Gazzetta n. 300 del 28 dicembre 2009 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 19 novembre 2009
Modifica all'articolo 12-bis, comma 3, del regolamento in materia di procedure sanzionatorie approvato con delibera n. 136/06/CONS. (Deliberazione n. 648/09/CONS).


L'AUTORITA'

Nella sua riunione di Consiglio del 19 novembre 2009;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'»;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689;
Visto il Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
Visto l'art. 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»;
Visto il regolamento di attuazione dell'art. 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale sono state disciplinate in via generale le procedure in materia di formulazione di impegni da parte degli operatori di settore, regolamento recato dalla delibera n. 645/06/CONS e successive modificazioni, nel testo coordinato allegato alla delibera n. 131/08/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 maggio 2008 (di seguito, «il regolamento»);
Visto il regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, nel testo coordinato allegato alla delibera n. 130/08/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 23 aprile 2008 (di seguito, «il regolamento in materia di procedure sanzionatorie»);
Visto, in particolare, l'art. 12-bis, comma 3, del regolamento in materia di procedure sanzionatorie, che recita: «Entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto di contestazione il soggetto interessato presenta, in conformita' all'art. 3 della delibera n. 645/06/CONS, la versione definitiva degli impegni, che viene trasmessa all'organo collegiale competente corredata da un'istruttoria preliminare della direzione competente»;
Considerato che, diversamente da tale testo, la previgente disciplina, contenuta nella delibera n. 54/08/CONS, sulle modalita' di presentazione degli impegni nell'ambito del procedimento sanzionatorio, stabiliva espressamente la perentorieta' del termine per la presentazione degli impegni;
Ritenuto che siffatta qualificazione e' coerente con l'andamento, rigidamente scandito e la natura contenziosa del procedimento sanzionatorio e che la perentorieta' del predetto termine eviterebbe, inoltre, il rischio di comportamenti dilatori volti ad aggravare l'iter del procedimento o a procrastinarne la conclusione;
Ritenuto opportuno, pertanto, stabilire esplicitamente che il termine di sessanta giorni concesso al soggetto interessato per presentare la versione definitiva degli impegni ha natura perentoria;
Ritenuto che le ragioni sopraesposte suggeriscono anche la fissazione di un preciso termine finale, anch'esso perentorio, per la presentazione della proposta preliminare di impegni;
Ravvisata, infine, l'opportunita' di chiarire che la presentazione della proposta preliminare di impegni e' condizione di ammissibilita' della proposta di impegni nella sua versione definitiva, cosi' come previsto dalla normativa regolamentare generale in materia di impegni di cui delibera n. 645/06/CONS e successive modificazioni;
Udita la relazione dei Commissari Stefano Mannoni e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;

Delibera:

Art. 1
1. Il comma 1 dell'art. 12-bis della delibera n. 136/06/CONS e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«1. Entro trenta giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, a pena di decadenza, l'operatore al quale sia stata contestata una violazione in materia di fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica puo' presentare una proposta preliminare di impegni, purche' abbia cessato la condotta contestata. La proposta deve essere finalizzata a migliorare le condizioni della concorrenza nel settore rimuovendo le conseguenze anticompetitive dell'illecito attraverso idonee e stabili misure».
2. Il comma 3 dell'art. 12-bis della delibera n. 136/06/CONS e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«3. A pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto di contestazione il soggetto interessato, in conformita' all'art. 3 della delibera n. 645/06/CONS, presenta la versione definitiva degli impegni tenendo conto delle prime osservazioni degli uffici. La presentazione della proposta preliminare di impegni e' condizione di ammissibilita' della proposta nella sua versione definitiva. Il direttore trasmette all'organo collegiale competente la versione definitiva degli impegni corredata da un'istruttoria preliminare».
3. Al comma 5 dell'art. 12-bis della delibera n. 136/06/CONS e successive modificazioni, dopo le parole: «esame istruttorio da parte della direzione competente», sono inserite le seguenti: «ai sensi del presente articolo».
4. Le modifiche introdotte dalla presente delibera si applicano ai procedimenti avviati con atto di contestazione notificato in data successiva alla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' ed e' disponibile nel sito web dell'Autorita': www.agcom.it.
Napoli, 19 novembre 2009

Il presidente: Calabro' I commissari relatori: Mannoni - Sortino
 
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