Gazzetta n. 6 del 8 gennaio 2013 (vai al sommario)
LEGGE 20 dicembre 2012, n. 237
Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale.



La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Obbligo di cooperazione

1. Lo Stato italiano coopera con la Corte penale internazionale conformemente alle disposizioni dello statuto della medesima Corte, reso esecutivo dalla legge 12 luglio 1999, n. 232, di seguito denominato «statuto», e della presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- La legge 12 luglio 1999, n. 232, reca: «Ratifica ed
esecuzione dello statuto istitutivo della Corte penale
internazionale, con atto finale ed allegati, adottato dalla
Conferenza diplomatica delle Nazioni unite a Roma, il 17
luglio 1998».

 
Art. 2
Attribuzioni del Ministro della giustizia

1. I rapporti di cooperazione tra lo Stato italiano e la Corte penale internazionale sono curati in via esclusiva dal Ministro della giustizia, al quale compete di ricevere le richieste provenienti dalla Corte e di darvi seguito. Il Ministro della giustizia, ove ritenga che ne ricorra la necessita', concorda la propria azione con altri Ministri interessati, con altre istituzioni o con altri organi dello Stato. Al Ministro della giustizia compete altresi' di presentare alla Corte, ove occorra, atti e richieste.
2. Nel caso di concorso di piu' domande di cooperazione provenienti dalla Corte penale internazionale e da uno o piu' Stati esteri, il Ministro della giustizia ne stabilisce l'ordine di precedenza, in applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 90 e 93, paragrafo 9, dello statuto.
3. Il Ministro della giustizia, nel dare seguito alle richieste di cooperazione, assicura che sia rispettato il carattere riservato delle medesime e che l'esecuzione avvenga in tempi rapidi e con le modalita' dovute.
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 90 e 93 paragrafo
9, della citata legge 12 luglio 1999, n. 232:
«Art. 90 (Richieste concorrenti). - 1. Se uno Stato
parte riceve dalla Corte, secondo l'art. 89, una richiesta
di consegna e peraltro riceve da un altro Stato una
richiesta di estradizione della stessa persona per lo
stesso comportamento che costituisce la base del reato per
il quale la Corte domanda la consegna della persona, tale
Stato ne informa la Corte e lo Stato richiedente.
2. Se lo Stato richiedente e' uno Stato parte, lo Stato
richiesto da' la precedenza alla domanda della Corte:
a) se la Corte ha deciso, in applicazione degli
articoli 18 e 19, che il caso oggetto della richiesta di
consegna e' ammissibile, in considerazione dell'inchiesta
svolta o di un'azione giudiziaria intentata dallo Stato
richiedente, rispetto alla domanda di estradizione di
quest'ultimo, oppure
b) se la Corte non ha preso la decisione di cui al
capoverso a), a seguito della notifica dello Stato
richiesto di cui al paragrafo 1.
3. Quando la Corte non ha preso la decisione di cui al
paragrafo 2, capoverso a), lo Stato richiesto puo', se lo
desidera, incominciare ad istruire la richiesta di
estradizione dello Stato richiesto in attesa che la Corte
si pronunci come previsto al capoverso b). Esso non estrada
la persona fino a quando la Corte non ha giudicato che il
caso non e' ammissibile. La Corte si pronuncia con giudizio
direttissimo.
4. Se lo Stato richiedente e' uno Stato non parte al
presente Statuto lo Stato richiesto, se non e' tenuto, per
via di un obbligo internazionale ad estradare l'interessato
verso lo Stato richiedente da' la precedenza alla richiesta
di consegna della Corte se quest'ultima ha giudicato che il
caso era ammissibile.
5. Quando un caso di competenza del paragrafo 4 non e'
stato giudicato ammissibile dalla Corte, lo Stato richiesto
puo', se lo desidera, incominciare ad istruire la richiesta
di estradizione dello Stato richiedente.
6. Nei casi in cui si applica il paragrafo 4, ed a meno
che lo Stato richiesto non sia tenuto, per via di un
obbligo internazionale, ad estradare la persona verso lo
Stato non parte richiedente, lo Stato richiesto decide se
sia il caso di consegnare la persona alla Corte o di
estradarla verso lo Stato richiedente. Nella sua decisione,
lo Stato richiesto tiene conto di tutte le considerazioni
rilevanti, in modo particolare:
a) dell'ordine cronologico delle richieste;
b) degli interessi dello Stato richiedente, in modo
particolare, se del caso, del fatto che il reato e' stato
commesso sul suo territorio e della nazionalita' delle
vittime e della persona reclamata;
c) della possibilita' che lo Stato richiedente proceda
in un secondo tempo a consegnare la persona alla Corte.
7. Se uno Stato parte riceve dalla Corte una richiesta
di consegna di una persona e riceve peraltro da un altro
Stato una richiesta di estradizione della stessa persona
per lo stesso comportamento diverso da quello che
costituisce il reato per il quale la Corte domanda la
consegna della persona:
a) lo Stato richiesto da' la precedenza alla domanda
della Corte, se non e' tenuto, per via di un obbligo
internazionale, ad estradare l'interessato verso lo Stato
richiedente;
b) se e' tenuto, per via di un obbligo internazionale,
ad estradare la persona verso lo Stato richiedente, lo
Stato richiesto decide sia di consegnarla alla Corte sia di
estradarla verso lo Stato richiedente. Nella sua decisione,
esso tiene conto di tutte le considerazioni pertinenti, in
modo particolare quelle enunciate al paragrafo 6, pur
concedendo una particolare attenzione alla natura ed alla
relativa gravita' del comportamento in causa.
8. Se, a seguito di una notifica ricevuta in
applicazione del presente articolo, la Corte ha giudicato
un caso come inammissibile e l'estradizione verso lo Stato
richiedente e' ulteriormente rifiutata, lo Stato richiesto
notifica la decisione della Corte.».
«Art. 93 (Altre forme di cooperazione). - 1. - 8.
(Omissis).
9. - a) - i) Se uno Stato Parte riceve dalla Corte e da
un altro Stato, a seguito di un obbligo internazionale,
richieste concorrenti aventi un oggetto diverso dalla
consegna o estradizione, esso fara' il possibile, in
consultazione con la Corte e questo altro Stato, per dar
seguito alle due richieste, se del caso differendo l'una o
l'altra o assoggettandola a condizioni;
ii) in mancanza di quanto sopra, la concorrenza
delle richieste e' risolta secondo i principi stabiliti
all'art. 90;
b) tuttavia, quando la richiesta della Corte concerne
informazioni, beni o persone sotto il controllo di uno
Stato terzo o di un'organizzazione internazionale in virtu'
di un accordo internazionale, lo Stato richiesto ne informa
la Corte e quest'ultima indirizza la sua domanda allo Stato
terzo o all'Organizzazione internazionale.».

 
Art. 3
Norme applicabili

1. In materia di consegna, di cooperazione e di esecuzione di pene si osservano, se non diversamente disposto dalla presente legge e dallo statuto, le norme contenute nel libro undicesimo, titoli II, III e IV, del codice di procedura penale.
2. Per il compimento degli atti di cooperazione richiesti si applicano le norme del codice di procedura penale, fatta salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dalla Corte penale internazionale che non siano contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.
Note all'art. 3:
- Il titolo II del codice di procedura penale reca:
«Estradizione».
- Il titolo III del codice di procedura penale reca:
«Rogatorie internazionali».
- Il titolo IV del codice di procedura penale reca:
«Effetti delle sentenze penali straniere esecuzione
all'estero di sentenze penali italiane».

