Gazzetta n. 161 del 14 luglio 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 1 luglio 2009
Riconoscimento, al sig. Moreno Edgar Andres, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di dottore agronomo e dottore forestale.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti il proprio decreto datato 5 febbraio 2009, con il quale si riconosceva il titolo professionale, conseguito dal sig. Moreno Edgar Andres, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di «agronomo e forestale»;
Considerato che nel decreto sopra citato sono stati riscontrati alcuni errori materiali;
Ritenuto pertanto che detto decreto sia sostituito integralmente dal seguente provvedimento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 cosi' come modificato dalla legge n. 189/2002 e successive integrazioni, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Moreno Edgar Andres nato a Cali Valle (Colombia) il 18 luglio 1974, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingeniero Agricola» ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Dottore agronomo e dottore forestale» sez. B, settore agronomo e forestale;
Preso atto che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Ingeniero Agricola» conseguito presso l'«Universidad Nacional de Colombia» in data 2 luglio 1999 e del titolo di «Magister en Engenieria Civil» conseguito presso 1' «Universidad de Los Andes, in data 15 settembre 2001;
Considerato che il richiedente e' in possesso della «matricole n. 19.741, rilasciata il 23 gennaio 2002 dal «Ministerio de Agricoltura y desarrollo rural»;
Vista la documentazione relativa a esperienza lavorativa;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi del 25 novembre 2008;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza citata;
Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di dottore agronomo e dottore forestale sez. B settore agronomo e forestale e quella di cui e' in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative, nelle seguenti materie: (scritta e orale): 1) Estimo; (solo orale): 2) coltivazione erbacee ed arboree, 3) zootecnica generale e speciale;
Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007;
Decreta:
Art. 1.

Al Sig. Moreno Edgar Andres nato a Cali Valle (Colombia) il 18 luglio 1974, cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «Dottori agronomi e dottori forestali» sez. B, settore agronomo e forestale, e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: (scritta e orale): 1) Estimo; (solo orale): 2) coltivazione erbacee ed arboree, 3) zootecnica generale e speciale;
 
Art. 3.

Le modalita' di svolgimento della prova attitudinale sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 1° luglio 2009
Il direttore generale: Frunzio
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana.
c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2.
d) L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2;
e) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei Dottori agronomi e forestali - sez-B, settore agronomo e forestale.
 
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