IL MINISTRO
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256 e successive modificazioni; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale"; Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo"; Vista la legge 4 novembre 2010, n. 201 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno"; Visti gli articoli 650, 544-ter e 727 del codice penale; Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 6 febbraio 2003 (Rep. atti n. 1618) sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2003, n. 52; Visti in particolare, gli articoli 3 e 4 comma 1, lettera a) del predetto Accordo del 6 febbraio 2003, in cui si stabilisce, rispettivamente, l'obbligo a carico del proprietario o detentore di iscrizione del proprio animale all'anagrafe canina, e l'impegno delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e del Ministero della salute, ciascuno per quanto di competenza, ad adottare, a decorrere dal 1° gennaio 2005, misure per contrastare il fenomeno del randagismo mediante l'introduzione del microchip quale sistema unico ufficiale di identificazione dei cani; Vista l'ordinanza contingibile ed urgente del 6 agosto 2008 concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 agosto 2008, n. 194, la cui efficacia e' stata prorogata con ordinanza 21 luglio 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 agosto 2010, n. 199, e con ordinanza 19 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 25 agosto 2012, n. 198; Visto l'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata del 24 gennaio 2013, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunita' montane in materia di identificazione e registrazione della popolazione canina (Rep. Atti n. 5/CU), con il quale, tra l'altro, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano ad adottare, entro 12 mesi dall'approvazione del menzionato Accordo, misure e provvedimenti idonei a garantire l'identificazione, il monitoraggio e la tracciabilita' degli animali d'affezione, nonche' disposizioni specifiche in materia di responsabilita' e doveri del proprietario o del detentore di animali d'affezione; Rilevato che, nonostante quanto stabilito dalle disposizioni contenute nel predetto Accordo del 6 febbraio 2003, fino al completo adeguamento da parte delle Regioni e Province autonome alle misure ivi previste, permane l'incompleta applicazione dell'obbligo di identificazione e d'iscrizione dei cani nell'anagrafe regionale, nonche' rilevanti difformita' tra le disposizioni normative regionali concernenti la gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione, con conseguenti rischi per la salute e per l'incolumita' pubblica; Considerato che, a seguito dell'adozione delle menzionate ordinanze contingibili ed urgenti, si e' registrato un sensibile e costante incremento del numero di cani di proprieta' iscritti all'anagrafe nazionale degli animali d'affezione, dovuto alla previsione di strumenti e modalita' uniformi che hanno consentito l'identificazione e la contestuale registrazione nelle anagrafi regionali della popolazione canina allo scopo di ottenerne un controllo adeguato ed una piu' efficace gestione del fenomeno del randagismo, tutt'ora presente sul territorio nazionale; Ravvisata la necessita' e l'urgenza di dover garantire, senza soluzione di continuita', misure di contrasto del fenomeno del randagismo, attesi i rischi per la salute e per l'incolumita' pubblica derivanti, in particolare, dal pericolo connesso alla diffusione di malattie infettive, dall'incremento degli incidenti stradali, nonche' dalle aggressioni da parte di cani inselvatichiti; Ritenuto pertanto necessario ed urgente, nelle more del completo recepimento delle misure di cui all'Accordo 24 gennaio 2013, di prorogare l'efficacia delle disposizioni contenute nell'ordinanza 6 agosto 2008, da ultimo prorogata con ordinanza del 19 luglio 2012, sino all'adozione, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, delle misure e dei provvedimenti idonei a garantire l'identificazione, il monitoraggio e la tracciabilita' degli animali d'affezione, nonche' disposizioni specifiche in materia di responsabilita' e doveri del proprietario o del detentore di animali d'affezione di cui ai punti 1, 2 e 3 del menzionato Accordo e, comunque, non oltre il termine di dodici mesi;
Ordina:
Art. 1
1. Nelle more della completa attuazione sul territorio nazionale delle misure di cui all'Accordo del 24 gennaio 2013 (Rep. Atti n. 5/CU), sancito tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunita' montane in materia di identificazione e registrazione della popolazione canina, di seguito denominato Accordo, l'efficacia delle disposizioni di cui all'ordinanza del 6 agosto 2008, da ultimo prorogata con ordinanza del 19 luglio 2012, e' ulteriormente prorogata sino all'adozione da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano delle disposizioni specifiche in materia di responsabilita' e doveri dei proprietari e dei detentori di animali di affezione previsti ai n. 1, 2 e 3 dell'Accordo e, comunque, non oltre il termine di dodici mesi. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' inviata alla Corte dei Conti per la sua registrazione. Roma, 14 febbraio 2013
Il Ministro: Balduzzi
Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2013 Uffcio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 2, foglio n. 320
|