Gazzetta n. 161 del 14 luglio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 2 luglio 2009
Proroga della sospensione dei termini tributari e contributivi per gli enti non commerciali della sanita' privata.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto l'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ha previsto a favore degli enti non commerciali, anche in qualita' di sostituti d'imposta, di cui all'art. 41, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con almeno una sede operativa nei territori dei comuni delle Province di Campobasso, Foggia e Catania, interessati dagli eventi calamitosi del mese di ottobre 2002, la sospensione dei termini tributari e contributivi;
Visto l'art. 8, comma 3-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, con il quale e' stato prorogato, al 31 dicembre 2006, il termine di scadenza della sospensione prevista dal citato comma 255 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004;
Visto l'art. 6, comma 8-quinquies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, il quale prevede che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze puo' essere prevista, tra l'altro, a favore dei predetti enti, la proroga, fino al 31 dicembre 2008, del termine di scadenza della sospensione dei termini di pagamento dei contributi e dei tributi, di cui al comma 255 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004, nel limite di spesa di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;
Visto l'art. 47-bis, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, che ha ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2009 il termine di cui all'art. 6, comma 8-quinquies, del decreto-legge n. 300 del 2006 e, nel contempo, per l'anno 2008 ha integrato il limite di spesa di ulteriori 700.000 euro e, per l'anno 2009, ha autorizzato la spesa di 1,2 milioni di euro;
Visto il proprio decreto 5 ottobre 2007 con il quale e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2007 il termine di scadenza della sospensione dei termini di pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali, di cui all'art. 8, comma 3-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 luglio 2008, con il quale e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2008 lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania, verificatisi nel mese di ottobre 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2009 con il quale e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici, verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio delle province di Campobasso e Foggia;
Decreta:
Art. 1.

1. Agli enti non commerciali di cui all'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che hanno almeno una sede operativa nel territorio della provincia di Catania e' concessa la proroga, fino al 31 dicembre 2008, del termine di scadenza della sospensione dei termini di pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali, stabilito dal proprio decreto 5 ottobre 2007.
I versamenti tributari e contributivi i cui termini scadono nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2008, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il 16 gennaio 2010 in un'unica soluzione, ovvero, senza aggravio di sanzioni ed interessi, in ventiquattro rate mensili, di cui la prima da effettuarsi entro la predetta data del 16 gennaio 2010. Sono esclusi dalla sospensione i termini relativi ai versamenti dovuti a titolo di definizione ai sensi dell'art. 2, comma 110, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
2. Agli enti non commerciali di cui all'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che hanno almeno una sede operativa nel territorio delle province di Campobasso e Foggia e' concessa la proroga, fino al 31 dicembre 2009, del termine di scadenza della sospensione dei termini di pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali, stabilito dal proprio decreto 5 ottobre 2007. I versamenti tributari e contributivi i cui termini scadono nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il 16 gennaio 2010 in un'unica soluzione, ovvero, senza aggravio di sanzioni ed interessi, in ventiquattro rate mensili, di cui la prima da effettuarsi entro la predetta data del 16 gennaio 2010. Sono esclusi dalla sospensione i termini relativi ai versamenti dovuti a titolo di definizione ai sensi dell'art. 2, comma 110, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 luglio 2009

Il direttore generale delle finanze
Lapecorella

Il ragioniere generale dello Stato
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