Gazzetta n. 169 del 21 luglio 2012 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 2012, n. 105
Modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalita' e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunita' di prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010, e in particolare l'articolo 12, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009;
Vista la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalita' e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle comunita' di prodotti per la difesa;
Vista la posizione comune 2003/468/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2003, sul controllo dell'intermediazione di armi;
Vista la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari;
Viste le direttive 2010/80/UE della Commissione, del 22 novembre 2010, e 2012/10/UE della Commissione, del 22 marzo 2012, che modificano la direttiva 2009/43/CE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa;
Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 4 giugno 2010, n. 96, e in particolare le lettere f) e i);
Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2005, n. 93, recante nuovo regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare;
Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 dicembre 1994, che definisce le dotazioni organiche destinate a far parte dell'Unita' per le autorizzazioni dei materiali d'armamento;
Visto il testo unico di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante norme relative al sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 aprile 2008, recante criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attivita', delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2008;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 2009, n. 7, recante determinazione dell'ambito dei singoli livelli di segretezza, dei soggetti con potere di classifica, dei criteri di individuazione delle materie oggetto di classifica, nonche' dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 luglio 2011, recante disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
Visti il regolamento (CEE) 2913/1992 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, e il regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (codice doganale aggiornato);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n. 242, recante definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione e di esportazione;
Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 29 ottobre 1997, n. 374, recante norme per la messa al bando delle mine antipersona;
Vista la legge 14 giugno 2011, n. 95, recante ratifica ed esecuzione della convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
Vista la legge 26 marzo 1999, n. 106, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997, nonche' modifiche alla legge 29 ottobre 1997, n. 374;
Visto il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso;
Vista la raccomandazione n. 2011/24/UE della Commissione, dell'11 gennaio 2011, relativa alla certificazione delle imprese operanti nel settore della difesa, conformemente all'articolo 9 della direttiva 2009/43/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 2012;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati;
Considerato che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il parere nel termine prescritto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2012;
Sulla proposta dei Ministri per gli affari europei, degli affari esteri e della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modificazioni al capo I
della legge 9 luglio 1990, n. 185

1. Al capo I della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) prima dell'articolo 1, e' inserito il seguente:

«Art. 01.
Definizioni

1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
a) "prodotti per la difesa": i materiali di cui all'allegato alla direttiva 2009/43/CE e successive modificazioni;
b) "materiali d'armamento": i materiali di cui all'articolo 2, tra i quali sono compresi i prodotti per la difesa;
c) "trasferimento intracomunitario": qualsiasi trasmissione o spostamento di materiali d'armamento da un fornitore a un destinatario situato in un altro Stato membro dell'Unione europea;
d) "transito": sia il transito interno, vale a dire la circolazione di materiali d'armamento di origine comunitaria all'interno del territorio doganale della Comunita' europea con attraversamento del territorio di uno Stato terzo, ovvero Stato non appartenente all'Unione europea, senza che muti la loro posizione doganale, sia il transito esterno, vale a dire la circolazione di materiali d'armamento di origine non comunitaria all'interno del territorio doganale della Comunita' europea per essere destinati a uno Stato membro diverso da quello di entrata, o per essere esportati verso Stati terzi;
e) "trasbordo": lo spostamento (imbarco/sbarco) di materiali d'armamento da un mezzo di trasporto a un altro all'interno del territorio comunitario;
f) "importazione": l'operazione di movimentazione di materiali d'armamento da fornitori situati al di fuori del territorio doganale della Comunita' verso destinatari situati nel territorio nazionale. In tale tipologia di operazione rientrano i seguenti regimi doganali: immissione in libera pratica e in consumo; deposito doganale; perfezionamento attivo; trasformazione sotto controllo doganale; ammissione temporanea; reimportazione, cosi' come definite dal codice doganale comunitario;
g) "esportazione": l'operazione di movimentazione di materiali d'armamento da un fornitore stabilito nel territorio nazionale a uno o piu' destinatari stabiliti al di fuori del territorio doganale della Comunita'. In tale tipologia di operazione rientrano i seguenti regimi doganali: esportazione definitiva; perfezionamento passivo; riesportazione; esportazione temporanea, cosi' come definite dal codice doganale comunitario;
h) "trasferimento intangibile" di materiali d'armamento: la trasmissione di software o di tecnologia effettuata mediante mezzi elettronici, telefax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo, compresa la messa a disposizione in forma elettronica di tali software e tecnologie al di fuori del territorio nazionale;
i) "fornitore": la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunita' che e' legalmente responsabile di un trasferimento;
l) "destinatario": la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunita' che e' legalmente responsabile della ricezione di un trasferimento;
m) "autorizzazione al trasferimento intracomunitario": la licenza, rilasciata da un'autorita' nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi della direttiva 2009/43/CE, che permette ai fornitori di trasferire materiali d'armamento a un destinatario situato in un altro Stato membro;
n) "autorizzazione all'esportazione": la licenza, rilasciata ai sensi della direttiva 2009/43/CE, a fornire materiali d'armamento a una persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato non appartenente all'Unione europea;
o) "attraversamento intracomunitario": il trasporto di materiali d'armamento attraverso uno o piu' Stati membri diversi dallo Stato membro di origine e dallo Stato membro di destinazione;
p) "attivita' di intermediazione": attivita' poste in essere esclusivamente da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3 della presente legge che:
1) negoziano o organizzano transazioni che possono comportare il trasferimento di beni figuranti nell'elenco comune dei materiali d'armamento da uno Stato membro o da uno Stato terzo verso un qualsiasi altro Stato;
2) acquistano, vendono o dispongono il trasferimento di tali beni in loro possesso da un Stato membro o terzo verso un qualsiasi altro Stato membro o terzo;
q) "delocalizzazione produttiva": il trasferimento da parte di una impresa nazionale di processi produttivi, ovvero di fasi di lavorazione, inerenti materiali d'armamento nel territorio di Paesi terzi.»;
b) all'articolo 1:
1) al comma 1, le parole: «e il transito di materiale di armamento nonche' la cessione delle relative licenze di produzione» sono sostituite dalle seguenti: «, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiale di armamento, nonche' la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'esportazione, l'importazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione dei materiali di armamento, di cui all'articolo 2, nonche' la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono soggetti a autorizzazioni e controlli dello Stato.»;
3) al comma 4:
3.1) le parole: «e transito» sono sostituite dalle seguenti: « , transito e intermediazione»;
3.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le operazioni di trasferimento intracomunitario sono consentite con le modalita' di cui al capo IV, sezione I.»;
4) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. L'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di materiali di armamento, nonche' la cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva, sono vietati quando sono in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia, con gli accordi concernenti la non proliferazione e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonche' quando mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali di armamento.»;
5) al comma 6:
5.1) all'alinea, le parole: «ed il transito» sono sostituite dalle seguenti: «, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione»;
5.2) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o da parte dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)»;
6) al comma 7, le parole: «ed il transito» sono sostituite dalle seguenti: «, il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di mine terrestri anti-persona, di munizioni a grappolo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 giugno 2011, n. 95,»;
7) dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
«7-bis. La cessione all'estero delle licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva di materiali di armamento da parte di imprese iscritte al registro di cui all'articolo 3 sono vietate qualora concernenti Stati oggetto di divieto ai sensi del comma 6, in tutti i casi in cui mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei relativi materiali prodotti nello Stato terzo, e inoltre, fatti salvi gli accordi specifici da Stato a Stato, quando hanno a oggetto informazioni classificate.»;
8) al comma 9, lettera b), dopo le parole: «concessioni dirette» sono inserite le seguenti: «e i trasferimenti intracomunitari»;
9) al comma 11, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano quando i trasferimenti intracomunitari e le esportazioni dei predetti materiali sono destinati a enti governativi o Forze armate o di polizia.»;
10) dopo il comma 11, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«11-bis. Le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate nel rispetto dei principi di cui alle posizioni comuni 2003/468/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2003, e 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008.
11-ter. La presente legge si applica alle esportazioni e ai trasferimenti intracomunitari anche quando realizzati attraverso trasferimenti intangibili.
11-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento informazioni per la sicurezza, in presenza di informazioni classificate:
a) esprime pareri vincolanti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 9, 10-quater, 10-quinquies e 13;
b) autorizza le operazioni e le attivita' di cui agli articoli 16 e 21.»;
c) all'articolo 2:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'elenco dei materiali di armamento, da comprendere nelle categorie di cui al comma 2 e' individuato anche con riferimento ai prodotti per la difesa di cui all'allegato alla direttiva 2009/43/CE, e successive modificazioni. L'individuazione di nuove categorie e l'aggiornamento dell'elenco dei materiali di armamento, ove resi necessari da disposizioni comunitarie, sono disposti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, avuto riguardo all'evoluzione della produzione industriale, a quella tecnologica, nonche' agli accordi internazionali cui l'Italia aderisce.»;
2) al comma 4:
2.1) alla lettera a), dopo la parola: «esportazione» sono inserite le seguenti: «e dei trasferimenti verso altri Stati dell'Unione europea»;
2.2) alla lettera b), dopo la parola: «esportazione» sono inserite le seguenti: «, trasferimento verso altri Stati dell'Unione europea»;
3) al comma 6, dopo le parole: « e dell'interno, » sono inserite le seguenti: « entro trenta giorni dalla data dell'istanza,»;
d) all'articolo 3, il comma 1, e' sostituito dal seguente:
«1. Il registro nazionale delle imprese e' disciplinato dall'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»;
e) all'articolo 4, il comma 1, e' sostituito dal seguente:
«1. Le modalita' per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese e il funzionamento della Commissione per la tenuta dello stesso sono disciplinati dagli articoli da 123 a 130 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.»;
f) all'articolo 5:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «Il Presidente del Consiglio dei Ministri invia al Parlamento una relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto, di autorizzazione globale di trasferimento e di autorizzazione generale o in relazione ad esse, fermo l'obbligo governativo di riferire analiticamente alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro 30 giorni dalla sua trasmissione.»;
2) al comma 3-bis, dopo le parole: «globale di progetto» sono inserite le seguenti: «e di autorizzazione globale e generale di trasferimento».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 12 della legge 15 dicembre 2011,
n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee - Legge comunitaria 2010), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, cosi' recita:
«Art. 12 (Delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 maggio 2009). - 1. Il Governo e' delegato
ad adottare uno o piu' decreti legislativi per dare
attuazione alla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le
modalita' e le condizioni dei trasferimenti all'interno
delle Comunita' di prodotti per la difesa, entro la
scadenza del termine di recepimento fissato dalla stessa
direttiva e nel rispetto dei principi contenuti nella
medesima nonche' nelle posizioni comuni 2003/468/PESC del
Consiglio e 2008/944/PESC del Consiglio, rispettivamente
del 23 giugno 2003 e dell'8 dicembre 2008.
2. La delega di cui al comma 1 deve essere esercitata
in conformita' ai principi di cui alla legge 9 luglio 1990,
n. 185.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati, su proposta del Ministro per le politiche
europee, di concerto con i Ministri per la semplificazione
normativa, degli affari esteri, della difesa, della
giustizia, dell'interno e dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro dello sviluppo economico, con le
modalita' e le procedure di cui all'art. 1 della legge 4
giugno 2010, n. 96, con particolare riferimento, in ragione
della materia trattata, al parere delle competenti
Commissioni parlamentari e nel rispetto dei principi e
criteri direttivi generali di cui all'art. 2 della medesima
legge 4 giugno 2010, n. 96, e all'art. 1 della presente
legge, prevedendo, ove necessario, semplificazioni di
natura organizzativa e amministrativa, nonche' ulteriori
fattispecie sanzionatorie di natura amministrativa nel
rispetto dei principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n.
185.
4. Con uno o piu' regolamenti si provvede ai fini
dell'esecuzione ed attuazione dei decreti legislativi di
cui al presente articolo, con le modalita' e le scadenze
temporali ivi previste.
5. Gli oneri relativi alle autorizzazioni per le
forniture, alle certificazioni e ai controlli da eseguire
da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle
disposizioni di cui al presente articolo, sono posti a
carico dei soggetti interessati, secondo tariffe
determinate sulla base del costo effettivo del servizio,
ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina
comunitaria. Le tariffe di cui al presente comma sono
determinate con decreto del Ministro degli affari esteri,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Gli introiti derivanti dal pagamento delle tariffe
determinate ai sensi del presente comma sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
successivamente riassegnati, nei limiti previsti dalla
legislazione vigente, alle amministrazioni che rilasciano
le citate autorizzazioni e certificazioni ed effettuano i
controlli previsti dal presente articolo.
6. I tempi di rilascio dei pareri tecnici e delle
autorizzazioni connessi alle attivita' di certificazione di
cui alla direttiva 2009/43/CE sono disciplinati secondo i
principi di semplificazione e trasparenza di cui alla legge
9 luglio 1990, n. 185, non potendo, comunque, superare la
durata massima di trenta giorni.».
- La direttiva 2009/43/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
10 giugno 2009, n. L 146.
- La direttiva 2010/80/CE e' pubblicata nella G.U.U.E
24 novembre 2010, n. L 308.
- Il testo dell'art. 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96
(Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
Legge comunitaria 2009), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O. cosi' recita:
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della
delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai
capi II e III, e in aggiunta a quelli contenuti nelle
direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art.
1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative, secondo il principio
della massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i
procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa
ovvero le materie oggetto di delegificazione;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledono o espongono a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongono a
pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che recano un danno di particolare gravita'.
Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e
dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni
alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa
competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni che
ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli
indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti
minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella
presente lettera sono determinate nella loro entita',
tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole
ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli
agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente
lettera sono previste sanzioni identiche a quelle
eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per
violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
materie di cui all'art. 117, quarto comma, della
Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate
dalle regioni;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per
dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183;
e) all'attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia' attuate con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si
tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive
comunitarie comunque intervenute fino al momento
dell'esercizio della delega;
g) nella predisposizione dei decreti legislativi,
relativi alle direttive elencate negli allegati A e B, si
tiene conto delle esigenze di coordinamento tra le norme
previste nelle direttive medesime e quanto stabilito dalla
legislazione vigente, con particolare riferimento alla
normativa in materia di lavoro e politiche sociali, per la
cui revisione e' assicurato il coinvolgimento delle parti
sociali interessate, ai fini della definizione di eventuali
specifici avvisi comuni e dell'acquisizione, ove richiesto
dalla complessita' della materia, di un parere delle stesse
parti sociali sui relativi schemi di decreto legislativo;
h) quando si verificano sovrapposizioni di competenze
tra amministrazioni diverse o comunque sono coinvolte le
competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti
legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme
di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta',
differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le
competenze delle regioni e degli altri enti territoriali,
le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi
decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e
l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara
individuazione dei soggetti responsabili;
i) quando non sono di ostacolo i diversi termini di
recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo
le direttive che riguardano le stesse materie o che
comunque comportano modifiche degli stessi atti
normativi.».
- La legge 9 luglio 1990, n. 185 (Nuove norme sul
controllo dell'esportazione, importazione e transito dei
materiali di armamento) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 luglio 1990, n. 163.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
14 gennaio 2005, n. 93 (Nuovo regolamento di esecuzione
della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme per
il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei
materiali di armamento) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 giugno 2005, n. 127.
- La legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle
munizioni e degli esplosivi) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105.
- Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'ordinamento militare) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari
in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14
della legge 28 novembre 2005, n. 246) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2010, n. 140, S.O.
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146.
- Il regio decreto 6 maggio 1940, n 635 (Approvazione
del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno
1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1940, n. 149,
S.O.
- La legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova
disciplina del segreto) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 13 agosto 2007, n. 187.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
12 giugno 2009, n. 7 (Determinazione dell'ambito dei
singoli livelli di segretezza, dei soggetti con potere di
classifica, dei criteri d'individuazione delle materie
oggetto di classifica nonche' dei modi di accesso nei
luoghi militari o definiti di interesse per la sicurezza
della Repubblica. Decreto n. 7/2009) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2009, n. 154.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 luglio 2011 (Disposizioni per la tutela amministrativa
del segreto di Stato e delle informazioni classificate) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2011, n.
203.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1973, n. 80, S.O.
- Il regolamento (CE) 2913/1992 del Consiglio e'
pubblicato nella G.U.C.E. 19 ottobre 1992, n. L 302.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 4 novembre 2010, n. 242 (Definizione dei termini di
conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono
all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione
ed esportazione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14
gennaio 2011, n. 10.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
- La legge 29 ottobre 1997, n. 374 (Norme per la messa
al bando delle mine antipersona) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1997, n. 256.
- La legge 14 giugno 2011, n. 95 (Ratifica ed
esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando
delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio
2008, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento
interno) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio
2011, n. 153.
- La legge 26 marzo 1999, n. 106 (Ratifica ed
esecuzione della convenzione sul divieto d'impiego, di
stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine
antipersona e sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il
3 dicembre 1997. Modifiche alla legge 29 ottobre 1997, n.
374, riguardante la disciplina della messa al bando delle
mine antipersona) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23
aprile 1999, n. 94, S.O.
- Il regolamento (CE) n. 428/2009 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 29 maggio 2009, n. L 134.
- La raccomandazione della Commissione europea dell'11
gennaio 2011, relativa alla certificazione delle imprese
operanti nel settore della difesa conformemente all'art. 9
della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio che semplifica le modalita' e le condizioni dei
trasferimenti all'interno della Comunita' di prodotti per
la difesa (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicata
nella G.U.U.E. 15 gennaio 2011, n. L 11.

