Gazzetta n. 241 del 16 ottobre 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 7 agosto 2009, n. 143 |
Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visti gli articoli 33, quinto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 24 febbraio 2005, n. 34; Visto l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139; Visto l'articolo 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; Visto il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, espresso con nota del 3 dicembre 2008; Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva degli atti normativi, espresso nell'adunanza del 19 febbraio 2009; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota prot. n. U.R./764/1.5/09 dell'8 maggio 2009), cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 20 maggio 2009, prot. n. DAGL/10.3.4/2009/152;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modalita' di effettuazione del tirocinio
1. Il tirocinio professionale e' un periodo di formazione pratica obbligatorio per l'accesso all'esame per l'abilitazione e deve consentire al tirocinante l'acquisizione dei fondamenti teorici, pratici e deontologici della professione. 2. Il tirocinio professionale e' svolto con assiduita', diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale. Per assiduita' si intende la frequenza continua dello studio del professionista, sotto la supervisione diretta di quest'ultimo. Tale requisito si ritiene rispettato se il tirocinante e' presente presso lo studio o comunque opera sotto la diretta supervisione del professionista, per almeno 20 ore settimanali nel normale orario di funzionamento dello studio stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 6. Per diligenza si intende la cura attenta e scrupolosa nello svolgimento del tirocinio. Per riservatezza si intende l'adozione di un comportamento discreto e corretto, nonche' il mantenimento del massimo riserbo su tutte le notizie ed informazioni acquisite nel corso del tirocinio. 3. Il tirocinio si svolge presso lo studio o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e comporta la collaborazione allo svolgimento delle attivita' proprie della professione. 4. In considerazione delle competenze specifiche in economia aziendale e diritto d'impresa e nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative, attribuite agli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, il tirocinio ha per oggetto le seguenti attivita' professionali: a) per l'accesso alla sezione A dell'albo - Commercialisti -, le attivita' di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 139 del 2005; b) per l'accesso alla sezione B dell'albo - Esperti contabili -, le attivita' di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 139 del 2005. 5. Il tirocinio professionale e' svolto presso un professionista iscritto da almeno cinque anni all'albo e che ha assolto l'obbligo di formazione professionale continua nell'ultimo triennio certificato dall'Ordine. L'anzianita' quinquennale deve essere maturata all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al registro dei tirocinanti o, in caso di variazione, alla data di comunicazione del nuovo professionista presso cui viene proseguito il tirocinio. 6. Il rapporto di tirocinio non istituisce alcun obbligo di natura economica tra le parti. Il professionista puo' riconoscere al tirocinante una borsa di studio.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 33, quinto comma, della Costituzione stabilisce che e' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. - L'art. 117, sesto comma, della Costituzione stabilisce che la potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.». - La legge 24 febbraio 2005, n. 34, recante: «Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2005, n. 61. - Si riporta il testo dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, recante: «Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'art. 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34»: «2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il Consiglio nazionale, stabilisce con proprio regolamento i contenuti e le modalita' di effettuazione del tirocinio, ivi comprese le forme della vigilanza dei Consigli degli Ordini territoriali sul corretto svolgimento dei tirocini e le relative sanzioni disciplinari, la fissazione del numero massimo di tirocinanti per ciascun professionista e gli effetti ostativi delle sanzioni disciplinari di particolare gravita' relativamente all'assunzione di tirocinanti da parte del professionista.». - Il testo dell'art. 50, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' il seguente: «Art. 50 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali: a) (omissis); b) compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204; istruzione universitaria, ricerca scientifica e tecnologica: programmazione degli interventi sul sistema universitario e degli enti di ricerca non strumentali; indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle universita' e degli enti di ricerca non strumentali; monitoraggio e valutazione, anche mediante specifico Osservatorio, in materia universitaria; attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione universitaria, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario, anche in attuazione degli accordi culturali stipulati a cura del Ministero degli affari esteri; monitoraggio degli enti di ricerca non strumentali e supporto alla valutazione del CIVR; completamento dell'autonomia universitaria; formazione di grado universitario; razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione universitaria; partecipazione alle attivita' relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra istruzione universitaria, istruzione scolastica e formazione; valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle universita' e negli enti di ricerca; integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica; coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali e internazionali di ricerca; indirizzo e sostegno della ricerca aerospaziale; cooperazione scientifica in ambito nazionale, comunitario ed internazionale; promozione e sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica.». - La legge 14 luglio 2008, n. 121, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2008, n. 164. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e' il seguente: «Art. 1 (Oggetto della professione). - 1. Agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, di seguito denominato "Albo", e' riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto d'impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative. 2. In particolare, formano oggetto della professione le seguenti attivita': a) l'amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni; b) le perizie e le consulenze tecniche; c) le ispezioni e le revisioni amministrative; d) la verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilita' di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati; e) i regolamenti e le liquidazioni di avarie; f) le funzioni di sindaco e di revisore nelle societa' commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici. 3. Ai soli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo e' riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attivita': a) la revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti, pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei conti, ove prevista dalla legge o richiesta dall'autorita' giudiziaria, amministrativa o da privati, anche ai fini dell'accesso e del riconoscimento di contributi o finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonche' l'asseverazione della rendicontazione dell'impiego di risorse finanziarie pubbliche; b) le valutazioni di azienda; c) l'assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; d) l'incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione straordinaria, nonche' l'incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali; e) le funzioni di sindaco e quelle di componente altri organi di controllo o di sorveglianza, in societa' o enti, nonche' di amministratore, qualora il requisito richiesto sia l'indipendenza o l'iscrizione in albi professionali; f) le funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario nei casi previsti dall'art. 2409 del codice civile; g) la predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull'andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono un consiglio d'investimento; h) la valutazione, in sede di riconoscimento della personalita' giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell'adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo; i) il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili, nonche' la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell'esecuzione, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera e) del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e con decorrenza dalla data indicata dall'art. 2, comma 3-quater, del medesimo decreto; l) l'attivita' di consulenza nella programmazione economica negli enti locali; m) l'attivita' di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici; n) il monitoraggio ed il tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese; o) la redazione e la asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilita' delle imprese e degli enti pubblici e privati; p) la certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previste dalle normative vigenti; q) le attivita' previste per gli iscritti alla Sezione B Esperti contabili dell'Albo. 4. Agli iscritti nella Sezione B Esperti contabili dell'Albo e' riconosciuta competenza tecnica per l'espletamento delle seguenti attivita': a) tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle societa' di capitali; b) elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari; c) rilascio dei visti di conformita', asseverazione ai fini degli studi di settore e certificazione tributaria, nonche' esecuzione di ogni altra attivita' di attestazione prevista da leggi fiscali; d) la funzione di revisione o di componente di altri organi di controllo contabile nonche', sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, il controllo contabile ai sensi art. 2409-bis del codice civile; e) la revisione dei conti, sempre che sussistano i requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nelle imprese ed enti che ricevono contributi dallo Stato, Regioni, Province, Comuni ed enti da essi controllati o partecipati; f) il deposito per l'iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti per i quali sia previsto l'utilizzo della firma digitale, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e loro successive modificazioni; f-bis) l'assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa, di cui all'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».
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| Art. 2.
Adempimenti dei Consigli degli ordini territoriali
1. I Consigli degli ordini territoriali accertano e promuovono la disponibilita' degli iscritti ad accogliere nei propri studi i soggetti che, in possesso di uno dei titoli di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 139 del 2005, intendono svolgere il tirocinio professionale. 2. I dottori commercialisti, i ragionieri commercialisti e gli esperti contabili iscritti nell'albo sono tenuti, nei limiti delle loro possibilita', ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all'esercizio della professione, anche per quanto attiene all'osservanza dei principi deontologici. 3. Ogni professionista puo' accogliere nel proprio studio un numero massimo di due tirocinanti, salva la facolta' degli ordini territoriali di autorizzare la frequenza di un terzo praticante in casi particolari idoneamente documentati in relazione all'organizzazione dello studio ed alle sue effettive capacita' di provvedere alle esigenze formative del praticante. 4. I Consigli degli ordini territoriali vigilano sull'effettivo svolgimento del tirocinio da parte dei praticanti. 5. I Consigli degli ordini territoriali esplicano i propri compiti di vigilanza con i mezzi ritenuti piu' opportuni quali la verifica del libretto del tirocinio, nonche' colloqui periodici, anche a campione.
