Gazzetta n. 147 del 26 giugno 2012 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2012, n. 84
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', a norma dell'articolo 33 della legge 4 giugno 2010, n. 96.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 33 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2009;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato 'B';
Vista la direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita';
Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modificazioni;
Vista la direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identita' e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunita' o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli;
Vista la direttiva, 2008/61/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunita' o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale;
Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;
Visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario di seguito denominato Codice doganale comunitario;
Visto il regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 che istituisce il codice doganale comunitario, Codice doganale aggiornato, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 188;
Visto l'articolo 4, comma 57, legge 24 dicembre 2003, n. 350, che istituisce lo sportello unico doganale per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attivita' istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni, nonche' i commi 58 e 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n. 242, recante la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione e di esportazione;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o prodotti vegetali;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151, recante attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali;
Visto il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, recante attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione;
Visto il decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124, recante attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;
Visto il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 124, recante attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;
Vista l'Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 29 aprile 2010, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sul potenziamento del Servizio fitosanitario nazionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2011;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso il 2 febbraio 2012;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2012;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro per gli affari europei, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali, il turismo e lo sport;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifica dell'articolo 2
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo la lettera t) del comma 1, e' inserita la seguente:
«t-bis) campo di produzione: unita' produttiva, anche temporanea, dipendente da un centro aziendale».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
L'articolo 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
L'articolo 117 della Costituzione stabilisce che La
potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
cosi' recita
"Art.17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete".
Il testo dell'articolo 33 della legge 4 giugno 2010, n.
96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitaria 2009), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., cosi' recita:
" Art. 33 (Delega al Governo per la modifica del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, di attuazione
della direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre
2002, concernente le misure di protezione contro
l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione
nella Comunita') - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi generali di cui all' articolo 2, previo parere
dei competenti organi parlamentari e secondo le procedure
di cui all' articolo 1, commi 2, 3 e 4, su proposta del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e
del Ministro per le politiche europee, disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 214. Tali disposizioni devono contenere misure
efficaci per garantire l'omogenea applicazione dei
controlli all'importazione da effettuarsi nei punti di
entrata, anche mediante la definizione delle dotazioni
minime necessarie.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1
le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica".
Il testo dell'articolo 1 e dell'allegato B della legge
31 ottobre 2003, n. 306 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee. Legge comunitaria 2003), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2003, n. 266, S.O.,
cosi' recitano:
"Art.1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive
comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti
le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive
comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri interessati in relazione all'oggetto della
direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle
direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni
dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto
per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini
previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi
sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117,
quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi
eventualmente adottati nelle materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del
termine stabilito per l'attuazione della normativa
comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
data di entrata in vigore della normativa di attuazione
adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione
dello Stato."
"Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa
alla custodia degli animali selvatici nei giardini
zoologici.
1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa
all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
gente di mare concluso dall'Associazione armatori della
Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati
dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque.
2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti.
2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000,
relativa all'attuazione dell'accordo europeo
sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di
volo nell'aviazione civile concluso da Association of
European Airlines (AEA), European Transport
Workers'Federation (ETF), European Cockpit Association
(ECA), European Regions Airline Association (ERA) e
International Air Carrier Association (IACA).
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 marzo 2001, relativa all'interoperabilita' del sistema
ferroviario transeuropeo convenzionale.
2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che
completa lo Statuto della Societa' europea per quanto
riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per
l'introduzione di restrizioni operative ai fini del
contenimento del rumore negli aeroporti della Comunita'.
2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima
direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo
1, della direttiva 89/391/CEE).
2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla
gestione del rumore ambientale.
2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali
e alla tutela della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita
privata e alle comunicazioni elettroniche).
2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a
distanza di servizi finanziari ai consumatori e che
modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le
direttive 97/7/CE e 98/27/CE.
2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del
Consiglio relativa all'attuazione del principio della
parita' di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto
riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla
promozione professionali e le condizioni di lavoro.
2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del
Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori
subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
5 novembre 2002, che modifica le direttive in materia di
sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento
provocato dalle navi.
2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare
sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e
sulle imprese di investimento appartenenti ad un
conglomerato finanziario e che modifica le direttive
73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e
93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e
2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, che
modifica la direttiva 2000/29/CE concernente le misure di
protezione contro l'introduzione nella Comunita' di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella Comunita'.
2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a
definire il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e
del soggiorno illegali.
2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa.
2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche.
2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche (RAEE).
2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione
ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del
Consiglio, del 7 giugno 1990."
2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni
privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di
mercato).
2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
3 marzo 2003, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa
alla qualita' della benzina e del combustibile diesel.
2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 aprile 2003, che modifica la direttiva 98/18/CE del
Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e
norme di sicurezza per le navi da passeggeri.
2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di
stabilita' per le navi ro/ro da passeggeri.
2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri in materia di pubblicita' e di sponsorizzazione a
favore dei prodotti del tabacco.
2003/43/CE del Consiglio, del 26 maggio 2003, recante
modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le
esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi
intracomunitari e alle importazioni di sperma di animali
della specie bovina.
2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 giugno 2003, che modifica la direttiva 94/25/CE sul
ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri
riguardanti le imbarcazioni da diporto.
2003/50/CE del Consiglio, dell'11 giugno 2003, che
modifica la direttiva 91/68/CEE per quanto riguarda il
rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e
caprini.".
La direttiva 2002/89/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 30
dicembre 2002, n. L 355.
La direttiva 2000/29/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 10
luglio 2000, n. L 169.
La direttiva 2004/103/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
12 ottobre 2004, n. L 313. Entrata in vigore il 1° novembre
2004.
La direttiva 2008/61/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 18
giugno 2008, n. L 158.
La direttiva 2009/128/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
24 novembre 2009, n. L 309.
Il regolamento (CE) 2913/92 e' pubblicato nella
G.U.C.E. 19 ottobre 1992, n. L 302. Entrato in vigore il 22
ottobre 1992.
Il regolamento (CE) 450/2008 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 4 giugno 2008, n. L 145.
Il testo dei commi 57, 58 e 59, dell'articolo 4 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato-legge finanziaria 2004), pubblicata nella Gazz. Uff.
27 dicembre 2003, n. 299, S.O., cosi' recita:
"Art. 4 (Finanziamento agli investimenti). - (Omissis).
57. Presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane, e'
istituito lo «sportello unico doganale», per semplificare
le operazioni di importazione ed esportazione e per
concentrare i termini delle attivita' istruttorie, anche di
competenza di amministrazioni diverse, connesse alle
predette operazioni.
58. Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello
unico doganale concentra tutte le istanze inviate anche in
via telematica dagli operatori interessati e inoltra i
dati, cosi' raccolti, alle amministrazioni interessate per
un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed
attivita'.
59. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con i Ministri interessati e con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definiti i termini di conclusione dei procedimenti
amministrativi che concorrono per l'assolvimento delle
operazioni doganali di importazione ed esportazione, validi
fino a quando le amministrazioni interessate non provvedono
a stabilirli, in una durata comunque non superiore, con i
regolamenti di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto
1990, n. 241.".
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4
novembre 2010, n. 242 (Definizione dei termini di
conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono
all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione
ed esportazione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
gennaio 2011, n. 10.
Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214
(Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le
misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione
nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 ottobre 2005, n. 248, S.O.
Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151
(Attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle
piante ornamentali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
14 giugno 2000, n. 137.
Il decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386
(Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla
commercializzazione dei materiali forestali di
moltiplicazione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29
gennaio 2004, n. 23, S.O.
Il decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124
(Attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla
commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle
piante da frutto destinate alla produzione di frutti) , e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 2010, n. 180.
Il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 124
(Attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15
luglio 2008 relativa alla commercializzazione delle
piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di
ortaggi, ad eccezione delle sementi), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2011, n. 179.

Note all'art. 1:
Il testo dell'articolo 2 del citato decreto legislativo
n. 214 del 2005, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
"Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai sensi del presente
decreto si intende per:
a) vegetali:
1) le piante vive;
2) le parti di piante vive che comprendono:
a) i frutti, in senso botanico, diversi da quelli
conservati con surgelamento;
b) le verdure, diverse da quelle conservate con
surgelamento;
c) i tuberi, i bulbi, i rizomi;
d) i fiori recisi;
e) i rami con foglie;
f) gli alberi tagliati, con foglie;
g) le foglie e il fogliame;
h) le colture di tessuti vegetali;
i) il polline vivo;
l) le gemme, le talee, le marze;
3) le sementi, intese in senso botanico, come i semi
destinati alla piantagione;
b) prodotti vegetali: i prodotti di origine vegetale
non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice,
purche' non si tratti di vegetali;
c) piantagione: qualsiasi operazione per la messa a
dimora di vegetali allo scopo di assicurarne la crescita o
la riproduzione o la moltiplicazione;
d) vegetali destinati alla piantagione:
1) vegetali gia' piantati e destinati a rimanere
piantati o ad essere ripiantati dopo la loro introduzione;
2) vegetali non ancora piantati al momento della loro
introduzione, ma destinati ad essere piantati in seguito;
e) organismi nocivi: qualsiasi specie, ceppo o biotipo
di vegetale, animale o agente patogeno dannoso per i
vegetali o i prodotti vegetali;
f) passaporto delle piante: etichetta ufficiale atta a
dimostrare che le disposizioni previste dal presente
decreto sono state rispettate;
g) zona protetta: una zona del territorio nazionale,
riconosciuta dall'Unione europea, nella quale:
1) nonostante condizioni favorevoli al loro
insediamento, non abbiano carattere endemico, ne' siano
insediati, uno o piu' organismi nocivi menzionati nel
presente decreto e insediati in una o piu' parti del
territorio nazionale o dell'Unione europea;
2) esista il pericolo di insediamenti di taluni
organismi nocivi a motivo di condizioni ecologiche
favorevoli per quanto riguarda colture particolari,
nonostante che tali organismi non abbiano carattere
endemico, ne' siano insediati in altre aree dell'Unione
europea;
h) constatazione o misura ufficiale: una constatazione
effettuata, o un provvedimento adottato:
1) da rappresentanti dell'organizzazione nazionale
ufficiale per la protezione delle piante di un Paese terzo
o, sotto la loro responsabilita', da altri pubblici
ufficiali tecnicamente qualificati e debitamente
autorizzati da detto ufficio nazionale ufficiale per la
protezione delle piante, nel caso di affermazioni o misure
connesse con il rilascio di certificati fitosanitari e
certificati fitosanitari di riesportazione, o il loro
equivalente elettronico;
2) da ispettori fitosanitari del Servizio fitosanitario
nazionale;
i) punto di entrata: il luogo di introduzione per la
prima volta nel territorio doganale comunitario dei
vegetali, prodotti vegetali o altre voci, ufficialmente
riconosciuto. Puo' trattarsi dell'aeroporto in caso di
trasporto aereo, del porto in caso di trasporto marittimo o
fluviale, della stazione in caso di trasporto ferroviario e
del luogo in cui si trova l'ufficio doganale competente
della zona in cui e' valicata la frontiera interna
comunitaria, nel caso di qualsiasi altro tipo di trasporto;
l) organismo ufficiale del punto di entrata: il
Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
m) organismo ufficiale di destinazione: l'organismo
ufficiale responsabile per il settore fitosanitario
nell'area di competenza dell'ufficio doganale di
destinazione;
n) ufficio doganale del punto di entrata: l'ufficio del
punto di entrata quale definito alla lettera i);
o) ufficio doganale di destinazione: l'ufficio di
destinazione ai sensi dell'articolo 340-ter, paragrafo 3,
del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione europea,
e successive modificazioni;
p) partita: un numero di unita' di una singola merce,
identificabile per l'omogeneita' della composizione e
dell'origine e facente parte di una spedizione;
q) spedizione: quantitativo di merci contemplato da un
unico documento necessario per le formalita' doganali o per
altre formalita', quale un certificato fitosanitario unico
o un documento o marchi alternativi unici; la spedizione
puo' essere composta da una o piu' partite;
r) destinazione doganale: la destinazione doganale ai
sensi dell'articolo 4, punto 15 del regolamento (CEE) n.
2913/92 del 12 ottobre 1992 del Consiglio, che istituisce
un codice doganale comunitario, e successive modificazioni,
di seguito denominato «Codice doganale comunitario»;
s) transito: la circolazione delle merci soggette a
controllo doganale da un punto all'altro del territorio
doganale di cui all'articolo 91 del Codice doganale
comunitario;
t) centro aziendale: unita' produttiva autonoma
stabilmente costituita presso la quale sono tenuti i
registri ed i documenti previsti;
t-bis) campo di produzione: unita' produttiva, anche
temporanea, dipendente da un centro aziendale".
u) mercato locale: commercializzazione effettuata dai
«piccoli produttori» nell'ambito del territorio della
provincia ove e' ubicata l'azienda;
v) vegetali preparati e pronti per la vendita al
consumatore finale: le piante o le loro parti destinate,
direttamente o tramite la rete commerciale, al consumatore
finale non coinvolto professionalmente nel processo
produttivo.".



 
Art. 2
Inserimento dell'articolo 4-bis e modifica dell'articolo 5
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Analisi fitosanitarie). - 1. Le analisi fitosanitarie ufficiali effettuate in applicazione del presente decreto si effettuano su campioni ufficiali composti da una unica aliquota. Le analisi non sono ripetibili e non sono soggette a revisione.».
2. All'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. E' vietata l'introduzione e la diffusione nelle corrispondenti zone protette, come delimitate da specifiche Decisioni della Commissione europea, degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte B.».
 
Art. 3
Modifica dell'articolo 7
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. E' vietata l'introduzione e la diffusione di qualunque organismo nocivo ancorche' non elencato nei precedenti commi, di cui sino a quel momento non e' stata riscontrata la presenza nel territorio della Repubblica italiana.».



Note all'art. 3:
Il testo dell'articolo 7 del citato decreto legislativo
n. 214 del 2005, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
"Art. 7 (Divieto per organismi dell'allegato III e
IV) - 1. E' vietata l'introduzione, la commercializzazione
e la detenzione, nel territorio della Repubblica italiana
dei vegetali e dei prodotti vegetali ed altre voci elencati
nell'allegato III, parte A, qualora siano originari dei
Paesi ivi indicati.
2. E' vietata l'introduzione, la commercializzazione e
la detenzione, nel territorio della Repubblica italiana dei
vegetali e dei prodotti vegetali ed altre voci elencati
nell'allegato IV, parte A, qualora non siano stati
rispettati i requisiti particolari che li riguardano,
contemplati in detta parte di allegato.
3. E' vietata l'introduzione, la commercializzazione e
la detenzione, nelle corrispondenti zone protette, dei
vegetali, dei prodotti vegetali e delle altre voci elencati
nell'allegato III, parte B.
4. E' vietata l'introduzione, la commercializzazione e
la detenzione, nel territorio della Repubblica italiana dei
vegetali e dei prodotti vegetali ed altre voci elencati
nell'allegato IV, parte B, eccetto qualora siano osservate
le disposizioni particolari dettate nei loro riguardi in
questa parte dell'allegato.
4-bis. E' vietata l'introduzione e la diffusione di
qualunque organismo nocivo ancorche' non elencato nei
precedenti commi, di cui sino a quel momento non e' stata
riscontrata la presenza nel territorio della Repubblica
italiana.".



 
Art. 4
Inserimento dell'articolo 7-bis
nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:
«Art. 7-bis (Autorizzazione per l'importazione). - 1. L'importazione per finalita' di difesa fitosanitaria nel territorio della Repubblica italiana di organismi vivi isolati non presenti in Italia non altrimenti regolamentati e' subordinata a specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio fitosanitario centrale, sentito il Servizio fitosanitario competente per territorio, previa analisi del rischio fitosanitario.
2. L'autorizzazione e' riferita all'organismo e alla sua provenienza, non alla singola importazione e puo' essere revocata.».
 