Note all'art. 1:
- Per la legge 9 luglio 1990, n. 185, si veda nelle
note alle premesse.
- Il testo dell'art. 1 della citata legge n. 185 del
1990, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 1 (Controllo dello Stato). - 1. L'esportazione,
l'importazione, il transito, il trasferimento
intracomunitario e l'intermediazione di materiale di
armamento nonche' la cessione delle relative licenze di
produzione e la delocalizzazione produttiva devono essere
conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia. Tali
operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i
principi della Costituzione repubblicana che ripudia la
guerra come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali.
2. L'esportazione, l'importazione, il transito, il
trasferimento intracomunitario e l'intermediazione dei
materiali di armamento, di cui all'art. 2, nonche' la
cessione delle relative licenze di produzione e la
delocalizzazione produttiva, sono soggetti a autorizzazioni
e controlli dello Stato.
3. Il Governo predispone misure idonee ad assecondare
la graduale differenziazione produttiva e la conversione a
fini civili delle industrie nel settore della difesa.
4. Le operazioni di esportazione, transito e
intermediazione sono consentite solo se effettuate con
Governi esteri o con imprese autorizzate dal Governo del
Paese destinatario. Le operazioni di trasferimento
intracomunitario sono consentite con le modalita' di cui al
capo IV, sezione I.
5. L'esportazione, il transito, il trasferimento
intracomunitario e l'intermediazione di materiali di
armamento, nonche' la cessione delle relative licenze di
produzione e la delocalizzazione produttiva, sono vietati
quando sono in contrasto con la Costituzione, con gli
impegni internazionali dell'Italia, con gli accordi
concernenti la non proliferazione e con i fondamentali
interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro
il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con
altri Paesi, nonche' quando mancano adeguate garanzie sulla
definitiva destinazione dei materiali di armamento.
6. L'esportazione, il transito, il trasferimento
intracomunitario e l'intermediazione di materiali di
armamento sono altresi' vietati:
a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, in
contrasto con i principi dell'art. 51 della Carta delle
Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi
internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del
Consiglio dei Ministri, da adottare previo parere delle
Camere;
b) verso Paesi la cui politica contrasti con i
principi dell'art. 11 della Costituzione;
c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato
dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture
belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea
(UE) o da parte dell'Organizzazione per la sicurezza e la
cooperazione in Europa (OSCE);
d) verso i Paesi i cui Governi sono responsabili di
gravi violazioni delle convenzioni internazionali in
materia di diritti umani, accertate dai competenti organi
delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa (4);
e) verso i Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai
sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, destinino al
proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di
difesa del Paese; verso tali Paesi e' sospesa la erogazione
di aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli
aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e calamita'
naturali.
7. Sono vietate la fabbricazione, l'importazione,
l'esportazione, il transito, il trasferimento
intracomunitario e l'intermediazione di mine terrestri
anti-persona, di munizioni a grappolo di cui all'art. 3,
comma 1, della legge 14 giugno 2011, n. 95, di armi
biologiche, chimiche e nucleari, nonche' la ricerca
preordinata alla loro produzione o la cessione della
relativa tecnologia. Il divieto si applica anche agli
strumenti e alle tecnologie specificamente progettate per
la costruzione delle suddette armi nonche' a quelle idonee
alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini
militari.
7-bis. La cessione all'estero delle licenze di
produzione e la delocalizzazione produttiva di materiali di
armamento da parte di imprese iscritte al registro di cui
all'art. 3 sono vietate qualora concernenti Stati oggetto
di divieto ai sensi del comma 6, in tutti i casi in cui
mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei
relativi materiali prodotti nello Stato terzo, e inoltre,
fatti salvi gli accordi specifici da Stato a Stato, quando
hanno a oggetto informazioni classificate.
8. Le importazioni definitive o temporanee di materiale
di armamento sono vietate, ad eccezione:
a) delle importazioni effettuate direttamente
dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa per
la realizzazione dei programmi di armamento ed
equipaggiamento delle Forze armate e di polizia, che
possono essere consentite direttamente dalle dogane;
b) delle importazioni effettuate da soggetti iscritti
al registro nazionale delle imprese di cui all'art. 3,
previa autorizzazione di cui all'art. 13;
c) delle importazioni temporanee, effettuate da
soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di
cui all'art. 3, per la revisione dei materiali d'armamento
in precedenza esportati;
d) delle importazioni effettuate dagli enti pubblici,
nell'ambito delle rispettive competenze, in relazione
all'esercizio di attivita' di carattere storico o
culturale, previe le autorizzazioni di polizia previste
dall'art. 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110;
e) delle importazioni temporanee effettuate da
imprese straniere per la partecipazione a fiere
campionarie, mostre ed attivita' dimostrative, previa
autorizzazione del Ministero dell'interno rilasciata a
seguito di nulla osta del Ministero della difesa.
9. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:
a) le esportazioni temporanee effettuate direttamente
o per conto dell'Amministrazione dello Stato per la
realizzazione di propri programmi di armamento ed
equipaggiamento delle Forze armate e di polizia;
b) le esportazioni o concessioni dirette e i
trasferimenti intracomunitari da Stato a Stato, a fini di
assistenza militare, in base ad accordi internazionali;
c) il transito di materiali di armamento e di
equipaggiamento per i bisogni di Forze dei Paesi alleati,
secondo la definizione della Convenzione sullo statuto
delle Forze della NATO, purche' non siano invocate a
qualsiasi titolo deroghe agli articoli VI, XI, XII, XIII e
XIV della Convenzione tra gli Stati partecipanti al
Trattato Nord Atlantico, ratificata con legge 30 novembre
1955, n. 1335.
10. Le esportazioni temporanee di cui al comma 9,
lettera a), sono comunque vietate verso i Paesi di cui al
comma 6 del presente articolo.
11. Sono escluse altresi' dalla disciplina della
presente legge le armi sportive e da caccia e relative
munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifizi
luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di
cui all'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonche'
le armi corte da sparo purche' non automatiche; le
riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da
quelli ad uso militare. Le disposizioni del presente comma
non si applicano quando i trasferimenti intracomunitari e
le esportazioni dei predetti materiali sono destinati a
enti governativi o Forze armate o di polizia.
11-bis. Le operazioni di cui al presente articolo sono
effettuate nel rispetto dei principi di cui alle posizioni
comuni 2003/468/PESC del 23 giugno 2003 e 2008/944/PESC
dell'8 dicembre 2008.
11-ter. La presente legge si applica alle esportazioni
e ai trasferimenti intracomunitari anche quando realizzati
attraverso trasferimenti intangibili.
11-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento informazioni per la sicurezza, in presenza di
informazioni classificate:
a) esprime pareri vincolanti al rilascio delle
autorizzazioni di cui agli articoli 9, 10-quater,
10-quinquies e 13;
b) autorizza le operazioni e le attivita' di cui agli
articoli 16 e 21.».
- Il testo dell'art. 2 della citata legge n. 185 del
1990, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 2 (Materiali di armamento). - 1. Ai fini della
presente legge, sono materiali di armamento quei materiali
che, per requisiti o caratteristiche, tecnico-costruttive e
di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per
un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.
2. I materiali di armamento di cui al comma 1 sono
classificati nelle seguenti categorie:
a) armi nucleari, biologiche e chimiche;
b) armi da fuoco automatiche e relativo
munizionamento;
c) armi ed armamento di medio e grosso calibro e
relativo munizionamento come specificato nell'elenco di cui
al comma 3;
d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;
e) carri e veicoli appositamente costruiti per uso
militare;
f) navi e relativi equipaggiamenti appositamente
costruiti per uso militare;
g) aeromobili ed elicotteri e relativi
equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
h) polveri, esplosivi, propellenti, ad eccezione di
quelli destinati alle armi di cui al comma 11 dell'art. 1;
i) sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e
fotografici appositamente costruiti per uso militare;
l) materiali speciali blindati appositamente
costruiti per uso militare;
m) materiali specifici per l'addestramento militare;
n) macchine, apparecchiature ed attrezzature
costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo
delle armi e delle munizioni;
o) equipaggiamenti speciali appositamente costruiti
per uso militare.
3. L'elenco dei materiali di armamento, da comprendere
nelle categorie di cui al comma 2 e' individuato anche con
riferimento ai prodotti per la difesa di cui all'allegato
alla direttiva 2009/43/CE, e successive modificazioni.
L'individuazione di nuove categorie e l'aggiornamento
dell'elenco dei materiali di armamento, ove resi necessari
da disposizioni comunitarie, sono disposti con decreto del
Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze
e dello sviluppo economico, avuto riguardo all'evoluzione
della produzione industriale, a quella tecnologica, nonche'
agli accordi internazionali cui l'Italia aderisce.
4. Ai fini della presente legge sono considerati
materiali di armamento:
a) ai soli fini dell'esportazione e dei trasferimenti
verso altri Stati dell'Unione europea le parti di ricambio
