Gazzetta n. 239 del 12 ottobre 2010 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE
DECRETO 15 settembre 2010
Ripartizione dei contingenti complessivi dei distacchi sindacali retribuiti autorizzabili per il triennio 2010-2012 nell'ambito della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.


IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E L'INNOVAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente «Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri»;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante «Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'art. 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, di recepimento dell'accordo sindacale per il quadriennio giuridico 2004-2007 e per il biennio economico 2004-2005, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia;
Visto in particolare, l'art. 9, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, che fissa, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in tre unita', il limite massimo dei distacchi sindacali autorizzabili a favore del personale della carriera diplomatica;
Visto il combinato disposto dell'art. 112, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, cosi' come sostituito dall'art. 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, nel testo introdotto dall'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e dell'art. 9, comma 2, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, il quale prevede che alla ripartizione del predetto contingente complessivo di tre distacchi tra le organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi della normativa vigente, provvede il Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentite le organizzazioni interessate, entro il primo quadrimestre di ciascun triennio;
Visto l'ultimo periodo del richiamato comma 2, dell'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, il quale statuisce che la ripartizione, che ha validita' fino alla successiva, e' effettuata in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale conferite dal personale della carriera diplomatica all'amministrazione, accertate per ciascuna delle indicate organizzazioni sindacali alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si effettua la ripartizione;
Visto l'art. 12, comma 1, terzo periodo, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, il quale prevede che la direzione generale del personale del Ministero degli affari esteri invia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale;
Viste le note con le quali il Ministero degli affari esteri ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali, accertate alla data del 31 dicembre 2009, con riguardo alle organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale della carriera diplomatica;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate, in quanto aventi titolo alla ripartizione dei distacchi sindacali citati nella loro qualita' di organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi della normativa vigente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 con il quale il prof. Renato Brunetta e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2008 con il quale al prof. Renato Brunetta, Ministro senza portafoglio, e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2008 con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, prof. Renato Brunetta, e' stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni riguardanti «... le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni...», nonche' le funzioni riguardanti, tra l'altro, «... l'attuazione... del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ...»;

Decreta:

Art. 1
Ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali autorizzabili per il triennio 2010-2012, nell'ambito del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in
Italia.

Il contingente complessivo di tre distacchi sindacali autorizzabili, per il triennio 2010-2012, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, a favore del personale della carriera diplomatica, e' ripartito tra le seguenti organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi della normativa vigente, con le modalita' di cui all'art. 9, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2006, in rapporto al numero delle deleghe complessivamente espresse per la riscossione del contributo sindacale, conferite dal personale della carriera diplomatica all'amministrazione ed accertate per ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2009:
1) S.N.D.M.A.E. - Sindacato nazionale dipendenti Ministero affari esteri: n. 2 distacchi sindacali;
2) FP CGIL - Coordinamento esteri: n. 1 distacco sindacale.
 
Art. 2
Decorrenza della ripartizione
dei distacchi sindacali

La ripartizione del contingente complessivo dei distacchi sindacali di cui all'art. 1 opera, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla successiva.
 
Art. 3
Modalita' e limiti per il collocamento
in distacco sindacale retribuito

Il collocamento in distacco sindacale del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, e' consentito, nei limiti massimi indicati nei precedenti articoli, nel rispetto delle disposizioni, modalita' e procedure contenute nell'art. 9, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2006, n. 107.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed esplichera' i suoi effetti dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 15 settembre 2010

Il Ministro: Brunetta
 
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