Art. 5
Modifica dell'articolo 8
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. E' fatto obbligo a chiunque e' a conoscenza, compresi gli enti pubblici e privati ed ogni altra istituzione scientifica, di dare immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, della comparsa effettiva o sospetta di organismi nocivi di cui all'allegato I o II, nonche' di ogni altro organismo nocivo, non segnalato precedentemente nel territorio della Repubblica italiana.
2. Le Istituzioni scientifiche che conducono monitoraggi sulla presenza di organismi nocivi elencati negli allegati I e II, o non segnalati precedentemente, devono tempestivamente comunicarne i risultati ai Servizi fitosanitari competenti per territorio.»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. I Servizi fitosanitari regionali notificano immediatamente al Servizio fitosanitario centrale la presenza nel loro territorio di organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, sez. I, all'allegato II, parte A, sez. I, oppure la comparsa, in una parte del loro territorio, in cui sino ad allora non era stata riscontrata la presenza, di organismi nocivi di cui all'allegato I, parte A, sez. II, o parte B, oppure all'allegato II, parte A, sez. II, o parte B. Essi informano tempestivamente il Servizio fitosanitario centrale delle necessarie misure adottate per l'eradicazione oppure, ove non sia possibile, il contenimento degli organismi nocivi in questione.
2-ter. I servizi fitosanitari regionali notificano immediatamente al Servizio fitosanitario centrale la comparsa effettiva o sospetta di organismi nocivi non indicati negli allegati I o II, di cui sino ad allora non era stata riscontrata la presenza nel loro territorio. Essi informano altresi' il servizio fitosanitario centrale delle misure di protezione adottate o previste al riguardo, al fine di prevenire i rischi di diffusione dell'organismo nocivo.
2-quater. Il servizio fitosanitario centrale notifica immediatamente alla Commissione ed agli altri stati membri le comunicazioni ricevute dai servizi fitosanitari regionali ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter.».



Note all'art. 5:
Il testo dell'articolo 8 del citato decreto legislativo
n. 214 del 2005, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
"Art. 8 (Obblighi di comunicazione al Servizio
fitosanitario nazionale). - 1. E' fatto obbligo a chiunque
e' a conoscenza, compresi gli enti pubblici e privati ed
ogni altra istituzione scientifica, di dare immediata
comunicazione al Servizio fitosanitario regionale
competente per territorio, della comparsa effettiva o
sospetta di organismi nocivi di cui all'allegato I o II,
nonche' di ogni altro organismo nocivo, non segnalato
precedentemente nel territorio della Repubblica italiana.
2. Le Istituzioni scientifiche che conducono
monitoraggi sulla presenza di organismi nocivi elencati
negli allegati I e II, o non segnalati precedentemente,
devono tempestivamente comunicarne i risultati ai Servizi
fitosanitari competenti per territorio.
2-bis. I Servizi fitosanitari regionali notificano
immediatamente al Servizio fitosanitario centrale la
presenza nel loro territorio di organismi nocivi di cui
all'allegato I, parte A, sez. I, all'allegato II, parte A,
sez. I, oppure la comparsa, in una parte del loro
territorio, in cui sino ad allora non era stata riscontrata
la presenza, di organismi nocivi di cui all'allegato I,
parte A, sez. II, o parte B, oppure all'allegato II, parte
A, sez. II, o parte B. Essi informano tempestivamente il
Servizio fitosanitario centrale delle necessarie misure
adottate per l'eradicazione oppure, ove non sia possibile,
il contenimento degli organismi nocivi in questione.
2-ter. I servizi fitosanitari regionali notificano
immediatamente al Servizio fitosanitario centrale la
comparsa effettiva o sospetta di organismi nocivi non
indicati negli allegati I o II, di cui sino ad allora non
era stata riscontrata la presenza nel loro territorio. Essi
informano altresi' il servizio fitosanitario centrale delle
misure di protezione adottate o previste al riguardo, al
fine di prevenire i rischi di diffusione dell'organismo
nocivo.
2-quater. Il servizio fitosanitario centrale notifica
immediatamente alla Commissione ed agli altri stati membri
le comunicazioni ricevute dai servizi fitosanitari
regionali ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter.".



 
Art. 6
Modifica dell'articolo 11
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le ispezioni, le misure ufficiali, le analisi fitosanitarie e i controlli ufficiali di cui al presente titolo sono svolti dal Servizio fitosanitario nazionale di cui al titolo XI.»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Tutti i vegetali, i prodotti vegetali nonche' i loro imballaggi e, se necessario, i mezzi di trasporto, possono essere oggetto di ispezione, totalmente o su campione rappresentativo, da parte dei Servizi fitosanitari regionali, al fine di impedire la diffusione di organismi nocivi.»;
c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. I vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci oggetto di misure di emergenza fitosanitaria sono sottoposti ad ispezione.».



Note all'art. 6:
Il testo dell'articolo 11 del citato decreto
legislativo n. 214 del 2005, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 11 (Ispezioni). 1. Le ispezioni, le misure
ufficiali, le analisi fitosanitarie e i controlli ufficiali
di cui al presente titolo sono svolti dal Servizio
fitosanitario nazionale di cui al titolo XI.
1-bis. Tutti i vegetali, i prodotti vegetali nonche' i
loro imballaggi e, se necessario, i mezzi di trasporto,
possono essere oggetto di ispezione, totalmente o su
campione rappresentativo, da parte dei Servizi fitosanitari
regionali, al fine di impedire la diffusione di organismi
nocivi.
2. I vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci
elencati nell'allegato V, parte A, nonche' i loro
imballaggi e, se necessario, i mezzi di trasporto, per
poter circolare sono ufficialmente ispezionati, totalmente
o su campione rappresentativo, da parte dei Servizi
fitosanitari regionali al fine di accertare:
a) che i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci
elencati nell'allegato V, parte A, non siano contaminati
dagli organismi nocivi indicati nell'allegato I, parte A;
b) che i vegetali, prodotti vegetali e altre voci
elencati nell'allegato II, parte A, non siano contaminati
dagli organismi nocivi che li riguardano, elencati in
quella parte dell'allegato;
c) che i vegetali, prodotti vegetali e altre voci,
elencati nell'allegato IV, parte A, sezione II, siano
conformi ai requisiti particolari che li riguardano
indicati in tale parte dell'allegato.
2-bis. I vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci
oggetto di misure di emergenza fitosanitaria sono
sottoposti ad ispezione.".



 
Art. 7
Modifica degli articoli 12 e 13
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le ispezioni previste dall'articolo 11:
a) riguardano gli specifici vegetali o prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o comunque presenti nella sua azienda, nonche' il terreno di coltura ivi utilizzato;
b) sono preferibilmente effettuate nell'azienda e nel luogo di produzione;
c) sono effettuate regolarmente, al momento opportuno, almeno una volta all'anno, mediante osservazione visiva, o analisi di laboratorio, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV.».
2. All'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Se dalle ispezioni previste dall'articolo 11 risulta che le condizioni stabilite dal presente decreto o da misure di emergenza sono soddisfatte, il produttore emette il relativo passaporto conformemente al titolo V.».



Note all'art. 7:
Il testo degli articoli 12 e 13 del citato decreto
legislativo n. 214 del 2005, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 12 (Frequenza delle ispezioni). - 1. Le ispezioni
previste dall'articolo 11:
a) riguardano gli specifici vegetali o prodotti
vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal produttore o
comunque presenti nella sua azienda, nonche' il terreno di
coltura ivi utilizzato;
b) sono preferibilmente effettuate nell'azienda e nel
luogo di produzione;
c) sono effettuate regolarmente, al momento opportuno,
almeno una volta all'anno, mediante osservazione visiva, o
analisi di laboratorio, fatti salvi i requisiti particolari
di cui all'allegato IV".

"Art. 13 (Ispezioni con esito positivo). - 1. Se dalle
ispezioni previste dall'articolo 11 risulta che le
condizioni stabilite dal presente decreto o da misure di
emergenza sono soddisfatte, il produttore emette il
relativo passaporto conformemente al titolo V.".



 
Art. 8
Modifica dell'articolo 14
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, se si ritiene, in esito all'ispezione prevista all'articolo 11, che le condizioni stabilite dal presente decreto non sono soddisfatte, si prescrivono le misure previste dall'articolo 15. Per i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci soggetti al passaporto, l'autorizzazione relativa non viene rilasciata, ovvero se gia' rilasciata viene sospesa o revocata.».



Note all'art. 8:
Il testo dell'articolo 14 del citato decreto
legislativo n. 214 del 2005, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 14 (Ispezioni con esito negativo). - 1. Fatto
salvo quanto previsto al comma 2, se si ritiene, in esito
all'ispezione prevista all'articolo 11, che le condizioni
stabilite dal presente decreto non sono soddisfatte, si
prescrivono le misure previste dall'articolo 15. Per i
vegetali, prodotti vegetali ed altre voci soggetti al
passaporto, l'autorizzazione relativa non viene rilasciata,
ovvero se gia' rilasciata viene sospesa o revocata.
2. Nei casi nei quali sia accertato, tenuto conto dei
risultati dell'ispezione, che una parte dei vegetali o dei
prodotti vegetali coltivati, prodotti o utilizzati dal
produttore o comunque presenti nella sua azienda, oppure
una parte del terreno di coltura ivi utilizzato, non
possono presentare alcun rischio di diffusione di organismi
nocivi, il comma 1 non si applica alla parte in questione".



 
Art. 9
Modifica dell'articolo 16
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nei casi in cui si applicano gli articoli 14 e 15 le autorizzazioni di cui agli articoli 19, 20 e 26 sono totalmente o parzialmente sospese, finche' non sia accertata l'eliminazione del rischio di diffusione di organismi nocivi.».



Note all'art. 9:
Il testo dell' articolo 16 del citato decreto
legislativo n. 214 del 2005, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 16 (Sospensione delle attivita'). - 1. Nei casi
in cui si applicano gli articoli 14 e 15 le autorizzazioni
di cui agli articoli 19, 20 e 26 sono totalmente o
parzialmente sospese, finche' non sia accertata
l'eliminazione del rischio di diffusione di organismi
nocivi".



 
Art. 10
Modifica dell'articolo 17
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 3 e' abrogato.



Note all'art. 10:
Il testo dell'articolo 17 del citato decreto
legislativo n. 214 del 2005, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 17 (Controlli ufficiali). - 1. I Servizi
fitosanitari regionali effettuano controlli ufficiali per
assicurarsi che siano rispettate le disposizioni del
presente decreto, in particolare l'articolo 11; i controlli
sono eseguiti a caso, senza discriminazioni in ordine
all'origine dei vegetali, dei prodotti vegetali, o di altre
voci, e nel rispetto delle seguenti modalita':
a) controlli saltuari in qualsiasi momento e luogo in
cui vengano trasportati i vegetali, i prodotti vegetali o
le altre voci;
b) controlli saltuari presso le aziende in cui sono
coltivati, prodotti, immagazzinati o posti in vendita
vegetali, prodotti vegetali o altre voci, nonche' presso le
aziende degli acquirenti;
c) controlli saltuari contestualmente ad altri
controlli documentali effettuati per motivi diversi da
quelli fitosanitari.
2. I controlli nelle aziende iscritte nel Registro
ufficiale conformemente all'articolo 20 devono essere
regolari, mentre, devono essere mirati qualora siano emersi
elementi che lascino supporre l'inosservanza di una o piu'
disposizioni del presente decreto.
3. (abrogato).
4. Gli ispettori fitosanitari di cui al titolo VII
possono effettuare controlli sui vegetali, sui prodotti
vegetali o sulle altre voci, in tutte le fasi della catena
di produzione e di commercializzazione; essi sono
autorizzati ad effettuare tutte le indagini necessarie per
i controlli ufficiali suddetti, compresi quelli relativi ai
registri, ai passaporti delle piante ed ai documenti ad
essi correlati.
5. Se si accerta, nel corso dei controlli ufficiali
eseguiti conformemente a quanto previsto all'articolo 12,
che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci
costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi,
essi devono formare oggetto delle misure ufficiali di cui
all'articolo 15. Se tali vegetali, prodotti vegetali o
altre voci provengono da un altro Stato membro, i Servizi
fitosanitari regionali ne danno comunicazione al Servizio
fitosanitario centrale che informa immediatamente
l'autorita' unica dello Stato membro di provenienza e la
Commissione europea delle risultanze e delle misure
ufficiali che intende adottare o che ha gia' adottato.".



 
Art. 11
Modifica dell'articolo 18
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente agli articoli 11 e 17, che i vegetali, prodotti vegetali e le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, gli stessi vegetali devono formare oggetto delle misure ufficiali previste all'articolo 15.».



Note all'art. 11:
Il testo dell'articolo 18 del citato decreto
legislativo n. 214 del 2005, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 18 (Rischio fitosanitario alla circolazione). -
1. Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali
eseguiti conformemente agli articoli 11 e 17, che i
vegetali, prodotti vegetali e le altre voci costituiscono
un rischio di diffusione di organismi nocivi, gli stessi
vegetali devono formare oggetto delle misure ufficiali
previste all'articolo 15".



 
Art. 12
Modifica dell'articolo 19
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I soggetti sotto elencati per svolgere la loro attivita' devono essere in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dai Servizi fitosanitari regionali competenti per l'ubicazione dei centri aziendali:
a) i produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione, comprese le sementi, destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi a qualunque titolo, nonche' le ditte che svolgono attivita' sementiera;
b) i commercianti all'ingrosso di piante e dei relativi materiali di propagazione, compresi i tuberi-seme, escluse le sementi se gia' confezionate ed etichettate da terzi;
c) gli importatori da Paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali o altre voci di cui all'allegato V, parte B, nonche' delle sementi delle piante agrarie, orticole e forestali;
d) i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione, i commercianti, che commercializzano all'ingrosso tuberi di Solanum tuberosum L. destinati al consumo o frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali;
e) i produttori e i commercianti all'ingrosso di legname di cui all'allegato V, parte A;
f) i produttori e i commercianti di micelio fungino destinato alla produzione di funghi coltivati;
g) coloro che applicano il marchio di cui all'ISPM 15 della FAO.»;
b) il comma 2 e' abrogato;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Sono esonerati dal possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1:
a) i commercianti al dettaglio che vendono vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali;
b) i produttori di patate da consumo e di agrumi che conferiscono l'intera produzione a centri di raccolta autorizzati o a commercianti all'ingrosso autorizzati oppure che cedono direttamente a utilizzatori finali;
c) coloro che moltiplicano sementi per conto di ditte autorizzate all'attivita' sementiera o cedono piante adulte ad aziende autorizzate ai sensi del presente articolo;
d) coloro che importano con specifica autorizzazione di importazione occasionale ai sensi dell'articolo 7-bis;
e) coloro che importano occasionalmente piccole quantita' di prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita al minuto o piante e loro materiale di moltiplicazione non destinate alla vendita.».



Note all'art. 12:
Il testo dell'articolo 19 del citato decreto
legislativo n. 214 del 2005, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 19 (Autorizzazione). - 1. I soggetti sotto
elencati per svolgere la loro attivita' devono essere in
possesso di apposita autorizzazione rilasciata dai Servizi
fitosanitari regionali competenti per l'ubicazione dei
centri aziendali:
a) i produttori di piante e dei relativi materiali di
propagazione, comprese le sementi, destinati alla vendita o
comunque ad essere ceduti a terzi a qualunque titolo,
nonche' le ditte che svolgono attivita' sementiera;
b) i commercianti all'ingrosso di piante e dei relativi
materiali di propagazione, compresi i tuberi-seme, escluse
le sementi se gia' confezionate ed etichettate da terzi;
c) gli importatori da Paesi terzi dei vegetali, dei
prodotti vegetali o altre voci di cui all'allegato V, parte
B, nonche' delle sementi delle piante agrarie, orticole e
forestali;
d) i produttori, i centri di raccolta collettivi, i
centri di trasformazione, i commercianti, che
commercializzano all'ingrosso tuberi di Solanum tuberosum
L. destinati al consumo o frutti di Citrus L., Fortunella
Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, situati nelle
zone di produzione di detti vegetali;
e) i produttori e i commercianti all'ingrosso di
legname di cui all'allegato V, parte A;
f) i produttori e i commercianti di micelio fungino
destinato alla produzione di funghi coltivati;
g) coloro che applicano il marchio di cui all'ISPM 15
della FAO.
2. (abrogato).
3. Sono esonerati dal possesso dell'autorizzazione di
cui al comma 1:
a) i commercianti al dettaglio che vendono vegetali e
prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate
nella produzione dei vegetali;
b) i produttori di patate da consumo e di agrumi che
conferiscono l'intera produzione a centri di raccolta
autorizzati o a commercianti all'ingrosso autorizzati
oppure che cedono direttamente a utilizzatori finali;
c) coloro che moltiplicano sementi per conto di ditte
autorizzate all'attivita' sementiera o cedono piante adulte
ad aziende autorizzate ai sensi del presente articolo;
d) coloro che importano con specifica autorizzazione di
importazione occasionale ai sensi dell'articolo 7-bis;
e) coloro che importano occasionalmente piccole
quantita' di prodotti ortofrutticoli destinati alla vendita
al minuto o piante e loro materiale di moltiplicazione non
destinate alla vendita.".



