Gazzetta n. 167 del 19 luglio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 5 giugno 2012
Concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, per alcuni lavoratori della societa' OSC Service Center SpA, della sede di Corsico. (Decreto n. 66374).


IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Visto l'art. 1, comma 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;
Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;
Visto il decreto n. 61678 del 19.09.2011 con il quale e' stata autorizzata, per il periodo dal 01.01.2011 al 30.06.2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 03.02.2011, in favore di un numero massimo di 591 lavoratori della societa' OSC Service Center Spa, dipendenti nelle unita' aziendali di:
Cagliari (CA) - 5 lavoratori;
Ivrea (TO) - 23 lavoratori;
Corsico (MI) - 387 lavoratori;
Modugno (BA) - 70 lavoratori;
Roma (RM) - 10 lavoratori;
Torino (TO) - 88 lavoratori;
Vitulazio (CE) - 8 lavoratori;
Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 08.06.2011, relativo alla societa' OSC Service Center Spa, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;
Visto in particolare che nel detto accordo del 08.06.2011, per la sede di Milano della societa' OSC Service Center Spa, per numero 11 lavoratori a seguito di provvedimento giudiziale di reintegra adottato dal Tribunale di Milano, viene concordato il ricorso alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa per il periodo dal 01.01.2011 al 30.06.2011;
Visto l'assenso della Regione Lombardia - presente in sede di accordo governativo del 08.06.2011- che si e' assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sara' concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla societa' OSC Service Center Spa, in conformita' agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda OSC Service Center Spa;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e' autorizzata, per il periodo dal 01.01.2011 al 30.06.2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 08.06.2011, in favore di un numero massimo di 11 lavoratori della societa' OSC Service Center Spa, della sede di Corsico (MI).
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10% per il periodo dal 01.01.2011 al 30.06.2011.
Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.
Il predetto trattamento e' integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.
In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 91.890,48.
Pagamento diretto: SI
Matricola INPS: 4975678455
 
Art. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 91.890,48 e' posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.
 
Art. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2012

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Fornero
p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
il vice Ministro delegato
Grilli
 
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