Gazzetta n. 45 del 22 febbraio 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 17 dicembre 2012 |
Indirizzi, modalita' e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti. |
|
|
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI di concerto con IL MINISTRO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E L'INTEGRAZIONE
Visto il decreto-legge del 22 giugno 2012 n. 83 recante "Misure urgenti per la crescita del paese", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ed in particolare l'art. 58, che prevede l'istituzione di un fondo presso AGEA, alimentato da risorse pubbliche e private, mediante erogazioni liberali e donazioni; Visto il Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e successive modifiche; Visto l'art. 13 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460, relativo alle erogazioni liberali; Visto l'art. 14 del decreto- legge del 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 12 maggio 2005, n. 80, avuto riguardo alle erogazioni liberali in denaro o in natura; Visto l'art. 10, comma 1, n. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; Vista la legge del 25 giugno 2003 n. 155 recante "disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fine di solidarieta' sociale"; Considerato che in Italia una significativa percentuale di persone vivono in condizioni di poverta' e non riescono ad avere accesso beni e servizi essenziali; Considerato che e' un dovere etico e morale delle istituzioni quello di incoraggiare, facilitare e sostenere la riduzione degli sprechi e il recupero delle derrate alimentari; Ravvisata l'urgenza di sostenere i piu' deboli e-bisognosi, contrastare la poverta' ed il disagio sociale, anche attraverso il recupero e la distribuzione di derrate alimentari; Considerato che sul territorio nazionale operano da tempo Organizzazioni caritatevoli che distribuiscono ai soggetti-bisognosi derrate alimentari recuperate, donate dagli operatori della filiera agroalimentare e provenienti da programmi comunitari, contribuendo in maniera significativa al sostentamento delle persone indigenti; Considerato che grazie al coinvolgimento e alla sensibilizzazione degli operatori della filiera agroalimentare, si ritiene possibile incrementare la disponibilita' di derrate alimentari da distribuire agli indigenti attraverso le Organizzazioni caritatevoli; Ritenuto necessario rafforzare le azioni e gli interventi volti alla donazione, al recupero e alla distribuzione di derrate alimentari agli indigenti; Considerata la necessita' di definire modalita' e strumenti per la corretta e tempestiva applicazione dell'art. 58, comma 2, del decreto legge del 22 giugno 2012, n. 83, che prevede che con Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione venga adottato annualmente un programma per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti;
Decreta:
Art. 1 Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per: 1. Fondo: il "Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti", di cui al comma 1 dell'art. 58, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 2. Derrate alimentari: le derrate alimentari destinate agli indigenti per il tramite delle Organizzazioni caritatevoli; 3. Erogazioni liberali: le donazioni ovvero le liberalita', comunque denominate, in denaro e in natura, incluse quelle aventi ad oggetto derrate alimentari ed erogazioni gratuite di servizi; 4. Organizzazioni caritatevoli: soggetti (singoli, enti caritatevoli o raggruppamenti di Enti caritatevoli) riconosciuti e iscritti all'Albo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA, per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio del 22 ottobre 2007; 5. Operatori della filiera agroalimentare: i soggetti economici che operano nella produzione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti alimentari; 6. Donatore: chiunque effettui donazioni, legati, erogazioni liberali; 7. Tavolo: il Tavolo permanente di coordinamento di cui all'art. 7 del presente decreto; 8. Sistema informativo: il sistema informativo di cui all'art. 8 del presente decreto.
|
| Art. 2 Ambito di applicazione e finalita'
1. Il presente decreto ha lo scopo di potenziare il sistema di aiuti alimentari a favore delle persone indigenti in Italia, incrementando i volumi e le tipologie di derrate alimentari gia' oggi rese disponibili per il tramite delle Organizzazioni caritatevoli, senza interferire nei rapporti diretti, esistenti e futuri, tra i donatori e tutte le Organizzazioni caritatevoli relativamente al recupero ed alla distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti. 2. Per le finalita' di cui al comma 1: a) vengono definite le modalita' per la gestione del "Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti", di cui all'art. 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83; b) vengono individuati indirizzi e strumenti per favorire ed incrementare il recupero delle derrate alimentari e la successiva distribuzione agli indigenti, di cui al comma 3, dell'art. 58, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83; c) viene istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Tavolo permanente di coordinamento tra Istituzioni, Organizzazioni caritatevoli e operatori della filiera agroalimentare; d) viene istituito un sistema informativo a supporto delle finalita' del presente decreto; e) viene istituito un sistema di riconoscimento per i soggetti donatori.
|
| Art. 3 Gestione del Fondo ed erogazioni liberali in denaro
1. Il Fondo puo' essere alimentato da risorse finanziarie pubbliche, nazionali e comunitarie, ovvero da erogazioni liberali di denaro da parte di soggetti privati. 2. Le risorse finanziarie del Fondo vengono gestite da AGEA, attraverso propri provvedimenti e nei limiti della disponibilita' del Fondo stesso, sulla base di atti di indirizzo emanati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dopo aver sentito il parere del Tavolo, con le seguenti priorita': a) acquisto di derrate alimentari, al fine di incrementare le quantita' di prodotti da distribuire agli indigenti e con l'obiettivo di equilibrarne l'apporto nutrizionale, secondo le modalita' previste dall'art. 58, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83; b) copertura dei costi per i servizi di trasporto, stoccaggio e trasformazione delle derrate alimentari, di cui al comma a) e di cui all'art. 4 del presente decreto; c) rimborso dei costi dei servizi logistici prestati dalle Organizzazioni Caritatevoli, quali lo stoccaggio, la conservazione e la gestione amministrativa del processo distributivo delle derrate alimentari; d) copertura dei costi per la realizzazione di attivita' di comunicazione e sensibilizzazione sulle iniziative a favore degli indigenti, oggetto del presente decreto.
