttiva della Commissione dell'11 luglio 1985
che adegua al progresso tecnico la direttiva 79/113/CEE del
Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative alla determinazione delle emissioni
sonore delle macchine e dei materiali per cantieri.
85/406 Direttiva della Commissione dell'11 luglio 1985
che adegua al progresso tecnico la direttiva 84/533/CEE del
Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al livello di potenza acustica
ammesso dei motocompressori .
85/407 Direttiva della Commissione dell'11 luglio 1985
che adegua al progresso tecnico la direttiva 84/535/CEE del
Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al livello di potenza acustica
ammesso dei gruppi elettrogeni di saldatura.
85/408 Direttiva della Commissione dell'11 luglio 1985
che adegua al progresso tecnico la direttiva 84/536/CEE del
Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al livello di potenza acustica
ammesso dei gruppi elettrogeni -
85/409 Direttiva della Commissione dell'11 luglio 1985
che adegua al progresso tecnico la direttiva 84/537/CEE del
Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al livello di potenza acustica
ammesso dei martelli demolitori azionati a mano.
85/573 Direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1985 che
modifica la direttiva 77/436/CEE relativa al ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri in materia di
estratti di caffe' e di estratti di cicoria.
86/94 Direttiva del Consiglio del 10 marzo 1986 recante
seconda modifica della direttiva 73/404/CEE concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai detergenti.
86/96 Direttiva del Consiglio del 18 marzo 1986 che
modifica la direttiva 80/232/CEE per il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alle gamme
di quantita' nominali e capacita' nominali ammesse per
taluni prodotti in imballaggi preconfezionati.
86/109 Direttiva della Commissione del 27 febbraio 1986
che limita la commercializzazione delle sementi di talune
specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle
sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o
«sementi certificate».
86/155 Direttiva del Consiglio del 22 aprile 1986 che
modifica talune direttive riguardanti la
commercializzazione delle sementi e dei materiali di
moltiplicazione a seguito dell'adesione della Spagna e del
Portogallo.
86/197 Direttiva del Consiglio del 26 maggio 1986 che
modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri concernenti
l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari
destinati al consumatore finale, nonche' la relativa
pubblicita'.
86/217 Direttiva del Consiglio del 26 maggio 1986 per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai manometri per pneumatici degli autoveicoli.
86/295 Direttiva del Consiglio del 26 maggio 1986 per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alle strutture di protezione in caso di
ribaltamento (ROPS) di determinate macchine per cantieri.
86/296 Direttiva del Consiglio del 26 maggio 1986 per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alle strutture di protezione in caso di caduta di
oggetti (FOPS) di determinate macchine per cantieri.
86/312 Direttiva della Commissione del 18 giugno 1986
sull'adeguamento al progresso tecnico della direttiva
84/529/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori
elettrici.
86/360 Direttiva del Consiglio del 24 luglio 1986 che
modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle
dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di
taluni veicoli stradali.
86/361 Direttiva del Consiglio del 24 luglio 1986
concernente la prima fase del reciproco riconoscimento
dell'omologazione delle apparecchiature terminali di
telecomunicazioni.».
- Il decreto del Ministro per il coordinamento delle
politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 597, e'
pubblicato nel S.O. Gazzetta Ufficiale 20 aprile 1988, n.
92.
- La direttiva 84/539/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
19 novembre 1984, n. L 300.



 
Art. 21. (Modifica al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco
riconoscimento della loro conformita`)

1. Il comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, e` sostituito dal seguente:
"4. Ciascun apparecchio e` contraddistinto dal fabbricante mediante l'indicazione del modello, del lotto e/o dei numeri di serie e del nome del fabbricante o della persona responsabile dell'immissione sul mercato".



Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 4, del decreto
legislativo 9 maggio 2001, n. 269, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2001, n. 156, S.O., cosi' come
modificato dalla presente legge:
«4. Ciascun apparecchio e' contraddistinto dal
fabbricante mediante l'indicazione del modello, del lotto
e/o dei numeri di serie e del nome del fabbricante o della
persona responsabile dell'immissione sul mercato».



 
Art. 22. (Modifiche al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206)

1. Al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 67, comma 6, le parole: "conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "conformemente alle disposizioni di cui alla presente sezione";
b) l'articolo 144-bis e` sostituito dal seguente:
"Art. 144-bis. - (Cooperazione tra le autorita` nazionali per la tutela dei consumatori) - 1. Il Ministero dello sviluppo economico, salve le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e di sistemi di pagamento e le competenze delle autorita` indipendenti di settore, che continuano a svolgere le funzioni di autorita` competente ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, nonche´ le disposizioni vigenti nelle ulteriori materie per le quali e` prevista la competenza di altre autorita` nazionali, svolge le funzioni di autorita` competente, ai sensi del medesimo articolo 3, lettera c), del citato regolamento (CE) n. 2006/2004, in materia di:
a) servizi turistici, di cui alla parte III, titolo IV, capo II;
b) clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, di cui alla parte III, titolo I;
c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui alla parte IV, titolo III, capo I;
d) credito al consumo, di cui alla parte III, titolo II, capo II, sezione I;
e) commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo III, capo II;
f) contratti negoziati fuori dai locali commerciali, di cui alla parte III, titolo III, capo I, sezione I;
g) contratti a distanza, di cui alla parte III, titolo III, capo I, sezione II;
h) contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni immobili, di cui alla parte III, titolo IV, capo I.
2. Il Ministero dello sviluppo economico esercita tutti i poteri di cui al citato regolamento (CE) n. 2006/2004, nelle materie di cui al comma 1, anche con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale.
3. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero dello sviluppo economico puo` avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonche´ del Corpo della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi. Puo` inoltre definire forme di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni. Limitatamente ai poteri di cui all'articolo 139, puo` avvalersi delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137.
4. Ferme restando la disciplina sanzionatoria in materia di indicazione dei prezzi di cui all'articolo 17 del presente codice e le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004 il Ministero dello sviluppo economico, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, puo` avvalersi, in particolare, dei comuni.
5. Le procedure istruttorie relative ai poteri di cui al comma 2, nonche´ relativamente all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 6 e 7, sono stabilite con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.
6. Nei casi di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di esibire i documenti o di fornire le informazioni richieste, nell'ambito delle proprie competenze, dal Ministero dello sviluppo economico, riguardanti fattispecie di infrazioni nazionali o intracomunitarie, nonche´ nel caso in cui siano esibiti documenti o fornite informazioni non veritiere, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27, comma 4.
7. Nei casi di inottemperanza ad impegni assunti nei confronti del Ministero dello sviluppo economico dai soggetti interessati, per porre fine a infrazioni nazionali o intracomunitarie, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27, comma 12.
8. Ai sensi degli articoli 3, lettera c), e 4, del citato regolamento (CE) n. 2006/2004, in materia di pratiche commerciali scorrette di cui alla parte II, titolo III, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, in relazione alle funzioni di autorita` competente attribuite all'Autorita` garante della concorrenza e del mercato. Per i profili sanzionatori, nell'ambito delle proprie competenze, l'Autorita` garante della concorrenza e del mercato provvede ai sensi dell'articolo 27.
9. Il Ministero dello sviluppo economico designa l'ufficio unico di collegamento responsabile dell'applicazione del citato regolamento (CE) n. 2006/2004".
2. Alle attivita` e agli adempimenti di cui all'articolo 144-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Note all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'art. 67, comma 6, del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O., cosi' come
modificato dalla presente legge:
«6. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio,
oggetto di un contratto di cui al presente titolo, sia
interamente o parzialmente coperto da un credito concesso
al consumatore, dal professionista ovvero da terzi in base
ad un accordo tra questi e il professionista, il contratto
di credito si intende risolto di diritto, senza alcuna
penalita', nel caso in cui il consumatore eserciti il
diritto di recesso “conformemente alle disposizioni
di cui alla presente sezione”. E' fatto obbligo al
professionista di comunicare al terzo concedente il credito
l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del
consumatore. Le somme eventualmente versate dal terzo che
ha concesso il credito a pagamento del bene o del servizio
fino al momento in cui ha conoscenza dell'avvenuto
esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore
sono rimborsate al terzo dal professionista, senza alcuna
penalita', fatta salva la corresponsione degli interessi
legali maturati.».



 
Art. 23.
(Vendita e somministrazione di bevande alcoliche)

1. In conformita` alle linee di indirizzo contenute nella strategia comunitaria in materia di riduzione dei danni derivanti dal consumo di alcol, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2006) 625 def., del 24 ottobre 2006, dopo l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, e` inserito il seguente:
"Art. 14-bis. - (Vendita e somministrazione di bevande alcoliche in aree pubbliche) - 1. La somministrazione di alcolici e il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle ore 7, possono essere effettuati esclusivamente negli esercizi muniti della licenza prevista dall'articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
2. Chiunque vende o somministra alcolici su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi di cui al comma 1 e` punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto e` commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche attraverso distributori automatici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di cui al presente comma e` disposta anche la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate.
3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 14 della presente legge, dall'articolo 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'articolo 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni".



Note all'art. 23:
- La legge 30 marzo 2001, n. 125, reca: «Legge quadro in
materia di alcol e di problemi alcolcorrelati.».



 
Art. 24.
(Adeguamento comunitario di disposizioni tributarie)

1. Il comma 3 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e` sostituito dal seguente:
"3. La ritenuta e` operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle societa` ed enti indicati nel comma 3-ter, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relative a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta e` ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad azionisti di risparmio. L'aliquota della ritenuta e` ridotta all' 11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I soggetti non residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi pensione di cui al periodo precedente e dalle societa` ed enti indicati nel comma 3-ter, hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello Stato estero".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli utili distribuiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal comma 1 del presente articolo, gli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo sono quelli inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
4. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 7, quarto comma, la lettera f-quinquies) e` sostituita dalla seguente:
"f-quinquies) le prestazioni di intermediazione, relative ad operazioni diverse da quelle di cui alla lettera d) del presente comma e da quelle di cui all'articolo 40, commi 5 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano ivi effettuate, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in un altro Stato membro dell'Unione europea; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse e` ivi soggetto passivo d'imposta, sempre che le operazioni cui le intermediazioni si riferiscono siano effettuate nel territorio della Comunita`";
b) l'articolo 13 e` sostituito dal seguente:
"Art. 13. - (Base imponibile) - 1. La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi e` costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.
2. Agli effetti del comma 1 i corrispettivi sono costituiti:
a) per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi dipendenti da atto della pubblica autorita`, dall'indennizzo comunque denominato;
b) per i passaggi di beni dal committente al commissionario o dal commissionario al committente, di cui al numero 3) del secondo comma dell'articolo 2, rispettivamente dal prezzo di vendita pattuito dal commissionario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto pattuito dal commissionario, aumentato della provvigione; per le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza, di cui al terzo periodo del terzo comma dell'articolo 3, rispettivamente dal prezzo di fornitura del servizio pattuito dal mandatario, diminuito della provvigione, e dal prezzo di acquisto del servizio ricevuto dal mandatario, aumentato della provvigione;
c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) del secondo comma dell'articolo 2, dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni; per le prestazioni di servizi di cui al primo e al secondo periodo del terzo comma dell'articolo 3, dalle spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi;
d) per le cessioni e le prestazioni di servizi di cui all'articolo 11, dal valore normale dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse;
e) per le cessioni di beni vincolati al regime della temporanea importazione, dal corrispettivo della cessione diminuito del valore accertato dall'ufficio doganale all'atto della temporanea importazione.
3. In deroga al comma 1:
a) per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione e` limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, la base imponibile e` costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se e` dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate da societa` che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa` che controlla il predetto soggetto;
b) per le operazioni esenti effettuate da un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione e` limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, la base imponibile e` costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se e` dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di societa` che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa` che controlla il predetto soggetto;
c) per le operazioni imponibili, nonche´ per quelle assimilate agli effetti del diritto alla detrazione, effettuate da un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione e` limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, la base imponibile e` costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se e` dovuto un corrispettivo superiore a tale valore e se le operazioni sono effettuate nei confronti di societa` che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa` che controlla il predetto soggetto;
d) per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore nonche´ delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente la base imponibile e` costituita dal valore normale dei servizi se e` dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore.
4. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno in cui e` stata effettuata l'operazione e, in mancanza, secondo il cambio del giorno antecedente piu` prossimo.
5. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione e` stata ridotta ai sensi dell'articolo 19-bis.1 o di altre disposizioni di indetraibilita` oggettiva, la base imponibile e` determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l'importo determinato ai sensi dei commi precedenti";
c) l'articolo 14 e` sostituito dal seguente:
"Art. 14. - (Determinazione del valore normale) - 1. Per valore normale si intende l'intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione.
2. Qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, per valore normale si intende:
a) per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei beni o di beni simili o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni;
b) per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi.
3. Per le operazioni indicate nell'articolo 13, comma 3, lettera d), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti appositi criteri per l'individuazione del valore normale";
d) all'articolo 17, il terzo comma e` sostituito dal seguente:
"Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, che non si siano identificati direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter, ne` abbiano nominato un rappresentante fiscale ai sensi del secondo comma, sono adempiuti dai cessionari o committenti, residenti nel territorio dello Stato, che acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di imprese, arti o professioni. La disposizione non si applica relativamente alle operazioni imponibili ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, lettera f), effettuate da soggetti domiciliati o residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), dello stesso articolo 7. Gli obblighi relativi alle cessioni di cui all'articolo 7, secondo comma, terzo periodo, ed alle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7, quarto comma, lettere d) e f-quinquies), rese da soggetti non residenti a soggetti domiciliati nel territorio dello Stato, a soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero ovvero a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all'estero, sono adempiuti dai cessionari e dai committenti medesimi qualora agiscano nell'esercizio di imprese, arti o professioni";
e) all'articolo 38-ter, primo comma, il primo periodo e` sostituito dal seguente: "I soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri dell'Unione europea, che non si siano identificati direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter e che non abbiano nominato un rappresentante ai sensi del secondo comma dell'articolo 17, assoggettati all'imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza, che non hanno effettuato operazioni in Italia, ad eccezione delle prestazioni di trasporto e relative prestazioni accessorie non imponibili ai sensi dell'articolo 9, nonche´ delle operazioni indicate nell'articolo 17, commi terzo, quinto, sesto e settimo, e nell'articolo 74, commi settimo ed ottavo, del presente decreto e nell'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, possono ottenere, in relazione a periodi inferiori all'anno, il rimborso dell'imposta, se detraibile a norma dell'articolo 19 del presente decreto, relativa ai beni mobili e ai servizi importati o acquistati, sempreche´ di importo complessivo non inferiore a duecento euro";
f) all'articolo 54, il terzo comma e` sostituito dal seguente:
"L'ufficio puo` tuttavia procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita` del contribuente qualora l'esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4) del secondo comma dell'articolo 51, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonche´ da altri atti e documenti in suo possesso".
5. Il primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e` sostituito dal seguente:
"Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica:
a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al comma 1 dell'articolo 3;
b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
c) se l'incompletezza, la falsita` o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell'articolo 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio;
d) se l'incompletezza, la falsita` o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicita` delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonche´ dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo 32. L'esistenza di attivita` non dichiarate o la inesistenza di passivita` dichiarate e` desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purche´ queste siano gravi, precise e concordanti".
6. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 4, lettera c), del presente articolo, e` emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data dalla quale trovano applicazione le disposizioni del suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore da parte del datore di lavoro nei confronti del personale dipendente si assume come valore normale quello determinato a norma dell'articolo 51, comma 4, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comprensivo delle somme eventualmente trattenute al dipendente e al netto dell'imposta sul valore aggiunto compresa in detto importo.
7. Nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 38:
1) dopo il comma 4, e` inserito il seguente:
"4-bis. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, costituiscono prodotti soggetti ad accisa l'alcole, le bevande alcoliche, i tabacchi lavorati ed i prodotti energetici, esclusi il gas fornito dal sistema di distribuzione di gas naturale e l'energia elettrica, quali definiti dalle disposizioni comunitarie in vigore";
2) al comma 5, la lettera c) e` sostituita dalla seguente:
"c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti passivi per i quali l'imposta e` totalmente indetraibile a norma dell'articolo 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto, effettuati nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non e` superato. L'ammontare complessivo degli acquisti e` assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 del presente articolo e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa";
b) all'articolo 40:
1) il comma 4 e` sostituito dal seguente:
"4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano:
a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a quelle di beni da installare, montare o assiemare ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad accisa, effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel corso dell'anno solare non superiore a 35.000 euro e sempreche´ tale limite non sia stato superato nell'anno precedente. La disposizione non opera per le cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti passivi in altro Stato membro che hanno ivi optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato";
2) il comma 8 e` abrogato;
3) il comma 9 e` sostituito dal seguente:
"9. Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 nonche´ le prestazioni di servizio, le prestazioni di trasporto intracomunitario, quelle accessorie e le prestazioni di intermediazione di cui ai commi 4-bis, 5 e 6 rese a soggetti passivi d'imposta in altro Stato membro";
c) all'articolo 41, comma 1, la lettera b) e` sostituita dalla seguente:
"b) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l'applicazione della stessa. La disposizione non si applica per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da installare, montare o assiemare ai sensi della lettera c). La disposizione non si applica altresi' se l'ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha superato nell'anno solare precedente e non supera in quello in corso 100.000 euro, ovvero l'eventuale minore ammontare al riguardo stabilito da questo Stato a norma dell'articolo 34 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In tal caso e` ammessa l'opzione per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell'attivita` o comunque anteriormente all'effettuazione della prima operazione non imponibile. L'opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui e` esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno solare nel corso del quale e` esercitata; la revoca deve essere comunicata all'ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in corso";
d) l'articolo 43 e` sostituito dal seguente:
"Art. 43. - (Base imponibile ed aliquota) - 1. Per gli acquisti intracomunitari di beni la base imponibile e` determinata secondo le disposizioni di cui agli articoli 13, escluso il comma 4, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per i beni soggetti ad accisa concorre a formare la base imponibile anche l'ammontare di detta imposta, se assolta o esigibile in dipendenza dell'acquisto.
2. La base imponibile, nell'ipotesi di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, e` ridotta dell'ammontare assoggettato ad imposta nello Stato membro di destinazione del bene.
3. Ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi, le spese e gli oneri di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno, se indicato nella fattura, di effettuazione dell'operazione o, in mancanza di tale indicazione, della data della fattura.
4. Per le introduzioni di cui all'articolo 38, comma 3, lettera b), e per gli invii di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c), la base imponibile e` costituita dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.
5. Per gli acquisti intracomunitari di beni si applica l'aliquota relativa ai beni, secondo le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633";
e) all'articolo 44, il comma 2 e` sostituito dal seguente:
"2. In deroga al comma 1, l'imposta e` dovuta:
a) per le cessioni di cui al comma 7 dell'articolo 38, dal cessionario designato con l'osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 46, 47 e 50, comma 6;
b) per le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, rese da soggetti passivi d'imposta non residenti, dal committente se soggetto passivo nel territorio dello Stato";
f) l'articolo 46 e` sostituito dal seguente:
"Art. 46. - (Fatturazione delle operazioni intracomunitarie) - 1. La fattura relativa all'acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario o committente con l'indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell'operazione, espressi in valuta estera, nonche´ dell'ammontare dell'imposta, calcolata secondo l'aliquota dei beni o servizi acquistati. La disposizione si applica anche alle fatture relative alle prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, rese a soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato. Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell'imposta o non imponibile o esente, in luogo dell'ammontare dell'imposta nella fattura deve essere indicato il titolo unitamente alla relativa norma.
2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41 e per le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, non soggette all'imposta, deve essere emessa fattura numerata a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con l'indicazione, in luogo dell'ammontare dell'imposta, che trattasi di operazione non imponibile o non soggetta all'imposta, con la specificazione della relativa norma. La fattura deve inoltre contenere l'indicazione del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cessionario o committente dallo Stato membro di appartenenza; in caso di consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato membro, dalla fattura deve risultare specifico riferimento. La fattura emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell'imposta a norma dell'articolo 40, comma 2, secondo periodo, deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore dell'imposta.
3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c), nel territorio di altro Stato membro, deve recare anche l'indicazione del numero di identificazione allos tesso attribuito da tale Stato; se trattasi di cessioni di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b), non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2.
4. Se la cessione riguarda mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 38, comma 4, nella fattura devono essere indicati anche i dati di identificazione degli stessi; se la cessione non e` effettuata nell'esercizio di imprese, arti e professioni tiene luogo della fattura l'atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente.
5. Il cessionario o committente di un acquisto intracomunitario di cui all'articolo 38, commi 2 e 3, lettere b) e c), o committente delle prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, che non ha ricevuto la relativa fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve emettere entro il mese seguente, in unico esemplare, la fattura di cui al comma 1 con l'indicazione anche del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, al cedente o prestatore dallo Stato membro di appartenenza; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il quindicesimo giorno successivo alla registrazione della fattura originaria";
g) all'articolo 50, il comma 1 e` sostituito dal seguente:
"1. Le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, commi 1, lettera a), e 2, lettera c), e le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, sono effettuate senza applicazione dell'imposta nei confronti dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro di appartenenza";
h) all'articolo 50, il comma 3 e` sostituito dal seguente:
"3. Chi effettua acquisti intracomunitari o commette le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, soggetti all'imposta deve comunicare all'altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne che per l'ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni".
8. Le disposizioni di cui al comma 4, lettere b) e c), e al comma 7, lettera d), si applicano alle operazioni effettuate dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
9. Le altre disposizioni di cui ai commi 4 e 7 si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge; tuttavia, per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008 per le quali sia stata gia` applicata la disciplina risultante da tali disposizioni, resta fermo il trattamento fiscale applicato.
10. Il Governo, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, ultimo periodo, della presente legge, puo` adottare decreti legislativi contenenti disposizioni modificative ed integrative di quelle di cui ai commi da 4 a 9 del presente articolo, al fine di effettuare ulteriori coordinamenti con la normativa comunitaria in tema di imposta sul valore aggiunto.
11. Al fine di contrastare in Italia la diffusione del gioco irregolare ed illegale, nonche´ di perseguire la tutela dei consumatori e dell'ordine pubblico, la tutela dei minori e la lotta al gioco minorile ed alle infiltrazioni della criminalita` organizzata nel settore dei giochi, tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e nel rispetto degli articoli 43 e 49 del Trattato CE, oltre che delle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,n. 773, nonche´ dei principi di non discriminazione, necessita`, proporzionalita` e trasparenza, i commi da 12 a 26 del presente articolo recano disposizioni in materia di esercizio e di raccolta a distanza dei seguenti giochi:
a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonche´ su altri eventi;
b) concorsi a pronostici sportivi e ippici;
c) giochi di ippica nazionale;
d) giochi di abilita`;
e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;
f) bingo;
g) giochi numerici a totalizzatore nazionale;
h) lotterie ad estrazione istantanea e differita.
12. La disciplina dei giochi di cui al comma 11 e` introdotta ovvero adeguata con regolamenti emanati ai sensi degli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Nel rispetto della predetta disciplina, con provvedimenti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si provvede alla istituzione di singoli giochi, alla definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, della posta unitaria di partecipazione al gioco, anche sotto forma di prezzo di acquisto del titolo di legittimazione alla partecipazione al gioco, nonche´ della relativa variazione in funzione dell'andamento del gioco, considerato singolarmente ovvero in rapporto ad altri, alla individuazione della misura di aggi, diritti o proventi da corrispondere in caso di organizzazione indiretta del gioco, alla variazione della misura del prelievo, anche per imposte, nell'ambito della misura massima prevista per ciascun gioco ed in funzione del predetto andamento.
13. L'esercizio e la raccolta a distanza di uno o piu` dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f), ferma la facolta` dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di stabilire, ai sensi del comma 26, in funzione delle effettive esigenze di mercato, in un numero massimo di duecento, le concessioni di cui alla lettera a) del presente comma da attribuire in fase di prima applicazione, e` consentito:
a) ai soggetti in possesso dei requisiti e che assumono gli obblighi di cui al comma 15, ai quali l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attribuisce concessione per la durata di nove anni;
b) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono gia` titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o piu` dei giochi di cui al comma 11 attraverso rete fisica, rete di raccolta a distanza, ovvero entrambe.
14. L'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11, lettere g) e h), sono effettuati fino alla data di scadenza delle relative concessioni dai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari unici di concessione per la gestione e lo sviluppo dei medesimi giochi. Su autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11, lettere g) e h), e` altresi' consentita ai soggetti di cui al comma 13 ai quali i titolari unici di concessione abbiano dato licenza con la previsione di un aggio non inferiore a quello percepito dai titolari di punti di vendita dei medesimi giochi che fanno parte della rete fisica di raccolta dei predetti titolari unici di concessione.
15. La concessione richiesta dai soggetti di cui al comma 13, lettera a), e` rilasciata subordinatamente al rispetto di tutti i seguenti requisiti e condizioni:
a) esercizio dell'attivita` di gestione e di raccolta di giochi, anche a distanza, in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, con un fatturato complessivo, ricavato da tale attivita`, non inferiore ad euro 1.500.000 nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda;
b) fuori dai casi di cui alla lettera a), possesso di una capacita` tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico sottoscritto dai soggetti di cui al comma 16, lettera b), comprovata da relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente, nonche´ rilascio all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di una garanzia bancaria ovvero assicurativa, a prima richiesta e di durata biennale, di importo non inferiore ad euro 1.500.000;
c) costituzione in forma giuridica di societa` di capitali, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, anteriormente al rilascio della concessione ed alla sottoscrizione della relativa convenzione accessiva;
d) possesso da parte del presidente, degli amministratori e dei procuratori dei requisiti di affidabilita` e professionalita` richiesti alle corrispondenti figure dei soggetti di cui al comma 16, lettera b);
e) residenza delle infrastrutture tecnologiche, hardware e software, dedicate alle attivita` oggetto di concessione in uno degli Stati dello Spazio economico europeo;
f) versamento all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di un corrispettivo una tantum, per la durata della concessione e a titolo di contributo spese per la gestione tecnica ed amministrativa dell'attivita` di monitoraggio e controllo, pari ad euro 300.000, piu` IVA, per le domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 11, lettere da a) ad e), e ad euro 50.000, piu` IVA, per le domande di concessione riferite al gioco di cui al comma 11, lettera f);
g) sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui al comma 17.
16. I soggetti di cui al comma 13, lettera b), che chiedono la concessione per l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f), al fine di ampliare ovvero completare la gamma dei giochi per i quali gli stessi sono gia` abilitati all'esercizio e alla raccolta a distanza, versano all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il contributo di cui al comma 15, lettera f), nelle seguenti misure:
a) euro 300.000, per i concessionari del gioco previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, relativamente a domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 11, lettere da a) ad e);
b) euro 50.000, per i concessionari di esercizio a distanza dei giochi di cui all'articolo 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relativamente a domande di concessione riferite al gioco di cui al comma 11, lettera f);
c) euro 350.000, per i concessionari di rimanenti giochi, non gia` abilitati alla loro raccolta a distanza, relativamente a domande di concessione riferite ai giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f).
17. La sottoscrizione della domanda di concessione, il cui modello e` reso disponibile dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito web, implica altresi' l'assunzione da parte del soggetto richiedente dei seguenti obblighi valevoli per l'intera durata della concessione:
a) dimostrazione, su richiesta dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della persistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 15, lettere da a) a e);
b) comunicazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di ogni variazione relativa ai requisiti ed alle condizioni di cui al comma 15, lettere da a) ad e);
c) accesso dei giocatori all'area operativa del sito web del concessionario dedicata all'offerta dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f), esclusivamente sub registrazione telematica da parte del sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
d) esclusione dei consumatori residenti in Italia dall'offerta dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f), attraverso siti diversi da quelli gestiti dai concessionari in aderenza a quanto previsto dalla concessione, ancorche´ gestiti dallo stesso concessionario, direttamente ovvero attraverso societa` controllanti, controllate o collegate;
e) adozione ovvero messa a disposizione di strumenti ed accorgimenti per l' autolimitazione ovvero per l' autoesclusione dal gioco, l'esclusione dall'accesso al gioco da parte di minori, nonche´ l'esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali di gioco gestiti dal concessionario;
f) promozione di comportamenti responsabili di gioco e vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori, nonche´ di misure a tutela del consumatore previste dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
g) nell'ambito dell'esercizio e della raccolta dei giochi di cui al comma 11, svolgimento dell'eventuale attivita` di commercializzazione esclusivamente mediante il canale prescelto;
h) trasmissione al sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle informazioni anonime relative alle singole giocate, ai prelievi ed ai versamenti effettuati sui singoli conti di gioco, ai relativi saldi, nonche´, utilizzando protocolli di comunicazione stabiliti con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai movimenti, da identificare con apposita codifica, relativi ad attivita` di gioco effettuate dal giocatore mediante canali che non prevedono la sub registrazione da parte del sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
i) messa a disposizione, nei tempi e con le modalita` indicati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'atto della sua richiesta, di tutti i documenti e le informazioni occorrenti per l'espletamento delle attivita` di vigilanza e controllo della medesima Amministrazione;
l) consenso all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'accesso, nei tempi e con le modalita` indicati dalla stessa Amministrazione, di suoi dipendenti o incaricati alle sedi del concessionario a fini di controllo e ispezione, nonche´, ai medesimi fini, impegno di massima assistenza
e collaborazione a tali dipendenti o incaricati;
m) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alla gestione delle somme depositate sui conti di gioco di titolarita` dei giocatori.
18. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato effettua l'istruttoria delle domande di concessione entro novanta giorni dalla data del loro ricevimento complete di tutta la documentazione occorrente per il riscontro dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 15. In caso di incompletezza della domanda ovvero della relativa documentazione, il termine e` sospeso fino alla data della sua regolarizzazione. Il termine e` altresi' sospeso, in caso di richiesta di integrazioni documentali ovvero di chiarimenti chiesti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, dalla data della richiesta
e fino alla loro ricezione. In deroga alle disposizioni del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fatti, stati e qualita` relativi ai requisiti ovvero alle condizioni di cui al comma 15 non possono essere attestati nella forma dell' autocertificazione ovvero della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta`. In caso di decorso del termine per l'istruttoria senza l'adozione di un provvedimento conclusivo espresso da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la domanda di concessione si intende respinta.
19. La raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11 e` subordinata alla stipula, anche per via telematica, di un contratto di conto di gioco tra il giocatore e il concessionario. Lo schema di riferimento del contratto di conto di gioco, reso disponibile dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito web, e` predisposto nel rispetto delle seguenti condizioni minime, cui restano senz'altro soggetti i contratti di conto di gioco in essere alla data di entrata in vigore della presente legge:
a) accettazione da parte del concessionario della regolazione del contratto secondo la legge dello Stato italiano e che italiano sia il foro competente per le eventuali controversie, nel rispetto delle norme vigenti anche di fonte comunitaria, con esclusione di forme di risoluzione arbitrale delle controversie medesime;
b) utilizzo del conto di gioco in osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita` criminose e di finanziamento del terrorismo, nonche´ della direttiva 2006/70/ CE recante disposizioni per la relativa esecuzione;
c) unicita` del contratto di conto di gioco con ciascun giocatore, divieto di utilizzazione del conto di gioco di un giocatore per la raccolta o l'intermediazione di giocate altrui, improduttivita` di frutti del conto di gioco per il giocatore, nonche´ gratuita` della relativa utilizzazione per il giocatore;
d) indisponibilita` da parte del concessionario delle somme depositate sul conto di gioco, fatte salve le operazioni di addebito e di accredito direttamente connesse all'esercizio dei giochi oggetto di concessione;
e) tempestiva contabilizzazione e messa a disposizione al giocatore delle vincite e delle relative somme, comunque non oltre un'ora dalla certificazione ufficiale del verificarsi dell'evento che determina la vincita, salvo specifica diversa disposizione prevista dal regolamento di un singolo gioco;
f) accredito al giocatore, entro e non oltre sette giorni dalla richiesta e con valuta corrispondente al giorno della richiesta, delle somme giacenti sul conto di gioco di cui il giocatore chieda al concessionario il prelievo;
g) durata del contratto di conto di gioco non superiore alla data di scadenza della concessione;
h) informativa relativa al trattamento dei dati personali rispettosa della normativa vigente in materia;
i) assenso preventivo ed incondizionato del giocatore alla trasmissione da parte del concessionario all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su richiesta di quest'ultima, di tutti i dati relativi ai movimenti e ai saldi del conto di gioco;
l) devoluzione all'erario dell'intero saldo del conto di gioco decorsi tre anni dalla data della sua ultima movimentazione.
20. Con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato i contributi di cui ai commi 15, lettera f), e 16 possono essere adeguati in aumento ogni tre anni sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita` (NIC) pubblicato dall'ISTAT.
21. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato adotta la carta dei servizi in materia di giochi al fine di assicurare la piu` corretta informazione dei giocatori, anche in tema di doveri di condotta dei concessionari, con particolare riguardo a quelli di cui al comma 17, lettera e).
22. Entro novanta giorni dalla data stabilita ai sensi del comma 26, i soggetti di cui al comma 13, lettera b), ai quali sono gia` consentiti l'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11, sottoscrivono l'atto di integrazione della convenzione accessiva alla concessione occorrente per adeguarne i contenuti alle disposizioni dei commi da 11 a 26.
23. All'articolo 4, comma 1, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "E` punito altresi' con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Chiunque, ancorche´ titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato con modalita` e tecniche diverse da quelle previste dalla legge e` punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000".
24. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inadempimento da parte del concessionario delle disposizioni di cui ai commi 17 e 19, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dispone:
a) per l'inadempimento delle disposizioni di cui al comma 17, lettere a), b), d), e), f), i) e l), nonche´ delle disposizioni di cui al comma 19, la sospensione della concessione fino alla data in cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicate dalla Amministrazione, e, nel caso in cui l'inadempimento perduri per i trenta giorni successivi alla comunicazione, la revoca della concessione;
b) per l'inadempimento delle disposizioni di cui al comma 17, lettera h), la sospensione della concessione fino alla data in cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicate dalla Amministrazione, e, nel caso in cui l'inadempimento perduri per i dieci giorni successivi alla comunicazione, la revoca della concessione;
c) al primo inadempimento delle disposizioni di cui al comma 17, lettera m), la sospensione della concessione per la durata di quindici giorni; al secondo inadempimento delle medesime disposizioni, la sospensione della concessione per trenta giorni; al terzo inadempimento la revoca della concessione;
d) in ogni caso al terzo inadempimento delle disposizioni di cui ai commi 17 e 19 l'Amministrazione dispone la revoca della concessione.
25. I termini di cui alle lettere a) e b) del comma 24 sono ridotti a meta` in caso di nuovo inadempimento rilevato prima che siano trascorsi dodici mesi dalla notifica del primo. In caso di terzo inadempimento nell'arco di dodici mesi, e` disposta la revoca della concessione.
26. Con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sulla base di apposito progetto di fattibilita` tecnica redatto dal partner tecnologico, e` stabilita la data dalla quale decorrono, in tutto o in parte, gli obblighi di cui ai commi da 11 a 25. Fino a tale data i concessionari continuano ad effettuare al partner tecnologico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la trasmissione dei dati in conformita` alla disciplina a tale riguardo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
27. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sono disciplinati i tornei non a distanza di poker sportivo; con il medesimo regolamento sono altresi' determinati l'importo massimo della quota di modico valore di partecipazione al torneo e le modalita` che escludono i fini di lucro e la ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota, nonche´ l'impossibilita` per gli organizzatori di prevedere piu` tornei nella stessa giornata e nella stessa localita`.
28. Nel rispetto dell'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, recepita con il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e degli articoli 43 e 49 del Trattato istitutivo della Comunita` europea, l'esercizio e la raccolta dei tornei di poker sportivo non a distanza sono consentiti ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o piu` dei giochi di cui al comma 11 attraverso rete fisica nonche´ ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15 previa autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
29. Il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e` integrato di 6 milioni di euro per l'anno 2009 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Al relativo onere nonche´ alle minori entrate recate dai commi da 1 a 3 del presente articolo, valutate in 22 milioni di euro dall'anno 2009, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 11 a 26 del presente articolo, al netto dei costi sostenuti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la realizzazione e la gestione degli strumenti informatici occorrenti.
30. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
31. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
32. All'articolo 1, comma 287, lettera h), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come sostituita dall'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "venticinquemila" e "settemilacinquecento" sono sostituite dalle seguenti: "cinquantamila" e "diciassettemilacinquecento".



Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'art. 27, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n.
268, n. 1, S.O. cosi' come modificato dal presente legge:
«3. La ritenuta e' operata a titolo d'imposta e con
l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a
soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi
dalle societa' ed enti indicati nel comma 3-ter, in
relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di
cui all'art. 44, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai contratti di
associazione in partecipazione di cui all'art. 109, comma
9, lettera b), del medesimo testo unico, non relative a
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
L'aliquota della ritenuta e' ridotta al 12,50 per cento per
gli utili pagati ad azionisti di risparmio. L'aliquota
della ritenuta e' ridotta all'11 per cento sugli utili
corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri
dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui
al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
emanato ai sensi dell'art. 168-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I soggetti non
residenti, diversi dagli azionisti di risparmio, dai fondi
pensione di cui al periodo precedente e dalle societa' ed
enti indicati nel comma 3-ter, hanno diritto al rimborso,
fino a concorrenza dei quattro noni della ritenuta,
dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in
via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione
del competente ufficio fiscale dello Stato estero».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 1986, n. 302, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n.
268, n. 1, S.O:
«Art. 27 (Ritenuta sui dividendi). - 1. Le societa' e
gli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1
dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, operano con obbligo di rivalsa, una
ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta sugli utili
in qualunque forma corrisposti, anche nei casi di cui
all'art. 47, comma 7, del predetto testo unico, a persone
fisiche residenti in relazione a partecipazioni non
qualificate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1
dell'art. 67 del citato testo unico n. 917 del 1986, non
relative all'impresa ai sensi dell'art. 65 del medesimo
testo unico. La ritenuta di cui al periodo precedente si
applica alle condizioni ivi previste agli utili derivanti
dagli strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2,
lettera a) e dai contratti di associazione in
partecipazione di cui all'art. 109, comma 9, lettera b),
del predetto testo unico qualora il valore dell'apporto non
sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore
del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo
bilancio approvato prima della data di stipula del
contratto nel caso in cui si tratti rispettivamente di
societa' i cui titoli sono negoziati in mercati
regolamentati o di altre partecipazioni. La ritenuta e'
applicata altresi' dalle persone fisiche che esercitano
imprese commerciali ai sensi dell'art. 55 del testo unico
delle imposte sui redditi e dalle societa' in nome
collettivo e in accomandita semplice ed equiparate di cui
all'art. 5 del medesimo testo unico sugli utili derivanti
dai contratti di associazione in partecipazione previsti
nel precedente periodo, corrisposti a persone fisiche
residenti; per i soggetti che determinano il reddito ai
sensi dell'art. 66 del predetto testo unico, in luogo del
patrimonio netto si assume il valore individuato nel comma
2 dell'art. 47 del medesimo testo unico.
1-bis. Nei casi di cui all'art. 47, commi 5 e 7, del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la
ritenuta prevista dai commi 1 e 4 si applica sull'intero
ammontare delle somme o dei valori corrisposti, qualora il
percettore non comunichi il valore fiscalmente riconosciuto
della partecipazione.
2. In caso di distribuzione di utili in natura i singoli
soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento, sono
tenuti a versare alle societa' ed altri enti di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73 del predetto testo
unico, l'importo corrispondente all'ammontare della
ritenuta di cui al comma 1, determinato in relazione al
valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta
dalla valutazione operata dalla societa' emittente alla
data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 109
del citato testo unico
3. La ritenuta e' operata a titolo d'imposta e con
l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a
soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi
dalle societa' ed enti indicati nel comma 3-ter, in
relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di
cui all'art. 44, comma 2, lettera a) e ai contratti di
associazione in partecipazione di cui all'art. 109, comma
9, lettera b), non relative a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta e'
ridotta al 12,50 per cento per gli utili pagati ad
azionisti di risparmio. I soggetti non residenti, diversi
dagli azionisti di risparmio e dalle societa' ed enti
indicati nel comma 3-ter, hanno diritto al rimborso, fino a
concorrenza dei quattro noni della ritenuta, dell'imposta
che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva
sugli stessi utili mediante certificazione del competente
ufficio fiscale dello Stato estero.
3-bis. I soggetti cui si applica l'art. 98 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa, la ritenuta di
cui ai commi 3 e 3-ter sulla remunerazione di finanziamenti
eccedenti prevista dal citato art. 98 direttamente erogati
dal socio o da una sua parte correlata, non residenti nel
territorio dello Stato. A fini della determinazione della
ritenuta di cui sopra, si computa in diminuzione la
eventuale ritenuta operata ai sensi dell'art. 26 riferibile
alla medesima remunerazione. La presente disposizione non
si applica alla remunerazione di finanziamenti eccedenti
direttamente erogati dalle stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti.
3-ter. La ritenuta e' operata a titolo di imposta e con
l'aliquota dell'1,375 per cento sugli utili corrisposti
alle societa' e agli enti soggetti ad un'imposta sul
reddito delle societa' negli Stati membri dell'Unione
europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato
ai sensi dell'art. 168-bis del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi residenti, in
relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di
cui all'art. 44, comma 2, lettera a), del predetto testo
unico e ai contratti di associazione in partecipazione di
cui all'art. 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo
unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato.
4. Sulle remunerazioni corrisposte a persone fisiche
residenti relative a partecipazioni al capitale o al
patrimonio, titoli e strumenti finanziari di cui all'art.
44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del testo unico
delle imposte sui redditi e a contratti di cui all'art.
109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, in cui
l'associante e' soggetto non residente, non qualificati ai
sensi della lettera c-bis) del comma 1, dell'art. 67 del
testo unico e non relativi all'impresa ai sensi dell'art.
65 dello stesso testo unico, e' operata una ritenuta del
12,50 per cento a titolo d'imposta dai soggetti di cui al
primo comma dell'art. 23 che intervengono nella loro
riscossione. La ritenuta e' operata a titolo d'acconto:
a) sulla quota imponibile delle remunerazioni
corrisposte da soggetti non residenti in relazione a
partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e
strumenti finanziari e a contratti di cui alla lettera c)
del comma 1 dell'art. 67 del citato testo unico, non
relativi all'impresa ai sensi dell'art. 65;
b) sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte,
in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari
e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'art. 65,
da societa' ed enti residenti negli Stati o territori
diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai
sensi dell'art. 168-bis del citato testo unico salvo che la
persona fisica dimostri al soggetto che interviene nella
riscossione che, a seguito dell'esercizio di interpello
secondo le modalita' del comma 5, lettera b), dello stesso
art. 167, sono rispettate le condizioni di cui alla lettera
c) del comma 1, dell'art. 87 del citato testo unico. La
disposizione del periodo precedente non si applica alle
partecipazioni, ai titoli e agli strumenti finanziari di
cui all'art. 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo,
emessi da societa' i cui titoli sono negoziati nei mercati
regolamentati. La ritenuta e', altresi', operata
sull'intero importo delle remunerazioni relative a
contratti stipulati con associanti non residenti che non
soddisfano le condizioni di cui all'art. 44, comma 2,
lettera a), ultimo periodo.
4-bis. Le ritenute del comma 4 sono operate al netto
delle ritenute applicate dallo Stato estero. In caso di
distribuzione di utili in natura si applicano le
disposizioni di cui al comma 2.
5. Le ritenute di cui ai commi 1 e 4, primo periodo, non
sono operate qualora le persone fisiche residenti e gli
associati in partecipazione dichiarino all'atto della
percezione che gli utili riscossi sono relativi
all'attivita' di impresa o ad una partecipazione
qualificata ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'art.
67 del citato testo unico. Le ritenute di cui ai commi 1 e
4, sono operate con l'aliquota del 27 per cento ed a titolo
d'imposta nei confronti dei soggetti esenti dall'imposta
sul reddito delle societa'.
6. Per gli utili corrisposti a soggetti residenti ed
assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta o all'imposta
sostitutiva sul risultato maturato di gestione non si
applicano le disposizioni degli articoli 5, 7, 8, 9 e 11,
terzo comma, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745.».
- Si riporta il testo dell'art. 11, comma 4, lettera c),
del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1996, n. 102:
«c) l'elenco degli Stati di cui all'art. 6, comma 1, con
i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni».
- Si riporta il testo dell'art. 7, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972,
n. 292, S.O., cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 7 (Territorialita' dell'imposta). - Agli effetti
del presente decreto:
a) per «Stato» o «territorio dello Stato» si intende il
territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei
comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque
italiane del lago di Lugano;
b) per «Comunita'» o «territorio della Comunita'» si
intende il territorio corrispondente al campo di
applicazione del Trattato istitutivo della Comunita'
economica europea con le seguenti esclusioni, oltre quella
indicata nella lettera a):
1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;
2) per la Repubblica federale di Germania, l'isola di
Helgoland ed il territorio di Büsingen;
3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti
d'oltremare;
4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole
Canarie;
4-bis per la Repubblica di Finlandia, le isole Åland;
c) il Principato di Monaco, l'isola di Man e le zone di
sovranita' del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia si
intendono compresi nel territorio rispettivamente della
Repubblica francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e
Irlanda del Nord e della Repubblica di Cipro.
Le cessioni di beni si considerano effettuate nel
territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili
ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al
regime della temporanea importazione, esistenti nel
territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro
Stato membro, installati, montati o assiemati nel
territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Si
considerano altresi' effettuate nel territorio dello Stato
le cessioni di beni nei confronti di passeggeri nel corso
di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi,
aeromobili o treni, se il trasporto ha inizio nel
territorio dello Stato; si considera intracomunitario il
trasporto con luogo di partenza e di arrivo siti in Stati
membri diversi e luogo di partenza quello di primo punto di
imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo quello dell'ultimo
punto di sbarco. Le cessioni di gas mediante sistemi di
distribuzione di gas naturale e le cessioni di energia
elettrica si considerano effettuate nel territorio dello
Stato:
a) quando il cessionario e' un soggetto passivo
rivenditore che ha il domicilio nel territorio dello Stato
o e' ivi residente senza aver stabilito all'estero il
domicilio o una stabile organizzazione destinataria dei
beni ceduti, ovvero ha in Italia una stabile
organizzazione, per la quale gli acquisti sono effettuati.
Per soggetto passivo-rivenditore, si intende un soggetto
passivo la cui principale attivita' in relazione
all'acquisto di gas e di elettricita' e' costituita dalla
rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di
detti prodotti e' trascurabile;
b) quando il cessionario e' un soggetto diverso dal
rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel
territorio dello Stato. Se la totalita' o parte dei beni
non e' di fatto utilizzata dal cessionario, limitatamente
alla parte non usata o non consumata, le cessioni anzidette
si considerano comunque effettuate nel territorio dello
Stato quando sono poste in essere nei confronti di soggetti
che hanno il domicilio nel territorio dello Stato o di
soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il
domicilio all'estero, ovvero nei confronti di stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato, per le quali
sono effettuati gli acquisti da parte di soggetti
domiciliati e residenti all'estero; non si considerano
effettuate nel territorio dello Stato le cessioni poste in
essere nei confronti di stabili organizzazioni all'estero,
per le quali sono effettuati gli acquisti da parte di
soggetti domiciliati o residenti in Italia.
Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel
territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che
hanno il domicilio nel territorio stesso o da soggetti ivi
residenti che non abbiano stabilito il domicilio
all'estero, nonche' quando sono rese da stabili
organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e
residenti all'estero; non si considerano effettuate nel
territorio dello Stato quando sono rese da stabili
organizzazioni all'estero di soggetti domiciliati o
residenti in Italia. Per i soggetti diversi dalle persone
fisiche, agli effetti del presente articolo, si considera
domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e
residenza quello in cui si trova la sede effettiva.
In deroga al secondo e al terzo comma:
a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili,
comprese le perizie, le prestazioni di agenzia e le
prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento
dell'esecuzione dei lavori immobiliari, si considerano
effettuate nel territorio dello Stato quando l'immobile e'
situato nel territorio stesso;
b) le prestazioni di servizi, comprese le perizie,
relative a beni mobili materiali e le prestazioni di
servizi culturali, scientifici, artistici, didattici,
sportivi, ricreativi e simili, nonche' le operazioni di
carico, scarico, manutenzione e simili, accessorie ai
trasporti di beni, si considerano effettuate nel territorio
dello Stato quando sono eseguite nel territorio stesso
c) le prestazioni di trasporto si considerano
effettuate nel territorio dello Stato in proporzione alla
distanza ivi percorsa;
d) le prestazioni derivanti da contratti di locazione,
anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili
materiali diversi dai mezzi di trasporto, le prestazioni di
servizi indicate al numero 2) del secondo comma dell'art.
3, le prestazioni pubblicitarie, di consulenza e assistenza
tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di
addestramento del personale, le prestazioni di servizi di
telecomunicazione, di radiodiffusione e di televisione, le
prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, di
elaborazione e fornitura di dati e simili, le operazioni
bancarie, finanziarie e assicurative e le prestazioni
relative a prestiti di personale, la concessione
dell'accesso ai sistemi di gas naturale o di energia
elettrica, il servizio di trasporto o di trasmissione
mediante gli stessi e la fornitura di altri servizi
direttamente collegati, nonche' le prestazioni di
intermediazione inerenti alle suddette prestazioni o
operazioni e quelle inerenti all'obbligo di non
esercitarle, nonche' le cessioni di contratti relativi alle
prestazioni di sportivi professionisti, si considerano
effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a
soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi
residenti che non hanno stabilito il domicilio all'estero e
quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di
soggetti domiciliati o residenti all'estero, a meno che non
siano utilizzate fuori dalla Comunita' economica europea;
e) le prestazioni di servizi e le operazioni di cui
alla lettera precedente rese a soggetti domiciliati o
residenti in altri Stati membri della Comunita' economica
europea, si considerano effettuate nel territorio dello
Stato quando il destinatario non e' soggetto passivo
dell'imposta nello Stato in cui ha il domicilio o la
residenza;
f) le operazioni di cui alla lettera d), escluse le
prestazioni di servizi di telecomunicazione, le prestazioni
di servizi rese tramite mezzi elettronici a committenti non
soggetti passivi d'imposta residenti al di fuori della
Comunita', le prestazioni di consulenza e assistenza
tecnica o legale, ivi comprese quelle di formazione e di
addestramento del personale, di elaborazione e fornitura di
dati e simili la concessione dell'accesso ai sistemi di gas
naturale o di energia elettrica, il servizio di trasporto o
di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura di altri
servizi direttamente collegati, rese a soggetti domiciliati
e residenti fuori della Comunita' economica europea nonche'
quelle derivanti da contratti di locazione, anche
finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto rese
da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunita'
stessa ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi
a norma del primo comma lettera a), ovvero da stabili
organizzazioni operanti in detti territori, si considerano
effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi
utilizzate; queste ultime prestazioni, se rese da soggetti
domiciliati o residenti in Italia si considerano effettuate
nel territorio dello Stato quando sono utilizzate in Italia
o in altro Stato membro della Comunita' stessa;
f-bis) le prestazioni di servizi di telecomunicazione
rese a soggetti domiciliati o residenti fuori del
territorio della Comunita' da soggetti domiciliati o
residenti fuori della Comunita' stessa, ovvero domiciliati
o residenti nei territori esclusi a norma del primo comma,
lettera a), si considerano effettuate nel territorio dello
Stato quando i servizi sono ivi utilizzati. Tali servizi si
considerano utilizzati nel territorio dello Stato se in
partenza dallo stesso o quando, realizzandosi la
prestazione tramite cessione di schede prepagate o di altri
mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione del servizio,
la loro distribuzione avviene, direttamente o a mezzo di
commissionari, rappresentanti, o altri intermediari, nel
territorio dello Stato;
f-ter) le prestazioni di servizi rese tramite mezzi
elettronici da soggetti domiciliati o residenti fuori della
Comunita' a committenti non soggetti passivi d'imposta
nello Stato, si considerano ivi effettuate;
f-quater) le prestazioni di telecomunicazione, di
radiodiffusione e di televisione rese da soggetti
domiciliati o residenti fuori della Comunita' a committenti
comunitari non soggetti passivi d'imposta si considerano
effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi
utilizzate;
“f-quinquies) le prestazioni di intermediazione,
relative ad operazioni diverse da quelle di cui alla
lettera d) del presente comma e da quelle di cui all'art.
40, commi 5 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito con modificazioni,dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, si considerano effettuate nel territorio dello
Stato quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si
considerano ivi effettuate, a meno che non siano commesse
da soggetto passivo in un altro Stato membro dell'Unione
europea; le suddette prestazioni si considerano in ogni
caso effettuate nel territorio dello Stato se il
committente delle stesse e' ivi soggetto passivo d'imposta,
sempre che le operazioni cui le intermediazioni si
riferiscono siano effettuate nel territorio della
Comunita”.
Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato
le cessioni all'esportazione, le operazioni assimilate a
cessioni all'esportazione e i servizi internazionali o
connessi agli scambi internazionali di cui ai successivi
articoli 8, 8-bis e 9.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972,
n. 292, S.O., cosi' come modificato dalla presente legge:
«3. Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle
prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello
Stato da soggetti non residenti, che non si siano
identificati direttamente ai sensi dell'art. 35-ter, ne'
abbiano nominato un rappresentante fiscale ai sensi del
secondo comma, sono adempiuti dai cessionari o committenti,
residenti nel territorio dello Stato, che acquistano i beni
o utilizzano i servizi nell'esercizio di imprese, arti o
professioni. La disposizione non si applica relativamente
alle operazioni imponibili ai sensi dell'art. 7, quarto
comma, lettera f), effettuate da soggetti domiciliati o
residenti o con stabili organizzazioni operanti nei
territori esclusi a norma del primo comma, lettera a),
dello stesso art. 7. Gli obblighi relativi alle cessioni di
cui all'art. 7, secondo comma, terzo periodo, ed alle
prestazioni di servizi di cui all'art. 7, quarto comma,
lettere d) e f-quinquies), rese da soggetti non residenti a
soggetti domiciliati nel territorio dello Stato, a soggetti
ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio
all'estero ovvero a stabili organizzazioni in Italia di
soggetti domiciliati e residenti all'estero, sono adempiuti
dai cessionari e dai committenti medesimi qualora agiscano
nell'esercizio di imprese, arti o professioni.».
Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si
applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti
di stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti
all'estero.
In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di
oro da investimento di cui all'art. 10, numero 11), nonche'
per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti
semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi,
al pagamento dell'imposta e' tenuto il cessionario, se
soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La
fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con
l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e
seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente
comma, deve essere integrata dal cessionario con
l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve
essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24
entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente,
ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con
riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini
della detrazione, e' annotato anche nel registro di cui
all'art. 25.
Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano
anche:
a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione
di manodopera, rese nel settore edile da soggetti
subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono
l'attivita' di costruzione o ristrutturazione di immobili
ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un
altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle
prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente
generale a cui venga affidata dal committente la totalita'
dei lavori;
a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di
fabbricato strumentali di cui alle lettere b) e d) del
numero 8-ter) dell'art. 10;
b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il
servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni
soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui
all'art. 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita,
da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28
dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303
del 30 dicembre 1995, nonche' dei loro componenti ed
accessori;
c) alle cessioni di personal computer e dei loro
componenti ed accessori;
d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei,
direttamente provenienti da cave e miniere.
Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano alle
ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell'economia
e delle finanze, con propri decreti, in base alla direttiva
2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, ovvero
individuate con decreto emanato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle ipotesi
in cui necessita la preventiva autorizzazione comunitaria
prevista dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17
maggio 1977.».
- Si riporta il testo dell'art. 38-ter, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972,
n. 292, S.O, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 38-ter (Esecuzione dei rimborsi a soggetti non
residenti). - “I soggetti domiciliati e residenti
negli Stati membri dell'Unione europea, che non si siano
identificati direttamente ai sensi dell'art. 35-ter e che
non abbiano nominato un rappresentante ai sensi del secondo
comma dell'art. 17, assoggettati all'imposta nello Stato in
cui hanno il domicilio o la residenza, che non hanno
effettuato operazioni in Italia, ad eccezione delle
prestazioni di trasporto e relative prestazioni accessorie
non imponibili ai sensi dell'art. 9, nonche' delle
operazioni indicate nell'art. 17, commi terzo, quinto,
sesto e settimo, e nell'art. 74, commi settimo ed ottavo,
del presente decreto e nell'art. 44, comma 2, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, possono
ottenere, in relazione a periodi inferiori all'anno, il
rimborso dell'imposta, se detraibile a norma dell'art. 19
del presente decreto, relativa ai beni mobili e ai servizi
importati o acquistati, sempreche' di importo complessivo
non inferiore a duecento euro.”
La disposizione del primo comma si applica, a condizione
di reciprocita', anche agli operatori economici domiciliati
e residenti in Stati non appartenenti alla Comunita'
economica europea, ma limitatamente all'imposta relativa
agli acquisti e importazioni di beni e servizi inerenti
alla loro attivita'.
Ai rimborsi previsti nei commi primo e secondo provvede
l'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di
Roma a norma del quarto comma dell'art. 38-bis, entro il
termine di sei mesi dalla data di presentazione della
richiesta. In caso di rifiuto, l'ufficio provvede, entro il
suddetto termine, alla notifica di apposito provvedimento
motivato avverso il quale e' ammesso ricorso secondo le
disposizioni relative al contenzioso tributario.
Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella
misura prevista al primo comma dell'art. 38-bis, con
decorrenza dal centottantesimo giorno successivo a quello
in cui e' stata presentata la richiesta di rimborso, non
computando il periodo intercorrente tra la data di notifica
della eventuale richiesta di documenti e la data della loro
consegna, quando superi quindici giorni.
I soggetti che conseguono un indebito rimborso devono
restituire all'ufficio, entro sessanta giorni dalla
notifica di apposito provvedimento, le somme indebitamente
rimborsate e nei loro confronti si applica la pena
pecuniaria da due a quattro volte la somma rimborsata.
L'ufficio, se ritiene fraudolenta la domanda, sospende ogni
ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a quando
non sia restituita la somma indebitamente rimborsata e
pagata la relativa pena pecuniaria.
Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con
il Ministro del tesoro, da emanarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le modalita' e i termini relativi all'esecuzione
dei rimborsi, le modalita' e i termini per la richiesta
degli stessi, nonche' le prescrizioni relative al
coordinamento tra i vari uffici IVA ai fini del controllo
dei rimborsi. Sono altresi' stabiliti le modalita' ed i
termini relativi alla dilazione per il versamento
all'erario dell'imposta riscossa, nonche' le modalita'
relative alla presentazione della contabilita'
amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari
uffici. Alle disposizioni relative alle modalita' ed ai
termini anzidetti possono essere apportate integrazioni e
correzioni con successivi decreti.
L'adeguamento degli ammontari di riferimento previsti
nel primo comma e' disposto, con successivi decreti del
Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del
tesoro da emanarsi entro il 31 gennaio, quando il mutamento
del tasso di conversione dell'unita' di conto europea sia
variata, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, di
oltre il dieci per cento rispetto a quello di cui si e'
tenuto conto nell'ultima determinazione degli ammontari di
riferimento.».
- Si riporta il testo dell'art. 54, terzo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972,
n. 292, S.O, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 54 (Rettifica delle dichiarazioni). - L'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto procede alla rettifica
della dichiarazione annuale presentata dal contribuente
quando ritiene che ne risulti una imposta inferiore a
quella dovuta ovvero una eccedenza detraibile o
rimborsabile superiore a quella spettante.
L'infedelta' della dichiarazione, qualora non emerga o
direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con gli
elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli articoli
27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali, deve
essere accertata mediante il confronto tra gli elementi
indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei registri
di cui agli articoli 23, 24 e 25 e mediante il controllo
della completezza, esattezza e veridicita' delle
registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri
documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e
degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli
articoli 51 e 51-bis. Le omissioni e le false o inesatte
indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali
risultanze, dati e notizie a norma dell'art. 53 o anche
sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano
gravi, precise e concordanti.
“L'ufficio puo' tuttavia procedere alla rettifica
indipendentemente dalla previa ispezione della contabilita'
del contribuente qualora l'esistenza di operazioni
imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella
dichiarazione, o l'inesattezza delle indicazioni relative
alle operazioni che danno diritto alla detrazione, risulti
in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da
verbali, questionari e fatture di cui ai numeri 2), 3) e 4)
del secondo comma dell'art. 51, dagli elenchi allegati alle
dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi
ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti,
nonche' da altri atti e documenti in suo possesso”.
Se vi e' pericolo per la riscossione dell'imposta
l'ufficio puo' provvedere, prima della scadenza del termine
per la presentazione della dichiarazione annuale,
all'accertamento delle imposte non versate in tutto o in
parte a norma degli articoli 27 e 33. Le disposizioni del
precedente periodo non si applicano nei casi previsti
dall'art. 60, sesto comma].
Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei
termini stabiliti dall'art. 57, i competenti uffici
dell'Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi,
ispezioni e verifiche nonche' dalle segnalazioni effettuati
dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione
regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia
ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o
da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai
dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino
elementi che consentono di stabilire l'esistenza di
corrispettivi o di imposta in tutto o in parte non
dichiarati o di detrazioni in tutto o in parte non
spettanti, puo' limitarsi ad accertare, in base agli
elementi predetti, l'imposta o la maggiore imposta dovuta o
il minor credito spettante, nonche' l'imposta o la maggiore
imposta non versata, escluse le ipotesi di cui all'art.
54-bis, anche avvalendosi delle procedure previste dal
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
[Le disposizioni di cui al comma precedente possono
trovare applicazione anche con riguardo all'accertamento
induttivo del volume di affari, di cui all'art. 12
del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla L. 27 aprile 1989, n. 154, e
successive modificazioni, tenendo conto dell'indicazione
dei motivi addotti dal contribuente con le modalita' di cui
al comma 1 dello stesso art. 12].
Gli avvisi di accertamento parziale possono essere
notificati mediante invio di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento. La notifica si considera avvenuta
alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto
dal destinatario ovvero da persona di famiglia o addetto
alla casa.
Gli avvisi di accertamento parziale sono annullati
dall'ufficio che li ha emessi se, dalla documentazione
prodotta dal contribuente, risultano infondati in tutto o
in parte.
- Si riporta il testo dell'art. 39, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre
1973, n. 268, n. 1, S.O., cosi' come modificato dalla
presente legge:
«1. Per i redditi d'impresa delle persone fisiche
l'ufficio procede alla rettifica: a) se gli elementi
indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del
bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e
dell'eventuale prospetto di cui al comma 1 dell'art. 3; b)
se non sono state esattamente applicate le disposizioni del
titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; c) se
l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza degli elementi
indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati
risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai
questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma
dell'art. 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o
trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma, dalle
dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e
7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti
di altri contribuenti o da altri atti e documenti in
possesso dell'ufficio; d) se l'incompletezza, la falsita' o
l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e
nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle
scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'art.
33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e
veridicita' delle registrazioni contabili sulla scorta
delle fatture e degli altri atti e documenti relativi
all'impresa nonche' dei dati e delle notizie raccolti
dall'ufficio nei modi previsti dall'art. 32. L'esistenza di
attivita' non dichiarate o la inesistenza di passivita'
dichiarate e' desumibile anche sulla base di presunzioni
semplici, purche' queste siano gravi, precise e
concordanti.».
In deroga alle disposizioni del comma precedente
l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa
sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o
venuti a sua conoscenza, con facolta' di prescindere in
tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle
scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi
anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla
lettera d) del precedente comma:
a) quando il reddito d'impresa non e' stato indicato
nella dichiarazione;
b) [quando alla dichiarazione non e' stato allegato il
bilancio con il conto dei profitti e delle perdite];
c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi
dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha
comunque sottratto all'ispezione una o piu' scritture
contabili prescritte dall'art. 14, ovvero quando le
scritture medesime non sono disponibili per causa di forza
maggiore;
d) quando le omissioni e le false o inesatte
indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero
le irregolarita' formali delle scritture contabili
risultanti dal verbale di ispezione sono cosi' gravi,
numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro
complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie
proprie di una contabilita' sistematica. Le scritture
ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se
gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali
limiti di tolleranza delle quantita' annotate nel carico o
nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede
di lavorazione ai sensi della lettera d) del primo comma
dell'art. 14 del presente decreto.
d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito agli
inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'art. 32, primo
comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell'art. 51,
secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto
applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per
quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con
riferimento alle scritture contabili rispettivamente
indicate negli artt. 18 e 19. Il reddito d'impresa dei
soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 18, che non
hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai
precedenti commi dello stesso articolo, e' determinato in
ogni caso ai sensi del secondo comma del presente
articolo.».
- L'art. 14, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O., cosi'
recita:
«Art. 14 (Determinazione della base imponibile). -
(Omissis).
Per valore normale dei beni e dei servizi si intende il
prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni o
servizi della stessa specie o similari in condizioni di
libera concorrenza e al medesimo stadio di
commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui e' stata
effettuata l'operazione o nel tempo e nel luogo piu'
prossimi.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 51, comma 4, lettera a)
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 1986, n. 302, S.O.:
«Art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro
dipendente). - (Omissis).
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
a) per gli autoveicoli indicati nell'art. 54, comma 1,
lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso
promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo
corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila
chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di
esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che
l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30
novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle
finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31
dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al
netto degli ammontari eventualmente trattenuti al
dipendente;
b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50
per cento della differenza tra l'importo degli interessi
calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine
di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al
tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si
applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1°
gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi
concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di
lavoro ai dipendenti in contratto di solidarieta' o in
cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime
dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o
ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive
ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
n. 172;
c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in
comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale
del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il
fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico
dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del
fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione
all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il
30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati
che non devono essere iscritti nel catasto si assume la
differenza tra il valore del canone di locazione
determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello
determinato in regime di libero mercato, e quanto
corrisposto per il godimento del fabbricato;