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 40, commi 4 e 5 del citato decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e' il seguente: «Art. 40 (Abilitazione professionale). - 1.-3. (Omissis). 4. Possono chiedere l'iscrizione nelle Sezioni tirocinanti commercialisti o tirocinanti esperti contabili del registro dei tirocinanti tutti coloro che siano in possesso di diploma di laurea specialistica della classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero della classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali, ovvero delle lauree rilasciate dalle facolta' di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 5. Possono chiedere l'iscrizione nella Sezione tirocinanti esperti contabili del registro tutti coloro che siano in possesso di diploma di laurea della classe 17, classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale, ovvero della classe 28, classe delle lauree in scienze economiche.».
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| Art. 3.
Corsi di formazione
1. I Consigli degli ordini territoriali possono istituire e promuovere corsi di formazione professionale, ovvero accreditare corsi di formazione professionale. I Consigli degli ordini possono, anche congiuntamente, istituire e promuovere, d'intesa, corsi di formazione unificati. 2. I corsi di cui al comma 1 hanno un indirizzo teorico-pratico. I programmi dei corsi contemplano un adeguato numero di esercitazioni interdisciplinari sulle materie che sono oggetto dell'attivita' professionale. I programmi dei corsi sono preventivamente approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. |
| Art. 4.
Tirocinio svolto all'estero
1. La frequenza presso il professionista prevista dall'articolo 1 puo' essere sostituita, per un periodo, unico ed ininterrotto, non superiore a sei mesi, dalla frequenza, nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, presso un soggetto abilitato all'esercizio di professioni equiparate, ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento dei diplomi stranieri, a quella di dottore commercialista ed esperto contabile. 2. La frequenza del tirocinante presso un professionista estero e' preventivamente autorizzata dal Consiglio dell'ordine competente, su istanza del tirocinante accompagnata dal parere favorevole del professionista presso il quale si svolge il tirocinio. La frequenza presso un professionista estero e' adeguatamente certificata da quest'ultimo. |
| Art. 5.
Registro dei tirocinanti
1. Coloro che sono in possesso di uno dei titoli di cui al comma 4 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 139 del 2005, e svolgono il tirocinio previsto dall'articolo 1, sono iscritti nel registro del tirocinio, sezione «tirocinanti commercialisti», tenuto dal Consiglio dell'ordine territoriale nella cui circoscrizione e' iscritto il dottore commercialista o il ragioniere commercialista presso il quale e' svolto il tirocinio. 2. Coloro che sono in possesso di uno dei titoli di cui al comma 5 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 139 del 2005, e svolgono il tirocinio previsto dall'articolo 1, sono iscritti nel registro del tirocinio, sezione «esperti contabili», tenuto dal Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione e' iscritto il dottore commercialista, il ragioniere commercialista o l'esperto contabile presso il quale e' svolto il tirocinio. 3. Ciascuna delle due sezioni del registro del tirocinio contiene: a) le generalita' complete dei tirocinanti; b) l'indicazione della data di inizio del tirocinio; c) l'indicazione dello studio professionale presso il quale e' svolto il tirocinio e gli eventuali cambiamenti intervenuti; d) l'indicazione dei trasferimenti presso altri ordini; e) l'indicazione delle sospensioni; f) l'indicazione delle cancellazioni; g) l'indicazione dei provvedimenti disciplinari irrogati; h) qualsiasi altra informazione che il Consiglio dell'ordine ritiene opportuna. 4. Ciascun ordine territoriale stabilisce la tassa per l'iscrizione nel registro del tirocinio, nel rispetto dei limiti massimi fissati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Nota all'art. 5: - Per il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 40, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, si veda la nota all'art. 2.
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| Art. 6.