 
Art. 13
Modifica dell'articolo 20
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Devono iscriversi al Registro ufficiale dei produttori (RUP) operante presso il Servizio fitosanitario nazionale:
a) i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19 che producono o commercializzano i prodotti di cui all'allegato V, parte A, o importano i prodotti di cui all'allegato V, parte B;
b) i produttori, i centri di raccolta collettivi, i centri di trasformazione, i commercianti autorizzati ai sensi dell'articolo 19, che commercializzano all'ingrosso tuberi di Solanum tuberosum L. destinati al consumo o frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti vegetali;
c) i produttori di vegetali per i quali e' prescritto l'uso del passaporto delle piante da normative comunitarie.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare richiesta di iscrizione al Registro ufficiale dei produttori (RUP) al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ove ha sede il centro aziendale, indicando almeno i dati di cui all'allegato IX. Se posseggono centri aziendali in piu' Regioni, devono presentare richiesta di iscrizione presso ciascun Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.»;
c) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Sono esonerati dall'iscrizione al RUP i "piccoli produttori", cioe' coloro che producono e vendono vegetali e prodotti vegetali che nella loro totalita' sono destinati come impiego finale, nell'ambito del mercato locale, a persone o acquirenti non professionalmente impegnati nella produzione dei vegetali, a condizione che presentino ai Servizi fitosanitari regionali una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito, fatte salve diverse disposizioni stabilite da specifiche normative comunitarie.»;
d) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Sono altresi' esonerati dall'iscrizione al RUP coloro che introducono occasionalmente e per documentati motivi nel territorio della Repubblica Italiana piccoli quantitativi di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci di cui all'allegato V parte B.».



Note all'art. 13:
Il testo dell'articolo 20 del citato decreto
legislativo n. 214 del 2005, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 20 (Iscrizione al Registro ufficiale dei
produttori). - 1. Devono iscriversi al Registro ufficiale
dei produttori (RUP) operante presso il Servizio
fitosanitario nazionale:
a) i soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19 che
producono o commercializzano i prodotti di cui all'allegato
V, parte A, o importano i prodotti di cui all'allegato V,
parte B;
b) i produttori, i centri di raccolta collettivi, i
centri di trasformazione, i commercianti autorizzati ai
sensi dell'articolo 19, che commercializzano all'ingrosso
tuberi di Solanum tuberosum L. destinati al consumo o
frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e
relativi ibridi, situati nelle zone di produzione di detti
vegetali;
c) i produttori di vegetali per i quali e' prescritto
l'uso del passaporto delle piante da normative comunitarie.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare
richiesta di iscrizione al Registro ufficiale dei
produttori (RUP) al Servizio fitosanitario regionale
competente per territorio ove ha sede il centro aziendale,
indicando almeno i dati di cui all'allegato IX. Se
posseggono centri aziendali in piu' Regioni, devono
presentare richiesta di iscrizione presso ciascun Servizio
fitosanitario regionale competente per territorio.
3. Il Servizio fitosanitario regionale, esaminata la
richiesta di iscrizione e verificato il possesso dei
requisiti, nonche' l'impegno ad adempiere agli obblighi di
cui all'articolo 21 e 22, provvede all'iscrizione dei
richiedenti al RUP rilasciando apposita certificazione che
riporta almeno i dati di cui all'allegato X.
4. Il Servizio fitosanitario regionale non procede
all'iscrizione o la sospende nei casi in cui non ricorrono
le condizioni di cui all'articolo 21 e 22.
5. I Servizi fitosanitari regionali sono tenuti ad
inviare i dati relativi al RUP al Servizio fitosanitario
centrale per la tenuta del Registro nazionale dei
produttori, secondo le modalita' da esso stabilite.
6. Sono esonerati dall'iscrizione al RUP i 'piccoli
produttori', cioe' coloro che producono e vendono vegetali
e prodotti vegetali che nella loro totalita' sono destinati
come impiego finale, nell'ambito del mercato locale, a
persone o acquirenti non professionalmente impegnati nella
produzione dei vegetali, a condizione che presentino ai
Servizi fitosanitari regionali una dichiarazione attestante
il possesso di tale requisito, fatte salve diverse
disposizioni stabilite da specifiche normative comunitarie.
6-bis. Sono altresi' esonerati dall'iscrizione al RUP
coloro che introducono occasionalmente e per documentati
motivi nel territorio della Repubblica Italiana piccoli
quantitativi di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci
di cui all'allegato V parte B.".



 
Art. 14
Modifica dell'articolo 21
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

1. All'articolo 21 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera h) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
«h) ottemperare alle prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario competente e collaborare con esso in ogni altro modo;»;
b) dopo la lettera n) del comma 1, e' aggiunta la seguente:
«n-bis) comunicare annualmente, al Servizio fitosanitario regionale, secondo le modalita' da esso stabilite, l'elenco delle specie vegetali prodotte e commercializzate.».



Note all'art. 14:
Il testo dell'articolo 21 del citato decreto
legislativo n. 214 del 2005, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 21 (Obblighi dei soggetti autorizzati). - 1. I
soggetti autorizzati sono vincolati ai seguenti obblighi:
a) tenere presso ciascun Centro aziendale una pianta
aggiornata relativa ai vegetali coltivati, prodotti,
conservati, immagazzinati od utilizzati di cui all'articolo
19;
b) tenere presso ciascun Centro aziendale un registro,
vidimato dal Servizio fitosanitario competente, contenente
almeno i dati di cui all'allegato XI, ai fini della
registrazione degli estremi dei passaporti e del relativo
movimento dei vegetali e prodotti vegetali acquistati per
essere conservati o piantati nell'azienda, in produzione o
trasferiti a terzi;
c) conservare per almeno un anno i documenti relativi
al materiale ricevuto, in particolare i passaporti delle
piante;
d) designare il titolare o altra persona tecnicamente
esperta in materia di produzioni vegetali e di questioni
fitosanitarie attinenti alla produzione, per mantenere i
contatti con il Servizio fitosanitario competente per
territorio;
e) eseguire i controlli visivi nel periodo vegetativo,
ad intervalli appropriati, secondo i tempi e i modi
eventualmente stabiliti dal Servizio fitosanitario
regionale;
f) informare immediatamente il Servizio fitosanitario
competente di qualsiasi manifestazione atipica di organismi
nocivi, di sintomi o di qualsiasi altra anomalia relativa
ai vegetali presenti in azienda;
g) permettere l'accesso in azienda alle persone
incaricate dal Servizio fitosanitario regionale competente,
in particolare per ispezioni e/o per campionamenti, e
permettere altresi' l'accesso ai registri di cui al punto
b) e ai documenti relativi;
h) ottemperare alle prescrizioni impartite dal Servizio
fitosanitario competente e collaborare con esso in ogni
altro modo;
i) comunicare ogni variazione dei dati indicati nella
richiesta di autorizzazione entro sessanta giorni dal
verificarsi della stessa e restituire entro gli stessi
termini l'autorizzazione di cui all'articolo 19 nel caso di
cessazione dell'attivita';
l) per i produttori, riportare gli estremi
dell'autorizzazione su tutta la documentazione
amministrativa concernente la propria ditta;
m) indicare nella richiesta di autorizzazione le specie
che intendono produrre o commercializzare;
n) comunicare ai Servizi fitosanitari regionali
competenti per territorio i campi di piante madri e di
produzione;
n-bis) comunicare annualmente, al Servizio
fitosanitario regionale, secondo le modalita' da esso
stabilite, l'elenco delle specie vegetali prodotte e
commercializzate.
2. Il Servizio fitosanitario regionale al momento
dell'iscrizione delle ditte nel Registro dei produttori,
fatte salve le normative vigenti, puo' stabilire altri
obblighi di ordine generale finalizzati alla valutazione o
al miglioramento della situazione fitosanitaria
nell'azienda.
3. I soggetti autorizzati che producono o
commercializzano vegetali e prodotti vegetali, per i quali
non vige l'obbligo del passaporto delle piante, sono
vincolati solamente al rispetto degli obblighi di cui al
comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m) e n).
4. Gli importatori, i centri di raccolta collettivi, i
centri di spedizione o altri soggetti, non rientranti nella
categoria dei produttori, che commercializzano vegetali e
prodotti vegetali per i quali vige l'obbligo del passaporto
delle piante, sono vincolati solamente al rispetto degli
obblighi di cui al comma 1, lettere b), c), d), f), g), h),
e i).
5. I piccoli produttori sono esonerati dagli obblighi
di cui al comma 1, lettera b).".



 
Art. 15
Modifica dell'articolo 24 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 214, sospensione delle autorizzazioni

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I Servizi fitosanitari regionali, nel caso in cui i soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ai sensi del presente decreto, non soddisfano ai relativi obblighi o non adempiono alle prescrizioni fitosanitarie ad essi impartite, ne sospendono le autorizzazioni previste sino al puntuale adempimento degli obblighi o alla cessazione del rischio di diffusione di organismi nocivi.».



Note all'art. 15:
Il testo dell'articolo 24 del citato decreto
legislativo n. 214 del 2005, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 24 (Sospensione dell'iscrizione al RUP). - 1. I
Servizi fitosanitari regionali, nel caso in cui i soggetti
a qualsiasi titolo autorizzati ai sensi del presente
decreto, non soddisfano ai relativi obblighi o non
adempiono alle prescrizioni fitosanitarie ad essi
impartite, ne sospendono le autorizzazioni previste sino al
puntuale adempimento degli obblighi o alla cessazione del
rischio di diffusione di organismi nocivi.".



 
Art. 16
Modifica dell'articolo 25
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Quando le normative comunitarie prevedono che il passaporto delle piante giunga fino al consumatore finale, questo deve essere apposto dal produttore sulla minima unita' commerciale.»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci destinati ai Paesi terzi possono circolare in territorio nazionale qualora siano accompagnati dai certificati di cui all'articolo 44, a condizione che i requisiti per l'emissione del passaporto siano rispettati.».



Note all'art. 16:
Il testo dell'articolo 25 del citato decreto
legislativo n. 214 del 2005, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 25 (Passaporto delle piante). - 1. I vegetali,
prodotti vegetali e le altre voci elencati nell'allegato V,
parte A, sezione I, anche se originari di Paesi terzi, ad
eccezione di quelli prodotti ai sensi dell'articolo 20,
comma 6, possono circolare solo se sono accompagnati dal
passaporto delle piante.
2. Gli spostamenti di piccoli quantitativi di vegetali,
prodotti vegetali, derrate alimentari o alimenti per
animali, di cui al comma 1, destinati ad essere utilizzati
dal possessore o dal destinatario a fini non industriali,
ne' agricoli, ne' commerciali o consumati durante il
trasporto, possono circolare anche se non sono accompagnati
dal passaporto delle piante, a condizione che non vi sia
alcun rischio di diffusione di organismi nocivi.
2-bis. Quando le normative comunitarie prevedono che il
passaporto delle piante giunga fino al consumatore finale,
questo deve essere apposto dal produttore sulla minima
unita' commerciale;
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, i vegetali,
i prodotti vegetali e altre voci destinati ai Paesi terzi
possono circolare in territorio nazionale qualora siano
accompagnati dai certificati di cui all'articolo 44, a
condizione che i requisiti per l'emissione del passaporto
siano rispettati.".



 
Art. 17
Modifica dell'articolo 26
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I Servizi fitosanitari regionali stabiliscono le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dall'articolo 50, comma 1, lettera b).».



Note all'art. 17:
"Art. 26 (Autorizzazione all'uso del passaporto delle
piante). - 1. I soggetti iscritti al RUP che intendono
utilizzare il passaporto delle piante, devono richiedere
apposita autorizzazione al Servizio fitosanitario regionale
competente per territorio, indicando almeno i dati di cui
all'allegato XII.
2. Qualora i soggetti interessati posseggano centri
aziendali in regioni diverse dalla regione in cui hanno la
sede legale, devono presentare la richiesta di
autorizzazione all'uso del passaporto delle piante presso
ciascun Servizio fitosanitario regionale competente per
territorio;
3. I Servizi fitosanitari regionali stabiliscono le
procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui al
comma 1, conformemente a quanto previsto dall'articolo 50,
comma 1, lettera b.".



 
Art. 18
Modifica dell'articolo 27
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il passaporto delle piante e' costituito da un'etichetta ufficiale, contenente le informazioni indicate nell'allegato XIII.».



Note all'art. 18:
Il testo dell'articolo 27 del citato decreto
legislativo n. 214 del 2005, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 27 (Tipologia di passaporto delle piante). - 1.
Il passaporto delle piante e' costituito da un'etichetta
ufficiale, contenente le informazioni indicate
nell'allegato XIII;
2. Le etichette ufficiali devono essere realizzate in
materiale non deteriorabile ed essere stampate e conservate
a cura dei soggetti che le utilizzano, sotto il controllo
dei Servizi fitosanitari regionali e possono essere
integrate con i dati previsti in altre etichettature
utilizzate per la commercializzazione delle sementi e del
materiale di moltiplicazione.
3. Il passaporto per i tuberi-seme di Solanum tuberosum
L. e' costituito dall'etichetta ufficiale prevista dalla
direttiva 2002/56/CE del Consiglio sulla quale deve essere
indicata la dicitura «passaporto delle piante».
Sull'etichetta o su un altro documento commerciale viene
indicato che i prodotti sono conformi alle disposizioni
sull'introduzione ed il trasporto di tuberi-seme di patate
all'interno di una zona protetta, riconosciuta in relazione
a determinati organismi nocivi per i tuberi semi di patate.
4. Il passaporto delle piante deve essere compilato, in
ogni sua parte, a macchina o in stampatello con inchiostro
indelebile indicando, con il nome latino, la denominazione
botanica dei vegetali e prodotti vegetali; detto passaporto
e' invalidato se contiene cancellature o modifiche non
convalidate.".



 
Art. 19
Modifica dell'articolo 28
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. E' consentito anche l'uso del passaporto "semplificato" costituito da un'etichetta ufficiale contenente almeno le informazioni da 1 a 5 indicate nell'allegato XIII nonche' da un documento di accompagnamento, utilizzato per fini commerciali, contenente almeno le informazioni da 1 a 10 indicate nell'allegato XIII.».



Note all'art. 19:
Il testo dell'articolo 28 del citato decreto
legislativo n. 214 del 2005, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 28 (Passaporto delle piante «semplificato»). -
1. E' consentito anche l'uso del passaporto 'semplificato'
costituito da un'etichetta ufficiale contenente almeno le
informazioni da 1 a 5 indicate nell'allegato XIII nonche'
da un documento di accompagnamento, utilizzato per fini
commerciali, contenente almeno le informazioni da 1 a 10
indicate nell'allegato XIII.
2. L'etichetta ufficiale che costituisce parte
integrante del passaporto semplificato puo' accompagnare
una partita di vegetali anche non omogenei, a condizione
che il documento di accompagnamento descriva i generi, le
specie qualora richieste, nonche' le quantita' dei vegetali
che costituiscono la partita in questione.".



 
Art. 20
Modifica dell'articolo 29
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Gli acquirenti commerciali venditori al dettaglio di vegetali, prodotti vegetali e altre voci, conservano, come utilizzatori finali professionalmente impegnati nella produzione di vegetali, i passaporti pertinenti per almeno un anno, tranne nel caso in cui i passaporti siano apposti sulla minima unita' commerciale.
4. I produttori e i commercianti quando vendono al dettaglio vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione di vegetali non sono obbligati al rilascio del passaporto delle piante, fatte salve diverse disposizioni stabilite da specifiche normative comunitarie.».



Note all'art. 20:
Il testo dell' articolo 29 del citato decreto
legislativo n. 214 del 2005, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 29 (Uso del passaporto delle piante). - 1. I
soggetti interessati provvedono, sotto la loro
responsabilita', ad apporre sui vegetali, sui prodotti
vegetali o altre voci, sui loro imballaggi o sui veicoli di
trasporto il passaporto delle piante, in modo da impedirne
il reimpiego.
2. Qualora sia necessario restituire una frazione di
una partita di vegetali e prodotti vegetali accompagnata
dal passaporto delle piante, detti vegetali possono
circolare accompagnati solo dalla fotocopia del passaporto
originario. Il soggetto interessato dovra' informare
preventivamente il Servizio fitosanitario regionale
competente per territorio, nel quale ritornano i vegetali
in questione, conservando copia di detta comunicazione.
3. Gli acquirenti commerciali venditori al dettaglio di
vegetali, prodotti vegetali e altre voci, conservano, come
utilizzatori finali professionalmente impegnati nella
produzione di vegetali, i passaporti pertinenti per almeno
un anno, tranne nel caso in cui i passaporti siano apposti
sulla minima unita' commerciale.
4. I produttori e i commercianti quando vendono al
dettaglio vegetali e prodotti vegetali a persone non
professionalmente impegnate nella produzione di vegetali
non sono obbligati al rilascio del passaporto delle piante,
fatte salve diverse disposizioni stabilite da specifiche
normative comunitarie.
5. Qualora un passaporto sia utilizzato per un
vegetale, prodotto vegetale o altre voci non originario
della Comunita' riporta sullo stesso l'indicazione del nome
del Paese di origine o, se del caso, del Paese di
spedizione.
6. Al momento dell'introduzione nel territorio della
Repubblica italiana, il nulla osta all'importazione di cui
all'articolo 40, puo' sostituire il passaporto delle piante
sino alla prima destinazione in territorio italiano.".