e quei componenti specifici dei materiali di cui al comma
2, identificati nell'elenco di cui al comma 3;
b) limitatamente alle operazioni di esportazione,
trasferimento verso altri Stati dell'Unione europea, i
disegni, gli schemi ed ogni tipo ulteriore di
documentazione e d'informazione necessari alla
fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei materiali di cui
al comma 2.
5. La presente legge si applica anche alla concessione
di licenze per la fabbricazione fuori del territorio
nazionale dei materiali di cui al comma 2 e alla lettera a)
del comma 4.
6. La prestazione di servizi per l'addestramento e per
la manutenzione, da effettuarsi in Italia o all'estero,
quando non sia gia' stata autorizzata contestualmente al
trasferimento di materiali di armamento, e' soggetta
esclusivamente al nulla osta del Ministro della difesa,
sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno,
entro trenta giorni dalla data dell'istanza, purche'
costituisca prosecuzione di un rapporto legittimamente
autorizzato.
7. La trasformazione o l'adattamento di mezzi e
materiali per uso civile forniti dal nostro Paese o di
proprieta' del committente, sia in Italia sia all'estero,
che comportino, per l'intervento di imprese italiane,
variazioni operative a fini bellici del mezzo o del
materiale, sono autorizzati secondo le disposizioni della
presente legge.».
- Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 185 del
1990, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 3 (Registro nazionale delle imprese). - 1. Il
registro nazionale delle imprese e' disciplinato dall'art.
44 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Solo agli iscritti al registro nazionale possono
essere rilasciate le autorizzazioni ad iniziare trattative
contrattuali e ad effettuare operazioni di esportazione,
importazione, transito di materiale di armamento.
3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 tiene
luogo dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma
secondo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermi
restando i requisiti indicati all'art. 9 della legge 18
aprile 1975, n. 110.
4. Le domande di iscrizione al registro nazionale,
corredate della documentazione necessaria a comprovare
l'esistenza dei requisiti richiesti, secondo le modalita'
che saranno prescritte con decreto del Ministro della
difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e del
commercio con l'estero, devono essere presentate dalle
imprese che vi abbiano interesse purche' in possesso dei
seguenti requisiti soggettivi:
a) per le imprese individuali e per le societa' di
persone, la cittadinanza italiana dell'imprenditore o del
legale rappresentante, ovvero la residenza in Italia dei
suddetti, purche' cittadini di Paesi legati all'Italia da
un trattato per la collaborazione giudiziaria;
b) per le societa' di capitali, purche' legalmente
costituite in Italia ed ivi esercitanti attivita'
concernenti materiali soggetti al controllo della presente
legge, la residenza in Italia dei soggetti titolari dei
poteri di rappresentanza ai fini della presente legge,
purche' cittadini italiani o di Paesi legati all'Italia da
un trattato per la collaborazione giudiziaria.
5. Possono essere altresi' iscritti al registro
nazionale i consorzi di imprese costituiti con la
partecipazione di una o piu' imprese iscritte al registro
nazionale purche' nessuna delle imprese partecipanti versi
nelle condizioni ostative di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e
12, sempreche' il legale rappresentante del consorzio abbia
i requisiti soggettivi di cui al comma 4, lettera b).
6. Sono inoltre iscritti d'ufficio al registro
nazionale i consorzi industriali promossi a seguito di
specifiche intese intergovernative o comunque autorizzati
dai competenti organi dello Stato italiano.
7. Gli iscritti al registro nazionale devono comunicare
al Ministero della difesa ogni variazione dei soggetti di
cui al comma 4, lettere a) e b), e al comma 5, il
trasferimento della sede, la istituzione di nuove sedi, la
trasformazione o l'estinzione dell'impresa.
8. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla
iscrizione le imprese dichiarate fallite.
9. Si applicano le norme di sospensione, decadenza e
non iscrivibilita' stabilite dalla legge 31 maggio 1965, n.
575, nonche' dall'art. 24 della legge 13 settembre 1982, n.
646.
10. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla
iscrizione le imprese i cui rappresentanti indicati al
comma 4, lettere a) e b), siano stati definitivamente
riconosciuti come appartenuti o appartenenti ad
associazioni segrete ai sensi dell'art. 1 della legge 25
gennaio 1982, n. 17, o siano state condannate ai sensi
della legge 20 giugno 1952, n. 645, del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, della
legge 18 aprile 1975, n. 110, nonche' della presente legge.
11. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla
iscrizione le imprese i cui legali rappresentanti siano
stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per
reati di commercio illegale di materiali di armamento.
12. Non sono iscrivibili o, se iscritte, sono sospese
dalla iscrizione le imprese che, in violazione del divieto
di cui all'art. 22, assumano con le funzioni ivi elencate,
ex dipendenti delle amministrazioni dello Stato prima di
tre anni dalla cessazione del loro servizio attivo.
13. Il verificarsi delle condizioni di cui ai
precedenti commi 8, 9, 10 e 11 determina la sospensione o
la cancellazione dal registro nazionale, disposta con
decreto del Ministro della difesa, da comunicare al
Ministeri di cui al comma 1.
14. Qualora venga rimosso l'impedimento alla iscrizione
l'impresa potra' ottenere l'iscrizione stessa o, se
cancellata, la reiscrizione nel registro nazionale.
15. In pendenza dell'accertamento definitivo degli
impedimenti di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12 l'impresa o
il consorzio potranno esercitare le normali attivita' nei
limiti delle autorizzazioni concesse e in corso di
validita', ad eccezione di quelle oggetto di contestazione.
Ad essi non potranno essere rilasciate nuove
autorizzazioni.».
- Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 185 del
1990, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
Art. 4 (Iscrizione al registro nazionale delle
imprese). - 1. Le modalita' per l'iscrizione al registro
nazionale delle imprese e il funzionamento della
Commissione per la tenuta dello stesso sono disciplinati
dagli articoli da 123 a 130 del testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento
militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
15 marzo 2010, n. 90.
2. Per la tenuta del registro nazionale di cui all'art.
3 e' costituita presso il Ministero della difesa una
commissione presieduta da un magistrato del Consiglio di
Stato, e composta da un rappresentante del Ministero degli
affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero
delle finanze, del Ministero della difesa, del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
Ministero del commercio con l'estero.
3. Spetta alla commissione:
a) deliberare sulla base dei requisiti di cui al
comma 4 dell'art. 3 in merito alla iscrizione o
reiscrizione al registro;
b) provvedere alla revisione triennale del registro;
c) fare rapporto all'autorita' giudiziaria ai fini
dell'applicazione delle sanzioni per illeciti relativi al
registro;
d) formulare un parere al Ministro per la
cancellazione e la sospensione dal registro.
4. Il funzionamento della commissione e' disciplinato
con decreto del Ministro della difesa, emanato ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
5. Agli oneri relativi al funzionamento della
commissione si provvede a carico degli ordinari
stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della
difesa.».
- Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 185 del
1990, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 5 (Relazione al Parlamento). - 1. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri invia al Parlamento una
relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle
operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre
dell'anno precedente, anche con riguardo alle operazioni
svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito
di concessione di licenza globale di progetto, di
autorizzazione globale di trasferimento e di autorizzazione
generale o in relazione ad esse, fermo l'obbligo
governativo di riferire analiticamente alle Commissioni
parlamentari circa i contenuti della relazione entro 30
giorni dalla sua trasmissione.
2. I Ministri degli affari esteri, dell'interno della
difesa, delle finanze, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del
commercio con l'estero, per quanto di rispettiva
competenza, riferiscono annualmente sulle attivita' di cui
alla presente legge al Presidente del Consiglio dei
Ministri il quale allega tali relazioni alla relazione al
Parlamento di cui al comma 1.
3. La relazione di cui al comma 1 dovra' contenere
indicazioni analitiche - per tipi, quantita' e valori
monetari - degli oggetti concernenti le operazioni
contrattualmente definite indicandone gli stati di
avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e
transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni di
servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni
previste dalla presente legge. La relazione dovra'
contenere inoltre la lista dei Paesi indicati nelle
autorizzazioni definitive, l'elenco delle revoche delle
autorizzazioni stesse per violazione della clausola di
destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e
15 nonche' l'elenco delle iscrizioni, sospensioni o
cancellazioni nel registro nazionale di cui all'art. 3. La
relazione dovra' contenere infine l'elenco dei programmi
sottoposti a licenza globale di progetto con l'indicazione
dei Paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonche' le
autorizzazioni concesse dai Paesi partner relative a
programmi a partecipazione italiana e sottoposti al regime
della licenza globale di progetto.
3-bis. I titolari di licenza globale di progettoe di
autorizzazione globale e generale di trasferimento
forniscono annualmente al Ministero degli affari esteri una
relazione analitica sulle attivita' espletate sulla base
della licenza ottenuta, corredata dai dati su tutte le
operazioni effettuate. Tale documentazione e' parte
integrante della relazione di cui al comma 1.».