 
Art. 4
Modalita' di esecuzione della cooperazione giudiziaria

1. Il Ministro della giustizia da' corso alle richieste formulate dalla Corte penale internazionale, trasmettendole al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma perche' vi dia esecuzione, ovvero perche', nei casi indicati dall'articolo 99, paragrafo 4, dello statuto, presti assistenza al Procuratore della Corte penale internazionale nello svolgimento dell'attivita' da eseguire nel territorio dello Stato.
2. Qualora la richiesta abbia per oggetto un'attivita' di indagine o di acquisizione di prove, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma chiede alla medesima corte d'appello di dare esecuzione alla richiesta.
3. La corte d'appello di Roma, ove ne ricorrano le condizioni, da' esecuzione alla richiesta con decreto con il quale delega un proprio componente ovvero il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono essere compiuti.
4. Se la Corte penale internazionale ne ha fatto domanda, l'autorita' giudiziaria comunica la data e il luogo di esecuzione degli atti richiesti. I giudici e il Procuratore della Corte penale internazionale sono ammessi ad assistere all'esecuzione degli atti e possono proporre domande e suggerire modalita' esecutive.
5. Le citazioni e le altre notificazioni richieste dalla Corte penale internazionale sono direttamente eseguite dal procuratore generale presso la corte d'appello di Roma ovvero, quando sussistano motivate ragioni, sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui devono essere eseguite, il quale provvede senza ritardo.
6. Se la Corte penale internazionale ne fa richiesta, e' disposto l'accompagnamento coattivo davanti ad essa delle persone indicate nell'articolo 133 del codice di procedura penale, le quali, sebbene citate, non siano comparse.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 99, paragrafo 4, della
citata legge 12 luglio 1999, n. 232:
«Art. 99. - Seguito dato alle richieste presentate a
titolo degli articoli 93 e 96.
1. - 3. (Omissis).
4. Fatti salvi gli altri articoli del presente
capitolo, qualora cio' sia necessario per eseguire
efficacemente una richiesta alla quale puo' essere dato
seguito senza dover ricorrere a misure di costrizione, in
modo particolare quando si tratta di sentire una persona o
di raccogliere la sua deposizione a titolo volontario,
anche senza che le autorita' dello Stato richiesto siano
presenti, se cio' e' determinante per una efficace
esecuzione della richiesta, o d'ispezionare un sito
pubblico o altro luogo pubblico senza modificarlo, il
Procuratore puo' attuare l'oggetto della domanda
direttamente sul territorio dello Stato secondo le seguenti
modalita':
a) quando lo Stato richiesto e' lo Stato sul cui
territorio si presume che il reato sia stato commesso e vi
e' stata una decisione sull'ammissibilita' in conformita'
agli articoli 18 o 19, il Procuratore puo' mettere
direttamente in opera la richiesta dopo aver avuto con lo
Stato richiesto le consultazioni piu' ampie possibili;
b) negli altri casi, il Procuratore puo' eseguire la
richiesta, previa consultazione con lo Stato parte
richiesto ed in considerazione di condizioni o ragionevoli
preoccupazioni che tale Stato puo' aver fatto valere. Se lo
Stato richiesto accetta che l'esecuzione di una richiesta
ai sensi del presente sotto-paragrafo presenta difficolta',
esso consulta immediatamente la Corte per porvi rimedio.
5. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 133 del codice di
procedura penale:
«Art. 133 (Accompagnamento coattivo di altre persone).
- 1. Se il testimone, il perito, la persona sottoposta
all'esame del perito diversa dall'imputato, il consulente
tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate,
regolarmente citati o convocati, omettono senza un
legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora
stabiliti, il giudice puo' ordinarne l'accompagnamento
coattivo e puo' altresi' condannarli, con ordinanza, a
pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della
cassa delle ammende nonche' alle spese alle quali la
mancata comparizione ha dato causa.
2. Si applicano le disposizioni dell'art. 132.».

 
Art. 5
Trasmissione di atti e documenti

1. Senza il consenso dello Stato da cui provengono non possono essere trasmessi alla Corte penale internazionale atti o documenti acquisiti all'estero e che siano stati dichiarati riservati al momento dell'acquisizione. Resta salva l'applicazione dell'articolo 73 dello statuto.
2. Qualora il Ministro della giustizia, previa intesa con i Ministri interessati, abbia motivo di ritenere che la consegna di determinati atti o documenti ovvero l'espletamento di attivita' di indagine o di acquisizione delle prove possano compromettere la sicurezza nazionale, la trasmissione dei documenti ovvero l'espletamento delle predette attivita' sono sospesi. In tali casi si procede alle consultazioni stabilite dall'articolo 72 dello statuto.
3. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, l'autorita' giudiziaria, al fine di dare esecuzione alle richieste della Corte penale internazionale, trasmette al Ministro della giustizia, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto.
4. I documenti inviati a sostegno della richiesta di cooperazione non possono essere utilizzati nell'ambito di altri procedimenti senza il consenso della Corte penale internazionale.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 72 e 73, della
citata legge 12 luglio 1999, n. 232:
«Art. 72 (Protezione delle informazioni attinenti la
sicurezza nazionale). - 1. Il presente articolo si applica
in tutti i casi in cui, rivelando informazioni o documenti
di uno Stato, a parere di tale Stato, si pregiudicherebbero
i suoi interessi di sicurezza nazionale. Tali casi
comprendono quelli che rientrano nell'ambito dell'art. 56,
paragrafi 2 e 3, dell'art. 61 paragrafo 3, dell'art. 64
paragrafo 3, dell'art. 67 paragrafo 2, dell'art. 68
paragrafo 6, dell'art. 87 paragrafo 6, e dell'art. 93,
nonche' i casi che potrebbero presentarsi in qualunque
altra fase del procedimento nel quale tale divulgazione di
notizie puo' venire in rilievo.
2. Il presente articolo si applichera' altresi' nei
casi in cui una persona, a cui e' stato chiesto di fornire
informazioni o elementi di prova, si e' rifiutata di farlo,
o ha rinviato la questione allo Stato, affermando che la
divulgazione avrebbe pregiudicato gli interessi di
sicurezza nazionale di uno Stato e lo Stato in questione
confermi che, a suo parere, la divulgazione
pregiudicherebbe i suoi interessi attinenti la sicurezza
nazionale.
3. Nulla nel presente articolo compromette i requisiti
di riservatezza applicabili ai sensi dell'art. 54,
paragrafo 3 e) ed f), ovvero l'applicazione dell'art. 73.
4. Qualora uno Stato venga a sapere che le informazioni
o i documenti di Stato stanno per essere o potrebbero
essere divulgati in qualunque fase dei procedimenti, e
ritenga che la loro rivelazione comprometterebbe i suoi
interessi di sicurezza nazionale, tale Stato avra' il
diritto di intervenire perche' la questione venga risolta
in conformita' con il presente articolo.
5. Qualora, a parere di uno Stato, divulgare
informazioni comprometterebbe i suoi interessi di sicurezza
nazionale, lo Stato adottera' tutti i provvedimenti del
caso, agendo di concerto con il Procuratore, la difesa, la
Camera preliminare o la Camera di primo grado, a seconda
dei casi, per cercare di risolvere la questione in maniera
cooperativa. Tali provvedimenti possono comprendere:
a) la modifica o il chiarimento della richiesta;
b) una decisione della Corte in merito alla pertinenza
delle informazioni o delle prove richieste, ovvero una
decisione relativa alla possibilita' di ottenere la prova,
sebbene pertinente, da fonte diversa dallo stato a cui e'
stata richiesta;
c) ricevere le informazioni o le prove da una fonte
diversa o in forma diversa;
d) un accordo sulle condizioni alle quali potrebbe
essere fornita assistenza, compresi, fra l'altro,
presentazione di sintesi o redazioni rettificate, limiti
alla divulgazione, uso di procedimenti a porte chiuse o ex
parte, o applicazione di altre misure di protezione
autorizza dallo statuto o dal regolamento della Corte.
6. Quando saranno stati adottati tutti i ragionevoli
provvedimenti per risolvere la questione in maniera
cooperativa, e lo Stato ritenga che non vi siano modi o
condizioni alle quali le informazioni o i documenti
potrebbero essere presentati o divulgati senza
compromettere i suoi interessi di sicurezza nazionale, esso
ne informera' il Procuratore o la Corte indicando i motivi
specifici della sua decisione, a meno che la descrizione
stessa dei suoi motivi non pregiudichi necessariamente gli
interessi di sicurezza nazionale dello Stato.
7. In seguito, se la Corte decide che gli elementi di
prova sono rilevanti e necessari per stabilire la
colpevolezza o l'innocenza dell'imputato, la Corte puo'
agire come segue:
a) se la divulgazione di informazioni o dei documenti
e' sollecitata nell'ambito di una richiesta di cooperazione
secondo il capitolo IX, o nelle circostanze descritte al
paragrafo 2, e lo Stato abbia invocato le motivazioni di
rifiuto di cui all'art. 93, paragrafo 4:
i) la Corte, prima di giungere alle conclusioni di
cui al paragrafo 7 - a) - ii), puo' chiedere ulteriori
consultazioni, onde esaminare le considerazioni dello
Stato, che possono comprendere, ove necessario, udienze a
porte chiuse ed ex parte, se lo Stato lo richiede;
ii) qualora la Corte concluda che, adducendo le
motivazioni di rifiuto di cui all'art. 93, paragrafo 4,
nella fattispecie lo Stato a cui e' stata rivolta la
richiesta non stia agendo in ottemperanza degli obblighi
che gli incombono in forza dello Statuto, la Corte puo'
rinviare la questione, in conformita' con l'art. 87,
paragrafo 7, specificando i motivi in base ai quali e'
giunta a tale conclusione;
iii) la Corte puo' trarre nel giudicare l'imputato
tutte le conclusioni che ritiene appropriate nella
fattispecie, circa l'esistenza o l'inesistenza del fatto;
b) in tutte le altre circostanze:
i) ordinare la divulgazione; oppure,
ii) diversamente, trarre ogni conclusione che
ritenga appropriata nella fattispecie, nel giudicare
l'imputato, circa l'esistenza o l'inesistenza di un
fatto.».
«Art. 73 (Informazioni o documenti provenienti da
terzi). - Qualora la Corte chieda ad uno Stato Parte di
produrre un documento o informazioni in sua custodia, in
suo possesso o sotto il suo controllo, ad esso rivelati da
uno Stato, un'organizzazione intergovernativa o
un'organizzazione internazionale in maniera riservata, lo
Stato Parte cerchera' di ottenere dalla fonte il consenso a
divulgare tale documento o informazione. Qualora la fonte
sia uno Stato Parte, questo acconsentira' alla divulgazione
del documento o dell'informazione, oppure si impegnera' a
risolvere la questione della sua divulgazione con la Corte,
ferme restando le disposizioni dell'art. 72. Nel caso in
cui la fonte non sia uno Stato Parte e neghi il consenso
alla divulgazione, lo Stato a cui e' stata rivolta la
richiesta informera' la Corte di non essere in grado di
presentare il documento o l'informazione, a causa di un
obbligo pregresso di riservatezza assunto con la fonte.».
- Si riporta il testo dell'art. 329 del codice di
procedura penale:
«Art. 329 (Obbligo del segreto). - 1. Gli atti
d'indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia
giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando
l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non
oltre la chiusura delle indagini preliminari.
2. Quando e' necessario per la prosecuzione delle
indagini, il pubblico ministero puo', in deroga a quanto
previsto dall'art. 114, consentire, con decreto motivato,
la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal
caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la
segreteria del pubblico ministero.
3. Anche quando gli atti non sono piu' coperti dal
segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso
di necessita' per la prosecuzione delle indagini, puo'
disporre con decreto motivato:
a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando
l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto
puo' ostacolare le indagini riguardanti altre persone;
b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli
atti o notizie specifiche relative a determinate
operazioni.».

