Gazzetta n. 268 del 17 novembre 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda presentata dal Comitato promotore per la Doc «Contessa Entellina», intesa ad ottenere la modifica al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina»;
Visto il parere favorevole della regione Siciliana;
Ha espresso nel corso della riunione del 15 settembre 2009, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo annesso alla presente.
Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformita' con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
ANNESSO

Proposta di disciplinare di produzione dei vini
a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» e' riservata ai vini bianchi, rossi e rosati che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
Tali vini sono i seguenti:
«Contessa Entellina» bianco;
«Contessa Entellina» Grecanico;
«Contessa Entellina» Chardonnay;
«Contessa Entellina» Sauvignon;
«Contessa Entellina» Ansonica;
«Contessa Entellina» Catarratto;
«Contessa Entellina» Fiano;
«Contessa Entellina» Viognier;
«Contessa Entellina» rosso;
«Contessa Entellina» Nero d'Avola;
«Contessa Entellina» Syrah;
«Contessa Entellina» Cabernet Sauvignon;
«Contessa Entellina» Merlot;
«Contessa Entellina» Pinot Nero;
«Contessa Entellina» rosso riserva;
«Contessa Entellina» rosato;
«Contessa Entellina» vendemmia tardiva.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» bianco, rosso, rosato e vendemmia tardiva, e' riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: «Contessa Entellina» bianco:
Ansonica (o Inzolia) non meno del 50%, la restante percentuale deve essere rappresentata dai vitigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella Regione Siciliana.
La denominazione di origine controllata «Contessa Entellina», con la menzione di uno dei seguenti vitigni «Chardonnay», «Grecanico», «Sauvignon», «Ansonica», «Catarratto», «Fiano», «Viognier» e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno. Possono concorrere altri vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Siciliana, presenti in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15%.
La denominazione di origine controllata «Contessa Entellina», con la menzione di due dei seguenti vitigni «Chardonnay», «Grecanico», «Sauvignon», «Ansonica», «Catarratto», «Fiano», «Viognier» e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti, presenti in ambito aziendale, costituiti per il 100% dai corrispondenti vitigni e la varieta' minoritaria deve essere presente per almeno il 15%. «Contessa Entellina» rosso e rosato:
Nero d'Avola (o Calabrese) e/o Syrah, non meno del 50%, la restante percentuale deve essere rappresentata da vitigni presenti nell'ambito aziendale, a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Siciliana.
La denominazione di origine controllata «Contessa Entellina», con la menzione di uno dei seguenti vitigni «Nero d'Avola», «Syrah», «Cabernet Sauvignon», «Pinot Nero» e «Merlot» e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.
Possono concorrere altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella Regione Siciliana, presenti in ambito aziendale, fino ad un massimo del 15%.
La denominazione di origine controllata «Contessa Entellina», con la menzione di due dei seguenti vitigni «Nero d'Avola», «Syrah», «Cabernet Sauvignon», «Pinot Nero» e «Merlot» e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti, presenti in ambito aziendale, costituiti per il 100% dai corrispondenti vitigni e la varieta' minoritaria deve essere presente per almeno il 15%. «Contessa Entellina» vendemmia tardiva:
Ansonica (o Inzolia) non meno del 50%, la restante percentuale deve essere rappresentata dai vitigni a bacca bianca, presenti in ambito aziendale, idonei alla coltivazione nella regione Siciliana.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» bianco, rosso e rosato, devono provenire da vigneti coltivati all'interno dei confini territoriali del comune di Contessa Entellina in provincia di Palermo.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati, le specifiche caratteristiche di qualita'. Le forme di allevamento devono essere quelle generalmente usate, a controspalliera e/o alberello, escludendo la forma di allevamento a tendone, e comunque devono essere atte a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini derivati.
E vietata ogni pratica di forzatura; e' consentita l'irrigazione come pratica di soccorso.
Per i nuovi impianti e i reimpianti e' consentito usare esclusivamente uve provenienti da vigneti in coltura specializzata.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» non deve essere superiore a 12 tonnellate per ettaro. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi; oltre tali limiti tutta la produzione decade dalla denominazione di origine controllata «Contessa Entellina», fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi invecchiamento e l'affinamento, qualora obbligatori, devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo del comune di Contessa Entellina e nel territorio dei comuni limitrofi. E' tuttavia in facolta' del Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine, di consentire su richiesta delle ditte interessate che le operazioni di cui sopra siano effettuate nel territorio del comune di Marsala, a condizione che le ditte interessate presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi tecnici della regione Sicilia sulla rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione e che le ditte interessate dimostrino che la vinificazione di uve provenienti dalla zona di produzione stessa sia stata effettuata tradizionalmente gia' prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.
Le operazioni di imbottigliamento dei suddetti vini sono consentite nel territorio delle province di Palermo, Agrigento e Trapani.
Per tutte le tipologie, le rese massime dell'uva in vino non dovranno essere superiori al 70%. Qualora la resa superi detto limite ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Le uve destinate alla vinificazione, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico totale minimo naturale di 10,5 gradi per i vini bianchi, anche con riferimento al nome di vitigno, e per il vino rosato, e di 11 gradi per i vini rossi, anche con riferimento al nome di vitigno.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
I vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» possono essere vinificati e/o affinati in recipienti di legno.
I vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» tipologia rosso, con o senza menzione del vitigno, possono essere qualificati con la menzione «riserva», qualora siano stati sottoposti ad un periodo di maturazione e affinamento obbligatorio di almeno 24 mesi a decorrere dal primo novembre dell'anno di vendemmia, di cui almeno 6 mesi in recipienti di legno.
Il vino a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» proveniente da uve che abbiano subito un appassimento sulla pianta e che sia stato ottenuto da una vinificazione in recipienti di legno, nonche' sottoposto ad un affinamento di almeno 6 mesi in fusti di legno, della capacita' massima di litri 500, puo' utilizzare la menzione «vendemmia tardiva». Tali uve devono assicurare un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 15 e devono essere raccolte non prima dell'1° ottobre. Il prodotto cosi' ottenuto non potra' essere immesso al consumo prima di 18 mesi a decorrere dal primo novembre dell'anno di vendemmia. La resa dell'uva stramatura al momento della vendemmia non deve superare gli 80 q.li per ettaro. La resa dell'uva in vino, non deve superare il 60% pari a 48 Hl/Ha di vino finito.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche: «Contessa Entellina» bianco:
colore: paglierino piu' o meno intenso, talvolta con riflessi verdolini;
odore: delicato, fruttato, caratteristico;
sapore: secco, vivace, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 17 g/l. «Contessa Entellina» Grecanico:
colore: paglierino piu' o meno intenso, talvolta con riflessi verdolini;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 17 g/l. «Contessa Entellina» Chardonnay:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l. «Contessa Entellina» Sauvignon:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: caratteristico, armonico, secco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l. «Contessa Entellina» Ansonica:
colore: paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, fruttato, caratteristico;
sapore: secco, pieno, morbido e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l. «Contessa Entellina» Catarratto:
colore: paglierino piu' o meno intenso, talvolta con riflessi verdolini;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l. «Contessa Entellina» Fiano:
colore: paglierino piu' o meno intenso, talvolta con riflessi verdolini;
odore: delicato, fruttato;
sapore: secco, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l. «Contessa Entellina» Viognier:
colore: paglierino piu' o meno intenso, talvolta con riflessi verdolini;
odore: fruttato, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l. «Contessa Entellina» rosso:
colore: rosso rubino, talvolta con riflessi granato specie se invecchiato;
odore: vinoso, caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l. «Contessa Entellina» Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 25 g/l. «Contessa Entellina» Merlot:
colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato;
odore: gradevole e caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l. «Contessa Entellina» Pinot Nero:
colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l. «Contessa Entellina» Nero d'Avola:
colore: rosso rubino, talvolta con riflessi granati se invecchiato;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l. «Contessa Entellina» Syrah:
colore: rosso rubino, talvolta con riflessi granati se invecchiato;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l. «Contessa Entellina» rosso riserva:
colore: rosso rubino, tendente al granato;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, corposo, vellutato, talvolta con piacevole retrogusto amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l. «Contessa Entellina» rosato:
colore: rosato talvolta con riflessi aranciati;
odore: fine, caratteristico, intenso;
sapore: asciutto, fragrante, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l. «Contessa Entellina» vendemmia tardiva:
colore: paglierino carico tendente al dorato;
odore: gradevole, profumato;
sapore: dal secco al dolce, morbido, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15%;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
Per tutte le tipologie in cui e' ammesso l'affinamento in fusti di legno puo' notarsi la percezione del sapore di legno.
E' in facolta' del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine, di modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per ciascun vino relativi all'acidita' totale e all'estratto non riduttore.

