IL DIRETTORE GENERALE della ex Direzione generale sviluppo rurale, infrastrutture e servizi
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 4 febbraio 2009, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro, delle varieta' di specie agrarie indicate nel presente decreto; Considerato che per le stesse varieta' era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per le verifiche delle denominazioni; Viste le richieste di variazione di denominazione, avanzate dai responsabili della conservazione in purezza delle varieta' in questione, da «PST-OPN» a «Penneagle II», da «7RA 185» a «Barclaudia», da «CAR 5906» a «Carelite» e da «LS-PRCA 14» a «Barakal»; Visto il Bollettino delle novita' vegetali n. 2 e 3/2009 nei quali sono state pubblicate le nuove denominazioni proposte; Considerato pertanto concluso l'esame delle denominazioni proposte; Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 2008, n. 18, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2008 concernente l'individuazione degli uffici a livello dirigenziale non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la definizione dei relativi compiti;
Decreta:
Articolo unico
Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varieta' dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varieta' di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:
AGROSTIDE STOLONIFERA (uso non foraggero). ===================================================================== | | Responsabile della conservazione in Codice SIAN| Varieta' | purezza ===================================================================== 11148 |Penneagle II| Pure Seed Testing Inc. - USA
LOGLIO PERENNE (uso non foraggero). ===================================================================== | | | Responsabile della conservazione in Codice SIAN| Varieta' |Ploidia| purezza ===================================================================== 11162 |Barclaudia| D | Barenbrug Holland B.V. - NL
ERBA MEDICA. ===================================================================== Codice SIAN |Varieta' | Responsabile della conservazione in purezza ===================================================================== 11628 |Carelite | Carneau S.A. - F.
PISELLO DA FORAGGIO. ===================================================================== Codice SIAN |Varieta' | Responsabile della conservazione in purezza ===================================================================== 11648 | Barakal | Laboulet Semences - F
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 ottobre 2009
Il direttore generale: Blasi
Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998. |