Gazzetta n. 45 del 22 febbraio 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2012, n. 262
Regolamento recante disciplina dei nuclei istituiti presso le amministrazioni centrali dello Stato con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli interventi pubblici.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 relativo alla «Costituzione di unita' tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici»;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 13 ottobre 1999, n. 241 recante «Costituzione di appositi nuclei con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli interventi pubblici»;
Visto l'articolo 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente le modalita' di co-finanziamento delle spese di funzionamento dei Nuclei di valutazione e verifica delle amministrazioni centrali e regionali;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 aprile 2001, recante «Indirizzi operativi per la costituzione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici previsti dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 in vista del riparto delle risorse previste dal comma 10 dell'articolo 145 della Legge Finanziaria per il 2001»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica» e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 30, comma 9, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 recante «Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c), e d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche»;
Visto l'articolo 7 del citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, e in particolare i commi 1 e 3, con cui si dispone che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sia integrato con la previsione di criteri di designazione e di modalita' di selezione dei componenti degli Organismi di valutazione, che ne garantiscano l'indipendenza e la professionalita';
Considerato che in attuazione del citato articolo 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, non e' stato sinora emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, essendo state adottate le citate direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999 e del 24 aprile 2001;
Ritenuto opportuno riordinare le disposizioni normative in una sola fonte, in coerenza con la disposizione primaria di cui al citato articolo 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto l'articolo 1 del citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che delimita il campo di applicazione della norma alle attivita' di valutazione poste in essere dai Ministeri;
Considerato che i Ministeri devono assicurare piena autonomia e indipendenza agli Organismi di valutazione per consentire un efficace svolgimento delle funzioni valutative cui essi sono preposti;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2012;
Sulla proposta del Ministro per la coesione territoriale;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Funzione dei nuclei di valutazione