 
Art. 6
Immunita' temporanea nel territorio dello Stato

1. Nel caso in cui, in esecuzione della richiesta di cooperazione della Corte penale internazionale, sia prevista per il compimento di un atto la citazione di un imputato o di altra delle persone indicate nell'articolo 133 del codice di procedura penale, che si trovino all'estero, gli stessi, una volta presenti nel territorio dello Stato, non possono essere sottoposti a restrizione della liberta' personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, ne' assoggettati ad altre misure restrittive della liberta' personale, per fatti anteriori alla notifica della citazione.
2. L'immunita' prevista dal comma 1 cessa qualora la persona in questione, avendone avuto la possibilita', non abbia lasciato il territorio dello Stato decorsi cinque giorni dal momento in cui la sua presenza non e' piu' richiesta dall'autorita' giudiziaria italiana ovvero, avendolo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.
Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 133 del codice di procedura
penale si veda nelle note all'art. 4.

 
Art. 7
Patrocinio a spese dello Stato

1. Le disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato si applicano anche alle procedure di esecuzione di richieste della Corte penale internazionale da adempiere nel territorio dello Stato, in favore della persona nei cui confronti la Corte procede.
 
Art. 8
Richieste alla Corte penale internazionale

1. Quando l'autorita' giudiziaria deve formulare alla Corte penale internazionale le richieste previste nell'articolo 93, paragrafo 10, dello statuto, le invia al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma, che le trasmette al Ministro della giustizia per l'inoltro alla Corte penale internazionale. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo II del titolo III del libro undicesimo del codice di procedura penale.
2. Nel caso previsto dall'articolo 727, comma 4, del codice di procedura penale, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma trasmette direttamente la richiesta alla Corte penale internazionale, informandone il Ministro della giustizia.
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 727, comma 4 del codice
di procedura penale:
«Art. 727 (Trasmissione di rogatorie ad autorita'
straniere). - 1. - 3. (Omissis).
4. Quando la rogatoria non e' stata inoltrata dal
ministro entro trenta giorni dalla ricezione e non sia
stato emesso il decreto previsto dal comma 2, l'autorita'
giudiziaria puo' provvedere all'inoltro diretto all'agente
diplomatico o consolare italiano, informandone il ministro
di grazia e giustizia.
5. - 5-ter. (Omissis).».

 
Art. 9
Partecipazione del procuratore generale presso la corte d'appello di
Roma e del procuratore generale militare presso la corte militare
d'appello alle consultazioni con la Corte penale internazionale
1. Il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma e il procuratore generale militare presso la corte militare d'appello assistono, se richiesti, alle consultazioni con la Corte penale internazionale previste dallo statuto.
 
Art. 10
Delitti contro la Corte penale internazionale

1. All'articolo 322-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, dopo il numero 5) e' aggiunto il seguente:
«5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale»;
b) nella rubrica, dopo le parole: «alla corruzione di membri» sono inserite le seguenti: «della Corte penale internazionale o».
2. Dopo l'articolo 343 del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 343-bis (Corte penale internazionale). - Le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 340, 342 e 343 si applicano anche quando il reato e' commesso nei confronti:
a) della Corte penale internazionale;
b) dei giudici, del procuratore, dei procuratori aggiunti, dei funzionari e degli agenti della Corte stessa;
c) delle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale, le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa;
d) dei membri e degli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale».
3. All'articolo 368, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «o ad un'altra autorita' che a quella abbia obbligo di riferirne» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale».
4. All'articolo 371-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, dopo le parole: «richiesto dal pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «o dal procuratore della Corte penale internazionale»;
b) nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o al procuratore della Corte penale internazionale».
5. All'articolo 372 del codice penale, dopo le parole: «innanzi all'autorita' giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale».
6. All'articolo 374, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «procedimento penale,» sono inserite le seguenti: «anche davanti alla Corte penale internazionale,».
7. All'articolo 374-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, dopo le parole: «essere prodotti all'autorita' giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale»;
b) nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o alla Corte penale internazionale».
8. All'articolo 377, primo comma, del codice penale, dopo le parole:«davanti all'autorita' giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale».
9. All'articolo 378, primo comma, del codice penale, dopo le parole:«investigazioni dell'autorita',» sono inserite le seguenti: «comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale,» e le parole:«o a sottrarsi alle ricerche di questa» sono sostituite dalle seguenti:«o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti».
10. All'articolo 380, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «dinanzi all'autorita' giudiziaria» sono inserite le seguenti: «o alla Corte penale internazionale».
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 322-bis del codice
penale cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 322-bis. - Peculato, concussione, induzione
indebita dare o promettere utilita', corruzione e
istigazione alla corruzione di membri della Corte penale
internazionale o degli organi delle Comunita' europee e di
funzionari delle Comunita' europee e di Stati esteri.
Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e
322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della commissione delle Comunita'
europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e
della Corte dei conti delle Comunita' europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto
a norma dello statuto dei funzionari delle Comunita'
europee o del regime applicabile agli agenti delle
Comunita' europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da
qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunita'
europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle
dei funzionari o agenti delle Comunita' europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla
base dei trattati che istituiscono le Comunita' europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri
dell'Unione europea, svolgono funzioni o attivita'
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli
incaricati di un pubblico servizio;
5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori
aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale
internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte
del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale
le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei
funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli
addetti a enti costituiti sulla base del Trattato
istitutivo della Corte penale internazionale.
Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo
comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche
se il denaro o altra utilita' e' dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente
articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attivita'
corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli
incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri
Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali,
qualora il fatto sia commesso per procurare a se' o ad
altri un indebito vantaggio in operazioni economiche
internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere
un'attivita' economica o finanziaria.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai
pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni
corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio
negli altri casi.».
- Si riporta il testo dell'art. 368, primo comma del
codice penale come modificato dalla presente legge:
«Art. 368 (Calunnia). - Chiunque, con denunzia,
querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto
falso nome, diretta all'autorita' giudiziaria o ad un'altra
autorita' che a quella abbia obbligo di riferirne o alla
Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che
egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce
di un reato, e' punito con la reclusione da due a sei
anni.».
- Si riporta il testo dell'art. 371-bis del codice
penale cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 371-bis (False informazioni al pubblico ministero
o al procuratore della Corte penale internazionale). -
Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto
dal pubblico ministero o al procuratore della Corte penale
internazionale di fornire informazioni ai fini delle
indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o
in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali viene
sentito, e' punito con la reclusione fino a quattro anni.
Ferma l'immediata procedibilita' nel caso di rifiuto di
informazioni, il procedimento penale, negli altri casi,
resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del
quale sono state assunte le informazioni sia stata
pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento
sia stato anteriormente definito con archiviazione o con
sentenza di non luogo a procedere.
Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si
applicano, nell'ipotesi prevista dall'art. 391-bis, comma
10, del codice di procedura penale, anche quando le
informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal
difensore.».
- Si riporta il testo dell'art. 372 del codice penale
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 372 (Falsa testimonianza). - Chiunque, deponendo
come testimone innanzi all'autorita' giudiziaria o alla
Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il
vero, ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno
ai fatti sui quali e' interrogato, e' punito con la
reclusione da due a sei anni.».
- Si riporta il testo dell'art. 374, del codice penale
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 374 (Frode processuale). - Chiunque, nel corso di
un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre
in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di
esperimento giudiziale, ovvero il perito nell'esecuzione di
una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o
delle cose o delle persone, e' punito, qualora il fatto non
sia preveduto come reato da una particolare disposizione di
legge, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La stessa disposizione si applica se il fatto e'
commesso nel corso di un procedimento penale, anche davanti
alla Corte penale internazionale, o anteriormente ad esso;
ma in tal caso la punibilita' e' esclusa, se si tratta di
reato per cui non si puo' procedere che in seguito a
querela, richiesta o istanza, e questa non e' stata
presentata.».
- Si riporta il testo dell'art. 374-bis, del codice
penale cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 374-bis (False dichiarazioni o attestazioni in
atti destinati all'autorita' giudiziaria o alla Corte
penale internazionale). - Salvo che il fatto costituisca
piu' grave reato, e' punito con la reclusione da uno a
cinque anni chiunque dichiara o attesta falsamente in
certificati o atti destinati a essere prodotti
all'autorita' giudiziaria o alla Corte penale
internazionale condizioni, qualita' personali, trattamenti
terapeutici, rapporti di lavoro in essere o da instaurare,
relativi all'imputato, al condannato o alla persona
sottoposta a procedimento di prevenzione.
Si applica la pena della reclusione da due a sei anni
se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale, da un
incaricato di un pubblico servizio o da un esercente la
professione sanitaria.».
- Si riporta il testo dell'art. 377, primo comma, del
codice penale cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 377 (Intralcio alla giustizia). - Chiunque offre
o promette denaro o altra utilita' alla persona chiamata a
rendere dichiarazioni davanti all'autorita' giudiziaria o
alla Corte penale internazionale ovvero alla persona
richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel
corso dell'attivita' investigativa, o alla persona chiamata
a svolgere attivita' di perito, consulente tecnico o
interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli
articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, soggiace, qualora
l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene
stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla meta' ai
due terzi.».
- Si riporta il testo dell'art. 378, primo comma, del
codice penale cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 378 (Favoreggiamento personale). - Chiunque, dopo
che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce
la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei
casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le
investigazioni dell'autorita', comprese quelle svolte da
organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi
alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, e' punito
con la reclusione fino a quattro anni.».
- Si riporta il testo dell'art. 380, primo comma, del
codice penale cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 380 (Patrocinio o consulenza infedele). - Il
patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi
infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento
agli interessi della parte da lui difesa, assistita o
rappresentata dinanzi all'autorita' giudiziaria o alla
Corte penale internazionale, e' punito con la reclusione da
uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro 516.».