 
Art. 21
Modifica dell'articolo 30
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Un passaporto delle piante puo', successivamente alla sua emissione, essere sostituito con un passaporto di sostituzione, che deve riportare sempre il codice del produttore originario, conformemente alle disposizioni seguenti:
a) in caso di ripartizione o di cambiamento della situazione fitosanitaria delle forniture, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV;
b) su richiesta di volta in volta del soggetto interessato iscritto al RUP.».



Note all'art. 21:
Il testo dell'articolo 30 del citato decreto
legislativo n. 214 del 2005, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 30 (Passaporto delle piante di sostituzione). -
1. Un passaporto delle piante puo', successivamente alla
sua emissione, essere sostituito con un passaporto di
sostituzione, che deve riportare sempre il codice del
produttore originario, conformemente alle disposizioni
seguenti:
a) in caso di ripartizione o di cambiamento della
situazione fitosanitaria delle forniture, fatti salvi i
requisiti particolari di cui all'allegato IV;
b) su richiesta di volta in volta del soggetto
interessato iscritto al RUP.
2. Nel caso di utilizzo del passaporto di sostituzione,
oltre al codice del produttore o dell'importatore riportato
sul passaporto originario, occorre riportare la dicitura
«RP» (replacement passport). Nel caso di utilizzo del
passaporto di sostituzione per zone protette si deve
riportare anche la dicitura «ZP».
3. Il passaporto di sostituzione puo' essere rilasciato
soltanto previa autorizzazione dei Servizi fitosanitari
regionali, competenti per il territorio nel quale e'
situato il Centro aziendale richiedente. L'autorizzazione
specifica all'uso del passaporto di sostituzione puo'
essere concessa solo ai richiedenti che offrono garanzie
circa l'identita' dei prodotti e l'assenza di rischi
fitosanitari.".



 
Art. 22
Modifica dell'articolo 31
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I vegetali, prodotti vegetali e le altre voci elencate nell'allegato V, parte A, sezione II, anche se originari di Paesi terzi, possono essere introdotti o circolare nelle zone protette che li riguardano se su di essi, sul loro imballaggio o sui veicoli che li trasportano e' apposto un passaporto delle piante valido per tali zone, riportante la lettera ed il numero che identifica l'organismo e la rispettiva zona protetta di cui alla specifica regolamentazione comunitaria, a condizione che siano soddisfatte le disposizioni particolari dettate nei loro riguardi dall'allegato IV, parte B.».



Note all'art. 22:
Il testo dell'articolo 31 del citato decreto
legislativo n. 214 del 2005, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 31 (Circolazione in zone protette). - 1. Le zone
della Comunita' elencate nell'allegato VI sono «zone
protette» nei confronti dei rispettivi organismi nocivi
elencati nello stesso allegato.
2. I vegetali, prodotti vegetali e le altre voci
elencate nell'allegato V, parte A, sezione II, anche se
originari di Paesi terzi, possono essere introdotti o
circolare nelle zone protette che li riguardano se su di
essi, sul loro imballaggio o sui veicoli che li trasportano
e' apposto un passaporto delle piante valido per tali zone,
riportante la lettera ed il numero che identifica
l'organismo e la rispettiva zona protetta di cui alla
specifica regolamentazione comunitaria, a condizione che
siano soddisfatte le disposizioni particolari dettate nei
loro riguardi dall'allegato IV, parte B.".



 
Art. 23
Modifica dell'articolo 34
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

1. All'articolo 34 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Gli Ispettori fitosanitari sono funzionari della pubblica amministrazione, tecnicamente e professionalmente qualificati, operanti presso i Servizi fitosanitari regionali o presso altre pubbliche amministrazioni, purche' rispondano funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario regionale.
2. Gli Ispettori fitosanitari svolgono compiti tecnico scientifici e sono autorizzati dal Servizio fitosanitario regionale, secondo le competenze professionali per le quali sono abilitati, ad agire per loro conto e sotto il loro controllo.
3. Agli Ispettori fitosanitari e' rilasciato apposito documento di riconoscimento, con validita' quinquennale, predisposto secondo le linee guida stabilite a livello nazionale, conformemente a quanto previsto dal comma 2, lettera n), dell'articolo 49.
4. I nominativi degli Ispettori fitosanitari, corredati del numero identificativo attribuito dall'amministrazione competente, dal titolo di studio, dal livello di inquadramento, nonche' dalle relative firme autentiche, sono depositati presso il Servizio fitosanitario centrale ai fini dell'iscrizione nell'apposito registro nazionale.»;
b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Nel registro nazionale di cui al comma 4 sono iscritti d'ufficio, in apposita sezione ad esaurimento, gli ispettori fitosanitari in servizio alla data di istituzione del registro di cui al comma 4.»;
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Gli Ispettori fitosanitari, in possesso della laurea magistrale, che consente l'accesso ad ordini professionali nelle cui competenze rientrano le attivita' riservate agli ispettori fitosanitari, sono inquadrati presso le proprie amministrazioni in uno specifico profilo professionale. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti i requisiti tecnici e professionali per l'iscrizione nel registro nazionale di cui al comma 4 e le modalita' per la sua tenuta.»;
d) il comma 8 e' abrogato.



Note all'art. 23:
Il testo dell'articolo 34 del citato decreto
legislativo n. 214 del 2005, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 34 (Ispettori fitosanitari). - 1. Gli Ispettori
fitosanitari sono funzionari della pubblica
amministrazione, tecnicamente e professionalmente
qualificati, operanti presso i Servizi fitosanitari
regionali o presso altre pubbliche amministrazioni, purche'
rispondano funzionalmente e tecnicamente alle direttive del
Servizio fitosanitario regionale.
2. Gli Ispettori fitosanitari svolgono compiti tecnico
scientifici e sono autorizzati dal Servizio fitosanitario
regionale, secondo le competenze professionali per le quali
sono abilitati, ad agire per loro conto e sotto il loro
controllo.
3. Agli Ispettori fitosanitari e' rilasciato apposito
documento di riconoscimento, con validita' quinquennale,
predisposto secondo le linee guida stabilite a livello
nazionale, conformemente a quanto previsto dal comma 2,
lettera n), dell'articolo 49.
4. I nominativi degli Ispettori fitosanitari, corredati
del numero identificativo attribuito dall'amministrazione
competente, dal titolo di studio, dal livello di
inquadramento, nonche' dalle relative firme autentiche,
sono depositati presso il Servizio fitosanitario centrale
ai fini dell'iscrizione nell'apposito registro nazionale.
4-bis. Nel registro nazionale di cui al comma 4 sono
iscritti d'ufficio, in apposita sezione ad esaurimento, gli
ispettori fitosanitari in servizio alla data di istituzione
del registro di cui al comma 4.
5. Gli Ispettori fitosanitari, in possesso della laurea
magistrale, che consente l'accesso ad ordini professionali
nelle cui competenze rientrano le attivita' riservate agli
ispettori fitosanitari, sono inquadrati presso le proprie
amministrazioni in uno specifico profilo professionale. Con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni,
sono stabiliti i requisiti tecnici e professionali per
l'iscrizione nel registro nazionale di cui al comma 4 e le
modalita' per la sua tenuta.
6. Il documento di riconoscimento degli Ispettori
fitosanitari e' ritirato nel caso essi vengano destinati a
svolgere altri compiti non pertinenti il Servizio
fitosanitario o in caso di cessata attivita'.
7. Gli Ispettori che operano presso amministrazioni
pubbliche diverse dal Servizio fitosanitario nazionale,
nell'esercizio delle funzioni relative alla materia
disciplinata dalla presente legge, si attengono alle
disposizioni impartite dal Responsabile del Servizio
fitosanitario competente.
8. (abrogato).".



 
Art. 24
Inserimento dell'articolo 34-bis
nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo l'articolo 34 e' inserito il seguente:
«Art. 34-bis (Agente fitosanitario). - 1. I Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi di personale tecnico di supporto agli Ispettori fitosanitari, opportunamente formato, denominato "Agente fitosanitario", espressamente incaricato dagli stessi Servizi. Essi effettuano le funzioni previste dall'articolo 35 con l'esclusione di quelle di cui ai commi 2 e 4.».
 
Art. 25
Modifica dell'articolo 36
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

1. All'articolo 36 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 l'alinea e' sostituita dalla seguente:
«1. I vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui all'allegato V, parte B, o quelli provvisti di autorizzazione ai sensi del titolo X, che vengono introdotti nel territorio doganale comunitario in provenienza da un Paese terzo, a partire dalla data della loro entrata, sono sottoposti a vigilanza doganale ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del Codice doganale comunitario e anche alla sorveglianza del Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata; essi devono essere sottoposti ad uno dei regimi doganali previsti dal Codice doganale comunitario, soltanto dopo che siano stati espletati i controlli di cui agli articoli 37 e 39, allo scopo di accertare:»;
b) la lettera d) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
«d) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui all'allegato V, parte B, sono accompagnati dall'originale del certificato fitosanitario ufficiale o del "certificato fitosanitario di riesportazione" rilasciati conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 37, o da documenti alternativi, certificati elettronici o marchi previsti dalla vigente normativa in materia;»;
c) dopo la lettera d) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) che i vegetali, i prodotti vegetali o gli organismi nocivi di cui agli allegati I, II e III siano accompagnati dall'autorizzazione di cui all'articolo 46 e siano importati in conformita' ai requisiti in essa previsti;
d-ter) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci siano esenti da organismi nocivi, ancorche' non elencati negli allegati I o II, di cui sino a quel momento non e' stata riscontrata la presenza nel territorio della Repubblica italiana.»;
d) i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
«5. Fatto salvo l'articolo 39, si applicano, in caso di rischio di diffusione di organismi nocivi, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 ai vegetali, ai prodotti vegetali e alle altre voci contemplati da uno dei regimi doganali di cui all'articolo 4, paragrafo 12, lettera b), del Codice doganale comunitario, o dalle operazioni di perfezionamento di cui all'articolo 4, comma 31, lettere b) e c), del medesimo codice.
6. I vegetali, prodotti vegetali o altre voci diversi da quelli indicati nell'allegato V parte B e con particolare riferimento a quelli elencati nell'allegato XXI, nonche' i loro imballaggi o i veicoli utilizzati per il loro trasporto, provenienti da Paesi terzi, sono ufficialmente ispezionati in applicazione dei piani nazionali predisposti dal Servizio fitosanitario centrale ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera c-bis).».



Note all'art. 25:
"Art. 36 (Formalita' all'importazione). - 1. I
vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui
all'allegato V, parte B, o quelli provvisti di
autorizzazione ai sensi del titolo X, che vengono
introdotti nel territorio doganale comunitario in
provenienza da un Paese terzo, a partire dalla data della
loro entrata, sono sottoposti a vigilanza doganale ai sensi
dell'articolo 37, paragrafo 1, del Codice doganale
comunitario e anche alla sorveglianza del Servizio
fitosanitario regionale competente per il punto di entrata;
essi devono essere sottoposti ad uno dei regimi doganali
previsti dal Codice doganale comunitario, soltanto dopo che
siano stati espletati i controlli di cui agli articoli 37 e
39, allo scopo di accertare:
a) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci
non sono contaminati dagli organismi nocivi elencati
nell'allegato I, parte A;
b) che i vegetali ed i prodotti vegetali specificati
nell'allegato II, parte A, non sono contaminati dagli
organismi nocivi che li riguardano, indicati in tale
allegato;
c) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci
elencati nell'allegato IV, parte A, sono conformi ai
requisiti particolari che li riguardano, indicati in tale
allegato o, se applicabile, all'opzione dichiarata nel
certificato a norma dell'articolo 37, comma 7;
d) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci
di cui all'allegato V, parte B, sono accompagnati
dall'originale del certificato fitosanitario ufficiale o
del 'certificato fitosanitario di riesportazione'
rilasciati conformemente alle disposizioni di cui
all'articolo 37, o da documenti alternativi, certificati
elettronici o marchi previsti dalla vigente normativa in
materia;
d-bis) che i vegetali, i prodotti vegetali o gli
organismi nocivi di cui agli allegati I, II e III siano
accompagnati dall'autorizzazione di cui all'articolo 46 e
siano importati in conformita' ai requisiti in essa
previsti;
d-ter) che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre
voci siano esenti da organismi nocivi, ancorche' non
elencati negli allegati I o II, di cui sino a quel momento
non e' stata riscontrata la presenza nel territorio della
Repubblica italiana.
2. Il comma 1 si applica in caso di vegetali, di
prodotti vegetali o di altre voci destinati ad una zona
protetta, in relazione agli organismi nocivi e ai requisiti
speciali elencati rispettivamente nell'allegato I, parte B,
nell'allegato II, parte B, e nell'allegato IV, parte B, per
tale zona protetta.
3. I Servizi fitosanitari regionali possono sottoporre
a sorveglianza anche vegetali, prodotti vegetali o altre
voci diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, introdotti
nel territorio doganale comunitario in provenienza da un
Paese terzo, a partire dalla data di entrata, per accertare
quanto disposto al comma 1. Questi vegetali, prodotti
vegetali o altre voci includono il legname che serve per la
casseratura, la compartimentazione o la confezione di
materiale da imballaggio effettivamente utilizzato nel
trasporto di oggetti di qualsiasi natura.
4. Se il Servizio fitosanitario regionale competente
per il punto di entrata si avvale della facolta' di cui al
comma 3, i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci
rimangono sotto la sorveglianza di cui al comma 1 fino al
momento in cui sono state espletate le formalita'
prescritte e si e' pervenuti alla conclusione che essi sono
conformi ai pertinenti requisiti fissati nel presente
decreto.
5. Fatto salvo l'articolo 39, si applicano, in caso di
rischio di diffusione di organismi nocivi, le disposizioni
di cui ai commi 1, 2 e 3 ai vegetali, ai prodotti vegetali
e alle altre voci contemplati da uno dei regimi doganali di
cui all'articolo 4, paragrafo 12, lettera b), del Codice
doganale comunitario, o dalle operazioni di perfezionamento
di cui all'articolo 4, comma 31, lettere b) e c), del
medesimo codice.
6. I vegetali, prodotti vegetali o altre voci diversi
da quelli indicati nell'allegato V parte B e con
particolare riferimento a quelli elencati nell'allegato
XXI, nonche' i loro imballaggi o i veicoli utilizzati per
il loro trasporto, provenienti da Paesi terzi, sono
ufficialmente ispezionati in applicazione dei piani
nazionali predisposti dal Servizio fitosanitario centrale
ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera c-bis).
7. I vegetali importati dichiarati, nell'ambito delle
formalita' doganali, ad uso diverso dalla riproduzione e
dalla piantagione, per i quali non sono stati effettuati i
relativi controlli fitosanitari previsti per tali
tipologie, non possono piu' mutare la destinazione d'uso
senza specifica autorizzazione del Servizio fitosanitario
competente.".



 
Art. 26
Modifica dell'articolo 39
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

1. All'articolo 39 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Gli importatori, o i loro rappresentanti in dogana, devono assicurare che per le spedizioni costituite da, o contenenti, vegetali, prodotti vegetali o altre voci, elencati nell'allegato V, parte B, nell'allegato XXI o da importare ai sensi del titolo X, sia fatto riferimento alla composizione della spedizione su almeno uno dei documenti necessari per l'assoggettamento al regime doganale di cui all'articolo 36, attraverso le seguenti informazioni:
a) riferimento al tipo di vegetali, prodotti vegetali o altre voci avvalendosi dei codici della "tariffa doganale integrata delle Comunita' europee (TARIC)";
b) dichiarazione "La presente spedizione contiene prodotti di rilevanza fitosanitaria", o qualsiasi altra dichiarazione equivalente concordata tra l'ufficio doganale del punto di entrata e il Servizio fitosanitario competente per il punto di entrata;
c) numero di riferimento della necessaria documentazione fitosanitaria;
d) numero ufficiale di iscrizione dell'importatore al Registro ufficiale dei produttori, ovvero il riferimento agli estremi della lettera di autorizzazione di cui all'articolo 46.
3. Gli importatori o i loro rappresentanti in dogana devono dare notifica preventiva, con congruo anticipo, all'Ufficio doganale del punto di entrata e al Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata dell'imminente arrivo delle spedizioni contenenti i prodotti di cui al comma 2 nonche' di qualsiasi vegetale, prodotto vegetale ancorche' non compreso negli allegati.».



