Gazzetta n. 77 del 2 aprile 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 19 marzo 2013
Modifica delle autorizzazione dei presidi medico chirurgici insetticidi presentati sotto forma di liquidi concentrati, classificati come "irritante", "tossico", "nocivo" e "corrosivo" ed attualmente considerati come d'uso domestico o d'uso domestico e professionale.


IL DIRETTORE GENERALE dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza
delle cure

Visto l'art. 189 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27/7/1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio dei presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145 riportante disposizioni per il riordino della dirigenza statale;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante l'istituzione del Ministero della salute;
Visto il D.M. 12 settembre 2003, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute, come modificato dal D.M. 23 giugno 2004;
Visto il D.P.R. 11 marzo 2011, n. 108, relativo al nuovo «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;
Rilevato che tra le autorizzazioni rilasciate dal Ministero della salute ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392 rientrano quelle inerenti gli insetticidi presentati sotto forma di liquidi concentrati;
Rilevato che per i prodotti biocidi insetticidi presentati sotto forma di liquidi concentrati la relativa normativa (Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, recepita in Italia con il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 e successive modificazioni) comporta l'impossibilita' di considerare i medesimi come d'uso domestico, essendo ammissibile il solo uso professionale;
Ritenuto che, ancorche' la normativa in materia di biocidi non sia applicabile ai prodotti presidi medico chirurgici, per ragioni di tutela della salute sia comunque necessario non ammettere l'uso domestico, ma il solo uso professionale anche per i presidi medico chirurgici concentrati insetticidi presentati sotto forma di liquidi concentrati, nell'ipotesi in cui gli stessi siano classificati come «irritante», «tossico», «nocivo» o «corrosivo»;
Considerata l'esistenza di molti presidi medico chirurgici ricadenti nella tipologia di cui al precedente capoverso ed attualmente considerati di uso domestico o di uso domestico e professionale;
Ritenuto, pertanto, necessario modificare le autorizzazioni esistenti all'immissione in commercio di presidi medico chirurgici insetticidi presentati sotto forma di liquidi concentrati, nell'ipotesi in cui gli stessi siano classificati come «irritante», «tossico», «nocivo» o «corrosivo» e considerati come d'uso domestico o di uso domestico e professionale, affinche' sia consentito il solo uso professionale;

Decreta:

Art. 1

1. Le autorizzazioni dei presidi medico chirurgici insetticidi presentati sotto forma di liquidi concentrati e classificati come «irritante», «tossico», «nocivo» o «corrosivo» considerati come d'uso domestico o di uso domestico e professionale sono modificate nel senso che in luogo dell'uso domestico o dell'uso domestico e professionale e' ammesso il solo uso professionale.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, i titolari di autorizzazione dei presidi medico chirurgici ricadenti nel primo comma sono tenuti ad adeguare autonomamente gli stampati dei relativi prodotti a quanto disposto al presente decreto.
 
Art. 2

1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana costituisce, a tutti gli effetti di legge, la notifica nei confronti dei titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei presidi medico-chirugici oggetto del presente provvedimento.
Roma, 19 marzo 2013

Il direttore generale: Marletta
 
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