 
Art. 11
Applicazione della misura cautelare
ai fini della consegna

1. Quando la richiesta della Corte penale internazionale ha per oggetto la consegna di una persona nei confronti della quale e' stato emesso un mandato di arresto ai sensi dell'articolo 58 dello statuto ovvero una sentenza di condanna a pena detentiva, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma, ricevuti gli atti, chiede alla medesima corte d'appello l'applicazione della misura della custodia cautelare nei confronti della persona della quale e' richiesta la consegna.
2. La corte d'appello di Roma provvede con ordinanza, contro cui e' ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 719 del codice di procedura penale. Il ricorso per cassazione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
3. Qualora la persona nei cui confronti e' stata eseguita la misura chieda la concessione della liberta' provvisoria ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3, dello statuto, la Corte penale internazionale e' informata di tale richiesta con le modalita' di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 8 della presente legge ai fini di quanto previsto dal paragrafo 5 del medesimo articolo 59. Sulla richiesta di concessione della liberta' provvisoria, nonche' sull'eventuale richiesta di revoca della medesima, la corte d'appello di Roma provvede con ordinanza. Si applica l'articolo 719 del codice di procedura penale. Con il provvedimento con cui e' concessa la liberta' provvisoria la corte d'appello di Roma puo' imporre, tenuto conto dell'eventuale pericolo di fuga e ove lo ritenga necessario al fine di assicurare la consegna della persona, il rispetto delle prescrizioni previste dagli articoli 281, 282 e 283 del codice di procedura penale. La misura della custodia in carcere puo' essere in ogni caso sostituita quando ricorrono gravi motivi di salute.
4. Il presidente della corte d'appello di Roma, al piu' presto e comunque entro tre giorni dall'esecuzione della misura, provvede all'identificazione della persona e ne raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, facendone menzione nel verbale. Il verbale che documenta il consenso e' trasmesso al procuratore generale presso la medesima corte d'appello per l'ulteriore inoltro al Ministro della giustizia. Si applica l'articolo 717, comma 2, del codice di procedura penale.
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 719 del codice di
procedura penale:
«Art. 719 (Impugnazione dei provvedimenti relativi alle
misure cautelari). - 1. Copia dei provvedimenti emessi dal
presidente della corte di appello o dalla corte di appello
a norma degli articoli precedenti e' comunicata e
notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore
generale presso la corte di appello, alla persona
interessata e al suo difensore, i quali possono proporre
ricorso per cassazione per violazione di legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 59, della citata legge
12 luglio 1999, n. 232:
«Art. 59 (Procedura di arresto nello Stato di
detenzione preventiva). - 1. Lo Stato Parte che ha ricevuto
una richiesta di fermo, o di arresto e di consegna prende
immediatamente provvedimenti per fare arrestare la persona
di cui trattasi, secondo la sua legislazione e le
disposizioni del capitolo IX del presente statuto.
2. Ogni persona arrestata e' senza indugio deferita
giudiziaria competente dello Stato di detenzione, che
accerta, secondo la legislazione di tale Stato:
a) che il mandato concerne effettivamente tale
persona;
b) che questa persona e' stata arrestata secondo una
procedura regolare;
c) che i suoi diritti sono stati rispettati.
3. La persona arrestata ha diritto di chiedere
all'autorita' competente dello Stato di detenzione
preventiva la liberta' provvisoria, in attesa di essere
consegnata.
4. Nel pronunciarsi su questa domanda, l'autorita'
competente dello Stato di detenzione preventiva esamina se,
in considerazione della gravita' dei reati allegati,
sussistano circostanze urgenti ed eccezionali tali da
giustificare la liberta' provvisoria e se sussistono le
garanzie che permettono allo Stato di detenzione di
adempiere al suo obbligo di consegnare la persona alla
Corte. L'autorita' competente dello Stato di detenzione non
e' abilitata a verificare se il mandato d'arresto e' stato
regolarmente rilasciato secondo i capoversi a) e b) del
paragrafo 1 dell'art. 58.
5. La Camera preliminare e' informata di qualsiasi
richiesta di liberta' provvisoria e formula raccomandazioni
all'autorita' competente dello Stato di detenzione. Prima
di pronunciare la sua decisione, quest'ultima tiene
pienamente conto di tali raccomandazioni, comprese, se del
caso, quelle vertenti sulle misure atte ad impedire
l'evasione della persona.
6. Se e' concessa la liberta' provvisoria, la Camera
preliminare puo' chiedere rapporti periodici sul regime di
liberta' provvisoria.
7. Dopo l'ordine di consegna da parte dello Stato di
detenzione, la persona e' al piu' presto consegnata alla
Corte.».
- Si riporta il testo degli articoli 281, 282 , 283 e
717 del codice di procedura penale:
«Art. 281 (Divieto di espatrio). - 1. Con il
provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il
giudice prescrive all'imputato di non uscire dal territorio
nazionale senza l'autorizzazione del giudice che procede.
2. Il giudice da' le disposizioni necessarie per
assicurare l'esecuzione del provvedimento, anche al fine di
impedire l'utilizzazione del passaporto e degli altri
documenti di identita' validi per l'espatrio.
2-bis. Con l'ordinanza che applica una delle altre
misure coercitive previste dal presente capo, il giudice
dispone in ogni caso il divieto di espatrio.».
«Art. 282 (Obbligo di presentazione alla polizia
giudiziaria). - 1. Con il provvedimento che dispone
l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il
giudice prescrive all'imputato di presentarsi a un
determinato ufficio di polizia giudiziaria.
2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione
tenendo conto dell'attivita' lavorativa e del luogo di
abitazione dell'imputato.».
«Art. 283 (Divieto e obbligo di dimora). - 1. Con il
provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice
prescrive all'imputato di non dimorare in un determinato
luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice
che procede.
2. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di
dimora, il giudice prescrive all'imputato di non
allontanarsi, senza l'autorizzazione del giudice che
procede, dal territorio del comune di dimora abituale
ovvero, al fine di assicurare un piu' efficace controllo o
quando il comune di dimora abituale non e' sede di ufficio
di polizia, dal territorio di una frazione del predetto
comune o dal territorio di un comune viciniore ovvero di
una frazione di quest'ultimo. Se per la personalita' del
soggetto o per le condizioni ambientali la permanenza in
tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze
cautelari previste dall'art. 274, l'obbligo di dimora puo'
essere disposto nel territorio di un altro comune o
frazione di esso, preferibilmente nella provincia e
comunque nell'ambito della regione ove e' ubicato il comune
di abituale dimora.
3. Quando dispone l'obbligo di dimora, il giudice
indica l'autorita' di polizia alla quale l'imputato deve
presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo ove
fissera' la propria abitazione. Il giudice puo' prescrivere
all'imputato di dichiarare all'autorita' di polizia gli
orari e i luoghi in cui sara' quotidianamente reperibile
per i necessari controlli, con obbligo di comunicare
preventivamente alla stessa autorita' le eventuali
variazioni dei luoghi e degli orari predetti.
4. Il giudice puo', anche con separato provvedimento,
prescrivere all'imputato di non allontanarsi
dall'abitazione in alcune ore del giorno, senza pregiudizio
per le normali esigenze di lavoro.
5. Nel determinare i limiti territoriali delle
prescrizioni, il giudice considera, per quanto e'
possibile, le esigenze di alloggio, di lavoro e di
assistenza dell'imputato. Quando si tratta di persona
tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un
programma terapeutico di recupero nell'ambito di una
struttura autorizzata, il giudice stabilisce i controlli
necessari per accertare che il programma di recupero
prosegua.
6. Dei provvedimenti del giudice e' data in ogni caso
immediata comunicazione all'autorita' di polizia
competente, che ne vigila l'osservanza e fa rapporto al
pubblico ministero di ogni infrazione.».
«Art. 717 (Audizione della persona sottoposta a una
misura coercitiva). - 1. Quando e' stata applicata una
misura coercitiva a norma degli articoli 714, 715 e 716, il
presidente della corte di appello, al piu' presto e
comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura
ovvero dalla convalida prevista dall'art. 716, provvede,
all'identificazione della persona e ne raccoglie
l'eventuale consenso all'estradizione facendone menzione
nel verbale.
2. Al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal
comma 1, il presidente della corte di appello invita
l'interessato a nominare un difensore di fiducia
designando, in difetto di tale nomina, un difensore di
ufficio a norma dell'art. 97 comma 3. Il difensore deve
essere avvisato, almeno ventiquattro ore prima, della data
fissata per i predetti adempimenti e ha diritto di
assistervi.».