Iscrizione nel registro del tirocinio in presenza di convenzioni universitarie
1. Il tirocinio per l'accesso alla sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili puo' essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale. 2. Ai fini di cui al comma 1, due anni di tirocinio possono essere svolti contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, qualora siano soddisfatte le condizioni fissate dalla convenzione quadro siglata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dal Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, di cui all'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo n. 139 del 2005. In attesa dell'adozione della predetta convenzione le condizioni minime per lo svolgimento del tirocinio contestualmente alla frequenza del biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale sono definite in via provvisoria con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 3. In ogni caso, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A «Commercialisti» dell'albo, ai sensi dell'articolo 42, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 139 del 2005, almeno un anno di tirocinio deve essere svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nella sezione A Commercialisti dell'albo, dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale. 4. Il tirocinio svolto in convenzione puo' essere utilizzato ai fini dell'accesso all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B «Esperti contabili» dell'albo. 5. Il tirocinante e' iscritto nella sezione «tirocinanti commercialisti» a seguito della presentazione di apposita domanda corredata, oltre che dalla documentazione di cui all'articolo 7, anche dal certificato attestante l'iscrizione ad un corso di laurea specialistica della classe 84-S o al corrispondente corso di laurea magistrale della classe LM 77, oppure ad un corso di laurea specialistica della classe 64-S, o al corrispondente corso di laurea magistrale della classe LM 56. 6. Al tirocinante che svolge il tirocinio in base ad una convenzione universitaria e' richiesta la frequenza presso il professionista, tenuto conto delle modalita' stabilite nella convenzione stessa. In tale ipotesi, la dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera g), deve indicare, anziche' l'orario di frequenza giornaliera, l'impegno a garantire il rispetto del numero di ore previsto nella predetta convenzione.
Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 43, comma 2 e 42, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e' il seguente: «Art. 43 (Integrazione del tirocinio negli studi universitari). - 1. (Omissis). 2. Ai fini di cui al comma 1 i rapporti tra i Consigli dell'Ordine territoriale e le universita' sono definiti da appositi accordi, nell'ambito di una convenzione quadro tra il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Consiglio nazionale.». «Art. 42 (Tirocinio). - 1-2. (Omissis). 3. Con il regolamento di cui al comma 2 vengono altresi' determinate: a) (omissis); b) le condizioni sulla base delle quali, coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l'accesso alla Sezione B Esperti contabili dell'Albo, possono essere esentati in tutto o in parte dal tirocinio per l'accesso alla Sezione A Commercialisti. In ogni caso, per l'ammissione all'esame di accesso alla Sezione A Commercialisti, il tirocinante deve aver svolto almeno un anno di tirocinio professionale presso un professionista iscritto nella Sezione stessa.».
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| Art. 7.
Modalita' di iscrizione nel registro del tirocinio
1. La domanda per l'iscrizione nel registro del tirocinio e' presentata al Consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione e' iscritto il professionista presso il quale e' svolto il tirocinio e ad essa sono allegati: a) il certificato di nascita; b) il certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore di tre mesi alla presentazione; c) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla competente procura della Repubblica presso il tribunale; d) il certificato comprovante il godimento del pieno esercizio dei diritti civili; e) il certificato attestante il conseguimento del titolo di studio previsto dall'articolo 40, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 139 del 2005; f) la dichiarazione di elezione del domicilio; g) la dichiarazione del professionista che, avendo ammesso il richiedente a frequentare il proprio studio, ne dia attestazione con indicazione della data di inizio del tirocinio, degli orari di frequenza giornaliera dello studio, nonche' del normale orario di funzionamento dello studio; h) la dichiarazione del praticante in merito all'eventuale sussistenza di rapporti di lavoro in corso all'atto dell'iscrizione nel registro del tirocinio con indicazione dei relativi orari; i) una dichiarazione del professionista di impegno deontologico alla formazione del tirocinante. 2. Le certificazioni richieste possono essere sostituite con le dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal tirocinante e contenere l'elenco dei documenti ad essa allegati. 3. Il praticante deve comunicare al Consiglio dell'ordine territoriale, entro 15 giorni, ogni variazione dei dati di cui ai punti f), g) e h) del comma 1. 4. Il Consiglio dell'ordine deve pronunciarsi sulla domanda di iscrizione al registro del tirocinio entro trenta giorni dalla presentazione della stessa. 5. Si applicano per le deliberazioni sulle domande di iscrizione nel registro le norme di cui ai commi 2, 4, 5 e 6 dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 139 del 2005. 6. Il provvedimento di iscrizione nel registro e' comunicato, a cura del Consiglio dell'ordine, anche al professionista presso il cui studio il tirocinio viene svolto.
