Gazzetta n. 143 del 22 giugno 2011 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
REGOLAMENTO 3 giugno 2011
Costituzione e amministrazione delle gestioni separate delle imprese che esercitano l'assicurazione sulla vita, ai sensi dell'articolo 191, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 38).



L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI
INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

adotta il seguente:
REGOLAMENTO
INDICE
Titolo I
Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative).
Art. 2 (Definizioni).
Art. 3 (Ambito di applicazione).
Art. 4 (Principi generali).

Titolo II
Costituzione della gestione separata

Art. 5 (Adempimenti per la costituzione della gestione separata).
Art. 6 (Regolamento della gestione separata).

Titolo III
Amministrazione e gestione

Art. 7 (Regole per la determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata).
Art. 8 (Determinazione dell'ammontare minimo delle attivita' che costituiscono la gestione separata).
Art. 9 (Disposizioni in materia di investimenti).
Art. 10 (Trasferimento di attivita').

Titolo IV
Verifiche contabili

Art. 11 (Verifiche contabili sulla gestione separata).

Titolo V
Documenti obbligatori

Art. 12 (Libro mastro).
Art. 13 (Rendiconto riepilogativo e prospetti della composizione della gestione separata).

Titolo VI
Comunicazioni

Art. 14 (Comunicazioni all'Isvap).

Titolo VII
Disposizioni transitorie e finali

Art. 15 (Abrogazioni).
Art. 16 (Modifiche al Regolamento ISVAP del 26 maggio 2010, n. 35).
Art. 17 (Pubblicazione).
Art. 18 (Entrata in vigore). ELENCO DEGLI ALLEGATI
Allegato A - Rendiconto riepilogativo della gestione separata.
Allegato B - Prospetto della composizione della gestione separata.
Allegato C - Prospetto di vigilanza della composizione della gestione separata.
Allegato D - Prospetto semestrale della composizione della gestione separata.
Art. 1
Fonti normative

1. Il presente Regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 191, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
a) «contratto a prestazioni rivalutabili»: il contratto di assicurazione sulla durata della vita umana o il contratto di capitalizzazione le cui prestazioni si incrementano in base al rendimento conseguito da una gestione separata;
b) «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;
c) «gestione separata»: un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall'impresa di assicurazione, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati;
d) «giacenza media»: media dei saldi contabili delle attivita' investite nella gestione separata nel periodo di osservazione espresso in giorni effettivi;
e) «impresa» o «impresa di assicurazione»: la societa' di assicurazione avente sede legale in Italia autorizzata o la sede secondaria in Italia di societa' di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo;
f) «ISVAP»: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
g) «organo amministrativo»: il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'art. 2409 octies del codice civile, il consiglio di gestione, nonche' il rappresentante generale di societa' aventi sede legale in uno Stato terzo abilitate in Italia all'esercizio dell'attivita' assicurativa in regime di stabilimento;
h) «piani individuali pensionistici assicurativi»: i contratti di assicurazione sulla vita destinati ad attuare le forme pensionistiche individuali di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
i) «Stato terzo»: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea o non e' aderente allo spazio economico europeo;
j) «strumenti finanziari derivati»: gli strumenti definiti all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni.
 
Art. 3
Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione aventi sede legale in Italia e alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo.
 
Art. 4
Principi generali

1. Nella amministrazione della gestione separata l'impresa assicura la parita' di trattamento di tutti gli assicurati, evitando disparita' che non siano giustificate dalla necessita' di salvaguardare, nell'interesse della massa degli assicurati, l'equilibrio e la stabilita' della gestione stessa. A tal fine, l'impresa persegue politiche di gestione e di investimento atte a garantire nel tempo una equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione separata.
 