c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di
persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli
ammontari eventualmente trattenuti, l'importo
corrispondente all'introito medio per
passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei
trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media
convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui
al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il 31
dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta
successivo a quello in corso alla data della sua
emanazione».
- Si riporta il testo dell'art. 38, commi 4 e 5 del
decreto-legge30 agosto 1993, n. 331, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1993, n. 203 e convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, cosi' come modificato dalla presente legge:
«4. Agli effetti del comma 3, lettera e), costituiscono
mezzi di trasporto le imbarcazioni di lunghezza superiore a
7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo
superiore a 1.550 kg, e i veicoli con motore di cilindrata
superiore a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 kW, destinati
al trasporto di persone o cose, esclusi le imbarcazioni
destinate all'esercizio di attivita' commerciali o della
pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in
mare e gli aeromobili di cui all'art. 8-bis, primo comma,
lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633; i mezzi di trasporto non si
considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano
percorso oltre seimila chilometri e la cessione sia
effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del
provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in
pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti,
ovvero navigato per oltre cento ore, ovvero volato per
oltre quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il
termine di tre mesi dalla data del provvedimento di prima
immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di
altri provvedimenti equipollenti.
“4-bis. Agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto, costituiscono prodotti soggetti ad accisa
l'alcole, le bevande alcoliche, i tabacchi lavorati ed i
prodotti energetici, esclusi il gas fornito dal sistema di
distribuzione di gas naturale e l'energia elettrica, quali
definiti dalle disposizioni comunitarie in vigore''.
5. Non costituiscono acquisti intracomunitari:
a) l'introduzione nel territorio dello Stato di beni
oggetto di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni
usuali ai sensi, rispettivamente, dell'art. 1, comma 3,
lettera h), del Regolamento del Consiglio delle Comunita'
europee 16 luglio 1985, n. 1999, e dell'art. 18 del
Regolamento dello stesso Consiglio 25 luglio 1988, n. 2503,
se i beni sono successivamente trasportati o spediti al
committente, soggetto passivo d'imposta, nello Stato membro
di provenienza o per suo conto in altro Stato membro ovvero
fuori del territorio della Comunita'; l'introduzione nel
territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati
per l'esecuzione di prestazioni o che, se importati,
beneficierebbero della ammissione temporanea in esenzione
totale dai dazi doganali;
b) l'introduzione nel territorio dello Stato, in
esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi
installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo
conto;
“c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di
trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati
dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti
passivi per i quali l'imposta e' totalmente indetraibile a
norma dell'art. 19, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dai
produttori agricoli di cui all'art. 34 dello stesso decreto
che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei
modi ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti
intracomunitari e degli acquisti di cui all'art. 40, comma
3, del presente decreto, effettuati nell'anno solare
precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando,
nell'anno in corso, tale limite non e' superato.
L'ammontare complessivo degli acquisti e' assunto al netto
dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti
di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 del presente
articolo e degli acquisti di prodotti soggetti ad
accisa”;
c-bis) l'introduzione nel territorio dello Stato di gas
mediante sistemi di gas naturale e di energia elettrica, di
cui all'art. 7, secondo comma, terzo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel
proprio Stato membro dell'esonero disposto per le piccole
imprese.
6. La disposizione di cui al comma 5, lettera c), non si
applica ai soggetti ivi indicati che optino per
l'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari,
dandone comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno
precedente ovvero nella dichiarazione di inizio
dell'attivita' o comunque anteriormente all'effettuazione
dell'acquisto. L'opzione ha effetto, se esercitata nella
dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1° gennaio
dell'anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui
e' esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni
caso, fino al compimento del biennio successivo all'anno
nel corso del quale e' esercitata, sempreche' ne permangano
i presupposti; la revoca deve essere comunicata all'ufficio
nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in
corso. Per i soggetti di cui all'art. 4, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, non soggetti passivi d'imposta, la revoca deve essere
comunicata mediante lettera raccomandata entro il termine
di presentazione della dichiarazione annuale. La revoca ha
effetto dall'anno in corso.
7. L'imposta non e' dovuta per l'acquisto
intracomunitario nel territorio dello Stato, da parte di
soggetto passivo d'imposta in altro Stato membro, di beni
dallo stesso acquistati in altro Stato membro e spediti o
trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari,
soggetti passivi d'imposta o enti di cui all'art. 4, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, assoggettati all'imposta per gli
acquisti intracomunitari effettuati, designati per il
pagamento dell'imposta relativa alla cessione.
8. Si considerano effettuati in proprio gli acquisti
intracomunitari da parte di commissionari senza
rappresentanza.».
- Il testo vigente dell'art. 40, comma 4, del medesimo
decreto-legge,cosi' come modificato dalla presente legge,
cosi' recita:
«Art. 40 (Territorialita' delle operazioni
intracomunitarie). - 1. Gli acquisti intracomunitari sono
effettuati nel territorio dello Stato se hanno per oggetto
beni, originari di altro Stato membro o ivi immessi in
libera pratica ai sensi degli articoli 9 e 10 del Trattato
istitutivo della Comunita' economica europea, spediti o
trasportati dal territorio di altro Stato membro nel
territorio dello Stato.
2. L'acquisto intracomunitario si considera effettuato
nel territorio dello Stato quando l'acquirente e' ivi
soggetto d'imposta, salvo che sia comprovato che l'acquisto
e' stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di
destinazione del bene. E' comunque effettuato senza
pagamento dell'imposta l'acquisto intracomunitario di beni
spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni
stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a
soggetto d'imposta nel territorio di tale Stato o ad ente
ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e
se il cessionario risulta designato come debitore
dell'imposta relativa.
3. In deroga all'art. 7, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si
considerano effettuate nel territorio dello Stato le
cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili,
di beni spediti o trasportati nel territorio dello Stato
dal cedente o per suo conto da altro Stato membro nei
confronti di persone fisiche non soggetti d'imposta ovvero
di cessionari che non hanno optato per l'applicazione
dell'imposta sugli acquisti intracomunitari ai sensi
dell'art. 38, comma 6, ma con esclusione in tal caso delle
cessioni di prodotti soggetti ad accisa. I beni ceduti, ma
importati dal cedente in altro Stato membro, si considerano
spediti o trasportati dal territorio di tale ultimo Stato.
“4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano:
a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a quelle
di beni da installare, montare o assiemare ai sensi
dell'art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad
accisa, effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un
ammontare nel corso dell'anno solare non superiore a 35.000
euro e sempreche' tale limite non sia stato superato
nell'anno precedente. La disposizione non opera per le
cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti
passivi in altro Stato membro che hanno ivi optato per
l'applicazione dell'imposta nel territorio dello
Stato”.
4-bis. In deroga all'art. 7, quarto comma, lettera b),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, le prestazioni di
servizi relative a beni mobili, comprese le perizie,
eseguite nel territorio di altro Stato membro e rese nei
confronti di soggetti d'imposta residenti o domiciliati nel
territorio dello Stato si considerano ivi effettuate, se i
beni sono spediti o trasportati al di fuori dello Stato
membro in cui le prestazioni sono state eseguite; le
suddette prestazioni, qualora siano eseguite nel territorio
dello Stato, non si considerano ivi effettuate se sono rese
ad un committente soggetto passivo di imposta in altro
Stato membro ed i beni sono spediti o trasportati al di
fuori del territorio dello Stato.
5. Le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni
e le relative prestazioni di intermediazione, si
considerano effettuate nel territorio dello Stato se ivi ha
inizio la relativa esecuzione, a meno che non siano
commesse da soggetto passivo in altro Stato membro; le
suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate
nel territorio dello Stato se il committente delle stesse
e' ivi soggetto passivo d'imposta.
6. In deroga all'art. 7, quarto comma, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 , si considerano effettuate nel territorio dello Stato,
ancorche' eseguite nel territorio di altro Stato membro, le
prestazioni accessorie ai servizi di trasporto
intracomunitario e le relative prestazioni di
intermediazione commesse da soggetti passivi d'imposta nel
territorio dello Stato; le stesse prestazioni non si
considerano effettuate nel territorio dello Stato,
ancorche' ivi eseguite, se rese ad un soggetto passivo
d'imposta in altro Stato membro.
7. Per trasporto intracomunitario di beni si intende il
trasporto, con qualsiasi mezzo, di beni con luogo di
partenza e di arrivo nel territorio di due Stati membri
anche se vengono eseguite singole tratte nazionali nel
territorio dello Stato in esecuzione di contratti derivati.
Costituiscono, altresi', trasporti intracomunitari le
prestazioni di vettoriamento, rese tramite condutture, di
prodotti energetici diretti in altri Stati membri o da
questi provenienti, fatta eccezione per le prestazioni di
trasporto di gas mediante sistemi di gas naturale o
trasmissione di energia elettrica mediante sistemi di
energia elettrica.
8. Abrogato.
“9 Non si considerano effettuate nel territorio
dello Stato le cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41
nonche' le prestazioni di servizio, le prestazioni di
trasporto intracomunitario, quelle accessorie e le
prestazioni di intermediazione di cui ai commi 4-bis, 5 e 6
rese a soggetti passivi d'imposta in altro Stato
membro”.».
- Si riporta il testo dell'art. 41, comma 1, lettera b),
del medesimo decreto-legge, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 41 (Cessioni intracomunitarie non imponibili). -
1. Costituiscono cessioni non imponibili:
a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o
spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o
dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti
di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni
ed altre organizzazioni indicate nell'art. 4, quarto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta; i beni
possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad
opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione,
trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La
disposizione non si applica per le cessioni di beni,
diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei
soggetti indicati nell'art. 38, comma 5, lettera c), del
presente decreto, i quali, esonerati dall'applicazione
dell'imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati nel
proprio Stato membro, non abbiano optato per l'applicazione
della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa
sono non imponibili se il trasporto o spedizione degli
stessi sono eseguiti in conformita' degli articoli 6 e 8
del presente decreto;
“b) le cessioni in base a cataloghi, per
corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti
ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo
conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di
cessionari ivi non tenuti ad applicare l'imposta sugli
acquisti intracomunitari e che non hanno optato per
l'applicazione della stessa. La disposizione non si applica
per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da
installare, montare o assiemare ai sensi della lettera c).
La disposizione non si applica altresi' se l'ammontare
delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha
superato nell'anno solare precedente e non supera in quello
in corso 100.000 euro, ovvero l'eventuale minore ammontare
al riguardo stabilito da questo Stato a norma dell'ar-
ticolo 34 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28
novembre 2006. In tal caso e' ammessa l'opzione per
l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro dandone
comunicazione all'ufficio nella dichiarazione, ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, relativa all'anno
precedente ovvero nella dichiarazione di inizio
dell'attivita' o comunque anteriormente all'effettuazione
della prima operazione non imponibile. L'opzione ha
effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa
all'anno precedente, dal 1o gennaio dell'anno in corso e,
negli altri casi, dal momento in cui e' esercitata, fino a
quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento
del biennio successivo all'anno solare nel corso del quale
e' esercitata; la revoca deve essere comunicata all'ufficio
nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall'anno in
corso”;
c) le cessioni, con spedizione o trasporto dal
territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato
membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati
o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.
2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1,
lettera a):
a) [la consegna in dipendenza di contratti d'opera,
d'appalto e simili, nel territorio di altro Stato membro, a
committenti soggetti passivi di imposta o a terzi per loro
conto, di beni prodotti, montati o assiemati nel territorio
dello Stato utilizzando in tutto o in parte materie o beni
spediti nel territorio stesso o comunque forniti dai
committenti o da terzi per loro conto];
b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto
nuovi di cui all'art. 38, comma 4, trasportati o spediti in
altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero
per loro conto, anche se non effettuate nell'esercizio di
imprese, arti e professioni e anche se l'acquirente non e'
soggetto passivo d'imposta;
c) l'invio di beni nel territorio di altro Stato
membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto
passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo
conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel
successivo comma 3 di beni ivi esistenti.
2-bis. Non costituiscono cessioni intracomunitarie le
cessioni di gas mediante sistemi di distribuzione di gas
naturale e le cessioni di energia elettrica, rese nei
confronti di soggetti di altro Stato membro nonche' le
cessioni di beni effettuate dai soggetti che applicano,
agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di
franchigia.
3. La disposizione di cui al comma 2, lettera c), non si
applica per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto
delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni
usuali indicate nell'art. 38, comma 5, lettera a), o per
essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di
prestazioni o che se fossero ivi importati beneficerebbero
della ammissione temporanea in totale esenzione dai dazi
doganali.
4. Agli effetti del secondo comma degli articoli 8,
8-bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, le cessioni di cui ai precedenti
commi 1 e 2, nonche' le prestazioni di servizi indicate
nell'art. 40, comma 9, del presente decreto, sono
computabili ai fini della determinazione della percentuale
e dei limiti ivi considerati.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 44, comma 2, del
medesimo decreto-legge, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 44 (Soggetti passivi). L'imposta sulle operazioni
intracomunitarie imponibili, di cui ai precedenti articoli,
e' dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni,
gli acquisti intracomunitari e le prestazioni di servizi.
L'imposta e' determinata, liquidata e versata secondo le
disposizioni del presente decreto e del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
“2. In deroga al comma 1, l'imposta e' dovuta: a)
per le cessioni di cui al comma 7 dell'art. 38, dal
cessionario designato con l'osservanza degli adempimenti di
cui agli articoli 46, 47 e 50, comma 6; b) per le
prestazioni di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5 e 6, rese da
soggetti passivi d'imposta non residenti, dal committente
se soggetto passivo nel territorio dello Stato”.
3. Se le operazioni indicate nel comma 1 sono effettuate
da un soggetto passivo d'imposta non residente e senza
stabile organizzazione nel territorio dello Stato, gli
obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione del
presente decreto possono essere adempiuti o esercitati, nei
modi ordinari, anche da un rappresentante residente nel
territorio dello Stato, nominato ai sensi e per gli effetti
del secondo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Se sono
effettuate solo operazioni non imponibili, esenti, non
soggette o comunque senza obbligo di pagamento
dell'imposta, la rappresentanza puo' essere limitata
all'esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione
delle operazioni intracomunitarie di cui all'art. 46,
nonche' alla compilazione, ancorche' le operazioni in tal
caso non siano soggette all'obbligo di registrazione, degli
elenchi di cui all'art. 50, comma 6.
4. Per le operazioni effettuate nel territorio dello
Stato a norma dell'art. 40, comma 3, da soggetto residente
in altro Stato membro gli obblighi e i diritti derivanti
dall'applicazione dell'imposta devono essere adempiuti o
esercitati direttamente dal medesimo soggetto, identificato
ai sensi dell'art. 35-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o da un rappresentante
fiscale nominato ai sensi dell'art. 17, secondo comma, del
medesimo decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 50, comma 1 e 3, del
medesimo decreto-legge, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«1. Le cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41,
commi 1, lettera a), e 2, lettera c), e le prestazioni di
cui all'art. 40, commi 4-bis, 5 e 6, sono effettuate senza
applicazione dell'imposta nei confronti dei cessionari e
dei committenti che abbiano comunicato il numero di
identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro
di appartenenza».
«3. Chi effettua acquisti intracomunitari o commette le
prestazioni di cui all'art. 40, commi 4-bis, 5 e 6,
soggetti all'imposta deve comunicare all'altra parte
contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato
agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne che
per l'ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da
parte di persone fisiche non operanti nell'esercizio di
imprese, arti e professioni».
- Si riporta il testo dell'art. 1, del decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 496, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1948, n. 118 e ratificato con
la legge 22 aprile 1953, n. 342:
«Art. 1. - L'organizzazione e l'esercizio di giuochi di
abilita' e di concorsi pronostici, per i quali si
corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui
partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in
denaro, sono riservati allo Stato».
- Si riporta il testo degli articoli 43 e 49 del
Trattato CE:
«Art. 43. - Il Parlamento europeo apporta al suo
regolamento interno gli adattamenti resi necessari
dall'adesione».
«Art. 49. - Il Comitato economico e sociale e'
completato con la nomina di 27 membri in rappresentanza
delle varie componenti economiche e sociali della societa'
civile organizzata della Bulgaria e della Romania. Il
mandato dei membri cosi' nominati scade contemporaneamente
a quello dei membri che sono in carica al momento
dell'adesione».
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 13
maggio1999 n. 133, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17
maggio 1999, n. 113, S.O:
«Art.16 (Giochi). - 1. Il Ministro delle finanze puo'
disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove
scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad
eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle
competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) da parte dei soggetti cui e' affidata in
concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore
e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto 2 giugno
1998, n. 174, del Ministro delle finanze i quali a tale
fine impiegheranno sedi, strutture e impianti gia'
utilizzati nell'esercizio della loro attivita'. Con
riferimento a tali nuove scommesse nonche' ad ogni altro
tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro
delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , per disciplinare le
modalita' e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi,
diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi
quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni.
Con decreto del Ministro delle finanze e' altresi'
stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo
dei predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non
puo' superare il 62 per cento delle somme giocate. Per le
medesime scommesse a totalizzatore il Ministro delle
finanze puo' prevederne l'accettazione anche da parte dei
gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici
e lotto, purche' utilizzino una rete di ricevitorie
collegate con sistemi informatici in tempo reale.
2. Il Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, destina annualmente i prelievi di cui al comma
1, calcolati al netto di imposte e spese:
a) [al CONI e all'Unione nazionale per l'incremento
delle razze equine (UNIRE), rispettivamente in misura non
superiore al 20 per cento e al 10 per cento];
b) a finalita' sociali o culturali di interesse
generale per tutta o parte della quota residua.
3. Per l'anno 1999 e' attribuito all'UNIRE, per
l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, un
contributo di lire 50 miliardi.
4. Per l'espletamento delle procedure di gara secondo la
normativa comunitaria, previste dall'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e
richieste per l'affidamento in concessione dell'esercizio
delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore e
a quota fissa, e' autorizzata la spesa di un miliardo di
lire per gli anni 1999 e 2000.
5. Tra i soggetti previsti dall'art. 2, comma 4, del
decreto 25 novembre 1998, n. 418 del Ministro delle
finanze, sono compresi i ricevitori del lotto come
individuati dall'art. 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528
, e successive modificazioni, nonche' dalla circolare del
Ministero delle finanze n. 6 del 6 maggio 1987 (prot. n.
2/204975).».
- L'art. 12, della legge 18 ottobre 2001, n. 383
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n.
248, cosi' recita:
«Art. 12 (Gestione unitaria delle funzioni statali in
materia di giochi, formazione del personale e trasferimento
ai comuni di beni immobili). - 1. Al fine di ottimizzare il
gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali
in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle
scommesse e dei concorsi a premi e le relative risorse sono
riordinate con uno o piu' decreti del Presidente della
Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti
criteri direttivi:
a) eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di
competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad una
struttura unitaria;
b) individuazione della predetta struttura in un
organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300.
2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui
al comma 1 sono disciplinati tenendo anche conto
dell'esigenza di razionalizzare i sistemi informatici
esistenti, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 16, comma 1, secondo,
terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
La posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e
concorsi pronostici e' determinata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. Le modalita' tecniche dei
giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono
comunque stabilite con decreto dirigenziale. Sino alla data
di entrata in vigore dei decreti emanati ai sensi del
presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di
legge e regolamentari vigenti.
3. Il personale addetto alla gestione dell'imposta sulle
successioni e donazioni, soppressa ai sensi del capo VI
della presente legge, e' prioritariamente addetto alla
realizzazione del piano straordinario di accertamento di
cui all'art. 1, comma 7, previa adeguata ed idonea
formazione e riqualificazione a cura della Scuola superiore
dell'economia e delle finanze, senza oneri finanziari per
l'Agenzia delle entrate. La Scuola superiore dell'economia
e delle finanze puo' stipulare apposite convenzioni con
universita' degli studi, nonche' avvalersi, previa
autorizzazione, per un periodo non superiore a due anni
suscettibile di rinnovo, di personale docente
universitario, anche in posizione di aspettativa o fuori
ruolo
4. Con le modalita' previste dal comma 4 dell'art. 19
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dai commi 2
e 3 dell'art. 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, e dai regolamenti di amministrazione delle agenzie
fiscali, nei confronti dei dirigenti e degli altri soggetti
appartenenti alle strutture interessate dal riordino
previsto dal presente articolo puo' essere disposto
unilateralmente il passaggio ad altro incarico, fermo
restando, fino alla scadenza del contratto, il trattamento
economico previsto.
5. L'art. 2-quinquies del decreto-legge 27 dicembre
2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2001, n. 26, si interpreta nel senso che le
relative disposizioni si applicano a tutti i beni immobili
compresi nelle saline gia' in uso dell'Amministrazione
autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Ente tabacchi
italiani, non destinati, alla data di entrata in vigore
della citata legge n. 26 del 2001, a riserva naturale.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 287, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2004, n. 306, S.O:
«287. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato sono stabilite le nuove modalita' di distribuzione
del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli, nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) inclusione, tra i giochi su eventi diversi dalle
corse dei cavalli, delle scommesse a totalizzatore e a
quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dei
concorsi pronostici su base sportiva, del concorso
pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui
al comma 498, nonche' di ogni ulteriore gioco pubblico,
basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli;
b) possibilita' di raccolta del gioco su eventi diversi
dalle corse dei cavalli da parte degli operatori che
esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro
dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri
dell'Associazione europea per il libero scambio e anche
degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei
requisiti di affidabilita' definiti dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita
aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come
attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attivita'
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici puo' essere riservata in esclusiva l'offerta di
alcune tipologie di scommessa;
d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi
punti di vendita non inferiore a 7.000, di cui almeno il 30
per cento aventi come attivita' principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
e) determinazione del numero massimo dei punti di
vendita per comune in proporzione agli abitanti e in
considerazione dei punti di vendita gia' assegnati;
f) [localizzazione dei punti di vendita aventi come
attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti a
una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di
vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000
abitanti a una distanza non inferiore a 1.600 metri dai
punti di vendita gia' assegnati];
g) [localizzazione dei punti di vendita aventi come
attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti a
una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita
gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a
una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di
vendita gia' assegnati, senza pregiudizio dei punti di
vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui
la raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva];
h) aggiudicazione dei punti di vendita previa
effettuazione di una o piu' procedure aperte a tutti gli
operatori, la cui base d'asta non puo' essere inferiore ad
euro venticinquemila per ogni punto di vendita avente come
attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni
punto di vendita avente come attivita' accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione della possibilita' di raccogliere il
gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilita' con
vincita in denaro;
l) definizione delle modalita' di salvaguardia dei
concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa su
eventi diversi dalle corse dei cavalli disciplinate dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1° marzo 2006, n. 111.».
- Si riporta il testo dell'art. 38, comma 4, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186,
S.O:
«4. Al fine di contrastare la diffusione del gioco
irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel
settore del gioco, nonche' di assicurare la tutela del
giocatore, con provvedimenti del Ministero dell'economia e
delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, sono stabilite le nuove modalita' di distribuzione
del gioco su base ippica, nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) inclusione, tra i giochi su base ippica, delle
scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei
cavalli, dei concorsi pronostici su base sportiva, del
concorso pronostici denominato totip, delle scommesse
ippiche di cui all'art. 1, comma 498, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, nonche' di ogni ulteriore gioco
pubblico;
b) possibilita' di raccolta del gioco su base ippica da
parte degli operatori che esercitano la raccolta di gioco
presso uno Stato membro dell'Unione europea, degli
operatori di Stati membri dell'Associazione europea per il
libero scambio, e anche degli operatori di altri Stati,
solo se in possesso dei requisiti di affidabilita' definiti
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita
aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come
attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attivita'
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici puo' essere riservata in esclusiva l'offerta di
alcune tipologie di scommessa;
d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi
punti di vendita non inferiore a 10.000, di cui almeno il 5
per cento aventi come attivita' principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
e) determinazione del numero massimo dei punti di
vendita per provincia aventi come attivita' principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici in
considerazione dei punti di vendita gia' assegnati;
f) [localizzazione dei punti di vendita aventi come
attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti a
una distanza non inferiore a 2.000 metri dai punti di
vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000
abitanti, a una distanza non inferiore a 3.000 metri dai
punti di vendita gia' assegnati];
g) [localizzazione dei punti di vendita aventi come
attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti, a
una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita
gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti, a
una distanza non inferiore a 800 metri dai punti di vendita
gia' assegnati, senza pregiudizio dei punti di vendita in
cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui la raccolta
del concorso pronostici denominato totip, ovvero delle
scommesse ippiche di cui all'art. 1, comma 498, della legge
30 dicembre 2004, n. 311];
h) aggiudicazione dei punti di vendita, previa
effettuazione di una o piu' procedure aperte a tutti gli
operatori, la cui base d'asta non puo' essere inferiore ad
euro trentamila per ogni punto di vendita avente come
attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici e ad euro settemilacinquecento per ogni
punto di vendita avente come attivita' accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione della possibilita' di raccogliere il
gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilita' con
vincita in denaro;
l) definizione delle modalita' di salvaguardia dei
concessionari della raccolta di scommesse ippiche
disciplinate dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, reca:
«Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29
luglio 2003, n. 229.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, reca: Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa. (Testo A).
- Il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2007, n.
290, S.O.
- La direttiva 2005/60/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
25 novembre 2005, n. L 309.
- La direttiva 2006/70/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 4
agosto 2006, n. L 214.
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, della legge
13 dicembre 1989, n. 401, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 dicembre 1989, n. 294:
«1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del
giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici
che la legge riserva allo Stato o ad altro ente
concessionario, e' punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza
scommesse o concorsi pronostici su attivita' sportive
gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI),
dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione
italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE).
Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di
pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o
animali e giuochi di abilita' e' punito con l'arresto da
tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un
milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda
sul territorio nazionale, senza autorizzazione
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte
di Stati esteri, nonche' a chiunque partecipi a tali
operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate
e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e
la pubblicita' effettuate con qualunque mezzo di
diffusione.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 496, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1948, n. 118 e ratificato con
legge 22 aprile 1953, n. 342, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 18 maggio 1953, n. 112:
«Art. 1. - L'organizzazione e l'esercizio di giuochi di
abilita' e di concorsi pronostici, per i quali si
corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui
partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in
denaro, sono riservati allo Stato».
- Si riporta il testo dell'art. 81, comma 29, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O., convertito
con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 113,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195,
S.O:
«29. E' istituito un Fondo speciale destinato al
soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura
alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie
dei cittadini meno abbienti.».
- Si riporta il testo dell'art. 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233:
«7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
- Si riporta il testo dell'art. 38, comma 2, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, cosi'
come modificato dalla presente legge:
«2. L'art. 1, comma 287, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e' sostituito dal seguente:
“287. Con provvedimenti del Ministero
dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove modalita' di
distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei
cavalli, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) inclusione, tra i giochi su eventi diversi dalle
corse dei cavalli, delle scommesse a totalizzatore e a
quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dei
concorsi pronostici su base sportiva, del concorso
pronostici denominato totip, delle scommesse ippiche di cui
al comma 498, nonche' di ogni ulteriore gioco pubblico,
basato su eventi diversi dalle corse dei cavalli;
b) possibilita' di raccolta del gioco su eventi diversi
dalle corse dei cavalli da parte degli operatori che
esercitano la raccolta di gioco presso uno Stato membro
dell'Unione europea, degli operatori di Stati membri
dell'Associazione europea per il libero scambio e anche
degli operatori di altri Stati, solo se in possesso dei
requisiti di affidabilita' definiti dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
c) esercizio della raccolta tramite punti di vendita
aventi come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici e punti di vendita aventi come
attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici; ai punti di vendita aventi come attivita'
principale la commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici puo' essere riservata in esclusiva l'offerta di
alcune tipologie di scommessa;
d) previsione dell'attivazione di un numero di nuovi
punti di vendita non inferiore a 7.000, di cui almeno il 30
per cento aventi come attivita' principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
e) determinazione del numero massimo dei punti di
vendita per comune in proporzione agli abitanti e in
considerazione dei punti di vendita gia' assegnati;
f) localizzazione dei punti di vendita aventi come
attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti a
una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di
vendita gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000
abitanti a una distanza non inferiore a 1.600 metri dai
punti di vendita gia' assegnati;
g) localizzazione dei punti di vendita aventi come
attivita' accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici, nei comuni con piu' di 200.000 abitanti a
una distanza non inferiore a 400 metri dai punti di vendita
gia' assegnati e nei comuni con meno di 200.000 abitanti a
una distanza non inferiore ad 800 metri dai punti di
vendita gia' assegnati, senza pregiudizio dei punti di
vendita in cui, alla data del 30 giugno 2006, si effettui
la raccolta dei concorsi pronostici su base sportiva;
h) aggiudicazione dei punti di vendita previa
effettuazione di una o piu' procedure aperte a tutti gli
operatori, la cui base d'asta non puo' essere inferiore ad
euro “cinquantamila” per ogni punto di vendita
avente come attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici e ad euro
“diciassettemilacinquecento” per ogni punto di
vendita avente come attivita' accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
i) acquisizione della possibilita' di raccogliere il
gioco a distanza, ivi inclusi i giochi di abilita' con
vincita in denaro, previo versamento di un corrispettivo
non inferiore a euro duecentomila;
l) definizione delle modalita' di salvaguardia dei
concessionari della raccolta di scommesse a quota fissa su
eventi diversi dalle corse dei cavalli disciplinate dal
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1° marzo 2006, n. 111».