Nota all'art. 7: - Per il testo dei commi 4 e 5 dell'art. 40, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, si veda la nota all'art. 2. - Gli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) cosi' recitano: «Art. 46. - 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; t) qualita' di studente; u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; cc) qualita' di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.». «Art. 47. - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.». - L'art. 37, commi 2, 4, 5 e 6 del citato decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, e' il seguente: «Art. 37 (Domanda di iscrizione nell'Albo o nell'elenco speciale dei non esercenti). - 1. (Omissis). 2. Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilita' o di condotta non puo' essere pronunciato se non dopo aver sentito il richiedente. 3. (Omissis). 4. La deliberazione e' motivata ed e' notificata, entro quindici giorni all'interessato e al Pubblico Ministero presso il Tribunale ove ha sede il Consiglio dell'Ordine locale. Contro di essa l'interessato ed il Pubblico Ministero possono presentare ricorso al Consiglio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione. 5. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo. 6. Qualora il Consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine stabilito nel comma 3, l'interessato puo', entro e non oltre i successivi trenta giorni, presentare ricorso al Consiglio nazionale, il quale, richiamati gli atti, decide sul merito della iscrizione.».
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| Art. 8.
Periodo del tirocinio
1. Il periodo di tirocinio decorre dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 7. 2. Il tirocinio professionale e' compiuto per un periodo di tempo ininterrotto. In caso di interruzione, il periodo di pratica gia' compiuto rimane privo di effetti. 3. Sono fatte salve le sospensioni per malattia, gravidanza, infortunio, servizio militare e servizio civile purche' idoneamente documentate; nonche' quelle che dovessero realizzarsi in conseguenza di sanzioni disciplinari inflitte al professionista presso il quale il tirocinio e' svolto ovvero al tirocinante. 4. Nei casi di cui all'articolo 6, comma 1, il tirocinante che non consegue il diploma di laurea specialistica o magistrale entro il biennio di durata legale del corso puo' richiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di due anni. 5. Qualora la sospensione si protragga oltre il termine previsto dal comma 4, si determina l'interruzione del tirocinio ed il periodo di pratica gia' compiuto rimane privo di effetti. 6. Entro quindici giorni dal verificarsi di una delle cause di sospensione, il tirocinante ovvero il professionista, qualora non provveda il tirocinante, deve darne comunicazione al Consiglio dell'ordine che delibera in merito. 7. Entro quindici giorni dalla cessazione della causa di sospensione il tirocinante comunica al Consiglio dell'ordine di aver ripreso il tirocinio indicandone la relativa data. Il Consiglio dell'ordine ne prende atto. Il tirocinio si prolunga per un periodo pari alla durata della sospensione. 8. Nel caso di interruzione del tirocinio, da comunicarsi entro trenta giorni al Consiglio dell'ordine, a cura del professionista, il praticante, con delibera del Consiglio dell'ordine, e' cancellato dal registro ed il periodo di tirocinio gia' compiuto rimane privo di effetti. |
| Art. 9.
Trasferimenti
1. In caso di variazione del professionista presso cui e' svolto il tirocinio, il praticante comunica entro quindici giorni al Consiglio dell'ordine la variazione intervenuta, allegando: a) la dichiarazione di cui alla lettera g), comma 1, dell'articolo 7 rilasciata dal nuovo professionista; b) l'attestazione di avvenuta cessazione del tirocinio predisposta a cura del professionista presso il quale il tirocinio e' stato svolto; c) il libretto del tirocinio debitamente compilato fino alla data di variazione e sottoscritto ai sensi dell'articolo 10. 2. La mancata comunicazione di cui al comma 1, ovvero il mancato rispetto dei termini ivi previsti, viene valutata dal Consiglio dell'ordine ai fini sanzionatori ai sensi dell'articolo 13. 3. Qualora il professionista presso il quale il praticante intende continuare il periodo di tirocinio sia iscritto in un Ordine territoriale diverso da quello nel quale risulta iscritto il praticante, quest'ultimo chiede di essere iscritto nel registro del tirocinio tenuto dall'Ordine territoriale presso il quale e' iscritto il professionista. 4. Nel caso previsto al comma 3, la domanda di trasferimento e' rivolta congiuntamente ai Consigli degli ordini territoriali interessati nei termini previsti al comma 1. La domanda rivolta all'Ordine ricevente il trasferimento e' corredata dai documenti indicati nelle lettere b), c) e d), del comma 1 dell'articolo 7, ovvero dalle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonche' da un certificato del Consiglio dell'ordine territoriale di provenienza, dal quale risulti che nulla osta al trasferimento previa verifica del periodo di tirocinio svolto ai sensi del comma 5 dell'articolo 2. 5. Nel caso di accoglimento della domanda di trasferimento, il praticante e' iscritto nel registro del tirocinio, senza soluzione di continuita', con l'anzianita' della precedente iscrizione. 6. Si applicano alle domande di trasferimento le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 7.
