Gazzetta n. 51 del 1 marzo 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 13 febbraio 2013
Riconoscimento del Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige (in lingua tedesca Südtirol Wein) e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler») e «Lago di Caldaro» o «Caldaro» (in lingua tedesca «Kalterersee» o «Kalterer»).


IL DIRETTORE GENERALE
per la promozione della qualita' agroalimentare

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, Regolamento unico OCM;
Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il capo VI recante norme sull'etichettatura e presentazione;
Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il Regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato inserito nel citato Regolamento (CE) 1234/2007 (Regolamento unico OCM) a decorrere dal 1° agosto 2009;
Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;
Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Commissione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008, per quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo;
Visto l'art. 118-vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le denominazioni di vini protette in virtu' degli articoli 51 e 54 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del Regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtu' del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione le iscrive nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008, ed in particolare l'art. 15;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante tutela delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette;
Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;
Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attivita' attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 e dell'art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 recante le linee guida per la predisposizione del programma di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall'art. 5, del decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini;
Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
Vista l'istanza presentata dal Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige, con sede in Bolzano, Via Francesco Crispi, n. 15, intesa ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell'art. 17 comma 1 del d.lgs. 61/2010 e il conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 per le DOC «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» (in lingua tedesca «Südtirol» o «Südtiroler») e «Lago di Caldaro» o «Caldaro» (in lingua tedesca «Kalterersee» o «Kalterer» e per l'IGT «Mitterberg»;
Considerato che le DOC «Alto Adige» e «Lago di Caldaro» e l'IGT «Mitterberg» sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge 164/1992 e del d.lgs 61/2010 e, pertanto, sono denominazioni protette ai sensi dell'art. 118-vicies del citato Regolamento (CE) n. 1234/2007 e dell'art. 73 del Regolamento (CE) n. 607/2009;
Verificata la conformita' dello statuto del Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale 16 dicembre 2010;
Verificata la rappresentativita' del Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige attraverso le dichiarazioni dell'Autorita' pubblica designata, la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di Bolzano, di cui alle note prott. nn. L/CP/cp/11.9/0003236 del 28/01/2013 e L/CP/cp/11.9/0004637 del 6/02/2013;
Considerato che il Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige ha dimostrato la rappresentativita' di cui al comma 1 e al comma 4 del d.lgs. 61/2010 per le denominazioni «Alto Adige» e «Lago di Caldaro», nonche' il rispetto delle prescrizione di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010;
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio vini DOC Bianco di Pitigliano e Sovana ai sensi dell'art. 17, comma 1 del d.lgs. 61/2010 ed al conferimento dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17 del d.lgs. 61/2010 a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle DOC Alto Adige e Lago di Caldaro;

Decreta:

Art. 1

1. Lo statuto del Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige, con sede in Bolzano, via Francesco Crispi, n. 15, e' conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.
 
Art. 2

1. Il Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige e' riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 ed e' incaricato di svolgere le funzioni previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 per le DOC Alto Adige e Lago di Caldaro, iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini di cui all'art. 118-quindecies del Reg. (CE) n. 1237/2007.
2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso e' l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per le denominazioni Alto Adige e Lago di Caldaro.
 
Art. 3

1. Il Consorzio volontario di tutela Vini Alto Adige non puo' modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
 
Art. 4

1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto stesso.
2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospeso con provvedimento motivato ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010.
3. L'incarico di cui al citato art. 2 del presente decreto e' automaticamente revocato qualora la Commissione europea decida la cancellazione della protezione per le denominazioni Alto Adige e Lago di Caldaro, ai sensi dell'art. 118-vicies, comma 4 secondo paragrafo.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 13 febbraio 2013

Il direttore generale: Vaccari
 
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