 
Art. 2
Modificazioni al capo II
della legge 9 luglio 1990, n. 185

1. Al capo II della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo la parola: «controllo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e autorita' nazionale competente»;
b) all'articolo 7:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «transito di materiali di armamento» sono sostituite dalle seguenti: «transito, nonche' per la cessione delle licenze di produzione, l'intermediazione di materiali di armamento e la delocalizzazione produttiva»;
2) al comma 2, terzo periodo, dopo la parola: «funzionario» e' inserita la seguente: «diplomatico»;
c) dopo l'articolo 7, sono inseriti i seguenti:

«Art. 7-bis.

Ministero degli affari esteri - Unita' per le autorizzazioni dei
materiali d'armamento (UAMA)

1. L'Unita' per le autorizzazioni dei materiali d'armamento (UAMA) del Ministero degli affari esteri e' individuata quale autorita' nazionale competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio dei materiali d'armamento e per il rilascio delle certificazioni per le imprese e per gli adempimenti connessi alla materia di cui alla presente legge. L'UAMA e' diretta da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario nominato dal Ministro degli affari esteri. L'UAMA si avvale anche di personale di altre Amministrazioni, tra cui, in particolare, personale militare appartenente al Ministero della difesa, distaccato al Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 30.
2. Restano ferme le competenze del Ministero della difesa circa il registro nazionale delle imprese, di cui all'articolo 3.

Art. 7-ter.
Indirizzi e direttive generali

1. E' attribuita al Ministero degli affari esteri, d'intesa con i Ministeri della difesa e dello sviluppo economico e con il competente ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la definizione degli indirizzi per le politiche degli scambi nel settore della difesa e delle direttive generali per l'esportazione e l'importazione di materiale d'armamento, ai sensi della presente legge.».



Note all'art. 2:
- La rubrica del capo II della citata legge n. 185 del
1990, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Capo II - Organismi di coordinamento e controllo e
autorita' nazionale competente».
- Il testo dell'art. 7 della citata legge n. 185 del
1990, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 7 (Comitato consultivo). - 1. E' istituito presso
il Ministero degli affari esteri il Comitato consultivo per
l'esportazione, l'importazione ed il transito, nonche' per
la cessione delle licenze di produzione, l'intermediazione
di materiali di armamento e la delocalizzazione produttiva.
Detto Comitato esprime pareri al Ministro degli affari
esteri ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al
successivo art. 13.
2. Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro
degli affari esteri ed e' composto da un rappresentante del
Ministero degli affari esteri, di grado non inferiore a
Ministro plenipotenziario, che lo presiede, da due
rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa e
del commercio con l'estero, e da un rappresentante dei
Ministeri delle finanze, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, delle partecipazioni statali e
dell'ambiente. Nello stesso decreto vengono nominati i
supplenti di tutti i componenti effettivi. Le funzioni di
segretario sono assolte da un funzionario diplomatico del
Ministero degli affari esteri.
3. Il Comitato si avvale della consulenza tecnica di
due esperti nominati dal Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e delle partecipazioni statali e puo'
avvalersi inoltre della consulenza tecnica di altri esperti
designati di volta in volta dal presidente del Comitato
stesso sentito il parere dei membri.
4. Il Comitato e' validamente costituito con la
presenza di due terzi dei suoi componenti.
5. Il Comitato e' rinnovato ogni tre anni ed i
componenti possono essere confermati per una volta sola.».



 
Art. 3
Modificazioni al capo III
della legge 9 luglio 1990, n. 185

1. Al capo III della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9:
1) al comma 1, le parole: «e il transito di materiale d'armamento.» sono sostituite dalle seguenti: «, il transito, l'intermediazione di materiale d'armamento, nonche' le operazioni di cui all'articolo 2, comma 5.»;
2) al comma 4, le parole: «esportazione, importazione e il transito dei materiali di armamento» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1».



Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 9 della citata legge n. 185 del
1990, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 9 (Disciplina delle trattative contrattuali). -
1. I soggetti iscritti al registro di cui all'art. 3 devono
comunicare al Ministro degli affari esteri e al Ministro
della difesa l'inizio di trattative contrattuali per
l'esportazione, l'importazione, il transito,
l'intermediazione di materiale d'armamento, nonche' le
operazioni di cui all'art. 2, comma 5.
2. Entro 60 giorni il Ministro degli affari esteri,
d'intesa con il Ministro della difesa, puo' vietare la
prosecuzione della trattativa.
3. Il Ministro puo' disporre altresi' condizioni o
limitazioni alle attivita' medesime, tenuto conto dei
principi della presente legge e degli indirizzi di cui
all'art. 1, nonche' di motivi d'interesse nazionale.
4. L'inizio delle trattative contrattuali ai fini delle
operazioni di cui al comma 1 da e verso Paesi NATO e UE
ovvero delle operazioni contemplate da apposite intese
intergovernative, deve essere comunicato al Ministero della
difesa che, entro 30 giorni dalla ricezione della
comunicazione, ha facolta' di disporre condizioni o
limitazioni alla conclusione delle trattative stesse.
5. Sono soggette al solo nulla osta del Ministro della
difesa importazioni ed esportazioni:
a) di ricambi, componenti e servizi per la
manutenzione e riparazione di materiali gia' oggetto di
contratti autorizzati, ma nei quali tali specifiche
previsioni non erano contenute o siano scadute;
b) di materiali gia' regolarmente esportati e che
debbano essere reimportati o riesportati temporaneamente,
anche in altri Paesi, per riparazioni o manutenzione;
c) di materiali importati, ed eventualmente anche
esportati, e che debbano essere restituiti ai costruttori
per difetti, inidoneita' e simili;
d) di attrezzature da inviare in temporanea
esportazione o importazione per installazione, messa a
punto, prove e collaudo di materiali gia' autorizzati alla
importazione od esportazione, ma senza che gli atti
relativi avessero contenuto tali specifiche previsioni;
e) di materiali di armamento a fini di esibizioni,
mostre e dimostrazioni tecniche; dei relativi manuali e
descrizioni tecniche e di ogni altro ausilio predisposto
per la presentazione dei materiali stessi, nonche' di
campionature per la partecipazione a gare, appalti e prove
di valutazione.
6. I Ministri degli affari esteri e della difesa per le
attivita' di cui al presente articolo possono avvalersi del
Comitato di cui all'art. 7.
7. L'eventuale rifiuto di una autorizzazione, nonche'
eventuali condizioni e limitazioni, dovranno essere
motivati e comunicati all'impresa interessata.
7-bis. Sono escluse dalla disciplina del presente
articolo le operazioni svolte nel quadro di programmi
congiunti intergovernativi di cui all'art. 13, comma 1.».



 
Art. 4
Modificazioni al capo IV
della legge 9 luglio 1990, n. 185

1. Al capo IV della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Autorizzazione per le operazioni relative ai materiali di armamento»;
b) al capo IV e' inserita la seguente sezione:

«Sezione I
Trasferimenti intracomunitari
"Art. 10-bis.
Autorizzazioni ai trasferimenti
intracomunitari

1. Il trasferimento di materiali d'armamento, ivi inclusi componenti e parti di ricambio, a destinatari stabiliti nella Comunita' puo' essere effettuato solo dai soggetti iscritti nel registro di cui all'articolo 3 ed e' soggetto ad autorizzazione preventiva. Per l'ingresso nel territorio dello Stato, o per il suo attraversamento, di materiali d'armamento il cui trasferimento e' stato autorizzato da altro Stato membro, non e' richiesta altra autorizzazione, fatta salva l'applicazione delle disposizioni necessarie a garantire la tutela della pubblica sicurezza o dell'ordine pubblico.
2. I fornitori che effettuano trasferimenti intracomunitari di materiali d'armamento utilizzano autorizzazioni di trasferimento generali, globali o individuali. Per la successiva esportazione verso destinatari situati in Stati terzi possono essere apposti divieti, vincoli o condizioni, e possono essere richieste garanzie circa l'impiego dei materiali, ivi incluse certificazioni di utilizzazione finale.
3. Tranne i casi in cui il loro trasferimento puo' costituire grave pregiudizio per la sicurezza nazionale, non puo' essere sottoposta a vincoli o divieti l'esportazione di componenti e parti di ricambio se il destinatario fornisce una dichiarazione d'uso nella quale si attesta che i materiali sono o saranno integrati nei propri prodotti e, pertanto, non possono essere successivamente trasferiti o esportati come tali se non a fini di manutenzione o riparazione.
4. L'autorizzazione preventiva e' richiesta, altresi', per l'intermediazione intracomunitaria, consistente nella negoziazione o organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di materiali di armamento da parte di soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 3.
5. Resta ferma l'applicabilita' delle norme che disciplinano il trasferimento di materiali di armamento classificati.
6. Il regolamento di esecuzione della presente legge definisce i requisiti e le condizioni di utilizzabilita' delle autorizzazioni di cui alla presente sezione. Il medesimo regolamento disciplina le modalita' della tenuta del registro dei trasferimenti di cui all'articolo 10-septies nonche' quelle della sua verifica, e definisce altresi' gli obblighi informativi cui e' subordinata l'utilizzazione dell'autorizzazione di trasferimento.

Art. 10-ter.
Autorizzazione generale di trasferimento

1. Il Ministero degli affari esteri approva con decreto le autorizzazioni generali di trasferimento tra Stati appartenenti all'Unione europea che autorizzano direttamente i fornitori stabiliti nel territorio nazionale, che rispettano i termini e le condizioni indicati nella autorizzazione medesima, a effettuare trasferimenti di materiali d'armamento specificati nella autorizzazione stessa a una o piu' categorie di destinatari situati in un altro Stato membro.
2. I soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 3 devono comunicare al Ministero degli affari esteri e al Ministero della difesa la volonta' di utilizzare una autorizzazione generale per la prima volta almeno trenta giorni prima dell'effettivo utilizzo.
3. Le autorizzazioni generali di trasferimento sono pubblicate quando:
a) il destinatario fa parte delle forze armate di uno Stato membro ovvero e' un'amministrazione aggiudicatrice nel settore della difesa che effettua acquisti ad uso esclusivo delle Forze armate di uno Stato membro;
b) il destinatario e' un'impresa certificata ai sensi dell'articolo 10-sexies;
c) il trasferimento e' effettuato per dimostrazioni, valutazioni ed esposizioni;
d) il trasferimento e' effettuato per operazioni di manutenzione e riparazione, se il destinatario e' il fornitore originario dei prodotti per la difesa.
4. Le autorizzazioni generali di trasferimento possono essere pubblicate:
a) per il trasferimento effettuato verso altri Stati membri o imprese autorizzate che partecipano a programmi di cooperazione intergovernativa concernente lo sviluppo, la produzione e l'uso di uno o piu' materiali di armamento, quando il trasferimento e' necessario alla loro esecuzione;
b) per operazioni di supporto logistico, manutenzione, fornitura di parti di ricambio e assistenza tecnica per le forze armate di uno Stato membro.
5. Le autorizzazioni generali non possono avere ad oggetto materiali o categorie di materiali di armamento classificati.