Art. 5
Adempimenti per la costituzione della gestione separata

1. L'organo amministrativo delibera la costituzione di ciascuna gestione separata ed approva il relativo regolamento e le successive modifiche.
2. Nella delibera di costituzione di cui al comma 1, l'organo amministrativo, anche al fine di garantire il rispetto dei principi generali stabiliti all'art. 4, individua gli importi massimi che, rispetto alla dimensione della gestione separata e nell'arco di un periodo definito, possono essere movimentati in entrata ed in uscita mediante contratti a prestazioni rivalutabili da un unico contraente o da piu' contraenti, collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi. Le operazioni di entrata ed uscita effettuate da un unico contraente o da piu' contraenti, collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi, nell'arco del periodo definito nella delibera si intendono riferite alla medesima operazione. Per le operazioni che superano gli importi massimi in entrata e in uscita la delibera stabilisce idonei presidi da adottare a livello gestionale e contrattuale nonche' i periodi di permanenza minima nella gestione separata e le condizioni per l'uscita.
3. Il verbale della delibera dell'organo amministrativo di cui al comma 1 ed il regolamento della gestione separata di cui all'art. 6, nonche' le successive modifiche, sono trasmessi all'ISVAP entro il termine di quindici giorni dall'adozione della relativa delibera.
4. L'impresa comunica all'ISVAP le informazioni anagrafiche della gestione separata entro il termine di quindici giorni dall'adozione della relativa delibera di costituzione. In occasione di ogni successiva modifica delle informazioni anagrafiche ovvero in caso di estinzione della gestione separata l'impresa effettua la comunicazione all'ISVAP entro il termine di quindici giorni.
5. Le informazioni anagrafiche di cui al comma 4 sono trasmesse secondo le istruzioni informatiche dettate dall'ISVAP.
6. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 23, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, in una stessa gestione separata non possono confluire congiuntamente le risorse di piani individuali pensionistici assicurativi e quelle di altri contratti di assicurazione sulla vita.
 
Art. 6
Regolamento della gestione separata

1. Il regolamento della gestione separata contiene almeno gli elementi di seguito indicati:
a) la denominazione, definita in modo da rendere la gestione separata univocamente individuabile rispetto ad altre gestioni presenti sul mercato;
b) la valuta di denominazione;
c) il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento;
d) gli obiettivi e le politiche di investimento. In particolare, indica:
i. le tipologie, i limiti qualitativi e quantitativi delle attivita' in cui si intendono investire le risorse, in coerenza con le disposizioni previste dai regolamenti attuativi del decreto;
i.i. limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all'art. 5 del regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25, per assicurare la tutela dei contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse;
iii. l'eventuale impiego di strumenti finanziari derivati, nel rispetto delle condizioni per l'utilizzo previste dalla normativa vigente in materia di attivita' a copertura delle riserve tecniche;
e) le tipologie di polizze ed i segmenti di clientela a cui e' eventualmente dedicata la gestione separata;
f) l'indicazione che il valore delle attivita' della gestione separata non potra' essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa;
g) la possibilita' di effettuare modifiche al regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato;
h) la possibilita' di far gravare sulla gestione separata unicamente le spese relative all'attivita' di verifica contabile effettuata dalla societa' di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attivita' della gestione separata e che non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate;
i) l'indicazione che il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtu' di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione;
j) le regole per la determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata relativo al periodo di osservazione;
k) l'indicazione che la gestione separata e' sottoposta alla verifica da parte di una societa' di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente;
l) l'indicazione che il regolamento e' parte integrante delle condizioni di assicurazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai regolamenti delle gestioni separate relative ai piani individuali pensionistici assicurativi, salvo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.
 
Art. 7

Regole per la determinazione del tasso medio di rendimento della
gestione separata

1. Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione specificato nel regolamento, e' determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attivita' della gestione stessa.
2. Il risultato finanziario della gestione separata e' costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'impresa in virtu' di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario e' calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attivita', per l'attivita' di verifica contabile ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attivita' nel libro mastro della gestione separata di cui all'art. 12. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attivita' di nuova acquisizione e' pari al prezzo di acquisto.
3. La giacenza media delle attivita' della gestione separata e' pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attivita' della gestione separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attivita' e' determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata.
4. I criteri di valutazione impiegati ai fini del calcolo della giacenza media non possono essere modificati, salvo in casi eccezionali. In tale eventualita', il rendiconto riepilogativo della gestione separata di cui all'art. 13 e' accompagnato da una nota illustrativa che riporta le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione ed il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento della gestione separata.
 
