Gazzetta n. 6 del 8 gennaio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
CIRCOLARE 27 dicembre 2012, n. 107
Norme per l'ammissione ai contributi statali previsti dall'articolo 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante «Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali».



La presente circolare sostituisce l'art. 4 della circolare n. 16 del 4 febbraio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio 2022, n. 33.
Art. 1
Destinatari dei contributi

Sono ammessi a presentare domanda di contributo, ai fini della valutazione per l'ammissione ai contributi annuali, gli istituti culturali in possesso dei requisiti indicati all'art. 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 1996, n. 248.
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato 3
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2
Modalita' di presentazione della domanda
1. Destinatario cui va indirizzata la domanda
Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore - Servizio patrimonio bibliografico ed istituti culturali, via Michele Mercati, 4 - 00197 Roma. 2. Presentazione della domanda
La domanda, in regola con le vigenti disposizioni sul bollo, firmata dal legale rappresentante dell'ente e inoltrata nei termini previsti al successivo art. 6, dovra' indicare le seguenti informazioni relative all'istituto:
a) denominazione;
b) sede legale;
c) codice fiscale;
d) estremi del conto corrente intestato all'istituto (ABI, CAB, IBAN E CIN) su cui versare l'eventuale contributo.
Sulla busta va apposta la dicitura «domanda di contributo annuale ai sensi dell'art. 8 della legge 534/1996».
L'inoltro verra' effettuato:
a) a mezzo plico raccomandato, in tal caso fa fede la data del timbro postale;
b) mediante consegna a mano o con corriere autorizzato, presso la sede della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, via Michele Mercati, 4 - 00197 Roma. 3. Documenti da allegare alla domanda
La domanda va corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:
a) atto costitutivo e vigente statuto, se non gia' in possesso della Direzione generale per le biblioteche gli istituti culturali ed il diritto d'autore (qualora tali documenti fossero gia' stati inoltrati all'Amministrazione indicare presso quale ufficio);
b) ultimo conto consuntivo approvato dagli organi statutari, redatto in forma analitica e chiara;
c) composizione delle cariche sociali;
d) scheda descrittiva debitamente compilata in ogni sua parte esclusivamente secondo l'allegato 1);
e) prospetto riepilogativo dei bilanci compilato esclusivamente secondo l'allegato 2);
f) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' sul rispetto della normativa di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 art. 6, commi 2 e 3 (gratuita' delle cariche sociali), convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, redatta esclusivamente secondo l'allegato 3);
g) fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validita';
h) dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con la quale il richiedente attesta la titolarita' della carica e la conoscenza delle sanzioni penali nell'ipotesi di dichiarazioni false o mendaci.
Tutta la sopra elencata documentazione, da produrre in una unica copia, deve recare la firma autografa del legale rappresentante dell'ente.
 
Art. 3
Modalita' di presentazione della domanda
per via telematica

La domanda puo' essere inoltrata, in alternativa a quanto previsto dall'art. 2, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), per gli istituti che ne siano in possesso, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, art. 6, comma 1, (Codice dell'Amministrazione Digitale), al seguente indirizzo PEC: dg-bid.servizio2@mailcert.beniculturali.it.
 
Art. 4
Composizione della commissione per la valutazione
delle domande

1. La valutazione delle domande pervenute e' affidata ad una commissione, costituita con decreto del direttore generale della Direzione generale per le biblioteche gli istituti culturali ed il diritto d'autore, composta da:
a) il direttore del Servizio patrimonio bibliografico ed istituti culturali della Direzione generale per le biblioteche gli istituti culturali ed il diritto d'autore;
b) un esperto del settore biblioteche;
c) un esperto del settore archivi;
d) un esperto del settore museale;
e) un esperto del settore ricerca scientifica.
Il presidente viene nominato dal direttore generale della Direzione generale per le biblioteche gli istituti culturali ed il diritto d'autore tra i membri della commissione.
Svolgono funzioni di segreteria i funzionari del Servizio patrimonio bibliografico ed istituti culturali della Direzione generale per le biblioteche gli istituti culturali ed il diritto d'autore.
2. La commissione, per il funzionamento della quale non sono previsti compensi, e' rinnovata annualmente con decreto del direttore generale.
 
Art. 5
Criteri di assegnazione del contributo

1. La commissione effettua la valutazione comparativa fra tutte le domande ammesse e sulla base dei fondi disponibili, propone l'attribuzione del contributo tenendo conto dei seguenti criteri:
a) ampiezza e tipologia dei servizi offerti con particolare attenzione all'attivita' di promozione, divulgazione e valorizzazione;
b) riconosciuto valore scientifico dell'attivita' pubblicistica svolta con carattere di continuita';
c) partecipazione a progetti di ricerca con altri enti ed istituti, pubblici o privati, nazionali ed internazionali avvalendosi di proprie e idonee attrezzature e di una sede adeguata agli scopi istituzionali.
2. L'Amministrazione, tenuto conto del parere espresso dalla competente commissione, predispone un piano di ripartizione da sottoporre alla firma del Ministro.
I beneficiari del contributo hanno l'obbligo di trasmettere al Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione generale per le biblioteche gli istituti culturali ed il diritto d'autore - Servizio patrimonio bibliografico ed istituti culturali, un dettagliato rendiconto circa l'utilizzo del contributo, firmato dal legale rappresentante dell'istituto, entro il semestre successivo al ricevimento del finanziamento.
 
Art. 6
Termini di scadenza per la presentazione
della domanda

1. Limitatamente all'anno 2013, la domanda dovra' pervenire entro e non oltre il 28 febbraio, all'indirizzo indicato all'art. 2, comma 1, nel caso di invio per posta ordinaria, corriere espresso o consegna a mano, ovvero alla casella di Posta Certificata (PEC) appositamente indicata all'art. 3, in caso di invio telematico.
2. A decorrere dall'anno 2014, la scadenza dei termini e' fissata al 31 gennaio di ogni anno (qualora il predetto termine cada in un giorno festivo, si intende differito al primo giorno non festivo immediatamente successivo).
 
Art. 7
Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. il responsabile del procedimento e' il dirigente del Servizio patrimonio bibliografico ed istituti culturali della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali e il diritto d'autore.
Roma, 27 dicembre 2012

Il Ministro: Ornaghi
 
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