Gazzetta n. 6 del 8 gennaio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
CIRCOLARE 27 dicembre 2012, n. 108
Contributi per convegni e pubblicazioni di rilevante interesse culturale promossi o organizzati da istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi senza scopo di lucro.



La presente circolare sostituisce la circolare n. 17 del 4 febbraio 2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2002, n. 33.
Art. 1
Destinatari dei contributi

Sono ammessi a presentare domanda di contributo per convegni e pubblicazioni le associazioni, le fondazioni ed altri organismi senza fini di lucro, costituiti con atto pubblico ed operanti sul territorio nazionale.
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2
Modalita' di presentazione della domanda

1. Destinatario cui va indirizzata la domanda: Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore - Servizio patrimonio bibliografico ed istituti culturali - via Michele Mercati n. 4 - 00197 Roma.
2. Presentazione della domanda: la domanda, in regola con le vigenti disposizioni sul bollo, firmata dal legale rappresentante dell'ente e inoltrata nei termini previsti al successivo art. 8 dovra' indicare le seguenti informazioni relative all'istituto:
a) denominazione;
b) sede legale;
c) codice fiscale;
d) estremi del conto corrente intestato all'istituto (ABI, CAB, IBAN e CIN) su cui versare l'eventuale contributo.
Sulla busta va apposta la dicitura «domanda di contributo per convegni e/o pubblicazioni di rilevante interesse culturale».
L'inoltro verra' effettuato:
a) a mezzo plico raccomandato, in tal caso fa fede la data del timbro postale;
b) mediante consegna a mano o con corriere autorizzato, presso la sede della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore - via Michele Mercati n. 4 - 00197 (Roma).
3. Documenti da allegare alla domanda: la domanda va corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione:
a) atto costitutivo e vigente statuto, se non gia' in possesso della Direzione generale per le biblioteche gli istituti culturali ed il diritto d'autore (qualora tali documenti fossero gia' stati inoltrati all'amministrazione indicare presso quale ufficio);
b) composizione delle cariche sociali;
c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' sul rispetto della normativa di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, art. 6, commi 2 e 3 (gratuita' delle cariche sociali), convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, redatta esclusivamente secondo l'allegato 1);
d) fotocopia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validita';
e) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale il richiedente attesta la titolarita' della carica e la conoscenza delle sanzioni penali nell'ipotesi di dichiarazioni false o mendaci.
Tutta la sopra elencata documentazione, da produrre in unica copia, deve recare la firma autografa del legale rappresentante dell'ente.
 
Art. 3
Modalita' di presentazione
della domanda per via telematica

La domanda puo' essere inoltrata, in alternativa a quanto previsto dall'art. 2, mediante Posta elettronica certificata (PEC), per gli istituti che ne siano in possesso, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, art. 6, comma 1, (Codice dell'amministrazione digitale), al seguente indirizzo PEC: mbac-dg-bid.servizio2@mailcert.beniculturali.it
 
Art. 4
Composizione della commissione
per la valutazione delle domande

1. La valutazione delle domande pervenute e' affidata ad una commissione, costituita con decreto del Direttore generale della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, composta da:
a) il direttore del Servizio patrimonio bibliografico ed istituti culturali della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore;
b) un esperto del settore biblioteche;
c) un esperto del settore archivi;
d) un esperto del settore museale;
e) un esperto del settore ricerca scientifica.
Il presidente viene nominato dal Direttore generale della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore tra i membri della Commissione.
Svolgono funzioni di segreteria i funzionari del Servizio patrimonio bibliografico ed istituti culturali della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore.
2. La commissione, per il funzionamento della quale non sono previsti compensi, e' rinnovata annualmente con decreto del Direttore generale.
 
Art. 5
Convegni

Saranno presi in esame esclusivamente i convegni propriamente detti e pertanto non saranno considerati:
corsi di formazione;
iniziative attinenti unicamente alla vita dell'ente proponente o concernenti temi di scarsa rilevanza culturale;
presentazione di volumi, manifestazioni di semplice valenza informativo/divulgativa o celebrativa, premi.
La domanda, compilata secondo le modalita' di cui ai precedenti articoli 2 e 3, dovra' essere obbligatoriamente corredata dai seguenti documenti prodotti in unica copia e firmati in originale dal legale rappresentante:
a) relazione illustrativa, programma e relatori del convegno per il quale si chiede il contributo;
b) dettagliato preventivo con indicazione analitica delle voci di entrata e di spesa relative al convegno;
c) dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a trasmettere alla Direzione generale per le biblioteche gli istituti culturali ed il diritto d'autore eventuali atti o pubblicazioni relativi all'iniziativa, nonche' - entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo - il rendiconto definitivo delle entrate e delle spese sostenute;
d) dichiarazione di impegno a fornire adeguato risalto all'iniziativa realizzata con il contributo erogato dalla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore anche sul proprio sito istituzionale.
 
Art. 6
Pubblicazioni

Saranno prese in esame, (tenendo conto dell'organicita' ed originalita' della ricerca, della riconosciuta competenza degli autori e dei curatori e del rilievo culturale della struttura proponente) esclusivamente le pubblicazioni inedite di particolare rilevanza scientifica, tali da costituire un importante contributo ai fini della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale italiano.
Non saranno prese in considerazione le opere di divulgazione, i cataloghi di mostre, gli atti di convegno, le opere di carattere enciclopedico o non propriamente di natura scientifica.
La domanda, compilata secondo le modalita' di cui ai precedenti articoli 2 e 3, dovra' essere obbligatoriamente corredata dai seguenti documenti prodotti in unica copia e firmati in originale dal legale rappresentante:
a) relazione illustrativa contenente un dettagliato piano della pubblicazione (numero di pagine, articolazione interna, notizie su autore/i, ecc.) e significative parti dell'opera;
b) dettagliato preventivo con indicazione analitica delle voci di entrata e di spesa relative alla pubblicazione;
c) dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a trasmettere, al competente Servizio della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore, non appena stampato, un esemplare della pubblicazione realizzato con il contributo erogato nonche' - entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della richiesta di contributo - il rendiconto definitivo delle entrate e delle spese sostenute;
d) dichiarazione di impegno a fornire adeguato risalto all'iniziativa realizzata con il contributo erogato dalla Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore anche sul proprio sito istituzionale.
 
Art. 7
Criteri di assegnazione del contributo

L'amministrazione, tenuto conto del parere espresso dalla competente commissione, previa valutazione comparativa fra tutte le domande pervenute e in regola, decide in ordine all'ammissione al contributo, in considerazione dell'entita' dei fondi a disposizione e del valore culturale del convegno o della pubblicazione.
L'ammontare del contributo non puo' comunque superare il 50 per cento delle spese previste.
 
Art. 8
Termini di scadenza per la presentazione della domanda

1. Limitatamente all'anno 2013, la domanda dovra' pervenire entro e non oltre il 28 febbraio, all'indirizzo indicato all'art. 2, comma 1, nel caso di invio per posta ordinaria, corriere espresso o consegna a mano, ovvero alla casella di Posta certificata (PEC) appositamente indicata all'art. 3, in caso di invio telematico.
2. A decorrere dall'anno 2014, la scadenza dei termini e' fissata al 31 gennaio di ogni anno (qualora il predetto termine cada in un giorno festivo, si intende differito al primo giorno non festivo immediatamente successivo).
 
Art. 9
Responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni il responsabile del procedimento e' il dirigente del Servizio patrimonio bibliografico ed istituti culturali della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore.
Roma, 27 dicembre 2012

Il Ministro: Ornaghi
 
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