Nota all'art. 9: - Per il testo degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le note all'art. 7.
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| Art. 10.
Libretto del tirocinio
1. L'iscritto nel registro dei praticanti tiene apposito libretto del tirocinio, preventivamente numerato e vistato dal presidente del Consiglio dell'ordine. Sul libretto debbono essere annotati in modo analitico: a) gli atti professionali piu' rilevanti alla cui predisposizione e redazione il praticante ha partecipato nel corso del semestre; b) le questioni professionali di maggior rilievo trattate nel corso del semestre. 2. Le annotazioni di cui al comma 1 sono riportate, per ogni semestre, in due apposite sezioni e sono eseguite in modo da non evidenziare elementi o riferimenti in grado di violare la riservatezza e la segretezza dei fatti oggetto della pratica. 3. Il libretto del tirocinio, con l'annotazione del professionista attestante la veridicita' delle indicazioni ivi contenute, deve essere depositato, a cura del praticante, presso la segreteria del Consiglio dell'ordine, ogni semestre, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno, al fine del riconoscimento del periodo di tirocinio svolto, ed al compimento del triennio di praticantato per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio. 4. Il Consiglio dell'ordine ha facolta' di accertare la veridicita' di quanto riportato sui libretti del tirocinio. In caso di accertamento della non veridicita' del contenuto del libretto del tirocinio il Consiglio dell'ordine ne da' notizia al praticante ed al professionista ed assume gli opportuni provvedimenti sanzionatori a carico di entrambi. 5. La mancata consegna del libretto nei termini previsti al comma 3 e' valutata dal Consiglio dell'ordine competente ai fini sanzionatori ai sensi dell'articolo 13. |
| Art. 11.
Certificato di compimento del tirocinio
1. Il Consiglio dell'ordine rilascia il certificato di compiuto tirocinio, entro trenta giorni dalla consegna del libretto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, dopo aver espletato l'attivita' di vigilanza sull'intero periodo di praticantato. 2. In caso di mancata deliberazione di cui al comma 1 o di rigetto della deliberazione, l'interessato ha facolta' di presentare reclamo al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, per il tramite dell'Ordine che ha rigettato la richiesta. 3. Il reclamo e' proposto entro trenta giorni dal compimento del termine di cui al comma 1 nel caso di mancata deliberazione, ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione scritta del rigetto da parte della segreteria del Consiglio dell'ordine. L'Ordine, entro trenta giorni dalla ricezione del reclamo, lo trasmette, con le proprie osservazioni, al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e all'interessato che puo' inviare proprie controdeduzioni e chiedere di essere udito personalmente. 4. Il Consiglio nazionale decide nel merito entro sessanta giorni dalla ricezione del reclamo. |
| Art. 12.
Cancellazione dal registro dei tirocinanti
1. La cancellazione dal registro dei tirocinanti e' pronunciata dal Consiglio dell'ordine a seguito di rinuncia dell'iscritto, su richiesta del pubblico ministero, o d'ufficio nei seguenti casi: a) nel caso di rilascio del certificato di compiuto tirocinio; b) al rilascio del nulla osta per trasferimento presso altro Ordine; c) quando l'iscritto si rende irreperibile. 2. La cancellazione dal registro dei tirocinanti e' pronunciata dal Consiglio dell'ordine su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, previa audizione dell'interessato, nei seguenti casi: a) nei casi di interruzione previsti dal presente regolamento; b) per perdita del pieno esercizio dei diritti civili. 3. Le deliberazioni del Consiglio dell'ordine aventi ad oggetto i casi di cui al comma 1, lettera c), ed al comma 2 sono notificate, entro quindici giorni, all'interessato ed al pubblico ministero presso il tribunale. In caso di irreperibilita' la notificazione avviene mediante affissione nell'albo pretorio del tribunale. 4. L'interessato ed il pubblico ministero possono proporre ricorso al Consiglio nazionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione. 5. Il ricorso ha effetto sospensivo. |
| Art. 13.
