Gazzetta n. 167 del 19 luglio 2012 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 21 giugno 2012
Riconoscimento dell'idoneita' al Centro «Cooperativa Terremerse» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia.


IL DIRETTORE GENERALE
della ex Direzione generale
della competitivita' per lo sviluppo rurale

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva n. 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;
Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/95;
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/95;
Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/95, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneita' a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;
Vista la circolare n. 2 del 29 gennaio 1997 con la quale sono state impartite le istruzioni per la compilazione delle schede di rilevazione dei dati tecnici aziendali previsti dal citato decreto interministeriale;
Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale e' stato istituito il Comitato consultivo tecnico-scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;
Visto il decreto di riconoscimento al Centro «Cooperativa Terremerse» con sede legale in Via Ca' del Vento, 21 - 48012 Bagnacavallo (RA), dell'idoneita' a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari prot. n. 26200 del 23 novembre 2010;
Visto l'esito favorevole della verifica della conformita' ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari effettuata in data 27-28 gennaio 2012 presso il Centro «Cooperativa Terremerse»;
Visto il parere favorevole del Comitato consultivo tecnico-scientifico «Prove sperimentali di campo» del 23 marzo 2012;

Decreta:

Art. 1

1. Il Centro «Cooperativa Terremerse» con sede legale in Via Ca' del Vento, 21 - 48012 Bagnacavallo (RA), e' riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:
efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/95);
informazioni sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/95);
incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/95);
fitotossicita' nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/95);
osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/95);
altre prove: test di selettivita' su artropodofauna utile.
Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attivita':
aree acquatiche;
aree non agricole
colture arboree;
colture erbacee;
colture orticole;
concia sementi;
conservazione post-raccolta;
diserbo;
entomologia;
nematologia;
patologia vegetale;
biosaggi entomologiche;
studi semiochimici.
 
Art. 2

1. Il mantenimento dell'idoneita' di cui all'articolo precedente e' subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/95, che viene certificata da questo Ministero.
2. Il Centro «Cooperativa Terremerse» e' tenuto a comunicare, in tempo utile, a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andra' ad eseguire, nonche' la loro localizzazione territoriale.
3. Il citato Centro e' altresi' tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverra' rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonche' a quanto previsto dal presente decreto.
4. Il Centro «Cooperativa Terremerse», deve richiedere la verifica ispettiva di cui al comma 1, almeno sei mesi prima della data di scadenza, al fine della convalida della persistenza dei requisiti richiesti.
5. I costi sono a carico del Centro richiedente.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2012

L'ex direttore generale: Blasi
 
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