 
Art. 12
Revoca della misura cautelare
ai fini della consegna

1. La misura cautelare e' sempre revocata:
a) se dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i termini di cui all'articolo 714, comma 4, del codice di procedura penale senza che la corte d'appello di Roma si sia pronunciata sulla richiesta di consegna;
b) se la corte d'appello di Roma abbia pronunciato sentenza contraria alla consegna;
c) se e' decorso il termine indicato nell'articolo 13, comma 7, senza che il Ministro della giustizia abbia emesso il decreto con cui e' disposta la consegna;
d) se sono decorsi quindici giorni dalla data fissata per la presa in consegna da parte della Corte penale internazionale, senza che questa sia avvenuta. Il termine per la consegna puo' essere prorogato su richiesta della medesima Corte, nei limiti temporali indicati nella lettera a).
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 714 del codice di
procedura penale:
«Art. 714 (Misure coercitive e sequestro). - 1. In ogni
tempo la persona della quale e' domandata l'estradizione
puo' essere sottoposta, a richiesta del ministro di grazia
e giustizia, a misure coercitive. Parimenti, in ogni tempo,
puo' essere disposto, a richiesta del ministro di grazia e
giustizia, il sequestro del corpo del reato e delle cose
pertinenti al reato per il quale e' domandata
l'estradizione.
2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
del titolo I del libro IV, riguardanti le misure
coercitive, fatta eccezione di quelle degli articoli 273 e
280, e le disposizioni del capo III del titolo III del
libro III. Nell'applicazione delle misure coercitive si
tiene conto in particolare dell'esigenza di garantire che
la persona della quale e' domandata l'estradizione non si
sottragga all'eventuale consegna.
3. Le misure coercitive e il sequestro non possono
comunque essere disposti se vi sono ragioni per ritenere
che non sussistono le condizioni per una sentenza
favorevole all'estradizione.
4. Le misure coercitive sono revocate se dall'inizio
della loro esecuzione e' trascorso un anno senza che la
corte di appello abbia pronunciato la sentenza favorevole
all'estradizione ovvero, in caso di ricorso per cassazione
contro tale sentenza, un anno e sei mesi senza che sia
stato esaurito il procedimento davanti all'autorita'
giudiziaria. A richiesta del procuratore generale, detti
termini possono essere prorogati, anche piu' volte, per un
periodo complessivamente non superiore a tre mesi, quando
e' necessario procedere ad accertamenti di particolare
complessita'.
5. La competenza a provvedere a norma dei commi
precedenti appartiene alla corte di appello o, nel corso
del procedimento davanti alla corte di cassazione, alla
corte medesima.».

 
Art. 13
Procedura per la consegna

1. Il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma presenta senza ritardo le sue conclusioni in ordine alla consegna. La requisitoria e' depositata nella cancelleria della stessa corte d'appello unitamente agli atti. Dell'avvenuto deposito e' data comunicazione alle parti con l'avviso della data dell'udienza.
2. La corte d'appello di Roma decide con le forme dell'articolo 127 del codice di procedura penale, con la partecipazione necessaria del difensore, se del caso previa acquisizione delle informazioni e della documentazione di cui all'articolo 91, paragrafo 2, capoverso c), dello statuto.
3. La corte d'appello di Roma pronuncia sentenza con la quale dichiara che non sussistono le condizioni per la consegna solo se ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) non e' stato emesso dalla Corte penale internazionale un provvedimento restrittivo della liberta' personale o una sentenza definitiva di condanna;
b) non vi e' corrispondenza tra l'identita' della persona richiesta e quella della persona oggetto della procedura di consegna;
c) la richiesta contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
d) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona e' stata pronunciata nello Stato italiano sentenza irrevocabile, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 89, paragrafo 2, dello statuto.
4. Qualora sia eccepito il difetto di giurisdizione della Corte penale internazionale, la corte d'appello di Roma, ove l'eccezione non sia manifestamente infondata, sospende con ordinanza il procedimento fino alla decisione della Corte penale internazionale e trasmette gli atti al Ministro della giustizia per l'ulteriore inoltro alla stessa. Il difetto di giurisdizione non puo' essere eccepito ne' ritenuto quando si tratta di sentenza definitiva di condanna.
5. Il ricorso per cassazione puo' essere proposto anche in riferimento alle condizioni precisate nel comma 3. Esso ha effetto sospensivo.
6. La Corte penale internazionale puo' assistere all'udienza per mezzo di un proprio rappresentante.
7. Il Ministro della giustizia provvede con decreto sulla richiesta di consegna entro venti giorni dalla ricezione del verbale che da' atto del consenso della persona la cui consegna e' richiesta, ovvero dalla notizia della scadenza del termine per l'impugnazione di cui al comma 5, o dal deposito della sentenza della Corte di cassazione, e prende accordi con la Corte penale internazionale circa il tempo, il luogo e le modalita' della consegna. Si applica l'articolo 709, comma 1, del codice di procedura penale.
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 127 del codice di
procedura penale:
«Art. 127 (Procedimento in camera di consiglio). - 1.
Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice
o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e
ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone
interessate e ai difensori. L'avviso e' comunicato o
notificato almeno dieci giorni prima della data predetta.
Se l'imputato e' privo di difensore, l'avviso e' dato a
quello di ufficio.
2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono
essere presentate memorie in cancelleria.
3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari
dell'avviso nonche' i difensori sono sentiti se compaiono.
Se l'interessato e' detenuto o internato in luogo posto
fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta,
deve essere sentito prima del giorno dell'udienza, dal
magistrato di sorveglianza del luogo.
4. L'udienza e' rinviata se sussiste un legittimo
impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto
di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o
internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il
giudice.
5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4, sono previste a
pena di nullita'.
6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.
7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o
notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1,
che possono proporre ricorso per cassazione.
8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza,
a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente
con decreto motivato.
9. L'inammissibilita' dell'atto introduttivo del
procedimento e' dichiarata dal giudice con ordinanza, anche
senza formalita' di procedura, salvo che sia altrimenti
stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.
10. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma
riassuntiva a norma dell'art. 140 comma 2.».
- Si riporta il testo dell'art. 91 della citata legge
12 luglio 1999, n. 232:
«Art. 91 (Contenuto della richiesta di arresto e di
consegna). - 1. Una richiesta di arresto e di consegna deve
essere effettuata per iscritto. In caso di emergenza essa
puo' essere effettuata con ogni mezzo che lasci un'impronta
scritta, a condizione di essere convalidata secondo le
modalita' previste all'art. 87, paragrafo 1, capoverso a).
2. Se la domanda concerne l'arresto e la consegna di
una persona oggetto di un mandato d'arresto rilasciato
dalla Camera di giudizio preliminare in forza dell'art. 58,
essa deve contenere o essere accompagnata da un fascicolo
contenente i seguenti documenti giustificativi:
a) dati segnaletici della persona ricercata,
sufficienti ad identificarla e le informazioni relative al
luogo dove probabilmente si trova;
b) una copia del mandato d'arresto;
c) i documenti, dichiarazioni ed informazioni che
possono essere pretesi nello Stato richiesto per procedere
alla consegna; tuttavia le esigenze dello Stato richiesto
non devono essere piu' onerose in questo caso rispetto alle
richieste d'estradizione presentate in applicazione di
trattati o di intese concluse fra lo Stato richiesto ed
altri Stati e dovrebbero anzi, se possibile, esserlo di
meno, in considerazione del carattere particolare della
Corte.
3. Se la richiesta concerne l'arresto e la consegna di
una persona che e' gia' stata riconosciuta colpevole, essa
contiene o e' accompagnata da un fascicolo contenente i
seguenti documenti giustificativi:
a) una copia di qualsiasi mandato d'arresto relativo
a tale persona;
b) una copia della sentenza;
c) informazioni attestanti che la persona ricercata
e' effettivamente quella indicata nella sentenza;
d) se la persona ricercata e' stata condannata ad una
pena, una copia della condanna assieme a, nel caso di una
pena di detenzione, l'indicazione della parte di pena che
e' gia' stata scontata e della parte che resta da scontare.
4. Su richiesta della Corte, uno Stato parte
intrattiene con quest'ultima, sia in generale, sia a
proposito di una particolare questione, consultazioni sulle
condizioni previste dalla sua legislazione interna che
potrebbero applicarsi secondo il paragrafo 2, capoverso c).
Nell'ambito di tali consultazioni lo Stato parte informa la
Corte delle particolari esigenze della sua legislazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 709 del codice di
procedura penale:
«Art. 709 (Sospensione della consegna. Consegna
temporanea. Esecuzione all'estero). - 1. L'esecuzione
dell'estradizione e' sospesa se l'estradando deve essere
giudicato nel territorio dello Stato o vi deve scontare una
pena per reati commessi prima o dopo quello per il quale
l'estradizione e' stata concessa. Tuttavia il Ministro di
grazia e giustizia, sentita l'autorita' giudiziaria
competente per il procedimento in corso nello Stato o per
l'esecuzione della pena, puo' procedere alla consegna
temporanea allo Stato richiedente della persona da
estradare ivi imputata, concordandone termini e modalita'.
2. Il Ministro puo' inoltre, osservate le disposizioni
del capo II del titolo IV, convenire che la pena da
scontare abbia esecuzione nello Stato richiedente.».