Art. 10-quater.
Autorizzazione globale di trasferimento

1. Il Ministero degli affari esteri rilascia l'autorizzazione globale di trasferimento su richiesta del singolo fornitore per il trasferimento di specifici materiali di armamento, senza limitazioni di quantita' e valore, a destinatari autorizzati situati in uno o piu' altri Stati membri.
2. L'autorizzazione globale di trasferimento puo' essere rilasciata anche per consentire i trasferimenti inerenti programmi di equipaggiamento delle Forze armate o di polizia nazionali.
3. L'autorizzazione globale di trasferimento e' rilasciata per un periodo di tre anni che puo' essere rinnovato.
4. Le imprese munite della certificazione di cui all'articolo 10-sexies non hanno l'obbligo di fornire la documentazione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b).
5. Le imprese non munite di certificazione utilizzano le autorizzazioni globali alle condizioni stabilite all'articolo 20.

Art. 10-quinquies.
Autorizzazione individuale di trasferimento

1. Il Ministero degli affari esteri rilascia l'autorizzazione individuale, su richiesta del singolo fornitore, per il trasferimento di una specifica quantita' e per uno specifico valore di determinati materiali di armamento a uno specifico destinatario in una o piu' spedizioni, quando:
a) la domanda di autorizzazione e' limitata a un solo trasferimento;
b) e' necessario per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza o dell'ordine pubblico;
c) e' necessario per il rispetto degli obblighi e degli impegni internazionali;
d) sussistono serie ragioni per ritenere che il fornitore non sara' in grado di rispettare tutti i termini e le condizioni necessarie per il rilascio di una autorizzazione globale di trasferimento.
2. Le imprese munite della certificazione di cui all'articolo 10-sexies non hanno l'obbligo di fornire la documentazione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b).
3. Le imprese non munite di certificazione utilizzano le autorizzazioni individuali alle condizioni stabilite all'articolo 20.

Art. 10-sexies.
Certificazione delle imprese

1. La certificazione stabilisce l'affidabilita' dell'impresa destinataria, in particolare per quanto concerne la sua capacita' di rispettare le restrizioni all'esportazione dei materiali di armamento ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una autorizzazione generale di trasferimento.
2. L'affidabilita' deve essere valutata sulla base dei seguenti criteri:
a) l'esperienza comprovata in attivita' inerenti la difesa, tenendo conto in particolare del livello di osservanza dell'impresa delle restrizioni all'esportazione, di eventuali decisioni giudiziarie in materia, dell'autorizzazione a produrre o a commercializzare materiali di armamento e dell'impiego di personale dirigente con esperienza;
b) l'attivita' industriale pertinente nel settore dei materiali di armamento all'interno della Comunita', e in particolare la capacita' di integrazione di sistemi o sottosistemi;
c) la nomina di un dirigente di alto livello quale soggetto esclusivamente e personalmente responsabile dei trasferimenti e delle esportazioni;
d) l'impegno scritto dell'impresa, sottoscritto dal dirigente di cui alla lettera c), di adottare tutte le misure necessarie per rispettare e far rispettare tutte le condizioni particolari relative all'utilizzo finale e all'esportazione di ciascuno dei componenti o dei prodotti ricevuti;
e) l'impegno scritto dell'impresa, sottoscritto dal dirigente di cui alla lettera c), di fornire con la dovuta diligenza all'ente che rilascia la certificazione, su sua richiesta, informazioni dettagliate circa gli utilizzatori finali o l'impiego finale di tutti i prodotti esportati, trasferiti o ricevuti dall'impresa stessa usufruendo di una autorizzazione di trasferimento da un altro Stato membro;
f) la descrizione, controfirmata dal dirigente di cui alla lettera c), del programma interno di conformita' o del sistema di gestione dei trasferimenti e delle esportazioni messo in atto nell'impresa. Tale descrizione precisa le risorse organizzative, umane e tecniche destinate alla gestione dei trasferimenti e delle esportazioni, la catena delle responsabilita' nella struttura dell'impresa, le procedure di controllo interno, le misure di sensibilizzazione e di formazione del personale, le disposizioni in fatto di sicurezza fisica e tecnica, la tenuta dei registri e la tracciabilita' dei trasferimenti e delle esportazioni.
3. Le imprese iscritte al registro di cui all'articolo 3 richiedono la certificazione al Ministero degli affari esteri, che la rilascia, tramite l'UAMA, d'intesa con il Ministero della difesa, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.
4. Il certificato contiene le seguenti informazioni:
a) l'autorita' competente che rilascia il certificato;
b) il nome e l'indirizzo del destinatario;
c) una dichiarazione di conformita' del destinatario ai criteri di cui al comma 2;
d) la data di rilascio e la durata di validita' del certificato.
5. La certificazione ha una durata di 3 anni.
6. Nei casi di cui all'art 10-quater, le imprese iscritte al registro di cui all'articolo 3 richiedono la certificazione al Ministero degli affari esteri, che la rilascia, tramite l'UAMA, d'intesa con il Ministero della difesa, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo.
7. Il Ministero degli affari esteri puo' adottare le opportune misure, che possono consistere anche nella revoca del certificato, d'intesa con il Ministero della difesa, qualora sia constatato che l'impresa titolare di un certificato non risponde piu' ai criteri di cui al comma 2 e alle condizioni previste dal certificato. In caso di revoca, il Ministero degli affari esteri informa la Commissione europea e gli altri Stati membri della propria decisione.
8. E' riconosciuta la validita' delle certificazioni rilasciate da altro Stato membro.
9. Il Ministero degli affari esteri pubblica e aggiorna regolarmente l'elenco delle imprese nazionali certificate e lo comunica alla Commissione europea, al Parlamento europeo e agli altri Stati membri.

Art. 10-septies.
Obblighi dei fornitori

1. I fornitori dei materiali di armamento sono tenuti a informare i destinatari circa i termini e le condizioni eventualmente apposti all'autorizzazione di trasferimento, comprese le limitazioni, relativi all'impiego finale o all'esportazione dei prodotti.
2. E' fatto obbligo ai fornitori di tenere un registro dettagliato e completo dei trasferimenti, unitamente ai documenti commerciali dai quali devono risultare le seguenti informazioni:
a) descrizione del materiale di armamento e suo riferimento in conformita' all'elenco di cui all'articolo 2, comma 3;
b) quantita' e valore del materiale di armamento;
c) date del trasferimento;
d) nome e indirizzo del fornitore e del destinatario;
e) impiego finale e utilizzatore finale del materiale di armamento, se noti;
f) prova che il destinatario dei materiali di armamento in questione e' stato informato della restrizione all'esportazione cui e' soggetta l'autorizzazione di trasferimento.
3. Il registro di cui al comma 2 deve essere conservato dal fornitore per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dall'ultima registrazione. Esso deve essere messo a disposizione, su richiesta, delle competenti autorita' dello Stato membro dal cui territorio i materiali sono stati trasferiti.

Art. 10-octies.
Procedure doganali

1. L'esportatore, nell'espletare le formalita' richieste per l'esportazione di materiali di armamento presso l'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente a trattare la dichiarazione di esportazione, deve dimostrare di aver ottenuto le necessarie licenze di esportazione.
2. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, l'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente puo' anche, per un periodo non superiore a trenta giorni lavorativi, sospendere l'operazione di esportazione dal territorio nazionale dei materiali di armamento ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una autorizzazione di trasferimento e incorporati in un altro prodotto per la difesa o, se necessario, impedire in altro modo che essi escano dal territorio della Comunita' quando ritiene che:
a) informazioni pertinenti non sono state prese in considerazione all'atto del rilascio dell'autorizzazione di esportazione;
b) le circostanze sono sostanzialmente cambiate dal rilascio dell'autorizzazione di esportazione.»;
c) dopo la sezione I, e prima dell'articolo 11, e' inserita la seguente: "Sezione II - Operazioni per i Paesi non appartenenti all'Unione europea";
d) all'articolo 11:
1) al comma 1:
1.1) le parole: "l'importazione, le cessioni di licenza e" sono sostituite dalle seguenti: "l'importazione, l'intermediazione, le cessioni di licenza di produzione, la delocalizzazione produttiva, i trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, nonche'";
1.2) dopo le parole: " ne da' notizia" sono inserite le seguenti: " al Ministero della difesa e";
2) al comma 2, lettera a), le parole: "i tipi di" sono sostituite con le seguenti: "i tipi e le categorie dei";
3) dopo il comma 5-bis e' aggiunto, in fine, il seguente:
"5-ter. Nei casi in cui la domanda di autorizzazione all'esportazione ha ad oggetto prodotti ricevuti da altro Stato membro dell'Unione europea usufruendo di una autorizzazione di trasferimento e soggetti a limitazioni all'esportazione, il richiedente deve dichiarare di essersi attenuto a tali limitazioni e di aver ottenuto, se previsto, il consenso dello Stato di origine.";
e) all'articolo 13:
1) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: "di cui all'articolo 7, autorizza" sono inserite le seguenti: "con licenza individuale, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 11, l'intermediazione, la delocalizzazione produttiva, e i trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, nonche'";
2) al comma 1, primo periodo, le parole: "ed il transito dei materiali di armamento, nonche' la cessione" sono sostituite con le seguenti: "il transito dei materiali di armamento, la cessione";
f) dopo l'articolo 14, e prima dell'articolo 15, e' inserita la seguente sezione: "Sezione III -Disposizioni comuni";
g) all'articolo 15:
1) al comma 1, le parole: "di cui all'articolo 9 e all'articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 9, 10-bis e 13";
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Il Ministero degli affari esteri puo' provvisoriamente sospendere, previa verifica con lo Stato membro, gli effetti della autorizzazione generale nei riguardi di un destinatario situato in altro Stato membro che non rispetta le condizioni allegate alla autorizzazione generale medesima, nonche' per la tutela degli interessi essenziali di sicurezza nazionale, per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, informando gli altri Stati membri e la Commissione delle ragioni della misura di salvaguardia accettata. La sospensione puo' essere revocata quando vengono meno le ragioni che l'hanno determinata.";
3) al comma 3, le parole: "all'articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 10-bis e 13";
4) al comma 5, le parole: "dell'autorizzazione di cui all'articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: "delle autorizzazioni di cui agli articoli 10-bis e 13";
5) al comma 6, le parole: " all'articolo 13" sono sostituite dalle seguenti: " agli articoli 10-bis e 13";
h) all'articolo 16:
1) al comma 1, le parole: "non residenti" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti residenti in Stati terzi";
2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Le operazioni di attraversamento del territorio nazionale di materiali di armamento, oggetto di transazione da parte di imprese di altri Stati membri, sono sottoposte alle disposizioni di pubblica sicurezza, di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dell'articolo 40 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635".».



