Gazzetta n. 143 del 22 giugno 2011 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 6 giugno 2011
Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Biferno».


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo agroalimentare e della qualita'

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito e' stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;
Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della commissione, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1983 e successive modificazioni, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Biferno» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dalla Federazione Regionale Coltivatori Diretti del Molise e dalla Regione Molise, intesa ad ottenere le modifiche del disciplinare di produzione della denominazione di origine Controllata dei vini «Biferno»;
Visto il parere favorevole della Regione Molise sull'istanza di cui sopra;
Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 90 del 19 aprile 2011;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Biferno» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal citato comitato;

Decreta:

Art. 1

1. Il disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Biferno», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1983 e successive modificazioni, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012.
 
Art. 2

1. I soggetti che intendono rivendicare i vini a Denominazione di Origine Controllata «Biferno», provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
 
Art. 3

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a Denominazione di Origine Controllata.
 
Art. 4

A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 18 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di Origine Controllata «Biferno» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.
 
Art. 5

1.Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Biferno» e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2011

Il direttore generale ad interim: Vaccari
 
Annesso
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
DEI VINI «BIFERNO»
Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Biferno» e' riservata ai vini «Biferno» rosso, rosato, bianco, rosso riserva e rosso superiore, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Biferno» rosso, rosato, rosso riserva e rosso superiore, debbono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione varietale:
Montepulciano: minimo 70% - massimo 80%;
Aglianico: minimo 10% - massimo 20%.
Possono inoltre concorrere alla produzione di detti vini le uve provenienti dai vitigni a bacca nera, non aromatici, per una percentuale massima del 20%, idonei alla coltivazione nella Regione Molise, iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.
I vini a denominazione di origine controllata «Biferno» bianco devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione varietale:
Trebbiano Toscano: 70% - 80%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca bianca, per una percentuale tra il 20 e 30 %, idonei alla coltivazione per la Regione Molise, iscritti nel Registro Nazionale delle varieta' di vite per uve da vino approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 2010.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Biferno» devono essere prodotte nella zona appresso indicata in provincia di Campobasso e che comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Acquaviva Collecroce, Campobasso, Campodipietra, Campomarino, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Colletorto, Ferrazzano, Gambatesa, Guardialfiera, Guglionesi, Larino, Limosano, Lucito, Lupara, Macchia Valfortore, Mirabello Sannitico, Mafalda, Montagano, Montecilfone, Montefalcone del Sannio, Montelongo, Montemitro, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracatella, Portocannone, Rotello, Santa Croce di Magliano, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giovanni in Galdo, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, Tavenna, Termoli, Toro, Tufara, Ururi.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini derivati le specifiche caratteristiche. Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo, unicamente i vigneti collinari i cui terreni siano di orientamento adatto e di altitudine non superiore ai 500 metri s.l.m. per i tipi «Biferno» rosso, rosso riserva, rosso superiore e rosato, e di 600 metri s.l.m. per il «Biferno» bianco.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, debbono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
La produzione massima di uva ammessa per la produzione dei vini di cui all'art. 1 non deve essere superiore a 14,00 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata per i vini «Biferno» rosso, rosso riserva, rosato e bianco ed a 12,50 tonnellate per il vino «Biferno» rosso superiore.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovra' essere riportata, purche' la produzione totale per ettaro non superi il 20% il limite medesimo.
La Regione Molise con proprio provvedimento, sentite le Organizzazioni di Categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
La resa massima dell'uva in vino, per tutte le tipologie, non deve essere superiore al 70% di vino a Denominazione di Origine.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, per la tipologia «Biferno» rosso riserva, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3. Le predette operazioni, possono essere effettuate anche nella intera provincia di Campobasso.
Le uve destinate alla vinificazione debbono assicurare alle tipologie «Biferno» rosso e rosato un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11,50% vol., alla tipologia «Biferno» rosso riserva del 13,00% vol., alla tipologia «Biferno» rosso superiore dell'12,50% vol. e alla tipologia «Biferno» bianco del 10,50% vol.

Art. 6.

I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo debbono corrispondere alle seguenti caratteristiche:
«Biferno» rosso:
colore: rubino piu' o meno intenso, con riflessi granati se invecchiato;
odore: gradevole, caratteristico, con profumo etereo se invecchiato;
sapore: asciutto, armonico, vellutato, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l;
«Biferno» rosato:
colore: rosa piu' o meno intenso;
odore: fruttato, delicato;
sapore: asciutto, armonico, fruttato;
titolo alcoometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,00 g/l.
«Biferno» bianco:
colore: paglierino, piu' o meno intenso, con riflessi verdognoli;
odore: gradevole, delicato, leggermente aromatico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidita' totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,00 g/l;
«Biferno» rosso superiore:
colore: rubino piu' o meno intenso con riflessi granati se invecchiato;
odore: gradevole, intenso, caratteristico, con profumo etereo se invecchiato;
sapore: asciutto, armonico, vellutato, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.
«Biferno» rosso riserva:
colore: rubino piu' o meno intenso con riflessi granati;
odore: gradevole, intenso, pieno, caratteristico con profumo etereo;
sapore: robusto, asciutto, armonico, vellutato, giustamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minima: 13,00 vol.;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,00 g/l.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», «extra», «vecchio», e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Il vino «Biferno» rosso recante la menzione «riserva» deve subire un periodo d'invecchiamento di almeno 3 anni a far data dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve.
Nell'etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata «Biferno» e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata «Biferno» rosso, rosato, rosso riserva, rosso superiore e bianco devono essere immessi al consumo in recipienti idonei fino ad una capacita' massima di 5,00 litri.
Per le tipologie riserva e superiore e' obbligatorio l'uso del recipiente in vetro.
E' tuttavia consentito l'uso di contenitori speciali aventi una capacita' superiore a 5,00 litri per i quali e' obbligatoria la chiusura con tappo di sughero raso bocca.
Per tutte le altre tipologie sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente.
Per le tipologie «Biferno» rosso e bianco e' consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre di materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido.
I vini a denominazione di origine controllata «Biferno» rosso, rosato, rosso riserva, rosso superiore e bianco devono essere immessi al consumo in recipienti idonei fino ad una capacita' massima di 5,00 litri.
Per le tipologie riserva e superiore e' obbligatorio l'uso del recipiente in vetro.
E' tuttavia consentito l'uso di contenitori speciali aventi una capacita' superiore a 5,00 litri per i quali e' obbligatoria la chiusura con tappo di sughero raso bocca.
Per tutte le altre tipologie sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente.
Per le tipologie «Biferno» rosso e bianco e' consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre di materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido.
 
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