Gazzetta n. 161 del 14 luglio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 1 luglio 2009
Riconoscimento, al sig. Billi Filippo, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Vista l'istanza del sig. Billi Filippo, nato il 30 settembre 1977 a Arezzo (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Advocat» - rilasciato nel novembre 2007 dal «Il.lustre Col.legi d'Advocats» di Lleida (Spagna) - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;
Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di «dottore in giurisprudenza» conseguito presso la Universita' degli studi di Camerino nell'ottobre 2003, omologato in Spagna nell'agosto 2007;
Considerato inoltre che ha documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia nell'ottobre 2005;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 4 giugno 2009;
Sentito il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;
Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007;
Decreta:
Art. 1.

Al sig. Billi Filippo, nato il 30 settembre 1977 a Arezzo (Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di «Advocat» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli «avvocati».
 
Art. 2.

Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell' allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 1° luglio 2009
Il direttore generale: Frunzio
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova orale e' unica e verte su: 1) discussione di un caso pratico su una a scelta tra le seguenti materie diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una a scelta del candidato tra le seguenti materie : diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.
c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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