Note all'art. 4:
- Si riporta testo dell'art. 11 della citata legge n.
185 del 1990, nonche' della sezione II al capo IV, come
modificati dal presente decreto:
«Sezione II - Operazioni per i Paesi non appartenenti
all'Unione Europea
Art. 11 (Domanda di autorizzazione). - 1. Per i
materiali assoggettati alle disposizioni della presente
legge la domanda di autorizzazione per l'esportazione,
l'importazione, l'intermediazione, le cessioni di licenza
di produzione, la delocalizzazione produttiva, i
trasferimenti intangibili di software e di tecnologia,
nonche' il transito, deve essere presentata al Ministero
degli affari esteri che ne da' notizia al Ministero della
difesa e al Ministero del commercio con l'estero. Tale
domanda dovra' essere sottoscritta dal legale
rappresentante o da suo delegato allo scopo designato.
2. Nella domanda devono essere indicati:
a) tipo e quantita' del materiale di armamento,
oggetto dell'operazione. Se trattasi di parti di ricambio
dovranno essere indicati i tipi e le categorie dei
materiali identificati ai quali esse appartengono;
b) l'ammontare del contratto e l'indicazione dei
termini finali di consegna, anche frazionata, previsti dal
contratto medesimo, nonche' le condizioni per la
disponibilita' alla consegna di ricambi, per la prestazione
di servizi di manutenzione o per la cessione di altri
servizi di assistenza;
c) l'ammontare di eventuali compensi di
intermediazione nonche' la dichiarazione di cui agli
articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1987, n. 454;
d) il Paese di destinazione finale del materiale
ovvero eventuali Paesi, enti, imprese e soggetti di
destinazione intermedia o finale ai sensi del comma 3,
lettera c);
e) l'identificazione del destinatario (autorita'
governativa, ente pubblico o impresa autorizzata);
f) eventuali obblighi economici verso lo Stato per
diritti di proprieta' e di brevetto e simili;
g) eventuali impegni per compensazioni industriali;
h) eventuali affidamenti da parte di Amministrazioni
dello Stato per la esecuzione della operazione pattuita.
3. Alla domanda di autorizzazione all'esportazione
devono essere acclusi:
a) copia dell'autorizzazione a trattare o del nulla
osta, ove previsti;
b) copia del contratto o del subcontratto di
fornitura o acquisto o trasporto per la parte inerente alle
condizioni commerciali e finanziarie dell'operazione; se il
contratto e' scritto in lingua straniera, la copia deve
essere corredata dalla traduzione in lingua italiana;
c) 1) un certificato d'importazione rilasciato dalle
autorita' governative del Paese destinatario, per i Paesi
che partecipano con l'Italia ad accordi di controllo
reciproco sulle esportazioni di materiali di armamento; 2)
per tutti gli altri Paesi, un "certificato di uso finale"
rilasciato dalle autorita' governative del Paese
destinatario, attestante che il materiale viene importato
per proprio uso e che non verra' riesportato senza la
preventiva autorizzazione delle autorita' italiane preposte
a tale compito.
4. Il certificato di uso finale deve essere autenticato
dalle autorita' diplomatiche o consolari italiane
accreditate presso il Paese che lo ha rilasciato.
5. La documentazione di cui al presente articolo non e'
richiesta per le operazioni previste all'art. 9, commi 4 e
5.
5-bis. Alla domanda di licenza globale di progetto di
cui all'art. 13, comma 1, deve essere acclusa copia
dell'autorizzazione a trattare, fatta eccezione per i
programmi di cui all'art. 9, comma 7-bis, e devono essere
indicati:
a) la descrizione del programma congiunto, con
indicazione del tipo di materiale di armamento che si
prevede di produrre;
b) le imprese dei Paesi di destinazione o di
provenienza del materiale ove gia' individuate nell'ambito
del programma congiunto. Laddove esse non siano ancora
individuate, la loro identificazione successiva va
comunicata al Ministero degli affari esteri entro novanta
giorni dall'individuazione;
c) l'identificazione dei destinatari (autorita'
governative, enti pubblici o privati autorizzati)
nell'ambito del programma congiunto. Tale identificazione
non e' richiesta per le operazioni previste dall'art. 9,
commi 4 e 5.
5-ter. Nei casi in cui la domanda di autorizzazione
all'esportazione ha ad oggetto prodotti ricevuti da altro
Stato membro dell'Unione europea usufruendo di una
autorizzazione di trasferimento e soggetti a limitazioni
all'esportazione, il richiedente deve dichiarare di essersi
attenuto a tali limitazioni e di aver ottenuto, se
previsto, il consenso dello Stato di origine.».
- Il testo dell'art. 13 della citata legge n. 185 del
1990, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 13 (Autorizzazione). - 1. Il Ministro degli
affari esteri, sentito il Comitato di cui all'art. 7,
autorizza con licenza individuale, entro sessanta giorni
dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione
di cui all'art. 11, l'intermediazione, la delocalizzazione
produttiva, e i trasferimenti intangibili di software e di
tecnologia, nonche', di concerto con il Ministro delle
finanze, l'esportazione e l'importazione, definitive o
temporanee, il transito dei materiali di armamento, la
cessione all'estero delle licenze industriali di produzione
dello stesso materiale e la riesportazione da parte dei
Paesi importatori. L'eventuale rifiuto dell'autorizzazione
dovra' essere motivato. L'autorizzazione puo' assumere
anche la forma di licenza globale di progetto, rilasciata a
singolo operatore, quando riguarda esportazioni,
importazioni o transiti di materiali di armamento da
effettuare nel quadro di programmi congiunti
intergovernativi o industriali di ricerca, sviluppo,
produzione di materiali di armamento svolti con imprese di
Paesi membri dell'UE o della NATO con i quali l'Italia
abbia sottoscritto specifici accordi che garantiscano, in
materia di trasferimento e di esportazione di materiali di
armamento, il controllo delle operazioni secondo i principi
ispiratori della presente legge. Tali accordi devono
inoltre prevedere disposizioni analoghe a quelle di cui
all'art. 13 dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese,
la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana,
il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito
della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle
misure per facilitare la ristrutturazione e le attivita'
dell'industria europea per la difesa, fatto a Farnborough
il 27 luglio 2000. Con la stessa licenza globale di
progetto puo', inoltre, essere autorizzata la fornitura di
materiali di armamento, sviluppati o prodotti sulla base di
programmi congiunti, ai suddetti Paesi per uso militare
nazionale.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata dal
Ministro degli affari esteri senza il previo parere del
Comitato di cui all'art. 7 per le operazioni:
a) previste dall'art. 9, comma 4;
b) che hanno avuto il nulla osta alle trattative
contrattuali di cui all'art. 9, comma 5.
3. Della autorizzazione va data notizia alle
Amministrazioni interessate.
4.
5. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata in caso
di domande incomplete ovvero mancanti della documentazione
di cui all'art. 11, comma 2 e comma 3. A tali fini il
Ministero degli affari esteri richiede all'interessato gli
elementi o la documentazione riscontrati carenti o
incompleti rispetto a quanto previsto dalla presente legge.
6. Per l'ottenimento delle autorizzazioni per le
operazioni di esportazione di componenti specifici e parti
di ricambio di materiali di armamento, deve essere prodotto
il certificato di importazione, rilasciato dalle autorita'
governative del Paese primo importatore ad una propria
impresa, sempre che questa sia debitamente autorizzata dal
proprio Governo a produrre e commercializzare materiali di
armamento, salva la facolta' di richiedere per quei Paesi
che non rilasciano un certificato di importazione, il
certificato di uso finale o documentazione equipollente.».
- Si riporta il testo degli articoli 14 e 15 della
citata legge n. 185 del 1990, nonche' della sezione III al
capo V, come modificati dal presente decreto:
«Art. 14 (Termine per le operazioni). - 1. Le
operazioni previste nella presente legge debbono essere
effettuate entro i termini indicati nelle relative
autorizzazioni. I termini possono essere prorogati per
periodi non superiori a 24 mesi, su motivata domanda da
presentare non oltre la scadenza, dal Ministro degli affari
esteri sentito il comitato di cui all'art. 7, ad eccezione
dei casi previsti dall'art. 9, commi 4 e 5, ovvero in caso
di licenza globale di progetto.
2. Copia delle autorizzazioni e delle proroghe
immediatamente inviata alle Amministrazioni rappresentate
nel Comitato di cui all'art. 7.
3. L'autorizzazione, fatta eccezione per la licenza
globale di progetto che e' rilasciata per un periodo
massimo di tre anni ed e' prorogabile, non puo' essere
rilasciata per un periodo di validita' inferiore a quello
previsto per l'esecuzione del contratto, eventualmente
prorogabile in relazione all'effettivo andamento delle
consegne e delle restanti operazioni contrattuali. Nel caso
in cui non siano previsti termini di esecuzione del
contratto, l'autorizzazione dovra' avere una validita' di
almeno 18 mesi eventualmente prorogabile.
Sezione III - Disposizioni comuni
Art. 15 (Sospensione o revoca delle autorizzazioni). -
1. Le autorizzazioni di cui agli articoli 9, 10-bis e 13
sono soggette a sospensione o revoca quando vengano a
cessare le condizioni prescritte per il rilascio.
1-bis. Il Ministero degli affari esteri puo'
provvisoriamente sospendere, previa verifica con lo Stato
membro, gli effetti della autorizzazione generale nei
riguardi di un destinatario situato in altro Stato membro
che non rispetta le condizioni allegate alla autorizzazione
generale medesima, nonche' per la tutela degli interessi
essenziali di sicurezza nazionale, per motivi di ordine
pubblico o di pubblica sicurezza, informando gli altri
Stati membri e la Commissione delle ragioni della misura di
salvaguardia accettata. La sospensione puo' essere revocata
quando vengono meno le ragioni che l'hanno determinata.
2. La sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui
all'art. 9 sono disposte con decreto del Ministro della
difesa d'intesa con il Ministro degli affari esteri.
3. La sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui
agli articoli 10-bis e 13 sono disposte con decreto del
Ministro degli affari esteri sentito il CISD.
4. Le decisioni di cui ai commi 2 e 3 vengono
comunicate al Comitato consultivo di cui all'art. 7.
5. La copertura assicurativa prevista dalla legge 24
maggio 1977, n. 227, e' estesa ai casi di revoca,
sospensione o mancata proroga delle autorizzazioni di cui
agli articoli 10-bis e 13 non imputabili alla volonta'
dell'operatore.
6. La revoca o la sospensione delle autorizzazioni di
cui agli articoli 10-bis e 13, o il loro mancato rinnovo o
proroga nel corso della esecuzione di un contratto, si
devono intendere, ai sensi dell'art. 14, numero 6, della
legge 24 maggio 1977, n. 227, come cause non dipendenti da
inadempienze contrattuali dell'operatore nazionale agli
effetti dell'escussione di fidejussioni e della mancata o
ritardata restituzione di cauzioni, depositi o
anticipazioni prestati o costituiti per i motivi indicati
alla lettera m) dell'art. 15 della suddetta legge.
7. In casi eccezionali il CISD puo' temporaneamente
vietare l'esportazione anche delle armi di cui all'art. 1,
comma 11, verso quei Paesi, di cui fornira' elenco al
Ministero degli affari esteri, per i quali avra' ritenuto
opportuno adottare misure cautelative.
8. Il divieto sara' rimosso dallo stesso CISD solo
quando saranno cessate le cause che lo hanno determinato.».
- Il testo dell'art. 16 della citata legge n. 185 del
1990, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 16 (Transito e introduzione nel territorio dello
Stato dei materiali di armamento soggetti alle disposizioni
di pubblica sicurezza). - 1. Le disposizioni della presente
legge non si applicano ai casi di attraversamento nel
territorio dello Stato dei materiali di armamento di cui
all'art. 2, oggetto di transazioni commerciali all'estero
da parte di soggetti residenti in Stati terzi.
2. In tali casi, nonche' in ogni altro caso di
introduzione nel territorio dello Stato dei materiali di
armamento di cui al comma 1 che non debbono varcare a
qualsiasi titolo la linea doganale e che sono destinati ad
altri Paesi, si applicano, sempreche' i materiali stessi
siano iscritti a manifesto, esclusivamente le disposizioni
dei commi terzo e quarto dell'art. 28 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno
1931, n. 773, e dell'art. 40 del relativo regolamento di
esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
2-bis. Le operazioni di attraversamento del territorio
nazionale di materiali di armamento, oggetto di transazione
da parte di imprese di altri Stati membri, sono sottoposte
alle disposizioni di pubblica sicurezza, di cui ai commi 3
e 4 dell'art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e dell'art. 40 del relativo regolamento di esecuzione,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
3. Tali disposizioni, con esclusione dell'art. 40 del
regolamento succitato, si applicano altresi' per le armi
che facciano parte delle dotazioni di bordo risultanti dai
documenti ufficiali.
4. Il prefetto puo' negare l'autorizzazione per
l'introduzione nel territorio dello Stato dei materiali e
delle armi suddetti per motivi di ordine pubblico o di
pubblica sicurezza dandone tempestiva notizia ai Ministeri
degli affari esteri e della difesa, ovvero, sentiti i
Ministeri predetti, per ragioni inerenti alla sicurezza
dello Stato.