Art. 8

Determinazione dell'ammontare minimo delle attivita' che
costituiscono la gestione separata

1. Il valore complessivo delle attivita' presenti nella gestione separata non puo' essere inferiore all'importo delle riserve matematiche di cui all'art. 30 del regolamento ISVAP del 28 marzo 2008, n. 21, costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili collegati al rendimento della gestione separata stessa. La valutazione delle riserve matematiche puo' essere effettuata anche mediante il ricorso ad approssimazioni ragionevoli o a generalizzazioni, secondo le disposizioni di cui all'art. 26 del regolamento ISVAP del 28 marzo 2008, n. 21.
2. Ai fini di cui al comma 1, il valore delle attivita' e' quello con cui sono iscritte nell'ultimo bilancio approvato o, in mancanza, quello di carico nella contabilita' generale dell'impresa.
3. In caso di iscrizione in bilancio di minusvalenze eccedenti le eventuali riprese di valore contabilizzate in bilancio relative ad attivita' presenti nella gestione separata, l'impresa integra la gestione separata con ulteriori attivita', fino a concorrenza dell'importo delle riserve matematiche. Tali attivita' rispettano le disposizioni in materia di investimenti di cui all'art. 9.
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, l'impresa puo' individuare, fino all'ammontare massimo del 4% dell'importo totale delle riserve matematiche della gestione separata, specifiche attivita' che non sono inserite tra le attivita' della gestione separata e che non concorrono alla determinazione del tasso medio di rendimento di cui all'art. 7. Tali attivita' rispettano le disposizioni in materia di investimenti di cui all'art. 9, sono valutate a valore corrente e sono iscritte in una apposita sezione del libro mastro di cui all'art. 12, comma 2.
5. Nell'ipotesi di trasferimento in riassicurazione di parte degli impegni tecnici, l'importo delle riserve matematiche di cui al comma 1 e' ridotto dell'ammontare dei crediti relativi alle corrispondenti riserve matematiche in deposito presso il riassicuratore, valutati al netto dell'eventuali poste debitorie complessive nei confronti degli stessi riassicuratori, a condizione che i contratti di riassicurazione prevedano l'impegno del riassicuratore a corrispondere, sulle riserve in deposito, lo stesso tasso di rendimento che verra' riconosciuto dalla cedente agli assicurati.
 
Art. 9
Disposizioni in materia di investimenti

1. Le risorse della gestione separata sono investite esclusivamente nelle categorie di attivita' ammissibili alla copertura delle riserve tecniche di cui all'art. 38 del decreto e dei relativi regolamenti attuativi.
2. Non possono comunque costituire attivita' della gestione separata:
a) i crediti infruttiferi, ad esclusione di quelli nei confronti di assicurati ed intermediari per premi da incassare nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di tre mesi;
b) gli immobili destinati all'esercizio dell'impresa;
c) i crediti verso i riassicuratori, fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 5;
d) le immobilizzazioni materiali;
e) le spese di acquisizione da ammortizzare.
3. L'uscita delle attivita' dalla gestione separata puo' avvenire esclusivamente per realizzo.
 
Art. 10
Trasferimento di attivita'

1. Non e' consentito il trasferimento di attivita' dal patrimonio dell'impresa alla gestione separata, salvo i casi di cui al comma 2.
2. Il trasferimento di attivita' dal patrimonio dell'impresa alla gestione separata e' ammesso nel caso previsto dall'art. 8, comma 3 e in casi eccezionali.
3. Nei casi di cui al comma 2, il valore di iscrizione nel libro mastro di cui all'art. 12 e' pari al valore corrente rilevato alla data di immissione delle attivita' nella gestione separata.
4. In relazione alle operazioni di cui al comma 2, l'impresa comunica all'ISVAP, entro cinque giorni lavorativi dall'avvenuta operazione, le motivazioni, i dettagli analitici delle attivita' trasferite e l'eventuale carattere di eccezionalita'.
 
