Gazzetta n. 143 del 22 giugno 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 6 giugno 2011
Modificazioni del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bivongi».


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto ministeriale del 24 maggio 1996 e successive modificazioni, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Bivongi» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dalla Regione Calabria, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bivongi»;
Visto il parere favorevole della Regione Calabria sulla sopra citata domanda di modifica;
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 52 del 4 marzo 2011;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bivongi» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in argomento, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato Comitato;

Decreta:

Art. 1

1. Il disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Bivongi», riconosciuto con decreto ministeriale 24 maggio 1996 e successive modificazioni, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012.
 
Art. 2

1. I soggetti che intendono rivendicare, gia' a partire dalla vendemmia 2011, i vini a Denominazione di Origine Controllata «Bivongi», provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
 
Art. 3

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine controllata.
 
Art. 4

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Bivongi» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2011

Il direttore generale ad interim: Vaccari
 
Annesso

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «BIVONGI»
Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata «Bivongi» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
rosso;
bianco;
rosato;
riserva;
novello;

Art. 2.

1. I vini a denominazione di origine controllata «Bivongi» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale, le seguenti composizioni ampelografiche.
«Bivongi» rosso e rosato:
Gaglioppo (e suoi sinonimi), Greco nero, da soli o congiuntamente dal 30 al 50%;
Nocera, Calabrese, Castiglione da soli o congiuntamente dal 30 al 50%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 10% le uve a bacca nera e fino ad un massimo del 15% le uve a bacca bianca, provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Calabria iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.
«Bivongi» bianco:
Greco bianco, Guardavalle e Montonico bianco da soli o congiuntamente dal 30 al 50%;
Malvasia bianca e Ansonica, da soli o congiuntamente dal 30 al 50%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 30%, le uve a bacca bianca provenienti da altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Calabria, iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.
Il vino a DOC «Bivongi» rosso puo' essere prodotto anche nelle tipologie novello e riserva.

Art. 3.

1. Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bivongi» devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Bivongi, Camini, Caulonia, Monasterace, Pazzano, Placanica, Riace, Stignano, Stilo in provincia di Reggio Calabria e Guardavalle in provincia di Catanzaro.

Art. 4.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOC «Bivongi» devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualita'.
2. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo, unicamente quelli ubicati su terreni di buona esposizione e giacitura collinare e pedecollinare, con esclusione dei fondovalle e di quelli al di sopra degli 800 metri s.l.m.
3. E' vietata ogni pratica di forzatura.
4. I sesti di impianto, le forme di allevamento, con esclusione di quelli di tipo espanso, ed i sistemi di potatura, corti, lunghi e misti, devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
5. Per i nuovi impianti e reimpianti di vigneto in coltura specializzata, il numero minimo di ceppi per ettaro non dovra' essere inferiore a 4.000 e la produzione media per ceppo non dovra' essere superiore a 3,250 kg/ceppo per il «Bivongi» bianco e 3,000 kg/ceppo per il «Bivongi» rosso e rosato.
6. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bivongi» in coltura specializzata, non deve essere superiore a 13,00 tonnellate/ettaro per il «Bivongi» bianco e 12,00 tonnellate/ettaro per il «Bivongi» rosso e rosato.
7. Nella coltura promiscua le rese non dovranno superare rispettivamente di 5,00 kg/ceppo per il «Bivongi» bianco e di 4,00 kg/ceppo per «Bivongi» rosso e rosato.
8. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi sopra indicati. Tale esubero della resa non potra' essere commercializzato come vino a denominazione di origine controllata «Bivongi».
9. La regione Calabria, puo' modificare dette rese ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 61/2010, dandone immediata comunicazione al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, nonche' alle C.C.I.A.A. di Reggio Calabria e di Catanzaro.
10. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,50% vol per il «Bivongi» bianco e di 11,50% vol per il "Bivongi" rosso e rosato.
Le uve destinate alla produzione del tipo «Bivongi» rosso designabile con la menzione aggiuntiva riserva devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,00% vol.

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio dei vini di cui all'art. 2 devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui al precedente art. 3.
2. Inoltre, le predette operazioni, possono essere effettuate anche nel territorio amministrativo del comune di Roccella Jonica, a condizione che gli stabilimenti di vinificazione siano ubicati ad una distanza non superiore ai 1.000 metri dal confine della zona delimitata nel precedente art. 3.
3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti e tradizionali della zona o comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.
4. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%.
Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
5. Il vino a DOC «Bivongi» rosso designabile con la menzione aggiuntiva «riserva», deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.
6. La DOC «Bivongi» rosso puo' essere utilizzata per designare il vino novello ottenuto da uve che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione seguendo le vigenti norme per la preparazione dei vini novelli.

Art. 6.

1. I vini a denominazione di origine controllata «Bivongi» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche.
«Bivongi» rosso:
colore: rosso piu' o meno intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, caratteristico, delicato;
sapore: asciutto, armonico, gradevole, talvolta fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
«Bivongi» riserva:
colore: rosso piu' o meno intenso, tendente al granata con l'invecchiamento;
odore: vinoso, caratteristico, delicato;
sapore: asciutto, armonico, gradevole, talvolta fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
«Bivongi» novello:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
profumo: delicato, vinoso, fruttato;
sapore: asciutto o morbido, fruttato, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
zuccheri riduttori massimo: 10,00 g/l;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,00 g/l.
«Bivongi» rosato:
colore: rosato piu' o meno intenso;
profumo: vinoso, caratteristico;
sapore: asciutto, gradevole, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l.
«Bivongi» bianco:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
profumo: vinoso, gradevole;
sapore: secco, armonico, fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,00 g/l.
2. E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali -Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

1. I vini a denominazione di origine controllata «Bivongi» rosso, rosato e bianco ad esclusione delle tipologie novello e riserva, non possono essere immessi al consumo prima del mese di gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.
2. Nella presentazione e designazione dei vini a DOC «Bivongi» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari.
3. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
4. Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini a DOC «Bivongi» deve figurare l'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

1. Per il vino a denominazione di origine controllata «Bivongi» rosso riserva immesso al consumo in contenitori di capacita' nominale non superiore a litri 1,500 e' obbligatoria la chiusura con tappo di sughero, raso bocca.
2. Tuttavia per i contenitori uguali o inferiore a litri 0,375 e' ammessa anche la tappatura metallica a vite.
 
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