Sanzioni disciplinari
1. In tutti i casi di violazione del presente regolamento, il tirocinante e' sottoposto al procedimento disciplinare di cui al regolamento del Consiglio nazionale emanato ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 139 del 2005. 2. Al termine del procedimento disciplinare il Consiglio dell'ordine puo' irrogare le seguenti sanzioni: a) censura; b) sospensione; c) interruzione e cancellazione. 3. La censura consiste in una dichiarazione formale di biasimo e consegue all'accertata inosservanza dei principi di riservatezza e di diligenza. 4. La sospensione puo' essere irrogata per un periodo massimo di novanta giorni e consegue all'accertamento: a) del mancato rispetto dell'obbligo di assiduita' nello svolgimento del tirocinio; b) dell'irreperibilita' durante le verifiche telefoniche e/o dirette; c) del mancato deposito semestrale del libretto del tirocinio presso la segreteria del Consiglio dell'ordine nei termini di cui all'articolo 10, comma 2; d) della reiterata inosservanza del principio della riservatezza; e) della reiterata inosservanza del principio di diligenza; f) di comportamenti che non risultino consoni alla dignita', all'onore, al decoro e all'immagine della professione, anche al di fuori dell'esercizio della stessa. 5. L'interruzione del tirocinio e la cancellazione del tirocinante conseguono all'accertamento: a) della reiterata irreperibilita' durante le verifiche telefoniche e/o dirette; b) della mancata presentazione alle convocazioni per le verifiche periodiche; c) della mancata comunicazione al Consiglio dell'ordine delle variazioni intervenute nel periodo di tirocinio; d) dello svolgimento del tirocinio presso un professionista diverso da quello indicato senza averne data apposita comunicazione; e) del mancato pagamento della tassa per l'iscrizione nel registro del tirocinio; f) delle mancate comunicazioni relative alle sospensioni di cui all'articolo 8; g) delle sospensioni del tirocinio non previste dall'articolo 8, commi 3 e 4; h) della non veridicita' del contenuto del libretto del tirocinio. 6. Le sanzioni disciplinari sono annotate sul libretto del tirocinio.
Nota all'art. 13: - Si riporta il testo dell'art. 29, comma 1, lettera c) del citato decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139: «Art. 29 (Attribuzioni). - 1. Il Consiglio nazionale, oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dal presente ordinamento: a)-b) (omissis); c) adotta ed aggiorna il codice deontologico della professione e disciplina, con propri regolamenti, l'esercizio della funzione disciplinare a livello territoriale e nazionale;».
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| Art. 14.
Tirocinio degli esperti contabili per l'accesso alla sezione A «Commercialisti» dell'albo
1. Il tirocinio per l'accesso alla sezione A «Commercialisti» dell'albo, per coloro che hanno gia' compiuto il periodo di tirocinio per l'accesso alla sezione B «Esperti contabili», ed hanno conseguito la laurea specialistica della classe 84 S, corrispondente alla laurea magistrale della classe LM 77 - Scienze economico-aziendali, oppure nella classe 64 S, corrispondente alla laurea magistrale della classe LM 56 - Scienze dell'economia, ha durata di un anno. 2. Il tirocinio ha ad oggetto le materie di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), ed e' svolto presso un professionista iscritto nella sezione A «Commercialisti» dell'albo con i requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 1. 3. Alla domanda di iscrizione al registro del tirocinio, da presentarsi nei modi previsti dall'articolo 7, deve essere allegato anche il certificato di compiuto tirocinio per il sostenimento dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B «Esperti contabili» dell'albo. |
| Art. 15.