Note all'art. 26:
Il testo dell'articolo 39 del citato decreto
legislativo n. 214 del 2005, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 39 (Obblighi degli importatori). - 1. Le
formalita' precisate all'articolo 37, comma 1, le ispezioni
di cui all'articolo 38 e i controlli relativi al rispetto
delle disposizioni dell'articolo 7, con riguardo
all'allegato III, sono espletati, come precisato al comma
2, congiuntamente alle formalita' necessarie per
l'assoggettamento al regime doganale di cui all'articolo
36. Esse sono espletate conformemente alle disposizioni
della convenzione internazionale sull'armonizzazione dei
controlli delle merci alle frontiere, in particolare
dell'allegato 4, quale approvata dal regolamento (CEE) n.
1262/84 del Consiglio.
2. Gli importatori, o i loro rappresentanti in dogana,
devono assicurare che per le spedizioni costituite da, o
contenenti, vegetali, prodotti vegetali o altre voci,
elencati nell'allegato V, parte B, nell'allegato XXI o da
importare ai sensi del titolo X, sia fatto riferimento alla
composizione della spedizione su almeno uno dei documenti
necessari per l'assoggettamento al regime doganale di cui
all'articolo 36, attraverso le seguenti informazioni:
a) riferimento al tipo di vegetali, prodotti vegetali o
altre voci avvalendosi dei codici della 'tariffa doganale
integrata delle Comunita' europee (TARIC)';
b) dichiarazione 'La presente spedizione contiene
prodotti di rilevanza fitosanitaria', o qualsiasi altra
dichiarazione equivalente concordata tra l'ufficio doganale
del punto di entrata e il Servizio fitosanitario competente
per il punto di entrata;
c) numero di riferimento della necessaria
documentazione fitosanitaria;
d) numero ufficiale di iscrizione dell'importatore al
Registro ufficiale dei produttori, ovvero il riferimento
agli estremi della lettera di autorizzazione di cui
all'articolo 46.
3. Gli importatori o i loro rappresentanti in dogana
devono dare notifica preventiva, con congruo anticipo,
all'Ufficio doganale del punto di entrata e al Servizio
fitosanitario regionale competente per il punto di entrata
dell'imminente arrivo delle spedizioni contenenti i
prodotti di cui al comma 2 nonche' di qualsiasi vegetale,
prodotto vegetale ancorche' non compreso negli allegati.
4. I «controlli documentali», i «controlli di
identita'» e i «controlli fitosanitari» nonche' la verifica
del rispetto dell'articolo 7, con riguardo all'allegato
III, devono essere espletati dal Servizio fitosanitario
regionale competente per il punto di entrata unitamente
alle formalita' doganali necessarie per l'assoggettamento
al regime doganale di cui all'articolo 36, presso il punto
di entrata o in qualsiasi altro luogo limitrofo, concordato
con le autorita' doganali, diverso dal luogo di
destinazione.
5. I Servizi fitosanitari regionali competenti
provvedono ad apporre sugli originali dei certificati o dei
documenti alternativi, esclusi i marchi, a seguito
dell'ispezione, il proprio timbro contenente l'indicazione
della denominazione del Servizio e della data di
presentazione del documento.
6. Per le merci che viaggiano con mezzo aereo i
controlli previsti agli articoli 36, 37 e 38 possono essere
effettuati presso uno degli aeroporti elencati
nell'allegato VIII, anche nel caso non sia il primo punto
di sbarco, a condizione che non sussistano rischi
fitosanitari e siano trasportate sotto vincolo doganale.".



 
Art. 27
Modifica dell'articolo 40
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Se, a seguito delle ispezioni previste dall'articolo 36 sui vegetali, prodotti vegetali ed altre voci elencati nell'allegato V, parte B, nell'allegato XXI o da importare ai sensi della direttiva 2008/61/CE, risulta che le condizioni stabilite dal presente decreto sono soddisfatte, il Servizio fitosanitario competente per territorio ne autorizza l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana, rilasciando apposito nulla osta all'importazione o al transito, da presentare all'autorita' doganale competente.»;
b) la lettera f) del comma 3 e' sostituita dalla seguente:
«f) eccezionalmente e soltanto in determinate circostanze, trattamento adeguato secondo metodi approvati dal Servizio fitosanitario nazionale, se si ritiene che, come conseguenza del trattamento, le condizioni siano rispettate e non sussiste il rischio di diffusione di organismi nocivi; la misura del trattamento adeguato puo' essere adottata anche rispetto ad organismi nocivi non elencati nell'allegato I o nell'allegato II.»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Per i casi in cui si applica il comma 3, lettere a), b) e c), i Servizi fitosanitari regionali devono annullare i certificati fitosanitari o i certificati fitosanitari di riesportazione di origine, e qualsiasi altro documento presentato al momento dell'introduzione nel loro territorio di vegetali, di prodotti vegetali o di altre voci. All'atto dell'annullamento sul certificato o sul documento viene apposto, in prima pagina e in posizione visibile, un timbro triangolare di colore rosso con la dicitura "certificato annullato" o "documento annullato" nonche' l'indicazione del Servizio fitosanitario e la data del rifiuto, dell'inizio del trasporto verso una destinazione esterna alla Comunita' europea o del ritiro. La dicitura deve figurare in stampatello in almeno una delle lingue ufficiali della Comunita' europea.».



Note all'art. 27:
Il testo dell'articolo 40 del citato decreto
legislativo n. 214 del 2005, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 40 (Misure ufficiali all'importazione). - 1. Se,
a seguito delle ispezioni previste dall'articolo 36 sui
vegetali, prodotti vegetali ed altre voci elencati
nell'allegato V, parte B, nell'allegato XXI o da importare
ai sensi della direttiva 2008/61/CE, risulta che le
condizioni stabilite dal presente decreto sono soddisfatte,
il Servizio fitosanitario competente per territorio ne
autorizza l'introduzione nel territorio della Repubblica
italiana, rilasciando apposito nulla osta all'importazione
o al transito, da presentare all'autorita' doganale
competente.
2. Se la spedizione contiene prodotti elencati
nell'allegato V, parte A, detto nulla osta all'importazione
potra' sostituire il passaporto delle piante sino alla
prima destinazione in territorio italiano, in tal caso
viene rilasciata copia con indicato il numero di
registrazione al Registro ufficiale dei produttori della
ditta importatrice e la dicitura «Sostituisce il passaporto
delle piante».
3. Se si ritiene, in esito alle formalita' previste
dall'articolo 36, che le condizioni stabilite dal presente
decreto non sono soddisfatte, ai vegetali, ai prodotti
vegetali o alle altre voci, si applicano, con oneri a
carico degli importatori, una o piu' delle seguenti misure
ufficiali:
a) il rifiuto dell'entrata nella Comunita' europea di
tutti o di una parte dei prodotti;
b) il trasporto verso una destinazione esterna alla
Comunita' europea, conformemente ad appropriate procedure
doganali durante il tragitto all'interno della Comunita' e
sotto sorveglianza ufficiale;
c) rimozione dalla spedizione dei prodotti infetti o
infestati;
d) la distruzione;
e) l'imposizione di un periodo di quarantena, finche'
non siano disponibili i risultati degli esami o delle
analisi ufficiali;
f) eccezionalmente e soltanto in determinate
circostanze, trattamento adeguato secondo metodi approvati
dal Servizio fitosanitario nazionale, se si ritiene che,
come conseguenza del trattamento, le condizioni siano
rispettate e non sussiste il rischio di diffusione di
organismi nocivi; la misura del trattamento adeguato puo'
essere adottata anche rispetto ad organismi nocivi non
elencati nell'allegato I o nell'allegato II.
4. Per i casi in cui si applica il comma 3, lettere a),
b) e c), i Servizi fitosanitari regionali devono annullare
i certificati fitosanitari o i certificati fitosanitari di
riesportazione di origine, e qualsiasi altro documento
presentato al momento dell'introduzione nel loro territorio
di vegetali, di prodotti vegetali o di altre voci. All'atto
dell'annullamento sul certificato o sul documento viene
apposto, in prima pagina e in posizione visibile, un timbro
triangolare di colore rosso con la dicitura 'certificato
annullato' o 'documento annullato' nonche' l'indicazione
del Servizio fitosanitario e la data del rifiuto,
dell'inizio del trasporto verso una destinazione esterna
alla Comunita' europea o del ritiro. La dicitura deve
figurare in stampatello in almeno una delle lingue
ufficiali della Comunita' europea.
5. I Servizi fitosanitari regionali comunicano i casi
in cui siano stati intercettati vegetali, prodotti vegetali
o altre voci provenienti da un Paese terzo non conformi ai
requisiti fitosanitari prescritti, nonche' dei motivi di
tale intercettazione e delle misure adottate nei confronti
della spedizione intercettata, mediante apposito modello
conforme all'allegato XIV, al Servizio fitosanitario
centrale al piu' presto in modo che il Servizio per la
protezione dei vegetali interessato e, se del caso, anche
la Commissione europea, possano esaminare il caso, in
particolare per prendere le misure necessarie ad evitare
che si verifichino in futuro casi analoghi.".



 
Art. 28
Modifica dell'articolo 41
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

1. All'articolo 41 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Se, dai controlli effettuati su partite di vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da Paesi terzi, si ritiene che essi possano costituire un rischio imminente di introduzione o di diffusione di organismi nocivi elencati negli allegati I e II o di organismi nocivi non elencati in detti allegati, ma di cui sino al momento dell'importazione non e' riscontrata la diffusione sul territorio della Repubblica italiana, il Servizio fitosanitario regionale competente adotta immediatamente le misure che si rendono necessarie e ne informa sollecitamente il Servizio fitosanitario centrale.».



Note all'art. 28:
Il testo dell'articolo 41 del citato decreto
legislativo n. 214 del 2005, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 41 (Rischio fitosanitario all'importazione). - 1.
Se, dai controlli effettuati su partite di vegetali,
prodotti vegetali o altre voci provenienti da Paesi terzi,
si ritiene che essi possano costituire un rischio imminente
di introduzione o di diffusione di organismi nocivi
elencati negli allegati I e II o di organismi nocivi non
elencati in detti allegati, ma di cui sino al momento
dell'importazione non e' riscontrata la diffusione sul
territorio della Repubblica italiana, il Servizio
fitosanitario regionale competente adotta immediatamente le
misure che si rendono necessarie e ne informa
sollecitamente il Servizio fitosanitario centrale.
2. Le misure di cui al comma 1 si applicano anche alla
introduzione di organismi vivi isolati, non elencati negli
allegati I e II, originari di Paesi terzi.
3. I controlli di identita' e i controlli fitosanitari
possono essere effettuati con frequenza ridotta nelle
ipotesi di cui all'allegato XVIII.".



 
Art. 29
Modifica dell'articolo 42
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'elenco dei punti di entrata di cui all'allegato VIII e' modificato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52, su richiesta del Servizio fitosanitario regionale competente o quando vengono meno i requisiti di cui al comma 2, sentita l'Agenzia delle dogane.
1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52, i controlli di cui agli articoli 36, 37 e 38 possono essere effettuati in luoghi diversi dal primo punto di entrata, conformemente alle norme della direttiva 2004/103/CE, previa emissione di apposito nulla osta al transito.»;
b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Presso tutti i punti d'entrata, i predetti enti gestori devono mettere a disposizione adeguati spazi informativi a mezzo di apposita bacheca per la divulgazione delle norme fitosanitarie.».



Note all'art. 29:
Il testo dell'articolo 42 del citato decreto
legislativo n. 214 del 2005, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 42 (Punti di entrata). - 1. I vegetali, prodotti
vegetali e altre voci indicati nell'allegato V parte B, e
nell'allegato XXI, provenienti dai Paesi terzi, anche se
contenuti nei pacchi postali, possono essere introdotti nel
territorio della Repubblica italiana solo attraverso i
punti di entrata elencati nell'allegato VIII del presente
decreto, ove devono essere effettuati i controlli previsti
agli articoli 36, 37 e 38.
1-bis. L'elenco dei punti di entrata di cui
all'allegato VIII e' modificato con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, previo
parere del Comitato di cui all'articolo 52, su richiesta
del Servizio fitosanitario regionale competente o quando
vengono meno i requisiti di cui al comma 2, sentita
l'Agenzia delle dogane.
1-ter. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, previo parere del Comitato
di cui all'articolo 52, i controlli di cui agli articoli
36, 37 e 38 possono essere effettuati in luoghi diversi dal
primo punto di entrata, conformemente alle norme della
direttiva 2004/103/CE, previa emissione di apposito nulla
osta al transito.
2. Gli enti gestori dei punti di entrata devono mettere
a disposizione del Servizio fitosanitario competente le
strutture idonee all'espletamento delle loro attivita',
comprese quelle per la conservazione, il deposito in
quarantena del materiale sottoposto a controllo e, se
necessario, per la distruzione (o altro idoneo trattamento)
dell'intera spedizione intercettata o di parte di essa,
pena l'esclusione dall'elenco di cui al precedente comma 1.
3. L'elenco dei punti di entrata e relative modifiche o
aggiornamenti viene trasmesso dal Servizio fitosanitario
centrale al Segretariato della C.I.P.V. della F.A.O.
3-bis. Presso tutti i punti d'entrata, i predetti enti
gestori devono mettere a disposizione adeguati spazi
informativi a mezzo di apposita bacheca per la divulgazione
delle norme fitosanitarie.".



 
Art. 30
Modifica dell'articolo 44
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Nel "Porto franco" di Trieste si consente il rilascio dei certificati di riesportazione per i vegetali e i prodotti vegetali destinati solo a Paesi terzi e sempre che questi non sollevino eccezioni, con le indicazioni relative al Paese di origine e allo stato di transito della merce, in conformita' a quanto previsto dal dettato dell'articolo 4 del decreto 19 gennaio 1955, n. 29, del Commissariato Generale del Governo italiano per il territorio di Trieste.».



Note all'art. 30:
Il testo dell'articolo 44 del citato decreto
legislativo n. 214 del 2005, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 44 (Certificati fitosanitari). - 1. I
«certificati fitosanitari» e i «certificati fitosanitari di
riesportazione» rilasciati dai servizi fitosanitari
regionali competenti per territorio conformemente alle
norme della Convenzione Internazionale per la Protezione
delle Piante, sono conformi al modello standard di cui
all'allegato VII.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafi
6 e 7 del regolamento (CE) n. 1808/2001 del 30 agosto 2001
della Commissione e successive attuazioni e modificazioni
ed ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 7
febbraio 1992, n. 150, con proprio decreto il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con
il Ministro delle attivita' produttive, previa intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
stabilisce le procedure di rilascio dei certificati
fitosanitari da rilasciare in luogo di una licenza di
esportazione per le piante riprodotte artificialmente delle
specie iscritte negli allegati B e C del regolamento (CE)
n. 338/97 e di ibridi riprodotti artificialmente da specie
non annotate, iscritte nell'allegato A del medesimo
regolamento, e le modalita' di controllo doganale.
3. E' consentito il rilascio dei certificati
fitosanitari di riesportazione o, se del caso, di
esportazione, per i vegetali, i prodotti vegetali e altre
voci destinati a Paesi terzi, anche se doganalmente
risultano «allo Stato estero».
3-bis. Nel 'Porto franco' di Trieste si consente il
rilascio dei certificati di riesportazione per i vegetali e
i prodotti vegetali destinati solo a Paesi terzi e sempre
che questi non sollevino eccezioni, con le indicazioni
relative al Paese di origine e allo stato di transito della
merce, in conformita' a quanto previsto dal dettato
dell'articolo 4 del decreto 19 gennaio 1955, n. 29, del
Commissariato Generale del Governo italiano per il
territorio di Trieste.".