Art. 7.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» le specificazioni di colore (bianco, rosso e rosato), qualora riportate, e quelle relative al vitigno debbono figurare immediatamente al di sotto dell'indicazione «denominazione di origine controllata» con caratteri le cui dimensioni non superino quelli usati per indicare la denominazione di origine stessa.
Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina», con o senza la menzione del vitigno, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «fine», «extra», «naturale», «scelto», «riserva», «selezionato», «superiore» e simili.
E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e che non siano tali da trarre in inganno il consumatore. E' consentito l'uso di indicazione toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle «vigne» dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato esclusivamente ottenuto, a condizione che tali vigne siano indicate ed evidenziate separatamente all'atto della denuncia all'albo dei vigneti e che le uve da esse provenienti e i vini da esse separatamente ed unicamente ottenuti siano distintamente indicate e caricate rispettivamente nella denuncia annuale di produzione delle uve e nei registri obbligatori di cantina.
Per le tipologie, dei vini a Doc «Contessa Entellina» Vendemmia tardiva e' obbligatorio, in base alla categoria di appartenenza, riportare in etichetta l'indicazione dei seguenti aggettivi: secco, amabile, abboccato e dolce. Per i vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina» e' altresi' obbligatorio riportare in etichetta l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Per i vini a denominazione di origine controllata «Contessa Entellina», con o senza menzione del vitigno, sono ammessi esclusivamente i contenitori in vetro di formato bordolese o borgognotta, delle capacita' consentite dalle vigenti leggi ma comunque non inferiore a 375 ml. Sono ammesse tutte le chiusure consentite dalle vigenti leggi, ad esclusione del tappo a corona.
 
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