 
Art. 25.
(Modifica all'articolo 41 del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207)

1. Nel rispetto degli obblighi derivanti dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita`, all'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 16-sexiesdecies e` inserito il seguente:
"16-sexiesdecies.1. Al fine di ridurre la concorrenzialita` delle rivendite di benzina e gasolio utilizzati come carburante per auto-trazione situate nella Repubblica di San Marino e nel rispetto della normativa comunitaria vigente e` istituito, in favore delle regioni confinanti con la stessa, un fondo per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo della benzina e del gasolio per autotrazione alla pompa. Il fondo e` istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Le modalita` di erogazione e i criteri di ripartizione del predetto fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 39-ter, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Il Ministro dell'economia e delle finanze e` autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma e` subordinata all'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE".



Note all'art. 25:
- La direttiva 2003/96/CE pubblicata nella G.U.C.E. 31
ottobre 2003, n. L 283.
- Si riporta il testo dell'art. 41 del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 2008, n. 304, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 2009, n. 49, S.O., cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 41 (Proroghe di termini in materia finanziaria.
Proroga di termini in materia di istruzione e misure
relative all'attuazione della Programmazione cofinanziata
dall'Unione europea per il periodo 2007-2013). - 1. Il
termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato relative alle cessazioni verificatesi
nell'anno 2007, di cui all'art. 1, commi 523 e 643, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
e' prorogato al 31 dicembre 2009 e le relative
autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno
2009.
2. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di
personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno
2007, di cui all'art. 1, comma 526, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al
30 giugno 2009 e le relative autorizzazioni possono essere
concesse entro il 31 marzo 2009.
3. Il termine per procedere alle assunzioni di personale
a tempo indeterminato di cui all'art. 1, comma 527, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
e' prorogato al 30 settembre 2009 e le relative
autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno
2009.
4. Il termine per effettuare le assunzioni di personale
gia' autorizzate per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3,
comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'
prorogato al 30 giugno 2009.
5. Resta fermo quanto previsto dall'art. 74, comma 6,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
6. Il divieto di cui all'art. 1, comma 132, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e' prorogato anche per gli anni
successivi al 2008.
6-bis. All'art. 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) ovunque ricorrano, le parole: «4 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2012 al 2019» sono sostituite dalle
seguenti: «8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2012 al 2015»;
b) dopo le parole: «si provvede» sono inserite le
seguenti: «per l'importo complessivamente corrispondente
all'entita' del Fondo di cui al comma 4-bis».
6-ter. All'art. 79, comma 1-sexies, lettera a), del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al
secondo periodo, le parole: «l'Agenzia delle entrate mette
a disposizione del SSN» sono sostituite dalle seguenti:
«entro il 15 marzo di ogni anno l'Agenzia delle entrate, il
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali e l'INPS mettono a disposizione del SSN».
6-quater. Al fine di proseguire l'integrale utilizzo
delle risorse comunitarie relative ai Programmi operativi
per la scuola 2007/2013 - Obiettivo Convergenza, il Fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei limiti delle
risorse disponibili, su richiesta del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le quote
dei contributi comunitari e statali previste per il biennio
2007-2008. Per le annualita' successive, il Fondo procede
alle relative anticipazioni sulla base dello stato di
avanzamento dei programmi.
6-quinquies. Per il reintegro delle somme anticipate dal
Fondo, ai sensi del comma 6-quater, si provvede, per la
parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti
dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese
effettivamente sostenute e, per la parte statale, con
imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore dei
medesimi programmi nell'ambito delle procedure previste
dalla legge 16 aprile 1987, n. 183.
7. Le disposizioni dell'art. 36 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, cosi' come interpretate dall'art. 3, comma
73, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogate
per gli anni 2009 e 2010. Conseguentemente, a decorrere
dall'anno 2011 le indennita' e i compensi di cui al primo
periodo possono essere aggiornati, secondo le modalita'
stabilite dalle disposizioni istitutive, con riferimento
alle variazioni del costo della vita intervenute rispetto
all'anno 2010, nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili in base alla legislazione vigente e nel
rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
8. All'art. 8, comma 1, lettera c), terzo periodo, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le
parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti:
«30 giugno 2009».
9. All'art. 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2009».
10. Il potere di adozione da parte dei Ministeri degli
atti applicativi delle riduzioni degli assetti
organizzativi di cui all'art. 74 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' differito al 31 maggio
2009, ferma la facolta' per i predetti Ministeri di
provvedere alla riduzione delle dotazioni organiche con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottare entro il medesimo termine. Conseguentemente, al
fine di consentire il rispetto del termine di cui al primo
periodo, semplificando il procedimento di organizzazione
dei Ministeri, all'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: «dei relativi compiti»
sono inserite le seguenti: «, nonche' la distribuzione dei
predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale
generale,»;
b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. La
disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga
alla eventuale distribuzione degli uffici di livello
dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di
organizzazione del singolo Ministero.».
11. Al fine di assicurare alla regione Friuli-Venezia
Giulia previsioni finanziare certe per il bilancio di
previsione relativo al triennio 2009-2011, le disposizioni
di cui all'art. 2, comma 5, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate per
l'anno 2011 nella misura di 30 milioni di euro. Gli
interventi in favore della minoranza slovena di cui
all'art. 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, sono
prorogati per l'anno 2008 e conseguentemente e' autorizzata
la spesa di un milione di euro per l'anno 2008, da
assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia. All'onere
derivante dal presente comma, si provvede, quanto a 1
milione di euro per l'anno 2008, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; quanto a 30 milioni di
euro per l'anno 2011, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5, comma 4,
del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come
integrato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
12. Le attivita' conseguenti alla disposizione di cui
all'art. 9, comma 1-bis, lettera c), ultimo periodo, del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112,
proseguono fino al 30 giugno 2009 e fino a tale data
restano efficaci gli atti convenzionali di applicazione
della predetta disposizione.
13. I provvedimenti di comando del personale
appartenente a Fintecna Spa, gia' dipendente dell'IRI,
presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale da
almeno cinque anni senza soluzione di continuita', sono
prorogati fino alla conclusione delle procedure di
inquadramento nei ruoli dell'INPS da effettuare ai sensi
degli articoli 30, 33 e 34-bis del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nei limiti dei posti in organico e,
comunque, non oltre il 31 dicembre 2009 e nell'ambito delle
facolta' assunzionali previste dall'art. 66, comma 3, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
14. Il termine di un anno per l'adempimento del dovere
di alienazione di cui all'art. 30, comma 2, del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' differito
fino ad un anno qualora il superamento del limite previsto
dalla predetta disposizione derivi da operazioni di
concentrazione tra banche oppure fra investitori.
15. All'Ente italiano montagna (EIM) e' concesso, per
l'anno finanziario 2009, un contributo di euro 2.800.000 a
cui si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo
5 giugno 1998, n. 204, come determinato dalla tabella C
della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (legge finanziaria
2009). Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
16. Il termine per effettuare le stabilizzazioni del
personale di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in data 21 febbraio 2007, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2007, adottato ai
sensi dell'art. 1, commi 247 e 249, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e dell'art. 1, comma 521, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' prorogato al 30 giugno 2009,
fermi restando i limiti finanziari di cui al comma 251
dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Nelle more del completamento delle procedure di
stabilizzazione e, comunque, non oltre il 30 giugno 2009,
le amministrazioni interessate possono continuare ad
avvalersi, nei predetti limiti finanziari, del personale
destinatario delle procedure di cui al presente comma.
16-bis. Al comma 14 dell'art. 19 del decreto legislativo
17 settembre 2007, n. 164, le parole: «e comunque non oltre
il 31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e
comunque non oltre il 30 giugno 2009».
16-ter. Per le finalita' dell'art. 1, comma 484, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla data del 1° luglio
2009 sono trasferiti, con esclusione degli enti di cui al
comma 16-octies, nonche' di quelli posti in liquidazione
coatta amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 1-ter,
del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, alla
societa' Fintecna o societa' da essa interamente
controllata, i rapporti in corso, le cause pendenti ed il
patrimonio immobiliare degli enti disciolti in essere alla
data del 30 giugno 2009. Detti patrimoni costituiscono tra
loro un unico patrimonio, separato dal residuo patrimonio
della societa' trasferitaria. Alla data del trasferimento i
predetti enti disciolti sono dichiarati estinti.
16-quater. La definizione delle questioni riguardanti i
pregressi rapporti di lavoro con gli enti disciolti e la
gestione del relativo contenzioso configurano attivita'
escluse dal trasferimento.
16-quinquies. Il corrispettivo provvisorio spettante
allo Stato per il trasferimento e' fissato sulla base delle
modalita' stabilite con decreto di natura non regolamentare
del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
16-sexies. La societa' trasferitaria procede alla
liquidazione del patrimonio trasferito secondo le modalita'
stabilite dall'art. 1, comma 491, primo e secondo periodo,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e puo' continuare ad
avvalersi dell'Avvocatura generale dello Stato, nei
processi nei quali essa e' costituita alla data del
trasferimento.
16-septies. Al termine della liquidazione del patrimonio
trasferito, con le modalita' stabilite ai sensi del comma
16-sexies, e' determinato l'eventuale maggiore importo
risultante dalla differenza tra l'esito economico effettivo
consuntivato alla chiusura della liquidazione e il
corrispettivo provvisorio pagato. Tale importo e' ripartito
nella misura stabilita dall'art. 1, comma 493, secondo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
16-octies. Allo scopo di accelerare e razionalizzare la
prosecuzione delle liquidazioni dell'Ente Nazionale per la
Cellulosa e per la Carta (E.N.C.C.), della LAM.FOR. s.r.l.
e del Consorzio del Canale Milano Cremona Po, la societa'
Fintecna o societa' da essa interamente controllata ne
assume le funzioni di liquidatore. Per queste liquidazioni
lo Stato, ai sensi dell'art. 9, comma 1-ter, del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, risponde
delle passivita' nei limiti dell'attivo della singola
liquidazione. Al termine delle operazioni di liquidazione,
il saldo finale, se positivo, viene versato al bilancio
dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze,
con apposito decreto, determina il compenso spettante alla
societa' liquidatrice, a valere sulle risorse della
liquidazione.
16-novies. Tutte le operazioni compiute in attuazione
delle disposizioni di cui ai commi da 16-ter a 16-octies
sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta,
tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o
denominato.
16-decies. A decorrere dal 1° febbraio 2009, nel comma 2
dell'art. 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, l'ultimo periodo e' soppresso.
16-undecies. Le convenzioni di cui all'art. 3, comma 1,
della legge 26 novembre 1993, n. 489, inerenti alla
gestione delle residue funzioni statali in materia di
sostegno alle attivita' produttive, nonche' alle imprese
colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli
eventi alluvionali del novembre 1994, possono essere
prorogate, per motivi di pubblico interesse, non oltre il
31 dicembre 2010 con una riduzione di almeno il 10 per
cento delle relative commissioni.
16-duodecies. All'art. 32 della legge 27 luglio 1978, n.
392, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo le parole: «aumento del
canone» sono inserite le seguenti: «, per i contratti
stipulati per durata non superiore a quella di cui all'art.
27,»;
b) al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «ed a quelli in corso al momento dell'entrata in
vigore del limite di aggiornamento di cui al secondo comma
del presente articolo».
16-terdecies. Al fine di consentire la conclusione entro
tre mesi delle procedure afferenti la stipula di
convenzioni per lo svolgimento di attivita' socialmente
utili (ASU) nonche' per l'attuazione di politiche attive
del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale
dei lavoratori impiegati in ASU e nelle disponibilita' dei
comuni della Regione siciliana da almeno un triennio, e'
autorizzata la spesa di 55 milioni di euro a decorrere dal
2009. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la spesa fa carico
alle risorse preordinate nel bilancio dello Stato ai sensi
dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5
giugno e 1° agosto 2008, con utilizzazione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 5, comma 4,
del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e
successive modificazioni. Dall'anno 2012 si provvede ai
sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
16-quaterdecies. Al fine di potenziare l'efficienza e
l'efficacia dell'azione dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato a tutela del gioco legale e responsabile
nelle more della sua trasformazione in Agenzia fiscale,
possono essere conferiti nell'ambito della medesima
Amministrazione autonoma, con esclusione dal computo
dell'incarico di direttore generale, fino a due incarichi
di livello dirigenziale, nonche' fino a due incarichi di
livello dirigenziale generale a persone di particolare e
comprovata qualificazione professionale, anche in deroga ai
limiti percentuali previsti dall'art. 19, commi 5-bis e 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. I predetti incarichi, da conferire su posti
individuati con apposito decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, sono da considerare aggiuntivi rispetto a
quelli risultanti dalla dotazione organica
dell'Amministrazione. Allo stesso fine l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e' altresi' autorizzata ad
avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze, di personale dei ruoli del predetto Ministero gia'
in servizio nei soppressi Dipartimenti provinciali del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
Ragionerie provinciali dello Stato e Direzioni provinciali
dei servizi vari. Agli oneri derivanti dal presente comma,
pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2009, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
16-quinquiesdecies. Al fine di consentire lo svolgimento
di tutte le attivita' indicate dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, e, in
particolare, nell'art. 1, comma 3, nonche' di tutte le
attivita' comunque utili od opportune ai fini della
realizzazione dell'evento EXPO Milano 2015, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e'
autorizzato per l'esercizio 2009 ad erogare a titolo di
apporto al capitale sociale di EXPO 2015 Spa fino a un
massimo di 4 milioni di euro, a valere sulle risorse
stanziate per il 2009 dall'art. 14, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
16-sexiesdecies. In favore delle regioni a statuto
ordinario confinanti con l'Austria e' istituito un fondo
per l'erogazione di contributi alle persone fisiche per la
riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio
per autotrazione. Il fondo e' istituito nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con
una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2009. Le modalita' di erogazione ed i criteri di
ripartizione del predetto fondo sono stabiliti con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro per i rapporti con le regioni.
“16-sexiesdecies.1. Al fine di ridurre la
concorrenzialita': delle rivendite di benzina e gasolio
utilizzati come carburante per autotrazione situate nella
Repubblica di San Marino e nel rispetto della normativa
comunitaria vigente e' istituito, in favore delle regioni
confinanti con la stessa, un fondo per l'erogazione di
contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo
della benzina e del gasolio per autotrazione alla pompa. Il
fondo e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 2
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Le
modalita' di erogazione e i criteri di ripartizione del
predetto fondo sono stabiliti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per
i rapporti con le regioni. All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'art. 39-ter, comma 2, del decretolegge 1o ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. L'efficacia delle
disposizioni di cui al presente comma e' subordinata
all'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea ai
sensi dell'art. 19 della direttiva 2003/96/CE”.
16-septiesdecies. Alla copertura degli oneri di cui al
comma 16-sexiesdecies, pari a 3 milioni di euro per le
spese di primo impianto per l'anno 2009 e 3 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'art. 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.».



 
Art. 26.
(Delega al Governo per l'attuazione
della direttiva 2007/65/CE)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/ 65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita` televisive, attraverso le opportune modifiche al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il Governo e` tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) l'inserimento di prodotti e` ammesso nel rispetto di tutte le condizioni e i divieti previsti dall'articolo 3-octies, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva 89/552/CEE, come introdotto dalla citata direttiva 2007/65/CE;
b) per le violazioni delle condizioni e dei divieti di cui alla lettera a) si applicano le sanzioni previste dall'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per la violazione delle disposizioni in materia di pubblicita`, sponsorizzazione e televendite, fatto salvo il divieto di inserimento di prodotti nei programmi per bambini, per la cui violazione si applica la sanzione di cui all'articolo 35, comma 2, del medesimo decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.



Note all'art. 26:
- La direttiva 2007/65/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
18 dicembre 2007, n. L 332.
- La direttiva 89/552/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
17 ottobre 1989, n. L 298.
- Si riporta il testo degli articoli 51 e 35, comma 2,
del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2005, n. 208, S.O.:
«Art. 51 (Sanzioni di competenza dell'Autorita'). - 1.
L'Autorita' applica, secondo le procedure stabilite con
proprio regolamento, le sanzioni per la violazione degli
obblighi in materia di programmazione, pubblicita' e
contenuti radiotelevisivi, ed in particolare quelli
previsti:
a) dalle disposizioni per il rilascio delle concessioni
per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze
terrestri adottate dall'Autorita' con proprio regolamento,
ivi inclusi gli impegni relativi alla programmazione
assunti con la domanda di concessione;
b) dal regolamento relativo alla radiodiffusione
terrestre in tecnica digitale, approvato con delibera
dell'Autorita' n. 435/01/CONS, relativamente ai fornitori
di contenuti;
c) dalle disposizioni sulla pubblicita',
sponsorizzazioni e televendite di cui agli articoli 4,
comma 1, lettere c) e d), 37, 38, 39 e 40, al decreto
ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581 del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni, ed ai regolamenti
dell'Autorita';
d) dall'art. 20, commi 4 e 5, della legge 6 agosto
1990, n. 223, nonche' dai regolamenti dell'Autorita',
relativamente alla registrazione dei programmi;
e) dalla disposizione relativa al mancato adempimento
all'obbligo di trasmissione dei messaggi di comunicazione
pubblica, di cui all'art. 33;
f) in materia di propaganda radiotelevisiva di servizi
di tipo interattivo audiotex e videotex dall'art. 1, comma
26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650;
g) in materia di tutela della produzione audiovisiva
europea ed indipendente, dall'art. 44 e dai regolamenti
dell'Autorita';
h) in materia di diritto di rettifica, nei casi di
mancata, incompleta o tardiva osservanza del relativo
obbligo di cui all'art. 32;
i) in materia dei divieti di cui all'art. 4, comma 1,
lettera b);
l) in materia di obbligo di trasmissione del medesimo
programma su tutto il territorio per il quale e' rilasciato
il titolo abilitativo, salva la deroga di cui all'art. 5,
comma 1, lettera i);
m) dalle disposizioni di cui all'art. 29;
n) in materia di obbligo di informativa all'Autorita'
riguardo, tra l'altro, a dati contabili ed extra contabili,
dall'art. 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
650, e dai regolamenti dell'Autorita';
o) dalle disposizioni in materia di pubblicita' di
amministrazioni ed enti pubblici di cui all'art. 41.
2. L'Autorita', applicando le norme contenute nel capo
I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni, delibera l'irrogazione della
sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di
inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere
a), b) e c);
b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza
delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e);
c) da 25.823 euro a 258.228 euro, in caso di violazione
delle norme di cui al comma 1, lettera f);
d) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione
delle norme di cui al comma 1, lettera g);
e) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione
delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n);
f) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione
delle norme di cui al comma 1, lettera o), anche nel caso
in cui la pubblicita' di amministrazioni ed enti pubblici
sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie
pubblicitarie o da centri medi.
2-bis. Per le sanzioni amministrative di cui al comma 2
e' escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta
previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689,
e successive modificazioni.
3. [L'Autorita', applicando le norme contenute nel Capo
I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689,
delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del
pagamento di una somma:
a) da euro 25.823 a euro 258.228, in caso di violazione
delle norme di cui al comma 1, lettera f);
b) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di violazione
delle norme di cui al comma 1, lettera g);
c) da 5.164 euro a 51.646 euro in caso di violazione
delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n);
d) da 5.165 euro a 51.646 euro in caso di violazione
delle norme di cui al comma 1, lettera o), anche nel caso
in cui la pubblicita' di amministrazioni ed enti pubblici
sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie
pubblicitarie o centri media.
4. Nei casi piu' gravi di violazioni di cui alle lettere
h), i) e l) del comma 1, l'Autorita' dispone altresi', nei
confronti dell'emittente o del fornitore di contenuti, la
sospensione dell'attivita' per un periodo da uno a dieci
giorni.
5. In attesa che il Governo emani uno o piu' regolamenti
nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora
e televisiva in ambito locale, le sanzioni per essi
previste dai commi 1 e 2 sono ridotte ad un decimo e quelle
previste dall'art. 35, comma 2, sono ridotte ad un quinto.
6. L'Autorita' applica le sanzioni per le violazioni di
norme previste dal presente testo unico in materia di
minori, ai sensi dell'art. 35.
7. L'Autorita' e' altresi' competente ad applicare le
sanzioni in materia di posizioni dominanti di cui all'art.
43, nonche' quelle di cui all'art. 1, commi 29, 30 e 31,
della legge 31 luglio 1997, n. 249.
8. L'Autorita' verifica l'adempimento dei compiti
assegnati alla concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo ed, in caso di violazioni, applica
le sanzioni, secondo quanto disposto dall'art. 48.
9. Se la violazione e' di particolare gravita' o
reiterata, l'Autorita' puo' disporre nei confronti
dell'emittente o del fornitore di contenuti la sospensione
dell'attivita' per un periodo non superiore a sei mesi,
ovvero nei casi piu' gravi di mancata ottemperanza agli
ordini e alle diffide della stessa Autorita', la revoca
della concessione o dell'autorizzazione.
10. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative
per le violazioni previste dal presente articolo sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato.».
«Art. 35 (Vigilanza e sanzioni). - Omissis.
2. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'art.
34, nonche' all'art. 4, comma 1, lettere b) e c),
limitatamente alla violazione di norme in materia di tutela
dei minori, la Commissione per i servizi e i prodotti
dell'Autorita', previa contestazione della violazione agli
interessati ed assegnazione di un termine non superiore a
quindici giorni per le giustificazioni, delibera
l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da 25.000 euro a 350.000 euro e, nei casi piu'
gravi, la sospensione dell'efficacia della concessione o
dell'autorizzazione per un periodo da tre a trenta giorni.
Omissis».



 
Art. 27.
(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2007/68/CE)

1. In attuazione della direttiva 2007/68/CE della Commissione, del 27 novembre 2007, che modifica l'allegato III-bis della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne l'inclusione di alcuni ingredienti alimentari, all'Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la sezione III e` sostituita dalla seguente:
"Sezione III
ALLERGENI ALIMENTARI

1. Cereali contenenti glutine (cioe` grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati, tranne:
a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio, e prodotti derivati, purche´ il processo subito non aumenti il livello di allergenicita` valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;
b) maltodestrine a base di grano e prodotti derivati, purche´ il processo subito non aumenti il livello di allergenicita` valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;
c) sciroppi di glucosio a base d'orzo;
d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.
2. Crostacei e prodotti derivati.
3. Uova e prodotti derivati.
4. Pesce e prodotti derivati, tranne:
a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
5. Arachidi e prodotti derivati.
6. Soia e prodotti derivati, tranne:
a) olio e grasso di soia raffinato e prodotti derivati, purche´ il processo subito non aumenti il livello di allergenicita` valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;
c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.
7. Latte e prodotti derivati, incluso lattosio, tranne:
a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche;
b) lattitolo.
8. Frutta a guscio, cioe` mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia), noci di anacardi (Anacardium occidentale), noci di pecan (Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch), noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati, tranne frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche.
9. Sedano e prodotti derivati.
10. Senape e prodotti derivati.
11. Semi di sesamo e prodotti derivati.
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/l espressi come SO2.
13. Lupini e prodotti derivati.
14. Molluschi e prodotti derivati";
b) la sezione IV e` abrogata.
2. E` autorizzata la commercializzazione, fino ad esaurimento delle scorte, dei prodotti alimentari, conformi alle disposizioni del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, immessi sul mercato od etichettati prima del 31 maggio 2009.
3. All'articolo 29 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e` aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Le modifiche della sezione III dell'Allegato 2, rese necessarie per il recepimento di direttive comunitarie in materia, sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta".
4. Sono abrogati l'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, ed il secondo periodo del comma 2- bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni.



Note all'art. 27:
- La direttiva 2007/68/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
28 novembre 2007, n. L 310.
- La direttiva 2000/13/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. .
6 maggio 2000, n. L 109.
- Si riporta il testo dell'Allegato 2, e dell'art. 29,
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Omissis
Allegato 2
“SEZIONE III ALLERGENI ALIMENTARI
1. Cereali contenenti glutine (cioe' grano, segale,
orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e
prodotti derivati, tranne: a) sciroppi di glucosio a base
di grano, incluso destrosio, e prodotti derivati, purche'
il processo subito non aumenti il livello di allergenicita'
valutato dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono
derivati; b) maltodestrine a base di grano e prodotti
derivati, purche' il processo subito non aumenti il livello
di allergenicita' valutato dall'EFSA per il prodotto di
base dal quale sono derivati; c) sciroppi di glucosio a
base d'orzo; d) cereali utilizzati per la fabbricazione di
distillati o di alcol etilico di origine agricola per
liquori ed altre bevande alcoliche. 2. Crostacei e prodotti
derivati. 3. Uova e prodotti derivati. 4. Pesce e prodotti
derivati, tranne: a) gelatina di pesce utilizzata come
supporto per preparati di vitamine o carotenoidi; b)
gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante
nella birra e nel vino. 5. Arachidi e prodotti derivati.
6. Soia e prodotti derivati, tranne: a) olio e grasso di
soia raffinato e prodotti derivati, purche' il processo
subito non aumenti il livello di allergenicita' valutato
dall'EFSA per il prodotto di base dal quale sono derivati;
b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa
naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo
succinato D-alfa naturale a base di soia; c) oli vegetali
derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di
soia; d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di
olio vegetale a base di soia. 7. Latte e prodotti derivati,
incluso lattosio, tranne: a) siero di latte utilizzato per
la fabbricazione di distillati o di alcol etilico di
origine agricola per liquori ed altre bevande alcoliche; b)
lattitolo. 8. Frutta a guscio, cioe' mandorle (Amygdalus
communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni
(Juglans regia), noci di anacardi (Anacardium occidentale),
noci di pecan (Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch), noci
del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia
vera), noci del Queensland (Macadamia ternifolia) e
prodotti derivati, tranne frutta a guscio utilizzata per la
fabbricazione di distillati o di alcol etilico di origine
agricola per liquori ed altre bevande alcoliche. 9. Sedano
e prodotti derivati. 10. Senape e prodotti derivati. 11.
Semi di sesamo e prodotti derivati Anidride solforosa e
solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/Kg o 10 mg/l
espressi come SO2. 13. Lupini e prodotti derivati. 14.
Molluschi e prodotti derivati ”
Sezione IV abrogata».
«Art. 29 (Norme finali). - 1. Il presente decreto non si
applica ai prodotti alimentari destinati ad altri Paesi.
2. Sono abrogati il decreto del Presidente della
Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, nonche' tutte le
disposizioni in materia di etichettatura, di presentazione
e di pubblicita' dei prodotti alimentari e relative
modalita', diverse o incompatibili con quelle previste dal
presente decreto, ad eccezione di quelle contenute nei
regolamenti comunitari e nelle norme di attuazione di
direttive comunitarie relative a singole categorie di
prodotti.
3. Le disposizioni del presente decreto possono essere
modificate o integrate, in attuazione di norme comunitarie
in materia con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro
della sanita'.
«3-bis. Le modifiche della III dell'allegato 2, rese
necessarie per il recepimento di direttive comunitarie in
materia, sono adottate con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
esprimere entro trenta giorni dalla richiesta».
- Si riporta il testo dell'art. 8, commi 2 e 3 del
decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2006, n. 69., cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 8 (Lista degli ingredienti allergenici). - 1.
All'Allegato 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
109, sono aggiunte la sezione III e la sezione IV di cui
all'Allegato I al presente decreto.
2. Abrogato.
3. Abrogato.».
- Il testo vigente dell'art. 7, secondo periodo del
comma 2-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
109, pubblicato nella Gazz. Uff. 16 febbraio 1992, n. 39
S.O., cosi' come modificato dalla presente legge, cosi'
recita:
«Art. 7 (Esenzioni dall'indicazione degli ingredienti).
- 1. Non sono considerati ingredienti:
a) i costituenti di un ingrediente che, durante il
procedimento di lavorazione, siano stati temporaneamente
tolti per esservi immessi successivamente in quantita' non
superiore al tenore iniziale;
b) gli additivi, la cui presenza nel prodotto
alimentare e' dovuta unicamente al fatto che erano
contenuti in uno o piu' ingredienti di detto prodotto,
purche' essi non svolgano piu' alcuna funzione nel prodotto
finito, secondo quanto stabilito dai decreti ministeriali
adottati ai sensi degli articoli 5, lettera g), e 22 della
legge 30 aprile 1962, n. 283;
c) i coadiuvanti tecnologici; per coadiuvante
tecnologico si intende una sostanza che non viene consumata
come ingrediente alimentare in se', che e' volontariamente
utilizzata nella trasformazione di materie prime, prodotti
alimentari o loro ingredienti, per rispettare un
determinato obiettivo tecnologico in fase di lavorazione o
trasformazione e che puo' dar luogo alla presenza, non
intenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di
tale sostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a
condizione che questi residui non costituiscano un rischio
per la salute e non abbiano effetti tecnologici sul
prodotto finito;
d) le sostanze utilizzate, nelle dosi strettamente
necessarie, come solventi o supporti per gli additivi e per
gli aromi e le sostanze il cui uso e' prescritto come
rivelatore;
d-bis) le sostanze che, pur non essendo additivi, sono
utilizzate secondo le stesse modalita' e con le stesse
finalita' dei coadiuvanti tecnologici e che rimangono
presenti nel prodotto finito, anche se in forma modificata.
2. L'indicazione degli ingredienti non e' richiesta:
a) nei prodotti costituiti da un solo ingrediente,
salvo quanto disposto da norme specifiche, a condizione che
la denominazione di vendita sia identica al nome
dell'ingrediente ovvero consenta di conoscere la effettiva
natura dell'ingrediente.
b) negli ortofrutticoli freschi, comprese le patate,
che non siano stati sbucciati, tagliati, o che non abbiano
subito trattamenti;
c) nel latte e nelle creme di latte fermentati, nei
formaggi, nel burro, purche' non siano stati aggiunti
ingredienti diversi dai costituenti propri del latte, dal
sale o dagli enzimi e colture di microrganismi necessari
alla loro fabbricazione; in ogni caso l'indicazione del
sale e' richiesta per i formaggi freschi, per i formaggi
fusi e per il burro;
d) nelle acque gassate che riportano la menzione di
tale caratteristica nella denominazione di vendita;
e) nelle acqueviti e nei distillati, nei mosti e nei
vini, nei vini spumanti, nei vini frizzanti, nei vini
liquorosi e nelle birre con contenuto alcolico superiore a
1,2% in volume;
f) negli aceti di fermentazione, provenienti
esclusivamente da un solo prodotto di base e purche' non
siano stati aggiunti altri ingredienti.
2-bis. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano nel caso di ingredienti indicati all'allegato 2,
sezione III
3. L'indicazione dell'acqua non e' richiesta:
a) se l'acqua e' utilizzata nel processo di
fabbricazione unicamente per consentire la ricostituzione
nel suo stato originale di un ingrediente utilizzato in
forma concentrata o disidratata;
b) nel caso di liquido di copertura che non viene
normalmente consumato;
c) per l'aceto, quando e' indicato il contenuto acetico
e per l'alcole e le bevande alcoliche quando e' indicato il
contenuto alcolico.
4. Fatti salvi i casi indicati al comma 1, lettere b) e
c), quanto previsto dalla lettera a) del comma 12 dell'art.
5 non si applica agli additivi.



 
Art. 28. (Delega al Governo per la modifica della disciplina in materia di composizione e denominazione degli estratti alimentari e dei prodotti affini, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle
Comunita` europee del 19 giugno 1990, nella causa C-177/89)

1. Il Governo e` delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalita` di cui all'articolo 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, un decreto legislativo al fine di dare piena e completa esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita` europee del 19 giugno 1990, nella causa C-177/89, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di composizione e denominazione degli estratti alimentari e dei prodotti affini.
2. Il Governo e` autorizzato ad apportare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, le conseguenti modifiche ed integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1953, n. 567.