1. I Nuclei di Valutazione istituiti all'interno delle Amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, garantiscono il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione ed al monitoraggio degli investimenti pubblici.
2. I Nuclei di cui al comma 1 assicurano, altresi':
a) il supporto alle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di interventi promossi e attuati da ogni singola amministrazione;
b) una rete di risorse metodologiche e informative diffuse e condivise, in grado di valorizzare e trasferire le esperienze eccellenti, di elevare ed equilibrare il livello qualitativo e l'affidabilita' delle politiche pubbliche di investimento, di ottimizzare l'impiego delle risorse progettuali e finanziarie.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 17 maggio
1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al
Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e
della normativa che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali):
«Art. 1 (Costituzione di unita' tecniche di supporto
alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio
degli investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare e
dare maggiore qualita' ed efficienza al processo di
programmazione delle politiche di sviluppo, le
amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999,
propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di
programmazione, valutazione, attuazione e verifica di
piani, programmi e politiche di intervento promossi e
attuati da ogni singola amministrazione. E' assicurata
l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale,
secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1
operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in
collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed
esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed
operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a
forte contenuto di specializzazione, con particolare
riferimento per:
a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di
programmazione, formulazione e valutazione di documenti di
programma, per le analisi di opportunita' e fattibilita'
degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti
e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di
qualita' ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo
ovvero dell'indicazione della compatibilita' ecologica
degli investimenti pubblici ;
b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al
comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di
statistica delle rispettive amministrazioni;
c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle
tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei
programmi e dei progetti attuati a livello territoriale,
con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione,
monitoraggio e verifica
3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di
valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate
autonomamente sotto il profilo amministrativo,
organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni
tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti e
della necessita' di evitare duplicazioni. Le
amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche
sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un
programma di attuazione comprensivo delle connesse
attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla
costituzione e all'avvio dei nuclei
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche
organizzative comuni dei nuclei di cui al presente
articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli
eventuali componenti estranei alla pubblica
amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la
formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione
di cui al comma 3.
5. E' istituito presso il Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) il «Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il
compito di fornire tempestivamente informazioni
sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con
particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i
fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di
monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale
attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di
investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale,
finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale
all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito
dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema
informativo integrato del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con
propria deliberazione, costituisce e definisce la
strutturazione del Sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed
emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti
pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale
da essere funzionale al progetto «Rete unitaria della
pubblica amministrazione», di cui alla direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 1995 ,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre
1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di
monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia
nazionale di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale
dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle
rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali
e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al
Parlamento.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi
compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e'
istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del
CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Per la dotazione del
fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno
2000.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10
miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, indica i criteri ai quali
dovranno attenersi le regioni e le province autonome al
fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi
locali del lavoro, individuando tra questi i distretti
economico-produttivi sulla base di una metodologia e di
indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico.
Tali indicatori considereranno fenomeni demografici,
sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e
la presenza di fattori di localizzazione, situazione
orografica e condizione ambientale ai fini della
programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma
1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni,
delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
locali.».
- Si riporta il testo dell'art. 145, comma 10, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge finanziaria 2001):
«Art. 145 (Omissis). - 10. Per fare fronte alle
esigenze connesse all'avvio del sistema di monitoraggio
degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge
17 maggio 1999, n. 144, ivi comprese le spese relative al
funzionamento della rete dei nuclei di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici ed al ruolo di
coordinamento svolto dal CIPE, la dotazione annuale del
fondo previsto dal comma 7 del predetto art. 1 e'
incrementata di lire 30 miliardi, per una autorizzazione
complessiva di spesa di lire 40 miliardi annue a decorrere
dall'anno 2001. Tali risorse potranno altresi' cofinanziare
anche i costi di funzionamento dei predetti nuclei
relativamente ai compensi per gli esperti interni ed
esterni. In sede di ripartizione annuale del CIPE una quota
del predetto fondo sara' destinata al finanziamento delle
attivita' di raccordo, indirizzo e coordinamento della rete
da parte del nucleo di valutazione e verifica del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 30, comma 9, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e
finanza pubblica) e successive modificazioni:
«Art. 30 (Leggi di spesa pluriennale e a carattere
permanente). - (Omissis).
9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) introduzione della valutazione nella fase di
pianificazione delle opere al fine di consentire procedure
di confronto e selezione dei progetti e definizione delle
priorita', in coerenza, per quanto riguarda le
infrastrutture strategiche, con i criteri adottati nella
definizione del programma di cui all'art. 1, comma 1, della
legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni;
b) predisposizione da parte del Ministero competente
di linee guida obbligatorie e standardizzate per la
valutazione degli investimenti;
c) garanzia di indipendenza e professionalita' dei
valutatori anche attraverso l'utilizzo di competenze
interne agli organismi di valutazione esistenti, con il
ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate
professionalita' e per valutazioni particolarmente
complesse;
d) potenziamento e sistematicita' della valutazione
ex post sull'efficacia e sull'utilita' degli interventi
infrastrutturali, rendendo pubblici gli scostamenti
rispetto alle valutazioni ex ante;
e) separazione del finanziamento dei progetti da
quello delle opere attraverso la costituzione di due
appositi fondi. Al «fondo progetti» si accede a seguito
dell'esito positivo della procedura di valutazione
tecnico-economica degli studi di fattibilita'; al «fondo
opere» si accede solo dopo il completamento della
progettazione definitiva;
f) adozione di regole trasparenti per le informazioni
relative al finanziamento e ai costi delle opere;
previsione dell'invio di relazioni annuali in formato
telematico alle Camere e procedure di monitoraggio sullo
stato di attuazione delle opere e dei singoli interventi
con particolare riferimento ai costi complessivi sostenuti
e ai risultati ottenuti relativamente all'effettivo stato
di realizzazione delle opere;
g ) previsione di un sistema di verifica per
l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti con
automatico definanziamento in caso di mancato avvio delle
opere entro i termini stabiliti.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e successive modificazioni, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 9 maggio 2001, n. 106, S.O..
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228
(Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere a), b), c), e
d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
valutazione degli investimenti relativi ad opere
pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 6 febbraio 2012, n. 30.
- Si riporta il testo dell'art. 7, commi 1 e 3, del
citato decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228
(Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere a), b), c) e d)
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
valutazione degli investimenti relativi ad opere
pubbliche):
«Art. 7 (Organismi indipendenti di valutazione). - 1. I
Ministeri individuano gli organismi responsabili delle
attivita' di valutazione di cui al presente decreto, di
seguito "Organismi", nei Nuclei di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge
17 maggio 1999, n. 144.
(Omissis).
3. Per le finalita' di cui al presente articolo, entro
60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'art. 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e'
integrato con la previsione di criteri di designazione e di
modalita' di selezione dei componenti degli Organismi che
ne garantiscano l'indipendenza e la professionalita'.
Qualora occorra integrare le professionalita' degli
Organismi, si ricorre prioritariamente a valutatori interni
ad altre strutture di valutazione esistenti nelle
amministrazioni, limitando il ricorso a competenze esterne
ai casi in cui manchino adeguate professionalita' e per
valutazioni particolarmente complesse.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del citato decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 (Attuazione dell'art.
30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge 31
dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli
investimenti relativi ad opere pubbliche):
«Art. 1 (Campo di applicazione e finalita'). - 1. I
Ministeri sono tenuti a svolgere le attivita' di
valutazione ex ante ed ex post di cui al presente decreto
al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza,
l'efficienza e l'efficacia della spesa in conto capitale
destinata alla realizzazione di opere pubbliche e di
pubblica utilita', di seguito "opere pubbliche", a valere
sulle leggi di spesa pluriennale e a carattere permanente.
2. Le predette attivita' di valutazione sono
obbligatorie per le opere finanziate a valere sulle risorse
iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri
ovvero oggetto di trasferimento da parte degli stessi a
favore di soggetti attuatori, pubblici o privati, in forza
di specifica delega. Le predette attivita' sono altresi'
obbligatorie per le opere pubbliche che prevedono emissione
di garanzie a carico dello Stato.».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 17
maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL,
nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali), vedasi nelle note alle premesse.
 