 
Art. 14
Applicazione provvisoria della misura cautelare

1. Se la Corte penale internazionale ne fa domanda ai sensi degli articoli 59, paragrafo 1, e 92 dello statuto, l'applicazione della misura della custodia cautelare puo' essere disposta provvisoriamente anche prima che la richiesta di consegna sia pervenuta se:
a) la Corte penale internazionale ha dichiarato che nei confronti della persona e' stato emesso un provvedimento restrittivo della liberta' personale e che intende presentare richiesta di consegna;
b) la Corte penale internazionale ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e gli elementi sufficienti per l'esatta identificazione della persona.
2. Ai fini dell'applicazione provvisoria della misura della custodia cautelare si osservano le disposizioni dell'articolo 11.
3. Il Ministro della giustizia comunica immediatamente alla Corte penale internazionale l'avvenuta esecuzione della misura cautelare. Essa e' revocata se entro trenta giorni dalla comunicazione non perviene la richiesta di consegna da parte della Corte penale internazionale con i documenti indicati dall'articolo 91 dello statuto.
Note all'art. 14:
- Per il testo dell'art. 59 della citata legge 12
luglio 1999, n. 232, si veda nelle note all'art. 11.
- Si riporta il testo dell'art. 92 della citata legge
12 luglio 1999, n. 232:
«Art. 92 (Fermo). - 1. In caso di emergenza, la Corte
puo' chiedere il fermo della persona ricercata in attesa
che siano presentate la richiesta di consegna ed i
documenti giustificativi di cui all'art. 91.
2. La richiesta di fermo puo' essere effettuata con
ogni mezzo che lascia un'impronta scritta e deve contenere:
a) i dati segnaletici della persona ricercata,
sufficienti ad identificarla e le informazioni relative al
luogo dove probabilmente si trova;
b) un breve esposto dei reati per i quali la persona
e' ricercata e dei fatti che sarebbero costitutivi di tali
reati, ivi compreso, se possibile, la data ed il luogo dove
sarebbero avvenuti;
c) una dichiarazione attestante l'esistenza, a carico
della persona ricercata, di un mandato d'arresto o di un
verdetto di colpevolezza;
d) una dichiarazione indicante che fara' seguito una
richiesta di consegna della persona ricercata.
3. Una persona in stato di fermo puo' essere rimessa in
liberta' se lo Stato richiesto non ha ricevuto la richiesta
di consegna ed i documenti giustificativi di cui all'art.
91 nel termine stabilito dalle regole procedurali ed i
ammissibilita' delle prove. Tuttavia questa persona puo'
consentire ad essere consegnata prima della scadenza di
detto termine se la legislazione dello Stato richiesto lo
consente. In questo caso, lo Stato richiesto procede al
piu' presto a consegnarla alla Corte.
4. La rimessa in liberta' della persona ricercata
prevista al paragrafo 3 non pregiudica il suo successivo
arresto e la sua consegna, se la richiesta di consegna
accompagnata dai documenti giustificativi viene presentata
in seguito.».
- Per il testo dell'art. 91 della citata legge 12
luglio 1999, n. 232, si veda nelle note all'art. 13.

 
Art. 15
Giudice competente

1. La corte d'appello di Roma e' il giudice competente ai sensi dell'articolo 665, comma 1, del codice di procedura penale.
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 665, comma 1, del
codice di procedura penale:
«Art. 665 (Giudice competente). - 1. Salvo diversa
disposizione di legge, competente a conoscere
dell'esecuzione di un provvedimento e' il giudice che lo ha
deliberato.».

 
Art. 16
Esecuzione delle pene detentive
nel territorio dello Stato italiano

1. Le sentenze irrevocabili di condanna ad una pena detentiva pronunciate dalla Corte penale internazionale sono eseguibili nel territorio dello Stato italiano in conformita' a quanto stabilito nello statuto.
2. Se la Corte penale internazionale indica lo Stato italiano come luogo di espiazione della pena, il Ministro della giustizia richiede preliminarmente il riconoscimento della sentenza della Corte penale internazionale. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma la richiesta, unitamente ad una copia della sentenza e alla traduzione della medesima in lingua italiana, con gli atti che vi sono allegati. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte d'appello.
3. La sentenza della Corte penale internazionale non puo' essere riconosciuta se ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) la sentenza non e' divenuta irrevocabile a norma dello statuto e delle altre disposizioni che regolano l'attivita' della Corte penale internazionale;
b) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
c) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona e' stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile.
4. La corte d'appello delibera con sentenza in ordine al riconoscimento, osservate le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. Si applica l'articolo 734, comma 2, del codice di procedura penale.
5. All'esito del procedimento di riconoscimento, il Ministro della giustizia comunica alla Corte penale internazionale senza ritardo se la designazione e' stata accettata e, in caso affermativo, trasmette per l'esecuzione al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma la documentazione di cui alla regola 204 del Regolamento di procedura e prova della Corte penale internazionale, adottato nella prima sessione dell'Assemblea degli Stati parte svoltasi a New York dal 3 al 10 settembre 2002, unitamente alla traduzione in lingua italiana.
Note all'art. 16:
- Per il testo dell'art. 127 del codice di procedura
penale si veda nelle note all'art. 13.
- Si riporta il testo dell'art. 734 del codice di
procedura penale:
«Art. 734 (Deliberazione della corte di appello). - 1.
La corte di appello delibera in ordine al riconoscimento,
osservate le forme previste dall'art. 127, con sentenza,
nella quale enuncia espressamente gli effetti che ne
conseguono.
2. La sentenza e' soggetta a ricorso per cassazione da
parte del procuratore generale presso la corte di appello e
dell'interessato.».