Art. 11
Verifiche contabili sulla gestione separata

1. Il rendiconto riepilogativo della gestione separata e il prospetto della composizione della gestione separata di cui all'art. 13, commi 1 e 2, sono sottoposti alla verifica da parte di una societa' di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
2. La societa' di revisione dichiara, con apposita relazione, di aver verificato:
a) la consistenza delle attivita' assegnate nel corso del periodo di osservazione alla gestione separata nonche' la disponibilita', la tipologia e la conformita' delle attivita' iscritte nel prospetto della composizione della gestione separata di cui all'art. 13, comma 2, a quanto previsto dalla normativa di cui all'art. 9 e dal regolamento della gestione separata;
b) la conformita' dei criteri di valutazione delle attivita' attribuite alla gestione separata nel periodo di osservazione alle disposizioni di cui agli articoli 7 e 10;
c) la correttezza, ai sensi dell'art. 7, del risultato finanziario e del conseguente tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione. Qualora il regolamento preveda, all'interno del periodo di osservazione, la determinazione di piu' tassi di rendimento, la verifica e' estesa ad ogni tasso di rendimento. L'estensione della verifica viene effettuata anche nei casi in cui il regolamento preveda la determinazione di rendimenti relativi a periodi non coincidenti con il periodo di osservazione;
d) l'adeguatezza, ai sensi dell'art. 8, dell'ammontare delle attivita' assegnate alla gestione separata alla fine del periodo di osservazione rispetto all'importo delle corrispondenti riserve matematiche determinato dall'impresa alla stessa data;
e) la conformita' del rendiconto riepilogativo della gestione separata e del prospetto della composizione della gestione separata alle disposizioni di cui all'art. 13.
3. La societa' di revisione esprime il proprio giudizio sulle risultanze delle verifiche effettuate ai sensi del comma 2.
 
Art. 12
Libro mastro

1. L'impresa tiene un libro mastro della gestione separata secondo le prescrizioni di cui all'art. 4, comma 1, del Regolamento ISVAP del 14 ottobre 2008, n. 27, nel quale riporta:
a) le operazioni giornaliere di ingresso e di uscita delle attivita', con evidenza analitica dei relativi valori di iscrizione cosi' come definiti agli articoli 7 e 10, dei proventi finanziari conseguiti, degli utili realizzati, delle perdite sofferte e delle relative spese;
b) alla fine di ciascun mese, l'ammontare delle attivita' che costituiscono la gestione separata e l'ammontare delle corrispondenti riserve matematiche. L'importo delle attivita', ivi comprese quelle di cui al comma 2, deve essere almeno pari a quello delle corrispondenti riserve matematiche.
2. Per le attivita' di cui all'art. 8, comma 4, l'impresa annota in una apposita sezione del libro mastro le movimentazioni giornaliere in entrata ed in uscita. Alla fine di ciascun mese l'impresa riporta l'ammontare delle attivita' valutate al valore corrente.
3. L'annotazione nel libro mastro avviene entro sette giorni lavorativi dalla data dell'operazione.
4. Il libro mastro e' conservato secondo le prescrizioni di cui all'art. 5 del regolamento ISVAP del 14 ottobre 2008, n. 27.
 
