Gazzetta n. 161 del 14 luglio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 1 luglio 2009
Riconoscimento, alla sig.ra Romano Giusy, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche;
Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Romano Giusy, nata il 19 settembre 1974 a Siracusa (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive integrazioni, in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale rilasciato dal «Colegio de Bioanalistas del Estado Aragua», cui e' iscritta dal giugno 2002, ai fini dell'accesso all'albo dei «biologi - sezione A» e l'esercizio in Italia della omonima professione;
Considerato che ha conseguito il titolo accademico quinquennale di «Licenciada en Bioanalisis» presso la «Universidad de Carabobo» dal novembre 2000;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 24 aprile 2009;
Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
Considerato altresi' che la richiedente non ha dimostrato di avere una formazione equiparabile a quella richiesta al biologo italiano, appare necessario applicare le misure compensative, ai fini dell'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394. e successive modificazioni;
Visto l'art. 22.1 del decreto legislativo n. 206/2007;
Decreta:
Art. 1.

Alla sig.ra Romano Giusy, nata il 19 settembre 1974 a Siracusa (Italia), cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «biologi - sezione A» e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale, le cui modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.

La prova attitudinale, consistente in un colloquio, vertera' sulla seguente materia: a) Genetica.
Roma, 1° luglio 2009
Il direttore generale: Frunzio
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana consistente nella discussione di brevi questioni vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3.
c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei biologi.
 
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