Note all'art. 28:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1953, n. 567, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12
agosto 1953, n. 183.



 
Art. 29. (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/23/CE
relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/23/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici, il Governo e` tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) disciplinare, mediante sistemi informatizzati di trattamento dei dati e di gestione delle procedure, le domande ed i procedimenti per l'accertamento della conformita` degli articoli pirotecnici ai requisiti di sicurezza della direttiva medesima e le ulteriori procedure per il riconoscimento dei prodotti pirotecnici destinati ad organismi diversi;
b) armonizzare le norme di recepimento con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, ivi compresi gli aspetti di prevenzione incendi, delle fabbriche, dei depositi, del trasporto, degli esercizi di vendita dei prodotti esplodenti;
c) assicurare la produzione, l'uso e lo smaltimento ecocompatibili dei prodotti esplodenti, compresi quelli pirotecnici per uso nautico, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, prevedendo una disciplina specifica per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di tali prodotti e dei prodotti scaduti;
d) prevedere la procedura di etichettatura degli artifici pirotecnici, che consenta, nella intera filiera commerciale ed anche mediante l'adozione di codici alfanumerici, la corretta ed univoca individuazione dei prodotti esplodenti nel territorio nazionale, la migliore tracciabilita` amministrativa degli stessi ed il rispetto dei principi in materia di tutela della salute ed incolumita` pubblica;
e) prevedere specifiche licenze e modalita` di etichettatura per i prodotti pirotecnici fabbricati ai fini di ricerca, sviluppo e prova;
f) prevedere ogni misura volta al rispetto delle esigenze di ordine e di sicurezza pubblica e di prevenzione incendi nell'acquisizione, detenzione ed uso degli artifici pirotecnici e ad escludere dal possesso di tali prodotti persone comunque ritenute pericolose;
g) determinare le attribuzioni e la composizione del comitato competente al controllo delle attivita` degli organismi notificati responsabili delle verifiche di conformita`, assicurandone l'alta competenza e l'indipendenza dei componenti;
h) prevedere, per le infrazioni alle disposizioni della legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2007/23/CE, l'introduzione di sanzioni, anche di natura penale, nei limiti di pena stabiliti per le contravvenzioni e per i delitti dalla legge 2 ottobre 1967, n. 895, e dalla legge 18 aprile 1975,
n. 110, ferme le disposizioni penali vigenti in materia, a tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, dell'incolumita` delle persone e della protezione ambientale.
2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del comitato di cui al comma 1, lettera g), non e` corrisposto alcun emolumento, indennita` o rimborso spese.



Note all'art. 29:
- La direttiva 2007/23/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
14 giugno 2007, n. L 154.
- La legge 2 ottobre 1967, n. 895, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1967, n. 255.
- La legge 18 aprile 1975, n. 110, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105.



 
Art. 30. (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/43/CE relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilita` degli esplosivi per uso
civile)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/ 43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilita` degli esplosivi per uso civile, il Governo e` tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che il sistema per assicurare la trattazione dei procedimenti e la conservazione dei dati concernenti le licenze di pubblica sicurezza relativi alla fabbricazione, importazione, esportazione, transito, trasferimento comunitario, trasporto, tracciabilita` amministrativa ed identificazione univoca degli esplosivi, e quelli relativi ai titolari delle stesse, sia assicurato dal Ministero dell'interno, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e dai titolari delle licenze mediante procedure automatizzate;
b) prevedere, per gli esplosivi ammessi nel mercato civile, modalita` di etichettature atte a distinguere la destinazione, rispetto a quelle riservate ad uso militare o delle forze di polizia;
c) prevedere l'introduzione di sanzioni penali, nei limiti di pena di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, per le violazioni al divieto di detenzione e di introduzione nel territorio nazionale degli esplodenti di cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n.7, sprovvisti dei sistemi armonizzati di identificazione univoca e di tracciabilita`; prevedere, inoltre, l'introduzione di sanzioni, anche di natura penale, per le altre infrazioni alla legislazione nazionale di attuazione della citata direttiva 2008/43/CE.
2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Note all'art. 30:
- La direttiva 2008/43/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 5
aprile 2008, n. L 94.
- La direttiva 93/15/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 15
maggio 1993, n. L 121.
- Per la legge 2 ottobre 1967, n. 895, si veda nelle
note all'art. 29.
- Il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 1997, n. 22.



 
Art. 31. (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'esercizio di alcuni
diritti degli azionisti di societa` quotate)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/ 36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di societa` quotate, il Governo e` tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire l'ambito di applicazione delle norme di recepimento della direttiva 2007/36/CE emanate ai sensi della delega di cui al presente articolo, escludendo da esso gli organismi di investimento collettivo, armonizzati e non armonizzati, e le societa` cooperative;
b) individuare le norme di recepimento della direttiva 2007/36/CE emanate ai sensi della delega di cui al presente articolo applicabili alle societa` emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante e alle societa` emittenti valori mobiliari diversi dalle azioni con diritto di voto negoziati in mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico in misura rilevante;
c) indicare il termine minimo che deve intercorrere fra la pubblicazione dell'avviso di convocazione e la data di svolgimento dell'assemblea in prima convocazione, tenendo conto dell'interesse a un'adeguata informativa degli azionisti e dell'esigenza di una tempestiva convocazione dell'assemblea in determinate circostanze, e assicurando il necessario coordinamento con le disposizioni di attuazione degli articoli 6 e 7 della direttiva 2007/36/CE;
d) adeguare la disciplina del contenuto dell'avviso di convocazione a quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2007/36/CE e disciplinarne le modalita` di diffusione, al fine di garantirne l'effettiva diffusione nell'Unione europea, tenendo conto degli oneri amministrativi a carico della societa` emittente;
e) adeguare la disciplina del diritto dei soci di integrare l'ordine del giorno dell'assemblea di cui all'articolo 126-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della direttiva 2007/ 36/CE, non avvalendosi dell'opzione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, e confermando la partecipazione minima per il suo esercizio nella misura del quarantesimo del capitale sociale, nonche´ quanto previsto dal citato articolo 126-bis, comma 3;
f) adeguare la disciplina della legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del voto a quanto previsto dall'articolo 7 della direttiva 2007/36/CE, introducendo le opportune modifiche ed adeguamenti delle norme in materia di legittimazione all'esercizio dei diritti sociali conferiti da strumenti finanziari in gestione accentrata, nonche´ in materia di disciplina dell'assemblea, di impugnazione delle delibere assembleari e di diritto di recesso, e procedere ad un riordino delle disposizioni normative in materia di gestione accentrata e dematerializzazione;
g) individuare la data di registrazione tenendo conto dell'interesse a garantire una corretta rappresentazione della compagine azionaria e ad agevolare la partecipazione all'assemblea, anche tramite un rappresentante, dell'azionista, nonche´ dell'esigenza di adeguata organizzazione della riunione assembleare;
h) al fine di agevolare l'esercizio dei diritti sociali, riordinare la disciplina vigente in materia di aggiornamento del libro dei soci, valutando altresi' l'introduzione di un meccanismo di identificazione degli azionisti, per il tramite degli intermediari;
i) disciplinare il diritto dell'azionista di porre domande connesse all'ordine del giorno prima dell'assemblea, prevedendo che la societa` fornisca una risposta, anche unitaria alle domande con lo stesso contenuto, al piu` tardi nella riunione assembleare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2007/36/CE;
l) rivedere la disciplina della rappresentanza in assemblea, al fine di rendere piu` agevoli ed efficienti le procedure per l'esercizio del voto per delega, adeguandola altresi' all'articolo 10 della direttiva 2007/36/CE, avvalendosi delle facolta` di cui al paragrafo 2, secondo comma, e al paragrafo 4, secondo comma, del medesimo articolo e confermando quanto previsto dall'articolo 2372, secondo, terzo e quarto comma, del codice civile;
m) identificare le fattispecie di potenziale conflitto di interessi fra il rappresentante e l'azionista rappresentato, avvalendosi delle opzioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettere a), b) e c), della direttiva 2007/36/ CE;
n) rivedere e semplificare la disciplina della sollecitazione delle deleghe di voto, coordinandola con le modifiche introdotte alla disciplina della rappresentanza in assemblea in attuazione della delega di cui al presente articolo e preservando un adeguato livello di affidabilita` e trasparenza;
o) disciplinare, ove necessario, l'esercizio tramite mezzi elettronici dei diritti sociali presi in considerazione dalla direttiva 2007/ 36/CE;
p) eventualmente prevedere i poteri regolamentari necessari per l'attuazione delle norme emanate ai sensi della delega di cui al presente articolo;
q) prevedere per la violazione delle disposizioni adottate in attuazione della direttiva 2007/36/CE l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 500.000.
2. Dall'esercizio della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Note all'art. 31:
- La direttiva 2007/36/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
14 luglio 2007, n. L 184.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71,
S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 2372, secondo, terzo e
quarto comma, del codice civile:
«2. Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio la rappresentanza puo' essere conferita
solo per singole assemblee, con effetto anche per le
successive convocazioni, salvo che si tratti di procura
generale o di procura conferita da una societa',
associazione, fondazione o altro ente collettivo o
istituzione ad un proprio dipendente.
3. La delega non puo' essere rilasciata con il nome del
rappresentante in bianco ed e' sempre revocabile nonostante
ogni patto contrario. Il rappresentante puo' farsi
sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella
delega.
4. Se la rappresentanza e' conferita ad una societa',
associazione, fondazione od altro ente collettivo o
istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio
dipendente o collaboratore.».



 
Art. 32. (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/ CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/ CE, e
abrogazione della direttiva 97/5/CE)

1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2007/ 64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, il Governo e` tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire il quadro giuridico per la realizzazione dell'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA), in conformita` con il principio di massima armonizzazione contenuto nella direttiva;
b) favorire la riduzione dell'uso di contante nelle operazioni di pagamento e privilegiare l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni, a livello nazionale e locale, di strumenti di pagamento elettronici. La pubblica amministrazione dovra` provvedervi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
c) ridurre gli oneri a carico delle imprese e dei fornitori di servizi di pagamento, anche tenendo conto delle scelte effettuate in altri Paesi dell'Unione europea e della necessita` di preservare la posizione competitiva del nostro sistema finanziario ed imprenditoriale;
d) favorire lo sviluppo di un mercato concorrenziale dei servizi di pagamento;
e) istituire la categoria degli istituti di pagamento abilitati alla prestazione di servizi di pagamento con esclusione delle attivita` di raccolta di depositi e di emissione di moneta elettronica;
f) individuare nella Banca d'Italia l'autorita` competente ad autorizzare l'avvio dell'esercizio dell'attivita` e a esercitare il controllo sugli istituti di pagamento abilitati, nonche´ a verificare il rispetto delle condizioni previste dalla direttiva per l'esecuzione delle operazioni di pagamento;
g) individuare nella Banca d'Italia l'autorita` competente a specificare le regole che disciplinano l'accesso ai sistemi di pagamento, assicurando condizioni di parita` concorrenziale tra le diverse categorie di prestatori di servizi di pagamento;
h) recepire gli obblighi di trasparenza posti in capo ai prestatori di servizi di pagamento al fine di consentire agli utenti di tali servizi di effettuare scelte consapevoli, graduando i requisiti informativi in relazione alle esigenze degli utenti stessi, al rilievo economico del contratto concluso e al valore dello strumento di pagamento;
i) recepire i divieti per i prestatori di servizi di pagamento di applicare spese aggiuntive agli utenti di detti servizi per l'esercizio del loro diritto nei casi previsti dalla direttiva;
l) assicurare una chiara e corretta ripartizione di responsabilita` tra i prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell'esecuzione di un'operazione di pagamento, al fine di garantirne il reciproco affidamento nonche´ il regolare funzionamento dei servizi di pagamento;
m) prevedere procedure di reclamo degli utenti nei confronti dei fornitori di servizi di pagamento;
n) prevedere procedure per la risoluzione stragiudiziale delle controversie relative all'utilizzazione di servizi di pagamento;
o) prevedere disposizioni transitorie in base alle quali i soggetti che hanno iniziato a prestare i servizi di pagamento di cui all'allegato alla direttiva 2007/64/CE conformemente al diritto nazionale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo possano continuare tale attivita` fino al 30 aprile 2011;
p) individuare nella Banca d'Italia l'autorita` competente a emanare la normativa di attuazione del decreto legislativo e a recepire afferenti misure di attuazione adottate dalla Commissione europea con procedura di comitato;
q) introdurre le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione comunitaria, per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzarne il migliore coordinamento;
r) prevedere per la violazione delle disposizioni dettate in attuazione della direttiva l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 500 e non superiori nel massimo a euro 500.000.
2. Dall'esercizio della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Note all'art. 32:
- La direttiva 2007/64/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 5
dicembre 2007, n. L 319.
- La direttiva 97/7/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 4
giugno 1997, n. L 144.
- La direttiva 2002/65/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 9
ottobre 2002, n. L 271.
- La direttiva 2005/60/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
25 novembre 2005, n. L 309.
- La direttiva 2006/48/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
30 giugno 2006, n. L 177.
- La direttiva 97/5/CE e' pubblicata nella nella
G.U.C.E. 14 febbraio 1997, n. L 43.



 
Art. 33.
(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa
ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva
87/102/CEE e previsione di modifiche ed integrazioni alla
disciplina relativa ai soggetti operanti nel settore finanziario
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai
mediatori creditizi ed agli agenti in attivita' finanziaria)

1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2008/ 48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che provvederanno ad apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le necessarie modifiche e integrazioni, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) estendere, in tutto o in parte, gli strumenti di protezione del contraente debole previsti in attuazione della direttiva 2008/ 48/CE ad altre tipologie di finanziamento a favore dei consumatori, qualora ricorrano analoghe esigenze di tutela alla luce delle caratteristiche ovvero delle finalita' del finanziamento;
b) rafforzare ed estendere i poteri amministrativi inibitori e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 per contrastare le violazioni delle disposizioni del titolo VI di tale testo unico, anche se concernenti rapporti diversi dal credito al consumo, al fine di assicurare un'adeguata reazione a fronte dei comportamenti scorretti a danno della clientela. La misura delle sanzioni amministrative e' pari a quella prevista dall'articolo 144 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, e dall'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni;
c) coordinare, al fine di evitare sovrapposizioni normative, il titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 con le altre disposizioni legislative aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati dal medesimo titolo VI e contenute nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e nel decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, applicando, per garantire il rispetto di queste ultime disposizioni, i meccanismi di controllo e di tutela del cliente previsti dal citato titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;
d) rimodulare la disciplina delle attivita' e dei soggetti operanti nel settore finanziario di cui al titolo V e all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, sulla base dei seguenti ulteriori criteri direttivi a tutela dei consumatori:
1) rideterminare i requisiti per l'iscrizione al fine di consentire l'operativita' nei confronti del pubblico soltanto ai soggetti che assicurino affidabilita' e correttezza dell'iniziativa imprenditoriale;
2) prevedere strumenti di controllo piu' efficaci, modulati anche sulla base delle attivita' svolte dall'intermediario;
3) garantire la semplificazione, la trasparenza, la celerita', l'economicita' e l'efficacia dell'azione amministrativa e dei procedimenti sanzionatori, attribuendo i poteri sanzionatori e di intervento alla Banca d'Italia;
4) prevedere sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie e forme di intervento effettive, dissuasive e proporzionate, quali, tra l'altro, il divieto di intraprendere nuove operazioni e il potere di sospensione, rafforzando, nel contempo, il potere di cancellazione;
e) rivedere la disciplina dei mediatori creditizi di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e la disciplina degli agenti in attivita' finanziaria di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, introducendola nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, in modo da:
1) assicurare la trasparenza dell'operato e la professionalita' delle sopraindicate categorie professionali, prevedendo l'innalzamento dei requisiti professionali;
2) istituire un organismo avente personalita' giuridica, con autonomia organizzativa e statutaria, ed eventuali articolazioni territoriali, costituito da soggetti nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, scelti tra le categorie dei mediatori creditizi, degli agenti in attivita' finanziaria, delle banche e degli intermediari finanziari, con il compito di gestire gli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attivita' finanziaria. Detto organismo sara' sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, che, in caso di grave inerzia o malfunzionamento, potra' proporne lo scioglimento al Ministro dell'economia e delle finanze;
3) prevedere che con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, siano determinate le modalita' di funzionamento dell'organismo di cui al numero 2) e sia individuata la disciplina: dei poteri dell'organismo e delle sue eventuali articolazioni territoriali, necessari ad assicurare un efficace svolgimento delle funzioni di gestione degli elenchi, ivi compresi poteri di verifica e sanzionatori; dell'iscrizione negli elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attivita' finanziaria, con le relative forme di pubblicita'; della determinazione e riscossione, da parte dell'organismo o delle sue eventuali articolazioni territoriali, di contributi o di altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento dell'attivita'; delle modalita' di tenuta della documentazione concernente l'attivita' svolta dai mediatori creditizi e dagli agenti in attivita' finanziaria; delle modalita' di aggiornamento professionale di tali soggetti;
4) applicare, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, prevedendo altresi' che la Banca d'Italia possa prescrivere specifiche regole di condotta. Con riferimento alle commissioni di mediazione e agli altri costi accessori, dovranno essere assicurate la trasparenza nonche´ l'applicazione delle disposizioni previste per la determinazione degli interessi usurari dagli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dall'articolo 1815 del codice civile;
5) disciplinare le sanzioni pecuniarie, nonche´ la sospensione e la cancellazione dagli elenchi e le sanzioni accessorie, prevedendo che l'organismo sia competente per i provvedimenti connessi alla gestione degli elenchi e la Banca d'Italia per quelli relativi alle violazioni delle disposizioni di cui al numero 4);
6) individuare cause di incompatibilita', tra cui la contestuale iscrizione in entrambi gli elenchi, al fine di assicurare la professionalita' e l'autonomia dell'operativita';
7) prescrivere l'obbligo di stipulare polizze assicurative per responsabilita' civile per danni arrecati nell'esercizio delle attivita' di pertinenza;
8) prevedere disposizioni transitorie per disciplinare il trasferimento nei nuovi elenchi dei mediatori e degli agenti in attivita' finanziaria gia' abilitati, purche´ in possesso dei requisiti previsti dalla nuova disciplina;
9) per i mediatori creditizi prevedere l'obbligo di indipendenza da banche e intermediari e l'obbligo di adozione di una forma giuridica societaria per l'esercizio dell'attivita'; introdurre ulteriori forme di controllo per le societa' di mediazione creditizia di maggiori dimensioni;
10) prevedere per gli agenti in attivita' finanziaria forme di responsabilita' del soggetto che si avvale del loro operato, anche con riguardo ai danni causati ai clienti;
f) coordinare il testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le altre disposizioni legislative aventi come oggetto la tutela del consumatore, definendo le informazioni che devono essere fornite al cliente in fase precontrattuale e le modalita' di illustrazione, con la specifica, in caso di offerta congiunta di piu' prodotti, dell'obbligatorieta' o facoltativita' degli stessi.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Note all'art. 33:
- La direttiva 2008/48/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
22 maggio 2008, n. L 133.
- Si riporta il testo dell'art. 144, Titolo V ,VI, e
art. 155, del testo unico del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 settembre 1993, n. 230, S.O.:
«Art. 144 (Altre sanzioni amministrative pecuniarie). -
1. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione, nonche' dei dipendenti e'
applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
cinque milioni a lire duecentocinquanta milioni per
l'inosservanza delle norme degli articoli 18, comma 4, 26,
commi 2 e 3, 34, comma 2, 35, 49, 51, 53, 54, 55, 64, commi
2 e 4, 66, 67, 68, 106, commi 6 e 7, 107, 109, commi 2 e 3,
114-quater, 129, comma 1, 145, comma 3, 147 e 161, comma 5,
o delle relative disposizioni generali o particolari
impartite dalle autorita' creditizie.
2. Le sanzioni previste nel comma 1 si applicano anche
ai soggetti che svolgono funzioni di controllo per la
violazione delle norme e delle disposizioni indicate nel
medesimo comma o per non aver vigilato affinche' le stesse
fossero osservate da altri. Per la violazione degli
articoli 52, 61, comma 5, e 112, e' applicabile la sanzione
prevista dal comma 1.
3. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonche' dei
soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, e' applicabile la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a
lire centoventicinque milioni per l'inosservanza delle
norme contenute negli articoli 116 e 123 o delle relative
disposizioni generali o particolari impartite dalle
autorita' creditizie.
4. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione o di direzione, dei dipendenti, nonche' dei
soggetti indicati nell'art. 121, comma 3, e' applicabile la
sanzione amministrativa pecuniaria fino a lire cinquecento
milioni per l'inosservanza delle norme contenute nell'art.
128, comma 1, ovvero nel caso di ostacolo all'esercizio
delle funzioni di controllo previste dal medesimo art. 128.
La stessa sanzione e' applicabile nel caso di frazionamento
artificioso di un unico contratto di credito al consumo in
una pluralita' di contratti dei quali almeno uno sia di
importo inferiore al limite inferiore previsto dall'art.
121, comma 4, lettera a).
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per i
dipendenti dai commi 1, 3 e 4 si applicano anche a coloro
che operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione della banca, anche in
forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato.».
«Titolo V
Soggetti operanti nel settore finanziario
Titolo VI
Trasparenza delle condizioni contratturali».
«Art. 155 (Soggetti operanti nel settore finanziario). -
1. I soggetti che esercitano le attivita' previste
dall'art. 106, comma 1, si adeguano alle disposizioni del
comma 2 e del comma 3, lettera b), del medesimo articolo
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
2. L'art. 107 trova applicazione anche nei confronti
delle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo
previste dall'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
3. Le agenzie di prestito su pegno previste dal terzo
comma dell'art. 32 della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono
sottoposte alle disposizioni dell'art. 106.
4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in
un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106,
comma 1. L'iscrizione nella sezione non abilita a
effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari
finanziari iscritti nel citato elenco. A essi non si
applica il titolo V del presente decreto legislativo
4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi,
riferibili al volume di attivita' finanziaria e ai mezzi
patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi
che sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco
speciale previsto dall'art. 107. La Banca d'Italia
stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da
prendere in considerazione per il calcolo del volume di
attivita' finanziaria e dei mezzi patrimoniali. Per
l'iscrizione nell'elenco speciale i confidi devono adottare
una delle forme societarie previste dall'art. 106, comma 3.
4-ter. I confidi iscritti nell'elenco speciale
esercitano in via prevalente l'attivita' di garanzia
collettiva dei fidi.
4-quater. I confidi iscritti nell'elenco speciale
possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle
imprese consorziate o socie, le seguenti attivita':
a) prestazione di garanzie a favore
dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine
dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese
consorziate o socie;
b) gestione, ai sensi dell'art. 47, comma 2, di fondi
pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell'art. 47, comma 3, di
contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di
garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese
consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
4-quinquies. I confidi iscritti nell'elenco speciale
possono svolgere in via residuale, nei limiti massimi
stabiliti dalla Banca d'Italia, le attivita' riservate agli
intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco .
4-sexies. Ai confidi iscritti nell'elenco speciale si
applicano gli articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-bis, 108,
109, 110 e 112. La Banca d'Italia dispone la cancellazione
dall'elenco speciale qualora risultino gravi violazioni di
norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del
presente decreto legislativo; si applica l'art. 111, commi
3 e 4.
5. I soggetti che esercitano professionalmente
l'attivita' di cambiavalute, consistente nella negoziazione
a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in
un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106,
comma 1. A tali soggetti si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 106, comma 6,
108, 109, con esclusivo riferimento ai requisiti di
onorabilita', e 111. L'iscrizione nella sezione non abilita
a effettuare le altre operazioni riservate agli
intermediari finanziari. Il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, emana
disposizioni applicative del presente comma individuando,
in particolare, le attivita' che possono essere esercitate
congiuntamente con quella di cambiavalute. Il Ministro
dell'economia e delle finanze detta altresi' norme
transitorie dirette a disciplinare le abilitazioni gia'
concesse ai cambiavalute ai sensi dell'art. 4, comma 2, del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
6. I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, i
quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in
ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli
prestiti, possono continuare a svolgere la propria
attivita', in considerazione del carattere marginale della
stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti
quantitativi determinati dal CICR.».
- Si riporta il testo dell'art. 39, comma 3, della legge
28 dicembre 2005, n. 262, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 28 dicembre 2005, n. 301, S.O:
«3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n.
576, che non sono state modificate dalla presente legge,
sono quintuplicate.».
- Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto2006, n. 248 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186,
S.O.
- Il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2007, n. 26.,
convertito con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.
40 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2007, n.
77, S.O.
- Il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2008, n.
280, S.O, convertito con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 gennaio 2009, n. 22, S.O.
- La legge 7 marzo 1996, n. 108 e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1996, n. 58, S.O
- Il decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 ottobre 1999, n.
253.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 settembre 1988, n. 214, S.O:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 della legge 7
marzo 1996, n. 108, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9
marzo 1996, n. 58, S.O:
«Art. 2. - 1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca
d'Italia e l'ufficio italiano dei cambi, rileva
trimestralmente il tasso effettivo globale medio,
comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi
titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse,
riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e
dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti
dall'ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai
sensi degli articoli 106 e 107 del D.Lgs. 1° settembre
1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per
operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da
tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali
variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al
trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo
nella Gazzetta Ufficiale.
2. La classificazione delle operazioni per categorie
omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto,
dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie e'
effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro,
sentiti la Banca d'Italia e l'ufficio italiano dei cambi e
pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al
comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del
credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e
in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in
modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la
classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi
previsti nei commi 1 e 2.
4. Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del
codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre
usurari, e' stabilito nel tasso medio risultante
dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di
operazioni in cui il credito e' compreso, aumentato della
meta'.».
«Art. 3. - 1. La prima classificazione di cui al comma 2
dell'art. 2 verra' pubblicata entro il termine di
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Entro i successivi centottanta giorni sara'
pubblicata la prima rilevazione trimestrale di cui al comma
1 del medesimo art. 2. Fino alla pubblicazione di cui al
comma 1 dell'art. 2 e' punito a norma dell'art. 644, primo
comma, del codice penale chiunque, fuori dei casi previsti
dall'art. 643 del codice penale, si fa dare o promettere,
sotto qualsiasi forma, per se' o per altri, da soggetto in
condizioni di difficolta' economica o finanziaria, in
corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra
utilita', interessi o altri vantaggi che, avuto riguardo
alle concrete modalita' del fatto e ai tassi praticati per
operazioni similari dal sistema bancario e finanziario,
risultano sproporzionati rispetto alla prestazione di
denaro o di altra utilita'. Alla stessa pena soggiace chi,
fuori del caso di concorso nel delitto previsto dall'art.
644, primo comma, del codice penale, procura a soggetto che
si trova in condizioni di difficolta' economica o
finanziaria una somma di denaro o altra utilita' facendo
dare o promettere, a se' o ad altri, per la mediazione, un
compenso che, avuto riguardo alle concrete modalita' del
fatto, risulta sproporzionato rispetto all'opera di
mediazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 1815 del codice civile:
«Art. 1815 (Interessi). - Salvo diversa volonta' delle
parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al
mutuante [c.c. 1282, 1820]. Per la determinazione degli
interessi si osservano le disposizioni dell'art. 1284.
Se sono convenuti interessi usurari [c.p. 644, 649], la
clausola e' nulla e non sono dovuti interessi.



 
Art. 34.
(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE, e successive direttive di modifica, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche´ della direttiva
2003/94/CE)

1. Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 1, dopo la lettera c) e` inserita la seguente:
"c-bis) medicinale per terapia avanzata: un prodotto quale definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate";
b) al comma 1 dell'articolo 3, e` aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"f-bis) a qualsiasi medicinale per terapia avanzata, quale definito nel regolamento (CE)n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, preparato su base non ripetitiva, conformemente a specifici requisiti di qualita` e utilizzato in un ospedale, sotto l'esclusiva responsabilita` professionale di un medico, in esecuzione di una prescrizione medica individuale per un prodotto specifico destinato ad un determinato paziente. La produzione di questi prodotti e` autorizzata dall'AIFA. La stessa Agenzia provvede affinche´ la tracciabilita` nazionale e i requisiti di farmacovigilanza, nonche´ gli specifici requisiti di qualita` di cui alla presente lettera, siano equivalenti a quelli previsti a livello comunitario per quanto riguarda i medicinali per terapie avanzate per i quali e` richiesta l'autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 726/2004";
c) il comma 1 dell'articolo 6 e` sostituito dal seguente:
"1. Nessun medicinale puo` essere immesso in commercio sul territorio nazionale senza aver ottenuto un'autorizzazione dell'AIFA o un'autorizzazione comunitaria a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 in combinato disposto con il regolamento (CE) n. 1394/2007";
d) al comma 5 dell'articolo 119, le parole: "farmaceutica, che e` titolare di altre AIC o di un'autorizzazione alla produzione di medicinali" sono soppresse.



Note all'art. 34:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2006, n. 142 S.O. cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - Ai fini del presente decreto, valgono le
seguenti definizioni:
a) prodotto medicinale o medicinale, di seguito
indicato con il termine «medicinale»:
1) ogni sostanza o associazione di sostanze presentata
come avente proprieta' curative o profilattiche delle
malattie umane;
2) ogni sostanza o associazione di sostanze che puo'
essere utilizzata sull'uomo o somministrata all'uomo allo
scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni
fisiologiche, esercitando un'azione farmacologica,
immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi
medica;
b) sostanza: ogni materia, indipendentemente
dall'origine; tale origine puo' essere:
1) umana, come: il sangue umano e suoi derivati;
2) animale, come: microrganismi, animali interi, parti
di organi, secrezioni animali, tossine, sostanze ottenute
per estrazione, prodotti derivati dal sangue;
3) vegetale, come: microrganismi, piante, parti di
piante, secrezioni vegetali, sostanze ottenute per
estrazione;
4) chimica, come: elementi, materie chimiche naturali
e prodotti chimici di trasformazione e di sintesi;
c) medicinale immunologico: ogni medicinale costituito
da vaccini, tossine, sieri o allergeni. I vaccini, tossine
o sieri comprendono in particolare: gli agenti impiegati
allo scopo di indurre una immunita' attiva o un'immunita'
passiva e gli agenti impiegati allo scopo di diagnosticare
lo stato d'immunita'. Gli allergeni sono medicinali che
hanno lo scopo di individuare o indurre una modificazione
acquisita specifica della risposta immunitaria verso un
agente allergizzante;
“c-bis) medicinale per terapia avanzata: un
prodotto quale definito all'art. 2 del regolamento (CE) n.
1394/2007 del Parlamento europeo e del consiglio, del 13
novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate”;
d) medicinale omeopatico: ogni medicinale ottenuto a
partire da sostanze denominate materiali di partenza per
preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici, secondo un
processo di produzione omeopatico descritto dalla
farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle
farmacopee utilizzate ufficialmente negli Stati membri
della Comunita' europea; un medicinale omeopatico puo'
contenere piu' sostanze;
e) radiofarmaco: qualsiasi medicinale che, quando e'
pronto per l'uso, include uno o piu' radionuclidi (isotopi
radioattivi) incorporati a scopo sanitario;
f) generatore di radionuclidi: qualsiasi sistema che
include un radionuclide progenitore determinato da cui
viene prodotto un radionuclide discendente che viene quindi
rimosso per eluizione o con qualsiasi altro metodo ed usato
in un radiofarmaco;
g) kit: qualsiasi preparazione da ricostituire o
combinare con radionuclidi nel radiofarmaco finale, di
solito prima della somministrazione;
h) precursore di radionuclidi: qualsiasi altro
radionuclide prodotto per essere utilizzato quale
tracciante di un'altra sostanza prima della
somministrazione;
i) medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani:
medicinali a base di componenti del sangue preparati
industrialmente in stabilimenti pubblici o privati; tali
medicinali comprendono in particolare l'albumina, i fattori
della coagulazione e le immunoglobuline di origine umana;
l) reazione avversa: la reazione, nociva e non
intenzionale, ad un medicinale impiegato alle dosi
normalmente somministrate all'uomo a scopi profilattici,
diagnostici o terapeutici o per ripristinarne, correggerne
o modificarne le funzioni fisiologiche;
m) reazione avversa grave: la reazione avversa che
provoca il decesso di un individuo, o ne mette in pericolo
la vita, ne richiede o prolunga il ricovero ospedaliero,
provoca disabilita' o incapacita' persistente o
significativa o comporta un'anomalia congenita o un difetto
alla nascita;
n) reazione avversa inattesa: la reazione avversa di
cui non sono previsti nel riassunto delle caratteristiche
del prodotto la natura, la gravita' o l'esito;
o) rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza:
i rapporti periodici che contengono le informazioni
specificate nell'art. 130;
p) studio sulla sicurezza dei medicinali dopo
l'autorizzazione: lo studio farmaco e pidemiologico o la
sperimentazione clinica effettuati conformemente alle
condizioni stabilite all'atto dell'autorizzazione
all'immissione in commercio allo scopo di identificare o
quantificare un rischio per la sicurezza, correlato ad un
medicinale per il quale e' gia' stata rilasciata
un'autorizzazione;
q) abuso di medicinali: l'uso volutamente eccessivo,
prolungato o sporadico, di medicinali correlato ad effetti
dannosi sul piano fisico o psichico;
r) distribuzione all'ingrosso di medicinali: qualsiasi
attivita' consistente nel procurarsi, detenere, fornire o
esportare medicinali, salvo la fornitura di medicinali al
pubblico; queste attivita' sono svolte con i produttori o i
loro depositari, con gli importatori, con gli altri
distributori all'ingrosso e nei confronti dei farmacisti o
degli altri soggetti autorizzati a fornire medicinali al
pubblico;
s) obbligo di servizio pubblico: l'obbligo per i
grossisti di garantire in permanenza un assortimento di
medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze di un
territorio geograficamente determinato e di provvedere alla
consegna delle forniture richieste in tempi brevissimi su
tutto il territorio in questione;
t) rappresentante del titolare dell'autorizzazione
all'immissione in commercio: la persona designata dal
titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio
per rappresentarlo nello Stato membro interessato come
rappresentante locale;
u) prescrizione medica: ogni ricetta medica rilasciata
da un professionista autorizzato a prescrivere medicinali;
v) denominazione del medicinale: la denominazione che
puo' essere un nome di fantasia non confondibile con la
denominazione comune oppure una denominazione comune o
scientifica accompagnata da un marchio o dal nome del
titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio;
z) denominazione comune: la denominazione comune
internazionale raccomandata dall'Organizzazione mondiale
della sanita' (OMS), di norma nella versione ufficiale
italiana o, se questa non e' ancora disponibile, nella
versione inglese; soltanto, in mancanza di questa, e'
utilizzata la denominazione comune consuetudinaria;
aa) dosaggio del medicinale: il contenuto in sostanza
attiva espresso, a seconda della forma farmaceutica, in
quantita' per unita' posologica, per unita' di volume o di
peso;
bb) confezionamento primario: il contenitore o
qualunque altra forma di confezionamento che si trova a
diretto contatto con il medicinale;
cc) imballaggio esterno o confezionamento secondario:
l'imballaggio in cui e' collocato il confezionamento
primario;
dd) etichettatura: le informazioni riportate
sull'imballaggio esterno o sul confezionamento primario;
ee) foglio illustrativo: il foglio che reca
informazioni destinate all'utente e che accompagna il
medicinale;
ff) EMEA (European Medicines Agency): l'Agenzia europea
per i medicinali istituita dal regolamento (CE) n. 726/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,
che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e
la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario,
e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali, di
seguito denominato: «regolamento (CE) n. 726/2004»;
gg) rischi connessi all'utilizzazione del medicinale:
1) ogni rischio connesso alla qualita', alla sicurezza
o all'efficacia del medicinale per la salute del paziente o
la salute pubblica;
2) ogni rischio di effetti indesiderabili
sull'ambiente;
hh) rapporto rischio/beneficio: una valutazione degli
effetti terapeutici positivi del medicinale rispetto ai
rischi definiti alla lettera gg), numero 1);
ii) medicinale tradizionale di origine vegetale o
fitoterapico tradizionale: medicinale che risponde ai
requisiti di cui all'art. 21, comma 1;
ll) medicinale di origine vegetale o fitoterapico: ogni
medicinale che contiene esclusivamente come sostanze attive
una o piu' sostanze vegetali o una o piu' preparazioni
vegetali, oppure una o piu' sostanze vegetali in
associazione ad una o piu' preparazioni vegetali;
mm) sostanze vegetali: tutte le piante, le parti di
piante, le alghe, i funghi e i licheni, interi, a pezzi o
tagliati, in forma non trattata, di solito essiccata, ma
talvolta anche allo stato fresco. Sono altresi' considerati
sostanze vegetali taluni essudati non sottoposti ad un
trattamento specifico. Le sostanze vegetali sono definite
in modo preciso in base alla parte di pianta utilizzata e
alla denominazione botanica secondo la denominazione
binomiale (genere, specie, varieta' e autore);
nn) preparazioni vegetali: preparazioni ottenute
sottoponendo le sostanze vegetali a trattamenti quali
estrazione, distillazione, spremitura, frazionamento,
purificazione, concentrazione o fermentazione. In tale
definizione rientrano anche sostanze vegetali triturate o
polverizzate, tinture, estratti, olii essenziali, succhi
ottenuti per spremitura ed essudati lavorati;
oo) gas medicinale: ogni medicinale costituito da una o
piu' sostanze attive gassose miscelate o meno ad eccipienti
gassosi;
pp) AIFA: Agenzia italiana del farmaco istituita
dall'art. 48, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326;
qq) AIC: autorizzazione all'immissione in commercio.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto
legislativo 24 aprile 2006 n.219, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 giugno 2006, n. 142 S.O., cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Fattispecie escluse dalla disciplina). - 1. Le
disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) ai medicinali preparati in farmacia in base ad una
prescrizione medica destinata ad un determinato paziente,
detti «formule magistrali», che restano disciplinati
dall'art. 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998,
n. 94;
b) ai medicinali preparati in farmacia in base alle
indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee
nazionali in vigore negli Stati membri dell'Unione europea,
detti «formule officinali», e destinati ad essere forniti
direttamente ai pazienti serviti da tale farmacia;
c) ai medicinali destinati alle prove di ricerca e
sviluppo, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 53,
commi 13 e 14, e quelle del capo II del titolo IV del
presente decreto e fermo restando quanto previsto dal
decreto legislativo del 24 giugno 2003, n. 211, relativo
all'applicazione della buona pratica clinica
nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali
per uso umano;
d) ai prodotti intermedi destinati ad ulteriore
trasformazione da parte di un produttore autorizzato, fatto
salvo il disposto dell'art. 2, comma 3;
e) ai radionuclidi utilizzati in forma preconfezionata;
f) al sangue intero, al plasma, alle cellule ematiche
di origine umana, eccettuato il plasma nella cui produzione
interviene un processo industriale;
“f-bis) a qualsiasi medicinale per terapia
avanzata, quale definito nel regolamento (CE) n. 1394/2007
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre
2007, preparato su base non ripetitiva, conformemente a
specifici requisiti di qualita' e utilizzato in un
ospedale, sotto l'esclusiva responsabilita' professionale
di un medico, in esecuzione di una prescrizione medica
individuale per un prodotto specifico destinato ad un
determinato paziente. La produzione di questi prodotti e'
autorizzata dall'AIFA. La stessa agenzia provvede affinche'
la tracciabilita' nazionale e i requisiti di
farmacovigilanza, nonche' gli specifici requisiti di
qualita' di cui alla presente lettera, siano equivalenti a
quelli previsti a livello comunitario per quanto riguarda i
medicinali per terapie avanzate per i quali e' richiesta
l'autorizzazione a norma del regolamento (CE) n.
726/2004.”».
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2006, n. 142 S.O., cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Estensione ed effetti dell'autorizzazione). -
“1. Nessun medicinale puo' essere immesso in
commercio sul territorio nazionale senza aver ottenuto
un'autorizzazione dell'AIFA o un'autorizzazione comunitaria
a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 in combinato
disposto con il regolamento (CE) n. 1394/2007”;
2. Quando per un medicinale e' stata rilasciata una AIC
ai sensi del comma 1, ogni ulteriore dosaggio, forma
farmaceutica, via di somministrazione e presentazione,
nonche' le variazioni ed estensioni sono ugualmente
soggetti ad autorizzazione ai sensi dello stesso comma 1;
le AIC successive sono considerate, unitamente a quella
iniziale, come facenti parte della stessa autorizzazione
complessiva, in particolare ai fini dell'applicazione
dell'art. 10, comma 1.
3. Il titolare dell'AIC e' responsabile della
commercializzazione del medicinale. La designazione di un
rappresentante non esonera il titolare dell'AIC dalla sua
responsabilita' legale.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' richiesta anche
per i generatori di radionuclidi, i kit e i radiofarmaci
precursori di radionuclidi, nonche' per i radiofarmaci
preparati industrialmente.
4-bis. Con decreto del Ministro della salute, da
emanarsi entro il 29 febbraio 2008, su proposta dell'AIFA,
sono previste particolari disposizioni per la graduale
applicazione del disposto del comma 1, con riferimento
all'autorizzazione all'immissione in commercio dei gas
medicinali.».
- Il testo vigente dell'art. 119, comma 5, del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2006, n. 142 S.O., cosi' come
modificato dalla presente legge, cosi' recita:
«5. L'attuazione della pubblicita' presso gli operatori
sanitari puo' essere realizzata, anche in forma congiunta
con il titolare dell'AIC del medicinale, ma comunque in
base ad uno specifico accordo con questo, da altra impresa.
In tali ipotesi restano fermi, peraltro, sia gli obblighi e
le responsabilita' dell'impresa titolare AIC del
medicinale, in ordine all'attivita' di informazione svolta
dall'altra impresa, sia l'obbligo di cui all'art. 122,
comma 3.».



 
Art. 35. (Termine del procedimento di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio
1965, n. 825)

1. All'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, e` aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il termine per la conclusione del procedimento di cui al presente articolo e` di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta".
2. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, e` abrogato.
3. Il nuovo termine di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 825, introdotto dal comma 1 del presente articolo, trova applicazione anche per le richieste di inserimento nella tariffa di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati o di variazioni dei prezzi di vendita al dettaglio il cui procedimento non e` ancora concluso alla data di entrata in vigore della presente legge.



Note all'art. 35:
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 13 luglio
1965, n. 825, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio
1965, n. 182, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2. - Con decreto del Ministro delle finanze,
sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di
Stato, si provvede all'inserimento di ciascun prodotto
soggetto a monopolio fiscale nelle tariffe di cui all'art.
1. I prezzi di vendita al pubblico e le relative variazioni
sono stabiliti in conformita' a quelli richiesti dai
fabbricanti e dagli importatori. Le richieste sono
corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun
prodotto, da una scheda rappresentativa degli effetti
economico-finanziari conseguenti alla variazione proposta.
Per i generi importati la tariffa di vendita e'
aumentata dell'importo dei dazi doganali vigenti all'atto
della vendita.
“Il termine per la conclusione del procedimento di
cui al presente articolo e' di novanta giorni decorrenti
dalla data di ricevimento della richiesta”».



 
Art. 36. (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo
dell'acquisizione e della detenzione di armi)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2008/ 51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, il Governo e` tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, anche i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi:
a) prevedere la definizione delle armi da fuoco, delle loro parti, delle loro parti essenziali e delle munizioni, nonche´ delle armi per uso scenico e disattivate, degli strumenti per la segnalazione acustica e per quelle comunque riproducenti o trasformabili in armi, individuando le modalita` per assicurarne il piu` efficace controllo;
b) adeguare la disciplina relativa all'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, anche al fine di assicurare, in armonia con le disposizioni della Convenzione sul reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili, adottata a Bruxelles il 1° luglio 1969, di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 993, la pronta tracciabilita` delle armi da fuoco, delle loro parti, delle loro parti essenziali e delle munizioni;
c) razionalizzare e semplificare le procedure in materia di marcatura delle armi da fuoco, delle loro parti essenziali e delle munizioni, attribuendo al Ministero dell'interno le relative competenze di indirizzo e vigilanza, al fine della pronta tracciabilita` e del controllo sull'uso delle stesse, anche mediante il rilascio di speciali autorizzazioni su tutte le attivita` di tiro e sulla ricarica delle munizioni;
d) prevedere la graduale sostituzione dei registri cartacei con registrazioni informatizzate ai fini dell'attivita` di annotazione delle operazioni giornaliere svolte, richieste ai titolari delle licenze di pubblica sicurezza concernenti le armi e le munizioni, garantendo l'interoperabilita` con i relativi sistemi automatizzati del Ministero dell'interno e la conservazione dei dati per un periodo minimo di cinquanta anni dalla data dell'annotazione stessa;
e) prevedere il controllo dell'immissione sul mercato civile di armi da fuoco provenienti dalle scorte governative, nonche´ procedure speciali per la loro catalogazione e marcatura;
f) prevedere speciali procedimenti per la catalogazione e la verifica delle armi semiautomatiche di derivazione militare, anche ai fini dell'autorizzazione per la loro detenzione;
g) adeguare la disciplina in materia di tracciabilita` e tutela delle armi antiche, artistiche e rare e delle relative attivita` di raccolta ai fini culturali e collezionistici;
h) determinare le procedure, ordinarie e speciali, per l'acquisizione e la detenzione delle armi, anche attraverso la previsione dei requisiti necessari, anche fisici e psichici, degli interessati all'acquisizione e alla detenzione di armi, al fine di evitare pericoli per gli stessi, nonche´ per l'ordine e la sicurezza pubblica, prevedendo a tal fine un'idonea informazione alle persone conviventi con il richiedente e anche lo scambio protetto dei dati informatizzati tra il Servizio sanitario nazionale e gli uffici delle Forze dell'ordine, utili a prevenire possibili abusi da parte di soggetti detentori di armi da fuoco;
i) adeguare la disciplina per il rilascio, rinnovo e uso della Carta europea d'arma da fuoco;
l) disciplinare, nel quadro delle autorizzazioni contemplate nell'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le licenze di polizia per l'esercizio delle attivita` di intermediazione delle armi e per l'effettuazione delle singole operazioni;
m) prevedere specifiche norme che disciplinino l'utilizzazione, il trasporto, il deposito e la custodia delle armi, anche al fine di prevenirne furti o smarrimenti;
n) prevedere l'introduzione di sanzioni penali, nei limiti di pena di cui alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, ed alla legge 18 aprile 1975, n. 110, per le infrazioni alle disposizioni della legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2008/51/CE.
2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Agli adempimenti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo le Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Note all'art. 36:
- La direttiva 2008/51/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 8
luglio 2008, n. L 179.
- La direttiva 91/447/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
13 settembre 1991, n. L 256.
- La legge 12 dicembre 1973, n. 993, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1974, n. 46.
- Si riporta il testo dell'art. 31, del testo unico del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146:
«Art. 31 (Art. 30 testo unico 1926). - Salvo quanto e'
disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono
fabbricare altre armi, introdurle nello Stato, esportarle,
farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o
porle comunque in vendita, senza licenza del Questore.
La licenza e' necessaria anche per le collezioni delle
armi artistiche, rare od antiche.».
- La legge 2 ottobre 1967, n. 895, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1967, n. 255.
- La legge 18 aprile 1975, n. 110, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105.



 
Art. 37.
(Disposizioni relative all'attuazione dei regolamenti (CE) n.
1234/2007 del Consiglio e n. 589/2008 della Commissione, per
quanto riguarda la commercializzazione delle uova, nonche´ delle
direttive 1999/74/CE del Consiglio e 2002/4/CE della Commissione,
concernenti la protezione delle galline ovaiole)

1. Qualora i centri d'imballaggio delle uova, definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, non soddisfino piu` le condizioni previste dall'articolo 5 del medesimo regolamento, si applicano i provvedimenti amministrativi della revoca e della sospensione dell'autorizzazione.
2. In caso d'inosservanza delle disposizioni contenute nella specifica normativa comunitaria e nazionale, sempre che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni:
a) da euro 300 a euro 1.800 a carico di chiunque, senza le prescritte autorizzazioni:
1) effettui l'imballaggio, il reimballaggio e la classificazione di uova in categorie di qualita` e di peso;
2) svolga l'attivita` di raccoglitore, oppure produca o commercializzi uova;
b) da euro 200 a euro 1.200 nei confronti di coloro che mescolano, al fine di venderle, le uova di gallina con quelle di altre specie;
c) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti degli operatori che omettono o non aggiornano o non tengono correttamente o non conservano, per almeno dodici mesi, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 589/ 2008, le registrazioni di cui agli articoli 20, 21 e 22 del medesimo regolamento, secondo le modalita` stabilite dalle disposizioni nazionali applicative;
d) da euro 150 a euro 900 nei confronti dei titolari dei centri di imballaggio e dei raccoglitori che omettono di comunicare alla regione o provincia autonoma di appartenenza ed al competente dipartimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dall'avvenimento, le variazioni tecniche, societarie o d'indirizzo e la cessazione dell'attivita`;
e) da euro 150 a euro 900 a carico, a seconda dei casi, dei titolari dei centri d'imballaggio, dei produttori e, limitatamente agli articoli 14 e 16, relativi rispettivamente all'utilizzo della dicitura "EXTRA" e alla vendita di uova sfuse, a carico dei rivenditori, per la violazione dei seguenti articoli del regolamento (CE) n. 589/2008:
1) articoli 2 e 4, relativi alle caratteristiche qualitative, al divieto di trattamenti per la conservazione ed ai criteri di classificazione delle uova;
2) articolo 5, relativo alla dotazione di attrezzature dei centri d'imballaggio;
3) articoli 6 e 11, relativi ai termini temporali per la lavorazione delle uova e alla stampigliatura degli imballaggi e delle uova;
4) articoli 7, 12, 14, 16, 17 e 18, relativi all'etichettatura degli imballaggi e delle uova;
f) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti di coloro che violano le norme di cui agli articoli 8, 13, 19 e 30 del regolamento (CE) n. 589/2008, relative alla stampigliatura delle uova importate da Paesi terzi o scambiate con Paesi comunitari, all'indicazione della durata minima ed al reimballaggio;
g) da euro 200 a euro 1.200 nei confronti di coloro che omettono di riportare una o piu` diciture obbligatorie ai sensi della normativa vigente oppure violano quanto prescritto agli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2007, relativi all'uso di diciture facoltative;
h) da euro 750 a euro 4.500 nei confronti dei titolari dei centri d'imballaggio e dei produttori che violano le norme sulla stampigliatura delle uova con il codice del produttore, di cui all'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, ed all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 589/2008, nonche´ all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 589/2008, relativo all'indicazione del tipo di alimentazione.
3. Per le sanzioni di cui al comma 2, gli importi si intendono aumentati del doppio se la partita di merce irregolare e` superiore alle 50.000 uova.
4. In caso di reiterazione della violazione, le sanzioni di cui al comma 2 sono aumentate da un terzo alla meta`.
5. Per l'applicazione delle sanzioni si applica il procedimento previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Nel caso di partite di uova commercializzate che risultano non conformi alle disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita` dei prodotti agroalimentari (ICQ) attua le disposizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 589/2008, fino a quando la partita stessa non e` in regola.
7. Con apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nell'ambito delle rispettive competenze, le modalita` di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonche´ modalita` uniformi per l'attivita` di controllo ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2, 3 e 4.
8. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esercita il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo tramite l'Ispettorato centrale per il controllo della qualita` dei prodotti agroalimentari (ICQ) che e` anche l'Autorita` competente, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 2 del presente articolo.
9. Al fine di dare piena attuazione alle direttive 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, e 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, concernenti la protezione delle galline ovaiole, il Governo e` delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu` decreti legislativi recanti disposizioni per la riorganizzazione del settore nazionale della produzione di uova, in conformita` ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) interventi per la riconversione, delocalizzazione in aree conformi alle norme urbanistiche o acquisizione di strutture di allevamento che adottano, al momento della realizzazione, le norme relative alla protezione delle galline ovaiole allevate in batteria o con sistemi alternativi (a terra o all'aperto), come indicato dalla direttiva 1999/74/CE sul benessere degli animali;
b) priorita` agli interventi di riconversione, delocalizzazione o acquisizione di allevamenti il cui beneficiario autonomamente adotta disciplinari di produzione che migliorano ulteriormente le condizioni di benessere animale previste dalla direttiva 1999/74/CE;
c) realizzazione di filiere certificate che integrano le varie fasi del ciclo produttivo: allevamento, produzione di mangime, lavorazione, trasformazione e distribuzione dei prodotti finiti (uova fresche od ovoprodotti);
d) priorita` per le filiere integrate e certificate che utilizzano materie prime di provenienza esclusivamente nazionale;
e) priorita` per la realizzazione di filiere integrate per la produzione di uova e ovoprodotti biologici;
f) interventi per l'acquisizione e la ristrutturazione di mangimifici e strutture di stoccaggio specifici a supporto delle filiere di produzione;
g) interventi per l'ammodernamento e la realizzazione di impianti di calibratura, selezione e produzione di ovoprodotti;
h) interventi per la promozione e la commercializzazione di uova e ovoprodotti italiani sui mercati esteri;
i) interventi per favorire la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti in collaborazione con universita` e centri di ricerca;
l) interventi per il trattamento e la valorizzazione delle eiezioni tramite il recupero di energia.
10. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, e` inserito il seguente:
"Art. 3-bis. - (Adeguamento degli impianti) - 1. La realizzazione e l'adeguamento degli impianti, al fine della sostituzione delle gabbie di cui al numero 1 dell'allegato C, possono avvenire con il ricorso alle misure di cui agli accordi di programma quadro, promossi dalle regioni e sottoscritti ai sensi del comma 203 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, oppure ai contratti di filiera e di distretto previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2003".
11. Dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Note all'art. 37:
- Il regolamento (CE) n. 589/2008, e' pubblicato nella
G.U.U.E. 24 giugno 2008, n. L 163.
- Si riporta il testo degli articoli 7, 8, 9 e 10 del
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 13 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2007:
«Art. 7 (Origine delle uova). - 1. Sulle uova e sugli
imballaggi e' possibile apporre direttamente, da parte dei
soggetti interessati, diciture e/o simboli relativi
all'origine delle uova purche' tale origine sia rilevabile
dal codice distintivo del produttore di cui al precedente
art. 5; in tal caso, i produttori ed i centri d'imballaggio
interessati sono tenuti a darne comunicazione al Mipaaf
tramite l'ufficio dell'ispettorato competente per
territorio».
«Art. 8 (Tipo di alimentazione). - 1. I centri
d'imballaggio possono apporre sulle uova e sugli imballaggi
che le contengono diciture che fanno riferimento al tipo di
alimentazione somministrata alle galline ovaiole. Tali
diciture, in conformita' con la normativa vigente in
materia di alimentazione animale (Regolamento (CE) n.
183/2005), non potranno in alcun caso contenere riferimenti
relativi alle caratteristiche sanitarie del mangime stesso.
2. Nel caso di utilizzo delle diciture di cui al comma
1, si applicano i seguenti requisiti minimi:
a) i cereali possono essere indicati come ingredienti
dei mangimi solamente se costituiscono almeno il 60% in
peso della formula del mangime che puo' comprendere al
massimo il 15% di sottoprodotti di cereali;
b) fatto salvo quanto previsto alla lettera a), qualora
sia fatto riferimento ad un cereale specifico, esso deve
rappresentare almeno il 30% della formula del mangime
utilizzato mentre, qualora sia fatto riferimento a piu' di
un cereale, ciascuno di essi deve rappresentare almeno il
5% della formula del mangime.
3. I produttori ed i centri d'imballaggio interessati
all'utilizzo delle diciture relative al sistema di
alimentazione sono tenuti a darne comunicazione al Mipaaf
tramite l'ufficio dell'ispettorato competente per
territorio, il quale procede, almeno una volta l'anno, ad
ispezioni presso gli allevamenti e i mangimifici per
verificare la corrispondenza delle indicazioni
utilizzate.».
«Art. 9 (Utilizzo della dicitura extra). - 1. I centri
d'imballaggio delle uova possono apporre sugli imballaggi
la dicitura «EXTRA» o «EXTRA FRESCHE», a condizione che
sull'imballaggio stesso venga indicata in maniera visibile:
a) la data di deposizione e
b) il termine di nove giorni dalla predetta data di
deposizione.
2. Nei casi di cui al presente articolo, la data di
deposizione deve essere indicata anche sulle uova e puo'
essere apposta direttamente dal produttore.
Al riguardo si applicano le seguenti disposizioni:
a) i centri d'imballaggio ed i produttori interessati
debbono darne comunicazione al Mipaaf tramite l'Ufficio
dell'Ispettorato competente per territorio. Nel caso che le
due suddette figure professionali sono riunite nella stessa
impresa, e' sufficiente una unica comunicazione;
b) i produttori ed i centri d'imballaggio di cui al
presente articolo sono soggetti ad ispezioni periodiche da
parte dell'Ispettorato almeno con frequenza semestrale.».
«Art. 10. - Per l'utilizzo delle diciture facoltative di
cui agli articoli 7, 8 e 9 e di eventuali altre, purche'
conformi alle disposizioni del decreto legislativo n.
109/1992, non necessita l'autorizzazione ministeriale. In
tali casi, la comunicazione al Mipaaf va effettuata con
almeno trenta giorni di anticipo rispetto all'utilizzo
delle diciture, al fine di consentire la verifica della
compatibilita' con la vigente normativa.
2. Gli organi di controllo verificano direttamente
l'osservanza delle disposizioni del presente decreto sulla
base delle comunicazioni che i soggetti interessati sono
tenuti ad effettuare. In caso di non conformita' verranno
attuate le disposizioni di cui all'art. 3, paragrafo 4.».
- Il regolamento (CE) n. 1234/2007 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 16 novembre 2007, n. L 299.
- Si riporta il testo dell'art. 17,della legge 24
novembre 1981, n. 689, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 novembre 1981, n. 329, S.O:
«Art. 17 (Obbligo del rapporto). - Qualora non sia stato
effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o
l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra
l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto,
con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni,
all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e
compiti del Ministero nella cui competenza rientra la
materia alla quale si riferisce la violazione o, in
mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla
circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico
per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre
1933, n. 1740, e dalla L. 20 giugno 1935, n. 1349, sui
servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il
rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali
il rapporto e' presentato, rispettivamente, al presidente
della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente e' quello del
luogo in cui e' stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare
l'autorita' amministrativa competente a norma dei
precedenti commi, inviandole il processo verbale di
sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro
centottanta giorni dalla pubblicazione della presente
legge, in sostituzione del decreto del Presidente della
Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli
uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo
comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano
regolato diversamente la competenza.».
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno
stabilite le modalita' relative alla esecuzione del
sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla
eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sara'
altresi' stabilita la destinazione delle cose confiscate.
Le regioni, per le materie di loro competenza,
provvederanno con legge nel termine previsto dal comma
precedente.».
- La direttiva 1999/74/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 3
agosto 1999, n. L 203.
- La direttiva 2002/4/CE pubblicata nella G.U.C.E. 31
gennaio 2002, n. L 30.
- Il decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 settembre 2003, n.
219.



 
Art. 38. (Controlli della Commissione europea, a tutela della concorrenza, in
locali non societari)

1. Nei casi di accertamenti disposti dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/ 2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato CE, l'esecuzione delle decisioni e` autorizzata dal procuratore della Repubblica, che provvede in conformita` all'articolo 21, paragrafo 3, del regolamento.



Note all'art. 38:
- Il regolamento (CE) n. 1/2003 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 3 gennaio 2004, n. L 1.
- Si riporta il testo degli articoli 81 e 82 del
Trattato CE:
«Art. 81. - Le tasse o canoni che, a prescindere dai
prezzi di trasporto, sono percepiti da un vettore al
passaggio delle frontiere non debbono superare un livello
ragionevole, avuto riguardo alle spese reali effettivamente
determinate dal passaggio stesso.
Gli Stati membri procurano di ridurre progressivamente
le spese in questione.
La commissione puo' rivolgere raccomandazioni agli Stati
membri ai fini dell'applicazione del presente articolo.».
«Art. 82. - Le disposizioni del presente titolo non
ostano alle misure adottate nella Repubblica federale di
Germania, sempreche' tali misure siano necessarie a
compensare gli svantaggi economici cagionati dalla
divisione della Germania all'economia di talune regioni
della Repubblica federale che risentono di tale
divisione.».



 
Art. 39.
(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro. Esecuzione della sentenza
della Corte di giustizia resa in data 25 luglio
2008 nella causa C-504/06. Procedura di infrazione n. 2005/2200)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 90, il comma 11 e` sostituito dal seguente:
"11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori";
b) all'articolo 91, comma 1, dopo la lettera b) e` aggiunta la seguente:
"b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1".



Note all'art. 39:
- Si riporta il testo dell'art. 90, comma 11, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O., cosi' come
modificato dalla presente legge:
«11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai
lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base
alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad
euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per
la progettazione sono svolte dal coordinatore per la
esecuzione dei lavori»; b) all'art. 91, comma 1, dopo la
lettera b) e' aggiunta la seguente: «b-bis) coordina
l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 90, comma
1».
- Si riporta il testo dell'art. 91, comma 1, del decreto
legislativo 9 aprile 008, n. 81, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101, S.O., cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 91 (Obblighi del coordinatore per la
progettazione). - 1. Durante la progettazione dell'opera e
comunque prima della richiesta di presentazione delle
offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all'art. 100, comma 1, i cui contenuti sono
dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono
definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili
ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui
sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche
norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE
26 maggio 1993. Il fascicolo non e' predisposto nel caso di
lavori di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3, comma
1, lettera a) del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380.
“b-bis) coordina l'applicazione delle
disposizioni di cui all'art. 90, comma 1”.
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), e' preso
in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi
sull'opera».



 
Art. 40. (Disposizioni per l'accreditamento dei laboratori di autocontrollo
del settore alimentare)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai:
a) laboratori non annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambitodelle procedure di autocontrollo per le imprese alimentari;
b) laboratori annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per conto di altre imprese alimentari facenti capo a soggetti giuridici diversi.
2. I laboratori di cui al comma 1, lettere a) e b), di seguito indicati come "laboratori", devono essere accreditati, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per le singole prove o gruppi di prove, da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011.
3. Con apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle rispettive competenze, sono definite le modalita` operative di iscrizione, aggiornamento, cancellazione in appositi elenchi dei laboratori, nonche´ modalita` uniformi per l'effettuazione delle verifiche ispettive finalizzate alla valutazione della conformita` dei laboratori ai requisiti di cui al comma 2.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne` minori entrate a carico della finanza pubblica.
5. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita` previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
6. Le spese relative alle procedure di riconoscimento, alle iscrizioni, agli aggiornamenti e alle cancellazioni relative all'elenco dei laboratori sono poste a carico delle imprese secondo tariffe e modalita` di versamento da stabilire con successive disposizioni regionali, sulla base del costo effettivo del servizio, determinato mediante apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
 
Art. 41. (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel
mercato interno)

1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2006/ 123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, da adottare su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico ovvero del Ministro con competenza prevalente in materia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e con gli altri Ministri interessati, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, il Governo e` tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire la liberta` di concorrenza secondo condizioni di pari opportunita` ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato nonche´ assicurare agli utenti un livello essenziale ed uniforme di condizioni di accessibilita` all'acquisto di servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione;
b) promuovere l'elaborazione di codici di condotta e disciplinari, finalizzati, in particolare, a promuovere la qualita` dei servizi, tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche;
c) prevedere che le disposizioni dei decreti legislativi si applichino a tutti i servizi non esplicitamente esclusi dall'articolo 2, paragrafi 2 e 3, e, relativamente alla libera prestazione di servizi, anche dall'articolo 17 della direttiva;
d) definire puntualmente l'ambito oggettivo di applicazione;
e) semplificare i procedimenti amministrativi per l'accesso alle attivita` di servizi, anche al fine di renderli uniformi sul piano nazionale, subordinando altresi' la previsione di regimi autorizzatori al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 9 della direttiva e prevedendo che, per tali regimi, da elencare in allegato al decreto legislativo di cui al presente articolo, la dichiarazione di inizio attivita` rappresenti la regola generale salvo che motivate esigenze impongano il rilascio di un atto autorizzatorio esplicito;
f) garantire che, laddove consentiti dalla normativa comunitaria, i regimi di autorizzazione ed i requisiti eventualmente previsti per l'accesso ad un'attivita` di servizi o per l'esercizio della medesima siano conformi ai principi di trasparenza, proporzionalita` e parita` di trattamento;
g) garantire la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, imponendo requisiti relativi alla prestazione di attivita` di servizi solo qualora siano giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanita` pubblica o tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalita`;
h) prevedere che l'autorizzazione all'accesso o all'esercizio di una attivita` di servizi abbia efficacia su tutto il territorio nazionale. Limitazioni territoriali dell'efficacia dell'autorizzazione possono essere giustificate solo da un motivo imperativo di interesse generale;
i) ferma restando l'applicazione del principio di prevalenza di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, anche al fine di garantire, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva, il carattere unitario nazionale dell'individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed eventuali titoli abilitanti, individuare espressamente, per tutti i servizi rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva, gli eventuali requisiti compatibili con la direttiva medesima e necessari per l'accesso alla relativa attivita` e per il suo esercizio;
l) prevedere che lo svolgimento di tutte le procedure e le formalita` necessarie per l'accesso all'attivita` di servizi e per il suo esercizio avvenga attraverso sportelli unici usufruibili da tutti i prestatori di servizi a prescindere che questi siano stabiliti sul territorio nazionale o di altro Stato membro, in coerenza con quanto gia` previsto al riguardo dall'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e regolando il conseguente coordinamento fra le relative disposizioni;
m) prevedere che le procedure e le formalita` per l'accesso e l'esercizio delle atti-vita` di servizi possano essere espletate attraverso gli sportelli unici anche a distanza e per via elettronica;
n) realizzare l'interoperabilita` dei sistemi di rete, l'impiego non discriminatorio della firma elettronica o digitale ed i collegamenti tra la rete centrale della pubblica amministrazione e le reti periferiche;
o) prevedere forme di collaborazione con le autorita` competenti degli altri Stati membri e con la Commissione europea al fine di garantire il controllo dei prestatori e dei loro servizi, in particolare fornendo al piu` presto e per via elettronica, tramite la rete telematica IMI, realizzata dalla Commissione europea, le informazioni richieste da altri Stati membri o dalla Commissione. Lo scambio di informazioni puo` riguardare le azioni disciplinari o amministrative promosse o le sanzioni penali irrogate e le decisioni definitive relative all'insolvenza o alla bancarotta fraudolenta assunte dalle autorita`competenti nei confronti di un prestatore e che siano direttamente pertinenti alla competenza del prestatore o alla sua affidabilita` professionale, nel rispetto dei presupposti stabiliti dalla direttiva;
p) prevedere che, relativamente alle materie di competenza regionale, le norme per l'adeguamento, il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti autorizzatori concernenti l'esercizio della liberta` di stabilimento e la libera prestazione dei servizi siano adottate dallo Stato, in caso di inadempienza normativa delle regioni, in conformita` all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e che, in caso di inadempienza amministrativa, sia esercitato il potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione;
q) prevedere che tutte le disposizioni di attuazione della direttiva nell'ambito dell'ordinamento nazionale siano finalizzate a rendere effettivo l'esercizio della liberta` di stabilimento e la libera circolazione dei servizi garantite dagli articoli 43 e 49 del Trattato CE, perseguendo in particolare i seguenti obiettivi:
1) la crescita economica e la creazione di posti di lavoro sul territorio nazionale;
2) la semplificazione amministrativa;
3) la riduzione degli oneri amministrativi per l'accesso ad una attivita` di servizi e per il suo esercizio;
4) l'effettivita` dei diritti dei destinatari di servizi;
r) prevedere che tutte le misure adottate in attuazione della direttiva siano emanate in conformita` ai seguenti ulteriori principi e criteri:
1) salvaguardia dell'unitarieta` dei processi decisionali, della trasparenza, dell'efficacia e dell'economicita` dell'azione amministrativa e chiara individuazione dei soggetti responsabili;
2) semplificazione, accorpamento, accelerazione, omogeneita`, chiarezza e trasparenza delle procedure;
3) agevole accessibilita` per prestatori e destinatari di servizi a tutte le informazioni afferenti alle attivita` di servizi, in attuazione degli articoli 7, 21 e 22 della direttiva;
4) adozione di adeguate forme di pubblicita`, di informazione e di conoscibilita` degli atti procedimentali anche mediante utilizzo di sistemi telematici;
s) garantire l'applicazione della normativa legislativa e contrattuale del lavoro del luogo in cui viene effettuata la prestazione di servizi, fatti salvi trattamenti piu` favorevoli al prestatore previsti contrattualmente, ovvero assicurati dai Paesi di provenienza con oneri a carico di questi ultimi, evitando effetti discriminatori nonche´ eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all'ambiente;
t) prevedere idonee modalita` al fine di assicurare un'effettiva applicazione del principio di parita` di trattamento dei cittadini italiani, rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, ed evitare effetti discriminatori a danno dei prestatori italiani di servizi, nonche´ eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all'ambiente.
2. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, entro il 28 dicembre 2009, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le proprie disposizioni normative al contenuto della direttiva nonche´ ai principi e criteri di cui al comma 1.
3. Dai provvedimenti attuativi del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Note all'art. 41:
- La direttiva 2006/123/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
27 dicembre 2006, n. L 37.
- Si riporta il testo dell'art. 117, secondo comma,
lettere e) ed m) della Costituzione:
«e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema
tributario e contabile dello Stato; perequazione delle
risorse finanziarie; ».
«m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale».
- Si riporta il testo dell' art. 38 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25
giugno 2008, n. 147, S.O, convertiti, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195, S.O:
«Art. 38 (Impresa in un giorno). - 1. Al fine di
garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui
all'art. 41 della Costituzione, l'avvio di attivita'
imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti
di legge, e' tutelato sin dalla presentazione della
dichiarazione di inizio attivita' o dalla richiesta del
titolo autorizzatorio.
2. Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettere e),
m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del
presente articolo introducono, anche attraverso il
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto
delle liberta' fondamentali, l'efficienza del mercato, la
libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse
costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,
ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione.
3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la
semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per
la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita la
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, si procede alla semplificazione e al
riordino della disciplina dello sportello unico per le
attivita' produttive di cui al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
447, e successive modificazioni, in base ai seguenti
principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli
articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge 7 agosto
1990, n. 241:
a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto
previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c) e
dall'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di
accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende
amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva e
fornisce, altresi', una risposta unica e tempestiva in
luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque
coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui
all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241;
a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite
misure telematiche, il collegamento tra le attivita'
relative alla costituzione dell'impresa di cui alla
comunicazione unica disciplinata dall'art. 9 del
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e le
attivita' relative alla attivita' produttiva di cui alla
lettera a) del presente comma;
b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento
delle procedure e delle formalita' per i prestatori di
servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, con
esclusione delle attivita' gia' disciplinate da legge
speciale che ne individua anche l'autorita' amministrativa
competente, sia per la realizzazione e la modifica di
impianti produttivi di beni e servizi;
c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti
previsti dalla normativa per la realizzazione, la
trasformazione, il trasferimento e la cessazione
dell'esercizio dell'attivita' di impresa puo' essere
affidata a soggetti privati accreditati («Agenzie per le
imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo, tali
soggetti privati rilasciano una dichiarazione di
conformita' che costituisce titolo autorizzatorio per
l'esercizio dell'attivita'. Qualora si tratti di
procedimenti che comportino attivita' discrezionale da
parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati
svolgono unicamente attivita' istruttorie in luogo e a
supporto dello sportello unico;
d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico,
ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di
cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo
sportello unico, delegandole alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a
disposizione il portale «impresa.gov» che assume la
denominazione di «impresainungiorno», prevedendo forme di
gestione congiunta con l'ANCI;
e) l'attivita' di impresa puo' essere avviata
immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la
presentazione della dichiarazione di inizio attivita' allo
sportello unico;
f) lo sportello unico, al momento della presentazione
della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti
previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una
ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attivita',
costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il
privato puo' richiedere il ricorso alla conferenza di
servizi di cui agli art. da 14 a 14-quinquies della legge 7
agosto 1990, n. 241;
g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente
contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici,
e' previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la
formulazione di osservazioni ostative, ovvero per
l'attivazione della conferenza di servizi per la
conclusione certa del procedimento;
h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di
servizi, scaduto il termine previsto per le altre
amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro
competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni
caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal
caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il
responsabile del procedimento non puo' essere chiamato a
rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata
emissione degli avvisi medesimi.
4. Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con
il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, e previo parere della Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i
requisiti e le modalita' di accreditamento dei soggetti
privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di
vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche
demandando tali funzioni al sistema camerale, nonche' le
modalita' per la divulgazione, anche informatica, delle
tipologie di autorizzazione per le quali e' sufficiente
l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo
criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto
delle diverse discipline regionali.
5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'art. 1
del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, predispone
un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la
eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema
produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale
la capacita' delle amministrazioni pubbliche di assicurare
sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al
comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui
al presente articolo.
6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 117, primo e quinto
comma della Costituzione:
«1. La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e
dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.».
«5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».



 
Art. 42.
(Disposizioni in materia di recepimento della direttiva 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
luglio 2003,
che modifica la direttiva 68/151/CEE del
Consiglio per quanto riguarda i requisiti di
pubblicita` di taluni tipi di societa`)

1. All'articolo 2250 del codice civile, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:
"Gli atti delle societa` costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi V, VI e VII del presente titolo, per i quali e` obbligatoria l'iscrizione o il deposito, possono essere altresi' pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunita` europee, con traduzione giurata di un esperto.
In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la societa` dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana.
Le societa` di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma".
2. All'articolo 2630, primo comma, del codice civile, dopo le parole: "registro delle imprese" sono inserite le seguenti: ", ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma,".



Note all'art. 42:
- Si riporta il testo dell'art. 2250, quarto comma, del
codice civile, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2250 (Indicazione negli atti e nella
corrispondenza). - Negli atti e nella corrispondenza delle
societa' soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro
delle imprese devono essere indicati la sede della societa'
[c.c. 2328, n. 2, 2475, n. 2, 2518, n. 2] e l'ufficio del
registro delle imprese presso il quale questa e' iscritta
[c.c. 2188, 2199, 2200, 2295] e il numero d'iscrizione.
Il capitale delle societa' per azioni [c.c. 2328, n. 4],
in accomandita per azioni [c.c. 2462] e a responsabilita'
limitata [c.c. 2472] deve essere negli atti e nella
corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente
versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio
Dopo lo scioglimento delle societa' previste dal primo
comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella
corrispondenza che la societa' e' in liquidazione..
Negli atti e nella corrispondenza delle societa' per
azioni ed a responsabilita' limitata deve essere indicato
se queste hanno un unico socio.
“1. All'art. 2250 del codice civile, dopo il
quarto comma sono aggiunti i seguenti: «Gli atti delle
societa' costituite secondo uno dei tipi regolati nei capi
V, VI e VII del presente titolo, per i quali e'
obbligatoria l'iscrizione o il deposito, possono essere
altresi' pubblicati in apposita sezione del registro delle
imprese in altra lingua ufficiale delle Comunita' europee,
con traduzione giurata di un esperto. In caso di
discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana,
quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma
non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono
avvalersene, salvo che la societa' dimostri che essi erano
a conoscenza della loro versione in lingua italiana. Le
societa' di cui al quinto comma che dispongono di uno
spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato
ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono,
attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al
primo, secondo, terzo e quarto comma.”».
- Si riporta il testo dell'art. 2630, primo comma, del
codice civile, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2630 (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni
o depositi). - Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa
delle funzioni rivestite in una societa' o in un consorzio,
omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce,
comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese
«ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza
e nella rete telematica le informazioni prescritte
dall'art. 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma,» e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206
euro a 2.065 euro.
Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione
amministrativa pecuniaria e' aumentata di un terzo.».



 
Art. 43.
(Modifica al decreto-legge 6 novembre 2008,
n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, recante misure straordinarie per
fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonche´ misure urgenti di tutela ambientale)

1. Il comma 2 dell'articolo 2-ter del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, e` abrogato.
 
Art. 44. (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/66/CE del
Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che
modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/
CEE del Consiglio per quanto riguarda il
miglioramento dell'efficacia delle procedure
di ricorso in materia di aggiudicazione degli
appalti pubblici)

1. Il Governo e` delegato ad adottare, entro il termine e con le modalita` di cui all'articolo 1, uno o piu` decreti legislativi volti a recepire la direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/ 665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici. Sugli schemi dei decreti legislativi e` acquisito il parere del Consiglio di Stato. Decorsi quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dal comma 1, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative nel rispettodelle medesime procedure di cui al citato comma 1.
3. Ai fini della delega di cui al presente articolo, per stazione appaltante si intendono i soggetti di cui agli articoli 32 e 207 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e ogni altro soggetto tenuto, secondo il diritto comunitario o nazionale, al rispetto di procedure o principi di evidenza pubblica nell'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi o forniture. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonche´ dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) circoscrivere il recepimento alle disposizioni elencate nel presente articolo e comunque a quanto necessario per rendere il quadro normativo vigente in tema di tutela giurisdizionale conforme alle direttive 89/ 665/CEE e 92/13/CEE, come modificate dalla direttiva 2007/66/CE, previa verifica della coerenza con tali direttive degli istituti processuali gia` vigenti e gia` adeguati, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria e nazionale, e inserendo coerentemente i nuovi istituti nel vigente sistema processuale, nel rispetto del diritto di difesa e dei principi di effettivita` della tutela giurisdizionale e di ragionevole durata del processo;
b) assicurare un quadro processuale omogeneo per tutti i contratti contemplati dal citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ancorche´ non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e operare un recepimento unitario delle direttive 89/665/ CEE e 92/13/CEE, come modificate dalla direttiva 2007/66/CE;
c) assicurare il coordinamento con il vigente sistema processuale, prevedendo le abrogazioni necessarie;
d) recepire integralmente l'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 89/665/CEE e l'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 92/ 13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, prevedendo, inoltre, che la stazione appaltante, tempestivamente informata dell'imminente proposizione di un ricorso giurisdizionale, con una indicazione sommaria dei relativi motivi, si pronunci valutando se intervenire o meno in autotutela;
e) recepire gli articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), della direttiva 89/665/CEE e gli articoli 2-bis e 2-ter, lettera b), della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, fissando un termine dilatorio per la stipula del contratto e prevedendo termini e mezzi certi per la comunicazione a tutti gli interessati del provvedimento di aggiudicazione e degli altri provvedimenti adottati in corso di procedura;
f) recepire l'articolo 2, paragrafo 6, e l'articolo 2-quater della direttiva 89/665/ CEE, nonche´ l'articolo 2, paragrafo 1, ultimo capoverso, e l'articolo 2-quater della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, prevedendo:
1) che i provvedimenti delle procedure di affidamento sono impugnati entro un termine non superiore a trenta giorni dalla ricezione e i bandi entro un termine non superiore a trenta giorni dalla pubblicazione;
2) che i bandi, ove immediatamente lesivi, e le esclusioni sono impugnati autonomamente e non possono essere contestati con l'impugnazione dell'aggiudicazione definitiva, mentre tutti gli altri atti delle procedure di affidamento sono impugnati con l'aggiudicazione definitiva, fatta comunque salva l'eventuale riunione dei procedimenti;
3) che il rito processuale davanti al giudice amministrativo si svolge con la massima celerita` e immediatezza nel rispetto del contraddittorio e della prova, con razionalizzazione e abbreviazione dei vigenti termini di deposito del ricorso, costituzione delle altre parti, motivi aggiunti, ricorsi incidentali;
4) che tutti i ricorsi e scritti di parte e provvedimenti del giudice hanno forma sintetica;
5) che tutti i ricorsi relativi alla medesima procedura di affidamento sono concentrati nel medesimo giudizio ovvero riuniti, se cio` non ostacoli le esigenze di celere definizione;
g) recepire l'articolo 2, paragrafi 3 e 4, della direttiva 89/665/CEE e l'articolo 2, paragrafi 3 e 3-bis, della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, prevedendo la sospensione della stipulazione del contratto in caso di proposizione di ricorso giurisdizionale avverso un provvedimento di aggiudicazione definitiva, accompagnato da contestuale domanda cautelare e rivolto al giudice competente, con i seguenti criteri:
1) la competenza, sia territoriale che per materia, e` inderogabile e rilevabile d'ufficio prima di ogni altra questione;
2) la preclusione alla stipulazione del contratto opera fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare definitivo, ovvero fino alla pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado, in udienza o entro i successivi sette giorni, se la causa puo` essere decisa nel merito nella camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare;
3) il termine per l'impugnazione del provvedimento cautelare e` di quindici giorni dalla sua comunicazione o dall'eventuale notifica, se anteriore;
h) recepire gli articoli 2, paragrafo 7, 2- quinquies, 2-sexies e 3-bis della direttiva 89/ 665/CEE e gli articoli 2, paragrafo 6, 2-quinquies, 2-sexies e 3-bis della direttiva 92/13/ CEE, come modificati dalla direttiva 2007/ 66/CE, nell'ambito di una giurisdizione esclusiva e di merito, con i seguenti criteri:
1) prevedere la privazione di effetti del contratto nei casi di cui all'articolo 2- quinquies, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 89/665/CEE e all'articolo 2-quinquies, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 92/13/CEE, con le deroghe e i temperamenti ivi previsti, lasciando al giudice che annulla l'aggiudicazione la scelta, in funzione del bilanciamento degli interessi coinvolti nei casi concreti, tra privazione di effetti retroattiva o limitata alle prestazioni da eseguire;
2) nel caso di cui all'articolo 2-sexies, paragrafo 1, della direttiva 89/665/CEE e all'articolo 2-sexies, paragrafo 1, della direttiva 92/13/CEE, lasciare al giudice che annulla l'aggiudicazione la scelta, in funzione del bilanciamento degli interessi coinvolti nei casi concreti, tra privazione di effetti del contratto e relativa decorrenza, e sanzioni alternative;
3) fuori dei casi di cui ai numeri 1) e 2), lasciare al giudice che annulla l'aggiudicazione la scelta, in funzione del bilanciamento degli interessi coinvolti nei casi concreti, tra privazione di effetti del contratto e relativa decorrenza, ovvero risarcimento per equivalente del danno subito e comprovato;
4) disciplinare le sanzioni alternative fissando i limiti minimi e massimi delle stesse;
i) recepire l'articolo 2-septies della direttiva 89/665/CEE e l'articolo 2-septies della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, prevedendo i termini minimi di ricorso di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), dei citati articoli 2-septies, e il termine di trenta giorni nel caso di cui al paragrafo 2 dei citati articoli 2-septies;
l) recepire gli articoli 3 e 4 della direttiva 89/665/CEE e gli articoli 8 e 12 della direttiva 92/13/CEE, come modificati dalla direttiva 2007/66/CE, individuando il Ministero competente e il procedimento;
m) dettare disposizioni razionalizzatrici dell'arbitrato, secondo i seguenti criteri:
1) incentivare l'accordo bonario;
2) prevedere l'arbitrato come ordinario rimedio alternativo al giudizio civile;
3) prevedere che le stazioni appaltanti indichino fin dal bando o avviso di indizione della gara se il contratto conterra` o meno la clausola arbitrale, proibendo contestualmente il ricorso al negozio compromissorio successivamente alla stipula del contratto;
4) contenere i costi del giudizio arbitrale;
5) prevedere misure acceleratorie del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale.
4. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 20, comma 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nei limiti temporali ivi previsti.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.



Note all'art. 44:
- La direttiva 2007/66/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
20 dicembre 2007, n. L 335.
- La direttiva 89/665/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
30 dicembre 1989, n. L 395.
- La direttiva 92/13/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 23
marzo 1992, n. L 76.
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100,
S.O.
- Le direttive 2004/17/CEE e 2004/18/CE sono pubblicate
nella G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L 1, 30 aprile 2004, n. L
134.
- Si riporta il testo dell'art. 20, comma 8, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2008, n. 280, S.O.,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 gennaio 2009,
n. 22:
«8. I provvedimenti adottati ai sensi del presente
articolo sono comunicati agli interessati a mezzo fax o
posta elettronica all'indirizzo da essi indicato. L'accesso
agli atti del procedimento e' consentito entro dieci giorni
dall'invio della comunicazione del provvedimento. Il
termine per la notificazione del ricorso al competente
Tribunale amministrativo regionale avverso i provvedimenti
emanati ai sensi del presente articolo e' di trenta giorni
dalla comunicazione o dall'avvenuta conoscenza, comunque
acquisita. Il ricorso principale va depositato presso il
Tar entro cinque giorni dalla scadenza del termine di
notificazione del ricorso; in luogo della prova della
notifica puo' essere depositata attestazione dell'ufficiale
giudiziario che il ricorso e' stato consegnato per le
notifiche; la prova delle eseguite notifiche va depositata
entro cinque giorni da quando e' disponibile. Le altre
parti si costituiscono entro dieci giorni dalla
notificazione del ricorso principale e entro lo stesso
termine possono proporre ricorso incidentale; il ricorso
incidentale va depositato con le modalita' e termini
previsti per il ricorso principale. I motivi aggiunti
possono essere proposti entro dieci giorni dall'accesso
agli atti e vanno notificati e depositati con le modalita'
previste per il ricorso principale. Il processo viene
definito ad una udienza da fissarsi entro 15 giorni dalla
scadenza del termine per la costituzione delle parti
diverse dal ricorrente; il dispositivo della sentenza e'
pubblicato in udienza; la sentenza e' redatta in forma
semplificata, con i criteri di cui all'art. 26, quarto
comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Le misure
cautelari e l'annullamento dei provvedimenti impugnati non
possono comportare, in alcun caso, la sospensione o la
caducazione degli effetti del contratto gia' stipulato, e,
in caso di annullamento degli atti della procedura, il
giudice puo' esclusivamente disporre il risarcimento degli
eventuali danni, ove comprovati, solo per equivalente. Il
risarcimento per equivalente del danno comprovato non puo'
comunque eccedere la misura del decimo dell'importo delle
opere che sarebbero state eseguite se il ricorrente fosse
risultato aggiudicatario, in base all'offerta economica
presentata in gara. Se la parte soccombente ha agito o
resistito in giudizio con mala fede o colpa grave si
applicano le disposizioni di cui all'art. 96 del codice di
procedura civile. Per quanto non espressamente disposto dal
presente articolo, si applica l'art. 23-bis della legge 6
dicembre 1971, n. 1034 e l'art. 246 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».



 
Art. 45. (Modifica all'articolo 8-novies del decretolegge 8 aprile 2008, n.
59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008,
n. 101. Parere motivato nell'ambito della
procedura d'infrazione n. 2005/5086)

1. All'articolo 8-novies, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, le parole: "in base alle procedure definite dall'Autorita` per le garanzie nelle comunicazioni nella deliberazione n. 603/07/CONS del 21 novembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007, e successive modificazioni e integrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "in conformita` ai criteri di cui alla deliberazione n. 181/09/CONS dell'Autorita` per le garanzie nelle comunicazioni, del 7 aprile 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009".



Note all'art. 45:
- Si riporta il testo dell'art. 8-novies, comma 4, del
decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, pubblicato nella
Gazz.Uff. 9 aprile 2008, n. 84, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, cosi' come modificato
dalla presente legge:
4. Nel corso della progressiva attuazione del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in
tecnica digitale terrestre, nel rispetto del relativo
programma di attuazione di cui all'art. 42, comma 11, del
citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, i diritti di uso delle frequenze per
l'esercizio delle reti televisive digitali saranno
assegnati, “in conformita' ai criteri di cui alla
deliberazione n. 181/09/CONS dell'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni, del 7 aprile 2009, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2009” nel
rispetto dei principi stabiliti dal diritto comunitario,
basate su criteri obiettivi, proporzionati, trasparenti e
non discriminatori.



 
Art. 46.
(Costituzione e natura giuridica dei GECT)

1. I gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) istituiti ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, e del presente capo, aventi sede legale nel territorio nazionale, perseguono l'obiettivo di facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale o interregionale al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica e sociale e comunque senza fini di lucro.
2. I GECT aventi sede in Italia sono dotati di personalita` giuridica di diritto pubblico. Il GECT acquista la personalita` giuridica con l'iscrizione nel Registro dei gruppi europei di cooperazione territoriale, di seguito denominato "Registro", istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale, ai sensi dell'articolo 47.
3. Possono essere membri di un GECT i soggetti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 1082/2006. Ai fini della costituzione o partecipazione ad un GECT, per "autorita` regionali" e "autorita` locali" di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del citato regolamento, si intendono rispettivamente le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti localidi cui all'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. La convenzione e lo statuto di un GECT, previsti dagli articoli 8 e 9 del citato regolamento (CE) n. 1082/2006, sono approvati all'unanimita` dei suoi membri e sono redatti in forma pubblica ai sensi degli articoli 2699 e seguenti del codice civile, a pena di nullita`. Gli organi di un GECT avente sede in Italia, nonche´ le modalita` di funzionamento, le rispettive competenze e il numero di rappresentanti dei membri in detti organi, sono stabiliti nello statuto. Le finalita` specifiche del GECT ed i compiti ad esse connessi sono definiti dai membri del GECT nella convenzione istitutiva. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, paragrafi 1, 2, 4 e 5, del citato regolamento (CE) n. 1082/2006 i membri possono in particolare affidare al GECT:
a) il ruolo di Autorita` di gestione, l'esercizio dei compiti del segretariato tecnico congiunto, la promozione e l'attuazione di operazioni nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari e riconducibili all'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", nonche´ la promozione e l'attuazione di azioni di cooperazione interregionale inserite nell'ambito degli altri programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari;
b) la promozione e l'attuazione di operazioni inserite nell'ambito di programmi e progetti finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in attuazione del quadro strategico nazionale 2007-2013, purche´ tali operazioni siano coerenti con le priorita` elencate dall'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 1080/2006 e contribuiscano, mediante interventi congiunti con altre regioni europee, a raggiungere piu` efficacemente gli obiettivi stabiliti per tali programmi o progetti, con benef?`ci per i territori nazionali.
5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 4, al GECT puo` essere affidata la realizzazione anche di altre azioni specifiche di cooperazione territoriale, purche´ coerenti con il fine di rafforzare la coesione economica e sociale, nonche´ nel rispetto degli impegni internazionali dello Stato.



Note all'art. 46:
- Il regolamento (CE) n. 1082/2006 e' pubblicato nella
G.U.C.E. 31 luglio 2006, n. L 210.
- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n.
227, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 2002, n. 305, S.O:
«Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed
interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse
di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale
confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle
disposizioni legislative, comunque evidenziate
contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1,
nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli
interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui
al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla
base del criterio generale di destinazione territoriale
delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio
economico e sociale, nonche':
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono
finalizzate le risorse stanziate a titolo di
rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della
citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
attraverso le altre disposizioni legislative di cui
all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
dei metodi indicati all'art. 73 della legge 28 dicembre
2001, n. 448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti a
massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
sua rapidita' e semplicita', sulla base dei risultati
ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di
programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle
esigenze del mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE
costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma
6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al
controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i
criteri e le modalita' di attuazione degli interventi
previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
anche al fine di dare immediata applicazione ai principi
contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE
effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale
fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro
il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione
sugli interventi effettuati nell'anno precedente,
contenente altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette tale relazione al Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali
in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo
sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data formale
comunicazione alle competenti Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'art.
60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le
pertinenti unita' previsionali di base degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
quelle di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto
1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive per la copertura degli oneri statali relativi
alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti
territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di
programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di
programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord,
ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive, oltre che per gli interventi previsti dal
citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
100 per cento delle economie stesse, per il finanziamento
di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di
nuovi contratti di programma una quota pari all'85 per
cento delle economie e' riservata alle aree depresse del
Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato
regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato
art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto
regolamento.».
- Il regolamento (CE) n. 1080/2006 e' pubblicato nella
G.U.C.E. 31 luglio 2006, n. L 210.



 
Art. 47.
(Autorizzazione alla costituzione
di un GECT)

1. I membri potenziali di un GECT presentano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale, una richiesta, anche congiunta, di autorizzazione a partecipare alla costituzione di un GECT, corredata di copia della convenzione e dello statuto proposti. Su tale richiesta, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale provvede nel termine di novanta giorni dalla ricezione, previa acquisizione dei pareri conformi del Ministero degli affari esteri per quanto attiene alla corrispondenza con gli indirizzi nazionali di politica estera, del Ministero dell'interno per quanto attiene alla corrispondenza all'ordine pubblico e alla pubblica sicurezza, del Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene alla corrispondenza con le norme finanziarie e contabili, del Ministero dello sviluppo economico per quanto attiene ai profili concernenti la corrispondenza con le politiche di coesione, della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie per quanto attiene ai profili concernenti le compatibilita` comunitarie, del Dipartimento per gli affari regionali per quanto attiene alla compatibilita` con l'interesse nazionale della partecipazione al GECT di regioni, province autonome ed enti locali, e delle altre amministrazioni centrali eventualmente competenti per i settori in cui il GECT intende esercitare le proprie attivita`.
2. Entro il termine massimo di sei mesi dalla comunicazione dell'autorizzazione, decorso il quale essa diventa inefficace, ciascuno dei membri del GECT, o il relativo organo di gestione, se gia` operante, chiede l'iscrizione del GECT nel Registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale, allegando all'istanza copia autentica della convenzione e dello statuto. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale, verificata nei trenta giorni successivi la tempesti-vita` della domanda di iscrizione, nonche´ la conformita` della convenzione e dello statuto approvati rispetto a quelli proposti, iscrive il GECT nel Registro e dispone che lo statuto e la convenzione siano pubblicati, a cura e spese del GECT, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dell' avvenuta iscrizione e` data comunicazione alle amministrazioni che hanno partecipato al procedimento.
3. Le modifiche alla convenzione e allo statuto del GECT sono altresi' iscritte nel Registro, secondo le modalita` ed entro gli stessi termini previsti nei commi 1 e 2. Di esse va data altresi' comunicazione con pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Copia integrale o parziale di ogni atto per il quale e` prescritta l'iscrizione, a norma dei commi 1 e 2, e` rilasciata a chiunque ne faccia richiesta, anche per corrispondenza; il costo di tale copia non puo` eccedere il costo amministrativo.
4. L'autorizzazione e` revocata nei casi previsti dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006.
5. Ferma restando la disciplina vigente in materia di controlli qualora i compiti di un GECT riguardino azioni cofinanziate dall'Unione europea, di cui all'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 1082/2006, il controllo sulla gestione e sul corretto utilizzo dei fondi pubblici e` svolto, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla Corte dei conti e dalla Guardia di finanza.
6. Alla partecipazione di un soggetto italiano a un GECT gia` costituito e alle modifiche della convenzione, nonche´ alle modifiche dello statuto comportanti, direttamente o indirettamente, una modifica della convenzione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente articolo.
 