Art. 13

Rendiconto riepilogativo e prospetti della composizione della
gestione separata

1. Entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo di osservazione relativo alla gestione separata, l'impresa redige, sulla base dei valori riportati nel libro mastro di cui all'art. 12, il rendiconto riepilogativo della gestione separata, con l'indicazione del tasso medio di rendimento realizzato e degli eventuali tassi medi di rendimento di cui all'art. 11, comma 2, lettera c. L'impresa utilizza lo schema di rendiconto riportato in Allegato A, datato e firmato dal rappresentante legale dell'impresa.
2. Entro lo stesso termine previsto al comma 1, l'impresa redige, sulla base dei criteri dettati all'art. 8, comma 2, il prospetto della composizione della gestione separata raffrontata con quello del periodo precedente. L'impresa utilizza lo schema di prospetto riportato in Allegato B, datato e firmato dal rappresentante legale dell'impresa.
3. Entro lo stesso termine previsto al comma 1, l'impresa redige il prospetto di vigilanza secondo lo schema riportato in Allegato C, datato e firmato dal rappresentante legale dell'impresa.
4. I prospetti di cui ai commi 2 e 3 riportano, secondo la soglia di significativita' di cui agli Allegati B e C, l'ammontare delle riserve matematiche dei contratti stipulati con le controparti di cui all'art. 5 del regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25, e l'ammontare delle somme movimentate in ingresso ed in uscita per tali contratti.
5. Per la gestione separata con periodo di osservazione annuale, l'impresa redige, entro trenta giorni dalla fine del primo semestre di ogni periodo di osservazione, il prospetto semestrale della composizione della gestione separata raffrontata con quello del periodo precedente. L'impresa utilizza lo schema di prospetto riportato in Allegato D.
6. Il rendiconto riepilogativo della gestione separata, il prospetto della composizione della gestione separata e il prospetto semestrale della composizione della gestione separata di cui ai commi 1, 2 e 5 sono pubblicati secondo le disposizioni di cui all'art. 12 del Regolamento ISVAP del 26 maggio 2010, n. 35.
 
Art. 14
Comunicazioni all'ISVAP

1. Entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo di osservazione relativo alla gestione separata, l'impresa trasmette all'ISVAP:
a) il rendiconto riepilogativo della gestione separata di cui all'art. 13, comma 1, comprensivo dell'eventuale nota illustrativa di cui all'art. 7, comma 4;
b) i prospetti della composizione della gestione separata di cui all'art. 13, commi 2 e 3;
c) la relazione della societa' di revisione di cui all'art. 11.
2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, l'impresa trasmette, secondo le istruzioni informatiche dettate dall'ISVAP, le informazioni contenute nel rendiconto riepilogativo della gestione separata e nei prospetti della composizione della gestione separata di cui al comma 1, lettere a) e b), unitamente all'elenco analitico delle attivita' che compongono la gestione separata.
3. L'impresa comunica tempestivamente all'ISVAP qualsiasi situazione che comporti, anche in via prospettica, il mancato rispetto del principio di sufficienza delle attivita' della gestione separata rispetto alle corrispondenti riserve matematiche, come previsto all'art. 8. La comunicazione e' corredata da informazioni circa l'ammontare della insufficienza, anche potenziale, e delle modalita' di ripristino della situazione di equilibrio.
 
Art. 15
Abrogazioni

1. Secondo i termini di cui all'art. 18, sono abrogate:
a) la Circolare ISVAP n. 71 del 26 marzo 1987;
b) la Circolare ISVAP n. 191 del 17 dicembre 1992;
c) la Circolare ISVAP n. 336/S del 17 giugno 1998;
d) la Circolare ISVAP n. 348/s del 27 novembre 1998;
e) la Circolare ISVAP n. 471 del 12 febbraio 2002;
f) l'art. 3, comma 1, del Provvedimento ISVAP n. 2254 del 4 marzo 2004.
 
Art. 16
Modifiche al Regolamento ISVAP del 26 maggio 2010, n. 35

1. L'art. 12 del Regolamento ISVAP del 26 maggio 2010, n. 35, e' modificato come segue:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Relativamente ai contratti a prestazioni rivalutabili le imprese pubblicano su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e sul proprio sito internet, il rendiconto riepilogativo della gestione separata, il prospetto della composizione della gestione separata ed il prospetto semestrale della composizione della gestione separata. La pubblicazione del rendiconto riepilogativo della gestione separata e del prospetto della composizione della gestione separata avviene entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo di osservazione. La pubblicazione del prospetto semestrale della composizione della gestione separata avviene entro trenta giorni dalla fine del primo semestre di ogni periodo di osservazione».
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«2. Il prospetto della composizione della gestione separata e il prospetto semestrale della composizione della gestione separata debbono restare pubblicati sul sito internet dell'impresa per almeno sei mesi. Il rendiconto riepilogativo della gestione separata deve restare pubblicato sul sito internet dell'impresa almeno fino alla pubblicazione del rendiconto relativo al successivo periodo di osservazione».
 
Art. 17
Pubblicazione

1. Il presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.
 
Art. 18
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Per le gestioni separate costituite prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ed aperte a nuovi contratti l'impresa, entro il 31 dicembre 2011:
a) adegua i regolamenti alle disposizioni di cui all'art. 6. Per i regolamenti delle gestioni separate che prevedono la possibilita' di far gravare sulla gestione spese diverse da quelle previste all'art. 6, comma 1, lettera h), l'adeguamento viene effettuato imputando i corrispondenti oneri alla clausola di rivalutazione;
b) adotta la delibera di cui all'art. 5;
c) adegua il libro mastro alle disposizioni di cui all'art. 12.
Il verbale della delibera dell'organo amministrativo ed il regolamento adeguato della gestione separata sono trasmessi all'ISVAP ai sensi dell'art. 5, comma 3.
3. Per i contratti stipulati prima della data di adeguamento di cui al comma 2 relativi alle gestioni separate costituite prima della data di entrata in vigore del presente regolamento ed aperte a nuovi contratti, l'impresa assicura il rispetto dei principi generali di cui all'art. 4 adottando idonei presidi a livello gestionale. Per tali contratti l'impresa, in occasione del primo invio dell'estratto conto annuale della posizione assicurativa successivo all'adeguamento ovvero entro la chiusura del primo periodo di osservazione successivo all'adeguamento e comunque non oltre il 31 gennaio 2012, trasmette ai contraenti copia del nuovo regolamento della gestione separata e delle altre eventuali modifiche apportate al contratto che comportano effetti piu' favorevoli per i contraenti. Di tale circostanza e delle motivazioni sulle modifiche apportate al regolamento e alle condizioni contrattuali e' fornita informativa ai contraenti contestualmente all'invio del nuovo regolamento e delle modifiche contrattuali.
4. Per le gestioni separate costituite prima della data di entrata in vigore del regolamento e chiuse a nuovi contratti l'impresa assicura il rispetto dei principi generali di cui all'art. 4 adottando idonei presidi a livello gestionale.
5. Per le gestioni separate costituite prima della data di entrata in vigore del regolamento, aperte o chiuse a nuovi contratti, l'impresa comunica all'ISVAP le relative informazioni anagrafiche a partire dal 1° dicembre 2011 ed entro il 31 dicembre 2011, secondo le disposizioni di cui all'art. 5, comma 5.
6. Per le gestioni separate costituite dalla data di entrata in vigore del regolamento e fino al 31 dicembre 2011, l'impresa comunica all'ISVAP le relative informazioni anagrafiche a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 15 gennaio 2012, secondo le disposizioni di cui all'art. 5, comma 5.
7. Le attivita' delle gestioni separate che, alla data di entrata in vigore del regolamento, risultano non conformi all'art. 9 possono rimanere nelle gestioni separate fino al loro realizzo.
8. L'impresa redige i documenti di cui all'art. 13, da trasmettere secondo le modalita' di cui all'art. 14, comma 2, a partire dai periodi di osservazione delle gestioni separate che chiudono successivamente al 31 dicembre 2011.

Roma, 3 giugno 2011

Il Presidente: Giannini
 
Allegato A
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Allegato B
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Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato D
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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