 
Art. 17
Regime penitenziario

1. L'esecuzione della pena inflitta dalla Corte penale internazionale e' regolata dalle disposizioni della legge 26 luglio 1975, n. 354, e della presente legge, in conformita' allo statuto e al Regolamento di procedura e prova della stessa Corte.
2. Il Ministro della giustizia puo' disporre, informandone la Corte penale internazionale, l'applicazione del regime di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ai detenuti per i delitti previsti dalla presente legge.
3. L'esame dei detenuti nei cui confronti e' stata disposta l'applicazione del regime di cui al comma 2 del presente articolo puo' avvenire nei luoghi e secondo le modalita' previsti dagli articoli 145-bis e 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni.
Note all'art. 17:
- La legge 26 luglio 1975, n. 354, reca: «Norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle
misure privative e limitative della liberta'.».
- Si riporta il testo dell'art. 41-bis della citata
legge 26 luglio 1975, n. 354:
«Art. 41-bis (Situazioni di emergenza). - 1. In casi
eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di
emergenza, il Ministro della giustizia ha facolta' di
sospendere nell'istituto interessato o in parte di esso
l'applicazione delle normali regole di trattamento dei
detenuti e degli internati. La sospensione deve essere
motivata dalla necessita' di ripristinare l'ordine e la
sicurezza e ha la durata strettamente necessaria al
conseguimento del fine suddetto.
2. Quando ricorrano gravi motivi di ordine e di
sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro
dell'interno, il Ministro della giustizia ha altresi' la
facolta' di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti
dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al
primo periodo del comma 1 dell'art. 4-bis o comunque per un
delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni
o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso, in
relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere
la sussistenza di collegamenti con un'associazione
criminale, terroristica o eversiva, l'applicazione delle
regole di trattamento e degli istituti previsti dalla
presente legge che possano porsi in concreto contrasto con
le esigenze di ordine e di sicurezza. La sospensione
comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento
delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con
l'associazione di cui al periodo precedente. In caso di
unificazione di pene concorrenti o di concorrenza di piu'
titoli di custodia cautelare, la sospensione puo' essere
disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena o
di misura cautelare relativa ai delitti indicati nell'art.
4-bis.
2-bis. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2 e'
adottato con decreto motivato del Ministro della giustizia,
anche su richiesta del Ministro dell'interno, sentito
l'ufficio del pubblico ministero che procede alle indagini
preliminari ovvero quello presso il giudice procedente e
acquisita ogni altra necessaria informazione presso la
Direzione nazionale antimafia, gli organi di polizia
centrali e quelli specializzati nell'azione di contrasto
alla criminalita' organizzata, terroristica o eversiva,
nell'ambito delle rispettive competenze. Il provvedimento
medesimo ha durata pari a quattro anni ed e' prorogabile
nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a
due anni. La proroga e' disposta quando risulta che la
capacita' di mantenere collegamenti con l'associazione
criminale, terroristica o eversiva non e' venuta meno,
tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione
rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della
perdurante operativita' del sodalizio criminale, della
sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente
valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del
tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero
decorso del tempo non costituisce, di per se', elemento
sufficiente per escludere la capacita' di mantenere i
collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno
dell'operativita' della stessa.
2-ter. (Abrogato).
2-quater. I detenuti sottoposti al regime speciale di
detenzione devono essere ristretti all'interno di istituti
a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente
in aree insulari, ovvero comunque all'interno di sezioni
speciali e logisticamente separate dal resto dell'istituto
e custoditi da reparti specializzati della polizia
penitenziaria. La sospensione delle regole di trattamento e
degli istituti di cui al comma 2:
a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna
ed esterna, con riguardo principalmente alla necessita' di
prevenire contatti con l'organizzazione criminale di
appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con
elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con
altri detenuti o internati appartenenti alla medesima
organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;
b) la determinazione dei colloqui nel numero di uno
al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari ed in
locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di
oggetti. Sono vietati i colloqui con persone diverse dai
familiari e conviventi, salvo casi eccezionali determinati
volta per volta dal direttore dell'istituto ovvero, per gli
imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado,
dall'autorita' giudiziaria competente ai sensi di quanto
stabilito nel secondo comma dell'art. 11. I colloqui
vengono sottoposti a controllo auditivo ed a registrazione,
previa motivata autorizzazione dell'autorita' giudiziaria
competente ai sensi del medesimo secondo comma dell'art.
11; solo per coloro che non effettuano colloqui puo' essere
autorizzato, con provvedimento motivato del direttore
dell'istituto ovvero, per gli imputati fino alla pronuncia
della sentenza di primo grado, dall'autorita' giudiziaria
competente ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma
dell'art. 11, e solo dopo i primi sei mesi di applicazione,
un colloquio telefonico mensile con i familiari e
conviventi della durata massima di dieci minuti sottoposto,
comunque, a registrazione. I colloqui cono comunque
videoregistrati. Le disposizioni della presente lettera non
si applicano ai colloqui con i difensori con i quali potra'
effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla
settimana, una telefonata o un colloquio della stessa
durata di quelli previsti con i familiari;
c) la limitazione delle somme, dei beni e degli
oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;
d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e
degli internati;
e) la sottoposizione a visto di censura della
corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o
con autorita' europee o nazionali aventi competenza in
materia di giustizia;
f) la limitazione della permanenza all'aperto, che
non puo' svolgersi in gruppi superiori a quattro persone,
ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo
restando il limite minimo di cui al primo comma dell'art.
10. Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di
sicurezza, anche attraverso accorgimenti di natura
logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che
sia assicurata la assoluta impossibilita' di comunicare tra
detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialita',
scambiare oggetti e cuocere cibi.
2-quinquies. Il detenuto o l'internato nei confronti
del quale e' stata disposta o prorogata l'applicazione del
regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono
proporre reclamo avverso il procedimento applicativo. Il
reclamo e' presentato nel termine di venti giorni dalla
comunicazione del provvedimento e su di esso e' competente
a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo
non sospende l'esecuzione del provvedimento.
2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal
ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide
in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli
666 e 678 del codice di procedura penale, sulla sussistenza
dei presupposti per l'adozione del provvedimento.
All'udienza le funzioni di pubblico ministero possono
essere altresi' svolte da un rappresentante dell'ufficio
del procuratore della Repubblica di cui al comma 2-bis o
del procuratore nazionale antimafia. Il procuratore
nazionale antimafia, il procuratore di cui al comma 2-bis,
il procuratore generale presso la corte d'appello, il
detenuto, l'internato o il difensore possono proporre,
entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per
cassazione avverso l'ordinanza del tribunale per violazione
di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione del
provvedimento ed e' trasmesso senza ritardo alla Corte di
cassazione. Se il reclamo viene accolto, il Ministro della
giustizia, ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai
sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione del
tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non
valutati in sede di reclamo.
2-septies. Per la partecipazione del detenuto o
dell'internato all'udienza si applicano le disposizioni di
cui all'art. 146-bis delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.».
- Si riporta il testo degli articoli 145-bis e 146-bis
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271:
«Art. 145-bis (Aule di udienza protette). - 1. Nei
procedimenti per taluno dei reati indicati nell'art. 51,
comma 3-bis, del codice, quando e' necessario, per ragioni
di sicurezza, utilizzare aule protette e queste non siano
disponibili nella sede giudiziaria territorialmente
competente, il Presidente della Corte d'appello, su
proposta del Presidente del tribunale, individua l'aula
protetta per il dibattimento nell'ambito del distretto.
Qualora l'aula protetta non sia disponibile nell'ambito del
distretto, il Ministero della giustizia fornisce al
Presidente della Corte d'appello nel cui distretto si trova
il giudice competente l'indicazione dell'aula disponibile,
individuata nel distretto di corte d'appello piu' vicino.
2. Il provvedimento di cui ai commi che precedono e'
adottato prima della notificazione del decreto di citazione
che dispone il giudizio a norma dell'art. 133.».
«Art. 146-bis (Partecipazione al dibattimento a
distanza). - 1. Quando si procede per taluno dei delitti
indicati nell'art. 51, comma 3-bis, nonche' nell'art. 407,
comma 2, lettera a), n. 4 del codice, nei confronti di
persona che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di
detenzione in carcere, la partecipazione al dibattimento
avviene a distanza nei seguenti casi:
a) qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di
ordine pubblico;
b) qualora il dibattimento sia di particolare
complessita' e la partecipazione a distanza risulti
necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento.
L'esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del
dibattimento e' valutata anche in relazione al fatto che
nei confronti dello stesso imputato siano
contemporaneamente in corso distinti processi presso
diverse sedi giudiziarie;
c) (abrogata).
1-bis. Fuori dai casi previsti dal comma 1, la
partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche
quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono
state applicate le misure di cui all'art. 41-bis, comma 2,
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni, nonche', ove possibile, quando si deve
udire, in qualita' di testimone, persona a qualunque titolo
in stato di detenzione presso un istituto penitenziario,
salvo, in quest'ultimo caso, diversa motivata disposizione
del giudice.
2. La partecipazione al dibattimento a distanza e'
disposta, anche d'ufficio, dal presidente del tribunale o
della corte di assise con decreto motivato emesso nella
fase degli atti preliminari, ovvero dal giudice con
ordinanza nel corso del dibattimento. Il decreto e'
comunicato alle parti e ai difensori almeno dieci giorni
prima dell'udienza.
3. Quando e' disposta la partecipazione a distanza, e'
attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza
e il luogo della custodia, con modalita' tali da assicurare
la contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle
persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilita' di
udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento e'
adottato nei confronti di piu' imputati che si trovano, a
qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi,
ciascuno e' posto altresi' in grado, con il medesimo mezzo,
di vedere ed udire gli altri.
4. E' sempre consentito al difensore o a un suo
sostituto di essere presente nel luogo dove si trova
l'imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti
nell'aula di udienza e l'imputato possono consultarsi
riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei.
5. Il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione
e' equiparato all'aula di udienza.
6. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in
udienza designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal
presidente e' presente nel luogo ove si trova l'imputato e
ne attesta l'identita' dando atto che non sono posti
impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle
facolta' a lui spettanti. Egli da' atto altresi' della
osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al
secondo periodo del comma 4 nonche', se ha luogo l'esame,
delle cautele adottate per assicurarne la regolarita' con
riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella,
ove occorra, l'imputato ed il suo difensore. Durante il
tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame
dell'imputato il giudice o, in caso di urgenza, il
presidente, puo' designare ad essere presente nel luogo ove
si trova l'imputato, in vece dell'ausiliario, un ufficiale
di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono,
ne' hanno svolto, attivita' di investigazione o di
protezione con riferimento all'imputato o ai fatti a lui
riferiti. Delle operazioni svolte l'ausiliario o
l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma
dell'art. 136 del codice.
7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto o
ricognizione dell'imputato o ad altro atto che implica
l'osservazione della sua persona, il giudice, ove lo
ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la
presenza dell'imputato nell'aula di udienza per il tempo
necessario al compimento dell'atto.».

