Gazzetta n. 300 del 28 dicembre 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 dicembre 2009
Ulteriori disposizioni di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle intense ed eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della regione Piemonte e nel territorio della provincia di Lodi. (Ordinanza n. 3831).


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle intense ed eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel mese di aprile 2009 nel territorio della regione Piemonte e delle province di Piacenza e Pavia ed alla violenta mareggiata che nei giorni 26 e 27 aprile 2009 ha interessato le province di Ferrara, Ravenna, Forli-Cesena e Rimini;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2009 recante l'estensione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009 al territorio delle province di Lodi e Parma interessate dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei giorni dal 26 al 30 aprile 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 18 settembre 2009 con cui e' stato disposto l'utilizzo di euro 21,5 milioni dal Fondo di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2009, n. 3809 con la quale e' stato ripartito il predetto importo;
Ravvisata la necessita' di rimodulare la ripartizione delle risorse finanziare, di cui all'ordinanza n. 3809/2009, in modo da riconoscere anche alle Regioni interessate dagli eventi calamitosi, le spese per gli interventi di prima emergenza comprensive degli oneri sostenuti, per le medesime finalita', dalle singole Amministrazioni comunali;
Viste le note della Regione Piemonte del 4 giugno 2009 e della Regione Lombardia del 25 maggio 2009;
Vista la nota della Provincia di Cuneo del 15 ottobre 2009;
Acquisita l'intesa della Regione Piemonte e Lombardia;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1
1. L'art. 1, comma 1, dell' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2009, n. 3809 e' sostituito dal seguente: «1. Per fronteggiare adeguatamente gli interventi di prima emergenza conseguenti agli eventi alluvionali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2009 e del 26 giugno 2009, le risorse stanziate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 18 settembre 2009, sono cosi' ripartite: alla regione Piemonte euro 5.963.131,00; alla provincia di Alessandria euro 798.000,00; alla provincia di Asti euro 225.000,00; alla provincia di Biella euro 622.000,00; alla provincia di Cuneo euro 9.806.330,00; alla provincia di Novara euro 380.000,00; alla provincia di Torino euro 922.600,00; alla provincia di Verbania euro 833.000,00; alla provincia di Vercelli euro 135.806; alla regione Lombardia euro 1.811.500,00.
 
Art. 2
1. Il Presidente della Regione Piemonte e i Presidenti delle Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbania e Vercelli sono autorizzati ad utilizzare gli importi loro assegnati dall'art. 1 anche al fine di porre rimedio agli eventi calamitosi dei mesi di novembre e dicembre 2008, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, n. 3734, nonche' per gli eventi avversi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2009, laddove venga ravvisato un nesso di causalita' tra detti eventi e quelli verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 2008.
2. Per le finalita' di cui all'art. 1 e di cui al comma 1 del presente articolo, il Presidente della Provincia di Cuneo e' autorizzato ad utilizzare, nel limite massimo di 6.000.000,00 di euro, le risorse allo stesso assegnate dall'ordinanza Commissariale Regione Piemonte n. 17/DA14.00/1.2.6/3683.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Milano, 16 dicembre 2009

Il Presidente: Berlusconi
 
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