Gazzetta n. 266 del 14 novembre 2012 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 26 ottobre 2012 |
Riconoscimento, al sig. Michael Dane Quilana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. |
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IL DIRETTORE GENERALE delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 recante le norme di attuazione del predetto Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione; Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006; Visto, in particolare, l'art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n .115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del d.lgs. n. 206 del 2007; Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2010, n. 268, recante la disciplina delle modalita' di svolgimento delle misure compensative; Vista la domanda con la quale il Sig. Michael Dane Quilana, nato a Vigan-Ilocos Sur (Filippine) il 15 marzo 1986, cittadino filippino, ha chiesto il riconoscimento del titolo "Bachelor of Science in Nursing", conseguito nelle Filippine nell'anno 2007, ai fini dell'esercizio in Italia in della professione di Infermiere; Considerato che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 in quanto la domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quelli su cui si e' gia' provveduto con riconoscimento subordinato al superamento di una prova attitudinale; Vista la nota, trasmessa all'interessato con prot. N.64239 in data 19 dicembre 2009, con la quale si subordina il riconoscimento del titolo in questione, in analogia a precedenti determinazioni della Conferenza dei servizi, al superamento di una prova attitudinale diretta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche nelle seguenti discipline: nursing generale, nursing specialistico medico e chirurgico, etica, deontologia e legislazione professionale; Visto il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata nel giorno 4 ottobre 2012, a seguito della quale il Sig. Michael Dane Quilana e' risultato idoneo; Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo; Visto l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;
Decreta:
Art. 1
1. Il titolo di «Bachelor of Science in Nursing» conseguito nell'anno 2007 presso la scuola «University of Northern Philippines» di Ilocos Sur (Filippine) dal Sig. Michael Dane Quilana, nato a Vigan-Ilocos Sur, (Filippine) il 15 marzo 1986, e' riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere. |
| Art. 2
1. Il Sig. Michael Dane Quilana e' autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attivita' professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno. 2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, Decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 ottobre 2012
p. Il direttore generale: Bisignani |
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