Gazzetta n. 143 del 22 giugno 2011 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
ORDINANZA 17 maggio 2011 |
Misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art.32 della Costituzione della Repubblica Italiana; Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 che istituisce il Ministero della salute; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2010, recante: "Nomina a Sottosegretari di Stato alla Salute"; Visto il decreto del Ministro della salute 1° aprile 2010, recante: "Delega di attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato, On. Francesca Martini"; Visto il Regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare; Visto il Regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'igiene dei prodotti alimentari; Visto il Regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; Visto il Regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; Visto il Regolamento (CE) 1881/2006, della Commissione del 19 dicembre 2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari; Vista la Raccomandazione (CE) della Commissione, del 6 febbraio 2006, relativa alla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti; Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativo ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore; Considerato che gli esiti del Piano per il monitoraggio dello stato di contaminazione dei prodotti ittici del lago di Garda hanno evidenziato la contaminazione delle anguille per presenza di PCB diossina-simile a livelli tali da determinare al superamento del limite previsto dal regolamento (CE) 1881/2006 per la somma di diossine e PCB diossina simili; Acquisite le rilevazioni condotte dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna e dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, in data 13.05.2011, nonche' la relazione sulla valutazione dei risultati del piano di monitoraggio sulla contaminazione da diossine, furani e PCB diossina-simili (PCDD/F e PCB-DL) in alcune specie ittiche del lago di Garda da parte del Centro di referenza per la valutazione del rischio Istituto "G. Caporale" di Teramo in data 17.05.2011; Considerato che la suddetta valutazione del rischio ha evidenziato che i livelli di contaminazione riscontrati nelle anguille e l'elevata proporzione di anguille contaminate non consentono di garantire la compatibilita' del consumo umano di queste specie ittiche, rendendo necessaria la proibizione della vendita e del consumo di anguille pescate nell'intero bacino del lago di Garda, come misura di salvaguardia per la salute pubblica; Considerato che la medesima valutazione del rischio conferma che non esistono al momento dati che evidenzino un rischio per la salute pubblica derivante dal consumo delle altre specie ittiche provenienti dal lago di Garda prese in considerazione dal monitoraggio effettuato; Considerato che i motivi di urgenza innanzi rappresentati non consentono la preventiva notifica alla Commissione dell'Unione europea della presente norma, ai sensi della direttiva 98/34/CE e in particolare l'art. 9, paragrafo 7; Considerato che risulta necessario il termine di un anno per completare il monitoraggio attualmente in corso, diretto ad individuare i livelli di contaminazione nel Lago di Garda e le relative fonti di provenienza; Sentite le Regioni Lombardia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento nella riunione del 17 maggio 2011; Ritenuto necessario introdurre disposizioni contingibili ed urgenti per la gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal lago di Garda;
Ordina
Art. 1
1. E' vietato agli operatori del settore alimentare di immettere sul mercato o commercializzare al dettaglio le anguille provenienti dal Lago di Garda destinate all'alimentazione umana. |
| Art. 2
1. Le competenti autorita' sanitarie vigilano sul rispetto della presente ordinanza. 2. Le Regioni Lombardia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento adottano i provvedimenti per garantire un'adeguata informazione agli operatori e ai consumatori sui rischi per la salute legati al consumo. |
| Art. 3
1. La presente ordinanza ha validita' di 12 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione. 2. La presente ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente Ordinanza e' inviata alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 17 maggio 2011
p. il Ministro Il Sottosegretario di Stato: Martini Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 8, foglio n. 344 |
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