Art. 2
Indipendenza ed autonomia dei nuclei di valutazione

1. I Nuclei di Valutazione sono organismi autonomi sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale.
2. I Nuclei sono collocati, nell'ambito delle Amministrazioni centrali dello Stato, all'interno delle strutture responsabili della programmazione integrata dell'intera amministrazione o, se ancora non funzionanti, alle dirette dipendenze dell'organo che definisce l'indirizzo politico-amministrativo.
3. I componenti dei Nuclei di valutazione operano in piena autonomia di giudizio e con indipendenza di valutazione, anche attivando tra loro opportune collaborazioni in raccordo con il sistema nazionale di valutazione, istituito dal quadro strategico nazionale.
4. Le Amministrazioni centrali dello Stato assicurano l'indipendenza dei Nuclei di valutazione nell'esercizio delle funzioni valutative.
 
Art. 3
Criteri di designazione e modalita' di selezione

1. Le Amministrazioni selezionano i componenti dei Nuclei di valutazione assicurando l'apporto di professionalita' rispondenti alle finalita' previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
2. La selezione dei componenti dei Nuclei, al fine di garantire indipendenza e professionalita', avviene con valutazione comparativa tra esperti in possesso:
a) dei requisiti di onorabilita' previsti all'articolo 2, comma 1, lett. a) e b), del decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, 30 marzo 2000, n. 162;
b) di adeguata competenza, comprovata da una pluriennale esperienza maturata presso uffici pubblici o qualificate istituzioni private di alta specializzazione o presso primari centri di ricerca, nel campo dell'analisi di fattibilita' e di valutazione ex ante, in itinere ed ex post di atti normativi o progetti e programmi relativi ad investimenti, dell'analisi economica e ambientale applicata a livello territoriale e settoriale e della valutazione diretta di progetti e programmi relativi a opere pubbliche.
3. I Nuclei sono composti da professionalita' interne all'amministrazione. Qualora sia necessario integrare le professionalita' dei Nuclei, si ricorre prioritariamente a competenze interne ad altre strutture di valutazione esistenti nelle amministrazioni e, ove necessario, per valutazioni particolarmente complesse, a professionalita' esterne all'amministrazione. In entrambi i casi i requisiti sono quelli individuati dai commi 1 e 2.
4. La scelta dei componenti esterni, ove necessaria, avviene tramite procedure selettive volte all'accertamento della professionalita' richiesta, che assicurino adeguata pubblicita' delle selezioni e modalita' di svolgimento che garantiscano l'imparzialita' e la trasparenza.
5. Ai componenti esterni non puo' essere corrisposto un compenso superiore ad euro 83.000 annui lordi e comunque correlato a requisiti documentabili di alta qualificazione.
Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 17
maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL,
nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali), vedasi nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto
del Ministro della giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (
Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti
di professionalita' e onorabilita' dei membri del collegio
sindacale delle societa' quotate da emanare in base
all'art. 148 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58):
«Art. 2 (Requisiti di onorabilita'). - 1. La carica di
sindaco delle societa' indicate dall'art. 1, comma 1, non
puo' essere ricoperta da coloro che:
a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione
disposte dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli
effetti della riabilitazione;
b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile,
salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti
dalle norme che disciplinano l'attivita' bancaria,
finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di
mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di
strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel
titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto
16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei
mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la
fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e
l'economia pubblica;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un
anno per un qualunque delitto non colposo.
(Omissis).».
 
Art. 4
Divieti e cause di decadenza

1. Ai componenti dei nuclei sono vietati, per tutto il periodo di permanenza nel nucleo, lo svolgimento di incarichi o la prestazione di consulenze che possono porre gli stessi in posizione di conflitto di interesse. Per l'inosservanza di tale divieto i componenti possono essere revocati dalla carica. Ad essi si applica, in ogni caso, il regime di incompatibilita' previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Dipartimento della programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, elabora, nell'ambito del Sistema Nazionale di Valutazione, il Codice Etico dei nuclei, al quale ciascun componente e' tenuto ad aderire. Del medesimo Codice e' data adeguata pubblicita' attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali delle Amministrazioni.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 53 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 53 (Incompatibilita', cumulo di impieghi e
incarichi). - 1. Resta ferma per tutti i dipendenti
pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli
articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, salva la deroga prevista dall'art. 23-bis del presente
decreto, nonche', per i rapporti di lavoro a tempo
parziale, dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e
dall'art. 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre
1996, n. 662. Restano ferme altresi' le disposizioni di cui
agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonche' 676 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'art. 9,
commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art.
4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni
altra successiva modificazione ed integrazione della
relativa disciplina
1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di
direzione di strutture deputate alla gestione del personale
a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi
due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni
sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni
rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
le predette organizzazioni.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri
di ufficio, che non siano espressamente previsti o
disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non
siano espressamente autorizzati
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli
incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche'
agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le
diverse magistrature, i rispettivi istituti.
3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti emanati su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto
con i Ministri interessati, ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono individuati, secondo criteri
differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli
professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non
siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita
nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre
fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione
all'esercizio di incarichi che provengano da
amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgono
attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai
rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e
predeterminati, che tengano conto della specifica
professionalita', tali da escludere casi di
incompatibilita', sia di diritto che di fatto,
nell'interesse del buon andamento della pubblica
amministrazione o situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio
imparziale delle funzioni attribuite al dipendente
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, compresi quelli di cui all'art. 3, con
esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale con prestazione lavorativa non superiore al
cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti
universitari a tempo definito e delle altre categorie di
dipendenti pubblici ai quali e' consentito da disposizioni
speciali lo svolgimento di attivita' libero-professionali.
Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono
tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei
compiti e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto
qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi
derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore
o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni
industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il
rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il
dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
o fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni
sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
aspettativa non retribuita;
f-bis) da attivita' di formazione diretta ai
dipendenti della pubblica amministrazione
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi
retribuiti che non siano stati conferiti o previamente
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini
dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica
l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. Con riferimento ai professori
universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti
degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il
rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente
decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le piu'
gravi sanzioni e ferma restando la responsabilita'
disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni
eventualmente svolte deve essere versato, a cura
dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente per essere destinato ad
incremento del fondo di produttivita' o di fondi
equivalenti.
7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte
del dipendente pubblico indebito percettore costituisce
ipotesi di responsabilita' erariale soggetta alla
giurisdizione della Corte dei conti
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti
incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in
ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario
responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come
corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in
disponibilita' dell'amministrazione conferente, e'
trasferito all'amministrazione di appartenenza del
dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di
fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non
possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti
pubblici senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica
l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica
la disposizione dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed
integrazioni. All'accertamento delle violazioni e
all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle
finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse
sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve
essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del
dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono
conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta dal
dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza
deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.
Per il personale che presta comunque servizio presso
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di
appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa
tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per
provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di 45
giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione
presso la quale il dipendente presta servizio non si
pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta
di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza.
Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se
richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni
pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si
intende definitivamente negata.
11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso
per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o
privati comunicano all'amministrazione di appartenenza
l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.
12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o
autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri
dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di
quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica
gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi,
con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso
lordo, ove previsto. La comunicazione e' accompagnata da
una relazione nella quale sono indicate le norme in
applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti
o autorizzati, le ragioni del conferimento o
dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui
gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la
rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento
dell'amministrazione, nonche' le misure che si intendono
adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30
giugno di ciascun anno e con le stesse modalita' le
amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno
conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti,
anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver
conferito o autorizzato incarichi
13. Entro il 30 giugno di ciascun anno le
amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al
Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o
su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri
dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o
autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da
esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto
comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle
norme di cui all'art. 1, commi 123 e 127, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e
integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via
telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di
ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti
anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio;
sono altresi' tenute a comunicare semestralmente l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della
ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi
corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante
inserimento nelle proprie banche dati accessibili al
pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri
consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso
dell'incarico nonche' l'attestazione dell'avvenuta verifica
dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di
conflitto di interessi. Le informazioni relative a
consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al
Dipartimento della funzione pubblica, nonche' le
informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche
dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi
del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in
tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un
formato digitale standard aperto che consenta di analizzare
e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.
Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della
funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco
delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e
pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al
terzo periodo del presente comma in formato digitale
standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il
Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte
dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso
di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di
cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi
incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11
incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il
31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui
dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicita' e
trasparenza e formula proposte per il contenimento della
spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei
criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre
verifiche del rispetto delle disposizioni del presente
articolo e dell'art. 1, commi 56 e seguenti, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per
la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera
d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di
servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.
1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi
alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attivita'
lavorativa o professionale presso i soggetti privati
destinatari dell'attivita' della pubblica amministrazione
svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e
gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto
dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai
soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di
contrattare con le pubbliche amministrazioni per i
successivi tre anni con obbligo di restituzione dei
compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi
riferiti.».
 
Art. 5
Analisi di Impatto della Regolamentazione

1. Gli uffici legislativi delle Amministrazioni centrali dello Stato ai quali e' affidata la titolarita' dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), si avvalgono del Nucleo di valutazione della propria amministrazione ai fini del supporto tecnico per l'analisi di tutti i provvedimenti normativi che implicano effetti in termini di investimenti pubblici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 dicembre 2012

Il Presidente: Monti Il Ministro per la coesione territoriale: Barca Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2013 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 2
 
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