Disposizioni transitorie
1. In sede di prima attuazione, il registro del tirocinio dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e' formato in applicazione dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 139 del 2005. 2. Sono altresi' iscritti nella sezione «tirocinanti commercialisti» coloro che, in possesso del diploma di laurea, alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono iscritti nei registri dei tirocinanti tenuti dagli ordini dei dottori commercialisti ovvero nei registri dei praticanti tenuti dai collegi dei ragionieri e periti commerciali, nonche' nel registro dei tirocinanti tenuto dal Consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed hanno contestualmente iniziato il corso di laurea specialistica o magistrale. In tal caso almeno un anno di tirocinio dovra' essere svolto dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale. 3. In ossequio alla disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, i praticanti iscritti nel registro del tirocinio tenuto dal Consiglio dell'ordine territoriale in una circoscrizione diversa da quella presso la quale e' iscritto il professionista, sono iscritti nel registro del tirocinio tenuto dal Consiglio dell'ordine territoriale nella circoscrizione presso la quale quest'ultimo e' iscritto. Il trasferimento e' disposto d'ufficio, per iniziativa dell'Ordine territoriale presso il quale il tirocinante risultava iscritto, e' notificato al tirocinante ed al professionista a cura dell'Ordine territoriale che riceve il trasferimento e non determina interruzione del periodo di tirocinio. Il dovere di vigilanza sullo svolgimento del tirocinio e' esercitato, per ciascuna frazione di semestre di iscrizione, dall'Ordine territoriale presso il quale il tirocinante risulta iscritto; l'esito del controllo sulla frazione di semestre precedente il trasferimento e' comunicato, a cura dell'Ordine territoriale di provenienza, all'Ordine territoriale che riceve il trasferimento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 agosto 2009
Il Ministro : Gelmini
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 108
Nota all'art. 15: - Il testo dell'art. 71 del citato decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e' il seguente: «Art. 71 (Conseguenze dell'unificazione sullo stato giuridico dei tirocinanti). - 1. Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino iscritti nel registri dei tirocinanti presso gli Ordini dei dottori commercialisti ovvero nei registri dei praticanti presso i collegi dei ragionieri e periti commerciali, vengono iscritti nella Sezione A del registro dei tirocinanti, istituito presso ciascun Ordine territoriale ai sensi dell'art. 36, se in possesso di: a) diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economiche aziendali; b) diploma di laurea rilasciato dalle facolta' di economia ovvero diploma di laurea in scienze politiche conseguiti secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) diploma di laurea in giurisprudenza conseguito secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 2. Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino iscritti nei registri dei tirocinanti presso gli Ordini dei dottori commercialisti ovvero nei registri dei praticanti presso i collegi dei ragionieri e periti commerciali, vengono iscritti nella Sezione B del registro dei tirocinanti istituito presso ciascun Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ai sensi dell'art. 36, se in possesso di: a) diploma di laurea nella classe 17, classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale, ovvero nella classe 28, classe delle lauree in scienze economiche; b) diploma universitario conseguito a seguito di un corso di studi specialistici della durata triennale, secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 3. Nei casi di cui al comma 2, il periodo di tirocinio gia' effettuato sotto la vigenza del precedente ordinamento e', ad ogni effetto, computato ai fini del completamento del tirocinio medesimo. 4. Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino avere gia' validamente svolto il periodo di tirocinio previsto dai previgenti ordinamenti dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione professionale per l'accesso alla Sezione A dell'Albo, purche' siano in possesso di: a) diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economiche aziendali; b) diploma di laurea rilasciato dalle facolta' di economia ovvero diploma di laurea in scienze politiche conseguiti secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) diploma di laurea in giurisprudenza conseguito secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 5. Coloro che, alla data del 31 dicembre 2007, risultino avere gia' validamente svolto il periodo di tirocinio previsto dai previgenti ordinamenti dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione professionale per l'accesso alla Sezione B dell'albo, purche' siano in possesso di: a) diploma di laurea nella classe 17, classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale, ovvero nella classe 28, classe delle lauree in scienze economiche; b) diploma universitario, conseguito a seguito di un corso di studi specialistici della durata di tre anni, secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 6. Fino al 31 dicembre 2007 coloro che sono in possesso del diploma di laurea specialistica nella classe 64/S, classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia, ovvero nella classe 84/S, classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali, ed hanno compiuto il prescritto periodo di pratica professionale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato per l'accesso alle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale, disciplinati rispettivamente con decreto ministeriale 24 ottobre 1996, n. 654, e decreto ministeriale 8 ottobre 1996, n. 622 entrambi del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.».
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