 
Art. 18
Controllo sull'esecuzione della pena

1. Il Ministro della giustizia concorda con la Corte penale internazionale le modalita' di esercizio del potere di controllo sull'esecuzione della pena attribuito dallo statuto alla stessa Corte.
2. Con le modalita' concordate ai sensi del comma 1 sono definite le forme e le modalita' per assicurare la liberta' e la riservatezza delle comunicazioni tra il condannato e la Corte penale internazionale.
3. Il Ministro della giustizia trasmette immediatamente alla Corte penale internazionale le domande di misure alternative alla detenzione, di sospensione o differimento dell'esecuzione della pena, di liberazione anticipata, di ammissione al lavoro esterno, di permessi, ovvero di ogni altro provvedimento incidente sulla liberta' personale del condannato, unitamente a tutta la documentazione pertinente.
4. Se la Corte penale internazionale ritiene che il condannato non possa beneficiare del provvedimento richiesto, il Ministro della giustizia puo' chiedere alla stessa Corte il trasferimento del condannato in altro Stato.
 
Art. 19
Informazioni alla Corte penale internazionale

1. Quando il condannato e' deceduto o evaso, il Ministro della giustizia ne informa immediatamente la Corte penale internazionale.
2. Il Ministro della giustizia informa altresi' la Corte penale internazionale due mesi prima della data di scarcerazione del condannato per espiazione della pena.
3. I procedimenti penali e ogni altra circostanza rilevante che concerne il condannato sono tempestivamente comunicati alla Corte penale internazionale.
 
Art. 20
Luogo di detenzione

1. Per i delitti previsti dalla presente legge, la detenzione sia per fini cautelari che in espiazione della pena puo' avere luogo in una sezione speciale di un istituto penitenziario, ovvero in un carcere militare, conformemente alle disposizioni vigenti in materia.
 
Art. 21
Esecuzione di pene pecuniarie
e degli ordini di riparazione

1. Le sentenze irrevocabili di condanna a una delle sanzioni previste nell'articolo 77, paragrafo 2, dello statuto sono eseguibili nel territorio dello Stato italiano in conformita' a quanto in esse stabilito.
2. La corte d'appello di Roma, su richiesta del procuratore generale presso la medesima corte, provvede all'esecuzione della confisca dei profitti, beni o averi disposta dalla Corte penale internazionale.
3. Quando non e' possibile eseguire la misura di cui al comma 2, la corte d'appello di Roma dispone la confisca per equivalente di somme di denaro, beni o altre utilita', di cui il condannato abbia la disponibilita' anche per interposta persona fisica o giuridica.
4. Sono fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede. Si applicano le disposizioni dell'articolo 676 del codice di procedura penale.
5. Le somme, i beni e le utilita' confiscati sono messi a disposizione della Corte penale internazionale dal Ministro della giustizia, secondo modalita' individuate con decreto dello stesso Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
6. Gli ordini di riparazione a favore delle vittime o per il risarcimento delle persone arrestate o condannate, ai sensi degli articoli 75 e 85 dello statuto, sono eseguiti secondo le forme e i contenuti stabiliti dalla Corte penale internazionale.
Note all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'art. 77 della citata legge
12 luglio 1999, n. 232:
«Art. 77 (Pene applicabili). - 1. Fatto salvo l'art.
110, la Corte puo' pronunciare contro una persona
dichiarata colpevole dei reati di cui all'art. 5 del
presente statuto, una delle seguenti pene:
a) reclusione per un periodo di tempo determinato non
superiore nel massimo a 30 anni;
b) ergastolo, se giustificato dall'estrema gravita'
del crimine e dalla situazione personale del condannato.
2. Alla pena della reclusione la Corte puo' aggiungere:
a) un'ammenda fissata secondo i criteri previsti
dalle regole procedurali e di ammissibilita' delle prove;
b) la confisca di profitti, beni ed averi ricavati
direttamente o indirettamente dal crimine fatti salvi i
diritti di terzi in buona fede.».
- Si riporta il testo dell'art. 676 del codice di
procedura penale:
«Art. 676 (Altre competenze). - 1. Il giudice
dell'esecuzione e' competente a decidere in ordine
all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione
della pena quando la stessa non consegue alla liberazione
condizionale o all'affidamento in prova al servizio
sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o
alla restituzione delle cose sequestrate. In questi casi il
giudice dell'esecuzione procede a norma dell'art. 667,
comma 4.
2. Qualora sorga controversia sulla proprieta' delle
cose confiscate, si applica la disposizione dell'art. 263,
comma 3.
3. Quando accerta l'estinzione del reato o della pena,
il giudice dell'esecuzione la dichiara anche di ufficio
adottando i provvedimenti conseguenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo degli articoli 75 e 85 della
citata legge 12 luglio 1999, n. 232:
«Art. 75 (Riparazioni a favore delle vittime). - 1. La
Corte stabilisce i principi applicabili a forme di
riparazione come la restituzione, l'indennizzo o la
riabilitazione da concedere alle riparazioni alle vittime o
ai loro aventi diritto. Su tale base la Corte, puo', su
richiesta o di sua spontanea volonta' in circostanze
eccezionali, determinare nella sua decisione l'entita' e la
portata di ogni danno, perdita o pregiudizio cagionato alle
vittime o ai loro aventi diritto, indicando i principi che
guidano la sua decisione.
2. La Corte puo' emanare contro una persona condannata
un'ordinanza che indica la riparazione dovuta alle vittime
o ai loro aventi diritto. Tale riparazione puo' avere
forma, in modo particolare, di restituzione, d'indennizzo o
di riabilitazione. Se del caso, la Corte puo' decidere che
l'indennizzo concesso a titolo di riparazione sia versato
tramite il Fondo di garanzia di cui all'art. 79.
3. Prima di emanare un ordine ai sensi del presente
articolo, la Corte puo' sollecitare e terra' conto delle
osservazioni della persona condannata, delle vittime, delle
altre persone interessate o degli Stati interessati, e
delle osservazioni formulate a nome di tali persone o dei
loro aventi diritto.
4. Nell'esercizio dei poteri che gli sono conferiti dal
presente art., dopo che una persona e' stata condannata per
un reato che rientra nella giurisdizione della Corte,
quest'ultima puo' stabilire se, per dare effetto ad un
ordine che puo' emanare ai sensi del presente art., sia
necessario ricorrere ai provvedimenti di cui all'art. 93,
paragrafo 1.
5. Gli Stati Parte fanno applicare le decisioni ai
sensi del presente articolo come se le disposizioni
dell'art. 109 fossero applicabili al presente articolo.
6. Nulla del presente articolo sara' interpretato come
lesivo dei diritti che la legislazione nazionale o
internazionale riconoscono alle vittime.».
«Art. 85 (Risarcimento alle persone arrestate o
condannate). - 1. Chiunque sia stato vittima di un arresto
o di una detenzione illegale ha diritto a riparazione.
2. Se una condanna definitiva e' in seguito annullata
in quanto un fatto nuovo, o recentemente rivelato, dimostra
che e' stato commesso un errore giudiziario, la persona che
ha subito una pena in ragione di detta condanna e'
indennizzata in conformita' alle leggi, a meno che non sia
provato che il non aver rivelato il fatto in tempo utile e'
imputabile alla stessa persona, in tutto o in parte.
3. In circostanze eccezionali, qualora la Corte scopra
sulla base di elementi affidabili che e' stato commesso un
errore giudiziario grave e manifesto essa puo', a sua
discrezione concedere un risarcimento secondo i criteri
enunciati nelle regole procedurali e di ammissibilita'
delle prove, ad una persona che era stata liberata a
seguito di un proscioglimento definitivo o in quanto il
procedimento giudiziario aveva cessato per via di questo
fatto.».

 
Art. 22
Consultazioni con la Corte penale internazionale per l'esecuzione di
pene pecuniarie, di misure patrimoniali e degli ordini di
riparazione
1. Se, a seguito di richiesta di sequestro o di confisca di beni o di esecuzione degli ordini di riparazione a favore delle vittime o per il risarcimento delle persone arrestate o condannate, ai sensi degli articoli 75 e 85 dello statuto, da parte della Corte penale internazionale, insorgono difficolta' nell'esecuzione, il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma ne informa preventivamente il Ministro della giustizia per l'avvio delle procedure di consultazione anche ai fini della conservazione dei mezzi di prova.
Note all'art. 22:
- Per il testo degli articoli 75 e 85 della citata
legge 12 luglio 1999, n. 232, si veda nelle note all'art.
21.

 
Art. 23
Disposizioni in materia di giurisdizione

1. Per i fini di cui alla presente legge si applicano le disposizioni vigenti in materia di riparto tra la giurisdizione ordinaria e la giurisdizione penale militare.
2. Per i fatti rientranti nella giurisdizione penale militare, le funzioni degli uffici giudiziari previste dalla presente legge sono esercitate dai corrispondenti uffici giudiziari militari.
3. Limitatamente ai fatti di cui al comma 2, le funzioni attribuite dalla presente legge al Ministro della giustizia sono esercitate d'intesa con il Ministro della difesa. Resta salva la competenza esclusiva del Ministero della difesa per quanto attiene all'ordinamento penitenziario militare.
 
Art. 24
Clausola di neutralita' finanziaria

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 2012

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Severino, Ministro della giustizia
Visto, Il Guardasigilli: Severino
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone