Gazzetta n. 6 del 8 gennaio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 20 dicembre 2012
Svolgimento dell'attivita' di pesca con i sistemi a strascico e/o volante e circuizione nei giorni 21, 22 e 23 dicembre, 28, 29 e 30 dicembre 2012.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004 n. 154 recante Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, in particolare l'art. 28 - Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2012, recante Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;
Visto il decreto 22 dicembre 2000 recante modificazioni al decreto ministeriale 21 luglio 1998 concernente la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44 avente ad oggetto il regolamento recante norme sulla costituzione dei consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi;
Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1998, n. 515, concernente il regolamento recante disciplina dell'attivita' dei predetti consorzi di gestione;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 28 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 2012, concernente l'arresto temporaneo obbligatorio delle unita' autorizzate all'esercizio della pesca con il sistema strascico e/o volante;
Considerato che, nella consolidata tradizione del consumo dei prodotti ittici freschi in occasione delle festivita' natalizie, occorre assicurare un adeguato rifornimento dei mercati ittici su tutto il territorio nazionale;
Ritenuto al contempo necessario assicurare un corretto equilibrio tra risorse disponibili e catture in mare, ragione per cui le imprese di pesca sono tenute ad effettuare il relativo recupero dei giorni 21, 22, 23, 28, 29 e 30 dicembre 2012;
Viste le richieste delle Associazioni nazionali di categoria pervenute presso la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Decreta:

Art. 1

1. E' consentito, facoltativamente e per singola impresa, in tutti i Compartimenti marittimi lo svolgimento dell'attivita' di pesca con i sistemi strascico e/o volante e circuizione nei giorni 21, 22 23, 28, 29 e 30 dicembre 2012.
2. Le imprese hanno l'obbligo di segnalare con congruo anticipo alle Autorita' marittime la volonta' di svolgere, l'attivita' di pesca nelle giornate di cui al precedente comma 1.
3. Al fine di assicurare un corretto equilibrio tra risorse disponibili e catture in mare, le imprese di pesca che aderiscono al disposto di cui al comma 1, hanno l'obbligo di recuperare le giornate di pesca entro e non oltre il 28 febbraio 2013.
 
Art. 2

1. In deroga alle disposizioni dell'art. 5 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000, citato in premessa, il disposto di cui al precedente art. 1 e' esteso anche alle imprese dedite alla cattura dei molluschi bivalvi, qualora, anche in relazione alle risorse disponibili, i singoli Consorzi di gestione, siano interessati all'esercizio dell'attivita' di prelievo.
Il presente decreto e' immediatamente efficace e ne viene data pubblicita' mediante affissione all'albo di ciascuna Capitaneria di Porto, sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2012

Il Ministro: Catania
 
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