|
| Art. 4 Erogazioni liberali di derrate alimentari
1. Gli operatori della filiera agroalimentare, per le finalita' del presente decreto, possono destinare derrate alimentari, a titolo di erogazioni liberali, per la distribuzione agli indigenti; tali derrate, unitamente a quelle eventualmente acquistate con il Fondo di cui all'art. 2, sono destinate agli indigenti per il tramite delle Organizzazioni caritatevoli. 2. Le derrate alimentari destinate agli indigenti devono essere rispondenti alle norme igienico sanitarie ed ai requisiti di conservabilita' vigenti. I soggetti donatori garantiscono in proprio e in maniera diretta il rispetto di tali norme e requisiti, relativamente alle derrate alimentari oggetto di donazione. 3. Le derrate alimentari donate dagli operatori della filiera agroalimentare sono messe direttamente a disposizione delle Organizzazioni caritatevoli, secondo criteri e modalita' stabilite da AGEA, anche tenendo in considerazione le necessita' delle Organizzazioni caritatevoli, sulla base di atti di indirizzo emanati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere del Tavolo. 4. Tutte le erogazioni liberali di cui al presente Decreto sono tracciate nel sistema informativo di cui all'art. 8.
|
| Art. 5 Erogazioni liberali di beni strumentali e servizi
1. Chiunque puo' donare beni strumentali e servizi, funzionali alle esigenze del programma di distribuzione delle derrate alimentari agli indigenti ed alle finalita' del presente Decreto, fatte salve le disposizioni dell'art. 774 C.C. e seguenti. 2. I beni ed i servizi di cui al precedente comma sono messi a disposizione delle Organizzazioni caritatevoli dai donatori, secondo criteri e modalita' stabilite da AGEA, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dopo aver sentito il Tavolo. 3. Le Erogazioni liberali di beni strumentali e servizi sono finalizzate, in via non esclusiva, a: a) confezionamento e/o conservazione di derrate alimentari; b) trasporto delle derrate alimentari; c) trasformazione di materie prime per la produzione di derrate alimentari; d) preparazione di pasti pronti destinati agli indigenti; e) promozione e divulgazione delle azioni realizzate in favore degli indigenti, di cui al presente decreto.
|
| Art. 6 Programma annuale di distribuzione
1. Il Programma annuale di distribuzione, previsto dall'art. 58, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' predisposto da AGEA, tenendo conto delle disponibilita' del Fondo, delle derrate alimentari e dei beni strumentali e servizi di cui agli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dopo aver sentito il Tavolo ed in considerazione delle necessita' espresse dalle Organizzazioni caritatevoli. 2. Il Programma annuale di distribuzione e' adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione.
|
| Art. 7 Tavolo permanente di coordinamento
1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto, e' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Tavolo permanente di coordinamento, il cui obiettivo e' quello di promuovere iniziative volte ad incentivare attivita' coerenti con le finalita' del presente decreto. 2. L'obiettivo del Tavolo e' perseguito attraverso: a) a formulazione di proposte e pareri relativi alla gestione del Fondo e delle erogazioni liberali di derrate alimentari, di beni e servizi, nonche' agli specifici strumenti previsti dal presente decreto; b) la formulazione di proposte, per lo sviluppo di iniziative di informazione e sensibilizzazione alla donazione, al recupero di eccedenze alimentari e per la promozione e conoscenza degli strumenti, anche di natura fiscale, in tema di erogazioni liberali; c) la formulazione di proposte per la definizione di provvedimenti relativi a specifici incentivi per i soggetti coinvolti nella donazione, nel recupero e nella distribuzione di derrate alimentari e nella donazione di denaro, beni e servizi. 3. Con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le modalita' di funzionamento del Tavolo. 4. Le determinazioni del Tavolo sono rese pubbliche e formano oggetto di una apposita relazione annuale sulle attivita' del Tavolo stesso. 5. Il Tavolo permanente di coordinamento e' composto da: a) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ad uno dei quali e' attribuito il compito di presiedere i lavori; b) un rappresentante dell'ufficio del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione; c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; d) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; e) un rappresentante di ogni Organizzazione caritatevole; f) un rappresentante designato dall'industria agroalimentare; g) un rappresentante designato dalla distribuzione organizzata; h) un rappresentante designato dalla ristorazione organizzata; i) un rappresentate designato delle Regioni e Province autonome; j) un rappresentante dell'ANCI. 6. La partecipazione al Tavolo e' a titolo gratuito e non comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato.
|
| Art. 8 Sistema informativo
1. Al fine di facilitare la gestione delle erogazioni liberali e' istituto, presso AGEA, un Sistema informativo finalizzato a favorire lo scambio delle informazioni utili al raggiungimento degli obiettivi del presente decreto. 2. Il Tavolo definisce la tipologia dei dati che devono essere gestiti dal sistema informativo, i flussi e le modalita' di scambio delle singole informazioni.
|
| Art. 9 Sistema di riconoscimento per i soggetti donatori
1. Secondo le regole ed i requisiti stabiliti dal Tavolo, ai donatori che, ai sensi del presente decreto, concedono erogazioni liberali in denaro, derrate alimentari, beni strumentali o servizi viene concessa la possibilita' di utilizzo di uno specifico logo. 2. Il logo e il relativo regolamento d'uso sono definiti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Tavolo, con apposito atto.
|
| Art. 10 Relazione annuale sulle attivita' svolte
1. AGEA predispone annualmente e trasmette al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali una relazione sulle attivita' realizzate in esecuzione del presente decreto, corredata da una rendicontazione delle risorse gestite. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 dicembre 2012
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Catania Il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione Riccardi
Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 2013 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 1 foglio n. 387
|
|
|
|