Gazzetta n. 35 del 11 febbraio 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 febbraio 2013
Aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con la quale e' stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 con la quale e' stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte intensita' verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare al terremoto del 29 maggio 2012, che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo;
Visto il decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012" ed in particolare l'articolo 1, comma 3, che ha prorogato fino al 31 maggio 2013 lo stato di emergenza e, in particolare, l'articolo 3 che prevede che i Presidenti delle Regioni interessate d'intesa fra loro stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con i criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, priorita', modalita' e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi per la ricostruzione;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 3-bis laddove e' previsto che i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalita' del finanziamento agevolato;
Considerato che l'articolo 2-bis del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, ha modificato il predetto articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, nel senso di prevedere che possono essere concessi contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili;
Visto il proprio precedente decreto in data 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012;
Visto il Protocollo d'Intesa di cui all'art. 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, firmato in data 4 ottobre 2012 dal Ministro dell'Economia e Finanze e dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;
Ritenuta, in base a quanto precede, la necessita' di aggiornare la misura massima del contributo che puo' essere concesso, gia' stabilita nel limite dell'80% del costo ammesso e riconosciuto dal decreto e dal protocollo di cui sopra;
Su proposta dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto - Commissari delegati;
D' Intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. Al fine di assicurare la parita' di trattamento dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ciascun Presidente di Regione in qualita' di Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 16 giugno 2012, n. 74, nel limite massimo delle risorse annualmente disponibili finalizzate allo scopo, puo' riconoscere:
a) un contributo ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del Protocollo d'Intesa di cui all'art. 3-bis del decreto-legge n. 95/2012, firmato in data 4 ottobre 2012 dal Ministro dell'Economia e Finanze e dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualita' di Commissari delegati, fino al 100% del costo ammesso e riconosciuto;
b) un contributo ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b),del Protocollo d'Intesa di cui all'art. 3-bis del decreto-legge n. 95/2012; firmato in data 4 ottobre 2012 dal Ministro dell'Economia e Finanze e dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualita' di Commissari delegati, fino al 100% del costo ammesso e riconosciuto;
c) un contributo ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), del Protocollo d'intesa di cui all'art. 3-bis del decreto-legge n. 95/2012, firmato in data 4 ottobre 2012 dal Ministro dell'Economia e Finanze e dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualita' di Commissari delegati, fino al 50% del costo ammesso e riconosciuto;
d) un contributo ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del Protocollo d'intesa di cui all'art. 3-bis del decreto-legge n. 95/2012, firmato in data 4 ottobre 2012 dal Ministro dell'Economia e Finanze e dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualita' di Commissari delegati, fino al 100%, limitatamente agli edifici in cui era presente almeno una unita' immobiliare di cui alle lettere a), b) ed e) del costo ammesso e riconosciuto e fino al 50%, per gli edifici interamente composti da unita' immobiliari di cui alla lettera c);
e) un contributo ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), del Protocollo d'intesa di cui all'art. 3-bis del decreto-legge n. 95/2012, firmato in data 4 ottobre 2012 dal Ministro dell'Economia e Finanze e dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualita' di Commissari delegati, fino al 100% del costo ammesso e riconosciuto limitatamente agli immobili.
Ai fini del riconoscimento del contributo si applicano le disposizioni di cui all'art. 3-bis del decreto-legge n. 95/2012 come convertito dalla legge n. 135/2012. Con cadenza semestrale ciascun Presidente di Regione-Commissario delegato provvedera' al monitoraggio delle somme effettivamente erogate.
2. Al fine di assicurare la parita' di trattamento dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ciascun Presidente di Regione - Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 16 giugno 2012, n. 74, nel limite massimo delle risorse annualmente disponibili finalizzate allo scopo, puo' riconoscere:
a) ai proprietari ovvero agli usufruttuari o ai titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscono ai proprietari degli immobili colpiti dal sisma in cui era utilizzata ed operativa una delle attivita' previste dal decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge n. 122/2012, all'art. 3, comma 1, lettere a), limitatamente ai servizi privati, lettera b), escluse le attivita' produttive, e c), un contributo per la riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o per la ricostruzione delle strutture e delle parti comuni e delle finiture interne fino al 100% del costo ammesso e riconosciuto;
b) ai proprietari ovvero agli usufruttuari o ai titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscono ai proprietari degli immobili colpiti dal sisma in cui era temporaneamente non operativa una delle attivita' prevista dal decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge n. 122/2012, all'art. 3, comma 1, lettere a), limitatamente ai servizi privati, lettera b), escluse le attivita' produttive, e c), un contributo per la riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o per la ricostruzione delle strutture e delle parti comuni e delle finiture interne fino al 50% del costo ammesso e riconosciuto; la concessione del contributo e' subordinato alla assunzione dell'impegno dei beneficiari di riavviare l'attivita' entro sei mesi dal termine di realizzazione dei lavori, pena la revoca del contributo concesso.
Ai fini del riconoscimento del contributo di cui al presente comma ciascun Presidente di Regione-Commissario delegato utilizzera' le risorse di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 74/2012 come convertito con la legge n. 122/2012.
3. Con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualita' di Commissari delegati, adottati ai sensi dell'articolo 1 , comma 4, e art. 3 , comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, e con riferimento ai contributi di cui al comma 1 nel rispetto dei contenuti del Protocollo d'Intesa di cui all'art. 3-bis del decreto-legge n. 95/2012, firmato in data 4 ottobre 2012 dal Ministro dell'Economia e Finanze e dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualita' di Commissari delegati, sono disciplinate le erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2.
4. Per i danni coperti da indennizzo assicurativo o da altri contributi pubblici, la quota complessiva del rimborso assicurativo e dei contributi pubblici non puo' superare il 100% dell'ammontare dei danni riconosciuti, fatto salvo il tetto massimo della spesa ammissibile per il contributo di cui al presente decreto.
 
Art. 2

1. Per particolari casi documentati ed accertati dai comuni, anche per gli alloggi danneggiati dichiarati parzialmente o temporaneamente inagibili con esito di rilevazione dei danni "B" o "C", i comuni possono procedere all'assegnazione dei moduli prefabbricati realizzati ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012.
Roma, 8 febbraio 2013

Il Presidente: Monti
 
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