 
Art. 31
Modifica dell'articolo 45
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

1. All'articolo 45 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'introduzione o il trasferimento nel territorio della Repubblica italiana, per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, di seguito denominate "le attivita'", degli organismi nocivi, di vegetali, dei prodotti vegetali o di altre voci, di cui agli allegati I, II, III, IV e organismi di cui all'articolo 7-bis, di seguito denominati "il materiale", e' subordinata ad una specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio fitosanitario centrale, sentito il Servizio fitosanitario competente per territorio, a seguito di apposita richiesta in cui devono essere specificati:
a) il nome e l'indirizzo della persona responsabile delle attivita';
b) il nome o i nomi scientifici del materiale, nonche', se del caso, quello degli organismi nocivi;
c) il tipo di materiale;
d) la quantita' di materiale;
e) il luogo d'origine del materiale e la provenienza dello stesso;
f) la durata, la natura e gli obiettivi delle attivita' previste, con almeno il riassunto dei lavori e la specifica delle prove o degli scopi scientifici o dei lavori di selezione varietale;
g) l'indirizzo e la descrizione del luogo o dei luoghi specifici di quarantena e, se del caso, di esame;
h) eventualmente, il luogo del primo deposito o del primo impianto, secondo i casi, dopo l'emissione ufficiale del materiale;
i) il metodo previsto di distruzione o di trattamento del materiale al termine delle attivita' autorizzate, se del caso;
l) il punto previsto di entrata nel territorio comunitario del materiale proveniente da Paesi terzi.».



Note all'art. 31:
Il testo dell'articolo 45 del citato decreto
legislativo n. 214 del 2005, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 45 (Richiesta di autorizzazione). - 1.
L'introduzione o il trasferimento nel territorio della
Repubblica italiana, per prove o scopi scientifici e per
lavori di selezione varietale, di seguito denominate 'le
attivita', degli organismi nocivi, di vegetali, dei
prodotti vegetali o di altre voci, di cui agli allegati I,
II, III, IV e organismi di cui all'articolo 7-bis, di
seguito denominati 'il materiale', e' subordinata ad una
specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio
fitosanitario centrale, sentito il Servizio fitosanitario
competente per territorio, a seguito di apposita richiesta
in cui devono essere specificati:
a) il nome e l'indirizzo della persona responsabile
delle attivita';
b) il nome o i nomi scientifici del materiale, nonche',
se del caso, quello degli organismi nocivi;
c) il tipo di materiale;
d) la quantita' di materiale;
e) il luogo d'origine del materiale e la provenienza
dello stesso;
f) la durata, la natura e gli obiettivi delle attivita'
previste, con almeno il riassunto dei lavori e la specifica
delle prove o degli scopi scientifici o dei lavori di
selezione varietale;
g) l'indirizzo e la descrizione del luogo o dei luoghi
specifici di quarantena e, se del caso, di esame;
h) eventualmente, il luogo del primo deposito o del
primo impianto, secondo i casi, dopo l'emissione ufficiale
del materiale;
i) il metodo previsto di distruzione o di trattamento
del materiale al termine delle attivita' autorizzate, se
del caso;
l) il punto previsto di entrata nel territorio
comunitario del materiale proveniente da Paesi terzi.".



 
Art. 32
Modifica dell'articolo 46
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

1. All'articolo 46 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Se si tratta di materiale proveniente dalla Comunita' europea, il cui luogo di origine si trovi in un altro stato membro, la lettera di autorizzazione che scorta il materiale deve essere ufficialmente vistata dallo stato membro di provenienza ai fini del trasferimento del materiale in condizioni di quarantena. Per i vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nella parte A dell'allegato V, il materiale deve essere inoltre scortato da un passaporto delle piante emesso conformemente all'articolo 25, e successivi, in base all'esame effettuato per accertare la rispondenza alle condizioni del presente decreto, diverse da quelle concernenti l'organismo nocivo o gli organismi nocivi per cui sono state approvate le attivita' ai sensi del comma 1; il passaporto deve recare la dicitura "Materiale trasferito a norma della direttiva 2008/61/CE".»;
b) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Se si tratta di materiale introdotto da un Paese terzo, il Servizio fitosanitario centrale, accertato che la lettera di autorizzazione sia stata rilasciata in base a prove documentali adeguate per quanto concerne il luogo d'origine del materiale, trasmette copia di detta lettera al Servizio fitosanitario regionale competente. Per i vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, il materiale deve inoltre essere scortato, ove previsto, da un certificato fitosanitario rilasciato nel Paese di origine emesso conformemente alle condizioni del presente decreto, diverse da quelle concernenti l'organismo nocivo o gli organismi nocivi per cui sono state approvate le attivita' ai sensi del comma 1; il certificato deve recare, alla voce "dichiarazione supplementare", la dicitura: "Materiale importato a norma della direttiva 2008/61/CE" e deve specificare, se del caso, l'organismo nocivo o gli organismi nocivi di cui trattasi.».



Note all'art. 32:
Il testo dell'articolo 46 del citato decreto
legislativo n. 214 del 2005, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 46 (Autorizzazione). - 1. Il Servizio
fitosanitario centrale, approvate le attivita' indicate
all'articolo 45 conformemente alle condizioni generali di
cui all'allegato XV, puo' revocare l'approvazione in
qualsiasi momento qualora si accerti, su indicazione dei
Servizi fitosanitari regionali, che detta conformita' e'
venuta meno.
2. Il materiale autorizzato deve essere in ogni caso
scortato da una «lettera di autorizzazione», conforme al
modello di cui all'allegato XVI.
3. Se si tratta di materiale proveniente dalla
Comunita' europea, il cui luogo di origine si trovi in un
altro stato membro, la lettera di autorizzazione che scorta
il materiale deve essere ufficialmente vistata dallo stato
membro di provenienza ai fini del trasferimento del
materiale in condizioni di quarantena. Per i vegetali,
prodotti vegetali e altre voci elencati nella parte A
dell'allegato V, il materiale deve essere inoltre scortato
da un passaporto delle piante emesso conformemente
all'articolo 25, e successivi, in base all'esame effettuato
per accertare la rispondenza alle condizioni del presente
decreto, diverse da quelle concernenti l'organismo nocivo o
gli organismi nocivi per cui sono state approvate le
attivita' ai sensi del comma 1; il passaporto deve recare
la dicitura 'Materiale trasferito a norma della direttiva
2008/61/CE'.
4. Se l'indirizzo del luogo o dei luoghi specifici di
quarantena e' ubicato in un altro Stato membro, il Servizio
fitosanitario regionale competente per territorio autorizza
l'uso del passaporto delle piante esclusivamente in base
alle informazioni concernenti l'approvazione di cui al
comma 1, trasmesse ufficialmente dallo Stato membro cui
compete l'approvazione delle attivita', sempreche' sia
assicurato il rispetto delle condizioni di quarantena
durante il trasferimento del materiale.
5. Se si tratta di materiale introdotto da un Paese
terzo, il Servizio fitosanitario centrale, accertato che la
lettera di autorizzazione sia stata rilasciata in base a
prove documentali adeguate per quanto concerne il luogo
d'origine del materiale, trasmette copia di detta lettera
al Servizio fitosanitario regionale competente. Per i
vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati
nell'allegato V, parte B, il materiale deve inoltre essere
scortato, ove previsto, da un certificato fitosanitario
rilasciato nel Paese di origine emesso conformemente alle
condizioni del presente decreto, diverse da quelle
concernenti l'organismo nocivo o gli organismi nocivi per
cui sono state approvate le attivita' ai sensi del comma 1;
il certificato deve recare, alla voce 'dichiarazione
supplementare', la dicitura: 'Materiale importato a norma
della direttiva 2008/61/CE' e deve specificare, se del
caso, l'organismo nocivo o gli organismi nocivi di cui
trattasi.".



 
Art. 33
Modifica dell'articolo 47
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

1. All'articolo 47 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. I Servizi fitosanitari regionali competenti per punto di entrata trasmettono tempestivamente copia del relativo nulla osta all'importazione al servizio fitosanitario competente per il luogo di destinazione del materiale.»;
b) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Per i vegetali, prodotti vegetali e altre voci destinati ad essere svincolati dopo la quarantena, lo "svincolo ufficiale" deve essere approvato dal Servizio fitosanitario regionale. Prima dello svincolo ufficiale i vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti devono essere stati sottoposti a misure di quarantena nonche' ad analisi, e devono essere risultati esenti da qualsiasi organismo nocivo, salvo che trattasi di organismo notoriamente presente nella Comunita' europea e non elencato nel presente decreto.
4. La vigilanza sul rispetto delle condizioni di quarantena e i controlli di cui al comma 3 sono effettuati dal personale dei Servizi fitosanitari regionali o da altri organismi ufficialmente incaricati dai Servizi fitosanitari regionali competenti, a spese degli interessati, conformemente alle disposizioni dell'allegato XVII concernenti i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci ivi specificati.
5. I vegetali, prodotti vegetali e altre voci che nel corso delle misure suddette non sono risultati esenti da organismi nocivi, secondo quanto indicato al comma 3 del presente articolo, e tutti i vegetali, prodotti vegetali e altre voci con i quali sono stati a contatto o che possono essere stati contaminati, devono essere distrutti oppure sottoposti ad un trattamento idoneo o a misure di quarantena, su indicazione del Servizio fitosanitario regionale, allo scopo di eradicare gli organismi nocivi corrispondenti.»;
c) la lettera a) del comma 6 e' sostituita dalla seguente:
«a) il materiale, nonche' gli organismi nocivi e l'eventuale materiale contaminato, e tutti i vegetali, i prodotti vegetali o altre voci con i quali e' stato a contatto o che possono essere stati contaminati, devono essere distrutti, sterilizzati o sottoposti al trattamento prescritto dal Servizio fitosanitario regionale;»;
d) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
«8. I Servizi fitosanitari regionali provvedono affinche' siano prese le opportune misure di quarantena, comprese le analisi, per le attivita' in cui si utilizzano vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato III e non compresi nella parte A, sezioni I, II, III e IV dell'allegato XVII del presente decreto. Le misure di quarantena devono essere comunicate al Servizio fitosanitario centrale.
9. Entro il 31 luglio di ogni anno, i Servizi fitosanitari regionali trasmettono al Servizio fitosanitario centrale, per il precedente periodo di un anno conclusosi il 30 giugno, un elenco con indicazioni quantitative dei trasferimenti di materiali autorizzati e dei casi di contaminazione di detto materiale ad opera di organismi nocivi confermati per lo stesso periodo nel corso delle misure di quarantena e degli esami eseguiti ai sensi dell'allegato XVII, ai fini della loro trasmissione alla Commissione e agli Stati membri entro il primo settembre.»;
e) dopo il comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente:
«9-bis. I casi di contaminazione eventualmente individuati devono essere comunicati immediatamente al Servizio fitosanitario centrale.».



Note all'art. 33:
Il testo dell'articolo 47 del citato decreto
legislativo n. 214 del 2005, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 47 (Controlli ufficiali di quarantena). - 1. I
Servizi fitosanitari regionali verificano che il materiale
sia conservato in condizioni di quarantena durante
l'introduzione o il trasferimento di cui trattasi e venga
trasportato direttamente e immediatamente nel luogo o nei
luoghi indicati nella domanda.
1-bis. I Servizi fitosanitari regionali competenti per
punto di entrata trasmettono tempestivamente copia del
relativo nulla osta all'importazione al servizio
fitosanitario competente per il luogo di destinazione del
materiale.
2. Il Servizio fitosanitario regionale competente per
territorio sorveglia le attivita' approvate e vigila
affinche' durante l'intero loro svolgimento, siano
costantemente rispettate le condizioni di quarantena e le
condizioni generali fissate nell'allegato XV, procedendo
all'esame periodico dei locali e delle attivita'.
3. Per i vegetali, prodotti vegetali e altre voci
destinati ad essere svincolati dopo la quarantena, lo
'svincolo ufficiale' deve essere approvato dal Servizio
fitosanitario regionale. Prima dello svincolo ufficiale i
vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti devono essere
stati sottoposti a misure di quarantena nonche' ad analisi,
e devono essere risultati esenti da qualsiasi organismo
nocivo, salvo che trattasi di organismo notoriamente
presente nella Comunita' europea e non elencato nel
presente decreto.
4. La vigilanza sul rispetto delle condizioni di
quarantena e i controlli di cui al comma 3 sono effettuati
dal personale dei Servizi fitosanitari regionali o da altri
organismi ufficialmente incaricati dai Servizi fitosanitari
regionali competenti, a spese degli interessati,
conformemente alle disposizioni dell'allegato XVII
concernenti i vegetali, i prodotti vegetali e altre voci
ivi specificati.
5. I vegetali, prodotti vegetali e altre voci che nel
corso delle misure suddette non sono risultati esenti da
organismi nocivi, secondo quanto indicato al comma 3 del
presente articolo, e tutti i vegetali, prodotti vegetali e
altre voci con i quali sono stati a contatto o che possono
essere stati contaminati, devono essere distrutti oppure
sottoposti ad un trattamento idoneo o a misure di
quarantena, su indicazione del Servizio fitosanitario
regionale, allo scopo di eradicare gli organismi nocivi
corrispondenti.
6. Per ogni altro materiale, compresi gli organismi
nocivi, al termine delle attivita' approvate, e per tutto
il materiale rivelatosi contaminato nel corso delle
attivita', il Servizio fitosanitario regionale provvede
affinche':
a) il materiale, nonche' gli organismi nocivi e
l'eventuale materiale contaminato, e tutti i vegetali, i
prodotti vegetali o altre voci con i quali e' stato a
contatto o che possono essere stati contaminati, devono
essere distrutti, sterilizzati o sottoposti al trattamento
prescritto dal Servizio fitosanitario regionale;
b) i locali e gli impianti in cui si sono svolte le
attivita' vengono sterilizzati o puliti, secondo il caso,
nel modo prescritto dal Servizio fitosanitario regionale.
7. La persona responsabile delle attivita' deve
comunicare immediatamente al Servizio fitosanitario
regionale competente per territorio qualsiasi caso di
contaminazione del materiale ad opera di organismi nocivi
elencati nel presente decreto e la presenza di qualsiasi
altro organismo nocivo che venga giudicato un rischio per
la Comunita' dal Servizio stesso e che sia stato
individuato nel corso delle attivita', nonche' qualsiasi
caso di emissione nell'ambiente degli organismi stessi.
8. I Servizi fitosanitari regionali provvedono
affinche' siano prese le opportune misure di quarantena,
comprese le analisi, per le attivita' in cui si utilizzano
vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati
nell'allegato III e non compresi nella parte A, sezioni I,
II, III e IV dell'allegato XVII del presente decreto. Le
misure di quarantena devono essere comunicate al Servizio
fitosanitario centrale.
9. Entro il 31 luglio di ogni anno, i Servizi
fitosanitari regionali trasmettono al Servizio
fitosanitario centrale, per il precedente periodo di un
anno conclusosi il 30 giugno, un elenco con indicazioni
quantitative dei trasferimenti di materiali autorizzati e
dei casi di contaminazione di detto materiale ad opera di
organismi nocivi confermati per lo stesso periodo nel corso
delle misure di quarantena e degli esami eseguiti ai sensi
dell'allegato XVII, ai fini della loro trasmissione alla
Commissione e agli Stati membri entro il primo settembre.
9-bis. I casi di contaminazione eventualmente
individuati devono essere comunicati immediatamente al
Servizio fitosanitario centrale.".



 
Art. 34
Inserimento dell'articolo 48-bis
nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo l'articolo 48 e' inserito il seguente:
«Art. 48-bis (Personale del Servizio fitosanitario regionale). - 1. Per armonizzare sul territorio nazionale i controlli derivanti dall'applicazione del presente decreto ed adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale ed internazionale in materia fitosanitaria, il Servizio fitosanitario regionale e' dotato di personale e mezzi secondo i parametri di cui all'allegato XXII "Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni sulla dotazione minima del personale del Servizio fitosanitario nazionale".
2. I parametri di cui all'allegato XXII saranno rideterminati, almeno ogni due anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
3. La dotazione di personale determinata dall'Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni costituisce dotazione minima del personale del Servizio fitosanitario regionale.
4. L'assunzione di personale ispettivo e di supporto tecnico di cui al presente articolo avviene nei limiti delle facolta' assunzionali previste per le regioni dalla vigente normativa in materia.».
 
Art. 35
Modifica dell'articolo 49
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) del comma 2, le parole: «rappresentanti dell'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «rappresentare l'Italia»;
b) la lettera c) del comma 2 e' sostituita dalla seguente:
«c) la determinazione degli standard tecnici e delle procedure di controllo, anche in applicazione degli standard prodotti dall'European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO), cui debbono attenersi i Servizi fitosanitari regionali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52;»;
c) dopo la lettera c) del comma 2 e' inserita la seguente:
«c-bis) la definizione del Piano nazionale dei controlli fitosanitari, cui debbono attenersi i Servizi fitosanitari regionali, previo parere del Comitato di cui all'articolo 52;»;
d) dopo la lettera i) del comma 2 e' inserita la seguente:
«i-bis) la determinazione di linee generali e buone pratiche in materia fitosanitaria per l'attuazione delle misure relative all'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari;»;
e) la lettera o) del comma 2 e' sostituita dalla seguente:
«o) le comunicazioni ufficiali alla FAO, all'European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO), alla Commissione e agli altri Stati membri, relative allo status degli organismi nocivi da quarantena o di recente introduzione, come previsto dalla Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali.».



Note all'art. 35:
Il testo dell'articolo 49 del citato decreto
legislativo n. 214 del 2005, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 49 (Servizio fitosanitario centrale). - 1. Il
Servizio fitosanitario centrale, opera presso il Ministero
delle politiche agricole e forestali e rappresenta
l'autorita' unica di coordinamento e di contatto per le
materie disciplinate dal presente decreto.
2. Al Servizio fitosanitario centrale compete:
a) la cura dei rapporti con i competenti uffici della
Commissione dell'Unione europea, con il Comitato
fitosanitario permanente di cui all'articolo 18 della
direttiva 2000/29/CE, con i corrispondenti Servizi
fitosanitari dei Paesi membri, con le Organizzazioni per la
protezione dei vegetali degli altri Paesi e con le
Organizzazioni internazionali operanti nel settore
fitosanitario;
b) l'indicazione di esperti che possono rappresentare
l'Italia presso i Comitati ed i gruppi di lavoro
riguardanti materie fitosanitarie istituiti dalla U.E. o da
Organizzazioni internazionali, previo parere del Comitato
di cui all'articolo 52;
c) la determinazione degli standard tecnici e delle
procedure di controllo, anche in applicazione degli
standard prodotti dall'European and Mediterranean Plant
Protection Organization(EPPO), cui debbono attenersi i
Servizi fitosanitari regionali, previo parere del Comitato
di cui all'articolo 52;
c-bis) la definizione del Piano nazionale dei controlli
fitosanitari, cui debbono attenersi i Servizi fitosanitari
regionali, previo parere del Comitato di cui all'articolo
52;
d) la determinazione dei requisiti di professionalita'
e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti, in
funzione del tipo di attivita' e per ogni categoria di
richiedente l'autorizzazione di cui all'articolo 19, previo
parere del Comitato di cui all'articolo 52 (5) ;
e) il coordinamento, l'armonizzazione e la vigilanza
sull'applicazione del presente decreto nel territorio
nazionale;
f) la predisposizione dei provvedimenti relativi agli
interventi obbligatori di cui al presente decreto e la
effettuazione di controlli nell'esercizio del potere
sostitutivo conseguenti ad inadempienze;
g) la tenuta dei registri nazionali derivanti
dall'applicazione del presente decreto e la definizione
delle modalita' di trasmissione dei relativi dati da parte
dei Servizi fitosanitari regionali;
h) la redazione delle bozze dei provvedimenti relativi
al recepimento di norme comunitarie in materia
fitosanitaria, previo parere del Comitato di cui
all'articolo 52;
i) la determinazione delle linee generali di
salvaguardia fitosanitaria nazionale, compresa la
formulazione di programmi di emergenza e la predisposizione
di provvedimenti di lotta fitosanitaria obbligatoria, su
proposta del Comitato di cui all'articolo 52;
i-bis) la determinazione di linee generali e buone
pratiche in materia fitosanitaria per l'attuazione delle
misure relative all'utilizzo sostenibile dei prodotti
fitosanitari;
l) la raccolta di dati relativi alla presenza ed alla
diffusione sul territorio nazionale di organismi nocivi ai
vegetali e ai prodotti vegetali, la predisposizione di una
relazione annuale e la relativa divulgazione;
m) la raccolta e la divulgazione delle normative
fitosanitarie dei Paesi terzi nonche' delle informazioni
tecniche provenienti da organizzazioni comunitarie ed
internazionali;
n) la definizione delle caratteristiche delle tessere
di riconoscimento degli Ispettori, previo parere del
Comitato di cui all'articolo 52;
o) le comunicazioni ufficiali alla FAO, all'Europeanand
Mediterranean Plant Protection Organization(EPPO), alla
Commissione e agli altri Stati membri, relative allo status
degli organismi nocivi da quarantena o di recente
introduzione, come previsto dalla Convenzione
internazionale per la protezione dei vegetali.
3. Qualora il Comitato di cui all'articolo 52 ritenga
che un Servizio fitosanitario regionale non applichi le
norme di profilassi internazionale previste dal presente
decreto e cio' comporti gravi rischi fitosanitari
all'economia agricola nazionale il Servizio fitosanitario
centrale:
a) provvede a richiamare ufficialmente
l'Amministrazione competente al rispetto della normativa,
fissando un termine per l'adeguamento alla stessa;
b) nel caso alla scadenza dei termini stabiliti si
riscontri il protrarsi dell'inadempienza predispone gli
atti per l'attuazione del potere sostitutivo, che verranno
adottati dal Ministro delle politiche agricole e forestali
con proprio decreto.".



 
Art. 36
Modifica dell'articolo 50
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

1. All'articolo 50 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera f) del comma 1 la parola: «documentati» e' sostituita dalla seguente: «documentali»;
b) dopo la lettera l) del comma 1 sono inserite le seguenti:
«l-bis) l'effettuazione di attivita' di studio e sperimentazione nel settore fitosanitario, con particolare riferimento ai metodi innovativi di difesa dalle avversita' delle piante che siano rispettosi dell'ambiente, dell'operatore agricolo e del consumatore, e la loro definizione e divulgazione;
l-ter) l'elaborazione di disciplinari di difesa integrata, al fine di migliorare lo stato fitosanitario e la qualita' delle produzioni vegetali e la concessione di deroghe alle disposizioni in essi contenute;
l-quater) l'elaborazione di misure specifiche di difesa fitosanitaria integrata, previste dalla direttiva CE 128/2009 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, per la gestione delle specie nocive;»;
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, i Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi unicamente di personale qualificato di cui all'articolo 34.»;
d) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. E' fatto obbligo alle Regioni e alle Province autonome comunicare al Servizio fitosanitario centrale le Strutture e i Responsabili regionali individuati per le finalita' di cui al presente decreto. Ogni ulteriore modifica deve essere comunicata entro e non oltre 60 giorni dall'avvenimento.»;
e) il comma 3 e' abrogato.



Note all'art. 36:
Il testo dell'articolo 50 del citato decreto
legislativo n. 214 del 2005, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 50 (Servizi fitosanitari regionali). - 1. Ogni
Servizio fitosanitario regionale nello svolgimento dei
compiti affidati dal presente decreto in particolare cura
l'esercizio delle seguenti competenze:
a) l'applicazione sul territorio delle direttive
fitosanitarie recepite nell'ordinamento nazionale e delle
altre normative espressamente loro affidate;
b) il rilascio delle autorizzazioni previste dal
presente decreto;
c) il controllo e la vigilanza ufficiale sullo stato
fitosanitario dei vegetali coltivati e spontanei, nonche'
dei loro prodotti nelle fasi di produzione, conservazione e
commercializzazione, al fine di verificare la presenza di
organismi nocivi, anche attraverso l'esecuzione di analisi
fitosanitarie specialistiche;
d) l'accertamento delle violazioni alle normative in
materia fitosanitaria e di altre normative espressamente
loro affidate;
e) l'attivita' relativa alla certificazione
fitosanitaria per i vegetali e prodotti vegetali destinati
all'esportazione verso Paesi terzi;
f) l'effettuazione dei controlli documentali,
d'identita' e fitosanitari ai vegetali, prodotti vegetali
ed altri materiali regolamentati provenienti da Paesi
terzi;
g) la prescrizione, sul territorio di propria
competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute
necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e
prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali,
nonche' dei materiali di imballaggio, recipienti o
quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi
nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative
vigenti;
h) il controllo o la vigilanza sull'applicazione dei
provvedimenti di lotta obbligatoria;
i) l'istituzione di zone caratterizzate da uno
specifico status fitosanitario e la prescrizione per tali
zone di tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a
prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il
divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante
ospiti di detti organismi;
l) la messa a punto, la definizione e la divulgazione
di strategie di profilassi e di difesa fitosanitaria;
l-bis) l'effettuazione di attivita' di studio e
sperimentazione nel settore fitosanitario, con particolare
riferimento ai metodi innovativi di difesa dalle avversita'
delle piante che siano rispettosi dell'ambiente,
dell'operatore agricolo e del consumatore, e la loro
definizione e divulgazione;
l-ter) l'elaborazione di disciplinari di difesa
integrata, al fine di migliorare lo stato fitosanitario e
la qualita' delle produzioni vegetali e la concessione di
deroghe alle disposizioni in essi contenute;
l-quater) l'elaborazione di misure specifiche di difesa
fitosanitaria integrata, previste dalla direttiva CE
128/2009 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari,
per la gestione delle specie nocive;
m) la raccolta e la divulgazione di dati relativi alla
presenza e alla diffusione di organismi nocivi ai vegetali
e ai prodotti vegetali, anche attraverso l'effettuazione di
indagini sistematiche;
n) la comunicazione al Servizio fitosanitario centrale
della presenza di organismi nocivi, regolamentati o non,
precedentemente non presenti nel territorio di propria
competenza;
o) il supporto tecnico-specialistico in materia
fitosanitaria agli enti pubblici;
p) la predisposizione di relazioni periodiche sullo
stato fitosanitario del territorio di competenza o su
singole colture da inviare al Servizio fitosanitario
centrale secondo i termini da questo fissati;
q) la tenuta dei registri previsti dal presente
decreto;
r) l'aggiornamento degli Ispettori fitosanitari.
2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, i
Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi unicamente
di personale qualificato di cui all'articolo 34.
2-bis. E' fatto obbligo alle Regioni e alle Province
autonome comunicare al Servizio fitosanitario centrale le
Strutture e i Responsabili regionali individuati per le
finalita' di cui al presente decreto. Ogni ulteriore
modifica deve essere comunicata entro e non oltre 60 giorni
dall'avvenimento.
3. (abrogato).".



 
Art. 37
Modifica dell'articolo 51
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

1. All'articolo 51 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
«b) la presenza di adeguate attrezzature amministrative e ispettive, nonche' degli impianti, attrezzature e apparecchiature di analisi specificate all'allegato XIX.».



Note all'art. 37:
Il testo dell'articolo 51 del citato decreto
legislativo n. 214 del 2005, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 51 (Requisiti minimi dei Servizi fitosanitari
competenti per i punti di entrata). - 1. I Servizi
fitosanitari regionali, per l'esecuzione di controlli
fitosanitari sui vegetali, prodotti vegetali ed altre voci
in provenienza da Paesi terzi presso i posti d'ispezione
diversi da quelli del luogo di destinazione, devono
garantire:
a) la competenza tecnica, in particolare per la ricerca
e l'identificazione degli organismi nocivi;
b) la presenza di adeguate attrezzature amministrative
e ispettive, nonche' degli impianti, attrezzature e
apparecchiature di analisi specificate all'allegato XIX.".



 
Art. 38
Modifica dell'articolo 52
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

1. All'articolo 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il Comitato ha compiti tecnici consultivi e propositivi per tutto quello che concerne l'applicazione del presente decreto.»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Al Comitato altresi' compete:
a) l'elaborazione delle linee guida per i programmi di formazione ed aggiornamento degli Ispettori fitosanitari;
b) la valutazione dell'applicazione della normativa fitosanitaria a livello nazionale;
c) la definizione delle misure di emergenza per gli organismi nocivi ritenuti di particolare rilevanza fitosanitaria.».



Note all'art. 38:
Il testo dell'articolo 52 del citato decreto
legislativo n. 214 del 2005, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 52 (Comitato fitosanitario nazionale). - 1.
Presso il Servizio fitosanitario centrale e' istituito,
senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, il Comitato
fitosanitario nazionale, di seguito denominato Comitato,
composto:
a) dal Responsabile del Servizio fitosanitario centrale
o suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) dai Responsabili dei Servizi fitosanitari regionali
o loro delegati;
c) da un funzionario del Servizio fitosanitario
centrale, con funzioni di segretario.
2. Il Comitato ha compiti tecnici consultivi e
propositivi per tutto quello che concerne l'applicazione
del presente decreto.
2-bis. Al Comitato altresi' compete:
a) l'elaborazione delle linee guida per i programmi di
formazione ed aggiornamento degli Ispettori fitosanitari;
b) la valutazione dell'applicazione della normativa
fitosanitaria a livello nazionale;
c) la definizione delle misure di emergenza per gli
organismi nocivi ritenuti di particolare rilevanza
fitosanitaria.
3. Ai componenti del Comitato non spetta alcun gettone
di presenza o altro emolumento a qualsiasi titolo derivante
dalla loro partecipazione al Comitato ed ai relativi
lavori.".



 
Art. 39
Modifica dell'articolo 54
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

1. All'articolo 54 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Chiunque introduce nel territorio italiano organismi nocivi, dei vegetali, dei prodotti vegetali od altre voci in violazione dei divieti di cui agli articoli 5, 6, 7 e 7-bis e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro.
3. Chiunque non rispetta i divieti di diffusione, commercio e detenzione di organismi nocivi, dei vegetali, dei prodotti vegetali od altre voci di cui agli articoli 5, 6, 7 e 7-bis e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.»;
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Chiunque non consente agli incaricati del Servizio fitosanitario l'effettuazione dei controlli in attuazione del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Chiunque esercita attivita' di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci disciplinati dal presente decreto in assenza o sospensione delle autorizzazioni prescritte dagli articoli 19, 20 e 26 nonche' dalle normative nazionali emanate in applicazione del presente decreto, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro.";
d) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Chiunque acquista, al fine di porre in commercio al pubblico o per finalita' diverse dall'uso personale, vegetali, prodotti vegetali od altre voci ed omette di conservare per almeno un anno, i passaporti delle piante e di iscriverne gli estremi nei propri registri, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.»;
e) i commi 9, 10, 11, 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti:
«9. Chiunque, in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 19, non consente l'accesso nell'azienda da parte dei soggetti incaricati dei controlli ai fini dell'articolo 21, comma 1, lettera g), ovvero ne ostacola l'attivita', e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro.
10. Chiunque in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 19, non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 21, comma 1, lettere i) ed l), e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a 600,00 euro.
11. Chiunque emette il passaporto delle piante previsto dall'articolo 25 senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 26, oppure apponga il marchio IPPC/FAO senza la specifica autorizzazione, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500,00 euro a 9.000,00 euro.
12. Chiunque, avendone l'obbligo giuridico, non emette o non compila correttamente il passaporto delle piante in ogni sua parte e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro;
13. Chiunque in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 26, non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 27, commi 2 e 3, all'articolo 28, comma 2, all'articolo 29, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 30, commi 1, 2 e 3, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro.»;
f) dopo il comma 16 e' inserito il seguente:
«16-bis. L'importatore o il suo rappresentante in dogana che omette di notificare, preventivamente e con congruo anticipo, al Servizio fitosanitario regionale competente per punto di entrata, l'arrivo di spedizioni di vegetali, prodotti vegetali o altre voci, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250,00 euro a 1.500,00 euro.»;
g) il comma 20 e' sostituito dal seguente:
«20. Chiunque, in violazione delle misure ufficiali adottate ai sensi degli articoli 15 e 40, introduce, detiene o pone in commercio vegetali, prodotti vegetali o altre voci, per i quali i controlli fitosanitari hanno avuto esito non favorevole, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 euro.»;
h) i commi 23 e 24 sono sostituiti dai seguenti:
«23. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dai Servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera g), e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro.
24. Chiunque non osserva il divieto di messa a dimora di piante ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera i), ha l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione e distruzione entro quindici giorni dalla notifica dell'atto di intimazione ad adempiere. La mancata ottemperanza a tale obbligo e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro; gli organi di vigilanza dispongono altresi' l'estirpazione delle piante ponendo a carico dei trasgressori le relative spese. L'importo della sanzione e' raddoppiato nel caso si tratti di soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19 e di soggetti che, in base ai dati conservati nelle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, si occupano professionalmente della progettazione, della realizzazione e della manutenzione di parchi e giardini.»;
i) dopo il comma 26 sono inseriti i seguenti:
«26-bis. Per le violazioni alle disposizioni del presente decreto, non espressamente sanzionate dal presente articolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro.
26-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque elimini o manometta contrassegni o sigilli apposti dagli ispettori fitosanitari, e' punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro.
26-quater. I fornitori accreditati ai sensi di legge per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle specie vegetali, previste dalla normativa comunitaria, che non adempiono agli obblighi relativi alle analisi di laboratorio presso laboratori accreditati nonche' presso i laboratori della rete nazionale di cui all'articolo 53 del presente decreto, o che sono inadempienti riguardo alla messa a diposizione dei risultati delle medesime analisi, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro.»;
l) il comma 27 e' sostituito dal seguente:
«27. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I Servizi fitosanitari regionali sono competenti ad irrogare le sanzioni. I relativi proventi affluiscono nei bilanci dei suddetti enti e devono essere destinati esclusivamente al potenziamento delle attivita' dei Servizi fitosanitari.».



Note all'art. 39:
Il testo dell'articolo 54 del citato decreto
legislativo n. 214 del 2005, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 54 (Sanzioni amministrative). - 1. Salvo che il
fatto costituisca reato, per le violazioni delle
disposizioni di cui al presente decreto, si applicano le
sanzioni amministrative di cui al presente articolo.
2. Chiunque introduce nel territorio italiano organismi
nocivi, dei vegetali, dei prodotti vegetali od altre voci
in violazione dei divieti di cui agli articoli 5, 6, 7 e
7-bis e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 5.000,00 euro a 30.000,00 a euro.
3. Chiunque non rispetta i divieti di diffusione,
commercio e detenzione di organismi nocivi, dei vegetali,
dei prodotti vegetali od altre voci di cui agli articoli 5,
6, 7 e 7-bis e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro;
3-bis. Chiunque non consente agli incaricati del
Servizio fitosanitario l'effettuazione dei controlli in
attuazione del presente decreto e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 euro
a 6.000,00 euro.
4. Chiunque esercita attivita' di produzione e
commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci
disciplinati dal presente decreto in assenza o sospensione
delle autorizzazioni prescritte dagli articoli 19, 20 e 26
nonche' dalle normative nazionali emanate in applicazione
del presente decreto, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 2.500,00 euro
a 15.000,00 euro.
5. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui
all'articolo 8, comma 1 e non rispetti i divieti di cui
all'articolo 9, commi 1 e 2, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad
euro 1.500,00.
6. Chiunque, in possesso dell'autorizzazione di cui
all'articolo 19, dichiara di propria produzione vegetali
prodotti da terzi, e' punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00.
7. Chiunque acquista, al fine di porre in commercio al
pubblico o per finalita' diverse dall'uso personale,
vegetali, prodotti vegetali od altre voci ed omette di
conservare per almeno un anno, i passaporti delle piante e
di iscriverne gli estremi nei propri registri, e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro.
8. Chiunque acquista vegetali, prodotti vegetali od
altre voci, al fine di commercializzarli all'ingrosso ed
omette di iscrivere gli estremi dei loro passaporti nei
propri registri e' punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 2.000,00 ad euro
12.000,00.
9. Chiunque, in possesso dell'autorizzazione di cui
all'articolo 19, non consente l'accesso nell'azienda da
parte dei soggetti incaricati dei controlli ai fini
dell'articolo 21, comma 1, lettera g), ovvero ne ostacola
l'attivita', e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro.
10. Chiunque in possesso dell'autorizzazione di cui
all'articolo 19, non ottempera agli obblighi di cui
all'articolo 21, comma 1, lettere i) ed l), e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
100 euro a 600 euro.
11. Chiunque emette il passaporto delle piante previsto
dall'articolo 25 senza l'autorizzazione prescritta
dall'articolo 26, oppure apponga il marchio IPPC/FAO senza
la specifica autorizzazione, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 1.500,00 euro
a 9.000,00 euro.
12. Chiunque, avendone l'obbligo giuridico, non emette
o non compila correttamente il passaporto delle piante in
ogni sua parte e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 2.500,00 euro a 15.000,00 euro.
13. Chiunque in possesso dell'autorizzazione di cui
all'articolo 26, non ottempera agli obblighi di cui
all'articolo 27, commi 2 e 3, all'articolo 28, comma 2,
all'articolo 29, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 30, commi
1, 2 e 3, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro.
14. Chiunque non osservi gli obblighi ed i divieti
fissati dagli articoli 31, comma 2, 32, commi 1 e 2, e 33,
comma 1, in relazione all'introduzione, alla circolazione
ed al transito di vegetali, prodotti vegetali ed altre voci
nelle zone protette e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00
ad euro 15.000,00.
15. Chiunque modifica la destinazione d'uso di un
vegetale, di un prodotto vegetale o di altre voci, in modo
tale da non rispettare quella riportata sulla
documentazione che accompagna originariamente tale merce,
e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00.
16. L'importatore od il suo rappresentante in dogana
che omette di notificare, preventivamente e con congruo
anticipo, al Servizio fitosanitario regionale competente
per punto di entrata, l'arrivo di spedizioni di vegetali,
prodotti vegetali o altre voci, soggetti a controllo
fitosanitario e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
16-bis. L'importatore o il suo rappresentante in dogana
che omette di notificare, preventivamente e con congruo
anticipo, al servizio fitosanitario regionale competente
per punto di entrata, l'arrivo di spedizioni di vegetali,
prodotti vegetali o altre voci, ai sensi dell'articolo 39,
comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 250,00 euro a 1.500,00 euro.
17. L'importatore od il suo rappresentante in dogana
che omette di osservare le disposizioni di cui all'articolo
39, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00.
18. Chiunque introduce nel territorio italiano
vegetali, prodotti vegetali o altre voci, soggetti a
controllo fitosanitario, senza la documentazione
prescritta, o con documentazione non conforme, e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
19. Chiunque introduce nel territorio italiano
vegetali, prodotti vegetali o altre voci, privi della
prescritta autorizzazione del Servizio fitosanitario, e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 1.500,00 ad euro 9.000,00.
20. Chiunque, in violazione delle misure ufficiali
adottate ai sensi degli articoli 15 e 40, introduce,
detiene o pone in commercio vegetali, prodotti vegetali o
altre voci, per i quali i controlli fitosanitari hanno
avuto esito non favorevole, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 5.000,00 euro
a 30.000,00 euro.
21. Chiunque sostituisce i vegetali, i prodotti
vegetali o altre voci, oggetto delle ispezioni eseguite
conformemente all'articolo 43, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00
ad euro 18.000,00.
22. Il responsabile delle attivita' di cui all'articolo
45 che cede a qualunque titolo materiali prima dello
svincolo ufficiale di cui all'articolo 47, comma 3, o che
non si attiene agli obblighi di cui all'articolo 47, commi
1, 5 e 7, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
23. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite
dai Servizi fitosanitari regionali ai sensi dell'articolo
50, comma 1, lettera g), e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a
3.000,00 euro.
24. Chiunque non osserva il divieto di messa a dimora
di piante ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera i),
ha l'obbligo di provvedere alla loro estirpazione e
distruzione entro quindici giorni dalla notifica dell'atto
di intimazione ad adempiere. La mancata ottemperanza a tale
obbligo e' punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro; gli
organi di vigilanza dispongono altresi' l'estirpazione
delle piante ponendo a carico dei trasgressori le relative
spese. L'importo della sanzione e' raddoppiato nel caso si
tratti di soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 19 e
di soggetti che, in base ai dati conservati nelle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, si
occupano professionalmente della progettazione, della
realizzazione e della manutenzione di parchi e giardini.
25. Chiunque esegua trattamenti di quarantena disposti
dai Servizi fitosanitari regionali, oppure disciplinati dai
decreti ministeriali emanati conformemente al presente
decreto, in impianti non in possesso del previsto
riconoscimento o con modalita' non conformi alle norme
vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
26. Chiunque, dopo essere stato riconosciuto
responsabile della trasgressione di una delle prescrizioni
contenute nei commi precedenti, nei tre anni successivi ne
trasgredisce un'altra, con la nuova sanzione da infliggere
e' sottoposto anche alla sospensione delle autorizzazioni
regionali di cui agli articoli 19 e 26 per un periodo non
superiore a centoventi giorni.
26-bis. Per le violazioni alle disposizioni del
presente decreto, non espressamente sanzionate dal presente
articolo, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.200,00 euro.
26-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
elimini o manometta contrassegni o sigilli apposti dagli
ispettori fitosanitari, , e' punito con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro.
26-quater. I fornitori accreditati ai sensi di legge
per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione
delle specie vegetali, previste dalla normativa
comunitaria, che non adempiono agli obblighi relativi alle
analisi di laboratorio presso laboratori accreditati
nonche' presso i laboratori della rete nazionale di cui
all'articolo 53 del presente decreto, o che sono
inadempienti riguardo alla messa a diposizione dei
risultati delle medesime analisi, sono puniti con una
sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a
3.000,00 euro.
27. Per quanto non espressamente previsto dal presente
decreto si applicano le disposizioni della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I
Servizi fitosanitari regionali sono competenti ad irrogare
le sanzioni. I relativi proventi affluiscono nei bilanci
dei suddetti enti e devono essere destinati esclusivamente
al potenziamento delle attivita' dei Servizi
fitosanitari.".



 
Art. 40
Modifica dell'articolo 55
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

1. All'articolo 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Gli oneri necessari per l'effettuazione dei controlli fitosanitari e delle eventuali analisi di laboratorio, compresi il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 7-bis, 17, 19, 20, 26, 30, 32, le verifiche ed i controlli documentali e di identita' di cui agli articoli 17, 23, 33, 36, 37, 38, 41, 43, 45, 46 e 47, sono posti a carico dell'interessato, dell'importatore o del suo rappresentante in dogana, secondo la tariffa fitosanitaria di cui all'allegato XX.».
b) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
«8-bis. La tariffa fitosanitaria annuale, per i controlli previsti a qualsiasi titolo dal presente decreto, ha validita' dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, ed e' corrisposta entro il 31 gennaio del relativo anno solare. Per le nuove autorizzazioni la tariffa annuale va interamente versata all'atto della richiesta.
8-ter. Gli importi derivanti dalla riscossione delle sanzioni e dell'applicazione delle tariffe sono rispettivamente destinati al potenziamento eventuale delle attivita' dei Servizi fitosanitari regionali e alla copertura dei costi ad esse inerenti.».



Note all'art. 40:
Il testo dell'articolo 55 del citato decreto
legislativo n. 214 del 2005, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 55 (Tariffa fitosanitaria). - 1. Gli oneri
necessari per l'effettuazione dei controlli fitosanitari e
delle eventuali analisi di laboratorio, compresi il
rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 7-bis,
17, 19, 20, 26, 30, 32, le verifiche ed i controlli
documentali e di identita' di cui agli articoli 17, 23, 33,
36, 37, 38, 41, 43, 45, 46 e 47, sono posti a carico
dell'interessato, dell'importatore o del suo rappresentante
in dogana, secondo la tariffa fitosanitaria di cui
all'allegato XX.
2. Alla riscossione della tariffa fitosanitaria di cui
al comma 1 provvedono i Servizi fitosanitari regionali.
3. Per il mancato o tardivo versamento della tariffa di
cui al comma 1 si applicano le sanzioni nella misura e
secondo le procedure di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.
471, e al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
4. La tariffa fitosanitaria di cui al comma 1 e'
calcolata tenuto conto dei seguenti costi:
a) retribuzione media degli ispettori che eseguono i
controlli summenzionati, compresi gli oneri sociali;
b) ufficio, infrastrutture, strumenti e attrezzature
messe a disposizione di tali ispettori;
c) prelievo di campioni per l'ispezione visiva o
l'esecuzione di prove di laboratorio;
d) prove di laboratorio;
e) attivita' amministrativa, comprese le spese generali
di funzionamento, necessaria per l'esecuzione efficace dei
controlli, che puo' comprendere le spese di formazione
degli ispettori, sia prima che dopo la loro entrata in
servizio.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, puo' essere modificata la tariffa di cui al comma
1 sulla base di un calcolo particolareggiato dei costi di
cui al comma 4, che non deve essere superiore al costo
effettivo sostenuto.
6. E' vietato il rimborso diretto o indiretto della
tariffa prevista dal presente articolo.
7. La tariffa di cui al comma 1 non esclude la
riscossione di altre tariffe destinate a coprire spese
supplementari sostenute per attivita' particolari connesse
ai controlli, quali le spese eccezionali di trasferta o i
periodi di attesa degli Ispettori dovuti a ritardi
imprevisti nell'arrivo delle spedizioni, i controlli
effettuati fuori dall'orario normale di lavoro, i controlli
supplementari o le analisi di laboratorio supplementari
rispetto a quelli previsti dall'articolo 36, per confermare
le conclusioni desunte dai controlli, misure fitosanitarie
particolari da adottarsi in virtu' di atti comunitari,
altre misure ritenute necessarie o la traduzione dei
documenti richiesti.
8. Nel caso che, ai sensi dell'articolo 41, comma 3, i
controlli di identita' e i controlli fitosanitari per un
determinato gruppo di vegetali, prodotti vegetali o altre
voci originari di taluni Paesi terzi, siano effettuati con
frequenza ridotta, la tassa fitosanitaria viene riscossa in
maniera ridotta e proporzionale da tutte le spedizioni e
partite di tale gruppo, a prescindere dal fatto che esse
siano sottoposte o meno alle ispezioni.
8-bis. La tariffa fitosanitaria annuale, per i
controlli previsti a qualsiasi titolo dal presente decreto,
ha validita' dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, ed
e' corrisposta entro il 31 gennaio del relativo anno
solare. Per le nuove autorizzazioni la tariffa annuale va
interamente versata all'atto della richiesta.
8-ter. Gli importi derivanti dalla riscossione delle
sanzioni e dell'applicazione delle tariffe sono
rispettivamente destinati al potenziamento eventuale delle
attivita' dei Servizi fitosanitari regionali e alla
copertura dei costi ad esse inerenti.".



 
Art. 41
Modifica dell'articolo 57
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

1. All'articolo 57 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 2 e' abrogato.



Note all'art. 41:
Il testo dell'art. 57 del citato decreto legislativo n.
214 del 2005, come modificato dal presente decreto, cosi'
recita:
"Art. 57 (Adeguamenti tecnici). - 1. Alle norme
comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano
modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico
delle direttive recepite con il presente decreto, e' data
attuazione con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, a norma dell'articolo 13dellalegge
4 febbraio 2005, n. 11.
2. (abrogato).
3. Dei decreti adottati a norma dei commi 1 e 2 e' data
tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.".



 
Art. 42
Modifica dell'articolo 58
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

1. All'articolo 58 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. E' abrogato il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 31 gennaio 1996.»;
b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. E' abrogato l'allegato VI del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.».



Note all'art. 42:
Il testo dell'articolo 58 del citato decreto
legislativo n. 214 del 2005, come modificato dal presente
decreto, cosi' recita:
"Art. 58 (Abrogazioni). - 1. E' abrogata la legge 18
giugno 1931, n. 987, ed il relativo regolamento
applicativo, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933,
n. 1700, fatta eccezione degli articoli da 10 a 14 della
citata legge n. 987 del 1931 e dell'articolo 57 del regio
decreto n. 1700 del 1933, relativi ai consorzi di difesa
delle coltivazioni.
2. E' abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 536.
3. E' abrogato il decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali in data 31 gennaio 1996.
4. Sono abrogati, inoltre, i seguenti provvedimenti:
a) D.M. 6 marzo 1996 del Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 67 del 20 marzo 1996;
b) D.M. 19 febbraio 1997 del Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 69 del 24 marzo 1997;
c) D.M. 27 novembre 1997 del Ministro per le politiche
agricole, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3
gennaio 1998;
d) D.M. 13 febbraio 1998 del Ministro per le politiche
agricole, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27
marzo 1998;
e) D.M. 9 luglio 1998 del Ministro per le politiche
agricole, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 17
settembre 1998;
f) D.M. 19 ottobre 1998 del Ministro per le politiche
agricole, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15
dicembre 1998;
g) D.M. 8 luglio 1999 del Ministro per le politiche
agricole, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29
luglio 1999;
h) D.M. 4 agosto 2001 del Ministro delle politiche
agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 232 del 5 ottobre 2001;
i) D.M. 3 giugno 2002 del Ministro delle politiche
agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 225 del 25 settembre 2002;
l) D.M. 17 marzo 2003 del Ministro delle politiche
agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 89 del 16 aprile 2003;
m) D.M. 14 luglio 2003 del Ministro delle politiche
agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 207 del 6 settembre 2003;
n) D.M. 22 settembre 2003 del Ministro delle politiche
agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 9 del 13 gennaio 2004;
o) D.M. 31 marzo 2004 del Ministro delle politiche
agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 147 del 25 giugno 2004;
p) D.M. 20 luglio 2004 del Ministro delle politiche
agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 234 del 5 ottobre 2004;
q) D.M. 11 gennaio 2005 del Ministro delle politiche
agricole e forestali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 80 del 7 aprile 2005.
4-bis . E' abrogato l'allegato VI del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 214.".



 
Art. 43
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 44
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 9 aprile 2012

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze

Catania, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali

Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei

Terzi di Sant'Agata, Ministro degli
affari esteri

Severino, Ministro della giustizia

Gnudi, Ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport
Visto, il Guardasigilli: Severino
 
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