Gazzetta n. 45 del 22 febbraio 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2012
Riparto dei finanziamenti tra le regioni interessate e criteri generali per il loro utilizzo ai fini degli interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto.


IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con la quale e' stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2012 con la quale e' stato dichiarato fino al 29 luglio 2012 lo stato d'emergenza in ordine ai ripetuti eventi sismici di forte intensita' verificatisi nel mese di maggio 2012, e in particolare al terremoto del 29 maggio 2012, che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova e Rovigo;
Visto il decreto-legge del 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge, 1° agosto 2012, n. 122, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova e Rovigo" ed in particolare l'art. 1, comma 3, che ha prorogato fino al 31 maggio 2013 lo stato di emergenza, e l'articolo 11 che prevede il sostegno delle imprese danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012 attraverso interventi di agevolazione nella forma del contributo in conto interessi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 recante "Attuazione dell'art. 2, cpmma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 Maggio 2012";
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 - "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed in particolare l'art. 10 "Ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 recante "Attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 Maggio 2012»";
Vista la proposta delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, formulata ai sensi e per gli effetti del comma 13, art. 10 del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, contenuta nel Verbale della riunione svoltasi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2012;
Considerato che il succitato comma 13 dell'art. 10, prevede "Per consentire l'espletamento da parte dei lavoratori delle attivita' in condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, il 35 per cento delle risorse destinate nell'esercizio 2012 dall'INAIL al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro - bando ISI 2012 - ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, viene trasferito alle contabilita' speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, per finanziare interventi di messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Emilia, la Lombardia e il Veneto. La ripartizione fra le regioni interessate delle somme di cui al precedente periodo, nonche' i criteri generali per il loro utilizzo sono definite, su proposta dei presidenti delle regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 74 del 2012";
Considerato, altresi', che il comma 1, art. 67-septies, del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, individua l'ambito territoriale di applicazione delle agevolazioni di cui al citato comma 13, del citato art. 10 del medesimo decreto-legge e che l'articolo 11, commi 1-quater, 3-ter e 6-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha ulteriormente precisato tale ambito applicativo;
Vista la nota del 17 dicembre 2012, con la quale l'INAIL ha comunicato l'ammontare delle risorse da ripartire ai sensi del citato articolo 10, comma 13 del decreto-legge n. 83 del 2012;
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1

In considerazione di quanto esposto in premessa, le risorse di cui all'articolo 10, comma 13, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pari ad euro 78.750.000, sulla base dei livelli dei danneggiamenti e delle modalita' di riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 "Attuazione dell'art. 2 comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e 29 Maggio 2012" sono cosi' ripartite:
1. 92,5% in favore della Regione Emilia-Romagna;
2. 7,1% in favore della Regione Lombardia;
3. 0,4% in favore della Regione Veneto.
 
Art. 2

1. L'agevolazione, nella forma del contributo in conto capitale, ai sensi del citato articolo 10, comma 13 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, e' erogata a favore delle imprese di tutti i settori produttivi ad eccezione dell'agricoltura, avendo a riferimento anche la classificazione dei settori di attivita' economica di cui alla Sezione C "Attivita' manifatturiere" della classificazione Ateco 2007, individuati come a rischio alto dall'Allegato 2 dell'Accordo del 21/12/2011 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
2. L'agevolazione di cui al comma 1 del presente articolo e' concessa nel rispetto dei seguenti requisiti di ammissibilita' delle imprese:
a) avere la sede e/o l'unita' locale nei territori interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 cosi' come individuati dall'art. 1 del decreto-legge, 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, e dall'art. 67-septies del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;
b) avere dipendenti iscritti ad INPS ed INAIL;
c) essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
d) essere attive e non essere sottoposte a procedure di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione ccntrollata o altre procedure concorsuali in corso o nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda;
e) non presentare le caratteristiche di impresa in difficolta' ai sensi del punto 10 della Comunicazione della Commissione "Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta' (2004/C 244/02);
f) possedere una situazione di regolarita' contributiva per quanto riguarda la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS e INAIL;
g) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell'ambiente;
h) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati dalla Commissione Europea quali illegali o incompatibili (c.d. clausola "DEGGENDORF").
3. Le spese ammissibili ai fini della ripresa dell'attivita' produttiva ai sensi dell'articolo 3, commi da 7 a 10 del citato decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 riguardano le seguenti tipologie di intervento:
a) beni immobili (rimozione delle carenze strutturali, adeguamento e miglioramento sismico);
b) impianti, macchinari e attrezzature (messa in sicurezza e adeguamenti);
c) spese tecniche nella misura massima del 10% delle spese ammesse a contributo.
Sono ammesse tutte le spese afferenti le tipologie di intervento richiamate nei punti a), b) e c) nonche' le eventuali spese accessorie e strumentali funzionali alla realizzazione dell'investimento ed indispensabili per la sua completezza.
4. I costi indicati nell'intervento ed ammissibili al contributo si intendono al netto di IVA, bolli, spese bancarie, interessi e ogni altra imposta e/o onere accessorio (spese di spedizione, trasporto/viaggio, vitto, alloggio, ecc.). Sono escluse le spese amministrative e di gestione nonche' le spese per pubblicita'.
5. Ai fini del riconoscimento della loro ammissibilita', le spese potranno essere sostenute a partire dalle date individuate dalle Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012.
6. Gli interventi oggetto di agevolazione dovranno concludersi entro il termine perentorio di 24 mesi decorrenti dalla data di esecutivita' dell'atto di concessione del contributo (termine finale di ammissibilita').
7. L'agevolazione prevista consiste in un contributo in conto capitale, fino ad una misura massima corrispondente al 70% della spesa ritenuta ammissibile.
8. Il contributo massimo erogabile e' pari a Euro 200.000,00.
9. La procedura di selezione dei progetti proposti sara' di tipo valutativo sulla base delle caratteristiche tecnico-finanziarie dei progetti e dei livelli di miglioramento/adeguamento sismico e di sicurezza raggiunti.
10. Per i danni coperti da indennizzo assicurativo o da altri contributi pubblici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, la quota complessiva del rimborso assicurativo e dei contributi pubblici non puo' superare il 100% dell'ammontare dei danni riconosciuti, fatto salvo il tetto massimo del 70% della spesa ammissibile per il contributo in conto capitale di cui al presente decreto.
11. Con provvedimenti dei Presidenti della Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, Commissari delegati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, sono disciplinate le modalita' operative per la presentazione delle domande e per la concessione, vengono quantificati l'ammontare massimo e l'intensita' delle agevolazioni erogate, la liquidazione e la revoca, totale o parziale, dei contributi, e sono definite idonee modalita' di rendicontazione, monitoraggio e controllo sull'utilizzo delle risorse.
12. La concessione del contributo sara' effettuata in regime "de minimis" o in regime di notificazione sulla base dell'art. 107 2/b del Trattato istitutivo della Comunita' Europea.
Roma, 28 dicembre 2012

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Monti
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Grilli
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Fornero
Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2013 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 399
 
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