Gazzetta n. 143 del 22 giugno 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 6 giugno 2011 |
Concessione del trattamento di CIGS, per i lavoratori della Societa' Aviation Service SpA. (Decreto n. 59836). |
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IL DIRETTORE GENERALE degli ammortizzatori sociali e degli incentivi alla occupazione
Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; Visto l'art. 1, comma 36, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; Visto l'accordo governativo del 19.04.2011 con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si e' trovata la societa' Aviation Service S.p.a., e' stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 15 lavoratori impiegati presso lo scalo di Napoli- Capodichino che verranno poste in CIGS per il periodo dal 1° maggio 2011 al 30 aprile 2013; Vista l'istanza con la quale la societa' Aviation Service S.p.a., ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 15 lavoratori dello scalo di Napoli- Capodichino; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di 15 lavoratori dello scalo di Napoli- Capodichino per il periodo dal 1° maggio 2011 al 31 ottobre 2011 (I semestre);
Decreta:
Art. 1
Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e' autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo 15 lavoratori dello scalo di Napoli- Capodichino della societa' Aviation Service S.p.a., per il periodo dal 1° maggio 2011 al 31 ottobre 201: unita': Napoli - Capodichino (Napoli); matricola I.N.P.S.: 7037303865; pagamento diretto da parte dell'INPS: no. |
| Art. 2
La societa' predetta e' tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati. |
| Art. 3
L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. |
| Art. 4
La societa' e' tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 giugno 2011
Il direttore generale: Paduano |
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