Gazzetta n. 114 del 14 luglio 2010 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2009 |
Autorizzazione ad assumere unita' di personale, ai sensi del comma 643 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006, per dieci enti di ricerca. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilita' tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006); Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1 comma 643, della predetta legge il quale prevede che, per gli anni 2008 e 2009, gli enti di ricerca pubblici possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato purche' la spesa per il personale rientri nel limite dell'80% delle proprie entrate correnti complessive come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, e comunque nel limite delle risorse relative alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente; Visto l'art. 12, comma 3, 2° capoverso, del decreto-legge del 31 dicembre 2007, n. 248 convertito, con modifiche ed integrazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 il quale prevede che a decorrere dall'anno 2008, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 536, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano anche alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 643, della medesima legge; Visto l'art. 1, comma 536, della predetta legge n. 296 del 2006, il quale prevede che le assunzioni sono autorizzate secondo le modalita' di cui all'art. 35, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e dei relativi oneri; Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze che, pertanto, diventa lo strumento per autorizzare le assunzioni degli enti di ricerca; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria; Visto in particolare l'art. 74, commi 1, 5 e 6, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo; Visto il predetto art. 74, comma 1, lettera c) cosi' come integrato dall'art. 1, comma 9, del decreto-legge 10 novembre 2008 n. 180, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 gennaio 2009, n. 1 il quale esclude gli enti di ricerca dalla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, fermi restando i restanti adempimenti e le sanzioni previste in caso di mancata ottemperanza; Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta' di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale; Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilita' di posti in dotazione organica; Viste le note degli enti di ricerca interessati con le quali vengono chieste le autorizzazioni ad assumere, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 643, della predetta legge n. 296 del 2006 e dell'art. 12, comma 3, secondo capoverso, del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 2008, nel limite delle risorse relative alle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel corso dell'anno 2008, risorse pari all'importo indicato per ciascun ente nella tabella allegata al presente decreto, calcolate in relazione ai criteri previsti nella citata circolare n. 3851/2009; Tenuto conto dei valori di ciascun ente relativi alle entrate complessive correnti e alla spesa di personale, risultanti dal bilancio consuntivo dell'esercizio 2008; Verificato il ricorrere dei presupposti previsti dalla normativa sopra citata, tra cui la capienza degli oneri relativi alle assunzioni richieste rispetto ai risparmi derivanti dalle cessazioni intervenute nell'anno 2008, nonche' il rispetto del limite di spesa del personale che non supera l'80 per cento delle entrate complessive correnti, di cui si da' un quadro sintetico nella tabella allegata al presente decreto redatta sulla base dei dati certificati da ogni singolo ente; Ritenuto che anche considerando l'onere delle assunzioni a regime la spesa del personale a tempo indeterminato rimane per tutti gli enti nel limite fissato dall'art. 1, comma 643, della legge n. 296/2006; Visto l'art. 1, comma 644, della legge n. 296/2006 che fa, tra gli altri, salvi i principi di cui al comma 526 della stessa legge; Visto l'art. 1, comma 526, della citata legge n. 296 del 2006 che prevede che le amministrazioni di cui al comma 523 della medesima legge possono procedere per l'anno 2008, nel limite di un contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale in possesso dei requisiti di cui al comma 519; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ed in particolare l'art. 3, comma 90; Vista la circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 18 aprile 2008, n. 4 recante «Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) - Linee guida ed indirizzi in materia di mobilita'»; Vista la circolare del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 18 aprile 2008, n. 5 recante «Linee di indirizzo in merito all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 3, commi da 90 a 95 e comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008)» e tenuto conto che le procedure di stabilizzazione possono essere avviate dalle amministrazioni purche' nella programmazione triennale del fabbisogno siano previste forme di assunzione che tendano a garantire l'adeguato accesso dall'esterno in misura non inferiore al cinquanta per cento dei posti da coprire, nel rispetto del principio costituzionale del prevalente accesso attraverso concorso pubblico. A tal fine la mobilita' di personale va computata in maniera neutra; Vista la nota circolare del 27 gennaio 2009, n. 3851 concernente modalita' di assunzioni e stabilizzazioni negli enti di ricerca per il biennio 2008-2009; Visto l'art. 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, secondo cui sono escluse dalla contrattazione collettiva, tra le altre materie, quelle di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 che comprende al n. 4) procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro; Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di «Reclutamento del personale»; Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare l'art. 17, comma 7, che prevede che dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto le amministrazioni vigilanti su enti ed organismi pubblici statali, nonche' strutture pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa e gli enti interessati, sino al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa assegnati a ciascuno ai sensi del comma 3 dello stesso art. 17, non possono procedere a nuove assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, ivi comprese quelle gia' autorizzate e quelle previste da disposizioni speciali, fatte salve le assunzioni del personale diplomatico, dei corpi di polizia e delle amministrazioni preposte al controllo delle frontiere, delle forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle universita', degli enti di ricerca, del personale di magistratura e del comparto scuola nei limiti consentiti dalla normativa vigente; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed il particolare l'art. 41, comma 1, come modificato dall'art. 23, comma 3, del citato decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con legge n. 102 del 2009, il quale prevede che il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'art. 1, commi 523 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009; Visto il citato decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2009, n. 102, ed in particolare l'art. 17, comma 17, secondo cui il termine per le assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'art. 66, comma 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010; Ritenuto, pertanto, di autorizzare assunzioni a tempo indeterminato di personale nel limite massimo di una spesa a regime pari all'importo in euro indicato a fianco di ciascun ente, assunzioni che, in ragione del combinato disposto dell'art. 41, comma 1, del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito con legge n. 14 del 2009, e dell'art. 17, comma 17, del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito con legge n. 102 del 2009, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2010, fermo restando che il requisito per la stabilizzazione deve essere maturato entro il 31 dicembre 2009; Ritenuto che i predetti enti debbono fornire, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, a conclusione delle procedure assunzionali autorizzate con il presente provvedimento, una relazione analitica sugli oneri sostenuti che dimostri il pieno rispetto delle risorse finanziarie assegnate; Su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008, concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pubblica amministrazione e innovazione al Ministro senza portafoglio prof. Renato Brunetta»;
Decreta:
Art. 1
1. Gli enti di cui all'allegata tabella possono procedere, ai sensi del comma 643 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla base delle risorse relative alle cessazioni avvenute nell'anno 2008, mediante procedure di reclutamento ordinario e di stabilizzazione, all'assunzione a tempo indeterminato di personale per il numero delle unita' e nel limite massimo della spesa a regime, espressa in euro, risultante dalla tabella allegata al presente decreto di cui e' parte integrante. 2. Le assunzioni a tempo indeterminato, mediante procedure speciali di stabilizzazione, sono quelle disciplinate dalla legge ed in particolare dell'art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dell'art. 3, commi da 90 a 94 della legge 24 dicembre n. 244 del 2007. 3. Gli Enti di cui al comma 1 sono tenuti, entro e non oltre il 31 gennaio 2011, a trasmettere, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto, la spesa per l'anno 2009 nonche' la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresi' fornita da parte dell'amministrazione interessata dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto. L'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 e' posto a carico del bilancio di ciascun ente. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 dicembre 2009
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Brunetta Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2010 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 338 | Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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