Art. 48.
(Norme in materia di contabilita`
e bilanci del GECT)

1. Il GECT redige il bilancio economico preventivo annuale e pluriennale, lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa e li sottopone ai membri, che li approvano sentite le amministrazioni vigilanti, di cui all'articolo 47, comma 5.
2. Al fine di conferire struttura uniforme alle voci dei bilanci pluriennali e annuali, nonche´ dei conti consuntivi annuali e di rendere omogenei i valori inseriti in tali voci, in modo da consentire alle amministrazioni vigilanti dello Stato ove ha sede il GECT, alle omologhe amministrazioni degli Stati di appartenenza degli altri membri del GECT, nonche´ ai competenti organi dell'Unione europea, di comparare le gestioni dei GECT, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano, con decreto interministeriale, le norme per la gestione economica, finanziaria e patrimoniale, conformemente a principi contabili internazionali del settore pubblico. I soggetti che costituiscono un GECT recepiscono nella convenzione e nello statuto le predette norme.
3. Dall'attuazione del presente articolo e degli articoli 46 e 47 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente articolo e degli articoli 46 e 47 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 49.
(Delega al Governo per l'attuazione
di decisioni quadro)

1. Il Governo e` delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle seguenti decisioni quadro:
a) decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca;
b) decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorita` degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge;
c) decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della liberta` personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea..
d) uI decreti legislativi di cui al comma 1, lettere a) e c), del presente articolo sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, dell'interno e con gli altri Ministri interessati.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo e` adottato, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.
3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche´ su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla data di trasmissione, il decreto e` emanato anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 5 e 7, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 6, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di quaranta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle decisioni quadro che comportano conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e` richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere il testo, corredato dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo` adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3, 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del citato comma 1.
6. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri delle Commissioni parlamentari di cui al comma 4, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.



Note all'art. 49:
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
settembre 1988, n. 214, S.O:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta il testo dell'art. 11-ter, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233:
«2. I disegni di legge, gli schemi di decreto
legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati
da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica sulla
quantificazione delle entrate e degli oneri recati da
ciascuna disposizione, nonche' delle relative coperture,
con la specificazione, per la spesa corrente e per le
minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa
attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale,
della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli
obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
parlamentari.».



 
Art. 50. (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco
riconoscimento delle decisioni di confisca)

1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e g), nonche´ delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) prevedere che le definizioni siano quelle di cui all'articolo 2 della decisione quadro;
b) prevedere che l'autorita` centrale ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro sia individuata nel Ministero della giustizia;
c) prevedere che la richiesta di riconoscimento possa essere avanzata dall'autorita` giudiziaria italiana anche per le confische disposte ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto iii), della decisione quadro;
d) prevedere che l'autorita` competente a chiedere il riconoscimento e l'esecuzione ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro sia l'autorita` giudiziaria italiana procedente;
e) prevedere che la trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento della confisca di beni emessi dall'autorita` giudiziaria di un altro Stato membro avvenga nelle forme della cooperazione giudiziaria diretta, avvalendosi, se del caso, dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorita` competente, e assicurando in ogni caso modalita` di trasmissione degli atti che consentano all'autorita` giudiziaria italiana di stabilirne l'autenticita`;
f) prevedere che l'autorita` giudiziaria italiana che ha emesso, nell'ambito di un procedimento penale, un provvedimento di confisca concernente cose che si trovano sul territorio di un altro Stato membro si possa rivolgere direttamente all'autorita` giudiziaria di tale Stato per avanzare la richiesta di riconoscimento e di esecuzione del provvedimento medesimo; prevedere la possibilita` di avvalersi dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea, anche al fine di individuare l'autorita` competente;
g) prevedere, nei casi di inoltro diretto di cui alle lettere e) ed f), adeguate forme di comunicazione e informazione nei riguardi del Ministro della giustizia, anche a fini statistici;
h) prevedere la trasmissione d'ufficio delle richieste provenienti dalle autorita` di un altro Stato membro, da parte dell'autorita` giudiziaria italiana che si ritiene incompetente, direttamente all'autorita` giudiziaria italiana competente, dandone comunicazione all'autorita` giudiziaria dello Stato di emissione;
i) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca, l'autorita` giudiziaria italiana non proceda alla verifica della doppia incriminabilita` nei casi e per i reati previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro;
l) prevedere che, nei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni di confisca emesse da autorita` giudiziarie di altri Stati membri per reati diversi da quelli previsti dall'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro, l'autorita` giudiziaria italiana proceda alla verifica della doppia incriminabilita`;
m) prevedere che possano essere esperiti i rimedi di impugnazione ordinari previsti dal codice di procedura penale, anche a tutela dei terzi di buona fede, avverso il riconoscimento e l'esecuzione di provvedimenti di blocco e di sequestro, ma che l'impugnazione non possa mai concernere il merito della decisione giudiziaria adottata dallo Stato di emissione;
n) prevedere che l'autorita` giudiziaria, in veste di autorita` competente dello Stato di esecuzione, possa rifiutare l'esecuzione di una decisione di confisca quando:
1) l'esecuzione della decisione di confisca sarebbe in contrasto con il principio del ne bis in idem;
2) in uno dei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della decisione quadro, la decisione di confisca riguarda fatti che non costituiscono reato ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; tuttavia, in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, l'esecuzione della decisione di confisca non puo` essere rifiutata in base al fatto che la legislazione dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte, o non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio, della legislazione dello Stato di emissione;
3) vi sono immunita` o privilegi a norma del diritto dello Stato italiano che impedirebbero l'esecuzione di una decisione di confisca nazionale dei beni in questione;
4) i diritti delle parti interessate, compresi i terzi di buona fede, a norma del diritto dello Stato italiano, rendono impossibile l'esecuzione della decisione di confisca, anche quando tale impossibilita` risulti conseguenza dell'applicazione di mezzi di impugnazione di cui alla lettera m);
5) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che devono considerarsi commessi in tutto o in parte in territorio italiano;
6) la decisione di confisca si basa su procedimenti penali per reati che sono stati commessi, secondo la legge italiana, al di fuori del territorio dello Stato di emissione, e il reato e` improcedibile ai sensi degli articoli 7 e seguenti del codice penale;
o) prevedere che, prima di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione di una confisca richiesta da uno Stato di emissione, l'autorita` giudiziaria italiana procedente attivi procedure di consultazione con l'autorita` competente dello Stato di emissione, anche tramite l'autorita` centrale di cui alla lettera b);
p) prevedere che l'autorita` giudiziaria, in veste di autorita` competente dello Stato di esecuzione, possa rinviare l'esecuzione di una decisione di confisca:
1) quando il bene e` gia` oggetto di un procedimento di confisca nazionale, anchenell'ambito di un procedimento di prevenzione;
2) quando sono stati proposti i mezzi di impugnazione di cui alla lettera m) e fino alla decisione definitiva;
3) nel caso di una decisione di confisca concernente una somma di denaro, qualora ritenga che vi sia il rischio che il valore totale risultante dalla sua esecuzione possa superare l'importo specificato nella decisione suddetta a causa dell'esecuzione simultanea della stessa in piu` di uno Stato membro;
4) qualora l'esecuzione della decisione di confisca possa pregiudicare un'indagine penale o procedimenti penali in corso;
q) prevedere che l'autorita` giudiziaria, in veste di autorita` competente dello Stato di emissione, possa convenire con l'autorita` dello Stato di esecuzione che la confisca abbia ad oggetto somme di denaro o altri beni di valore equivalente a quello confiscato, salvo che si tratti di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero il cui porto o detenzione siano vietati dalla legge;
r) prevedere, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della decisione quadro, che quando lo Stato italiano opera in veste di Stato di esecuzione la decisione di confisca in relazione alla quale e` stato effettuato il riconoscimento sia eseguita:
1) sui mobili e sui crediti secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso il terzo, in quanto applicabili;
2) sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;
3) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese o con le modalita` previste per i singoli beni sequestrati;
4) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;
5) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170;
s) prevedere che, dopo l'esecuzione delle formalita` di cui alla lettera r), l'ufficiale giudiziario proceda all'apprensione materiale dei beni con, ove disposta, l'assistenza della polizia giudiziaria; prevedere altresi' i casi in cui sia possibile procedere allo sgombero di immobili confiscati mediante ausilio della forza pubblica;
t) prevedere che i sequestri e le confische disposti dall'autorita` giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, ad eccezione del sequestro probatorio, ovvero nell'ambito di un procedimento di prevenzione patrimoniale, si eseguano nei modi previsti alle lettere q) e r);
u) prevedere la destinazione delle somme conseguite dallo Stato italiano nei casi previsti dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), e dall'articolo 18, paragrafo 1, della decisione quadro;
v) prevedere che, nei casi indicati all'articolo 16, paragrafo 2, della decisione quadro, quando la confisca sia stata disposta ai sensi dell'articolo 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, alla destinazione dei beni confiscati si applichi la disciplina relativa alla destinazione dei beni oggetto di confisca di prevenzione;
z) prevedere, in caso di responsabilita` dello Stato italiano per i danni causati dall'esecuzione di un provvedimento di confisca richiesto dall'autorita` giudiziaria dello Stato membro di emissione, l'esperibilita` del procedimento previsto dalla decisione quadro per il rimborso degli importi versati dallo Stato italiano a titolo di risarcimento alla parte lesa.
2. Alle attivita` previste dal comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Note all'art. 50:
- Si riporta il testo dell'art. 12-sexies del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1992, n. 133 e convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.
356, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto 1992, n.
185:
«Art. 12-sexies (Ipotesi particolari di confisca). - 1.
Nei casi di condanna o di applicazione della pena su
richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura
penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314,
316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322,
322-bis, 325, 416, sesto comma, 416-bis, 600, 601, 602,
629, 630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui
al secondo comma, 648-bis, 648-ter del codice penale,
nonche' dall'art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti
dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma
5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sempre disposta
la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di
cui il condannato non puo' giustificare la provenienza e di
cui, anche per interposta persona fisica o giuridica,
risulta essere titolare o avere la disponibilita' a
qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio
reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o
alla propria attivita' economica. Le disposizioni indicate
nel periodo precedente si applicano anche in caso di
condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma
dell' art. 444 del codice di procedura penale, per taluno
dei delitti commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordine costituzionale.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei
casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta
a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per
un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste
dall' art. 416-bis del codice penale, ovvero al fine di
agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo
stesso articolo, nonche' a chi e' stato condannato per un
delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui
all'art. 295, secondo comma, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43.
2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti
previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317,
318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325 del codice
penale, si applicano le disposizioni degli articoli
2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni.
2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non e'
possibile procedere alla confisca in applicazione delle
disposizioni ivi richiamate, il giudice ordina la confisca
delle somme di denaro, dei beni e delle altre utilita'
delle quali il reo ha la disponibilita', anche per
interposta persona, per un valore equivalente al prodotto,
profitto o prezzo del reato.
2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano
anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su
richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura
penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629,
630, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma,
648-bis e 648-ter del codice penale, nonche' dall'art.
12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73,
esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309.
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei
beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in
quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.L. 14
giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza di
condanna o con quella prevista dall' art. 444, comma 2, del
codice di procedura penale, nomina un amministratore con il
compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e
all'amministrazione dei beni confiscati.
Non possono essere nominate amministratori le persone
nei cui confronti il provvedimento e' stato disposto, il
coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi
conviventi, ne' le persone condannate ad una pena che
importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici
uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di
prevenzione.
4. Se, nel corso del procedimento, l'autorita'
giudiziaria, in applicazione dell' art. 321, comma 2, del
codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo
delle cose di cui e' prevista la confisca a norma dei commi
1 e 2, le disposizioni in materia di nomina
dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3
si applicano anche al custode delle cose predette.
4-bis. Si applicano anche ai casi di confisca previsti
dai commi da 1 a 4 del presente articolo le disposizioni in
materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o
confiscati previste dalla legge 31 marzo 1965, n. 575, e
successive modificazioni; restano comunque salvi i diritti
della persona offesa dal reato alle restituzioni e al
risarcimento del danno.
4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli
altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei
beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto
da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di
protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le
elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302,
recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata. Nei decreti il Ministro
stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere
costituito un Fondo di solidarieta' per le ipotesi in cui
la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in
parte le restituzioni o il risarcimento dei danni
conseguenti al reato
4-quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprio
parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-ter
entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il
regolamento puo' comunque essere adottato.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del codice penale:
«Art. 7 (Reati commessi all'estero). - E' punito secondo
la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette
in territorio estero taluno dei seguenti reati:
1. delitti contro la personalita' dello Stato italiano;
2. delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e
di uso di tale sigillo contraffatto;
3. delitti di falsita' in monete aventi corso legale
nel territorio dello Stato, o in valori di bollo o in carte
di pubblico credito italiano;
4. delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio
dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri
inerenti alle loro funzioni
5. ogni altro reato per il quale speciali disposizioni
di legge o convenzioni internazionali stabiliscono
l'applicabilita' della legge penale italiana.».
- Si riporta il testo dell'art. 34 del decreto
legislativo 24 giugno 1998, n. 213, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1998, n. 157, S.O:
«Art. 34 (Costituzione di vincoli). - 1. I vincoli di
ogni genere sugli strumenti finanziari disciplinati dal
presente Titolo V, ivi compresi quelli previsti dalla
normativa speciale sui titoli di debito pubblico, si
costituiscono unicamente con le registrazioni in apposito
conto tenuto dall'intermediario.
2. Possano essere accesi specifici conti destinati a
consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli
strumenti finanziari in essi registrati; in tal caso
l'intermediario e' responsabile dell'osservanza delle
istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in
ordine alla conservazione dell'integrita' del valore del
vincolo ed all'esercizio dei diritti relativi agli
strumenti finanziari.
3. Le registrazioni di cui al presente articolo sono
comunicate all'emittente nei casi e nei termini previsti
dalla legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 10, comma 3, del decreto
legislativo 21 maggio 2004, n. 170, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2004, n. 164:
«3. Qualora il libro contabile, il conto o il sistema di
gestione o deposito accentrato sia situato in Italia e gli
strumenti finanziari non siano immessi in un sistema
italiano in regime di dematerializzazione ai sensi
dell'art. 28 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n.
213, le modalita' di trasferimento dei diritti, nonche' di
costituzione e realizzazione delle garanzie e degli altri
vincoli sugli stessi sono regolate dalle disposizioni del
titolo V del medesimo decreto legislativo, in quanto
applicabili.».

Allegato A

La direttiva 2007/47/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 21
settembre 2007, n. L 247.
La direttiva 2007/63/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 17
novembre 2007, n. L 300.
La direttiva 2008/43/CE pubblicata nella G.U.U.E. 5
aprile 2008, n. L 94.
La direttiva 2008/62/CE pubblicata nella G.U.U.E. 21
giugno 2008, n. L 162.
La direttiva 2008/97/CE pubblicata nella G.U.U.E. 28
novembre 2008, n. L 318.

Allegato B

La direttiva 2005/47/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 27
luglio 2005, n. L 195.
La direttiva 2005/94/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 14
gennaio 2006, n. L 10.
La direttiva 2006/17/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 9
febbraio 2006, n. L 38.
La direttiva 2006/38/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 9
giugno 2006, n. L 157.
La direttiva 2006/42/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 9
giugno 2006, n. L 157.
La direttiva 2006/43/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 9
giugno 2006, n.L. 157.
La direttiva 2006/54/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 26
luglio 2006, n. L 204.
La direttiva 2006/86/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 25
ottobre 2006, n. L 294
La direttiva 2006/112/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 11
dicembre 2006, n. L 347.
La direttiva 2006/123/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 27
dicembre 2006, n. L 376.
La direttiva 2006/126/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30
dicembre 2006, n. L 403.
La direttiva 2007/2/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 25
aprile 2007, n. L 108.
La direttiva 2007/23/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 14
giugno 2007, n. L 154.
La direttiva 2007/30/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 27
giugno 2007, n. L 165.
La direttiva 2007/36/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 14
luglio 2007, n. L 184.
La direttiva 2007/43/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 12
luglio 2007, n. L 182.
La direttiva 2007/44/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 21
settembre 2007, n. L 247.
La direttiva 2007/45/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 21
settembre 2007, n. L 247.
La direttiva 2007/58/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 3
dicembre 2007, n. L 315.
La direttiva 2007/59/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 3
dicembre 2007, n. L 315.
La direttiva 2007/60/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 6
novembre 2007, n. L 288.
La direttiva 2007/64/CE e' pubblicato nella G.U.U.E. 5
dicembre 2007, n. L 319.
La direttiva 2007/65/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 18
dicembre 2007, n. L 332.
La direttiva 2007/66/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 20
dicembre 2007, n. L 335.
La direttiva 2008/5/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 31
gennaio 2008, n. L 27.
La direttiva 2008/8/CE e' pubblicato nella G.U.U.E. 20
febbraio 2008, n. L 44.
La direttiva 2008/9/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 20
febbraio 2008, n. L 44.
La direttiva 2008/49/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 22
maggio 2008, n. L 133.
La direttiva 2008/50/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 19
aprile 2008, n. L 109.
La direttiva 2008/51/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 8
luglio 2008, n. L 179.
La direttiva 2008/52/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 24
maggio 2008, n. L 136.
La direttiva 2008/56/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 25
giugno 2008, n. L 164.
La direttiva 2008/57/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 18
luglio 2008, n. L 191.
La direttiva 2008/59/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 27
giugno 2008, n. L 166.
La direttiva 2008/63/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 21
giugno 2008, n. L 162.
La direttiva2008/68/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 30
settembre 2008, n. L 260.
La direttiva 2008/71/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 8
agosto 2008, n. L 213.
La direttiva 2008/73/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 14
agosto 2008, n. L 219.
La direttiva 2008/87/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 23
settembre 2008, n. L 255.
La direttiva 2008/90/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 8
ottobre 2008, n. L 267.
La direttiva 2008/98/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 22
novembre 2008, n. L 312.
La direttiva 2008/100/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 29
ottobre 2008, n. L 285
La direttiva 2008/117/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 20
gennaio 2009, n. L 14.
La direttiva 2008/118/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 14
gennaio 2009, n. L 9.



 
Art. 51.
(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI relativa alla semplificazione
dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorita` degli
Stati membri dell'Unione europea incaricate
dell'applicazione della legge)

1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorita` degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e g), nonche´ sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) prevedere che:
1) per "autorita` competente incaricata dell'applicazione della legge" debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera a), della decisione quadro;
2) per "indagine penale" debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera b), della decisione quadro;
3) per "operazione di intelligence criminale" debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera c), della decisione quadro;
4) per "informazione e/o intelligence" debba intendersi quanto definito dall'articolo 2, lettera d), della decisione quadro;
5) per "reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo" debbano intendersi i reati previsti dalla legislazione nazionale che corrispondono o sono equivalenti a quelli enunciati nella suddetta disposizione, nonche´, ove non inclusi tra i precedenti, quelli connessi al furto di identita` relativo ai dati personali;
b) prevedere modalita` procedurali affinche´ le informazioni possano essere comunicate alle autorita` competenti di altri Stati membri ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di intelligence criminale, specificando i termini delle comunicazioni medesime, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della decisione quadro;
c) prevedere che le informazioni possano essere richieste ai fini dell'individuazione, della prevenzione o dell'indagine su un reato quando vi sia motivo di fatto di ritenere che le informazioni e l' intelligence pertinenti siano disponibili in un altro Stato membro, e che la richiesta debba precisare i motivi di fatto nonche´ le finalita` cui sono destinate l'informazione e l'intelligence nonche´ il nesso tra le finalita` e la persona oggetto delle informazioni e dell' intelligence;
d) prevedere i canali e la lingua di comunicazione secondo i criteri fissati dall'articolo 6 della decisione quadro;
e) prevedere misure volte ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela dei dati personali e della segretezza dell'indagine, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
f) prevedere, fatti salvi i casi indicati all'articolo 10 della decisione quadro, modalita` procedurali per lo scambio spontaneo di informazioni e di intelligence;
g) prevedere che, fatti salvi i casi indicati all'articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro, un'autorita` competente possa rifiutarsi di fornire le informazioni e l'intelligence solo nel caso in cui sussistano le ragioni indicate all'articolo 10 della medesima decisione quadro;
h) prevedere, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della decisione quadro, che quando le informazioni o l' intelligence richieste da altro Stato membro siano correlate a un procedimento penale la trasmissione delle stesse da parte dell'autorita` nazionale richiesta sia subordinata all'autorizzazione dell'autorita` giudiziaria procedente;
i) prevedere che autorizzazione analoga a quella prevista dalla lettera h) sia richiesta nei casi in cui l'autorita` nazionale competente intenda procedere a uno scambio spontaneo di informazioni e di intelligence con le autorita` competenti di altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 7 della decisione quadro, quando esse siano correlate a un procedimento penale.
2. Alle attivita` previste dal comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 52.
(Principi e criteri direttivi di attuazione della
decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento
alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative
della liberta' personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione
europea)

1. Il Governo adotta il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della liberta' personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), e), f) e g), nonche´ nel rispetto delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) introdurre una o piu' disposizioni in base alle quali e' consentito all'autorita' giudiziaria italiana, anche su richiesta della persona condannata ovvero dello Stato di esecuzione, che abbia emesso una sentenza penale di condanna definitiva, di trasmetterla, unitamente a un certificato conforme al modello allegato alla decisione quadro e con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta in condizioni che consentano allo Stato di esecuzione di accertarne l'autenticita', all'autorita' competente di un altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini della sua esecuzione in quello Stato, alle seguenti condizioni:
1) che l'esecuzione sia finalizzata a favorire il reinserimento sociale della persona condannata;
2) che la persona condannata si trovi sul territorio dello Stato italiano o in quello dello Stato di esecuzione;
3) che la persona condannata, debitamente informata in una lingua che essa comprende, abbia prestato, in forme idonee a rendere certa la manifestazione di volonta', il proprio consenso al trasferimento, salvi i casi nei quali il consenso non e' richiesto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione quadro;
4) che il reato per il quale la persona e' stata condannata sia punito in Italia con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria, o con una misura di sicurezza privativa della liberta' personale della medesima durata;
5) che lo Stato di esecuzione rientri tra quelli verso i quali, alla data di emissione della sentenza, la decisione quadro consente il trasferimento ai sensi dell'articolo 6 della decisione quadro;
b) introdurre una o piu' disposizioni in base alle quali prevedere la possibilita' per l'autorita' giudiziaria italiana di riconoscere, ai fini della sua esecuzione nello Stato, una sentenza penale di condanna definitiva trasmessa, unitamente a un certificato conforme al modello allegato alla decisione quadro, dall'autorita' competente di un altro Stato membro dell'Unione europea, alle medesime condizioni indicate alla lettera a), nonche´ alle seguenti:
1) che il reato per il quale la persona e' stata condannata sia punito in Italia con una pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria, e sia riconducibile a una delle ipotesi elencate nell'articolo 7, paragrafo 1, della decisione quadro, indipendentemente dalla doppia incriminazione;
2) che, fuori dalle ipotesi elencate nell'articolo 7, paragrafo 1, della decisione quadro, il fatto per il quale la persona e' stata condannata nello Stato membro di emissione costituisca reato anche ai sensi della legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi del reato e dalla sua qualificazione giuridica;
3) che la durata e la natura della pena inflitta nello Stato di emissione siano compatibili con la legislazione italiana, salva la possibilita' di suo adattamento nei limiti stabiliti dall'articolo 8 della decisione quadro;
c) prevedere i motivi di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione della sentenza di condanna definitiva trasmessa da un altro Stato membro ai sensi della lettera b), individuando i motivi tra quelli indicati all'articolo 9 della decisione quadro e con le procedure ivi descritte, ferma la possibilita' di dare riconoscimento ed esecuzione parziali alla sentenza trasmessa, nonche´ di acconsentire a una nuova trasmissione della sentenza, in caso di incompletezza del certificato o di sua manifesta difformita' rispetto alla sentenza, ai sensi degli articoli 10 e 11 della decisione quadro;
d) introdurre una o piu' disposizioni relative al procedimento di riconoscimento di cui alla lettera b), con riferimento all'autorita' giudiziaria competente, ai termini e alle forme da osservare, nel rispetto dei principi del giusto processo;
e) prevedere che, a meno che non esista un motivo di rinvio a norma dell'articolo 11 o dell'articolo 23, paragrafo 3, della decisione quadro, la decisione definitiva sul riconoscimento della sentenza e sull'esecuzione della pena sia comunque presa entro novanta giorni dal ricevimento della sentenza e del certificato;
f) prevedere che nel procedimento di riconoscimento di cui alla lettera b), su richiesta dello Stato di emissione, l'autorita' giudiziaria italiana possa adottare nei confronti della persona condannata che si trovi sul territorio dello Stato misure cautelari provvisorie, anche a seguito dell'arresto di cui alla lettera i), allo scopo di assicurare la sua permanenza nel territorio e in attesa del riconoscimento della sentenza emessa da un altro Stato membro;
g) prevedere, in relazione alle misure cautelari provvisorie di cui alla lettera f):
1) che esse possano essere adottate alle condizioni previste dalla legislazione italiana vigente per l'applicazione delle misure cautelari e che la loro durata non possa superare i limiti previsti dalla medesima legislazione;
2) che il periodo di detenzione per tale motivo non possa determinare un aumento della pena inflitta dallo Stato di emissione;
3) che esse perdano efficacia in caso di mancato riconoscimento della sentenza trasmessa dallo Stato di emissione e in ogni caso decorsi sessanta giorni dalla loro esecuzione, salva la possibilita' di prorogare il termine di trenta giorni in caso di forza maggiore;
h) prevedere che la polizia giudiziaria possa procedere all'arresto provvisorio della persona condannata per la quale vi sia una richiesta di riconoscimento ai sensi della lettera b), allo scopo di assicurare la sua permanenza nel territorio e in attesa del riconoscimento della sentenza emessa da un altro Stato membro;
i) prevedere, in caso di arresto provvisorio, che la persona arrestata sia messa immediatamente, e, comunque, non oltre ventiquattro ore, a disposizione dell'autorita' giudiziaria, che questa proceda al giudizio di convalida entro quarantotto ore dalla ricezione del verbale d'arresto e che, in caso di mancata convalida, la persona arrestata sia immediatamente posta in liberta';
l) introdurre una o piu' disposizioni relative al trasferimento e alla presa in consegna della persona condannata a seguito del riconoscimento, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b);
m) introdurre una o piu' disposizioni relative al procedimento di esecuzione della pena a seguito del riconoscimento di cui alla lettera b), anche con riferimento all'ipotesi di mancata o parziale esecuzione e ai benefici di cui la persona condannata puo' godere in base alla legislazione italiana, nel rispetto degli obblighi di consultazione e informazione di cui agli articoli 17, 20 e 21 della decisione quadro;
n) introdurre una o piu' disposizioni relative alle condizioni e ai presupposti per la concessione della liberazione anticipata o condizionale, dell'amnistia, della grazia o della revisione della sentenza, ai sensi degli articoli 17 e 19 della decisione quadro;
o) introdurre una o piu' disposizioni relative all'applicazione del principio di specialita', in base alle quali la persona trasferita in Italia per l'esecuzione della pena non puo' essere perseguita, condannata o altrimenti privata della liberta' personale per un reato commesso in data anteriore al trasferimento di cui alla lettera b), diverso da quello per cui ha avuto luogo il trasferimento, facendo espressamente salve le ipotesi previste dall'articolo 18, paragrafo 2, della decisione quadro;
p) introdurre una o piu' disposizioni relative al transito sul territorio italiano della persona condannata in uno Stato membro, in vista dell'esecuzione della pena in un altro Stato membro, nel rispetto dei criteri di rapidita', sicurezza e tracciabilita' del transito, con facolta' di trattenere in custodia la persona condannata per il tempo strettamente necessario al transito medesimo e nel rispetto di quanto previsto alle lettere g), h), i) ed l);
q) introdurre una o piu' disposizioni relative al tipo e alle modalita' di trasmissione delle informazioni che devono essere fornite dall'autorita' giudiziaria italiana nel procedimento di trasferimento attivo e passivo.
2. I compiti e le attivita' previsti dalla decisione quadro di cui al comma 1 in relazione ai rapporti con autorita' straniere sono svolti da organi di autorita' amministrative egiudiziarie esistenti, nei limiti delle risorse di cui le stesse gia' dispongono, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
 
Art. 53.
(Principi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008,
relativa alla lotta
contro la criminalita` organizzata)

1. Il Governo adotta un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalita` organizzata, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalla presente legge e con le modalita` di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 49.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 7 luglio 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche
europee

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1078):
Presentato dal Ministro senza portafogli per le
politiche europee (Ronchi) il 6 ottobre 2008.
Assegnato alla 14a Commissione (Politiche dell'Unione
europea), in sede referente, il 22 ottobre 2008, con pareri
delle Commissioni 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a,
11a, 12a, 13a e della Commissione per le questioni
regionali.
Esaminato dalla 14a Commissione, in sede referente, il
29 ottobre 2008; il 5, 11, 12, 19 novembre 2008; il 17
dicembre 2008; il 14, 21 gennaio 2009; i1 3, 4, 12, 18, 25
febbraio 2009; il 4 marzo 2009.
Relazione scritta annunciata il 5 marzo 2009, relatore
sen. Rossana Boldi.
Esaminato in Aula i1 3, 11 marzo 2009 ed approvato il 17
marzo 2009.
Camera dei deputati (atto n. 2320-bis - stralcio degli
articoli da 1 a 15 e degli articoli da 17 a 46 dell'atto
n. 2320 deliberato dall'Aula il 20 maggio 2009):
Assegnato alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione
europea), in sede referente, il 24 marzo 2009 con pareri
delle Commissioni I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X,
XI, XII, XIII e della Commissione per le questioni
regionali.
Esaminato dalla XIV Commissione, in sede referente, il
7, 29, 30 aprile 2009; il 5, 6, 14 maggio 2009.
Esaminato in Aula il 18, 19 maggio 2009; deliberato lo
stralcio ed approvato, con modificazioni, il 20 maggio
2009.
Senato della Repubblica (atto n. l078-B):
Assegnato alla 14a Commissione (Politiche dell'Unione
europea), in sede referente, il 26 maggio 2009 con pareri
delle Commissioni 1a, 2a, 5a, 6a, 8a, 9a, 10a, 12a,
13a e della Commissione per le questioni regionali.
Esaminato dalla 14ª Commissione, in sede referente, il
26 maggio 2009; il 9 e l0 giugno 2009.
Esaminato in Aula il 9 giugno 2009 ed approvato, con
modificazioni, il 10 giugno 2009.

Camera dei deputati (atto n. 2320-bis-B):
Assegnato alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione
europea), in sede referente, l'11 giugno 2009 con pareri
delle Commissioni I e X.
Esaminato dalla Commissione, in sede referente, il 16 e
17 giugno 2009.
Esaminato in Aula ed approvato il 23 giugno 2009.
 
Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici, e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato di biocidi; 2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di societa` per azioni; 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilita` degli esplosivi per uso civile; 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varieta` agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonche´ per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varieta`; 2008/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze B-agoniste nelle produzioni animali.
 
Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunita` delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilita` transfrontaliera nel settore ferroviario;
2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;
2006/17/CE della Commissione, dell' 8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani;
2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture;
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione);
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;
2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunita` e delle parita` di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);
2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilita`, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;
2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (rifusione);
2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita` europea (Inspire);
2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;
2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/ CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica;
2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di societa` quotate;
2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne;
2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;
2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantita` nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio;
2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacita` di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;
2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunita`;
2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE;
2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita` televisive;
2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici;
2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (versione codificata);
2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;
2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro;
2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;
2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari;
2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualita` dell'aria ambiente e per un'aria piu` pulita in Europa;
2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;
2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale;
2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);
2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilita` del sistema ferroviario comunitario (rifusione);
2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania;
2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;
2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose;
2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;
2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le pro- cedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/ 426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/ CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/ 28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonche´ le direttive 2001/ 89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE;
2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna;
2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione);
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni;
2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie;
2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.
 
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