 
Art. 5
Modificazioni al capo V
della legge 9 luglio 1990, n. 185

1. Al capo V della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 17, e' inserito il seguente:

«Art. 17-bis.
Oneri posti a carico
dei soggetti interessati

Gli oneri relativi alle autorizzazioni per le forniture, alle certificazioni e ai controlli da eseguire, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, sono posti a carico dei soggetti interessati secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, quando cio' non risulta in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al presente articolo sono determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli introiti derivanti dal pagamento delle tariffe determinate ai sensi del presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, all'autorita' nazionale competente che rilascia autorizzazioni e certificazioni e alle amministrazioni coinvolte in materia di certificazioni e controlli, secondo l'attivita' svolta.»;
b) all'articolo 18, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le imprese esportatrici e che effettuano operazioni di trasferimento intracomunitario verso altri Stati membri relative ai materiali di armamento indicati nella presente legge, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 3, sono tenute a trasmettere alla commissione di cui all'articolo 4, con le modalita' previste dal regolamento di attuazione, la lista dei materiali di armamento oggetto di esportazione e di operazioni di trasferimento intracomunitario verso altri Stati membri, con l'indicazione, per ognuno di essi, dell'eventuale classifica di segretezza precedentemente apposta dal Ministero della difesa. Allo stesso Ministero sono altresi' comunicati, con gli stessi criteri e modalita', gli eventuali aggiornamenti della lista.»;
c) all'articolo 20:
1) al comma 1:
1.1) dopo le parole: «autorizzata all'esportazione» sono inserite le seguenti: «, all'intermediazione, alla cessione di licenze produttive, alla delocalizzazione produttiva, ai trasferimenti intangibili di software e di tecnologia,»;
1.2) alla lettera b), le parole: «cui alla lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «esportazione e transito» e dopo le parole: «formulario di verifica» sono inserite le seguenti: «ovvero la dichiarazione di trasporto e transito (DTTI)»;
2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Le imprese utilizzatrici di autorizzazioni globali e individuali che non hanno ottenuto la certificazione di cui all'articolo 10-sexies, sono assoggettate alla disciplina di cui al comma 1.»;
3) dopo il comma 4-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«4-ter. In caso di spedizione in utilizzo di autorizzazione generale, globale e individuale di trasferimento, di autorizzazione all'intermediazione, di cessione di licenze produttive, di trasferimento intangibile di software e di tecnologia e di delocalizzazione produttiva, l'impresa e' tenuta a conservare per cinque anni la documentazione relativa ai materiali forniti, utile ad attestare l'arrivo a destinazione dei materiali stessi. Ai fini della presente legge, tale documentazione deve essere esibita su richiesta del Ministero degli affari esteri. L'impresa che utilizza l'autorizzazione generale di trasferimento e globale di trasferimento comunica con cadenza semestrale i dati delle operazioni effettuate.»;
d) dopo l'articolo 20 sono inseriti i seguenti:

«Art. 20-bis.
Attivita' di controllo

1. L'attivita' di controllo, riferita alla fase preliminare e successiva all'esportazione dei materiali d'armamento, effettuata anche attraverso verifiche e ispezioni, nonche' quella relativa alla certificazione, e' svolta dal Ministero degli affari esteri, fatte salve le attribuzioni e le competenze degli organi preposti alla tutela dell'ordine e sicurezza pubblica e al controllo doganale, fiscale e valutario, i quali comunque comunicano direttamente al Ministero degli affari esteri ogni notizia rilevante agli effetti della presente legge.
2. Il Ministero degli affari esteri svolge l'attivita' di controllo, di concerto con il Ministero della difesa, e, per gli aspetti connessi alla trattazione delle informazioni classificate, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento informazioni per la sicurezza.
3. Il Ministero degli affari esteri nello svolgimento dell'attivita' di controllo puo' avvalersi della collaborazione degli organi preposti di cui al comma 1, secondo le modalita' da definire nel regolamento di esecuzione.
4. Il Ministero degli affari esteri disciplina con propri atti d'indirizzo, d'intesa con le Amministrazioni interessate, le modalita' attuative dell'attivita' di controllo.

Art. 20-ter.
Poteri di vigilanza

1. Il Ministero degli affari esteri, allo scopo di verificare il rispetto dei divieti normativi e delle prescrizioni amministrative, nonche' la conformita' alle condizioni indicate nel certificato e con i criteri definiti all'articolo 10-sexies, effettua delle visite presso le aziende iscritte al registro di cui all'articolo 3, inviando gli ispettori designati, i quali possono:
a) accedere a tutti i locali pertinenti;
b) esaminare e acquisire copie di registri, dati, regolamenti interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati, trasferiti o ricevuti in base a una autorizzazione di trasferimento di un altro Stato membro.».



Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 18 della citata legge n. 185 del
1990, come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 18 (Lista dei materiali). - 1. Le imprese
esportatrici e che effettuano operazioni di trasferimento
intracomunitario verso altri Stati membri relative ai
materiali di armamento indicati nella presente legge, entro
120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui all'art. 2, comma 3, sono tenute a trasmettere alla
commissione di cui all'art. 4, con le modalita' previste
dal regolamento di attuazione, la lista dei materiali di
armamento oggetto di esportazione e di operazioni di
trasferimento intracomunitario verso altri Stati membri,
con l'indicazione, per ognuno di essi, dell'eventuale
classifica di segretezza precedentemente apposta dal
Ministero della difesa. Allo stesso Ministero sono altresi'
comunicati, con gli stessi criteri e modalita', gli
eventuali aggiornamenti della lista.».
- Il testo dell'art. 20 della citata legge n. 185 del
1990 come modificato dal presente decreto, cosi' recita:
«Art. 20 (Utilizzo delle autorizzazioni). - 1.
L'impresa autorizzata all'esportazione, alla
intermediazione, alla cessione di licenze produttive, alla
delocalizzazione produttiva, ai trasferimenti intangibili
di software e di tecnologia, o al transito di materiali di
armamento e' tenuta, ad eccezione delle operazioni
effettuate per conto dello Stato ovvero in caso di licenza
globale di progetto:
a) a comunicare tempestivamente al Ministero degli
affari esteri la conclusione, anche se parziale, delle
operazioni autorizzate;
b) ad inviare entro 180 giorni dalla conclusione
delle operazioni di esportazione e transito al Ministero
degli affari esteri: il formulario di verifica ovvero la
dichiarazione di trasporto e transito (DTTI) ovvero la
bolletta doganale di entrata nel Paese di destinazione
finale ovvero la documentazione di presa in consegna da
parte dell'ente importatore, ovvero documentazione
equipollente rilasciata dall'autorita' governativa locale.
1-bis. Le imprese utilizzatrici di autorizzazioni
globali e individuali che non hanno ottenuto la
certificazione di cui all'art. 10-sexies, sono assoggettate
alla disciplina di cui al comma 1.
2. La proroga di ulteriori 90 giorni puo' essere
concessa dal Ministro degli affari esteri, previo parere
del Comitato consultivo di cui all'art. 7, sulla base di
motivata e documentata richiesta dell'operatore, da
presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza del
termine originario.
3. Nel caso in cui l'esportatore italiano dichiari
l'impossibilita' per giustificati motivi di ottenere dalle
autorita' estere la documentazione di cui al comma 1,
lettera b), il Comitato di cui all'art. 7 esprime parere in
ordine ai motivi di giustificazione addotti. Fino a che il
Comitato di cui all'art. 7 non esprimera' parere in merito
ai motivi di giustificazione addotti, non potranno essere
accordate proroghe all'autorizzazione.
4. In caso di ritardata presentazione della
documentazione di cui al comma 1 e sinche' il ritardo
perduri, salvo il caso di giustificazione di cui al comma
3, non possono essere accordate proroghe alle
autorizzazioni cui si riferisce la commissione.
4-bis. In caso di spedizione in utilizzo di licenza
globale di progetto, l'impresa e' tenuta a conservare per
cinque anni la documentazione relativa ai materiali
forniti, utile ad attestare l'arrivo a destinazione dei
materiali stessi. Ai fini della presente legge tale
documentazione dovra' essere esibita su richiesta del
Ministero degli affari esteri.
4-ter. In caso di spedizione in utilizzo di
autorizzazione generale, globale e individuale di
trasferimento, di autorizzazione all'intermediazione, di
cessione di licenze produttive, di trasferimento
intangibile di software e di tecnologia e di
delocalizzazione produttiva, l'impresa e' tenuta a
conservare per cinque anni la documentazione relativa ai
materiali forniti, utile ad attestare l'arrivo a
destinazione dei materiali stessi. Ai fini della presente
legge, tale documentazione deve essere esibita su richiesta
del Ministero degli affari esteri. L'impresa che utilizza
l'autorizzazione generale di trasferimento e globale di
trasferimento comunica con cadenza semestrale i dati delle
operazioni effettuate.».



 
Art. 6
Modificazioni al capo VI
della legge 9 luglio 1990, n. 185

1. Al capo VI della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 23, comma 1, le parole: «dall'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 10-bis e 13»;
b) all'articolo 24:
1) al comma 1:
1.1) le parole: «o transito di materiali di armamento» sono sostituite dalle seguenti: «, trasferimenti intracomunitari, transito, intermediazione, cessione delle licenze di produzione, delocalizzazione produttiva di materiali di armamento e trasferimenti intangibili di software e di tecnologia,»;
1.2) dopo le parole: «articolo 13,» sono inserite le seguenti: «ovvero delle condizioni o limitazioni apposte alle autorizzazioni di cui all'articolo 10-bis,»;
c) all'articolo 25:
1) al comma 1:
1.1) le parole: «all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 10-bis e 13»;
1.2) le parole: «o transito di materiali di armamento» sono sostituite dalle seguenti: «, trasferimenti intracomunitari, transito, intermediazione, cessione delle licenze di produzione e delocalizzazione produttiva di materiali di armamento, nonche' trasferimenti intangibili di software e di tecnologia,»;
2) al comma 3, dopo le parole: «all'esportazione» sono inserite le seguenti: « e al trasferimento intracomunitario verso altri Stati membri»;
d) dopo l'articolo 25, e' inserito il seguente:

«Art. 25-bis
Sanzioni amministrative

1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000 il fornitore che ometta di comunicare ai destinatari le informazioni di cui all'articolo 10-septies, comma 1.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'irregolare o la mancata tenuta del registro dei trasferimenti di cui all'articolo 10-septies, comma 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. La stessa sanzione si applica in caso di mancata osservanza degli obblighi di cui all'articolo 10-septies, comma 3.
3. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1 e 2, al fornitore si applica altresi' la sanzione amministrativa della sospensione per due anni dal registro di cui all'articolo 3.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 1500 il soggetto, iscritto al registro di cui all'articolo 3, che non invia al Ministero degli affari esteri la documentazione di cui all'articolo 20 entro centottanta giorni dalla conclusione delle operazioni, secondo le modalita' definite nel regolamento, fatte salve le cause di giustificazione di cui all'articolo 20, comma 3.
5. Il Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero della difesa e sentite le altre amministrazioni nel quadro delle attivita' del Comitato consultivo di cui all'articolo 7, provvede all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4. All'irrogazione della sanzione di cui al comma 3 si provvede con decreto del Ministro della difesa, secondo le modalita' di cui all'articolo 44, comma 8, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.»;
e) l'articolo 27 e' sostituito dal seguente:

«Art. 27.
Norme sull'attivita' bancaria

1. Tutte le transazioni bancarie concernenti le operazioni disciplinate dalla presente legge devono essere comunicate entro trenta giorni dalla loro effettuazione al Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 25.000.
3. Per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e successive modificazioni, fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 30 del citato testo. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono emessi senza acquisire il parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 32 del citato testo unico delle norme di legge in materia valutaria.
4. La relazione al Parlamento di cui all'articolo 5 deve contenere un capitolo sull'attivita' degli istituti di credito operanti nel territorio italiano concernente le operazioni disciplinate dalla presente legge; a tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce al Ministero degli affari esteri i dati derivanti dalla sua attivita' di raccolta delle comunicazioni di cui al comma 1.»;
f) dopo l'articolo 27, e' inserito il seguente:

«Art. 27-bis.
Attivita' di finanziamento

1. Al fine di contrastare il finanziamento al terrorismo internazionale e l'attivita' di Stati che minacciano la pace e la sicurezza internazionale in base alle risoluzioni delle Nazioni Unite o alle deliberazioni dell'Unione europea, e' fatto obbligo agli istituti di credito e agli intermediari finanziari di comunicare, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze ogni attivita' di finanziamento, anche estero su estero, connessa con le operazioni di cui alla presente legge.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze analizza le comunicazioni ricevute ed effettua i necessari approfondimenti, avvalendosi anche della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al Comitato di sicurezza finanziaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, le attivita' di cui al comma 2.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione della disposizione di cui al comma 1 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 100.000.
5. Per l'accertamento delle violazioni della disposizione di cui al comma 1 e per l'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e successive modificazioni, fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 30 del citato testo unico. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono emessi senza acquisire il parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 32 del citato testo unico delle norme di legge in materia valutaria.».



Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 23 del Capo VI della citata legge
n. 185 del 1990, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita
«Capo VI - Sanzioni
Art. 23 (Falsita' nella documentazione). - 1. Chiunque,
in una documentazione prodotta ai sensi della presente
legge, fornisce con dolo indicazioni non veritiere,
inerenti al rilascio dell'autorizzazione prevista agli
articoli 10-bis e 13 o per il relativo rinnovo, e' punito,
nel caso abbia conseguito l'autorizzazione, con la
reclusione da 2 a 6 anni ovvero con la multa da un decimo a
tre decimi del valore del contratto.
2. Se le indicazioni non veritiere sono determinanti
per l'ottenimento della iscrizione nel registro nazionale
di cui all'art. 3, ovvero del nulla osta previsto dall'art.
9, comma 5, si applica, salvo che il caso non costituisca
reato piu' grave, la pena della multa da euro 25.822 a euro
154.937.».
- Il testo dell'art. 24 del Capo VI della citata legge
n. 185 del 1990, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 24 (Inosservanza delle prescrizioni
amministrative). - 1. Chiunque effettui esportazioni,
trasferimenti intracomunitari, transito, intermediazione,
cessione delle licenze di produzione, delocalizzazione
produttiva di materiali di armamento e trasferimenti
intangibili di software e di tecnologia, in violazione
delle condizioni di consegna alla destinazione indicata
nella richiesta di autorizzazione di cui all'art. 13,
ovvero delle condizioni o limitazioni apposte alle
autorizzazioni di cui all'art. 10-bis, salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione
fino a cinque anni, ovvero con la multa da due a cinque
decimi del valore dei contratti.».
- Il testo dell'art. 25 del Capo VI della citata legge
n. 185 del 1990, come modificato dal presente decreto,
cosi' recita:
«Art. 25 (Mancanza dell'autorizzazione). - 1. Salvo che
il fatto costituisca piu' grave reato, colui che senza
l'autorizzazione di cui agli articoli 10-bis e 13 effettua
esportazione, importazione, trasferimenti intracomunitari,
transito, intermediazione, cessione delle licenze di
produzione e delocalizzazione produttiva di materiali di
armamento, nonche' trasferimenti intangibili di software e
di tecnologia, contemplati nei decreti di cui all'art. 2,
comma 3, e' punito con la reclusione da tre a dodici anni
ovvero con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.
2. Chiunque ponga in essere trattative in violazione di
quanto disposto all'art. 9, e' punito con la reclusione
fino a quattro anni ovvero con la multa da euro 25.822 a
euro 258.228.
3. Sono confiscati quei materiali di armamento che,
individuati dagli organi preposti come destinati
all'esportazione, e al trasferimento intracomunitario verso
altri Stati membri non risultino accompagnati dalle
prescritte autorizzazioni.».



 
Art. 7
Disposizioni di attuazione

1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro degli affari esteri e del Ministro della difesa, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, sono emanate le norme di attuazione del presente decreto legislativo, procedendo al necessario coordinamento con le norme di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185.



Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
cosi' recita:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1
del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Per i riferimenti alla legge 9 luglio 1990, n. 185,
si veda nelle note alle premesse.



 
Art. 8
Modificazioni al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la parola: «esportazione,» sono inserite le seguenti: «trasferimento intracomunitario, intermediazione,»;
b) al comma 2, dopo la parola: « transito» sono inserite le seguenti: « , trasferimento intracomunitario e intermediazione».



Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 44 del primo libro del citato
decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificato dal
presente decreto, cosi' recita:
«Art. 44 (Registro nazionale delle imprese). - 1.
Presso il Segretariato generale della Difesa, e' istituito
il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese
operanti nel settore della progettazione, produzione,
importazione, esportazione, trasferimento intracomunitario,
intermediazione, manutenzione e lavorazioni comunque
connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise
secondo le funzioni per le quali l'iscrizione puo' essere
accettata. Copie di tale registro nazionale e dei suoi
aggiornamenti sono trasmesse, per i fini della legge 9
luglio 1990, n. 185, ai Ministeri degli affari esteri,
dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello
sviluppo economico.
2. Solo agli iscritti al registro nazionale possono
essere rilasciate le autorizzazioni a iniziare trattative
contrattuali e a effettuare operazioni di esportazione,
importazione, transito, trasferimento intracomunitario e
intermediazione di materiale di armamento.
3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 tiene
luogo dell'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 2, del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermi restando i
requisiti indicati all'art. 9 della legge 18 aprile 1975,
n. 110.
4. Le domande di iscrizione al registro nazionale sono
corredate della documentazione necessaria a comprovare
l'esistenza dei requisiti richiesti, secondo le modalita'
indicate nel regolamento, su cui per tale parte e'
acquisito il concerto del Ministro degli affari esteri e
del Ministro dello sviluppo economico. Le domande sono
presentate dalle imprese e dai consorzi di imprese che vi
hanno interesse purche' in possesso dei seguenti requisiti
soggettivi:
a) per le imprese individuali e per le societa' di
persone, la cittadinanza italiana dell'imprenditore o del
legale rappresentante, ovvero la residenza in Italia dei
suddetti, purche' cittadini di Paesi legati all'Italia da
un trattato per la collaborazione giudiziaria;
b) per le societa' di capitali, purche' legalmente
costituite in Italia e ivi esercitanti attivita'
concernenti materiali soggetti al controllo di cui alla
legge 9 luglio 1990, n. 185, la residenza in Italia dei
soggetti titolari dei poteri di rappresentanza ai predetti
fini, purche' cittadini italiani o di Paesi legati
all'Italia da un trattato per la collaborazione
giudiziaria;
c) per i consorzi di imprese costituiti con la
partecipazione di una o piu' imprese iscritte al registro
nazionale, l'assenza di condizioni ostative di cui al comma
8 per le imprese partecipanti e il possesso dei requisiti
soggettivi di cui alla lettera b) per il legale
rappresentante del consorzio.
5. Sono iscritti d'ufficio al registro nazionale i
consorzi industriali promossi a seguito di specifiche
intese intergovernative o comunque autorizzati dai
competenti organi dello Stato italiano.
6. Gli iscritti al registro nazionale comunicano al
Ministero della difesa ogni variazione dei soggetti di cui
al comma 4, lettere a) e b), e al comma 5, il trasferimento
della sede, la istituzione di nuove sedi, la trasformazione
o l'estinzione dell'impresa.
7. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla
iscrizione:
a) le imprese dichiarate fallite;
b) le imprese cui si applicano le norme di
sospensione, decadenza e non iscrivibilita' stabilite dalla
legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) le imprese i cui rappresentanti indicati al comma
4, lettere a) e b), sono stati definitivamente riconosciuti
come appartenuti o appartenenti ad associazioni segrete ai
sensi dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, o
sono stati condannati ai sensi della legge 20 giugno 1952,
n. 645, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, della
legge 18 aprile 1975, n. 110, nonche' della legge 9 luglio
1990, n. 185;
d) le imprese i cui legali rappresentanti sono stati
condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati di
commercio illegale di materiali di armamento;
e) le imprese che, in violazione del divieto di cui
all'art. 22 della legge 9 luglio 1990, n. 185, assumono con
le funzioni ivi elencate, ex dipendenti delle
amministrazioni dello Stato prima di tre anni dalla
cessazione del loro servizio attivo.
8. Il verificarsi delle condizioni di cui al comma 7,
lettere a), b), c) e d), determina la sospensione o la
cancellazione dal registro nazionale, disposta con decreto
del Ministro della difesa, da comunicare ai Ministeri di
cui al comma 1.
9. Se e' rimosso l'impedimento alla iscrizione,
l'impresa puo' ottenere l'iscrizione stessa o, se
cancellata, la reiscrizione nel registro nazionale.
10. In pendenza dell'accertamento definitivo degli
impedimenti di cui al comma 8, l'impresa o il consorzio
possono esercitare le normali attivita' nei limiti delle
autorizzazioni concesse e in corso di validita', a
eccezione di quelle oggetto di contestazione. A essi non
possono essere rilasciate nuove autorizzazioni.
11. La Commissione per la tenuta del registro nazionale
di cui al comma 1, insediata presso il Ministero della
difesa, presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato,
e composta da un rappresentante del Ministero degli affari
esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero
dell'economia e delle finanze, del Ministero della difesa e
del Ministero dello sviluppo economico, svolge le seguenti
funzioni:
a) delibera sulla base dei requisiti di cui al comma
4 in merito alla iscrizione o reiscrizione al registro;
b) provvede alla revisione triennale del registro;
c) fa rapporto all'autorita' giudiziaria ai fini
dell'applicazione delle sanzioni per illeciti relativi al
registro;
d) formula un parere al Ministro per la cancellazione
e la sospensione dal registro.
12. Le modalita' per l'iscrizione al registro e le
norme relative al funzionamento della commissione, sono
disciplinate nel regolamento.
13. Per l'iscrizione nel registro nazionale gli
interessati sono tenuti a versare un contributo annuo nella
misura e con le modalita' stabiliti con decreto del
Ministro della difesa di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello
il cui contributo si riferisce.».



 
Art. 9
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni e i soggetti interessati provvedono agli adempimenti previsti dal presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 10
Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 22 giugno 2012

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze

Moavero Milanesi, Ministro per gli
affari europei

Terzi di Sant'Agata, Ministro degli
affari esteri

Di Paola, Ministro della difesa

Patroni Griffi, Ministro per la
pubblica amministrazione e la
semplificazione

Severino, Ministro della giustizia

Cancellieri, Ministro dell'interno

Passera, Ministro dello sviluppo
economico

Visto, il Guardasigilli: Severino
 
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